Sentenza 25 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. Leasing, per provare il credito basta il contrattoEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 4 aprile 2025
È questo quanto deciso dalla Corte d'Appello di Brescia, Sezione I, con la recentissima sentenza del 21 marzo 2025, n. 286. La ragione affonda le radici nel seguente passaggio: “la prova del credito è essenzialmente rappresentata dal contratto di leasing, che è stato puntualmente prodotto fin dal monitorio. Infatti, per dimostrare il credito vantato la concedente non è tenuta a produrre in giudizio l'estratto conto del rapporto di leasing (Cassazione civile sez. I, 19/02/2018, n.3949: “In tema di contratto di leasing, in relazione ai crediti vantati per i canoni scaduti e rimasti insoluti, il concedente è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento dell'utilizzatore alle scadenze …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 284/2020 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 12
marzo 2025
d a
, titolare della ditta individuale SBC Parte_1
Italia, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marika Miceli del Foro di
Roma, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale in calce all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
(già , in persona Controparte_1 Controparte_2
del procuratore Dott. rappresentata e difesa CP_3
dall'Avv.to Roberto Gorio e dall'Avv.to Federica Gorio del Foro di
Brescia, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione per l'incorporante
APPELLATA
e c o n l'i n t e r v e n t o d i
e per il tramite della Controparte_4 Controparte_5
propria mandataria in persona del Controparte_6
procuratore dott.ssa , rappresentate e difese Controparte_7
dall'Avv.to Roberto Gorio e dall'Avv.to Federica Gorio del Foro di
Brescia, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di intervento
INTERVENUTE
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
254/2020 pubblicata il 6 febbraio 2020 e notificata il 10 febbraio 2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via preliminare:
1) revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza qui impugnata, nonché del decreto ingiuntivo n. 253 del 15.01.2015, R.G.
n. 496/15 emesso dal Tribunale di Brescia, per tutti i motivi diffusamente illustrati in parte motiva al paragrafo n. 9.
Nel merito ed in via istruttoria:
2) ammettere la CTU contabile, volta a rideterminare sin dalla nascita i rapporti di dare – avere intercorsi fra le parti in dipendenza del rapporto di leasing immobiliare del 27.01.2009, verificando il superamento del tasso soglia previsto dalla l. n. 108/96 e non applicando, in caso di esito positivo, alcun interesse neppure legale per tutto il rapporto;
in caso di esito negativo, stante l'indeterminatezza del tasso debitore di leasing e della clausola di indicizzazione (cfr. le due - 3 -
relazioni di parte opponente a firma del Dott. – cfr. doc. n. 3 Pt_2
allegato all'atto di citazione in opposizione e doc. n. 1 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc), applicando dall'inizio del rapporto gli interessi passivi nella misura prevista dall'art. 117, comma
7, del d. l.gs. 985/93 (senza modificare i tassi applicati a favore del correntista), detraendo le somme oggetto delle note di credito per la somma di € 20.664,44 e verificando, altresì, le compensazioni tra le fatture presuntivamente non pagate e le suddette note di credito emesse a favore della SBC effettuate arbitrariamente dalla e, comunque, CP_8
previa determinazione, trattandosi di leasing traslativo, del quantum imputabile al canone contrattuale per il godimento del cespite ed al suo successivo acquisto;
3) sempre in via istruttoria, ammettere CTU estimativa finalizzata alla determinazione del valore di mercato dell'immobile al momento della restituzione alla Banca e dell'eventuale canone per il godimento del bene nel periodo in cui è stato utilizzato dalla SBC, nel caso in cui non si dovesse ritenere sufficiente la valutazione OMI
indicata dal Dott. nella relazione allegata alla memoria ex art. Pt_2
183 comma 6 n. 2 cpc al doc. n.
1. Nel merito ed in via decisoria:
4) stante le modalità illegittime con cui la ha gestito il CP_8
rapporto de quo e la nullità delle clausole contrattuali riguardanti tutte le condizioni economiche applicate per le ragioni indicate in narrativa,
accertare e dichiarare che l'appellante nulla deve corrispondere in relazione al rapporto di leasing immobiliare n. 6012529 del - 4 -
27.01.2009, per i motivi di cui ai punti da n 2 a n. 8 della narrativa e previa riforma della sentenza n. 254/2020 (giudizio RG n. 4068/2015),
del 30.01.2020, pubblicata in data 05.02.2020 e notificata a mezzo pec il 10.02.20, resa inter partes dal Tribunale Civile di Brescia, dichiarare nullo, illegittimo e comunque revocare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo n. 253 del 15.01.2015, R.G. n. 496/15 emesso dal
Tribunale di Brescia;
5) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità
della clausola n. 14 delle condizioni generali del contratto di leasing oggetto di causa, per i motivi indicati in premessa;
6) per l'effetto, ed in riforma della sentenza di primo grado,
rigettare la domanda avanzata dalla ai sensi della predetta CP_8
clausola. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla SBC.
7) condannare, accertata la risoluzione del contratto, la
[...]
alla restituzione alla della CP_2 Controparte_9
somma di € 145.395,49 (detratta l'Iva ove occorra) oltre interessi legali
Contr sino al soddisfo, relativa alle rate già versate alla all'appellante in forza del rapporto che ci occupa ai sensi dell'art. 1526 comma 1 c.c.;
8) con vittoria, in ogni caso, di onorari e spese di lite, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata e delle intervenute
In via principale: dichiararsi l'inammissibilità e/o respingersi l'avverso appello.
In via subordinata (con riproposizione di domande rimaste - 5 -
assorbite in 1° grado): nel non creduto caso di revoca del decreto ingiuntivo condannarsi l'opponente, ora appellante, al pagamento della somma ingiunta di Euro 81.384,08, o quella diversa minor somma che fosse ritenuta di giustizia, anche, se del caso, a titolo di equo compenso per l'utilizzo del bene immobile fino all'effettivo rilascio e risarcimento danni conseguenti alla risoluzione del contratto, con gli interessi convenzionali o in subordine legali dalla domanda.
In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi, ivi comprese le spese generali forfettarie.
In via subordinata istruttoria: ammettersi CTU diretta a determinare i) l'equo compenso per l'uso dell'immobile fatto dall'Utilizzatore sino all'effettiva e completa restituzione del bene immobile, libero da persone e cose;
ii) l'ammontare del danno subito dalla Società di Leasing in conseguenza della risoluzione del contratto di leasing de quo, pari alla differenza fra l'importo corrispondente all'ammontare complessivo dei corrispettivi di leasing (ivi compreso il riscatto), maggiorato degli interessi finanziari e delle spese medio tempore sostenute, e l'importo costituito dalla somma fra i canoni percepiti dalla Società di Leasing (al netto dell'IVA) ed il presumibile valore di realizzo (detratto della componente finanziaria conseguente al tempo di realizzo e dei costi che medio tempore sostenuti o da sostenere per ripristini, messa in sicurezza, manutenzioni, imposte,
spese condominiali, opere per eventuale regolarizzazione urbanistica/catastale, spese eventualmente necessarie per eventuali opere necessarie rendere negoziabile l'immobile, e quant'altro in - 6 -
concreto).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, adito su ricorso della soc. CP_2
ingiungeva a , titolare della ditta individuale
[...] Parte_1
SBC Italia, il pagamento della somma di € 81.384,08 =, oltre a interessi e spese. Il credito, fondato sul contratto di leasing inter partes, risolto dalla concedente per inadempimento dell'utilizzatore, aveva ad oggetto i soli canoni scaduti.
Il interponeva opposizione avverso il suddetto Pt_1
provvedimento e, in via riconvenzionale, invocava l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. e chiedeva la restituzione delle rate versate.
