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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 968/2024 promosso da da
nato a [...] il giorno 08.06.1984 (C.F. ) Parte_1 C.F._1 ivi residente ed elettivamente domiciliata a Palermo, via Giusti 2/A, presso lo studio dell'Avv. Antonino Fontana ( che la rappresenta e Email_1
difende
Appellante contro nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi Controparte_1 C.F._2
residente ed elettivamente domiciliata in Piazza Vittorio Emanuele Orlando 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina R. Rinaldi ( , che la rappresenta e Email_2
difende
Appellata con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
1 ***
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, affermazione e difesa:
-Nel merito accogliere il presente appello, riformare l'impugnata sentenza 2455/2024 del 22- 26/04/2024 (R.G. n. 9447/2020) emessa dal Tribunale di Palermo, nella parte in cui ha disposto l'assegnazione della casa coniugale – sita a Palermo in Piazza delle
Cliniche 12 - di proprietà della madre dell'appellate (Sig. a CP_2 CP_1
- Con vittoria di spese onorari, spese generali, IVA e CPA.
- Con memoria di replica del 18.10.2024: l'appellante insiste per l'accoglimento dell'appello e chiede che l'appello incidentale proposto dall'appellata sia CP_1 dichiarato tardivo e improcedibile.
Conclusioni per l'appellata:
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- Accogliere
l'appello incidentale, in particolare stabilire e disporre: l'addebito della separazione in capo a e porre a suo carico un assegno mensile Parte_1
di € 550,00 o altro importo derivante dal calcolo medio, riferito agli anni 2021,
2022 e 2023, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore in Per_1 riforma di quello disposto dal Giudice di prime cure, Dott.ssa Giammona;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio giudizio.
Conclusioni del P.G.:
Chiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 2455/24 del giorno 22 aprile 2024, il Tribunale di Palermo, su ricorso di nei confronti della moglie : Parte_1 Controparte_1
- ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rigettando le reciproche
2 domande di addebito formulate dalle parti;
- ha disposto l'affidamento congiunto del figlio nato a [...] l'[...], Pt_1
con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
- ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla un assegno Parte_1 CP_1
mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per il minore;
- ha infine compensato le spese del procedimento.
2. Proposto appello dal con ricorso depositato il 27/05/24, nel Parte_1
contraddittorio con la costituita e resistente nonché appellante incidentale, e CP_1 col P.G., la causa, rimessa all'udienza del giorno 8.11.2024 svoltasi nelle forme previste dall'art. 127ter c.p.c., è stata assunta in deliberazione giusta ordinanza del
12.11.2024, senza assegnazione di termini.
***
3. Con appello affidato a un unico motivo si duole della sentenza Parte_1 appellata là dove il Tribunale ha assegnato la casa coniugale, di proprietà di sua madre, ad Lamenta, in proposito, la violazione del Controparte_1
disposto di cui all'art. 116 c.p.c. atteso che, a suo avviso, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto debitamente conto delle considerazioni svolte dal
CTU secondo cui l'immobile non sarebbe adatto ad ospitare la oggi CP_1
convivente con un altro uomo, insieme al figlio minore Per_1
Sostiene l'appellante che la casa, nella quale abitava il suo nucleo familiare prima della separazione coniugale, costituirebbe motivo di criticità psichica, emotiva, relazionale e co-genitoriale.
4. Il motivo non può trovare accoglimento.
A norma dell'art. 337-sexies c.c., il godimento della casa familiare è assegnato al coniuge collocatario tenendo in prioritaria considerazione l'interesse dei figli e, dunque, l'esigenza, che ne costituisce l'unica ragione, di conservare alla prole, che vede interrotta la convivenza dei genitori, l'ambiente domestico. Per tale motivo il giudice del merito deve valutare l'esistenza di uno stabile legame fra il minore e l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in 3 considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione (Cass. civ. nn. 16740/2020, 27907/2021).
5. Nel caso di specie, la decisione del Tribunale assicura il rispetto dei suddetti principi,
e tanto è confermato dalla CTU e dagli esiti degli accertamenti condotti dal
Consultorio Familiare dell'ASL di Palermo, dai quali, per un verso, è emerso che
è fortemente attaccato alla casa familiare e, per altro verso, che il suo Per_1
rapporto con l'attuale compagno della madre, , appare positivo, Parte_2
affettivamente significativo e privo di attuali criticità.
6. Stando così le cose, non può, allora, se non osservarsi che il giudice di primo grado ha fatto buon governo delle risultanze processuali e delle regole di diritto applicabili, atteso che la riassegnazione della casa al , genitore non collocatario, si Parte_1 porrebbe in contrasto con l'interesse del figlio minore e col consolidato orientamento di legittimità posto appunto a tutela della prole. Tali considerazioni non vengono poi scalfite dal fatto che il genitore collocatario ha intrapreso in quella casa una convivenza more uxorio con un altro uomo, essendo la relativa statuizione esclusivamente subordinata a una valutazione di rispondenza all'interesse prioritario del minore.
7. Quanto all'appello incidentale, l'appellante principale ne eccepisce la tardività richiamando l'art 325 c.p.c. che disciplina il termine per le impugnazioni. Deduce, in proposito, che il 29.4.2024 l'appellata avrebbe notificato a mezzo pec copia conforme della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione;
la avrebbe poi proposto appello incidentale in data 28.06.24, CP_1 ovverosia quando era già decorso il termine breve di trenta giorni di cui all'art. 325
c.p.c. a mente del quale “Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, è di trenta giorni.”. Posto che l'art 326 c.p.c. pone il principio della perentorietà dei termini previsti dall'art 325 c.p.c., l'appello incidentale sarebbe quindi inammissibile in quanto avente per oggetto un capo autonomo della sentenza che doveva essere assoggettato a censura prima dello spirare del termine breve di impugnazione.
8. L'appellata afferma invece la tempestività del proprio mezzo di gravame, in particolare richiamando l'orientamento a mente del quale la parte convenuta in appello ben può proporre impugnazione incidentale tardiva senza limiti oggettivi, 4 potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello aggredito dalla impugnazione principale” (Cassazione, III sez. civ., ordinanza n.
15100/2024, p. 7). Sarebbe ormai definitivamente superato, a suo avviso, quell'orientamento minoritario secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva dovrebbe essere ammessa esclusivamente quando esiste un collegamento diretto tra l'oggetto dell'impugnazione principale e quello dell'impugnazione incidentale.
9. Il contrasto tra le parti trova soluzione nell'art. 473bis32 c.p.c., a mente del quale
“L'appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza, mediante deposito della comparsa di costituzione, nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico.
Nella stessa comparsa l'appellato può, a pena di decadenza, proporre appello incidentale.”
Il termine va calcolato a ritroso, considerando il giorno dell'udienza come dies a quo (che resta fuori dal periodo utile), mentre il trentesimo giorno costituisce il momento terminale e va computato.
Nella comparsa, tempestivamente depositata, l'appellato potrà anche proporre, a pena di decadenza, appello incidentale, il cui scopo è quello di far valere la soccombenza su una situazione sostanziale diversa da quella che è oggetto dell'appello principale. Ciò vuol dire che, una volta proposta la prima impugnazione, l'altra parte, che vuol impugnare, deve utilizzare la forma dell'appello incidentale, ed inserire, quindi, la propria impugnazione all'interno del processo già aperto, così conservando l'unicità del processo di impugnazione rispetto all'unicità della sentenza impugnata.
Nella specie, posto che l'udienza era stata fissata per il giorno 8.11.2024, l'appello incidentale, depositato il 9.10.2024, è stato quindi depositato tempestivamente.
10. Affermatane la tempestività, e passando al merito dell'appello incidentale, questo risulta affidato a due motivi.
11. Con il primo, si critica la decisione nella parte in cui il Tribunale non ha affermato l'addebito della separazione al . Secondo quanto prospettato, il giudice di Parte_1
prime cure non avrebbe tenuto in debita considerazione che la responsabilità della disgregazione della comunione materiale e spirituale sarebbe da ricondurre all'atteggiamento tenuto dall'appellante. Ed invero, già dal 2018, in tesi, era emersa la totale assenza morale e affettiva del nei confronti della moglie. Parte_1
Ora: è noto che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova del fatto 5 che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 40795/2021).
A tal fine, l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia la loro efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, grava sulla parte che richiede l'addebito (Cass. n. 16691/2020).
Così dovendosi convenire, il motivo di appello incidentale risulta infondato. addebita la responsabilità della crisi coniugale al ricorrente, Controparte_1
ponendo a fondamento della relativa domanda una serie di suoi comportamenti concretizzatisi nel disinteresse mostrato verso il nucleo familiare, anche in occasione dei problemi di salute della madre della resistente. A conferma, ha prodotto l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari a carico del marito per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.c., e tuttavia va in proposito osservato che i fatti riguardano un episodio successivo alla separazione di fatto è, quel che più conta, si tratta di imputazione seguita da archiviazione.
Ben il primo giudice, allora, ha ritenuto non provata la condotta attribuita da
[...]
a quale causa determinante della separazione, CP_1 Parte_1
dovendosi peraltro sottolineare come il disinteresse affettivo da parte del marito e la perpetrazione di condotte denigratorie nei confronti della moglie costituiscano espressioni meramente declamatorie e non provate.
12. Con il secondo motivo, la si duole della misura dell'assegno di CP_1
mantenimento, determinata dal giudice di primo grado nella somma € 200,00 mensili, e ne chiede l'aumento. L'appellante incidentale ritiene incongrua la suddetta somma perché quantificata utilizzando quale base di calcolo il reddito medio percepito dal in un periodo - anni 2017, 2018, 2019 - in cui questi si Parte_1
trovava in una posizione lavorativa e reddituale inferiore rispetto a quella ricoperta
6 attualmente, attestata dalle Certificazioni Uniche degli anni 2021, 2022 e 2023.
Costituisce jus receptum che nel quantificare il contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio deve osservarsi “il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (cfr.
Cass. Ord. 4811/2018; Cass. civ. Sez. I Ord., n. 2536/2024). Deve, inoltre, tenersi conto, nell'opera di quantificazione del predetto obbligo, che tale contributo deve essere tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, e alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013; Cass. Ord. N.
16739/2020).
Nella specie, la documentazione reddituale depositata in secondo grado attesta effettivamente la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Infatti, dalle Certificazioni Uniche 2021, 2022, 2023, di emerge come il Parte_1
suo reddito annuo non sia più di € 11.000,00 ma di € 38.946,00 annui, restando invece, inalterato l'importo percepito dalla Appare senz'altro doveroso, di CP_1
conseguenza, elevare la misura dell'assegno di mantenimento a carico di
, per il figlio fino alla somma di € 300,00 mensili. Parte_1 Per_1
13. In ultimo, ritiene il collegio che avuto riguardo alla natura ed al tenore complessivo della decisione, che ha visto entrambe le parti parzialmente soccombenti, ricorrano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, sentiti i procuratori delle parti e il P.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, rigetta la domanda di addebito della separazione riproposta con appello incidentale da . Controparte_1
7 Eleva fino alla misura di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, l'entità dell'assegno mensile posto a carico di Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] Per_1
Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Dispone l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente grado.
Palermo, lì 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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