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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5005/2016 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via della Quercia n. 45, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Mirella Loiacono, che li rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORI -
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Satriano Marina, _1 C.F._3
Via Milano n. 8, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Apollinaro, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_3 C.F._4
Viale Regina Margherita n. 278, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Giove e Marco Ferraro, che lo rappresentano e difendono in giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di CP_2 P.IVA_1
cessionaria della nonché in qualità di soggetto Controparte_3
incaricato alla riscossione dei crediti dalla stessa ceduti, a seguito della avvenuta cartolarizzazione, alla elettivamente domiciliata in Soverato, Via F. Caminiti n. 15, presso lo studio CP_4 Parte_4 dell'Avv. Giovanni Caridi, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTI -
Oggetto: responsabilità contrattuale e responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03.10.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine 1 di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di fare accertare e Parte_1 Parte_2
dichiarare la responsabilità di tutti i convenuti nella causazione dei danni da loro patiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, a seguito dell'intervenuta conoscenza dell'iscrizione di una procedura pignoratizia sull'immobile da loro acquistato che, al momento dell'acquisto e nella precedente fase delle trattative, sapevano essere libero da vincoli. Pertanto, hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti.
A sostegno della propria pretesa, i coniugi hanno dedotto che, in data 04.02.2013, avevano acquistato da , con rogito per notaio , un appartamento sito nel _1 Parte_3
Comune di Palermiti, alla Via XI Settembre, e identificato all'Ufficio Catasto di detto Comune, al
F. 7, part. 507, sub
4. Il prezzo della compravendita era stato convenuto in € 60.000,00, corrisposto dai coniugi con due assegni da € 30.000,00 ciascuno. Il rogito aveva dato atto che il bene fosse
“libero da trascrizioni pregiudizievoli, enfiteusi, livelli, canoni, da oneri reali in genere, da vincoli
e gravami qualsiasi, da privilegi ed ipoteche, all'infuori della seguente formalità: ipoteca n. 1480
RP, iscritta presso l'Agenzia del territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catanzaro in data
12 maggio 2004, a favore di Banca di Credito Cooperativo di ON (…) di cui la Parte
Acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza e la Parte Alienante si obbliga a cancellare limitatamente all'immobile oggetto del presente atto a mezzo assegno circolare sopra citato dell'importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e mediante atto di assenso alla restrizione ipotecaria che avverrà contestualmente in data odierna con la
[...]
. In pari data, dunque, innanzi al medesimo notaio, era stato Controparte_3
sottoscritto dalla un atto di assenso alla restrizione di Controparte_3
ipoteca.
Tuttavia, secondo la prospettazione attorea, il notaio rogante, la parte venditrice e l'Istituto di
Credito avevano omesso di informare la parte acquirente che la garanzia ipotecaria gravante sull'immobile oggetto di vendita era stata attivata con atto di pignoramento immobiliare, in data
08.02.2012.
Gli attori, dunque, avevano appreso della pendenza di tale procedura in data 26.02.2015, allorquando il custode giudiziario e delegato per le operazioni di vendita gli aveva comunicato che in tale procedura, tra gli immobili pignorati era compreso anche quello da loro acquistato, e che
2 l'atto di compravendita a suo tempo stipulato non poteva essere opposto ai creditori intervenuti nella procedura.
Pertanto, parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito, corrispondente a tutte le somme correlate all'acquisto dell'immobile per cui è causa, ovvero il prezzo di acquisto dell'immobile medesimo, pari ad € 60.000,00; quanto pagato a titolo di onorario del notaio, pari ad
€ 2.700,00; le somme sostenute per le migliorie apportate all'appartamento dopo l'acquisto iniziale, individuate nella differenza tra valore iniziale dell'immobile e valore indicato dal c.t.u. della procedura pignoratizia,
Quanto ai danni non patrimoniali, parte attrice ha chiesto il risarcimento del “danno biologico di natura psichica” patito da a causa della procedura pignoratizia attivata sulla propria Parte_1
casa, oltre al danno morale patito da entrambi i coniugi.
Si è costituito il notaio chiedendo, in via preliminare, di autorizzare la Parte_3
chiamata in manleva di e della . _1 Controparte_3
Nel merito, in via principale, ha chiesto di rigettare le domande avanzate dagli attori, perché infondate in fatto e diritto e non provate.
In via subordinata, ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di e _1
della nella causazione dell'evento dannoso e, per Controparte_3
l'effetto, condannarli, in via solidale o per quanto di rispettiva ragione, a qualsivoglia pagamento o esborso conseguente all'accoglimento delle domande attoree.
In ulteriore subordine, ha chiesto di condannare e la _1 Controparte_3
a tenerlo indenne e/o a rifondergli tutte le somme che a qualsiasi titolo fosse tenuto a
[...]
corrispondere agli attori.
Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di cessionaria CP_2
della nonché in qualità di soggetto incaricato alla Controparte_3
riscossione dei crediti dalla stessa ceduti, a seguito della avvenuta cartolarizzazione, alla CP_5
chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata sia in fatto che in diritto,
[...]
poiché alcun obbligo sarebbe stato assunto dalla nei Controparte_3
confronti degli attori e, dunque, la condotta della società convenuta sarebbe totalmente lecita.
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di accertare e dichiarare la propria estraneità nella causazione del danno lamentato dagli attori rigettando, pertanto, ogni pretesa risarcitoria avanzata nei propri confronti.
Si è costituita chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea nei propri _1
confronti, perché infondata in fatto ed in diritto.
3 Ha spiegato, poi, domanda riconvenzionale trasversale, chiedendo di condannare il Notaio
[...]
e la , in persona del legale rappresentante Parte_3 Controparte_3
p.t., ciascuno per quanto di competenza, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, dati “dalla vocatio in ius subita, dalla perdita della somma pagata per la cancellazione della ipoteca, dal danno da stress, dal danno all'immagine, dal danno morale, dal danno biologico e dal danno dalla prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare e degli effetti che ne derivano anche sotto il profilo del mancato compimento degli accordi intercorsi con l'altro creditore intervenuto nella procedura esecutiva medesima, ovvero la che si indicano nella CP_6 prudenziale somma di € 200.000,00 (duecentomila) o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa”.
All'udienza del 4 aprile 2017, rilevato che non appariva necessario il differimento di udienza chiesto dal convenuto , al fine di chiamare in giudizio soggetti già parti del Parte_3
procedimento, questo Giudicante ha concesso i termini ex art. 183, c. 6 c.p.c.
In seno alle memorie istruttorie, dunque, parte convenuta ha parzialmente integrato le CP_2
proprie conclusioni, chiedendo anche il rigetto della domanda riconvenzionale traversale proposta dalla convenuta , poiché infondata in fatto e in diritto, e, conseguentemente, rigettare _1
qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata dalla convenuta nei propri confronti. Inoltre, _1
ha chiesto di accertare e dichiarare, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dagli attori, l'esclusiva responsabilità dei convenuti e nella _1 Parte_3
causazione di quanto lamentato da parte attrice e, di conseguenza, condannare gli stessi, ognuno per la propria competenza, al risarcimento dei danni patiti dagli attori.
Anche parte attrice, nella medesima sede, ha integrato le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità - in via solidale o alternativa – di
, di e della in persona del legale rappresentante _1 Parte_3 CP_2
p.t., nella causazione dei danni patiti dagli attori e, conseguentemente, di condannarli a corrispondere a parte attrice, quanto ai danni patrimoniali, la somma di € 100.300,00, oltre a quella successivamente corrisposta per il riacquisto all'asta dell'immobile per cui è causa;
quanto ai danni non patrimoniali, la somma di almeno € 50.000,00.
Parte convenuta ha, altresì, integrato le proprie conclusioni chiedendo di Parte_3 accertare la responsabilità degli attori nella causazione dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, escludere o ridurre il risarcimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., ovvero escludere o ridurre le pretese da ricollegare all'inadempimento eventualmente dimostrato alle sole
4 conseguenze immediate e dirette, con l'esclusione di tutto quanto evitabile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, ex art. 1227 c.c.
La causa è stata istruita mediante prove documentali, prova per testi e c.t.u. medico-legale e, infine,
è pervenuta in decisione.
2. Preliminarmente, deve essere vagliata da questo Giudicante l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale passiva della sollevata da parte attrice. CP_2
Questa, sebbene proposta per la prima volta in seno alle memorie ex art. 190 c.p.c., ben può essere scrutinata.
Infatti, come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione, “quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con il quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare rispettivamente che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa” (cfr. Cass., sez. L. ord. del 01.09.2021 n. 23721). In quanto mera difesa, pertanto, ben può essere verificata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
In ogni caso, si ritiene che tale eccezione sia infondata.
Difatti, si ritiene pienamente raggiunta la prova della legittimazione sostanziale passiva della avendo questa prodotto il contratto di cessione intervenuto tra se stessa e la CP_2 [...]
comprensivo di allegato dei crediti ceduti (cfr. all. 6 del Controparte_3
fascicolo di parte convenuta , nonché la Gazzetta Ufficiale in cui è annunciata CP_2
l'intervenuta cessione, con precisa individuazione dei rapporti oggetto della predetta cessione (cfr. al.. 7 del fascicolo di parte convenuta . Ha, poi, prodotto l'estratto della Gazzetta CP_2
Ufficiale con cui si avvisa dell'intervenuta cessione dei crediti tra in qualità di CP_2
cedente, e in qualità di cessionaria (cfr. all. 9 del fascicolo di parte convenuta CP_5
, nonché il contratto di mandato speciale intervenuto tra e CP_2 CP_2 CP_5
(cfr. all. 8 del fascicolo di parte convenuta .
[...] CP_2
Pertanto, alla luce di quanto esposto, si ritiene pienamente sussistente la legittimazione della CP_2
a resistere in giudizio e, dunque, l'eccezione di parte attrice deve essere rigettata.
[...]
3. Ciò posto, e passando al merito della vicenda sub iudice, si ritiene che la domanda di parte attrice debba essere accolta per quanto di ragione.
Deve premettersi, principalmente, che compete sempre al creditore l'onere di allegare l'altrui comportamento non conforme al contratto o alla legge, oltre che di allegare e provare il danno e il nesso di causalità tra l'evento e il danno medesimo.
5 Orbene, si ritiene sussistente sia la responsabilità della venditrice , sia del notaio _1
, nella causazione dei danni patiti da parte attrice;
invece, non può ritenersi Parte_3 ascrivibile alcun tipo di responsabilità in capo all'Istituto di Credito convenuto.
Difatti, deve rilevarsi che, nella vicenda per cui oggi è causa, la non è stata parte del negozio CP_3
rivelatosi poi lesivo per parte attrice: invero, parti del contratto di compravendita sono unicamente i coniugi attori e la convenuta . La Banca, infatti, ha solamente prestato assenso alla _1 restrizione dell'ipoteca, previo il pagamento di € 30.000,00, con un atto unilaterale (cfr. all. “Atto di compravendita” al fascicolo di parte attrice).
La convenuta , successivamente, avrebbe dovuto richiedere al Giudice della _1
procedura esecutiva, già pendente, la riduzione del pignoramento, adempimento tuttavia omesso dalla medesima.
Non è ravvisabile, dunque, a parere di chi scrive, alcun tipo di negligenza da parte dell' , il CP_7
quale ha adempiuto ai propri obblighi informativi nei confronti della venditrice e propria cliente, come confermato dal teste , il quale ha confermato la circostanza per cui la BCC di Testimone_1
avesse informato la convenuta che la richiesta di riduzione del CP_3 _1 pignoramento doveva essere disposta, su istanza della medesima, dal Giudice dell'esecuzione, essendo pendente una procedura esecutiva.
Dal compendio documentale, inoltre, emerge che è stata la stessa in sede di procedura CP_3 esecutiva, a farsi parte diligente chiedendo la restrizione dell'ipoteca (cfr. all. 3 del fascicolo di parte convenuta , istanza tuttavia rigettata dal Giudice dell'Esecuzione. CP_2
4. Quanto alla posizione assunta dal notaio , la responsabilità di quest'ultimo Parte_3 discende dall'aver omesso di effettuare tutte le indagini prodromiche alla redazione dell'atto di compravendita, con particolare riguardo alle visure ipocatastali.
In particolare, il notaio è tenuto al compimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, e in particolare all'effettuazione delle cd. visure catastali e ipotecarie, allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà (cfr.
Cass., n. 2861/1969 e, più recentemente, Cass., n. 10493/1999 e Cass., n. 547/2002). La sussistenza di tale obbligo è stata dalla giurisprudenza di legittimità dapprima argomentata dal combinato disposto di cui all'art. 2913 c.c. e art. 28 L.N., in ragione della funzione pubblica del notaio (cfr.
Cass., n. 2444/1959), ovvero da quello di cui agli artt. 4 (secondo cui alle domande di voltura debbono essere acquisiti i certificati catastali) e 14 (che fa obbligo al notaio di chiedere la voltura)
D.P.R. n. 640 del 1972, in base al quale il notaio è tenuto ad espletare attività di verifica catastale ed
6 ipotecaria volta ad accertare la condizione giuridica ed il valore di un immobile, da tenersi distinta dalla normale indagine giuridica occorrente per la stipulazione dell'atto (cfr. Cass., n. 13825/2004).
Successivamente, sottolineando che l'opera professionale per cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive volte ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti (da ultimo, cfr.
Cass., SS.UU., n. 13617/2012), la fonte dell'obbligo in argomento è stata ravvisata dalla giurisprudenza di legittimità nella diligenza che il notaio è tenuto ad osservare (cfr., ex multis,
Cass., n. 525/1964, e, da ultimo, Cass., n. 16549/2012; Cass., n. 22398/2011; Cass., n. 16990/2015
e Cass., n. 4427/2005) nell'esecuzione del contratto d'opera professionale (cfr. Cass., n. 3255/1972
e, più recentemente, Cass., n. 26020/2011; Cass., n. 24733/2007; Cass., n. 14934/2002), in quanto tra il notaio ed il cliente intercorre un rapporto professionale inquadrabile nello schema del mandato
(cfr. anche Cass., n. 2396/1997), il cui contenuto è integrato da tale obbligo ai sensi dell'art. 1374
c.c. (cfr. Cass., n. 20991/2012).
La Suprema Corte ha, altresì a più riprese, precisato che la responsabilità del notaio, rimane esclusa solamente in caso di espresso esonero - per motivi di urgenza o per altre ragioni - da tale incombenza, con clausola inserita nella scrittura (cfr. Cass., n. 5868/2006), da considerarsi non meramente di stile, bensì quale parte integrante del contratto (cfr. Cass., n. 25270/2009 e Cass., n.
21612/2009), sempre che appaia giustificata da esigenze concrete delle parti (cfr. Cass., n.
25270/2009).
Orbene, a parte il rilievo che una limitazione della misura dello sforzo diligente dovuto nell'adempimento dell'obbligazione, e della conseguente responsabilità per il caso di relativa mancanza o inesattezza, non può farsi in ogni caso discendere dalla qualificazione della prestazione dovuta dal notaio in termini di “obbligazione di mezzi” (cfr. Cass., n. 17143/2012; Cass., SS.UU.,
n. 577/2008; Cass., n. 8826/2007; Cass., SS.UU., n. 15781/2005), va osservato come la fonte dell'obbligo per il notaio rogante di effettuare le visure in questione deve rinvenirsi nella clausola generale di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1175 c.c. (cfr., ex multis, Cass., n.
16990/2015; Cass., n. 16754/2012 e Cass., n. 10741/2009).
L'impegno imposto dall'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti (cfr. Cass., n.
22860/2007). L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza è, infatti, da valutarsi alla stregua della causa concreta dell'incarico conferito al professionista dal committente e, con particolare riguardo al caso concreto, al notaio (cfr. Cass., SS.UU., n. 13617/2012) e, cioè, con lo scopo pratico
7 dalle parti perseguito mediante la stipulazione, o, in altre parole, con l'interesse che l'operazione contrattuale è propriamente volta a soddisfare.
L'obbligo di effettuare le visure ipocatastali incombe allora, senz'altro, al notaio officiato della stipulazione di un contratto di trasferimento immobiliare, anche in caso di utilizzazione della forma della scrittura privata autenticata (cfr. Cass., n. 16990/2015; Cass., n. 25270/2009; Cass., n.
13015/2006 e Cass., n. 5868/2006).
Orbene, è rimasta totalmente indimostrata la circostanza che il notaio abbia Parte_3
effettuato tali indagini, essendo il convenuto limitatosi ad affermarlo apoditticamente senza, tuttavia, fornire apprezzabile prova di avere in tal senso provveduto.
L'affermazione del notaio convenuto, in ogni caso, è stata smentita dalle evidenze documentali in atti.
In particolare, si evince dall'estratto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari (cfr. all. “Copia nota trascrizione pignor immob n 3533 del 06 03 2012” del fascicolo di parte attrice), che la trascrizione del pignoramento per cui oggi è causa fosse avvenuta anteriormente alla stipula del contratto, avvenuto in data 04.02.2013. Altra prova dell'omissione del notaio, invero, si ottiene dall'ordinanza del G.E. del 15.01.2016, con cui questi ha rilevato altresì che la trascrizione del contratto di compravendita degli attori fosse avvenuta successivamente alla trascrizione del pignoramento (cfr. all. “Copia provvedimento GE rigetto sospensiva).
Pertanto, appurato che il pignoramento fosse già stato trascritto in data anteriore alla stipula del contratto di compravendita, ne discende che il notaio sia incorso in una Parte_3
omissione di quegli obblighi direttamente discendenti dalla propria qualità e dalla propria professione e, dunque, debba essere ritenuto responsabile della causazione dei danni lamentati da parte attrice.
Per tutti i motivi fino ad ora esposti, inoltre, deve anche essere rigettata la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti dei convenuti e Parte_3 _1 CP_2
l'obbligo di effettuare le visure ipocatastali è un preciso obbligo professionale del notaio,
[...]
per il cui inadempimento non può essere chiamato a rispondere altri se non il notaio stesso.
5. Deve, poi, ritenersi sussistente anche una responsabilità della venditrice . _1
In particolare, è emerso, all'esito dell'istruttoria, che vi sia stato un sicuro inadempimento grave da parte della venditrice, la quale, all'atto della stesura del rogito, ma anche durante la fase delle trattative, ha sottaciuto l'esistenza di un pignoramento immobiliare gravante sull'immobile, peso alla stessa ben noto (cfr. all. “Copia atto di pignoramento immobiliare dep 08 02 2012” del fascicolo di parte attrice). Invero, ha espressamente garantito l'inesistenza di _1
8 formalità pregiudizievoli, con esclusione di un'ipoteca, pacificamente nota a parte attrice (cfr. all.
“Copia Atto di compravendita” di parte attrice).
Il consenso prestato dalla parte acquirente, pertanto, è sicuramente viziato, poiché la stessa ha aderito al programma contrattuale sulla base di una falsa rappresentazione circa le condizioni giuridiche dell'immobile che, qualora conosciute, non l'avrebbero verosimilmente portata a concludere il contratto, essendo la stessa esposta al rischio, anzi alla certezza, di subire l'espropriazione immobiliare, considerata l'insensibilità dell'eventuale vendita del bene pignorato nei confronti del creditore pignorante, ciò secondo il disposto di cui all'art. 2913 c.c.
La responsabilità della convenuta assume le caratteristiche della responsabilità cd. _1 precontrattuale, in quanto la regola di cui all'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative, ma ha anche valore di clausola generale. La violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, infatti, assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (cfr., conf., Cass., n. 4715/2022).
Il comportamento contrario al canone della buona fede e della correttezza, in particolare, ha caratterizzato l'intera fase delle trattative, come si è evinto dalle prove per testi.
In particolare, all'esito della fase istruttoria è emersa la circostanza che la venditrice, _1
, non avesse mai informato gli attori di una procedura esecutiva pendente proprio
[...] sull'immobile oggetto del contratto di compravendita, limitandosi ad invitare e Parte_1
a prendere contatti con il proprio Istituto di Credito, ai fini di ogni chiarimento in Parte_2 merito all'immobile per cui oggi è causa.
Premesso che, a parere di chi scrive, ciò non sia assolutamente sufficiente ad adempiere all'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza, l'istruttoria ha dato modo di accertare che, in ogni caso, anche tali incontri “preliminari” con la non hanno dato modo agli attori di comprendere CP_3 il peso giuridico gravante sull'immobile oggetto del contratto di compravendita oggi sub iudice.
Segnatamente, sia il teste che il teste hanno confermato la Testimone_2 Testimone_3
circostanza per cui, nel corso di tali incontri preliminari, il direttore della Banca aveva informato gli attori della esistenza della sola iscrizione ipotecaria sull'immobile che si apprestavano ad acquistare, riferendo il medesimo direttore che la Banca avrebbe cancellato l'iscrizione previo versamento della somma di € 30.000,00, liberando così l'immobile da qualsiasi vincolo. Nulla,
9 però, era stato riferito o comunicato circa la procedura pignoratizia cui l'appartamento oggetto di trattative era assoggettato (cfr. verbali di udienza del 07.11.2019 e del 05.07.2020).
Quanto dichiarato dal teste di parte convenuta, , invece, non può essere ritenuto Testimone_4 attendibile e, dunque, idoneo a provare l'insussistenza di alcuna responsabilità della convenuta nei confronti degli attori. _1
A tale proposito deve, preliminarmente, darsi atto che è il figlio di , Persona_1 _1
odierna convenuta;
sebbene la testimonianza resa da un parente sia ammissibile, poiché non esiste una norma del Codice di procedura civile che vieti la testimonianza dei congiunti, è tuttavia fatta salva la valutazione di attendibilità del parente che rende la testimonianza. Dunque, questa deve essere vagliata in modo particolarmente accurato dal Giudice, il quale potrà prestarvi fede solamente se la narrazione è lineare, priva di contraddizioni e sostenuta da ulteriori elementi di prova, ad esempio da documenti o da altre testimonianze.
