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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona del Giudice On dr.ssa
AO DI pronuncia
Sentenza
nella causa civile in primo grado iscritta al RGC n 3396/2022 promossa da:
nato a [...] il 22..01.1957 ed ivi residente in [...], cod. Parte_1
fisc. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco Franconi ( C.F._1 [...]
C.F._2
Tel/Fax Email_1 Email_2
050543450) e RU PE ( C.F._3 Email_3
ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dei medesimi in Pisa Via L.
Coccapani n. 14, per procura conferita in calce al presente atto,
attore
contro
, con sede in Pisa Via degli Uffizi n. 1, P.I. , in persona CP_1 P.IVA_1
del Dirigente della Direzione Controparte_2
Arch rappresentato e
[...] CP_1 Parte_2
difeso nel presente procedimento dall'Avv. Stefano Gianfaldoni (C.F.
) del Foro di Pisa, presso il cui studio sito in 56126 Pisa, C.F._4
Lungarno Pacinotti 52 elegge domicilio, giusta procura (Doc.1) rilasciata in separato foglio che costituisce parte integrante del presente atto, previo provvedimento n. atto
1789 del 17/11/2022 che si allega (Doc. 2) come da Statuto del . CP_1
Ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del D.P.R. n.115/2002, così come modificato dall'art.37
del D.L. n. 98/2011, per tutte le successive notificazioni e comunicazioni inerenti il presente procedimento il difensore indica il seguente indirizzo di P.E.C.
ed il seguente numero di fax 050.3869019 Email_4
convenuto
Avente per oggetto : “Responsabilità extracontrattuale.
Passata in decisione alla data del 9.1.2025 con concessione dei termini e art. 190 c.p.c.
Sulle seguenti conclusioni:”
Nell'interesse di parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis:
a. accertare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'omessa CP_1
manutenzione del marciapiede pedonale ove si è verificato l'infortunio di cui è causa;
b. condannare il predetto convenuto al risarcimento in favore del Dr. Parte_1
dei danni tutti (materiali e morali) da quest'ultimo subiti a seguito del sinistro di cui in premessa e quindi al pagamento della somma di euro € 16.630,00, così determinata:
danno biologico permanente nella misura del 6% € 6.529,66 ; inabilità temporanea parziale di 30 giorni al 75% € 1.142,78; inabilità temporale parziale di 45 giorni al 50% €
1.142,78; inabilità temporanea parziale al 25% € 1.142,78; danno morale € 3.319,00;
spese mediche documentate € 3.353,00 o quella somma maggiore o minore che sarà
accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo;
c. con vittoria di spese, compensi, rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge”.
Nell'interesse di parte convenuta
Il riportandosi integralmente ai propri precedenti scritti difensivi, CP_1
insiste nelle contestazioni e nelle eccezioni ivi svolte, parimenti richiamando le argomentazioni dedotte nei verbali di causa, e previa reiterazione di tutte le proprie istanze istruttorie di cui alle memorie ex artt. 183 VI comma n.2,3 c.p.c., ritenute non ammesse e per cui si insiste nell'assunzione, rassegna e precisa le proprie conclusioni:
pag. 2/21 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel
merito e in via principale, rigettare integralmente la domanda posta dal Signor Pt_1
nei confronti del , perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di
[...] CP_1 CP_1
cui sopra, e comunque, generica e non provata;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui la
domanda attorea dovesse esser ritenuta fondata, previo accertamento dell'eventuale
corresponsabilità del Signor alla causazione del sinistro, quantificare i danni Parte_1
materiali subiti effettivamente sostenuti dallo stesso nella misura che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre C.P.A. ed oneri di legge.
Fatto e diritto
1.Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava a comparire Parte_1
avanti all'intestato Tribunale il onde sentirne dichiarare l'esclusiva CP_1
responsabilità nella causazione del sinistro occorsole il 24.11.2020.
Esponeva l'attore che il giorno 24.11.2020, alle ore 11,30 circa, in compagnia della
Sig.ra percorreva il marciapiede pedonale sito in P.zza Giusti in Pisa Persona_1
quando, percorsi pochi metri, per la presenza di un dosso non segnalato, creato dalle radici degli alberi, che costituiva insidia, il Dr. cadeva rovinosamente a terra. A Pt_1
causa della caduta il Dr. veniva prontamente soccorso dalla Sig.ra Pt_1 Persona_1
e dal Sig. ed accusando un forte dolore alla spalla sinistra ed alle mani Parte_3
si recava presso lo Studio Radiologico Dr. Francesco Busoni in Pisa che diagnosticava:
“lussazione scapolomerale anteriore completa”. A seguito di regolare denunzia il CP_1
Parte
apriva il sinistro conferendo incarico alla soc. per la trattazione.
[...]
Successivamente all'infortunio il provvedeva alla manutenzione dello CP_1
stato dei luoghi, rimuovendo il dosso pericoloso . Intervenuta la guarigione in data
6.10.2021, AVR sottoponeva il Dr. , per conto del a valutazione Pt_1 CP_1
medico legale . L'attore chiedeva quindi il risarcimento dei danni tutti subiti a seguito del sinistro. Il si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione CP_1
attorea del sinistro in quanto gravemente lacunosa, rilevando in primis l'assoluta pag. 3/21 incertezza circa il punto esatto della caduta, e contestando la dinamica e le caratteristiche del luogo in cui il sarebbe rimasto coinvolto perché del tutto Pt_1
generiche cosi come generica la narrazione per cui si sarebbe trovato a percorrere il marciapiede in Piazza Giusti. Rilevava che documentazione fotografica prodotta in causa, comunque, era priva di riferimenti temporali direttamente riconducibili alla data del sinistro, affermando che al momento non poteva ritenersi raggiunta la prova in punto di an del sinistro. Contestava poi il circa la presunta causa del CP_1
sinistro de quo , che sarebbe consistita nella presenza di un “rigonfiamento” del manto del bitume del marciapiede dovuto dalla presenza di radici degli alberi ivi presenti, che
,in realtà, non poteva costituire un “pericolo” per la circolazione pedonale stante la natura inerte e statica, talchè una persona diligentemente accorta, infatti, nelle dedotte condizioni di tempo (ore 11:30 del mattino) e di luogo (marciapiede di una piazza
“alberata”) avrebbe ben potuto evitare la caduta prestando minime e basilari accortezze che invece non sono state tenute dal sig. Conseguentemente, anche Pt_1
un eventuale “dosso” sarebbe stato oggettivamente e pienamente visibile, deducendo che il sinistro in oggetto è avvenuto circa alle 11:30 circa del mattino, giornata in cui si godeva di ottima visibilità, in presenza, dunque, di condizioni in cui eventuali irregolarità del manto stradale sarebbero state perfettamente visibili e percepibili, e quindi evitabili, usando l'ordinaria diligenza. Aggiungeva inoltre il CP_1
che verosimilmente il sig. conosceva ed aveva familiarità con lo stato dei luoghi Pt_1
in cui è avvenuto il sinistro considerato che il sinistro dista appena 1 km dalla residenza del danneggiato .Chiedeva pertanto il stante l'incidenza della CP_1
“sprovveduta” e oltremodo discutibile condotta tenuta dal Dott. l'altro Pt_1
ricavabile dall'esame dei docc. 26a), 26 b) e 27) ex adverso prodotti, che l'attore fosse considerato quale esclusivo responsabile del danno che si è causato e non certamente l'ente convenuto. Chiedeva quindi il rigetto integrale della domanda ed in via subordinata, nell'ipotesi in cui la domanda attorea dovesse esser ritenuta fondata,
l'accertamento dell'eventuale corresponsabilità del Signor alla Parte_1
pag. 4/21 causazione del sinistro, con la quantificazione dei danni materiali subiti effettivamente sostenuti dallo stesso nella misura che risulterà di giustizia.
La causa veniva istruita con l'acquisizione al fascicolo di causa delle produzioni documentali versate in atti dall'attore nonché attraverso l'assunzione delle prove orali ammesse. Non veniva espletata ctu medico legale in quanto parte attrice e parte convenuta, concordavano sulle lesioni patite dal Dr. BO secondo l'accertamento e la valutazione effettuata dal medico fiduciario del . CP_1
La causa veniva ritenuta a sentenza con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
2.La giurisprudenza ormai ampiamente consolidata riconosce che l'ente proprietario di strade pubbliche risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni causati dalle anomalie della strada. È pacifico che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
La struttura della responsabilità in esame, sul piano processuale onera il danneggiato di provare il rapporto di custodia tra convenuto e res custodita, la derivazione del danno dalla cosa custodita ed altresì, se la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, di dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
l'attore deve altresì dimostrare di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Di contro, il custode, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del “caso fortuito”, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che può essere costituito dal comportamento del danneggiato, purchè, per il carattere dell'imprevedibilità e della assoluta eccezionalità, idoneo ad interrompere il nesso causale. Al fine di escludere profili di responsabilità del custode, non è sufficiente la dimostrazione dell'assenza di pag. 5/21 colpa in capo a quest'ultimo, ma richiesta la prova, positiva, della causa esterna, ovvero di un fatto naturale, fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale, appunto, per imprevedibilità, eccezionalità e inevitabilità sia estraneo alla sfera di controllo del custode e avente un impulso causale autonomo (Cass. Civ. 29.07.2016, n 15761).