Resisteva la . CP_2
Con sentenza n. 254/2020 pubblicata il 6 febbraio 2020 e notificata il 10 febbraio 2020 il Tribunale di Brescia respingeva l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto,
condannando altresì l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Riteneva il primo giudice:
- quanto all'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in assenza di produzione dell'estratto conto certificato dalla data di apertura del rapporto e delle fatture, che la censura era infondata non essendo necessaria la produzione dell'estratto conto, trattandosi di leasing e non di conto corrente bancario;
- quanto alla non conformità all'originale del contratto di leasing - 7 -
prodotto in allegato al ricorso monitorio con conseguente nullità del rapporto per mancanza di forma scritta del contratto, che la censura era infondata alla luce della produzione in giudizio dell'originale del documento contrattuale;
- quanto all'indeterminatezza degli interessi pattuiti e, nello specifico, della clausola di indicizzazione, che la censura era infondata alla luce della clausola di cui all'art. 4 del contratto, giacchè il “periodo
anteriore” era il trimestre precedente l'indicizzazione e giacchè non poteva essere indicata una data o un'ora della rilevazione, essendo necessario calcolare la media di tutte le rilevazioni del trimestre;
- quanto all'applicazione di un tasso leasing (5,357%) superiore a quello indicato nel contratto (5,183%), che la censura era infondata alla luce della clausola di cui all'art. 3 del contratto, secondo cui il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo;
- quanto all'errato conteggio delle competenze per omessa detrazione delle note di credito, che la censura era infondata avendo la concedente correttamente imputato le note di credito a pagamento delle fatture scadute e rimesta insolute;
- quanto alla qualifica di leasing traslativo del contratto con conseguente applicazione dell'art. 1526 cod. civ. a fronte dell'intervenuta risoluzione del contratto, che la censura era infondata attesa la ratio dell'art. 1526 c.c., cui si uniformava la clausola di cui all'art. 14 del contratto, la quale mira a portare la concedente nella stessa situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovata nel caso di - 8 -
corretto adempimento della controparte, e cioè in sostanza ad ottenere tutte le rate di leasing e il prezzo di opzione (attualizzati), con detrazione del valore del bene;
- quanto all'impossibilità sopravenuta della prestazione per causa non imputabile, che la censura era infondata non essendo stato dimostrato l'assunto su cui poggiava (l'inadempimento di alcuni soggetti pubblici);
- infine, quanto all'illegittima condotta di nel Controparte_2
corso del rapporto per non aver riscontrato la richiesta di consentire la sublocazione dell'immobile e per la totale chiusura a fronte delle proposte di definizione della vertenza, che la censura era infondata non essendo la concedente tenuta a consentire la sublocazione ovvero il subentro di altri soggetti nel contratto.
Il interponeva appello avverso la suddetta decisione Pt_1
per i seguenti motivi:
- 1) Sull'insussistenza dei presupposti documentali per la concessione del decreto ingiuntivo opposto – Inidoneità e/o mancanza della documentazione avente valore probatorio nel giudizio di opposizione (pag. 4 del provvedimento impugnato);
- 2) Sulla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla
SBC (CTU contabile ed estimativa);
- 3) Sulla validità della clausola di indicizzazione del tasso euribor (pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato);
- 4) Sulla individuazione del tasso leasing applicato;
- 5) Sull'errata contabilizzazione delle note credito – Erronea - 9 -
quantificazione dell'importo ingiunto (pag. 5 del provvedimento impugnato);
- 6) Sulla qualificazione del contratto di locazione finanziaria come leasing traslativo e sulla conseguente applicazione dell'art. 1526
c.c. – Nullità e/o invalidità della clausola n. 14 delle condizioni generali del contratto di leasing (pagg. 5 e 6 della sentenza) – Domanda
riconvenzionale di SBC;
- 7) Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non
Contr imputabile alla SBC - Illegittimità della condotta di el corso del rapporto di leasing;
- 8) Sul capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite.
Nelle more del processo la veniva incorporata nella CP_2
soc. Controparte_1
Indi intervenivano in giudizio la soc. e la Controparte_4
cessionarie la prima dei crediti oggetto del decreto CP_5 CP_5
ingiuntivo, e la seconda dei crediti da equo compenso, indennizzi,
penali e danni (l'immobile di cui al contratto di leasing è stato, poi,
oggetto di ulteriori cessioni in blocco, pervenendo in ultimo alla soc.
LeaseCo Europa s.r.l., la quale nel 2024 l'ha rivenduto al prezzo di €
100.000,00=).
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 12 marzo 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, sull'insussistenza dei - 10 -
presupposti documentali per la concessione del decreto ingiuntivo opposto nonché sull'inidoneità e/o mancanza della documentazione avente valore probatorio nel giudizio di opposizione (pag. 4 del provvedimento impugnato), il osserva che l'art. 50 tub, Pt_1
applicabile anche al contratto di leasing, impone la produzione di un estratto conto certificato, e non di un semplice estratto di saldaconto;
che, nella specie, la concedente ha prodotto un mero estratto movimenti, che per l'aggiunta non copre nemmeno l'intero periodo in cui si è svolto il rapporto;
che l'estratto conto partitario prodotto con l'ingiunzione non ha alcun valore probatorio, trattandosi di un documento ad uso interno;
che neppure paiono utili ai fini della prova del credito gli ulteriori documenti (le fatture insolute, le schede di abbinamento e le note di credito) prodotti nel giudizio di opposizione;
che occorreva, invece, la produzione del piano di ammortamento o di finanziamento;
che quello versato in atti dalla concedente è un semplice file excel elaborato ai fini della presente controversia.
Il motivo è infondato.
Invero la prova del credito è essenzialmente rappresentata dal contratto di leasing, che è stato puntualmente prodotto fin dal monitorio. Infatti, per dimostrare il credito vantato la concedente non
è tenuta a produrre in giudizio l'estratto conto del rapporto di leasing
(Cassazione civile sez. I, 19/02/2018, n.3949: “In tema di contratto di leasing, in relazione
ai crediti vantati per i canoni scaduti e rimasti insoluti, il concedente è tenuto soltanto ad
allegare l'inadempimento dell'utilizzatore alle scadenze prefissate, restando onere di
quest'ultimo dimostrare l'integrale pagamento delle somme dovute”). - 11 -
Nella fattispecie concreta, oltre al contratto di leasing, di per sé sufficiente, sono stati prodotti, ad abundantiam, l'estratto conto certificato, le fatture insolute e le schede di abbinamento: documenti –
questi – che consentono all'utilizzatore di verificare le operazioni e i conteggi sulla base dei quali la concedente è pervenuta alla determinazione del credito azionato in giudizio.
Con il terzo motivo di appello, sulla validità della clausola di indicizzazione del tasso euribor (pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato), il osserva che la clausola di indicizzazione deve Pt_1
indicare la scadenza del tasso, il giorno di rilevazione e la base giornaliera, con divisore a 360 o a 365, a pena di indeterminatezza;
che,
nella specie, la clausola non indica né il giorno di rilevazione, nè
soprattutto il divisore, rendendo così problematica l'individuazione del tasso di interesse;
che l'espressione “periodo precedente” è ambigua;
che in materia di leasing, come in materia bancaria, occorre l'esatta determinazione delle clausole relative ai tassi di interesse, altrimenti violandosi il disposto di cui all'art. 117 co. 4 tub.
Il motivo è infondato.
Invero il riferimento all'euribor non genera alcuna indeterminatezza del tasso, in quanto il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultralegali può ritenersi soddisfatto anche quando il tasso venga determinato per relationem, con riferimento ad un indice determinato in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione (quale è, appunto, l'euribor a tre mesi), non essendo invece necessario che il contratto contenga l'indicazione in cifre del - 12 -
tasso di interesse pattuito.
La mancata indicazione nel contratto del coefficiente del divisore euribor è irrilevante, in quanto il decreto del Ministero del
Tesoro che lo disciplina (il D.M. 23 dicembre 1998) specifica che l'euribor è rilevato a base 360 e detta la regola per la conversione in
365, di guisa che, in mancanza di specifica indicazione, il riferimento
è alla rilevazione base di 360.
La clausola indica, poi, le modalità di calcolo dell'indicizzazione: ““si rileveranno le quotazioni, con riferimento alla
data, pubblicate da “Il Sole 24 Ore,” dell'indice di riferimento del
periodo anteriore alla scadenza del canone considerato e si calcolerà
lo scostamento come differenza tra la media delle quotazioni anzidette
arrotondata al quarto di punto superiore all'indice di riferimento
iniziale”. Il “periodo anteriore”, come giustamente affermato dal primo giudice, non può che essere il trimestre precedente l'indicizzazione.
Poiché l'indicizzazione è legata alla media rilevata nel trimestre precedente, diviene irrilevante la mancanza della data di rilevamento dell'indice di raffronto.
Altrettanto irrilevante è, poi, la mancata indicazione dell'ora della rilevazione, posto che, per decreto ministeriale, il tasso viene rilevato giornalmente alle ore 11.00.
Con il quarto motivo di appello, sulla individuazione del tasso leasing applicato, il osserva che vi è una divergenza tra il Pt_1
tasso indicato in contratto (5,183 %) e quello concretamente applicato - 13 -
(5,357 %); che, infatti, la divergenza non deriva soltanto dalla periodicità infrannuale del pagamento dei canoni, ma anche dalla sommatoria tra il valore del bene pari ad € 400.000,00=, il versamento di € 20.000,00= previsto al momento della sottoscrizione del contratto,
i n. 215 canoni di € 2.604,10= cadauno ed il prezzo dell'opzione finale di acquisto di € 40.000,00=; che, per l'aggiunta, i canoni non sono stati versati a decorrere dal 27 gennaio 2009 (il momento della sottoscrizione del contratto), bensì dal 1 febbraio 2009, ciò che di per sé determinerebbe un ulteriore incremento del tasso effettivo al 5,230
%; che, stante l'indeterminatezza del tasso di leasing applicato, occorre procedere alla sua rideterminazione mediante il tasso sostitutivo bot ex art. 117 co. 7 tub.
Il motivo è infondato.
L'omessa indicazione nel contratto del tasso leasing non determina la violazione dell'art. 117 co. 4 tub, ove lo stesso sia determinabile per relationem
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023: “In tema di leasing
immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing"
non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo
stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti
ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun
margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di
leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di
salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso
economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o - 14 -
prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella
specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli
elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse
in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la
precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro
scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire
una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto)”).
Se così è, allora, la difformità tra il tasso di leasing indicato e quello effettivamente praticato non comporta alcuna nullità del contratto.
Infatti, l'indicazione del tasso di leasing serve soltanto a consentire all'utilizzatore di valutare la convenienza o meno dell'operazione, non a determinare l'entità della sua prestazione.
L'esigenza di determinatezza prevista dall'art. 117 tub è soddisfatta con la precisa indicazione del numero e della misura dei canoni da pagare, mentre l'indicazione del tasso di interesse ha un valore puramente formale e può essere fatta non soltanto mediante l'indicazione numerica del tasso, ma anche mediante il rinvio ad elementi esterni inequivoci.
Secondo le istruzioni della Banca d'Italia, il tasso leasing da indicare nel contratto deve essere così calcolato: “Per le operazioni di
leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il
quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al
netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione
di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”. - 15 -
Nulla a che vedere con gli elementi indicati nella formula prescelta dall'appellante.
In ogni caso, come giustamente osservato dall'appellata, il problema non è di eventuale nullità ex art. 117 tub, con conseguente sostituzione del taso bot, ma semmai e al più di responsabilità della concedente per la violazione dell'obbligo di trasparenza, nel caso in cui l'utilizzatore dimostri che non avrebbe stipulato il contratto a quelle condizioni.
Con il quinto motivo di appello, sull'errata contabilizzazione delle note credito nonché sull'erronea quantificazione dell'importo ingiunto (pag. 5 del provvedimento impugnato), il osserva Pt_1
che i documenti ex adverso prodotti (l'estratto conto partitario ne le schede contabili) non riportano i tassi di interesse applicati, nè indicano le operazioni contabili effettuate e/o i relativi abbinamenti contabili;
che l'appellante non ha neppure esattamente individuato le fatture insolute, né ha specificato con esattezza l'effettiva contabilizzazione di tutte le note di credito;
che in ogni caso, ove avesse voluto effettuare una compensazione, in ossequio al principio di buona fede, controparte avrebbe dovuto comunicarne la propria intenzione alla cliente.
Il motivo è infondato.
Invero, oltre ai docc. 15 (partitario) e 16 (schede abbinamento),
l'appellata ha prodotto una perizia di parte (doc. 12), ove sono riportate tre tabelle: la n. 1, relativa alle note di credito contestate dall'appellante, la n. 2, relativa alle fatture insolute e la n. 3, relativa alla compensazione tra le note di credito contestate dall'appellante e le - 16 -
fatture insolute.
Il dunque, è stato posto in condizioni di verificare sia Pt_1
gli insoluti che le compensazioni.
Costituiva onere dell'utilizzatore quello di dimostrare che le fatture indicate dalla concedente erano state pagate.
Trattandosi, poi, di compensazione legale, non vi era alcun obbligo per il leasing di darne comunicazione all'utilizzatore.
Con il sesto motivo di appello, sulla qualificazione del contratto di locazione finanziaria come leasing traslativo e sulla conseguente applicazione dell'art. 1526 c.c. nonché sulla nullità e/o invalidità della clausola n. 14 delle condizioni generali del contratto di leasing (pagg.
5 e 6 della sentenza) nonché sulla domanda riconvenzionale di SBC, il osserva che, trattandosi di leasing traslativo, va applicata per Pt_1
analogia la disciplina in punto di vendita con riserva della proprietà ex art. 1526 c.c..; chiede, pertanto, la restituzione delle rate versate, senza alcun equo compenso a favore della concedente, tenuto conto del limitato periodo di utilizzazione del bene;
eccepisce, inoltre, la tardività
della domanda di corresponsione della penale, in quanto formulata dalla concedente soltanto nella memoria istruttoria del giudizio di primo grado e, in ogni caso, la nullità della clausola, in quanto conduce ad un indebito arricchimento a favore della concedente, alla luce dei conteggi che illustra (€ 579,881,50=, l'importo complessivo dell'operazione di leasing come dal programma contrattuale, dato dalla sommatoria dei canoni e dell'opzione; € 954.197,46=, l'importo complessivo della penale richiesta dalla concedente, ivi compreso il - 17 -
valore commerciale del bene di € 400.000,00=).
Il motivo è infondato.
Va premesso che il decreto ingiuntivo è stato chiesto e ottenuto per il pagamento dei canoni scaduti. La concedente non ha domandato la penale (anche perché, a quell'epoca, il bene non era ancora stato venduto. Il bene è stato venduto nelle more del presente giudizio d'appello). La concedente ha chiesto soltanto, in via subordinata, nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo, il pagamento del medesimo importo del monitorio, a titolo di equo compenso e di risarcimento del danno.
A dir il vero un riferimento alla penale era contenuto nella memoria istruttoria del giudizio di primo grado, ove la concedente aveva chiesto, sempre in via subordinata, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ove fosse risultato necessario un raffronto della clausola contrattuale con i criteri di cui all'art. 1526 c.c.. Ma detta istanza, puramente istruttoria, non era correlata ad alcuna domanda.
Ciò premesso, attesa la ratio dell'art. 1526 c.c., che è quella di riequilibrare il rapporto tra le parti in occasione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, onde evitare che la concedente, attraverso l'incameramento dei canoni scaduti e a scadere nonché attraverso la restituzione del bene, realizzi un'indebita locupletazione, pare evidente che la pretesa dell'appellante, volta ad ottenere la restituzione delle rate versate, sia inammissibile.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità
(Sez. 3 - , Sentenza n. 23336 del 19/09/2019: “In tema di leasing - 18 -
immobiliare, ove nel contratto sia stabilito che, in caso di risoluzione
per inadempimento dell'utilizzatore, al concedente spetti, oltre alla
proprietà e al possesso del bene, anche un'indennità pari all'intero
ammontare del finanziamento, il giudice può ridurre in via equitativa
tale importo, operando una valutazione comparativa tra il vantaggio
che detta pattuizione assicura al contraente adempiente e il margine di
guadagno che il medesimo avrebbe conseguito attraverso la regolare
esecuzione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda
dell'utilizzatore intesa a far valere gli effetti restitutori di cui all'art.
1526 c.c. a fronte della domanda risarcitoria avanzata dal concedente
con esclusivo riferimento alle rate di canone scadute e all'indennizzo
di occupazione calcolati sino alla data dell'intimata risoluzione, senza
coinvolgere le rate a scadere e altre forme di risarcimento)”).
La Suprema Corte ha individuato una chiara correlazione tra l'art. 1526 c.c. e la clausola penale, restringendo l'applicazione della norma riequilibratrice ai soli casi in cui venga richiesto un indennizzo comprensivo dei canoni scaduti e a scadere, una volta che il bene sia stato rilasciato al concedente;
diversamente, nel caso in cui il pagamento sia stato preteso soltanto in relazione ai canoni scaduti, fa difetto l'interesse ad agire attuale e concreto, ex art. 100 c.p.c. per far valere gli effetti restitutori dell'art. 1526 c.c..
Benchè, dunque, l'art. 1526 c.c. sia applicabile per analogia nel caso di risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore - 19 -
(Sez. U - , Sentenza n. 2061 del 28/01/2021: “In tema
di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140,
della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma
138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo
l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente
risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento
e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a
quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se
la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non
potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.”), e benchè
le clausole imperniate sulla formula “scaduto + scadere – bene” siano tuttora ritenute valide, anche dopo il revirement delle Sezioni Unite
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 26518 del 11/10/2024: “Nel caso di leasing
traslativo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui
alla l. n. 124 del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per
inadempimento dell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in
vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è
parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il
concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto),
fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. (Nella specie, la S.C.
ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto "equa" - e,
dunque, insuscettibile di riduzione ex art. 1526, comma 2, c.c. - la
clausola penale che prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per
inadempimento dell'utilizzatore, l'attribuzione al concedente di un - 20 -
importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del
prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipiente di
procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato
all'utilizzatore)”), pare prematuro discutere dell'art. 1526 c.c., e della validità della clausola penale o della riduzione ad equità della medesima, fintanto che la concedente non abbia formulato una corrispondente pretesa.
