Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 19378/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19378/2020 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Fedro 4 presso l'avv. Patrizia Parte_1
Alongi, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di appello
APPELLANTE
E
Condominio in Napoli, Via Tito Livio 1, in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Nicola Ricciardi 5/G presso l'avv. Serafina Tornillo, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso sentenza del GD in materia di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per oneri condominiali
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado va rigettata nel merito. Con sentenza 49285/2019 il GD di Napoli ha dichiarato improcedibile l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo 7682/2016 con cui lo stesso Parte_1
pagina 1 di 5
Napoli, Via Tito Livio 1, la somma di euro 1604,73 a titolo di oneri condominiali, oltre interessi e spese della procedura (ed ha condannato la opponente a rimborsare le spese di lite alla parte opposta); ha proposto appello chiedendo di revocare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto in primo grado ed accogliere la domanda riconvenzionale proposta sempre in primo grado condannando il Condominio opposto a pagare alla opponente “almeno” la somma di euro 118,29, nonché condannare il Condominio a restituire quanto nel frattempo pagato dalla opponente e risarcire i danni da questa subiti, con vittoria delle spese del doppio grado con distrazione;
si è costituito il Condominio in Napoli, Via Tito Livio 1, chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile o comunque rigettarlo nel merito, con vittoria delle spese di lite con distrazione e comunque condannando l'appellante ex art. 96 cpc;
ora la causa va decisa. Il GD ha dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado, in quanto l'opponente non aveva esperito il procedimento di mediazione Pt_1 imposto in materia condominiale dall'art.
5.1 bis D.L.vo 28/2010. L'appellante sostiene che il giudice non avrebbe potuto dichiarare improcedibile l'opposizione senza prima assegnare alla opponente per esperire il tentativo di mediazione;
inoltre nell'atto d'appello si segnala che era stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione la questione se nelle opposizioni a decreto ingiuntivo per le quali è obbligatorio esperire la mediazione, ad essere obbligato sia l'opponente o l'opposto. Il motivo d'appello è fondato: l'art.
5.1bis vigente quando venne proposta l'opposizione, stabiliva che l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione doveva essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
e che qualora la mediazione, effettivamente, non fosse stata esperita, il giudice avrebbe dovuto assegnare alle parti il termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione;
pertanto, il GD ha errato nel dichiarare improcedibile l'opposizione senza assegnare il termine per la mediazione. Non è però necessario assegnare il termine in questo grado d'appello. La Cassazione a Sezioni Unite, cui era stata rimessa la questione segnalata nell'atto d'appello, si è poi così pronunciata colla sentenza 19596/2020: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.”; quindi, se non fosse stata esperita la mediazione nel termine eventualmente assegnato, non si sarebbe dovuta dichiarare improcedibile l'opposizione, bensì si sarebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo. Tuttavia, in base all'interpretazione di Cass. SU 19596/2020, il
“convenuto” che deve eccepire l'improcedibilità è l'opponente, e non risulta che CP_1 lo abbia fatto entro la prima udienza, né risulta che entro la prima udienza l'improcedibilità sia stata rilevata dal giudice;
pertanto, non c'era motivo in primo grado di assegnare il termine per esperire la mediazione – e non c'è motivo adesso. Per concludere sul punto, la sentenza di primo grado va riformata e l'opposizione proposta pagina 2 di 5 in primo grado va dichiarata procedibile. Conseguentemente, l'opposizione proposta da va esaminata nel merito, sui motivi proposti in primo grado e riproposti con l'atto CP_1
d'appello. Con il primo motivo d'opposizione, si deduce che il Condominio opposto non abbia prodotto in sede monitoria il consuntivo 2015 ed il bilancio preventivo 2016, approvati dall'assemblea di quel Condominio in data 21/4/2016, con i relativi piani di riparto, dai quali deriverebbe il debito di azionato col ricorso monitorio. Ciò non è vero, dato Pt_1 che detti documenti erano allegati alla convocazione per l'assemblea del 21/4/2016, regolarmente ricevuto dalla odierna appellante in data 10/4/2016, come da documento da lei sottoscritto, allegato al ricorso monitorio e non disconosciuto nell'atto d'opposizione in primo grado. Non rileva che detti documenti non siano stati allegati al verbale del 21/4/2016, poiché l'assemblea approvò il rendiconto 2015, il preventivo 2016 ed i relativi piani di riparto così come già trasmessi a tutti i condomini, e comunque sicuramente a con l'avviso di convocazione. Pt_1
Con un secondo, articolato motivo d'opposizione si deduce che: a) con comunicazione del 4/5/2016 l'amministratore del Condominio scriveva a che “a seguito delle Pt_1 ricevute da lei esposte tramite il suo delegato nel corso dell'assemblea del 21-4-2016 … il suo addebito di euro 1.806,77 a conguaglio 2015 risulta ridotto alla minor somma di euro 706,26 …”, per cui al massimo il Condominio avrebbe potuto richiedere la somma di euro 706,26; b) anche tale importo era errato, perché in una raccomandata del 31/5/2016 sottoscritta dall'amministratore del Condominio opposto/appellato, il credito da quest'ultimo vantato veniva quantificato in euro 1.410,27 – per cui, detraendo gli euro 897,52 dei quali l'amministratore del Condominio aveva riconosciuto il pagamento, il credito del Condominio ammontava ad euro (1410,27 – 897,52=) 512,75; c) anche tale ultima residua cifra non era dovuta perché già pagata, in base a ricevute di pagamento in atti;
d) in corso di causa aveva inviato all'amministratore un assegno circolare di Pt_1 euro 3.286,26, che l'amministratore aveva immotivatamente respinto. La parte appellante non ha depositato e nemmeno chiesto in qualsiasi modo di acquisire in questo grado i documenti cui ci si riferisce nell'atto d'appello; si rinviene una istanza rivolta alla cancelleria del Giudice di Pace di Napoli di ritirare il fascicolo di parte di primo grado, ma non vi si accenna nell'atto d'appello. In ogni caso, l'amministratore non avrebbe potuto validamente riconoscere di aver ricevuto pagamenti ulteriori rispetto a quelli indicati nel consuntivo 2015 approvato dall'assemblea. In quell'assemblea, come risulta dal verbale, la condomina tramite una rappresentante (il suo attuale Pt_1 difensore), dichiarò di aver effettuato dei versamenti all'amministratore non contabilizzati, e che un'altra somma non era dovuta;
l'amministratore rispose che “ i versamenti del condomino avvengono con assegni bancari di cui ne ha reso conto Pt_1 al condominio il riscontro degli stessi”; a questo punto l'assemblea approvò il bilancio, riconoscendo di aver ricevuto sino a quel momento solo i pagamenti indicati nel consuntivo, per cui successivamente l'amministratore non avrebbe potuto, con missiva del 4/5/2016, riconoscere pagamenti antecedenti. Del resto, la stessa parte appellante dichiara che in una successiva missiva del 31/5/2016 sottoscritta anche da il Pt_1
pagina 3 di 5 credito del Condominio nei confronti della odierna appellante era indicato in euro 1.410,27 “come da consuntivo relativo alla gestione dell'esercizio 2015, approvato dall'assemblea del 21/04/16” – dunque senza considerare i presunti pagamenti antecedenti all'assemblea. Si noti poi che la dichiarazione del 31/5/2016 voleva confermare espressamente il consuntivo 2015, dal quale però il saldo dovuto da Pt_1 non risultava di euro 1410,27, bensì di euro 1604,78; bisogna ricordare che la deliberazione del 21/4/2016 colla quale è stato approvato il consuntivo 2015, non è stata impugnata. Ed in ogni caso, il Condominio in questa sede ha dichiarato che versa Pt_1 le quote condominiali unicamente con assegno bancario, ed ha prodotto l'estratto conto condominiale nel quale ha evidenziato tutti i pagamenti effettuati da e nei Pt_1 conteggi effettuati dalla parte appellata, considerando i pagamenti risultanti dall'estratto del c/c bancario condominiale, il saldo dare/avere porta alla somma richiesta col ricorso monitorio. Nulla ha espressamente contestato la parte appellante sull'estratto conto prodotto, e sugli analitici conteggi svolti nella comparsa di risposta del Condominio. I conteggi svolti nell'atto d'opposizione e riportati nell'atto d'appello non considerano l'unica prova certa riguardo i pagamenti effettuati da è costituita dall'estratto del Pt_1
c/c bancario condominiale, che l'appellante nei suoi scritti difensivi non prende in considerazione. Infine, va evidenziato che correttamente l'amministratore del Condominio opposto/appellato ha rifiutato l'assegno da euro 3286,26 emesso da in favore Pt_1 dell'amministratore stesso;
si trattava di un assegno circolare, e come tale non poteva essere girato;
l'amministratore avrebbe dovuto incassarlo e poi trasferire la relativa somma sul c/c condominiale, creandosi una irregolare commistione tra il proprio c/c personale e quello condominiale. Come di vede, il decreto ingiuntivo opposto in primo grado va confermato. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Non sussistono le ragioni per condannare l'appellante ex art. 96 cpc, prima di tutto perché sul punto della procedibilità dell'opposizione in primo grado l'appellante aveva ragione, e poi perché i rapporti contabili tra appellante e Controparte_2 quindi non c'è una evidente malafede di Pt_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 19378/2020 rgac vertente tra: appellante;
Condominio in Napoli, Via Tito Livio 1; così provvede: Parte_1
1) Rigetta nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in primo grado;
Pt_1
pagina 4 di 5 2) Condanna l'appellante a rimborsare al Condominio appellato le spese del presente grado, che liquida in € 1300 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 3/4/2025 Il giudice unico
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