Questo giudice è ben a conoscenza dei due, recentissimi, orientamenti giurisprudenziali creatisi in materia e che oggi si contendono il campo, in relazione al tipo di responsabilità (rectius: colpa) da ascrivere al custode della “res”. All'indirizzo
(maggioritario) che accoglie la tesi della responsabilità oggettiva come “fortuito oggettivo” (per cui, provato dal danneggiato il nesso tra la res e il danno, il custode dovrà dimostrare che vi è stata un'interruzione del nesso eziologico da parte di un fattore esterno, identificabile anche nel fatto del terzo o del danneggiato, ex multis
Cass. Civ. 11096/20), si oppone quello (meno accreditato in dottrina e giurisprudenza)
secondo il quale la prova liberatoria da parte del custode consiste nel dar conto di aver agito con la dovuta diligenza, evidenziando e provando come il comportamento della vittima non sia una evenienza ragionevole o accettabile (esempio visibilità
dell'anomalia) secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (rectius:
ragionevole cautela, ex multis Cass. Civ. 4178/20).
Per le ipotesi di danni dovuti a cattiva manutenzione di cose in custodia, molteplici ragioni supportano invero l'applicazione dell'orientamento maggioritario, ossia di una regola di responsabilità oggettiva con “fortuito oggettivo” e con l'eventuale
“correttivo” dell'art. 1227, comma 1, c.c., in attuazione del principio di
“autoresponsabilità”.
La giurisprudenza di legittimità maggioritaria richiamata, alla quale, come detto,
questo giudice intende aderire, ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la colpa del custode, solo ove sia colposa e imprevedibile (ex multis, in motivazione, Cass. Civ. n. 13222/16, 18317/15, 25837/17),
ossia quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile e pag. 6/21 inevitabile, risulti dotata di una efficacia causale da definirsi “esclusiva” nella produzione dell'evento lesivo. (ancora sul punto Cass. Civ. 2660/13; sul punto Cass.
Civ. n. 2480/18 e Cass. Civ. n. 9315/19). Quindi, quando il danno consegua alla interazione fra la cosa in custodia e l'agire umano, per escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, è necessario preventivamente verificare se la condotta (colposa) del danneggiato si connoti, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa, di una condotta eccezionale, inconsueta, inattesa da una persona media. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita da quest'ultimo la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, cioè che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile. La mera disattenzione della vittima quindi non necessariamente integra il caso fortuito, per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (sul punto, Cass. Civ. n.
13222/16). In tal senso si richiamano le condivisibili considerazioni svolte da Cass. civ.,
sez. III, 31/10/2017, n. 25837, secondo cui "La eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita,
imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. Nello stesso senso, si richiama anche Cass. civ., sez. III, 16/02/2021, n. 4035: “Nella cornice della responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, il mero accertamento di una condotta colposa della vittima non integra gli estremi del caso fortuito, qualora non presenti i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Il contegno del danneggiato non esonera dunque da responsabilità
il custode, potendo tuttavia rilevare in forza dell'art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del pag. 7/21 risarcimento”, nonché Cass. civ., sez. III, 09/02/2023, n. 4051, secondo cui: “ In altri termini, la causa di esclusione della responsabilità individuata nel caso fortuito può
coincidere con il comportamento incauto del danneggiato, ma non per questo perde le sue caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità: per elidersi il nesso causale,
non è sufficiente una qualsiasi condotta colposa del danneggiato, rilevando unicamente quella che del tutto eccezionale e abnorme, non suscettibile di essere prevista dal custode.
il criterio di causalità è altro e diverso dal giudizio di diligenza che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta.
Ne deriva, in concreto, che, secondo l'impostazione giurisprudenziale maggiormente condivisibile, il custode supera, appunto, la presunzione di responsabilità solo ove dimostri che il comportamento colposo del danneggiato sia stato talmente eccezionale,
imprevedibile ed imprevenibile da non poter essere evitato neppure con l'adozione di tutte le cautele del caso, la cui dimostrazione puntuale grava in ogni caso sul custode. E
si tratta di una dimostrazione che non può che tenere conto della particolare natura del custode (nella specie, ente locale) e, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto e l'accertamento investe, quindi, non solo la sussistenza del “caso fortuito”, ma anche il diverso problema dei requisiti che la condotta della vittima deve possedere per potere essere qualificata come "caso fortuito" ( C. App. Firenze n.1415/2025; C. Appello
Firenze n.2094/2024;C. App.Firenze n.1911/2025).
3.In fatto è pacifico che la caduta sia occorsa in data 24.11.2020 , intorno alle ore 11,30
sul marciapiede pedonale sito in P.zza Giusti in Pisa. Altrettanto pacifico è che il
è proprietario custode del marciapiede oggetto, sul quale ha potere di CP_1
governo (Cass. Civ. 25.02.2016, n. 3695), ovvero, un effettivo potere, sia di diritto che di fatto, che gli permette di vigilarlo e mantenerne il controllo, posto che si trova in centro urbano, dotato dei servizi essenziali.
pag. 8/21 La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce delle dichiarazioni dei testimoni che hanno assistito alla caduta e la compiuta istruttoria ha confermato i fatti e le modalità di accadimento della caduta come descritti dall'attore.
Il percorreva il marciapiede pedonale sito in P.zza Giusti in Pisa quando, Pt_1
percorsi pochi metri, inciampava su di un dosso non segnalato, creato dalle radici degli alberi e cadeva a terra procurandosi
La compagna convivente di , della cui cedibilità, in Parte_1 Persona_1
difetto di elementi in contrario, non vi è motivo di dubitare sentita sulle circostanze articolate dall'attore, ha confermato , in sede testimoniale, di riconoscere il dosso dove
è inciampato il dalle foto mostrate ( Cfr. Capo 6: :Si è vero, ossia è inciampato Pt_1
sul dosso di cui alle foto) ed ha riconosciuto lo stato dei luoghi dalle fotografie in atti,
affermando che “c'era un dosso e subito dopo in continuità un avvallamento come mostrato dalle fotografie doc.ti. 26. 26 a e 26. La teste ha altresì dichiarato Per_1
“Prima che cadesse non l'ho visto il dosso ma subito dopo che è caduto quando ho cercato di tirarlo su ho visto che c'era un dosso ed un avvallamento poco visibile perchè c'era l'ombreggiatura delle foglie degli alberi;
io ci ho fatto caso perchè lui c'era caduto sopra.” La teste ha poi anche aggiunto “abbiamo parcheggiato e siamo scesi, e siamo montati sul marciapiede e lui era prima di me, e l'ho visto improvvisamente cadere a terra tanto che ho pensato ad un malore. ADR quando l'ho visto cadere ero dietro a lui di un metro o due”. Tale dichiarazione è coerente e concordante con quanto dichiarato dal teste che ha riferito:( Sul capo 2)” Ho visto un signore ,che Pt_3
riconosco nel signore presente nella stanza ,cadere a terra in avanti come una pera cotta, all'altezza più o meno della cabina ed io mi trovavo dietro a lui circa 50-70 metri più o meno: era lontano da me ma l'ho visto cadere, è caduto sul marciapiede in prossimità della cabina elettrica . Il ha riconosciuto lo stato dei luoghi dalle Pt_3
fotografie dichiarando “c'era un dosso e subito dopo in continuità un avvallamento come mostrato dalle fotografie doc.ti. 26. 26 a e 26. Le foto scattate dalla teste Per_1
qualche giorno dopo la caduta, confermate in sede testimoniale, mostrano lo stato dei pag. 9/21 luoghi corrispondente al momento della caduta “Le foto del dosso e dell'avvallamento-
CP_ dichiara la le ho io ed il qualche giorno dopo la caduta quando Per_1 Pt_1
stava meglio, perchè è stato al Pronto Soccorso ed aveva la lussazione della spalla e non poteva uscire di casa. Lo stato dei luoghi è stato riconosciuto anche dal teste Pt_3
che ha dichiarato( sul capo 6) :”Riconosco lo stato dei luoghi dalle fotografie, 26,26a 26
b, che mostrano il dosso, ma quel marciapiede era tutto un dosso , era tutto un avvallamento “ ed ha anche precisato ( sul capo 4)” Si è vero anche se non si trattava propriamente di un dosso, ma di un rigonfiamento del terreno dovuto alle radici degli alberi, che creano un notevole rigonfiamento;
e su quel punto c'era un rigonfiamento uno attaccato all'altro, sembrava un campo da cross”. Anche il teste ha Tes_1
dichiarato, in linea con le dichiarazioni rese dagli altri due testi, che “(Sul capo 4) :”Ho
capito dopo, quando sono accorso lì, ho visto che c'era tutta la pavimentazione rotta,
con buche e radici, lui era a terra e si lamentava per dolore alla spalla e “ (Sul capo 6)
:Ho visto quando sono andato a soccorrerlo che c'erano sul marciapiede tutte le radici,
ma non ho memorizzato un punto preciso;
vedendo le foto 26.26 a e 26 b, posso dire che quando sono accorso lo stato del marciapiede era quello. Le fotografie prodotte del luogo del sinistro, confermate dai testi e non disconosciute ex art. 2712 c.c. ,
effettivamente e senza ombra di dubbio mostrano una porzione del marciapiede seriamente dissestata, con sconnessioni di una certa vastità, con dossi ed avvallamenti dovuti a rigonfiamento delle radici degli alberi. Risulta anche provato che il ha riportato dalla caduta una lesione. Il teste ha dichiarato, (Sul Pt_1 Pt_3
capo 3):” Si è vero, non si alzava gli faceva male la spalla e mi disse di aiutarlo a venire su, ma lì per li non reagiva bene ADR accanto a lui c'era una signora che penso sia stata la sua moglie. Ho parlato con questa signora e le ho chiesto se avevano bisogno di qualcosa. E lasciai loro il numero di cellulare nel caso avessero avuto bisogno di qualcosa. Sul quel punto c'è caduta diversa gente anche, la mia mamma, e ci ha rotto gli occhiali, un dente, ci si è spaccata tutta. “Altrettanto pacifico in causa e l'assenza di segnaletica e di cartelli di avviso di pericolo. Le deposizioni dei testi sono concordanti,
pag. 10/21 coerenti tra loro e credibili (cfr. verbale di udienza del 14.2.2022) e non emerge alcuna divergenza nelle dichiarazioni idonee a smentire la ricostruzione predetta. Dalle
circostanze allegate e provate si può ritenere, anche in via presuntiva, che la caduta sia avvenuta a causa della sconnessione presente sul marciapiede, sul dosso mostrato dalle foto doc.ti. 26. 26 a e 26. ( Cfr. 16 aprile 2013, n. 9140). In tale contesto fattuale l'evento caduta dunque si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, considerata nella sua globalità (Cass. n. 7062/2005). In proposito, giova ricordare che anche le cose inerti e prive di un proprio dinamismo sono idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danni, sebbene in tal caso “il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. n. 16527/2003), cosicché “per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità
tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n.