Ebbene, costui, all'udienza del 06.04.2023 ha dichiarato: “Posso dichiarare quello che mi è stato riferito dai miei genitori, e cioè che all'incontro il direttore informò i miei genitori sia del Tes_1 pignoramento sia dell'ipoteca e i miei genitori sapevano che la somma di 30.000 euro sarebbe servita per cancellare sia l'uno che l'altra. Mi risulta che a quell'incontro fossero presenti i miei genitori, i coniugi e il direttore Non ricordo se ci fosse anche il direttore Persona_2 Tes_1
(cfr. verbale di udienza del 06.04.2023). Pt_5
Quest'ultimo, teste di parte convenuta ha dichiarato: “il Direttore Testimone_5 CP_2
della BCC mi disse che in occasione di un incontro che aveva avuto con tutte le parti, venditrice e acquirente, aveva informato loro di tutto quello che c'era da sapere sull'immobile, compresa la pendenza della procedura esecutiva. Non ricordo quando avvenne questo incontro, posso dire solo che fu l'unico che io ricordi e che avvenne qualche tempo prima della stipula dell'atto” (cfr. verbale di udienza del 22.03.2022). Tuttavia, la narrazione è piuttosto generica e, comunque, de relato, al pari di quanto dichiarato da . Persona_1
Infine, neppure la testimonianza resa da ha potuto confermare la circostanza Testimone_1
sostenuta da parte convenuta . _1
Questi, escusso all'udienza del 21.10.2021, ha dichiarato di non ricordare esattamente quanto riferito a parte attrice nel corso di alcuni incontri avvenuti precedentemente all'acquisto dell'immobile, precisando poi: “Avrò assicurato che a fronte del versamento di una somma la banca avrebbe operato quanto in suo potere e cioè avrebbe prestato l'assenso alla restrizione dell'ipoteca (…). Non posso ricordare quanto specificatamente detto nel caso specifico, al di là di
10 quanto ho già riferito, tenuto conto che si tratta di fatti accaduti molto tempo addietro” (cfr. verbale di udienza del 21.10.2021).
Pertanto, proprio il soggetto cui sono state attribuite quelle dichiarazioni da parte dei testi di parte convenuta non ha minimamente confermato la circostanza più rilevante, ovvero di aver riferito della pendenza della procedura esecutiva sull'immobile.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria così delineate, può ritenersi raggiunta la prova di una responsabilità ascrivibile in capo alla convenuta . _1
Le responsabilità accertate hanno natura solidale, in rispondenza ai principi dettati dalla Suprema
Corte, da cui questo Giudicante non ravvisa motivi per discostarsi. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in materia di compravendita immobiliare, del danno derivante all'acquirente dall'omesso rilievo di trascrizioni pregiudizievoli sul bene compravenduto rispondono, in solido, il notaio rogante che abbia omesso di eseguire le necessarie visure ed il venditore che abbia mendacemente garantito la libertà del bene da gravami. Invero, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti (pure se diversi siano i titoli di responsabilità di costoro, e siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ovvero inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato), tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido” (cfr. Cass., n. 9662/2016).
Tanto accertato e chiarito in punto di responsabilità dei soggetti convenuti, deve essere anche disattesa l'eccezione di cooperazione colposa dei danneggiati nella causazione del danno, ex art. 1227 c.c., sollevata dal convenuto . Parte_3
Come noto, l'articolo citato afferma che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Ebbene, a parere di chi scrive, la condotta degli attori non può assolutamente essere considerata quale concausa della causazione del danno, soprattutto alla luce delle risultanze istruttorie fino ad ora esaminate, da cui è emerso che nessuno dei soggetti coinvolti abbia mai reso edotti Pt_1
e della situazione gravante sull'immobile, né prima, né dopo l'acquisto.
[...] Parte_2
Inoltre, non può neppure affermarsi che il danno sarebbe stato evitabile usando “l'ordinaria diligenza” essendo in ballo, nella vicenda de quo, conoscenze tecnico-giuridiche ben distanti dal sapere dell'uomo comune.
6. Dunque, così accertata la responsabilità solidale dei convenuti e Parte_3 _1
, deve ora passarsi al vaglio dei risarcimenti richiesti da parte attrice.
[...]
11 Innanzitutto, e hanno richiesto il risarcimento dei danni Parte_1 Parte_2 patrimoniali subiti, corrispondenti a tutte le somme correlate all'acquisto del bene pignorato, ovvero il prezzo di acquisto del medesimo, pari ad € 60.000,00; l'onorario del notaio, pari ad € 2.700,00; le spese sostenute per le migliorie apportate all'immobile dopo l'acquisto, le quali hanno consentito al
C.T.U. nominato nella procedura esecutiva di determinare il valore del bene in € 97.600,00, consentendo che lo stesso fosse messo all'asta per un importo di gran lunga superiore a quello dell'iniziale vendita. Inoltre, nelle more del giudizio, gli attori hanno riacquistato l'immobile all'asta per un importo pari ad € 30.900,00, oltre spese di registrazione pari ad € 1.100,00, somme di cui chiedono parimenti il risarcimento.
Ebbene, la domanda risarcitoria può essere accolta soltanto con riferimento a quanto gli attori hanno dovuto sborsare per poter sanare il loro acquisto e ritenere l'immobile, di cui non hanno mai perso il godimento, quindi nel prezzo versato per l'acquisto all'asta dell'immobile e nelle spese di registrazione (cfr. all.ti “Verbale deposito saldo spese” e “Verbale deposito saldo prezzo” del fascicolo di parte attrice).
Pertanto, i convenuti e devono essere condannati, a titolo di Parte_3 _1 risarcimento dei danni patrimoniali, al pagamento nei confronti di parte attrice di € 32.000,00.
Tale somma, liquidata alla data della stipula del contratto (04.02.2013), deve essere rivalutata a partire da quella data secondo gli indici ISTAT e sulla somma annualmente rivalutata dovranno computarsi gli interessi compensativi nella misura del saggio legale fino al momento del deposito della presente decisione.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sulla intera somma ut supra determinata dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c.
7. Deve ora passarsi all'esame dei danni non patrimoniali di cui parte attrice ha anche chiesto il risarcimento, consistenti nel danno biologico di natura psichica e nel danno morale, nella misura di
€ 50.000,00.
Orbene, a tale riguardo si ritiene di non potere prescindere dai dettami della Suprema Corte, espressi anche nella pronuncia n. 12885/2009 secondo cui, ai fini della risarcibilità di un danno, non può prescindersi dalla valutazione della serietà della lesione e della gravità dell'offesa. La risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, infatti, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi).
12 Poi si ritiene opportuno rammentare che in tema di quantificazione del danno, il nocumento non patrimoniale non può essere mai identificato in re ipsa ed il pregiudizio risarcibile è sempre danno- conseguenza. Invero, un evento pregiudizievole non può costituire ex se un danno risarcibile, ma deve essere allegata e provata la conseguenza pregiudizievole, almeno per presunzioni. In difetto di allegazione non può addivenirsi ad una determinazione equitativa, poiché l'operazione di liquidazione ex art. 1226 c.c. costituisce una mera tecnica di quantificazione del danno che, come tale, postula necessariamente il raggiungimento della prova circa l'an del pregiudizio in liquidazione e non può colmare né il difetto di prova né, a monte, la carenza di allegazione.
Ciò posto, nel caso di specie si ritiene sufficientemente provato sia l'evento dannoso, sia la conseguenza pregiudizievole di tale evento;
inoltre, si ravvisa nel nocumento asseritamente patito sia il requisito della gravità, sia quello della serietà.
Bisogna premettere che il danno psichico è una lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile. In altre parole, questo è indicabile come una lesione della salute psichica dell'individuo che consiste nell'alterazione patologica dell'integrità psichica e dell'equilibrio di personalità, individuandosi nella concreta riduzione di una o più funzioni psichiche, a seguito di un evento traumatico, di natura dolosa e colposa, che ha dei risvolti negativi sull'esplicazione di alcuni aspetti della personalità nella vita quotidiana. Questo, però, non si deve confondere con il danno morale, definito dalla Suprema Corte, nella nota pronuncia n. 233/2003, come il “transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima”: in altre parole, anche il danno morale è un danno non patrimoniale, ma consiste in un turbamento emotivo che colpisce la vittima di un evento dannoso nell'immediatezza dell'evento stesso. Esso, quindi, viene definito come “sofferenza psichica”, cioè con lo stato di prostrazione e abbattimento ed ha una natura necessariamente temporanea, perché dura per un breve lasso di tempo senza compromettere permanentemente la normale quotidianità dell'individuo. Ancora diverso è il danno esistenziale, il quale si presenta come un'alterazione, in senso peggiorativo, del modo di essere di una persona nei suoi aspetti sia individuali che sociali.
Tuttavia, tali classificazioni sono utilizzate a soli fini descrittivi. Infatti, la categoria del danno non patrimoniale è una categoria generale, che non può essere suddivisa in autonome sottocategorie di danno (cfr. Cass., n. 26972/2009; Cass., n. 26973/2009 e Cass., n. 26975/2009).
In ogni caso, il danno psichico, in quanto danno biologico, è ormai pacificamente riconosciuto come risarcibile dalla giurisprudenza ai sensi dell'art. 2059 c.c. (cfr. Cass., n. 13547/2009).
Orbene, parte attrice ha fornito sufficiente prova del danno psichico patito da Parte_1
tramite produzione di certificati medici e prova per testi.
13 In particolare, il teste escusso ha dichiarato: “Ho visto mio figlio sempre più ansioso e Tes_6
nervoso: ho notato anche che mio figlio, a cui ho ceduto la mia attività di falegname, mi chiama spesso sul lavoro proprio perché si mostra disattento e poco concentrato. Posso aggiungere che mio figlio mi ha riferito di essere in questo stato di nervosismo a causa della lettera che ha ricevuto. Io abito sopra la falegnameria dove lavora mio figlio. È capitato che mio figlio è salito sopra riferendo a me e mia moglie di non stare bene (…)” (cfr. verbale di udienza del 05.03.2020).
ha affermato che “il sig. si è mostrato sempre più nervoso da Testimone_2 Parte_1 quando gli è arrivata una lettera che l'appartamento era andato all'asta” (cfr. verbale di udienza del 07.11.2019).
Anche , escussa all'udienza del 05.03.2020, ha dichiarato: “Il sig. si Testimone_7 Parte_1
è mostrato nervoso;
posso dire ciò in quanto vedo mio genero spesso, pur abitando distanti, in quanto ci frequentiamo nel senso che io vado spesso a casa di mia figlia e loro vengono da me.
Posso aggiungere che in quel periodo mio genero è andato dal Dott. che è un cardiologo e Per_3 dal dott. che è uno psicologo (…). Preciso che prima di aver ricevuto questa lettera, non Per_4 andava dai predetti medici” (cfr. verbale di udienza del 05.03.2020).
Inoltre, il c.t.u. incaricato, sulla base dei certificati e referti in atti, ha ulteriormente confermato la sussistenza di un danno psichico subito da : le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. sono Parte_1
da ritenersi logiche e condivisibili e, pertanto, idonee ad essere poste a fondamento del convincimento di questo Giudicante.
La dott.ssa ha accertato che è “visibilmente ancora provato da Persona_5 Parte_1
quanto gli è accaduto. Lo stato ansioso che altri hanno evidenziato nel 2015 è ancora tangibile e visibile (…). Che gli eventi accaduti abbiano avuto una ricaduta sul fare quotidiano e sul normale svolgimento delle attività quotidiane sia private che lavorative è sicuramente vero. Come è vero che la vita del danneggiato nei suoi aspetti dinamico-relazionali è stata limitata e pregiudicata dagli eventi accaduti. Non solo il periziando riporta dei problemi di natura sessuale con la moglie, ma anche della sua incapacità di prendersi cura dei propri figli come vorrebbe, e questo sia perché moralmente il tono dell'umore è basso sia anche per la disponibilità economica che è limitata. Il
deve ancora dei soldi ai familiari che lo hanno aiutato a riacquistare la propria casa Pt_1 sempre all'asta e ciò aumenta la sua frustrazione (…). La sua sicurezza come uomo è stata minata
e anche lavorativamente gli esiti negativi di quanto accaduto si sono fatti sentire (…). Il Pt_1 percepisce le ricadute negative sul suo fare quotidiano. Ne è ben conscio e consapevole” (cfr. p. 8 dell'elaborato); “le ripercussioni dinamico-relazionali nella vita quotidiana ci sono state e ci sono, sia nella sfera privata familiare, sia nel ruolo di padre che di marito, in modo particolare nella
14 sfera sessuale. E ci sono anche sul piano lavorativo, non riesce più a gestirsi da solo il lavoro e c'è stato un calo del fatturato per sue inadempienze” (cfr. pp. 8 e 9 dell'elaborato).
In conclusione, “Il sig. è stato esposto a un “evento stressante persistente” occorso Parte_1
nel 2015 identificabile nel pignoramento della propria abitazione con minaccia di sfratto e successive difficoltà economiche. A seguito di tale evento il sig. ha sviluppato una Parte_1
sintomatologia caratterizzato prevalentemente da ansia con lamentele somatiche. Il decorso clinico successivo è caratterizzato dalla persistenza dei sintomi, tanto è vero che nel 2019 ricorre a uno psicologo che lo sottopone a un test di personalità MMPI -II, con evidenza di un quadro ansioso reattivo e a un percorso psicoterapeutico per circa otto-nove mesi con buoni risultati. Ancora oggi persiste in forma lieve uno stato di ansia con episodi acuti caratterizzate da sintomi prevalentemente somatici. Attualmente il periziando non esegue alcuna terapia farmacologica e gestisce gli episodi acuti di ansia con tecniche di training autogeno. In buona sostanza, si può affermare che il signor di 42 anni è affetto di “Disturbo d'ansia reattivo a un evento Parte_1 stressante e traumatico di lieve entità” che può essere inquadrato, secondo il DSM – V edizione, nel “Disturbo di Adattamento cronico ” (cfr. p. 12 dell'integrazione alla c.t.u.).
Quanto alla quantificazione di tale danno, questo Giudicante ritiene opportuno prendere come riferimento l'integrazione alla c.t.u., depositata in data 11.06.2024, in cui il c.t.u., avvalendosi dell'operato del medico-legale dott. ha utilizzato, quale riferimento, le Linee Persona_6
Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico.
Il c.t.u. non ha ritenuto possibile, alla luce della documentazione sanitaria in atti, stabilire la durata della invalidità temporanea, sia assoluta che relativa.
Quanto al danno biologico cd. permanente, il c.t.u. ha concluso valutando il danno biologico permanente di natura psichica nella misura del 4%, con una sofferenza psico-fisica correlata alla menomazione permanente di media entità.
Orbene, questo Giudicante condivide le conclusioni a cui sono pervenuti i Consulenti - che hanno in parte recepito anche i rilievi critici di parte attrice - e le fa proprie.
Ai fini della liquidazione, questo Giudicante ritiene di applicare le tabelle milanesi (aggiornate al
2024), che costituiscono secondo la Suprema Corte, in considerazione anche della loro diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità (cfr. Cass. n. 12408/11 e Cass. n. 20895/2015).
Com'è noto, le suddette tabelle individuano valori di liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, in
15 ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (cfr. Cass., SS.UU., nn.
26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.2008).
Al fine di armonizzare a tale principio la liquidazione del danno non patrimoniale, il predetto sistema prevede una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti, per quel che attiene sia agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Più in particolare, quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico- fisica, le tabelle predisposte a seguito delle suindicate pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione individuano il nuovo valore del cd. punto, partendo dal valore di cui alle tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, cd. danno biologico permanente) aumentato di una percentuale ponderata in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla
“sofferenza soggettiva”.
Nel sistema così congegnato, pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale sulla base del punto tabellare risulta già comprensiva degli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, con la conseguenza che la liquidazione autonoma e separata di ulteriori voci di danno darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione risarcitoria.
Queste caratteristiche che connotano il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale non risultano modificate all'esito dell'aggiornamento delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano nel
2021 in quanto, così come esplicitato nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale”, elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, è stata operata una rivisitazione grafica delle tabelle al fine di esplicitare per comodità del lettore gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale già compresi nell'importo totale ivi indicato.
La Tabella 2021 è stata, quindi, oggetto di una rivisitazione che “ha natura meramente grafica e non modifica in alcun modo i valori monetari, la struttura della Tabella e l'andamento della curva delle liquidazioni” (in tal senso, i “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale”).
16 Di recente, all'esito della riunione del 21.05.2024 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano,
i valori di liquidazione della Tabella sono stati aggiornati secondo gli indici ISTAT senza alcuna modifica nel merito.
A tale ultima versione della Tabella occorre fare riferimento in questa sede in quanto, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione”
(cfr. Cass. n. 20381/2016).
Ebbene, dunque, facendo applicazione delle predette tabelle, sulla base della quantificazione ut supra operata, la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, complessivamente inteso in tutti i suoi aspetti come sopra specificato (comprensivo, quindi, del danno biologico permanente, inclusi gli aspetti anatomo-funzionali e relazionali ovvero lato sensu esistenziali, sia del danno morale) deve essere liquidata in € 7.032,00, comprensivo anche dell'incremento per sofferenza soggettiva, essendo stata stimata la sofferenza psico-fisica correlata alla menomazione permanente in una sofferenza di media entità.
A titolo di danno non patrimoniale spettano, dunque, € 7.032,00 al valore attuale, che i convenuti e sono tenuti a risarcire in favore di . Parte_3 _1 Parte_1
Trattandosi di credito risarcitorio, la predetta somma, costituendo debito di valore, secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, deve essere devalutata alla data dell'illecito (che può essere individuata in quella in cui gli attori hanno appreso della pendenza della procedura esecutiva in data 26.02.2015) e sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dovranno computarsi gli interessi compensativi nella misura del saggio legale fino al momento del deposito della presente decisione.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sulla intera somma ut supra determinata dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
8. Per quanto riguarda , invece, non è possibile pervenire ad un accoglimento della Parte_2 domanda, mancando l'allegazione di elementi utili alla identificazione e quantificazione del danno medesimo. Invero, parte attrice si è limitata a sostenere, in modo eccessivamente generico, che “al momento in cui ( , n.d.r.) è venuta a conoscenza dell'iscrizione pregiudizievole Parte_2
stava vivendo la sua prima gravidanza e, purtroppo, piuttosto che vivere e condividere questo momento col marito e i famigliari, si è dovuta preoccupare delle sorti di quella casa che avevano acquistato con molti sacrifici”.
17 9. Così accertata la fondatezza, per quanto di ragione, della domanda principale svolta dagli attori, deve ora passarsi al vaglio della domanda riconvenzionale cd. trasversale svolta dalla convenuta nei confronti dei convenuti e _1 Parte_3 CP_2
In particolare, ha chiesto di condannare gli altri convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, cagionati dalla vocatio in ius subita, dalla perdita della somma pagata per la cancellazione dell'ipoteca e dallo stress subito, sub specie di danno all'immagine, biologico e morale e danno derivante dalla prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare, anche sotto il profilo del mancato compimento degli accordi intercorsi con l'altro creditore intervenuto nella procedura, ovvero la CP_6
Orbene, la domanda riconvenzionale è infondata.
Quanto al danno da stress, quello all'immagine, quello morale e quello biologico, questi sono stati solo apoditticamente affermati senza, tuttavia, essere stati provati in alcun modo.
Anche il danno cagionato dalla vendita all'asta dell'immobile deve essere ritenuto insussistente, per tutte le ragioni ut supra specificate, in punto di accertamento della responsabilità della convenuta- venditrice . _1
Quanto al danno subito in conseguenza della perdita della somma pagata per la cancellazione dell'ipoteca e a quello dato dalla prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare, neppure questi possono essere ritenuti sussistenti.
Invero, parte convenuta ha fornito prova che l'Istituto di credito avesse edotto CP_2 _1
delle conseguenze dell'atto di assenso alla restrizione dell'ipoteca. Segnatamente, il teste
[...]
ha confermato di aver rappresentato alla convenuta e al di lei marito, gli effetti che Testimone_1
l'atto di assenso alla restrizione di ipoteca poteva spiegare prima di aver depositato l'istanza di riduzione del pignoramento, e che comunque questa aveva insistito nella sottoscrizione dell'atto di assenso da parte dell'Istituto di credito, garantendo che avrebbe provveduto al deposito dell'istanza di riduzione dopo la sottoscrizione dell'atto, per il tramite del proprio difensore, essendosi costituita regolarmente nella procedura esecutiva.
Infine, si ritiene insussistente anche il danno cagionato dal mancato compimento degli accordi intercorsi con l'altro creditore intervenuto nella procedura, ovvero la CP_6
La convenuta , infatti, si è limitata a produrre agli atti l'accettazione di una proposta _1
transattiva formulata nei confronti della predetta senza però allegare alcunché circa il CP_3
mancato compimento della medesima, né tantomeno fornire prova che la mancata conclusione fosse conseguenza dell'operato degli altri convenuti.
Tanto premesso, dunque, la domanda riconvenzionale trasversale deve essere rigettata.
18 10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti processuali tra gli attori e i convenuti e , stante il solo parziale accoglimento della Parte_3 _1
domanda attorea, si ritiene congruo compensare le spese per un terzo, liquidando i restanti due terzi a carico dei convenuti soccombenti in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), secondo i valori medi.
Nei rapporti processuali tra parte attrice e parte convenuta le spese seguono la CP_2
soccombenza, e si liquidano in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), secondo i valori medi.
Nei rapporti processuali tra parte convenuta e parte convenuta , Parte_3 _1
stante la reciproca soccombenza, si ritiene di giustizia la completa compensazione delle spese di lite.
Infine, quanto ai rapporti processuali tra le parti convenute e e Parte_3 CP_2
ai rapporti processuali tra le parti convenute e le spese di lite seguono _1 CP_2
la soccombenza, e si liquidano in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), secondo i valori medi.
Si pongono, infine, le spese di c.t.u. (liquidate con separato decreto) definitivamente a carico di parte attrice per un terzo e dei convenuti e per i restanti due Parte_3 _1
terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno avanzata da e Parte_1 [...]
nei confronti di e e, per l'effetto, condanna questi Parte_2 Parte_3 _1
ultimi e al pagamento, in solido tra loro: Parte_3 _1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 32.000,00, in favore di Pt_1
e in solido, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come indicati in
[...] Parte_2
motivazione;
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 7.032,00 in favore del solo
, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicati in motivazione;
Parte_1
19 - rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da e nei Parte_1 Parte_2
confronti della in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
- rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di e Parte_3 _1
della in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
- rigetta la domanda riconvenzionale cd. trasversale proposta da nei confronti di _1
e della in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3 CP_2
- compensa le spese di lite tra parte attrice e i convenuti e per un Parte_3 _1
terzo, e condanna i convenuti alla refusione, in solido tra loro, in favore di e Parte_1 [...]
, dei restanti due terzi, liquidati in € 5.662,34, di cui € 585,34 per spese ed € 5.077,00 per Parte_2
compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- condanna , , e in solido, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 _1
refusione, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, CP_2 liquidate in € 7.629,00, di cui € 13,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimb. forf., Iva e
Cpa come per legge;
- compensa le spese di lite tra e Parte_3 _1
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice per un terzo e dei convenuti
[...]
e per i restanti due terzi. Parte_3 _1
Catanzaro, 30 marzo 2025 Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5005/2016 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via della Quercia n. 45, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Mirella Loiacono, che li rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORI -
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Satriano Marina, _1 C.F._3
Via Milano n. 8, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Apollinaro, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_3 C.F._4
Viale Regina Margherita n. 278, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Giove e Marco Ferraro, che lo rappresentano e difendono in giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di CP_2 P.IVA_1
cessionaria della nonché in qualità di soggetto Controparte_3
incaricato alla riscossione dei crediti dalla stessa ceduti, a seguito della avvenuta cartolarizzazione, alla elettivamente domiciliata in Soverato, Via F. Caminiti n. 15, presso lo studio CP_4 Parte_4 dell'Avv. Giovanni Caridi, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTI -
Oggetto: responsabilità contrattuale e responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03.10.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine 1 di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di fare accertare e Parte_1 Parte_2
dichiarare la responsabilità di tutti i convenuti nella causazione dei danni da loro patiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, a seguito dell'intervenuta conoscenza dell'iscrizione di una procedura pignoratizia sull'immobile da loro acquistato che, al momento dell'acquisto e nella precedente fase delle trattative, sapevano essere libero da vincoli. Pertanto, hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti.
A sostegno della propria pretesa, i coniugi hanno dedotto che, in data 04.02.2013, avevano acquistato da , con rogito per notaio , un appartamento sito nel _1 Parte_3
Comune di Palermiti, alla Via XI Settembre, e identificato all'Ufficio Catasto di detto Comune, al
F. 7, part. 507, sub
4. Il prezzo della compravendita era stato convenuto in € 60.000,00, corrisposto dai coniugi con due assegni da € 30.000,00 ciascuno. Il rogito aveva dato atto che il bene fosse
“libero da trascrizioni pregiudizievoli, enfiteusi, livelli, canoni, da oneri reali in genere, da vincoli
e gravami qualsiasi, da privilegi ed ipoteche, all'infuori della seguente formalità: ipoteca n. 1480
RP, iscritta presso l'Agenzia del territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catanzaro in data
12 maggio 2004, a favore di Banca di Credito Cooperativo di ON (…) di cui la Parte
Acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza e la Parte Alienante si obbliga a cancellare limitatamente all'immobile oggetto del presente atto a mezzo assegno circolare sopra citato dell'importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e mediante atto di assenso alla restrizione ipotecaria che avverrà contestualmente in data odierna con la
[...]
. In pari data, dunque, innanzi al medesimo notaio, era stato Controparte_3
sottoscritto dalla un atto di assenso alla restrizione di Controparte_3
ipoteca.
Tuttavia, secondo la prospettazione attorea, il notaio rogante, la parte venditrice e l'Istituto di
Credito avevano omesso di informare la parte acquirente che la garanzia ipotecaria gravante sull'immobile oggetto di vendita era stata attivata con atto di pignoramento immobiliare, in data
08.02.2012.
Gli attori, dunque, avevano appreso della pendenza di tale procedura in data 26.02.2015, allorquando il custode giudiziario e delegato per le operazioni di vendita gli aveva comunicato che in tale procedura, tra gli immobili pignorati era compreso anche quello da loro acquistato, e che
2 l'atto di compravendita a suo tempo stipulato non poteva essere opposto ai creditori intervenuti nella procedura.
Pertanto, parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito, corrispondente a tutte le somme correlate all'acquisto dell'immobile per cui è causa, ovvero il prezzo di acquisto dell'immobile medesimo, pari ad € 60.000,00; quanto pagato a titolo di onorario del notaio, pari ad
€ 2.700,00; le somme sostenute per le migliorie apportate all'appartamento dopo l'acquisto iniziale, individuate nella differenza tra valore iniziale dell'immobile e valore indicato dal c.t.u. della procedura pignoratizia,
Quanto ai danni non patrimoniali, parte attrice ha chiesto il risarcimento del “danno biologico di natura psichica” patito da a causa della procedura pignoratizia attivata sulla propria Parte_1
casa, oltre al danno morale patito da entrambi i coniugi.
Si è costituito il notaio chiedendo, in via preliminare, di autorizzare la Parte_3
chiamata in manleva di e della . _1 Controparte_3
Nel merito, in via principale, ha chiesto di rigettare le domande avanzate dagli attori, perché infondate in fatto e diritto e non provate.
In via subordinata, ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di e _1
della nella causazione dell'evento dannoso e, per Controparte_3
l'effetto, condannarli, in via solidale o per quanto di rispettiva ragione, a qualsivoglia pagamento o esborso conseguente all'accoglimento delle domande attoree.
In ulteriore subordine, ha chiesto di condannare e la _1 Controparte_3
a tenerlo indenne e/o a rifondergli tutte le somme che a qualsiasi titolo fosse tenuto a
[...]
corrispondere agli attori.
Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di cessionaria CP_2
della nonché in qualità di soggetto incaricato alla Controparte_3
riscossione dei crediti dalla stessa ceduti, a seguito della avvenuta cartolarizzazione, alla CP_5
chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata sia in fatto che in diritto,
[...]
poiché alcun obbligo sarebbe stato assunto dalla nei Controparte_3
confronti degli attori e, dunque, la condotta della società convenuta sarebbe totalmente lecita.
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di accertare e dichiarare la propria estraneità nella causazione del danno lamentato dagli attori rigettando, pertanto, ogni pretesa risarcitoria avanzata nei propri confronti.
Si è costituita chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea nei propri _1
confronti, perché infondata in fatto ed in diritto.
3 Ha spiegato, poi, domanda riconvenzionale trasversale, chiedendo di condannare il Notaio
[...]
e la , in persona del legale rappresentante Parte_3 Controparte_3
p.t., ciascuno per quanto di competenza, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, dati “dalla vocatio in ius subita, dalla perdita della somma pagata per la cancellazione della ipoteca, dal danno da stress, dal danno all'immagine, dal danno morale, dal danno biologico e dal danno dalla prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare e degli effetti che ne derivano anche sotto il profilo del mancato compimento degli accordi intercorsi con l'altro creditore intervenuto nella procedura esecutiva medesima, ovvero la che si indicano nella CP_6 prudenziale somma di € 200.000,00 (duecentomila) o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa”.
All'udienza del 4 aprile 2017, rilevato che non appariva necessario il differimento di udienza chiesto dal convenuto , al fine di chiamare in giudizio soggetti già parti del Parte_3
procedimento, questo Giudicante ha concesso i termini ex art. 183, c. 6 c.p.c.
In seno alle memorie istruttorie, dunque, parte convenuta ha parzialmente integrato le CP_2
proprie conclusioni, chiedendo anche il rigetto della domanda riconvenzionale traversale proposta dalla convenuta , poiché infondata in fatto e in diritto, e, conseguentemente, rigettare _1
qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata dalla convenuta nei propri confronti. Inoltre, _1
ha chiesto di accertare e dichiarare, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dagli attori, l'esclusiva responsabilità dei convenuti e nella _1 Parte_3
causazione di quanto lamentato da parte attrice e, di conseguenza, condannare gli stessi, ognuno per la propria competenza, al risarcimento dei danni patiti dagli attori.
Anche parte attrice, nella medesima sede, ha integrato le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità - in via solidale o alternativa – di
, di e della in persona del legale rappresentante _1 Parte_3 CP_2
p.t., nella causazione dei danni patiti dagli attori e, conseguentemente, di condannarli a corrispondere a parte attrice, quanto ai danni patrimoniali, la somma di € 100.300,00, oltre a quella successivamente corrisposta per il riacquisto all'asta dell'immobile per cui è causa;
quanto ai danni non patrimoniali, la somma di almeno € 50.000,00.
Parte convenuta ha, altresì, integrato le proprie conclusioni chiedendo di Parte_3 accertare la responsabilità degli attori nella causazione dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, escludere o ridurre il risarcimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., ovvero escludere o ridurre le pretese da ricollegare all'inadempimento eventualmente dimostrato alle sole
4 conseguenze immediate e dirette, con l'esclusione di tutto quanto evitabile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, ex art. 1227 c.c.
La causa è stata istruita mediante prove documentali, prova per testi e c.t.u. medico-legale e, infine,
è pervenuta in decisione.
2. Preliminarmente, deve essere vagliata da questo Giudicante l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale passiva della sollevata da parte attrice. CP_2
Questa, sebbene proposta per la prima volta in seno alle memorie ex art. 190 c.p.c., ben può essere scrutinata.
Infatti, come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione, “quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con il quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare rispettivamente che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa” (cfr. Cass., sez. L. ord. del 01.09.2021 n. 23721). In quanto mera difesa, pertanto, ben può essere verificata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
In ogni caso, si ritiene che tale eccezione sia infondata.
Difatti, si ritiene pienamente raggiunta la prova della legittimazione sostanziale passiva della avendo questa prodotto il contratto di cessione intervenuto tra se stessa e la CP_2 [...]
comprensivo di allegato dei crediti ceduti (cfr. all. 6 del Controparte_3
fascicolo di parte convenuta , nonché la Gazzetta Ufficiale in cui è annunciata CP_2
l'intervenuta cessione, con precisa individuazione dei rapporti oggetto della predetta cessione (cfr. al.. 7 del fascicolo di parte convenuta . Ha, poi, prodotto l'estratto della Gazzetta CP_2
Ufficiale con cui si avvisa dell'intervenuta cessione dei crediti tra in qualità di CP_2
cedente, e in qualità di cessionaria (cfr. all. 9 del fascicolo di parte convenuta CP_5
, nonché il contratto di mandato speciale intervenuto tra e CP_2 CP_2 CP_5
(cfr. all. 8 del fascicolo di parte convenuta .
[...] CP_2
Pertanto, alla luce di quanto esposto, si ritiene pienamente sussistente la legittimazione della CP_2
a resistere in giudizio e, dunque, l'eccezione di parte attrice deve essere rigettata.
[...]
3. Ciò posto, e passando al merito della vicenda sub iudice, si ritiene che la domanda di parte attrice debba essere accolta per quanto di ragione.
Deve premettersi, principalmente, che compete sempre al creditore l'onere di allegare l'altrui comportamento non conforme al contratto o alla legge, oltre che di allegare e provare il danno e il nesso di causalità tra l'evento e il danno medesimo.
5 Orbene, si ritiene sussistente sia la responsabilità della venditrice , sia del notaio _1
, nella causazione dei danni patiti da parte attrice;
invece, non può ritenersi Parte_3 ascrivibile alcun tipo di responsabilità in capo all'Istituto di Credito convenuto.
Difatti, deve rilevarsi che, nella vicenda per cui oggi è causa, la non è stata parte del negozio CP_3
rivelatosi poi lesivo per parte attrice: invero, parti del contratto di compravendita sono unicamente i coniugi attori e la convenuta . La Banca, infatti, ha solamente prestato assenso alla _1 restrizione dell'ipoteca, previo il pagamento di € 30.000,00, con un atto unilaterale (cfr. all. “Atto di compravendita” al fascicolo di parte attrice).
La convenuta , successivamente, avrebbe dovuto richiedere al Giudice della _1
procedura esecutiva, già pendente, la riduzione del pignoramento, adempimento tuttavia omesso dalla medesima.
Non è ravvisabile, dunque, a parere di chi scrive, alcun tipo di negligenza da parte dell' , il CP_7
quale ha adempiuto ai propri obblighi informativi nei confronti della venditrice e propria cliente, come confermato dal teste , il quale ha confermato la circostanza per cui la BCC di Testimone_1
avesse informato la convenuta che la richiesta di riduzione del CP_3 _1 pignoramento doveva essere disposta, su istanza della medesima, dal Giudice dell'esecuzione, essendo pendente una procedura esecutiva.
Dal compendio documentale, inoltre, emerge che è stata la stessa in sede di procedura CP_3 esecutiva, a farsi parte diligente chiedendo la restrizione dell'ipoteca (cfr. all. 3 del fascicolo di parte convenuta , istanza tuttavia rigettata dal Giudice dell'Esecuzione. CP_2
4. Quanto alla posizione assunta dal notaio , la responsabilità di quest'ultimo Parte_3 discende dall'aver omesso di effettuare tutte le indagini prodromiche alla redazione dell'atto di compravendita, con particolare riguardo alle visure ipocatastali.
In particolare, il notaio è tenuto al compimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, e in particolare all'effettuazione delle cd. visure catastali e ipotecarie, allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà (cfr.
Cass., n. 2861/1969 e, più recentemente, Cass., n. 10493/1999 e Cass., n. 547/2002). La sussistenza di tale obbligo è stata dalla giurisprudenza di legittimità dapprima argomentata dal combinato disposto di cui all'art. 2913 c.c. e art. 28 L.N., in ragione della funzione pubblica del notaio (cfr.
Cass., n. 2444/1959), ovvero da quello di cui agli artt. 4 (secondo cui alle domande di voltura debbono essere acquisiti i certificati catastali) e 14 (che fa obbligo al notaio di chiedere la voltura)
D.P.R. n. 640 del 1972, in base al quale il notaio è tenuto ad espletare attività di verifica catastale ed
6 ipotecaria volta ad accertare la condizione giuridica ed il valore di un immobile, da tenersi distinta dalla normale indagine giuridica occorrente per la stipulazione dell'atto (cfr. Cass., n. 13825/2004).
Successivamente, sottolineando che l'opera professionale per cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive volte ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti (da ultimo, cfr.
Cass., SS.UU., n. 13617/2012), la fonte dell'obbligo in argomento è stata ravvisata dalla giurisprudenza di legittimità nella diligenza che il notaio è tenuto ad osservare (cfr., ex multis,
Cass., n. 525/1964, e, da ultimo, Cass., n. 16549/2012; Cass., n. 22398/2011; Cass., n. 16990/2015
e Cass., n. 4427/2005) nell'esecuzione del contratto d'opera professionale (cfr. Cass., n. 3255/1972
e, più recentemente, Cass., n. 26020/2011; Cass., n. 24733/2007; Cass., n. 14934/2002), in quanto tra il notaio ed il cliente intercorre un rapporto professionale inquadrabile nello schema del mandato
(cfr. anche Cass., n. 2396/1997), il cui contenuto è integrato da tale obbligo ai sensi dell'art. 1374
c.c. (cfr. Cass., n. 20991/2012).
La Suprema Corte ha, altresì a più riprese, precisato che la responsabilità del notaio, rimane esclusa solamente in caso di espresso esonero - per motivi di urgenza o per altre ragioni - da tale incombenza, con clausola inserita nella scrittura (cfr. Cass., n. 5868/2006), da considerarsi non meramente di stile, bensì quale parte integrante del contratto (cfr. Cass., n. 25270/2009 e Cass., n.
21612/2009), sempre che appaia giustificata da esigenze concrete delle parti (cfr. Cass., n.
25270/2009).
Orbene, a parte il rilievo che una limitazione della misura dello sforzo diligente dovuto nell'adempimento dell'obbligazione, e della conseguente responsabilità per il caso di relativa mancanza o inesattezza, non può farsi in ogni caso discendere dalla qualificazione della prestazione dovuta dal notaio in termini di “obbligazione di mezzi” (cfr. Cass., n. 17143/2012; Cass., SS.UU.,
n. 577/2008; Cass., n. 8826/2007; Cass., SS.UU., n. 15781/2005), va osservato come la fonte dell'obbligo per il notaio rogante di effettuare le visure in questione deve rinvenirsi nella clausola generale di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1175 c.c. (cfr., ex multis, Cass., n.
16990/2015; Cass., n. 16754/2012 e Cass., n. 10741/2009).
L'impegno imposto dall'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti (cfr. Cass., n.
22860/2007). L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza è, infatti, da valutarsi alla stregua della causa concreta dell'incarico conferito al professionista dal committente e, con particolare riguardo al caso concreto, al notaio (cfr. Cass., SS.UU., n. 13617/2012) e, cioè, con lo scopo pratico
7 dalle parti perseguito mediante la stipulazione, o, in altre parole, con l'interesse che l'operazione contrattuale è propriamente volta a soddisfare.
L'obbligo di effettuare le visure ipocatastali incombe allora, senz'altro, al notaio officiato della stipulazione di un contratto di trasferimento immobiliare, anche in caso di utilizzazione della forma della scrittura privata autenticata (cfr. Cass., n. 16990/2015; Cass., n. 25270/2009; Cass., n.
13015/2006 e Cass., n. 5868/2006).
Orbene, è rimasta totalmente indimostrata la circostanza che il notaio abbia Parte_3
effettuato tali indagini, essendo il convenuto limitatosi ad affermarlo apoditticamente senza, tuttavia, fornire apprezzabile prova di avere in tal senso provveduto.
L'affermazione del notaio convenuto, in ogni caso, è stata smentita dalle evidenze documentali in atti.
In particolare, si evince dall'estratto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari (cfr. all. “Copia nota trascrizione pignor immob n 3533 del 06 03 2012” del fascicolo di parte attrice), che la trascrizione del pignoramento per cui oggi è causa fosse avvenuta anteriormente alla stipula del contratto, avvenuto in data 04.02.2013. Altra prova dell'omissione del notaio, invero, si ottiene dall'ordinanza del G.E. del 15.01.2016, con cui questi ha rilevato altresì che la trascrizione del contratto di compravendita degli attori fosse avvenuta successivamente alla trascrizione del pignoramento (cfr. all. “Copia provvedimento GE rigetto sospensiva).
Pertanto, appurato che il pignoramento fosse già stato trascritto in data anteriore alla stipula del contratto di compravendita, ne discende che il notaio sia incorso in una Parte_3
omissione di quegli obblighi direttamente discendenti dalla propria qualità e dalla propria professione e, dunque, debba essere ritenuto responsabile della causazione dei danni lamentati da parte attrice.
Per tutti i motivi fino ad ora esposti, inoltre, deve anche essere rigettata la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti dei convenuti e Parte_3 _1 CP_2
l'obbligo di effettuare le visure ipocatastali è un preciso obbligo professionale del notaio,
[...]
per il cui inadempimento non può essere chiamato a rispondere altri se non il notaio stesso.
5. Deve, poi, ritenersi sussistente anche una responsabilità della venditrice . _1
In particolare, è emerso, all'esito dell'istruttoria, che vi sia stato un sicuro inadempimento grave da parte della venditrice, la quale, all'atto della stesura del rogito, ma anche durante la fase delle trattative, ha sottaciuto l'esistenza di un pignoramento immobiliare gravante sull'immobile, peso alla stessa ben noto (cfr. all. “Copia atto di pignoramento immobiliare dep 08 02 2012” del fascicolo di parte attrice). Invero, ha espressamente garantito l'inesistenza di _1
8 formalità pregiudizievoli, con esclusione di un'ipoteca, pacificamente nota a parte attrice (cfr. all.
“Copia Atto di compravendita” di parte attrice).
Il consenso prestato dalla parte acquirente, pertanto, è sicuramente viziato, poiché la stessa ha aderito al programma contrattuale sulla base di una falsa rappresentazione circa le condizioni giuridiche dell'immobile che, qualora conosciute, non l'avrebbero verosimilmente portata a concludere il contratto, essendo la stessa esposta al rischio, anzi alla certezza, di subire l'espropriazione immobiliare, considerata l'insensibilità dell'eventuale vendita del bene pignorato nei confronti del creditore pignorante, ciò secondo il disposto di cui all'art. 2913 c.c.
La responsabilità della convenuta assume le caratteristiche della responsabilità cd. _1 precontrattuale, in quanto la regola di cui all'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative, ma ha anche valore di clausola generale. La violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, infatti, assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (cfr., conf., Cass., n. 4715/2022).
Il comportamento contrario al canone della buona fede e della correttezza, in particolare, ha caratterizzato l'intera fase delle trattative, come si è evinto dalle prove per testi.
In particolare, all'esito della fase istruttoria è emersa la circostanza che la venditrice, _1
, non avesse mai informato gli attori di una procedura esecutiva pendente proprio
[...] sull'immobile oggetto del contratto di compravendita, limitandosi ad invitare e Parte_1
a prendere contatti con il proprio Istituto di Credito, ai fini di ogni chiarimento in Parte_2 merito all'immobile per cui oggi è causa.
Premesso che, a parere di chi scrive, ciò non sia assolutamente sufficiente ad adempiere all'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza, l'istruttoria ha dato modo di accertare che, in ogni caso, anche tali incontri “preliminari” con la non hanno dato modo agli attori di comprendere CP_3 il peso giuridico gravante sull'immobile oggetto del contratto di compravendita oggi sub iudice.
Segnatamente, sia il teste che il teste hanno confermato la Testimone_2 Testimone_3
circostanza per cui, nel corso di tali incontri preliminari, il direttore della Banca aveva informato gli attori della esistenza della sola iscrizione ipotecaria sull'immobile che si apprestavano ad acquistare, riferendo il medesimo direttore che la Banca avrebbe cancellato l'iscrizione previo versamento della somma di € 30.000,00, liberando così l'immobile da qualsiasi vincolo. Nulla,
9 però, era stato riferito o comunicato circa la procedura pignoratizia cui l'appartamento oggetto di trattative era assoggettato (cfr. verbali di udienza del 07.11.2019 e del 05.07.2020).
Quanto dichiarato dal teste di parte convenuta, , invece, non può essere ritenuto Testimone_4 attendibile e, dunque, idoneo a provare l'insussistenza di alcuna responsabilità della convenuta nei confronti degli attori. _1
A tale proposito deve, preliminarmente, darsi atto che è il figlio di , Persona_1 _1
odierna convenuta;
sebbene la testimonianza resa da un parente sia ammissibile, poiché non esiste una norma del Codice di procedura civile che vieti la testimonianza dei congiunti, è tuttavia fatta salva la valutazione di attendibilità del parente che rende la testimonianza. Dunque, questa deve essere vagliata in modo particolarmente accurato dal Giudice, il quale potrà prestarvi fede solamente se la narrazione è lineare, priva di contraddizioni e sostenuta da ulteriori elementi di prova, ad esempio da documenti o da altre testimonianze.
Ebbene, costui, all'udienza del 06.04.2023 ha dichiarato: “Posso dichiarare quello che mi è stato riferito dai miei genitori, e cioè che all'incontro il direttore informò i miei genitori sia del Tes_1 pignoramento sia dell'ipoteca e i miei genitori sapevano che la somma di 30.000 euro sarebbe servita per cancellare sia l'uno che l'altra. Mi risulta che a quell'incontro fossero presenti i miei genitori, i coniugi e il direttore Non ricordo se ci fosse anche il direttore Persona_2 Tes_1
(cfr. verbale di udienza del 06.04.2023). Pt_5
Quest'ultimo, teste di parte convenuta ha dichiarato: “il Direttore Testimone_5 CP_2
della BCC mi disse che in occasione di un incontro che aveva avuto con tutte le parti, venditrice e acquirente, aveva informato loro di tutto quello che c'era da sapere sull'immobile, compresa la pendenza della procedura esecutiva. Non ricordo quando avvenne questo incontro, posso dire solo che fu l'unico che io ricordi e che avvenne qualche tempo prima della stipula dell'atto” (cfr. verbale di udienza del 22.03.2022). Tuttavia, la narrazione è piuttosto generica e, comunque, de relato, al pari di quanto dichiarato da . Persona_1
Infine, neppure la testimonianza resa da ha potuto confermare la circostanza Testimone_1
sostenuta da parte convenuta . _1
Questi, escusso all'udienza del 21.10.2021, ha dichiarato di non ricordare esattamente quanto riferito a parte attrice nel corso di alcuni incontri avvenuti precedentemente all'acquisto dell'immobile, precisando poi: “Avrò assicurato che a fronte del versamento di una somma la banca avrebbe operato quanto in suo potere e cioè avrebbe prestato l'assenso alla restrizione dell'ipoteca (…). Non posso ricordare quanto specificatamente detto nel caso specifico, al di là di
10 quanto ho già riferito, tenuto conto che si tratta di fatti accaduti molto tempo addietro” (cfr. verbale di udienza del 21.10.2021).
Pertanto, proprio il soggetto cui sono state attribuite quelle dichiarazioni da parte dei testi di parte convenuta non ha minimamente confermato la circostanza più rilevante, ovvero di aver riferito della pendenza della procedura esecutiva sull'immobile.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria così delineate, può ritenersi raggiunta la prova di una responsabilità ascrivibile in capo alla convenuta . _1
Le responsabilità accertate hanno natura solidale, in rispondenza ai principi dettati dalla Suprema
Corte, da cui questo Giudicante non ravvisa motivi per discostarsi. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in materia di compravendita immobiliare, del danno derivante all'acquirente dall'omesso rilievo di trascrizioni pregiudizievoli sul bene compravenduto rispondono, in solido, il notaio rogante che abbia omesso di eseguire le necessarie visure ed il venditore che abbia mendacemente garantito la libertà del bene da gravami. Invero, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti (pure se diversi siano i titoli di responsabilità di costoro, e siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ovvero inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato), tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido” (cfr. Cass., n. 9662/2016).
Tanto accertato e chiarito in punto di responsabilità dei soggetti convenuti, deve essere anche disattesa l'eccezione di cooperazione colposa dei danneggiati nella causazione del danno, ex art. 1227 c.c., sollevata dal convenuto . Parte_3
Come noto, l'articolo citato afferma che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Ebbene, a parere di chi scrive, la condotta degli attori non può assolutamente essere considerata quale concausa della causazione del danno, soprattutto alla luce delle risultanze istruttorie fino ad ora esaminate, da cui è emerso che nessuno dei soggetti coinvolti abbia mai reso edotti Pt_1
e della situazione gravante sull'immobile, né prima, né dopo l'acquisto.
[...] Parte_2
Inoltre, non può neppure affermarsi che il danno sarebbe stato evitabile usando “l'ordinaria diligenza” essendo in ballo, nella vicenda de quo, conoscenze tecnico-giuridiche ben distanti dal sapere dell'uomo comune.
6. Dunque, così accertata la responsabilità solidale dei convenuti e Parte_3 _1
, deve ora passarsi al vaglio dei risarcimenti richiesti da parte attrice.
[...]
11 Innanzitutto, e hanno richiesto il risarcimento dei danni Parte_1 Parte_2 patrimoniali subiti, corrispondenti a tutte le somme correlate all'acquisto del bene pignorato, ovvero il prezzo di acquisto del medesimo, pari ad € 60.000,00; l'onorario del notaio, pari ad € 2.700,00; le spese sostenute per le migliorie apportate all'immobile dopo l'acquisto, le quali hanno consentito al
C.T.U. nominato nella procedura esecutiva di determinare il valore del bene in € 97.600,00, consentendo che lo stesso fosse messo all'asta per un importo di gran lunga superiore a quello dell'iniziale vendita. Inoltre, nelle more del giudizio, gli attori hanno riacquistato l'immobile all'asta per un importo pari ad € 30.900,00, oltre spese di registrazione pari ad € 1.100,00, somme di cui chiedono parimenti il risarcimento.
Ebbene, la domanda risarcitoria può essere accolta soltanto con riferimento a quanto gli attori hanno dovuto sborsare per poter sanare il loro acquisto e ritenere l'immobile, di cui non hanno mai perso il godimento, quindi nel prezzo versato per l'acquisto all'asta dell'immobile e nelle spese di registrazione (cfr. all.ti “Verbale deposito saldo spese” e “Verbale deposito saldo prezzo” del fascicolo di parte attrice).
Pertanto, i convenuti e devono essere condannati, a titolo di Parte_3 _1 risarcimento dei danni patrimoniali, al pagamento nei confronti di parte attrice di € 32.000,00.
Tale somma, liquidata alla data della stipula del contratto (04.02.2013), deve essere rivalutata a partire da quella data secondo gli indici ISTAT e sulla somma annualmente rivalutata dovranno computarsi gli interessi compensativi nella misura del saggio legale fino al momento del deposito della presente decisione.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sulla intera somma ut supra determinata dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c.
7. Deve ora passarsi all'esame dei danni non patrimoniali di cui parte attrice ha anche chiesto il risarcimento, consistenti nel danno biologico di natura psichica e nel danno morale, nella misura di
€ 50.000,00.
Orbene, a tale riguardo si ritiene di non potere prescindere dai dettami della Suprema Corte, espressi anche nella pronuncia n. 12885/2009 secondo cui, ai fini della risarcibilità di un danno, non può prescindersi dalla valutazione della serietà della lesione e della gravità dell'offesa. La risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, infatti, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi).
12 Poi si ritiene opportuno rammentare che in tema di quantificazione del danno, il nocumento non patrimoniale non può essere mai identificato in re ipsa ed il pregiudizio risarcibile è sempre danno- conseguenza. Invero, un evento pregiudizievole non può costituire ex se un danno risarcibile, ma deve essere allegata e provata la conseguenza pregiudizievole, almeno per presunzioni. In difetto di allegazione non può addivenirsi ad una determinazione equitativa, poiché l'operazione di liquidazione ex art. 1226 c.c. costituisce una mera tecnica di quantificazione del danno che, come tale, postula necessariamente il raggiungimento della prova circa l'an del pregiudizio in liquidazione e non può colmare né il difetto di prova né, a monte, la carenza di allegazione.
Ciò posto, nel caso di specie si ritiene sufficientemente provato sia l'evento dannoso, sia la conseguenza pregiudizievole di tale evento;
inoltre, si ravvisa nel nocumento asseritamente patito sia il requisito della gravità, sia quello della serietà.
Bisogna premettere che il danno psichico è una lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile. In altre parole, questo è indicabile come una lesione della salute psichica dell'individuo che consiste nell'alterazione patologica dell'integrità psichica e dell'equilibrio di personalità, individuandosi nella concreta riduzione di una o più funzioni psichiche, a seguito di un evento traumatico, di natura dolosa e colposa, che ha dei risvolti negativi sull'esplicazione di alcuni aspetti della personalità nella vita quotidiana. Questo, però, non si deve confondere con il danno morale, definito dalla Suprema Corte, nella nota pronuncia n. 233/2003, come il “transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima”: in altre parole, anche il danno morale è un danno non patrimoniale, ma consiste in un turbamento emotivo che colpisce la vittima di un evento dannoso nell'immediatezza dell'evento stesso. Esso, quindi, viene definito come “sofferenza psichica”, cioè con lo stato di prostrazione e abbattimento ed ha una natura necessariamente temporanea, perché dura per un breve lasso di tempo senza compromettere permanentemente la normale quotidianità dell'individuo. Ancora diverso è il danno esistenziale, il quale si presenta come un'alterazione, in senso peggiorativo, del modo di essere di una persona nei suoi aspetti sia individuali che sociali.
Tuttavia, tali classificazioni sono utilizzate a soli fini descrittivi. Infatti, la categoria del danno non patrimoniale è una categoria generale, che non può essere suddivisa in autonome sottocategorie di danno (cfr. Cass., n. 26972/2009; Cass., n. 26973/2009 e Cass., n. 26975/2009).
In ogni caso, il danno psichico, in quanto danno biologico, è ormai pacificamente riconosciuto come risarcibile dalla giurisprudenza ai sensi dell'art. 2059 c.c. (cfr. Cass., n. 13547/2009).
Orbene, parte attrice ha fornito sufficiente prova del danno psichico patito da Parte_1
tramite produzione di certificati medici e prova per testi.
13 In particolare, il teste escusso ha dichiarato: “Ho visto mio figlio sempre più ansioso e Tes_6
nervoso: ho notato anche che mio figlio, a cui ho ceduto la mia attività di falegname, mi chiama spesso sul lavoro proprio perché si mostra disattento e poco concentrato. Posso aggiungere che mio figlio mi ha riferito di essere in questo stato di nervosismo a causa della lettera che ha ricevuto. Io abito sopra la falegnameria dove lavora mio figlio. È capitato che mio figlio è salito sopra riferendo a me e mia moglie di non stare bene (…)” (cfr. verbale di udienza del 05.03.2020).
ha affermato che “il sig. si è mostrato sempre più nervoso da Testimone_2 Parte_1 quando gli è arrivata una lettera che l'appartamento era andato all'asta” (cfr. verbale di udienza del 07.11.2019).
Anche , escussa all'udienza del 05.03.2020, ha dichiarato: “Il sig. si Testimone_7 Parte_1
è mostrato nervoso;
posso dire ciò in quanto vedo mio genero spesso, pur abitando distanti, in quanto ci frequentiamo nel senso che io vado spesso a casa di mia figlia e loro vengono da me.
Posso aggiungere che in quel periodo mio genero è andato dal Dott. che è un cardiologo e Per_3 dal dott. che è uno psicologo (…). Preciso che prima di aver ricevuto questa lettera, non Per_4 andava dai predetti medici” (cfr. verbale di udienza del 05.03.2020).
Inoltre, il c.t.u. incaricato, sulla base dei certificati e referti in atti, ha ulteriormente confermato la sussistenza di un danno psichico subito da : le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. sono Parte_1
da ritenersi logiche e condivisibili e, pertanto, idonee ad essere poste a fondamento del convincimento di questo Giudicante.
La dott.ssa ha accertato che è “visibilmente ancora provato da Persona_5 Parte_1
quanto gli è accaduto. Lo stato ansioso che altri hanno evidenziato nel 2015 è ancora tangibile e visibile (…). Che gli eventi accaduti abbiano avuto una ricaduta sul fare quotidiano e sul normale svolgimento delle attività quotidiane sia private che lavorative è sicuramente vero. Come è vero che la vita del danneggiato nei suoi aspetti dinamico-relazionali è stata limitata e pregiudicata dagli eventi accaduti. Non solo il periziando riporta dei problemi di natura sessuale con la moglie, ma anche della sua incapacità di prendersi cura dei propri figli come vorrebbe, e questo sia perché moralmente il tono dell'umore è basso sia anche per la disponibilità economica che è limitata. Il
deve ancora dei soldi ai familiari che lo hanno aiutato a riacquistare la propria casa Pt_1 sempre all'asta e ciò aumenta la sua frustrazione (…). La sua sicurezza come uomo è stata minata
e anche lavorativamente gli esiti negativi di quanto accaduto si sono fatti sentire (…). Il Pt_1 percepisce le ricadute negative sul suo fare quotidiano. Ne è ben conscio e consapevole” (cfr. p. 8 dell'elaborato); “le ripercussioni dinamico-relazionali nella vita quotidiana ci sono state e ci sono, sia nella sfera privata familiare, sia nel ruolo di padre che di marito, in modo particolare nella
14 sfera sessuale. E ci sono anche sul piano lavorativo, non riesce più a gestirsi da solo il lavoro e c'è stato un calo del fatturato per sue inadempienze” (cfr. pp. 8 e 9 dell'elaborato).