La restituzione delle rate versate fa parte dei meccanismi riequilibratori di cui all'art. 1526 c.c., che possono scattare soltanto nel momento in cui la concedente domanda un quid pluris rispetto al pagamento dei canoni scaduti.
Con il secondo motivo di appello, sulla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla SBC (CTU contabile ed estimativa), il lamenta che il Tribunale non ha dato corso alle consulenze Pt_1
tecniche d'ufficio richieste, vale a dire la ctu contabile e la ctu estimativa;
osserva che la ctu contabile era utile al fine di ricostruire i rapporti di dare – avere tra le parti alla luce delle eccezioni di nullità
sollevate, e che la ctu estimativa era utile al fine di accertare il valore commerciale del bene al momento della restituzione.
Il motivo è infondato.
Invero, quanto alla ctu contabile, essa pare del tutto superflua alla luce della soluzione in diritto delle questioni oggetto di indagine
(motivi terzo, quarto e quinto).
Mentre, quanto alla ctu estimativa, altrettanto la stessa pare del tutto superflua in ragione del fatto che la concedente non ha domandato - 21 -
la penale.
Con il settimo motivo di appello, sull' impossibilità
sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile alla SBC
Contr nonché sull'illegittimità della condotta di el corso del rapporto di leasing, il osserva che non ha potuto far fronte al pagamento Pt_1
dei canoni non avendo a sua volta ricevuto i pagamenti dai propri debitori, per lo più enti pubblici, di guisa che si è verificata un'impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 c.c.;
aggiunge che la concedente si è rifiutata “di venirgli incontro”,
accedendo alle proposte di sublocazione o di vendita a terzi, con ciò
incorrendo in un concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c.
Il motivo è infondato.
Invero, quanto all'impossibilità sopravvenuta, è sufficiente osservare che l'impotenza economica non scrimina
(Sez. 2, Sentenza n. 25777 del 15/11/2013: “In materia di obbligazioni
pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini
dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà,
ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere
rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica
derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso
rapporto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che
configuri l'impossibilità obiettiva ed assoluta di adempiere la maturata
prescrizione del diritto della medesima parte ad ottenere, a sua volta,
la ripetizione di importi corrisposti a terzi a titolo transattivo)”).
Mentre, quanto al concorso di colpa del credito, è fin troppo - 22 -
evidente che la concedente non era tenuta ad assecondare le richieste dell'utilizzatore.
Con l'ottavo motivo di appello, sul capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite, il osserva che il giudice di Pt_1
primo grado non ha specificato il criterio di calcolo delle spese liquidate, indicate nel dispositivo senza alcun riferimento ai parametri di valore e di complessità della controversia.
Il motivo è infondato.
Invero il giudice di primo grado ha liquidato le spese a favore della parte vittoriosa come dalla notula depositata, che indicava sia il valore della causa (domanda principale, € 81.384,08= + domanda riconvenzionale, € 125.341,15=) che il compenso per ciascuna fase.
L'importo liquidato (€ 8.200,00=) è di pochissimo superiore ai minimi della tariffa (€ 7.795,00=) per lo scaglione di riferimento (da €
52.000,00= ad € 260.000,00=) di talchè l'appellante non ha alcuna ragione di lamentarsi.
S'aggiunge soltanto che il giudice, laddove liquidi le spese tra il minimo e il massimo della tariffa, non è tenuto a fornire una specifica motivazione (Sez. 5 - , Ordinanza n. 33642 del 20/12/2024: “In tema
di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli
onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione
di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità
della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così
nell'ambito nei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere
discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità”). - 23 -
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 4.997,00= (di cui € 1.489,00= per la fase di studio, € 956,00= per la fase introduttiva ed € 2.552,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %,
ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Nulla per le spese quanto alle cessionarie intervenute, attesa la non necessarietà del loro intervento. Infatti, le due società c.d. veicolo sono intervenute nel giudizio d'appello del cui esito avrebbero potuto beneficiare in virtù del principio di estensione degli effetti del giudicato, anche senza intervenire. Pertanto, il maggior costo conseguente al loro intervento non può di certo gravare sulla parte appellante, sebbene soccombente.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 4.997,00=, oltre a rimborso - 24 -
forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 marzo
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti