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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/10/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 2145 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale, formato dai Magistrati dott.ssa Giusi Ianni Presidente rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2145 dell'anno 2024 nel Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, nella causa vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta delega Parte_1 CodiceFiscale_1 in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Fabiola Lacroce ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Rende viale della Resistenza n. 98
- RICORRENTE -
E
c.f. ) CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
- INTERVENIENTE NECESSARIO –
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affido, collocamento e mantenimento della minore nata il [...] dalla convivenza more Per_1 uxorio tra le parti.
CONCLUSIONI 2
All'udienza del 22.10.2025 il difensore della parte ricorrente chiedeva accogliersi le conclusioni articolate nel ricorso introduttivo (“voglia disporre che:
1. la minore venga affidata in via esclusiva alla madre, attesa la Per_1 pericolosità sociale del posto che allo stato attuale la signora CP_1 Pt_1 ha azionato il codice rosso;
2. In subordine voglia disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile del medesimo presso la madre e modalità di visita da parte del padre da determinarsi dopo che il procedimento penale iscritto abbia fatto il suo corso, in caso di accertamento della non pericolosità del padre;
3. In merito al mantenimento di voglia Per_1 disporre che il sig. provvederà nella misura di euro 250,00 oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie”).
Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla ha opposto rispetto alla domanda della ricorrente.
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'affido, del collocamento e del mantenimento della figlia minore Per_1 nata nel 2016 dalla convivenza more uxorio con a seguito della cui CP_1 interruzione il resistente continuava ad avere comportamenti violenti e aggressivi nei confronti della ricorrente, tanto da indurre quest'ultima a sporgere ripetute querele in sede penale.
La ricorrente chiedeva, quindi, disporsi l'affido esclusivo a sé della minore, con imposizione a carico del dell'obbligo di concorrere al mantenimento nella Per_1 misura di euro 250,00 mensili, oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Veniva dichiarato contumace il quale non si costituiva in giudizio CP_1 malgrado la regolarità formale della notifica dell'atto introduttivo.
Erano acquisiti gli atti dei procedimenti penali nati dalle querele della Pt_1
(confluiti in supporto informatico fatto pervenire dall'ufficio di Procura in sede), nonché relazione dei servizi sociali territorialmente competenti.
All'udienza del 24.9.2025 aveva luogo l'audizione della ricorrente. All'udienza del
22.10.2025 erano escussi i testi di parte ricorrente sui capitoli di prova ammessi.
La causa era, quindi, rimessa in decisione, sulle conclusioni riportate in epigrafe. 3
2. Oggetto del presente giudizio è la regolamentazione dell'affido, del collocamento e del mantenimento della minore nata il [...] dalla convivenza Per_1 more uxorio tra e Parte_1 CP_1
Quanto all'affido della minore, l'istruttoria svolta nel giudizio rende inevitabile una pronuncia di affido esclusivo della minore alla madre.
Benché, infatti, l'affido condiviso dei minori rappresenti la regola nel nostro ordinamento e una pronuncia di affido esclusivo esiga una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. 6535/2019; Cass.
24528/2010; Cass. 16593/2008), tali presupposti appaiono sussistenti nel caso di specie. Deve, infatti, innanzitutto rimarcarsi come a fronte delle querele della Pt_1 risulti esservi stato esercizio dell'azione penale nei confronti del per il reato Per_1 di cui agli artt. 81 cpv e 612, commi 1 e 2, cp, “perché con più azioni e in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, minacciava l'ex compagna di un danno ingiusto e grave. Nel specifico, nel corso di varie Parte_1 discussioni relative alla gestione delle visite alla figlia minore , minacciava Per_1 vendetta ed intimoriva portandosi direttamente presso l'abitazione della Parte_1 stessa, suonando insistentemente al citofono, bussando, anche energicamente, contro la porta di ingresso e intimandole di fargli vedere la figlia, nonché profferendo, in lingua ucraina, la frase minatoria “tobi pyza” (lett: ti faccio tornare nell'utero di tua madre), espressione tesa a prospettare sofferenza fisica o morale”
(fatti commessi dal 12 giugno al 30 settembre 2024), nonché per il reato di cui all'art. 612 commi 1 e 2, per minacce in danno della mamma della in data Pt_1
19.6.2024. Pur prescindendosi, inoltre, dai gravi fatti sub judice in sede penale, palese appare il disinteresse almeno attuale del per la minore, posto che egli, Per_1 oltre ad essere risultato irreperibile sia nell'ambito del presente processo che nell'ambito di quello penale a suo carico, da diversi mesi ormai non ha più contatti con la figlia, neppure telefonici, né provvede in alcun modo al suo mantenimento, per come pacificamente emerso dall'istruttoria svolta. Anche i servizi sociali interpellati in corso di giudizio rappresentavano di aver cercato di prendere contatti con il per il tramite dei servizi sociali del luogo di residenza e di quello di Per_1 domicilio ma senza esito. Pure l'istruttoria svolta nel presente giudizio, d'altra parte, ha dimostrato comportamenti violenti e aggressivi del non direttamente Per_1 rivolti verso la bambina, ma con ripercussioni verso quest'ultima, quantomeno 4
turbata dall'assistere alle condotte del padre, per come riferito dai testi escussi (cfr. in particolare la deposizione di , mamma di , la quale riferiva Tes_1 Parte_1 che in occasione di un episodio di danneggiamento della porta di casa da parte del la bambina “piangeva dalla paura”). Per_1
Nessun dubbio, di contro, può sussistere sull'idoneità educativa della ricorrente, di fatto trovatasi da sola a gestire la bambina per carenze ascrivibili all'altro genitore
(anche la relazione fatta pervenire, per il tramite dei servizi sociali, dall'istituto scolastico frequentato dalla minore parla di un atteggiamento corretto ed educato della bambina, pure a fronte di un suo stato d'animo “cupo”, che non è difficile ricollegare ai problemi tra i genitori).
Quanto al regime di visita in favore del genitore non affidatario, considerandosi l'attuale irreperibilità del resistente e i suoi comportamenti denunciati dalla ricorrente in sede penale, il viene autorizzato ad incontrare la bambina per il Per_1 tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti rispetto al luogo di residenza della minore, che predisporranno un calendario di incontri su impulso del medesimo genitore non affidatario ove quest'ultimo torni a cercare la minore.
Quanto al concorso al mantenimento, premesso che la quantificazione deve essere rapportata al reddito dei genitori, alle esigenze attuali del minore e al tenore di vita da lui goduto in costanza di convivenza tra i genitori, deve prendersi atto dell'impossibilità, allo stato, di avere notizie sullo svolgimento di attività lavorativa da parte del e sulla sua capacità di produrre reddito. L'assegno viene, pertanto, Per_1 fissato nella misura di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge, apparendo tale misura minima e inderogabile nell'interesse della minore.
Il concorrerà, inoltre, alle spese straordinarie riguardanti la minore nella Per_1 misura del 50%.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore indeterminabile della controversia (che legittima l'individuazione dello scaglione di riferimento in quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 sulla base dell'interesse dedotto) e in applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi, congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio. Viene disposto il pagamento in favore dello Stato, risultando la parte vittoriosa ammessa a gratuito patrocinio.
P.Q.M.
5
Il Tribunale, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Dispone l'affido esclusivo alla madre della minore Per_1
2. Regola il diritto di visita del genitore non affidatario nei termini indicati in motivazione;
3. Pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento CP_1 ordinario della figlia minore mediante versamento all'altro genitore della somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
4. Condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite in CP_1 favore della ricorrente, che si liquidano in euro 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forf. Spese generali, IVA e CP come per legge, da corrispondersi in favore dell'erario in ragione dell'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato;
5. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Presidente est. dott.ssa Giusi Ianni