In conclusione, “Il sig. è stato esposto a un “evento stressante persistente” occorso Parte_1
nel 2015 identificabile nel pignoramento della propria abitazione con minaccia di sfratto e successive difficoltà economiche. A seguito di tale evento il sig. ha sviluppato una Parte_1
sintomatologia caratterizzato prevalentemente da ansia con lamentele somatiche. Il decorso clinico successivo è caratterizzato dalla persistenza dei sintomi, tanto è vero che nel 2019 ricorre a uno psicologo che lo sottopone a un test di personalità MMPI -II, con evidenza di un quadro ansioso reattivo e a un percorso psicoterapeutico per circa otto-nove mesi con buoni risultati. Ancora oggi persiste in forma lieve uno stato di ansia con episodi acuti caratterizzate da sintomi prevalentemente somatici. Attualmente il periziando non esegue alcuna terapia farmacologica e gestisce gli episodi acuti di ansia con tecniche di training autogeno. In buona sostanza, si può affermare che il signor di 42 anni è affetto di “Disturbo d'ansia reattivo a un evento Parte_1 stressante e traumatico di lieve entità” che può essere inquadrato, secondo il DSM – V edizione, nel “Disturbo di Adattamento cronico ” (cfr. p. 12 dell'integrazione alla c.t.u.).
Quanto alla quantificazione di tale danno, questo Giudicante ritiene opportuno prendere come riferimento l'integrazione alla c.t.u., depositata in data 11.06.2024, in cui il c.t.u., avvalendosi dell'operato del medico-legale dott. ha utilizzato, quale riferimento, le Linee Persona_6
Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico.
Il c.t.u. non ha ritenuto possibile, alla luce della documentazione sanitaria in atti, stabilire la durata della invalidità temporanea, sia assoluta che relativa.
Quanto al danno biologico cd. permanente, il c.t.u. ha concluso valutando il danno biologico permanente di natura psichica nella misura del 4%, con una sofferenza psico-fisica correlata alla menomazione permanente di media entità.
Orbene, questo Giudicante condivide le conclusioni a cui sono pervenuti i Consulenti - che hanno in parte recepito anche i rilievi critici di parte attrice - e le fa proprie.
Ai fini della liquidazione, questo Giudicante ritiene di applicare le tabelle milanesi (aggiornate al
2024), che costituiscono secondo la Suprema Corte, in considerazione anche della loro diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità (cfr. Cass. n. 12408/11 e Cass. n. 20895/2015).
Com'è noto, le suddette tabelle individuano valori di liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, in
15 ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (cfr. Cass., SS.UU., nn.
26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.2008).
Al fine di armonizzare a tale principio la liquidazione del danno non patrimoniale, il predetto sistema prevede una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti, per quel che attiene sia agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Più in particolare, quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico- fisica, le tabelle predisposte a seguito delle suindicate pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione individuano il nuovo valore del cd. punto, partendo dal valore di cui alle tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, cd. danno biologico permanente) aumentato di una percentuale ponderata in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla
“sofferenza soggettiva”.
Nel sistema così congegnato, pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale sulla base del punto tabellare risulta già comprensiva degli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, con la conseguenza che la liquidazione autonoma e separata di ulteriori voci di danno darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione risarcitoria.
Queste caratteristiche che connotano il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale non risultano modificate all'esito dell'aggiornamento delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano nel
2021 in quanto, così come esplicitato nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale”, elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, è stata operata una rivisitazione grafica delle tabelle al fine di esplicitare per comodità del lettore gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale già compresi nell'importo totale ivi indicato.
La Tabella 2021 è stata, quindi, oggetto di una rivisitazione che “ha natura meramente grafica e non modifica in alcun modo i valori monetari, la struttura della Tabella e l'andamento della curva delle liquidazioni” (in tal senso, i “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale”).
16 Di recente, all'esito della riunione del 21.05.2024 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano,
i valori di liquidazione della Tabella sono stati aggiornati secondo gli indici ISTAT senza alcuna modifica nel merito.
A tale ultima versione della Tabella occorre fare riferimento in questa sede in quanto, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione”
(cfr. Cass. n. 20381/2016).
Ebbene, dunque, facendo applicazione delle predette tabelle, sulla base della quantificazione ut supra operata, la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, complessivamente inteso in tutti i suoi aspetti come sopra specificato (comprensivo, quindi, del danno biologico permanente, inclusi gli aspetti anatomo-funzionali e relazionali ovvero lato sensu esistenziali, sia del danno morale) deve essere liquidata in € 7.032,00, comprensivo anche dell'incremento per sofferenza soggettiva, essendo stata stimata la sofferenza psico-fisica correlata alla menomazione permanente in una sofferenza di media entità.
A titolo di danno non patrimoniale spettano, dunque, € 7.032,00 al valore attuale, che i convenuti e sono tenuti a risarcire in favore di . Parte_3 _1 Parte_1
Trattandosi di credito risarcitorio, la predetta somma, costituendo debito di valore, secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, deve essere devalutata alla data dell'illecito (che può essere individuata in quella in cui gli attori hanno appreso della pendenza della procedura esecutiva in data 26.02.2015) e sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dovranno computarsi gli interessi compensativi nella misura del saggio legale fino al momento del deposito della presente decisione.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sulla intera somma ut supra determinata dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
8. Per quanto riguarda , invece, non è possibile pervenire ad un accoglimento della Parte_2 domanda, mancando l'allegazione di elementi utili alla identificazione e quantificazione del danno medesimo. Invero, parte attrice si è limitata a sostenere, in modo eccessivamente generico, che “al momento in cui ( , n.d.r.) è venuta a conoscenza dell'iscrizione pregiudizievole Parte_2
stava vivendo la sua prima gravidanza e, purtroppo, piuttosto che vivere e condividere questo momento col marito e i famigliari, si è dovuta preoccupare delle sorti di quella casa che avevano acquistato con molti sacrifici”.
17 9. Così accertata la fondatezza, per quanto di ragione, della domanda principale svolta dagli attori, deve ora passarsi al vaglio della domanda riconvenzionale cd. trasversale svolta dalla convenuta nei confronti dei convenuti e _1 Parte_3 CP_2
In particolare, ha chiesto di condannare gli altri convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, cagionati dalla vocatio in ius subita, dalla perdita della somma pagata per la cancellazione dell'ipoteca e dallo stress subito, sub specie di danno all'immagine, biologico e morale e danno derivante dalla prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare, anche sotto il profilo del mancato compimento degli accordi intercorsi con l'altro creditore intervenuto nella procedura, ovvero la CP_6
Orbene, la domanda riconvenzionale è infondata.
Quanto al danno da stress, quello all'immagine, quello morale e quello biologico, questi sono stati solo apoditticamente affermati senza, tuttavia, essere stati provati in alcun modo.
Anche il danno cagionato dalla vendita all'asta dell'immobile deve essere ritenuto insussistente, per tutte le ragioni ut supra specificate, in punto di accertamento della responsabilità della convenuta- venditrice . _1
Quanto al danno subito in conseguenza della perdita della somma pagata per la cancellazione dell'ipoteca e a quello dato dalla prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare, neppure questi possono essere ritenuti sussistenti.
Invero, parte convenuta ha fornito prova che l'Istituto di credito avesse edotto CP_2 _1
delle conseguenze dell'atto di assenso alla restrizione dell'ipoteca. Segnatamente, il teste
[...]
ha confermato di aver rappresentato alla convenuta e al di lei marito, gli effetti che Testimone_1
l'atto di assenso alla restrizione di ipoteca poteva spiegare prima di aver depositato l'istanza di riduzione del pignoramento, e che comunque questa aveva insistito nella sottoscrizione dell'atto di assenso da parte dell'Istituto di credito, garantendo che avrebbe provveduto al deposito dell'istanza di riduzione dopo la sottoscrizione dell'atto, per il tramite del proprio difensore, essendosi costituita regolarmente nella procedura esecutiva.
Infine, si ritiene insussistente anche il danno cagionato dal mancato compimento degli accordi intercorsi con l'altro creditore intervenuto nella procedura, ovvero la CP_6
La convenuta , infatti, si è limitata a produrre agli atti l'accettazione di una proposta _1
transattiva formulata nei confronti della predetta senza però allegare alcunché circa il CP_3
mancato compimento della medesima, né tantomeno fornire prova che la mancata conclusione fosse conseguenza dell'operato degli altri convenuti.
Tanto premesso, dunque, la domanda riconvenzionale trasversale deve essere rigettata.
18 10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti processuali tra gli attori e i convenuti e , stante il solo parziale accoglimento della Parte_3 _1
domanda attorea, si ritiene congruo compensare le spese per un terzo, liquidando i restanti due terzi a carico dei convenuti soccombenti in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), secondo i valori medi.
Nei rapporti processuali tra parte attrice e parte convenuta le spese seguono la CP_2
soccombenza, e si liquidano in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), secondo i valori medi.
Nei rapporti processuali tra parte convenuta e parte convenuta , Parte_3 _1
stante la reciproca soccombenza, si ritiene di giustizia la completa compensazione delle spese di lite.
Infine, quanto ai rapporti processuali tra le parti convenute e e Parte_3 CP_2
ai rapporti processuali tra le parti convenute e le spese di lite seguono _1 CP_2
la soccombenza, e si liquidano in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), secondo i valori medi.
Si pongono, infine, le spese di c.t.u. (liquidate con separato decreto) definitivamente a carico di parte attrice per un terzo e dei convenuti e per i restanti due Parte_3 _1
terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno avanzata da e Parte_1 [...]
nei confronti di e e, per l'effetto, condanna questi Parte_2 Parte_3 _1
ultimi e al pagamento, in solido tra loro: Parte_3 _1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 32.000,00, in favore di Pt_1
e in solido, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come indicati in
[...] Parte_2
motivazione;
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 7.032,00 in favore del solo
, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicati in motivazione;
Parte_1
19 - rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da e nei Parte_1 Parte_2
confronti della in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
- rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di e Parte_3 _1
della in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
- rigetta la domanda riconvenzionale cd. trasversale proposta da nei confronti di _1
e della in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3 CP_2
- compensa le spese di lite tra parte attrice e i convenuti e per un Parte_3 _1
terzo, e condanna i convenuti alla refusione, in solido tra loro, in favore di e Parte_1 [...]
, dei restanti due terzi, liquidati in € 5.662,34, di cui € 585,34 per spese ed € 5.077,00 per Parte_2
compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- condanna , , e in solido, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 _1
refusione, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, CP_2 liquidate in € 7.629,00, di cui € 13,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimb. forf., Iva e
Cpa come per legge;
- compensa le spese di lite tra e Parte_3 _1
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice per un terzo e dei convenuti
[...]
e per i restanti due terzi. Parte_3 _1
Catanzaro, 30 marzo 2025 Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
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