6306/2013). Invero dalle risultanze fattuali emerse in atti, al momento del sinistro,
il marciapiede appare, non solo nel punto del dosso( ove è caduto il , in Pt_1
condizioni tutt'altro che ottimali e potenzialmente lesive e, tenuto conto anche della loro visibilità, ciò incardina la responsabilità del custode per il quale era del tutto prevedibile che si potesse verificare un sinistro come quello oggetto della presente causa. Pertanto, applicando i principi civilistici in materia di responsabilità civile,
risulta possibile sostenere che, in assenza del dosso in questione, o quantomeno della sua adeguata segnalazione, e che in presenza di un marciapiede in condizioni di adeguata manutenzione non si sarebbero verificati né l'evento né, conseguentemente, il danno riportato dall'attore. Il quale ente proprietario di una strada aperta al CP_1
pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (art. 16 e 28
della legge 20.03.1968, n. 2248, all. F;
art. 14 del d.lgs. 30.04.1992, n. 285; per i Comuni,
pag. 11/21 art. 5 del r.d. 15.11.1923, n. 2506), oltre che di prevenire e segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia ed è responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C.
Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass.11526/2017; Cass.
7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015) ).
Deve, cioè, dimostrare di avere espletato, con adeguata diligenza, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative ed al principio generale del neminem laedere e che l'evento è
stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Di contro, il convenuto non ha dimostrato che il fatto si è verificato in assenza CP_1
di ogni sua colpa, ovvero che è occorso nonostante abbia adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo e al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia degli utenti della strada, anche con l'apposizione di segnaletica, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo ,non ha fornito alcuna adeguata prova a proprio discarico: né di aver “adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrecasse danno” né “che la situazione di pericolo in argomento sia stata nella specie provocata da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa” né, infine, che “il verificatosi evento dannoso presentasse nello specifico caso concreto i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza, ovvero il danno si presentasse evitabile solamente con l'impiego di mezzi pag. 12/21 straordinari”, né ha fornito la prova del fatto colposo del danneggiato integrante i presupposti dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'eccezionalità.
Solo successivamente all'infortunio, il provvedeva alla CP_1
manutenzione dello stato dei luoghi, rimuovendo il dosso pericoloso, e ripristinando lo stato di sicurezza del marciapiede come mostrato dalle foto prodotte in causa, non disconosciute dal e confermate in sede testimoniale ( cfr teste CP_1
…le altre fotografie ( 27,17 a e 27 b) mostrano il marciapiede riparato , che è stato Per_1
riparato poco tempo dopo la caduta del . Pt_1
Ma al momento del sinistro il non è stata data alcuna prova dell'esistenza di CP_1
un fattore estraneo che, per imprevedibilità e dell'eccezionalità, fosse idoneo ad interrompere il nesso causale, e che comportamento del danneggiato, abbia avuto caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (Cfr. ex multis Cass. n. 18317/2015) , (ancora sul punto
Cass. Civ. 2660/13)ex art. 1227, comma 1 c.c. ., né tanto meno ha fornito la prova che la condotta dell'attore era comportamento colposo abnorme ed assolutamente imprevedibile, tale da assurgere a causa esclusiva del verificarsi del danno, così
escludendo la rilevanza di fattori causali concorrenti, come appunto la disconnessione della pavimentazione del marciapiede.
3.V. L'evento dunque è eziologicamente riconducibile ad una condizione di pericolosità acquisita dalla res alla cui prevenzione il era tenuto quale custode x art. 2051 cc in ragione del dato oggettivamente CP_1
verificabile per cui il fattore di rischio ricade , nel caso di specie, nella sfera di controllo del chiamato in responsabilità che aveva sulla cosa fonte di danno un potere concreto di fatto
Nel caso che ci occupa la caduta del non può ritenersi imprevedibile - Pt_1
rientrando nel notorio che la presenza di un dosso possa determinare la caduta dell'utente, che a prescindere da chi e come potesse essere creata, era dovere del evitare con le dovute cautele- , nè imprevenibile -sussistendo, di norma, la CP_1
pag. 13/21 possibilità e il dovere di rimuovere l'insidia o, almeno, di segnalarla adeguatamente e di preavvertirla, anche in via di cautela, considerato che la zona ove è avvenuto il sinistro è u marciapiede posto in centro urbano , aperto all'uso generale e diretto, di utenti, appartenenti a tutte le variegate categorie, anche dell'età anziana, dotata di più
deboli capacità percettive, valutative e reattive, e portate per le minorate condizioni fisiche a prestare maggior affidamento sulle condizioni di transitabilità e particolarmente di quelle del marciapiede.
Il come riferito dai testi escussi, stava semplicemente camminando ed è caduto Pt_1
mentre faceva un uso normale del marciapiede ,rientrando la sua condotta nel novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, (p.e.
Cass., 29.7.2016 n. 15761, in motiv.). E' evidente che non può ravvisarsi una condotta abnorme della nè inusuale (non stava andando sui pattini o su un monopattino, Pt_1
con la bicicletta), avendo tenuto il un comportamento del tutto usuale per un Pt_1
pedone, quello di impiegare il marciapiede per camminare e che oltretutto è prescritto dall'art. 190 c.d.s. (cfr. primo comma, primo capoverso “1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
…”).
Oltretutto che il conoscesse o dovesse conoscere (precisamente) la sconnessione Pt_1
per il fatto che abitava in prossimità del luogo del sinistro, è rimasta una semplice illazione, tenuto anche conto del fatto che non grava certo sul danneggiato l'onere di provare che la sua condotta è esente da colpa, ma sul custode l'onere di provare profili concreti di colpa che abbiano concausato l'evento.
Peraltro , anche se è emerso che non fosse un luogo di frequentazione abituale dell'attoree, ciò non implicava necessariamente che fosse a conoscenza della pericolosità del dosso. In ogni caso “l'elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non potrebbe valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza del dosso sconnessione e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento. Un simile indizio non ha,
di per sé, sufficiente gravità, ossia non ha la capacità di far indurre il fatto ignoto se da pag. 14/21 solo considerato, dovendo essere valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende quel fatto (vicinanza del dosso) un elemento indiziante;
ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza.”
(Corte Cass. ordinanza n. 14908/2019 .
Conclusivamente dall'istruttoria condotta è indubbio che sussistesse rapporto di custodia tra la convenuta e la res custodita, che il danno sia derivato dalla cosa CP_4
custodita (pavimentazione sconnessa del marciapiede) e, altresì, la presenza di una situazione di obbiettiva pericolosità. A questo punto va delibato se nelle circostanze emerse in concreto debba riconoscersi una responsabilità concorrente della danneggiata per negligenza o disattenzione,.
