Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 4 agosto 2025
Parere definitivo 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/08/2025, n. 6887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6887 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06887/2025REG.PROV.COLL.
N. 00333/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2024, proposto da Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
l’ATER di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Bravi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sezione seconda, 25 luglio 2023 n.12577, che ha accolto il ricorso n. 10649/2016 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Dirigente del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica, Direzione edilizia, U.O. edilizia sociale di Roma Capitale, notificati il giorno 8 agosto 2016 e inerenti la richiesta di pagamento della somma di € 1.074.385,92 a titolo di corrispettivo per opere di urbanizzazione dovuto per l’assegnazione del diritto di superficie in ordine ai volumi residenziali realizzati nell’ambito del piano di zona 101 V Acilia, comparti R1L, R1L1 e R1FH:
a) della determinazione 28 aprile 2016 prot. n. Ql/75185/2016, di accertamento dell’importo;
b) dell’atto 21 luglio 2016 prot. n.135974, di richiesta dell’importo;
nonché di ogni provvedimento antecedente ovvero successivo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ATER di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è la sentenza del T.a.r. per il Lazio, Roma, n. 12577/2023 che si è pronunciata sul ricorso proposto dall'A.T.E.R. avverso la determinazione dirigenziale del 28 aprile 2016, con la quale Roma Capitale ha accertato nei confronti della stessa ATER la debenza della somma di euro 1.074.385,92 a titolo di contributo per gli oneri di urbanizzazione connessi all'assegnazione del diritto di superficie nel Piano di Zona n. 10V di Acilia, approvata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4212 del 17 giugno 1983 e successive Deliberazioni C.C.
5271/83 e 1219/84, unitamente alla richiesta di pagamento.
2. La sentenza di primo grado, in ritenuta contumacia di Roma Capitale:
- ha accolto l’eccezione di prescrizione - sollevata dalla ricorrente - del diritto di Roma Capitale a richiedere il pagamento degli oneri di urbanizzazione in ragione del decorso di un lasso di tempo ultratrentennale dal momento in cui il credito è divenuto esigibile;
- ha condannato Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio, in favore della ricorrente (euro tremilacinquecento) oltre oneri di legge;
- ha disposto l’invio degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
3. Roma Capitale appella la suindicata sentenza sostenendo di essersi costituita nel giudizio di primo grado con deposito cartaceo. Tale modalità di costituzione sarebbe stata pienamente legittima ratione temporis in considerazione della fase transitoria del passaggio al processo telematico fino ai giudizi introdotti con ricorsi depositati a fare data dal 10 ottobre 2016. Ciò sarebbe stato asseverato anche dal decreto del Segretario Generale della Giustizia amministrativa del 12 settembre 2016, che ha previsto per il periodo sperimentale del “Processo amministrativo telematico” (PAT), la possibilità di deposito nella doppia forma e che “ai fini della tempestività del deposito si dovrà fare riferimento alla data del protocollo del deposito cartaceo”.
L’appellante chiede pertanto che la sentenza del T.a.r. sia riformata, nella parte in cui ha affermato che “Roma capitale, nonostante sia stata ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita” .
3.1. L’ATER si è costituita in giudizio replicando alle argomentazioni dell’appellante e chiedendo il rigetto dell’appello.
3.2. Roma Capitale ha depositato memoria in data 11 giugno 2025 con cui ha ribadito i propri argomenti e ha chiesto:
i) l’accoglimento dell’appello nel merito con integrale riforma della sentenza pronunciata dal T.a.r. per il Lazio e, per l’effetto, il respingimento del ricorso proposto da A.T.E.R.;
ii) in via subordinata, ai sensi dell’art. 105, primo comma, c.p.a., accertata la rituale e tempestiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, rimettere le parti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.
4. Alla udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5. Il Collegio rileva in primo luogo e in punto di fatto che risulta agli atti del fascicolo di primo grado la costituzione in giudizio di Roma Capitale in virtù di procura speciale appositamente rilasciata dal Sindaco pro tempore , come attestato dalla copia dell’atto di costituzione in giudizio del 28 settembre 2016, il quale contiene il timbro del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione II bis del 17 ottobre 2016.
Poiché il ricorso di primo grado è stato avviato alla notifica in data 19 settembre 2016 e depositato il 4 ottobre 2016 si era ancora nella fase sperimentale del PAT come da decreto sopra indicato del Segretario generale della Giustizia amministrativa del 12 settembre 2016, per cui i depositi si dovevano effettuare nella doppia forma e “ai fini della tempestività del deposito si dovrà fare riferimento alla data del protocollo del deposito cartaceo”.
6. Il Collegio osserva che l’art. 105 c.p.a. prevede che “Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti etc…” .
Conseguentemente, il caso in esame rientra pienamente tra le ipotesi di carenza del contraddittorio e di lesione del diritto di difesa (id est di Roma Capitale) sicchè deve essere accolta la domanda di Roma Capitale di annullamento con rinvio, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., della sentenza di primo grado con remissione delle parti dinanzi al primo giudice (Sent. Cons. Stato, Ad. plen. 20 novembre 2024 n. 16, 15 luglio 2025 n. 10 e, tra le molte, sent. Sez. IV n. 645 del 28 gennaio 2025, Sez. III, 984 del 7 febbraio 2025, Sez. VII, 25 febbraio 2025 n. 1611).
Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio ritiene di poterle compensare in ragione della peculiarità della esaminata questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, annulla la sentenza di primo grado, rimettendo la causa al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO