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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 3781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3781 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3000 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ester Parte_1
RA MO e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma via Valdinievole n. 11 Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Claudia Ruperto e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1083/2023 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 20/06/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 13/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver presentato domanda volta ad ottenere la Parte_1 pensione di reversibilità quale figlio inabile superstite di , deceduta in Persona_1
1 data 11/10/2019, dalla quale, al momento della morte, si trovava nella condizione di dipendenza economica, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: ““ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di alla pensione di Parte_1 reversibilità, quale figlio maggiorenne inabile di come da domanda del Persona_1
19/02/2020 ai sensi e con la decorrenza di legge o di Giustizia. CONSEGUENTEMENTE: CONDANNARE l in persona del suo Presidente pro-tempore, al pagamento in favore CP_1 del ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre accessori di legge. Con la decorrenza di legge e con gli interessi legali e rivalutazione da ogni singola scadenza di pensione e con vittoria di spese, competenze e onorari più IVA da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Tivoli ha così statuito: “- rigetta il ricorso;
CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone a carico dell le spese di CTU, liquidate CP_1 con separato decreto”.
1.2. Il primo giudice, premesso un richiamo alla normativa vigente ed all'orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia, ha escluso, alla luce delle conclusioni del nominato c.t.u., che il ricorrente si trovasse, alla data del decesso della madre,
“nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
1.3. Sul punto il Tribunale ha, altresì, ritenuto irrilevante il pregresso riconoscimento in favore del ricorrente della pensione di inabilità di cui all'art. 12 legge n. 118/1971, sul presupposto della non utilizzabilità dei parametri valutativi della riduzione della capacità in materia di invalidità civile, afferenti alla materia assistenziale, e dovendosi fare riferimento, nella fattispecie in esame, al concetto di inabilità di cui all'art. 2 legge n. 222/1984.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice, recependo le conclusioni del nominato c.t.u., ha escluso che all'epoca del decesso della madre non sussistessero in capo al ricorrente le condizioni medico legali per il riconoscimento della pensione di reversibilità.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Sostiene, in sintesi, parte appellante con un unico motivo di gravame che: i) troppo semplicisticamente il CTU del giudizio di primo grado ha escluso l'assoluta e permanente impossibilità a qualsiasi attività lavorativa, nel mentre, al contrario, un più approfondito esame delle affezioni di cui lo stesso è portatore avrebbe potuto confortarlo per il riconoscimento di quanto richiesto;
ii) dalla copiosa documentazione sanitaria in atti si può rilevare un quadro complessivo morboso assai rilevante, fortemente ingravescente, con esami specialistici effettuati presso strutture pubbliche e non tenuti nella giusta considerazione dal CTU di primo grado se non addirittura fortemente minimizzati o dimenticati;
iii) il ricorrente è affetto da: cardiopatia cronica ipertensiva (III classe NYHA), sinusite cronica, gastropatia cronica, artrosi polidistrettuale in eccesso ponderale con particolare interessamento del rachide sede di multiple discopatie e listesi di l5 su s1 in soggetto con esiti di frattura omero destro e frattura bimalleolare destra, periartrite scapolo omerale destra, ipoacusia, sindrome ansioso-depressiva in cerebropatia vascolare cronica, e tali infermità psico-fisiche, che rendono totalmente inabile, sussistevano già al momento del Parte_1
2 decesso del genitore;
iv) con decreto ex art. 445 bis c.p.c. del 27/11/2019, il Tribunale di Tivoli ha riconosciuto in capo al ricorrente il requisito sanitario utile per la pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/1971 (100%) con decorrenza dalla domanda del 30.01.18: se è vero che i parametri valutativi relativi all'invalidità civile non sono utilizzabili, è anche vero che tale indicazione appare significativa;
v) risulta palese che lo stato di gravità del quadro clinico non permetteva, già all'epoca del decesso del genitore, di svolgere alcuna attività lavorativa idonea nel quadro dell'art. 36 della Costituzione a procurargli una fonte di guadagno non simbolico. 5.1. É stata, pertanto, disposta nel presente grado di giudizio nuova c.t.u. medico legale, mediante conferimento dell'incarico al dott. al quale è stato formulato Persona_2 il seguente quesito: “Accerti il c.t.u. se alla data del decesso di , l'appellante Persona_1
fosse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi Parte_1 attività lavorativa”.
5.2. Sottoposto a visita il periziando ed esaminata la documentazione clinica, il c.t.u., tramite la relazione depositata in atti, ha riferito, in punto di diagnosi medico legale, che è affetto da: - poliartrosi con fratture multiple ad impegno Parte_1 funzionale;
- obesità; - cardiopatia ipertensiva iii-ii° classe nyha;
- encefalopatia sistemica multinfartuale in paziente con depressione maggiore grave e turbe attentive (mmpi 2018); - diabete mellito;
- neuropatia sensitivo motoria. Ha, quindi, concluso:
“Trattasi di paziente di anni 61 già invalido grave al 100% come da provvedimento del Tribunale di Tivoli del 27.11.2019 RG. 106/2019 il quale a seguito di richiesta di reversibilità veniva sottoposto dapprima ai previsti accertamenti da parte dell
[...]
e successivamente a CTU presso il già citato Tribunale che con sentenza del CP_2
20.06.2023 n. 1083/2023 negava il diritto richiesto. Il periziando quindi assurgeva a Questo Ill.mo tribunale per vedere riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità. Considerato quanto in diagnosi, quanto presente agli atti fin dal 2018 e successive conferme in un quadro cronico degenerativo multiorgano progressivo, in risposta al quesito del giudicante il periziando versava alla data del decesso della madre, Sig.ra
[...]
ovvero il 11.10.2019, nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere Per_1 qualsiasi attività lavorativa”.
5.3. Tale articolato giudizio medico legale è pienamente condivisibile (ed è qui condiviso) perché, da un lato, frutto dell'esame diretto del periziando e della corretta valutazione dell'intera documentazione in atti e, dall'altro, congruamente motivato ed immune da vizi logici o giuridici, anche tenuto conto dell'assenza di osservazioni ad opera delle parti alla bozza loro puntualmente inviata dal c.t.u.
6. Come è noto, il beneficio oggetto di controversia è regolato dall'art. 13 del r.d.l. n. 636/1939, modificato dapprima dall'art. 2 legge n. 218/1952 e poi sostituito dall'art. 22 legge n. 903/1965: la richiamata norma, per quanto rileva ai fini della presente fattispecie, dispone, ai primi due commi, che: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se
3 hanno diritto a pensione soltanto i figli”. Il successivo comma 4 dispone che “La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12”. Successivamente l'art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, nell'estendere “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria… a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime” ha stabilito che “In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Per quanto riguarda specificamente il requisito della vivenza a carico, il comma 6 dispone infine che: “Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. 7. Il requisito della vivenza a carico, dunque, è integrato allorquando, in presenza dell'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli elementi acquisiti in giudizio siano tali da far emergere la sussistenza di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal genitore defunto. Il requisito in argomento, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Cass. n. 9237 del 13/04/2018; conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15041 del 29/05/2024).
7.1. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “In tema di pensione di reversibilità in favore del figlio ultradiciottenne inabile (art. 13 legge n. 218 del 1953, come modificato dall'art. 22 legge n. 903 del 1965) e agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt.3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla deliberazione dell'istituto previdenziale n.478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007), evidenziando (in motivazione) che “La Corte adotta e fa propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che dà sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto. (v. L. 28 febbraio 1986, n.41, art. 24, comma 6)”.
7.2. In epoca successiva, si è affermato (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23058 del 2020) che: i) il requisito della cd. «vivenza a carico», è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e,
4 comunque, prevalente (Cass. nr. 15440 del 2004; Cass. nr. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente;
ii) in particolare, secondo Cass. nr. 2630 del 2008, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: «Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto», così indicando due presupposti (assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del de cuius) necessari «come due facce dello stesso fenomeno» (Cass. nr. 18520 del 2006); iii) in relazione al primo dei due requisiti (insussistenza di mezzi sufficienti), Cass. nr. 14996 del 2007 (richiamata di recente da Cass. nn. 19555 e 32286 del 2019 e sopra citata), ha osservato come «ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delib. dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 [...]» sicché devono «considerar(si) a carico (per i decessi successivi al 31/10/2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale».
7.3. Vanno considerati, inoltre, i chiarimenti forniti dallo stesso previdenziale CP_1 con la circolare n. 185/2015, con cui si è detto che il requisito della vivenza a carico risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni: a) stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari: in caso di figli maggiorenni inabili superstiti, ai fini dell'accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato;
b) mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa, condizione che si desume dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto, e nella cui valutazione assume particolare rilevanza la convivenza, nel senso che per i figli di età superiore a 18 e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale.
7.4. Ai fini della fondatezza del gravame, è sufficiente rilevare come la condizione di vivenza carico dell'odierno appellante alla data del decesso della madre risulti circostanza affermata dalla parte e mai ritualmente contestata in giudizio dall' CP_1 che può essere dunque posta a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
7.5. In ogni caso, questa può anche desumersi, alla stregua dei principi giurisprudenziali precedentemente enunciati, dal possesso di redditi inferiori al limite annuale previsto per la maturazione del diritto alla pensione di invalido civile totale, che per l'anno 2019 era pari ad € 16.814,34 per gli invalidi al 100%. Nello specifico è stata depositata la certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Tivoli, che attesta per l'anno 2019 un reddito di € 8.239,00 e per l'anno 2020 di € 8.272,00.
5 7.6. Possono, inoltre, essere richiamati in tal senso anche i documenti d'identità depositati in atti, che attestano per entrambi i congiunti il medesimo indirizzo di residenza in Palestrina, via Provinciale Carchitti n. 38. 7.7. La domanda dell'appellante, dovrà pertanto, essere accolta, accertando, in riforma della gravata sentenza, il diritto alla prestazione oggetto di controversia, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso della madre Persona_1
(“In caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto ad ottenere dall l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite CP_1 con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del "de cuius", senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio” Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18241 del 05/09/2011, conforme Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 18400 del 2022), nell'importo dovuto per legge, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati oltre interessi come per CP_1 legge.
8. Dunque, ed in conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado totalmente riformata.
9. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione, mentre le spese della c.t.u. di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della parte appellata in quanto soccombente.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di alla pensione di reversibilità nella misura di legge e a Parte_1 decorrere dal 01/11/2019, e per l'effetto condanna l' al pagamento dei relativi CP_1 ratei maturati oltre interessi come per legge. Condanna l' al pagamento in favore CP_1 della parte appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 2.900,00 e per il grado di appello in € 3.200,00, oltre per entrambe le fasi rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione. Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. del CP_1 primo grado, come ivi liquidate, e del presente grado di appello, liquidate come da separato decreto.
Roma, 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
6
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3000 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ester Parte_1
RA MO e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma via Valdinievole n. 11 Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Claudia Ruperto e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1083/2023 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 20/06/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 13/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver presentato domanda volta ad ottenere la Parte_1 pensione di reversibilità quale figlio inabile superstite di , deceduta in Persona_1
1 data 11/10/2019, dalla quale, al momento della morte, si trovava nella condizione di dipendenza economica, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: ““ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di alla pensione di Parte_1 reversibilità, quale figlio maggiorenne inabile di come da domanda del Persona_1
19/02/2020 ai sensi e con la decorrenza di legge o di Giustizia. CONSEGUENTEMENTE: CONDANNARE l in persona del suo Presidente pro-tempore, al pagamento in favore CP_1 del ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre accessori di legge. Con la decorrenza di legge e con gli interessi legali e rivalutazione da ogni singola scadenza di pensione e con vittoria di spese, competenze e onorari più IVA da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Tivoli ha così statuito: “- rigetta il ricorso;
CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone a carico dell le spese di CTU, liquidate CP_1 con separato decreto”.
1.2. Il primo giudice, premesso un richiamo alla normativa vigente ed all'orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia, ha escluso, alla luce delle conclusioni del nominato c.t.u., che il ricorrente si trovasse, alla data del decesso della madre,
“nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
1.3. Sul punto il Tribunale ha, altresì, ritenuto irrilevante il pregresso riconoscimento in favore del ricorrente della pensione di inabilità di cui all'art. 12 legge n. 118/1971, sul presupposto della non utilizzabilità dei parametri valutativi della riduzione della capacità in materia di invalidità civile, afferenti alla materia assistenziale, e dovendosi fare riferimento, nella fattispecie in esame, al concetto di inabilità di cui all'art. 2 legge n. 222/1984.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice, recependo le conclusioni del nominato c.t.u., ha escluso che all'epoca del decesso della madre non sussistessero in capo al ricorrente le condizioni medico legali per il riconoscimento della pensione di reversibilità.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Sostiene, in sintesi, parte appellante con un unico motivo di gravame che: i) troppo semplicisticamente il CTU del giudizio di primo grado ha escluso l'assoluta e permanente impossibilità a qualsiasi attività lavorativa, nel mentre, al contrario, un più approfondito esame delle affezioni di cui lo stesso è portatore avrebbe potuto confortarlo per il riconoscimento di quanto richiesto;
ii) dalla copiosa documentazione sanitaria in atti si può rilevare un quadro complessivo morboso assai rilevante, fortemente ingravescente, con esami specialistici effettuati presso strutture pubbliche e non tenuti nella giusta considerazione dal CTU di primo grado se non addirittura fortemente minimizzati o dimenticati;
iii) il ricorrente è affetto da: cardiopatia cronica ipertensiva (III classe NYHA), sinusite cronica, gastropatia cronica, artrosi polidistrettuale in eccesso ponderale con particolare interessamento del rachide sede di multiple discopatie e listesi di l5 su s1 in soggetto con esiti di frattura omero destro e frattura bimalleolare destra, periartrite scapolo omerale destra, ipoacusia, sindrome ansioso-depressiva in cerebropatia vascolare cronica, e tali infermità psico-fisiche, che rendono totalmente inabile, sussistevano già al momento del Parte_1
2 decesso del genitore;
iv) con decreto ex art. 445 bis c.p.c. del 27/11/2019, il Tribunale di Tivoli ha riconosciuto in capo al ricorrente il requisito sanitario utile per la pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/1971 (100%) con decorrenza dalla domanda del 30.01.18: se è vero che i parametri valutativi relativi all'invalidità civile non sono utilizzabili, è anche vero che tale indicazione appare significativa;
v) risulta palese che lo stato di gravità del quadro clinico non permetteva, già all'epoca del decesso del genitore, di svolgere alcuna attività lavorativa idonea nel quadro dell'art. 36 della Costituzione a procurargli una fonte di guadagno non simbolico. 5.1. É stata, pertanto, disposta nel presente grado di giudizio nuova c.t.u. medico legale, mediante conferimento dell'incarico al dott. al quale è stato formulato Persona_2 il seguente quesito: “Accerti il c.t.u. se alla data del decesso di , l'appellante Persona_1
fosse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi Parte_1 attività lavorativa”.
5.2. Sottoposto a visita il periziando ed esaminata la documentazione clinica, il c.t.u., tramite la relazione depositata in atti, ha riferito, in punto di diagnosi medico legale, che è affetto da: - poliartrosi con fratture multiple ad impegno Parte_1 funzionale;
- obesità; - cardiopatia ipertensiva iii-ii° classe nyha;
- encefalopatia sistemica multinfartuale in paziente con depressione maggiore grave e turbe attentive (mmpi 2018); - diabete mellito;
- neuropatia sensitivo motoria. Ha, quindi, concluso:
“Trattasi di paziente di anni 61 già invalido grave al 100% come da provvedimento del Tribunale di Tivoli del 27.11.2019 RG. 106/2019 il quale a seguito di richiesta di reversibilità veniva sottoposto dapprima ai previsti accertamenti da parte dell
[...]
e successivamente a CTU presso il già citato Tribunale che con sentenza del CP_2
20.06.2023 n. 1083/2023 negava il diritto richiesto. Il periziando quindi assurgeva a Questo Ill.mo tribunale per vedere riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità. Considerato quanto in diagnosi, quanto presente agli atti fin dal 2018 e successive conferme in un quadro cronico degenerativo multiorgano progressivo, in risposta al quesito del giudicante il periziando versava alla data del decesso della madre, Sig.ra
[...]
ovvero il 11.10.2019, nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere Per_1 qualsiasi attività lavorativa”.
5.3. Tale articolato giudizio medico legale è pienamente condivisibile (ed è qui condiviso) perché, da un lato, frutto dell'esame diretto del periziando e della corretta valutazione dell'intera documentazione in atti e, dall'altro, congruamente motivato ed immune da vizi logici o giuridici, anche tenuto conto dell'assenza di osservazioni ad opera delle parti alla bozza loro puntualmente inviata dal c.t.u.
6. Come è noto, il beneficio oggetto di controversia è regolato dall'art. 13 del r.d.l. n. 636/1939, modificato dapprima dall'art. 2 legge n. 218/1952 e poi sostituito dall'art. 22 legge n. 903/1965: la richiamata norma, per quanto rileva ai fini della presente fattispecie, dispone, ai primi due commi, che: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se
3 hanno diritto a pensione soltanto i figli”. Il successivo comma 4 dispone che “La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12”. Successivamente l'art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, nell'estendere “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria… a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime” ha stabilito che “In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Per quanto riguarda specificamente il requisito della vivenza a carico, il comma 6 dispone infine che: “Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. 7. Il requisito della vivenza a carico, dunque, è integrato allorquando, in presenza dell'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli elementi acquisiti in giudizio siano tali da far emergere la sussistenza di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal genitore defunto. Il requisito in argomento, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Cass. n. 9237 del 13/04/2018; conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15041 del 29/05/2024).
7.1. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “In tema di pensione di reversibilità in favore del figlio ultradiciottenne inabile (art. 13 legge n. 218 del 1953, come modificato dall'art. 22 legge n. 903 del 1965) e agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt.3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla deliberazione dell'istituto previdenziale n.478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007), evidenziando (in motivazione) che “La Corte adotta e fa propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che dà sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto. (v. L. 28 febbraio 1986, n.41, art. 24, comma 6)”.
7.2. In epoca successiva, si è affermato (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23058 del 2020) che: i) il requisito della cd. «vivenza a carico», è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e,
4 comunque, prevalente (Cass. nr. 15440 del 2004; Cass. nr. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente;
ii) in particolare, secondo Cass. nr. 2630 del 2008, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: «Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto», così indicando due presupposti (assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del de cuius) necessari «come due facce dello stesso fenomeno» (Cass. nr. 18520 del 2006); iii) in relazione al primo dei due requisiti (insussistenza di mezzi sufficienti), Cass. nr. 14996 del 2007 (richiamata di recente da Cass. nn. 19555 e 32286 del 2019 e sopra citata), ha osservato come «ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delib. dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 [...]» sicché devono «considerar(si) a carico (per i decessi successivi al 31/10/2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale».
7.3. Vanno considerati, inoltre, i chiarimenti forniti dallo stesso previdenziale CP_1 con la circolare n. 185/2015, con cui si è detto che il requisito della vivenza a carico risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni: a) stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari: in caso di figli maggiorenni inabili superstiti, ai fini dell'accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato;
b) mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa, condizione che si desume dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto, e nella cui valutazione assume particolare rilevanza la convivenza, nel senso che per i figli di età superiore a 18 e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale.
7.4. Ai fini della fondatezza del gravame, è sufficiente rilevare come la condizione di vivenza carico dell'odierno appellante alla data del decesso della madre risulti circostanza affermata dalla parte e mai ritualmente contestata in giudizio dall' CP_1 che può essere dunque posta a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
7.5. In ogni caso, questa può anche desumersi, alla stregua dei principi giurisprudenziali precedentemente enunciati, dal possesso di redditi inferiori al limite annuale previsto per la maturazione del diritto alla pensione di invalido civile totale, che per l'anno 2019 era pari ad € 16.814,34 per gli invalidi al 100%. Nello specifico è stata depositata la certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Tivoli, che attesta per l'anno 2019 un reddito di € 8.239,00 e per l'anno 2020 di € 8.272,00.
5 7.6. Possono, inoltre, essere richiamati in tal senso anche i documenti d'identità depositati in atti, che attestano per entrambi i congiunti il medesimo indirizzo di residenza in Palestrina, via Provinciale Carchitti n. 38. 7.7. La domanda dell'appellante, dovrà pertanto, essere accolta, accertando, in riforma della gravata sentenza, il diritto alla prestazione oggetto di controversia, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso della madre Persona_1
(“In caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto ad ottenere dall l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite CP_1 con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del "de cuius", senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio” Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18241 del 05/09/2011, conforme Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 18400 del 2022), nell'importo dovuto per legge, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati oltre interessi come per CP_1 legge.
8. Dunque, ed in conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado totalmente riformata.
9. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione, mentre le spese della c.t.u. di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della parte appellata in quanto soccombente.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di alla pensione di reversibilità nella misura di legge e a Parte_1 decorrere dal 01/11/2019, e per l'effetto condanna l' al pagamento dei relativi CP_1 ratei maturati oltre interessi come per legge. Condanna l' al pagamento in favore CP_1 della parte appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 2.900,00 e per il grado di appello in € 3.200,00, oltre per entrambe le fasi rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione. Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. del CP_1 primo grado, come ivi liquidate, e del presente grado di appello, liquidate come da separato decreto.
Roma, 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
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