4- La colpa del danneggiato – ancorché inidonea a integrare il caso fortuito – può
assumere rilevanza ai fini risarcitori, sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile – ai sensi dell'art. 1227 c.c. – nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate per non aver usato una ordinaria diligenza. Invero la responsabilità colposa va apprezzata in relazione alla violazione di una( o più )regola cautelare di diligenza,di prudenza e perizia, che determina un evento lesivo costituente la realizzazione del rischio che la norma precauzionale mira a scongiurare.
In merito all'esonero di qualunque responsabilità colposa l'attore ha affermato che il pericolo rappresentato dal dosso non era visibile e percepibile perché nascosto dall'ombra degli alberi. La circostanza non risulta adeguatamente provata, non essendo stato dimostrato in modo inequivoco che l'ombra degli alberi abbia reso non pag. 15/21 visibile il tratto dissestato del marciapiede ove è caduto l'attore. La dichiarazione della teste ( che ha dichiarato :”Prima che cadesse non l'ho visto il dosso ma subito Per_1
dopo che è caduto quando ho cercato di tirarlo su ho visto che c'era un dosso ed un avvallamento poco visibile perchè c'era l'ombreggiatura delle foglie degli alberi;
io ci ho fatto caso perchè lui c'era caduto sopra”) non trova alcun riscontro documentale, né
conferma dalle deposizione del teste che ha dichiarato “era una giornata Pt_3
normale non ho fatto caso alla ombreggiatura” e del teste che pur ha Tes_1
affermando, che c'erano ombre perchè ci sono piante e fiori, ha dichiarato “si vedeva bene era una bella giornata.”
Sulla base delle risultanze istruttorie, si ritiene applicabile il concorso di colpa dell'attore nella determinazione delle lesioni (ex art. 1227 c.c.), perché l'attore non ha dimostrato di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.non solo per l'ora dell'evento, pieno giorno e ed era “una bella giornata” ma anche perché l'attore avrebbe potuto (e dovuto)
approssimarsi a quella zona di marciapiede con più attenzione, verificandone preventivamente lo stato, anche manutentivo senza sottovalutarne il pericolo. Ciascun
utente della strada è tenuto a prestare attenzione ai luoghi che sta percorrendo, come obbligo generale di attenzione nell'uso di cosa altrui .
Il grado di responsabilità del è tuttavia sicuramente maggiore, atteso che CP_1
l'innesco della serie causale che portò all'infortunio si deve essenzialmente alla res da esso custodita. Pertanto, l'evento va imputato al per il 70%, e all'attore per il CP_1
restante 30%.
In definitiva deve affermarsi, che, nel caso di specie, applicati i principi sulla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la caduta dell'attore non rientra nel caso fortuito a fronte del mero accertamento di una sua condotta colposa, ma quest'ultima assume rilevanza nella misura, secondo questo giudice del 70% di colpa ,
non presentando, da una parte, detta condotta caratteri di imprevedibilità ed pag. 16/21 eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno
(rectius: integrazione del fortuito, tra le tante, in motivazione, Cass., 22/3/2011, n.
6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377) e, dall'altra, non avendo il dato la c.d. “prova CP_1
liberatoria”, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene presenti per l'utente una situazione di pericolo produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa (ex multis Cass. Civ. 11802/16n. 5455/06 e n. 4234/09). In sede di liquidazione, le somme
Part spettanti alla saranno quindi ridotte del 30%, onde tener conto del suo apporto causale nel verificarsi del sinistro (cfr. art. 1227, comma 1, cod. civ., richiamato dall'art. 2056 cod. civ.).
5.Venendo al calcolo del risarcimento Parte attrice e parte convenuta, hanno concordato sulle lesioni patite ( lussazione anteriore spalla sinistra) dal Dr. Pt_1
secondo l'accertamento e la valutazione effettuata dal medico fiduciario del CP_1
che ha ritenuto compatibile tale lesione con la dinamica riferita dall'attore.
[...]
Venendo all'esame del danno non patrimoniale, si rammenta che lo stesso è
interpretato quale categoria unitaria e omnicomprensiva di danno, per cui le singole voci hanno solo valenza descrittiva e non anche costitutiva di fattispecie differenziate.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno non patrimoniale, come figura unitaria, deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità
temporanea e di quella permanente e quest'ultima è suscettibile di valutazione dal momento in cui, dopo il decorso della cessazione della malattia, l'individuo abbia riacquistato la sua 'validità', con relativa stabilizzazione dei postumi. Entrambi i profili di danno non patrimoniale andranno quindi esaminati sia dal punto di vista dinamico relazionale, sia sotto il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali patite a causa delle suddette invalidità, pervenendo ad una valutazione unitaria complessiva.
pag. 17/21 In ordine alla quantificazione del danno biologico, si è riscontrata una compromissione della validità psico-fisica della persona : postumi permanenti nella misura del 6% e una inabilità temporanea di 30 giorni al 75%, 45 giorni al 50 % e 90 giorni al 25%.
Ora, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nel caso in esame,
manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, siccome ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la
Corte di Cassazione riconosce valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico ex artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Sez. III,
sent. n. 12408/2011) La S.Corte ha chiarito che in caso di danno derivato da sinistro non conseguente alla circolazione dei veicoli a motore , bensi ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
non si applicano le tabelle di cui all'art. 139 CdA, costituendo esse una previsione eccezionale insuscettibile di applicazione analogica (Cass 32373/2023).
In applicazione, quindi, delle tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale, si perviene al riconoscimento del seguente importo,
considerato che il all'epoca del sinistro aveva 63 anni: euro 7.931,61 per danno Pt_1
permanente e per danno da inabilità temporanea ( ritenendo di applicare nel range di
115,00), l'importo minimo di euro 115,00 al giorno segnatamente di euro 2.576,50per i
30 gg di i.t. al 75%; di euro 2.587,50 per i 45 gg di i.t. al 50%, di euro 2.587,50 per 90
gg. di i.t. al 25% e dunque l'importo complessivo di euro 7.762,50.
L'attrice ha richiesto il danno morale.
pag. 18/21 La diversa ontologia del danno morale, secondo i principi espressi dalla Suprema
Corte (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) attenendo il pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, implica che il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento). (cfr.
Cassazione n. 25164/2020).
Il danno morale ,dunque, merita una liquidazione autonoma e deve essere dimostrato in via autonoma dalla dimostrazione del danno fisico (Cass. Sent. n. 25164/2020).
Tuttavia, nel caso in oggetto, è di tutta evidenza che il danno “morale”, inteso quale sofferenza interiore o patema d'animo, è del tutto sfornito di allegazioni e, a fortiori, di elementi di prova. La relativa domanda di condanna non è quindi accoglibile.
Va pertanto riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale (permanente e temporaneo
) l'importo di euro 15.694,11, che essendo espresso in valuta 5.6.2024 ( data di formazione delle tabelle di riferimento) va rivalutato all'attualità ( Indice ISTAT).
Pertanto detto importo rivalutato ad oggi ammonta ad euro 15.945,22.
Quanto al danno patrimoniale sono da ritenersi congrue e riferibili al sinistro le spese mediche euro 3.319,00 riconosciute anche dal ct di parte convenuta.. Su tali spese riconosciute in valuta alle date dei singoli documenti allegati si applica la rivalutazione monetaria.
Conclusivamente sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale , già
rivalutata all'attualità, vanno calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al pag. 19/21 momento del fatto (24.11.2020) e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo dal fatto al soddisfo.
Sulla somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, deve essere riconosciuta la rivalutazione dalle date dei singoli esborsi al saldo, e gli interessi sulle somme liquidate, rivalutate anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo.
-In applicazione della riduzione di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. a motivo del concorso colposo (per condotta imprudente) della danneggiata, tale importo deve essere ridotto del 30%, tenuto conto dei profili di imprudenza individuati.
Il 70% della responsabilità è invece da ascriversi alla condotta colposa del custode della struttura, per le ragioni esaminate al paragrafo che precede.
La liquidazione del danno non patrimoniale da porre in capo alla parte convenuta ammonta quindi ad € 11.161,65 e la liquidazione del danno patrimoniale da porre in capo alla parte convenuta ammonta ad euro 2.323,30.
Detti importi sono liquidati all'attualità, ma al danneggiato compete altresì il pagamento degli interessi legali sulle somme devalutate all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT FOI, dal dì del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza secondo l'articolato criterio elaborato dalla Cassazione a S.U.
nella nota sentenza n. 1712 del 1995. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo
5.Le spese processuali sono compensate per il 30% tra le parti e per il 70% sono poste a carico del convenuto. Dette spese si liquidano come in dispositivo, in CP_1
applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (in base al decisum), dei parametri minimi di riferimento in relazione alla non particolare complessità della attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
pag. 20/21 Il Tribunale di Pisa in persona del giudice monocratico dott.ssa AO DI,
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I) ACCOGLIE parzialmente la domanda di parte attrice per il titolo di cui in motivazione;
II) per l'effetto, NA il in persona del Sindaco pro tempore, CP_1
al risarcimento del danno in favore dell'attore pari ad € 11.161,65a titolo di danno non patrimoniale, e ad € 2.323,3, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali come in motivazione ed oltre interessi legali sulle somme cosi ottenute,
dalla sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
III) COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e PONE a carico del il restante 2/3 che liquida ( per l'intero 100%) in € 284,40 per spese, € CP_1
2.540,0 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Pisa 9.12.2025
Il Giudice On dr.ssa AO DI
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona del Giudice On dr.ssa
AO DI pronuncia
Sentenza
nella causa civile in primo grado iscritta al RGC n 3396/2022 promossa da:
nato a [...] il 22..01.1957 ed ivi residente in [...], cod. Parte_1
fisc. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco Franconi ( C.F._1 [...]
C.F._2
Tel/Fax Email_1 Email_2
050543450) e RU PE ( C.F._3 Email_3
ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dei medesimi in Pisa Via L.
Coccapani n. 14, per procura conferita in calce al presente atto,
attore
contro
, con sede in Pisa Via degli Uffizi n. 1, P.I. , in persona CP_1 P.IVA_1
del Dirigente della Direzione Controparte_2
Arch rappresentato e
[...] CP_1 Parte_2
difeso nel presente procedimento dall'Avv. Stefano Gianfaldoni (C.F.
) del Foro di Pisa, presso il cui studio sito in 56126 Pisa, C.F._4
Lungarno Pacinotti 52 elegge domicilio, giusta procura (Doc.1) rilasciata in separato foglio che costituisce parte integrante del presente atto, previo provvedimento n. atto
1789 del 17/11/2022 che si allega (Doc. 2) come da Statuto del . CP_1
Ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del D.P.R. n.115/2002, così come modificato dall'art.37
del D.L. n. 98/2011, per tutte le successive notificazioni e comunicazioni inerenti il presente procedimento il difensore indica il seguente indirizzo di P.E.C.
ed il seguente numero di fax 050.3869019 Email_4
convenuto
Avente per oggetto : “Responsabilità extracontrattuale.
Passata in decisione alla data del 9.1.2025 con concessione dei termini e art. 190 c.p.c.
Sulle seguenti conclusioni:”
Nell'interesse di parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis:
a. accertare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'omessa CP_1
manutenzione del marciapiede pedonale ove si è verificato l'infortunio di cui è causa;
b. condannare il predetto convenuto al risarcimento in favore del Dr. Parte_1
dei danni tutti (materiali e morali) da quest'ultimo subiti a seguito del sinistro di cui in premessa e quindi al pagamento della somma di euro € 16.630,00, così determinata:
danno biologico permanente nella misura del 6% € 6.529,66 ; inabilità temporanea parziale di 30 giorni al 75% € 1.142,78; inabilità temporale parziale di 45 giorni al 50% €
1.142,78; inabilità temporanea parziale al 25% € 1.142,78; danno morale € 3.319,00;
spese mediche documentate € 3.353,00 o quella somma maggiore o minore che sarà
accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo;
c. con vittoria di spese, compensi, rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge”.
Nell'interesse di parte convenuta
Il riportandosi integralmente ai propri precedenti scritti difensivi, CP_1
insiste nelle contestazioni e nelle eccezioni ivi svolte, parimenti richiamando le argomentazioni dedotte nei verbali di causa, e previa reiterazione di tutte le proprie istanze istruttorie di cui alle memorie ex artt. 183 VI comma n.2,3 c.p.c., ritenute non ammesse e per cui si insiste nell'assunzione, rassegna e precisa le proprie conclusioni:
pag. 2/21 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel
merito e in via principale, rigettare integralmente la domanda posta dal Signor Pt_1
nei confronti del , perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di
[...] CP_1 CP_1
cui sopra, e comunque, generica e non provata;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui la
domanda attorea dovesse esser ritenuta fondata, previo accertamento dell'eventuale
corresponsabilità del Signor alla causazione del sinistro, quantificare i danni Parte_1
materiali subiti effettivamente sostenuti dallo stesso nella misura che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre C.P.A. ed oneri di legge.
Fatto e diritto
1.Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava a comparire Parte_1
avanti all'intestato Tribunale il onde sentirne dichiarare l'esclusiva CP_1
responsabilità nella causazione del sinistro occorsole il 24.11.2020.
Esponeva l'attore che il giorno 24.11.2020, alle ore 11,30 circa, in compagnia della
Sig.ra percorreva il marciapiede pedonale sito in P.zza Giusti in Pisa Persona_1
quando, percorsi pochi metri, per la presenza di un dosso non segnalato, creato dalle radici degli alberi, che costituiva insidia, il Dr. cadeva rovinosamente a terra. A Pt_1
causa della caduta il Dr. veniva prontamente soccorso dalla Sig.ra Pt_1 Persona_1
e dal Sig. ed accusando un forte dolore alla spalla sinistra ed alle mani Parte_3
si recava presso lo Studio Radiologico Dr. Francesco Busoni in Pisa che diagnosticava:
“lussazione scapolomerale anteriore completa”. A seguito di regolare denunzia il CP_1
Parte
apriva il sinistro conferendo incarico alla soc. per la trattazione.
[...]
Successivamente all'infortunio il provvedeva alla manutenzione dello CP_1
stato dei luoghi, rimuovendo il dosso pericoloso . Intervenuta la guarigione in data
6.10.2021, AVR sottoponeva il Dr. , per conto del a valutazione Pt_1 CP_1
medico legale . L'attore chiedeva quindi il risarcimento dei danni tutti subiti a seguito del sinistro. Il si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione CP_1
attorea del sinistro in quanto gravemente lacunosa, rilevando in primis l'assoluta pag. 3/21 incertezza circa il punto esatto della caduta, e contestando la dinamica e le caratteristiche del luogo in cui il sarebbe rimasto coinvolto perché del tutto Pt_1
generiche cosi come generica la narrazione per cui si sarebbe trovato a percorrere il marciapiede in Piazza Giusti. Rilevava che documentazione fotografica prodotta in causa, comunque, era priva di riferimenti temporali direttamente riconducibili alla data del sinistro, affermando che al momento non poteva ritenersi raggiunta la prova in punto di an del sinistro. Contestava poi il circa la presunta causa del CP_1
sinistro de quo , che sarebbe consistita nella presenza di un “rigonfiamento” del manto del bitume del marciapiede dovuto dalla presenza di radici degli alberi ivi presenti, che
,in realtà, non poteva costituire un “pericolo” per la circolazione pedonale stante la natura inerte e statica, talchè una persona diligentemente accorta, infatti, nelle dedotte condizioni di tempo (ore 11:30 del mattino) e di luogo (marciapiede di una piazza
“alberata”) avrebbe ben potuto evitare la caduta prestando minime e basilari accortezze che invece non sono state tenute dal sig. Conseguentemente, anche Pt_1
un eventuale “dosso” sarebbe stato oggettivamente e pienamente visibile, deducendo che il sinistro in oggetto è avvenuto circa alle 11:30 circa del mattino, giornata in cui si godeva di ottima visibilità, in presenza, dunque, di condizioni in cui eventuali irregolarità del manto stradale sarebbero state perfettamente visibili e percepibili, e quindi evitabili, usando l'ordinaria diligenza. Aggiungeva inoltre il CP_1
che verosimilmente il sig. conosceva ed aveva familiarità con lo stato dei luoghi Pt_1
in cui è avvenuto il sinistro considerato che il sinistro dista appena 1 km dalla residenza del danneggiato .Chiedeva pertanto il stante l'incidenza della CP_1
“sprovveduta” e oltremodo discutibile condotta tenuta dal Dott. l'altro Pt_1
ricavabile dall'esame dei docc. 26a), 26 b) e 27) ex adverso prodotti, che l'attore fosse considerato quale esclusivo responsabile del danno che si è causato e non certamente l'ente convenuto. Chiedeva quindi il rigetto integrale della domanda ed in via subordinata, nell'ipotesi in cui la domanda attorea dovesse esser ritenuta fondata,
l'accertamento dell'eventuale corresponsabilità del Signor alla Parte_1
pag. 4/21 causazione del sinistro, con la quantificazione dei danni materiali subiti effettivamente sostenuti dallo stesso nella misura che risulterà di giustizia.
La causa veniva istruita con l'acquisizione al fascicolo di causa delle produzioni documentali versate in atti dall'attore nonché attraverso l'assunzione delle prove orali ammesse. Non veniva espletata ctu medico legale in quanto parte attrice e parte convenuta, concordavano sulle lesioni patite dal Dr. BO secondo l'accertamento e la valutazione effettuata dal medico fiduciario del . CP_1
La causa veniva ritenuta a sentenza con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
2.La giurisprudenza ormai ampiamente consolidata riconosce che l'ente proprietario di strade pubbliche risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni causati dalle anomalie della strada. È pacifico che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
La struttura della responsabilità in esame, sul piano processuale onera il danneggiato di provare il rapporto di custodia tra convenuto e res custodita, la derivazione del danno dalla cosa custodita ed altresì, se la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, di dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
l'attore deve altresì dimostrare di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Di contro, il custode, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del “caso fortuito”, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che può essere costituito dal comportamento del danneggiato, purchè, per il carattere dell'imprevedibilità e della assoluta eccezionalità, idoneo ad interrompere il nesso causale. Al fine di escludere profili di responsabilità del custode, non è sufficiente la dimostrazione dell'assenza di pag. 5/21 colpa in capo a quest'ultimo, ma richiesta la prova, positiva, della causa esterna, ovvero di un fatto naturale, fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale, appunto, per imprevedibilità, eccezionalità e inevitabilità sia estraneo alla sfera di controllo del custode e avente un impulso causale autonomo (Cass. Civ. 29.07.2016, n 15761).
Questo giudice è ben a conoscenza dei due, recentissimi, orientamenti giurisprudenziali creatisi in materia e che oggi si contendono il campo, in relazione al tipo di responsabilità (rectius: colpa) da ascrivere al custode della “res”. All'indirizzo
(maggioritario) che accoglie la tesi della responsabilità oggettiva come “fortuito oggettivo” (per cui, provato dal danneggiato il nesso tra la res e il danno, il custode dovrà dimostrare che vi è stata un'interruzione del nesso eziologico da parte di un fattore esterno, identificabile anche nel fatto del terzo o del danneggiato, ex multis
Cass. Civ. 11096/20), si oppone quello (meno accreditato in dottrina e giurisprudenza)
secondo il quale la prova liberatoria da parte del custode consiste nel dar conto di aver agito con la dovuta diligenza, evidenziando e provando come il comportamento della vittima non sia una evenienza ragionevole o accettabile (esempio visibilità
dell'anomalia) secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (rectius:
ragionevole cautela, ex multis Cass. Civ. 4178/20).
Per le ipotesi di danni dovuti a cattiva manutenzione di cose in custodia, molteplici ragioni supportano invero l'applicazione dell'orientamento maggioritario, ossia di una regola di responsabilità oggettiva con “fortuito oggettivo” e con l'eventuale
“correttivo” dell'art. 1227, comma 1, c.c., in attuazione del principio di
“autoresponsabilità”.
La giurisprudenza di legittimità maggioritaria richiamata, alla quale, come detto,
questo giudice intende aderire, ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la colpa del custode, solo ove sia colposa e imprevedibile (ex multis, in motivazione, Cass. Civ. n. 13222/16, 18317/15, 25837/17),
ossia quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile e pag. 6/21 inevitabile, risulti dotata di una efficacia causale da definirsi “esclusiva” nella produzione dell'evento lesivo. (ancora sul punto Cass. Civ. 2660/13; sul punto Cass.
Civ. n. 2480/18 e Cass. Civ. n. 9315/19). Quindi, quando il danno consegua alla interazione fra la cosa in custodia e l'agire umano, per escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, è necessario preventivamente verificare se la condotta (colposa) del danneggiato si connoti, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa, di una condotta eccezionale, inconsueta, inattesa da una persona media. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita da quest'ultimo la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, cioè che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile. La mera disattenzione della vittima quindi non necessariamente integra il caso fortuito, per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (sul punto, Cass. Civ. n.
13222/16). In tal senso si richiamano le condivisibili considerazioni svolte da Cass. civ.,
sez. III, 31/10/2017, n. 25837, secondo cui "La eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita,
imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. Nello stesso senso, si richiama anche Cass. civ., sez. III, 16/02/2021, n. 4035: “Nella cornice della responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, il mero accertamento di una condotta colposa della vittima non integra gli estremi del caso fortuito, qualora non presenti i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Il contegno del danneggiato non esonera dunque da responsabilità
il custode, potendo tuttavia rilevare in forza dell'art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del pag. 7/21 risarcimento”, nonché Cass. civ., sez. III, 09/02/2023, n. 4051, secondo cui: “ In altri termini, la causa di esclusione della responsabilità individuata nel caso fortuito può
coincidere con il comportamento incauto del danneggiato, ma non per questo perde le sue caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità: per elidersi il nesso causale,
non è sufficiente una qualsiasi condotta colposa del danneggiato, rilevando unicamente quella che del tutto eccezionale e abnorme, non suscettibile di essere prevista dal custode.
il criterio di causalità è altro e diverso dal giudizio di diligenza che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta.
Ne deriva, in concreto, che, secondo l'impostazione giurisprudenziale maggiormente condivisibile, il custode supera, appunto, la presunzione di responsabilità solo ove dimostri che il comportamento colposo del danneggiato sia stato talmente eccezionale,
imprevedibile ed imprevenibile da non poter essere evitato neppure con l'adozione di tutte le cautele del caso, la cui dimostrazione puntuale grava in ogni caso sul custode. E
si tratta di una dimostrazione che non può che tenere conto della particolare natura del custode (nella specie, ente locale) e, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto e l'accertamento investe, quindi, non solo la sussistenza del “caso fortuito”, ma anche il diverso problema dei requisiti che la condotta della vittima deve possedere per potere essere qualificata come "caso fortuito" ( C. App. Firenze n.1415/2025; C. Appello
Firenze n.2094/2024;C. App.Firenze n.1911/2025).
3.In fatto è pacifico che la caduta sia occorsa in data 24.11.2020 , intorno alle ore 11,30
sul marciapiede pedonale sito in P.zza Giusti in Pisa. Altrettanto pacifico è che il
è proprietario custode del marciapiede oggetto, sul quale ha potere di CP_1
governo (Cass. Civ. 25.02.2016, n. 3695), ovvero, un effettivo potere, sia di diritto che di fatto, che gli permette di vigilarlo e mantenerne il controllo, posto che si trova in centro urbano, dotato dei servizi essenziali.
pag. 8/21 La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce delle dichiarazioni dei testimoni che hanno assistito alla caduta e la compiuta istruttoria ha confermato i fatti e le modalità di accadimento della caduta come descritti dall'attore.
Il percorreva il marciapiede pedonale sito in P.zza Giusti in Pisa quando, Pt_1
percorsi pochi metri, inciampava su di un dosso non segnalato, creato dalle radici degli alberi e cadeva a terra procurandosi
La compagna convivente di , della cui cedibilità, in Parte_1 Persona_1
difetto di elementi in contrario, non vi è motivo di dubitare sentita sulle circostanze articolate dall'attore, ha confermato , in sede testimoniale, di riconoscere il dosso dove
è inciampato il dalle foto mostrate ( Cfr. Capo 6: :Si è vero, ossia è inciampato Pt_1
sul dosso di cui alle foto) ed ha riconosciuto lo stato dei luoghi dalle fotografie in atti,
affermando che “c'era un dosso e subito dopo in continuità un avvallamento come mostrato dalle fotografie doc.ti. 26. 26 a e 26. La teste ha altresì dichiarato Per_1
“Prima che cadesse non l'ho visto il dosso ma subito dopo che è caduto quando ho cercato di tirarlo su ho visto che c'era un dosso ed un avvallamento poco visibile perchè c'era l'ombreggiatura delle foglie degli alberi;
io ci ho fatto caso perchè lui c'era caduto sopra.” La teste ha poi anche aggiunto “abbiamo parcheggiato e siamo scesi, e siamo montati sul marciapiede e lui era prima di me, e l'ho visto improvvisamente cadere a terra tanto che ho pensato ad un malore. ADR quando l'ho visto cadere ero dietro a lui di un metro o due”. Tale dichiarazione è coerente e concordante con quanto dichiarato dal teste che ha riferito:( Sul capo 2)” Ho visto un signore ,che Pt_3
riconosco nel signore presente nella stanza ,cadere a terra in avanti come una pera cotta, all'altezza più o meno della cabina ed io mi trovavo dietro a lui circa 50-70 metri più o meno: era lontano da me ma l'ho visto cadere, è caduto sul marciapiede in prossimità della cabina elettrica . Il ha riconosciuto lo stato dei luoghi dalle Pt_3
fotografie dichiarando “c'era un dosso e subito dopo in continuità un avvallamento come mostrato dalle fotografie doc.ti. 26. 26 a e 26. Le foto scattate dalla teste Per_1
qualche giorno dopo la caduta, confermate in sede testimoniale, mostrano lo stato dei pag. 9/21 luoghi corrispondente al momento della caduta “Le foto del dosso e dell'avvallamento-
CP_ dichiara la le ho io ed il qualche giorno dopo la caduta quando Per_1 Pt_1
stava meglio, perchè è stato al Pronto Soccorso ed aveva la lussazione della spalla e non poteva uscire di casa. Lo stato dei luoghi è stato riconosciuto anche dal teste Pt_3
che ha dichiarato( sul capo 6) :”Riconosco lo stato dei luoghi dalle fotografie, 26,26a 26
b, che mostrano il dosso, ma quel marciapiede era tutto un dosso , era tutto un avvallamento “ ed ha anche precisato ( sul capo 4)” Si è vero anche se non si trattava propriamente di un dosso, ma di un rigonfiamento del terreno dovuto alle radici degli alberi, che creano un notevole rigonfiamento;
e su quel punto c'era un rigonfiamento uno attaccato all'altro, sembrava un campo da cross”. Anche il teste ha Tes_1
dichiarato, in linea con le dichiarazioni rese dagli altri due testi, che “(Sul capo 4) :”Ho
capito dopo, quando sono accorso lì, ho visto che c'era tutta la pavimentazione rotta,
con buche e radici, lui era a terra e si lamentava per dolore alla spalla e “ (Sul capo 6)
:Ho visto quando sono andato a soccorrerlo che c'erano sul marciapiede tutte le radici,
ma non ho memorizzato un punto preciso;
vedendo le foto 26.26 a e 26 b, posso dire che quando sono accorso lo stato del marciapiede era quello. Le fotografie prodotte del luogo del sinistro, confermate dai testi e non disconosciute ex art. 2712 c.c. ,
effettivamente e senza ombra di dubbio mostrano una porzione del marciapiede seriamente dissestata, con sconnessioni di una certa vastità, con dossi ed avvallamenti dovuti a rigonfiamento delle radici degli alberi. Risulta anche provato che il ha riportato dalla caduta una lesione. Il teste ha dichiarato, (Sul Pt_1 Pt_3
capo 3):” Si è vero, non si alzava gli faceva male la spalla e mi disse di aiutarlo a venire su, ma lì per li non reagiva bene ADR accanto a lui c'era una signora che penso sia stata la sua moglie. Ho parlato con questa signora e le ho chiesto se avevano bisogno di qualcosa. E lasciai loro il numero di cellulare nel caso avessero avuto bisogno di qualcosa. Sul quel punto c'è caduta diversa gente anche, la mia mamma, e ci ha rotto gli occhiali, un dente, ci si è spaccata tutta. “Altrettanto pacifico in causa e l'assenza di segnaletica e di cartelli di avviso di pericolo. Le deposizioni dei testi sono concordanti,
pag. 10/21 coerenti tra loro e credibili (cfr. verbale di udienza del 14.2.2022) e non emerge alcuna divergenza nelle dichiarazioni idonee a smentire la ricostruzione predetta. Dalle
circostanze allegate e provate si può ritenere, anche in via presuntiva, che la caduta sia avvenuta a causa della sconnessione presente sul marciapiede, sul dosso mostrato dalle foto doc.ti. 26. 26 a e 26. ( Cfr. 16 aprile 2013, n. 9140). In tale contesto fattuale l'evento caduta dunque si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, considerata nella sua globalità (Cass. n. 7062/2005). In proposito, giova ricordare che anche le cose inerti e prive di un proprio dinamismo sono idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danni, sebbene in tal caso “il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. n. 16527/2003), cosicché “per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità
tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n.
6306/2013). Invero dalle risultanze fattuali emerse in atti, al momento del sinistro,
il marciapiede appare, non solo nel punto del dosso( ove è caduto il , in Pt_1
condizioni tutt'altro che ottimali e potenzialmente lesive e, tenuto conto anche della loro visibilità, ciò incardina la responsabilità del custode per il quale era del tutto prevedibile che si potesse verificare un sinistro come quello oggetto della presente causa. Pertanto, applicando i principi civilistici in materia di responsabilità civile,
risulta possibile sostenere che, in assenza del dosso in questione, o quantomeno della sua adeguata segnalazione, e che in presenza di un marciapiede in condizioni di adeguata manutenzione non si sarebbero verificati né l'evento né, conseguentemente, il danno riportato dall'attore. Il quale ente proprietario di una strada aperta al CP_1
pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (art. 16 e 28
della legge 20.03.1968, n. 2248, all. F;
art. 14 del d.lgs. 30.04.1992, n. 285; per i Comuni,
pag. 11/21 art. 5 del r.d. 15.11.1923, n. 2506), oltre che di prevenire e segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia ed è responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C.
Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass.11526/2017; Cass.
7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015) ).
Deve, cioè, dimostrare di avere espletato, con adeguata diligenza, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative ed al principio generale del neminem laedere e che l'evento è
stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Di contro, il convenuto non ha dimostrato che il fatto si è verificato in assenza CP_1
di ogni sua colpa, ovvero che è occorso nonostante abbia adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo e al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia degli utenti della strada, anche con l'apposizione di segnaletica, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo ,non ha fornito alcuna adeguata prova a proprio discarico: né di aver “adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrecasse danno” né “che la situazione di pericolo in argomento sia stata nella specie provocata da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa” né, infine, che “il verificatosi evento dannoso presentasse nello specifico caso concreto i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza, ovvero il danno si presentasse evitabile solamente con l'impiego di mezzi pag. 12/21 straordinari”, né ha fornito la prova del fatto colposo del danneggiato integrante i presupposti dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'eccezionalità.
Solo successivamente all'infortunio, il provvedeva alla CP_1
manutenzione dello stato dei luoghi, rimuovendo il dosso pericoloso, e ripristinando lo stato di sicurezza del marciapiede come mostrato dalle foto prodotte in causa, non disconosciute dal e confermate in sede testimoniale ( cfr teste CP_1
…le altre fotografie ( 27,17 a e 27 b) mostrano il marciapiede riparato , che è stato Per_1
riparato poco tempo dopo la caduta del . Pt_1
Ma al momento del sinistro il non è stata data alcuna prova dell'esistenza di CP_1
un fattore estraneo che, per imprevedibilità e dell'eccezionalità, fosse idoneo ad interrompere il nesso causale, e che comportamento del danneggiato, abbia avuto caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (Cfr. ex multis Cass. n. 18317/2015) , (ancora sul punto
Cass. Civ. 2660/13)ex art. 1227, comma 1 c.c. ., né tanto meno ha fornito la prova che la condotta dell'attore era comportamento colposo abnorme ed assolutamente imprevedibile, tale da assurgere a causa esclusiva del verificarsi del danno, così
escludendo la rilevanza di fattori causali concorrenti, come appunto la disconnessione della pavimentazione del marciapiede.
3.V. L'evento dunque è eziologicamente riconducibile ad una condizione di pericolosità acquisita dalla res alla cui prevenzione il era tenuto quale custode x art. 2051 cc in ragione del dato oggettivamente CP_1
verificabile per cui il fattore di rischio ricade , nel caso di specie, nella sfera di controllo del chiamato in responsabilità che aveva sulla cosa fonte di danno un potere concreto di fatto
Nel caso che ci occupa la caduta del non può ritenersi imprevedibile - Pt_1
rientrando nel notorio che la presenza di un dosso possa determinare la caduta dell'utente, che a prescindere da chi e come potesse essere creata, era dovere del evitare con le dovute cautele- , nè imprevenibile -sussistendo, di norma, la CP_1
pag. 13/21 possibilità e il dovere di rimuovere l'insidia o, almeno, di segnalarla adeguatamente e di preavvertirla, anche in via di cautela, considerato che la zona ove è avvenuto il sinistro è u marciapiede posto in centro urbano , aperto all'uso generale e diretto, di utenti, appartenenti a tutte le variegate categorie, anche dell'età anziana, dotata di più
deboli capacità percettive, valutative e reattive, e portate per le minorate condizioni fisiche a prestare maggior affidamento sulle condizioni di transitabilità e particolarmente di quelle del marciapiede.
Il come riferito dai testi escussi, stava semplicemente camminando ed è caduto Pt_1
mentre faceva un uso normale del marciapiede ,rientrando la sua condotta nel novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, (p.e.
Cass., 29.7.2016 n. 15761, in motiv.). E' evidente che non può ravvisarsi una condotta abnorme della nè inusuale (non stava andando sui pattini o su un monopattino, Pt_1
con la bicicletta), avendo tenuto il un comportamento del tutto usuale per un Pt_1
pedone, quello di impiegare il marciapiede per camminare e che oltretutto è prescritto dall'art. 190 c.d.s. (cfr. primo comma, primo capoverso “1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
…”).
Oltretutto che il conoscesse o dovesse conoscere (precisamente) la sconnessione Pt_1
per il fatto che abitava in prossimità del luogo del sinistro, è rimasta una semplice illazione, tenuto anche conto del fatto che non grava certo sul danneggiato l'onere di provare che la sua condotta è esente da colpa, ma sul custode l'onere di provare profili concreti di colpa che abbiano concausato l'evento.
Peraltro , anche se è emerso che non fosse un luogo di frequentazione abituale dell'attoree, ciò non implicava necessariamente che fosse a conoscenza della pericolosità del dosso. In ogni caso “l'elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non potrebbe valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza del dosso sconnessione e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento. Un simile indizio non ha,
di per sé, sufficiente gravità, ossia non ha la capacità di far indurre il fatto ignoto se da pag. 14/21 solo considerato, dovendo essere valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende quel fatto (vicinanza del dosso) un elemento indiziante;
ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza.”
(Corte Cass. ordinanza n. 14908/2019 .
Conclusivamente dall'istruttoria condotta è indubbio che sussistesse rapporto di custodia tra la convenuta e la res custodita, che il danno sia derivato dalla cosa CP_4
custodita (pavimentazione sconnessa del marciapiede) e, altresì, la presenza di una situazione di obbiettiva pericolosità. A questo punto va delibato se nelle circostanze emerse in concreto debba riconoscersi una responsabilità concorrente della danneggiata per negligenza o disattenzione,.
4- La colpa del danneggiato – ancorché inidonea a integrare il caso fortuito – può
assumere rilevanza ai fini risarcitori, sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile – ai sensi dell'art. 1227 c.c. – nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate per non aver usato una ordinaria diligenza. Invero la responsabilità colposa va apprezzata in relazione alla violazione di una( o più )regola cautelare di diligenza,di prudenza e perizia, che determina un evento lesivo costituente la realizzazione del rischio che la norma precauzionale mira a scongiurare.
In merito all'esonero di qualunque responsabilità colposa l'attore ha affermato che il pericolo rappresentato dal dosso non era visibile e percepibile perché nascosto dall'ombra degli alberi. La circostanza non risulta adeguatamente provata, non essendo stato dimostrato in modo inequivoco che l'ombra degli alberi abbia reso non pag. 15/21 visibile il tratto dissestato del marciapiede ove è caduto l'attore. La dichiarazione della teste ( che ha dichiarato :”Prima che cadesse non l'ho visto il dosso ma subito Per_1
dopo che è caduto quando ho cercato di tirarlo su ho visto che c'era un dosso ed un avvallamento poco visibile perchè c'era l'ombreggiatura delle foglie degli alberi;
io ci ho fatto caso perchè lui c'era caduto sopra”) non trova alcun riscontro documentale, né
conferma dalle deposizione del teste che ha dichiarato “era una giornata Pt_3
normale non ho fatto caso alla ombreggiatura” e del teste che pur ha Tes_1
affermando, che c'erano ombre perchè ci sono piante e fiori, ha dichiarato “si vedeva bene era una bella giornata.”
Sulla base delle risultanze istruttorie, si ritiene applicabile il concorso di colpa dell'attore nella determinazione delle lesioni (ex art. 1227 c.c.), perché l'attore non ha dimostrato di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.non solo per l'ora dell'evento, pieno giorno e ed era “una bella giornata” ma anche perché l'attore avrebbe potuto (e dovuto)
approssimarsi a quella zona di marciapiede con più attenzione, verificandone preventivamente lo stato, anche manutentivo senza sottovalutarne il pericolo. Ciascun
utente della strada è tenuto a prestare attenzione ai luoghi che sta percorrendo, come obbligo generale di attenzione nell'uso di cosa altrui .
Il grado di responsabilità del è tuttavia sicuramente maggiore, atteso che CP_1
l'innesco della serie causale che portò all'infortunio si deve essenzialmente alla res da esso custodita. Pertanto, l'evento va imputato al per il 70%, e all'attore per il CP_1
restante 30%.
In definitiva deve affermarsi, che, nel caso di specie, applicati i principi sulla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la caduta dell'attore non rientra nel caso fortuito a fronte del mero accertamento di una sua condotta colposa, ma quest'ultima assume rilevanza nella misura, secondo questo giudice del 70% di colpa ,
non presentando, da una parte, detta condotta caratteri di imprevedibilità ed pag. 16/21 eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno
(rectius: integrazione del fortuito, tra le tante, in motivazione, Cass., 22/3/2011, n.
6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377) e, dall'altra, non avendo il dato la c.d. “prova CP_1
liberatoria”, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene presenti per l'utente una situazione di pericolo produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa (ex multis Cass. Civ. 11802/16n. 5455/06 e n. 4234/09). In sede di liquidazione, le somme
Part spettanti alla saranno quindi ridotte del 30%, onde tener conto del suo apporto causale nel verificarsi del sinistro (cfr. art. 1227, comma 1, cod. civ., richiamato dall'art. 2056 cod. civ.).
5.Venendo al calcolo del risarcimento Parte attrice e parte convenuta, hanno concordato sulle lesioni patite ( lussazione anteriore spalla sinistra) dal Dr. Pt_1
secondo l'accertamento e la valutazione effettuata dal medico fiduciario del CP_1
che ha ritenuto compatibile tale lesione con la dinamica riferita dall'attore.
[...]
Venendo all'esame del danno non patrimoniale, si rammenta che lo stesso è
interpretato quale categoria unitaria e omnicomprensiva di danno, per cui le singole voci hanno solo valenza descrittiva e non anche costitutiva di fattispecie differenziate.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno non patrimoniale, come figura unitaria, deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità
temporanea e di quella permanente e quest'ultima è suscettibile di valutazione dal momento in cui, dopo il decorso della cessazione della malattia, l'individuo abbia riacquistato la sua 'validità', con relativa stabilizzazione dei postumi. Entrambi i profili di danno non patrimoniale andranno quindi esaminati sia dal punto di vista dinamico relazionale, sia sotto il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali patite a causa delle suddette invalidità, pervenendo ad una valutazione unitaria complessiva.
pag. 17/21 In ordine alla quantificazione del danno biologico, si è riscontrata una compromissione della validità psico-fisica della persona : postumi permanenti nella misura del 6% e una inabilità temporanea di 30 giorni al 75%, 45 giorni al 50 % e 90 giorni al 25%.
Ora, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nel caso in esame,
manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, siccome ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la
Corte di Cassazione riconosce valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico ex artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Sez. III,
sent. n. 12408/2011) La S.Corte ha chiarito che in caso di danno derivato da sinistro non conseguente alla circolazione dei veicoli a motore , bensi ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
non si applicano le tabelle di cui all'art. 139 CdA, costituendo esse una previsione eccezionale insuscettibile di applicazione analogica (Cass 32373/2023).
In applicazione, quindi, delle tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale, si perviene al riconoscimento del seguente importo,
considerato che il all'epoca del sinistro aveva 63 anni: euro 7.931,61 per danno Pt_1
permanente e per danno da inabilità temporanea ( ritenendo di applicare nel range di
115,00), l'importo minimo di euro 115,00 al giorno segnatamente di euro 2.576,50per i
30 gg di i.t. al 75%; di euro 2.587,50 per i 45 gg di i.t. al 50%, di euro 2.587,50 per 90
gg. di i.t. al 25% e dunque l'importo complessivo di euro 7.762,50.
L'attrice ha richiesto il danno morale.
pag. 18/21 La diversa ontologia del danno morale, secondo i principi espressi dalla Suprema
Corte (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) attenendo il pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, implica che il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento). (cfr.
Cassazione n. 25164/2020).
Il danno morale ,dunque, merita una liquidazione autonoma e deve essere dimostrato in via autonoma dalla dimostrazione del danno fisico (Cass. Sent. n. 25164/2020).
Tuttavia, nel caso in oggetto, è di tutta evidenza che il danno “morale”, inteso quale sofferenza interiore o patema d'animo, è del tutto sfornito di allegazioni e, a fortiori, di elementi di prova. La relativa domanda di condanna non è quindi accoglibile.
Va pertanto riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale (permanente e temporaneo
) l'importo di euro 15.694,11, che essendo espresso in valuta 5.6.2024 ( data di formazione delle tabelle di riferimento) va rivalutato all'attualità ( Indice ISTAT).
Pertanto detto importo rivalutato ad oggi ammonta ad euro 15.945,22.
Quanto al danno patrimoniale sono da ritenersi congrue e riferibili al sinistro le spese mediche euro 3.319,00 riconosciute anche dal ct di parte convenuta.. Su tali spese riconosciute in valuta alle date dei singoli documenti allegati si applica la rivalutazione monetaria.
Conclusivamente sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale , già
rivalutata all'attualità, vanno calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al pag. 19/21 momento del fatto (24.11.2020) e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo dal fatto al soddisfo.
Sulla somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, deve essere riconosciuta la rivalutazione dalle date dei singoli esborsi al saldo, e gli interessi sulle somme liquidate, rivalutate anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo.
-In applicazione della riduzione di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. a motivo del concorso colposo (per condotta imprudente) della danneggiata, tale importo deve essere ridotto del 30%, tenuto conto dei profili di imprudenza individuati.
Il 70% della responsabilità è invece da ascriversi alla condotta colposa del custode della struttura, per le ragioni esaminate al paragrafo che precede.
La liquidazione del danno non patrimoniale da porre in capo alla parte convenuta ammonta quindi ad € 11.161,65 e la liquidazione del danno patrimoniale da porre in capo alla parte convenuta ammonta ad euro 2.323,30.
Detti importi sono liquidati all'attualità, ma al danneggiato compete altresì il pagamento degli interessi legali sulle somme devalutate all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT FOI, dal dì del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza secondo l'articolato criterio elaborato dalla Cassazione a S.U.
nella nota sentenza n. 1712 del 1995. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo
5.Le spese processuali sono compensate per il 30% tra le parti e per il 70% sono poste a carico del convenuto. Dette spese si liquidano come in dispositivo, in CP_1
applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (in base al decisum), dei parametri minimi di riferimento in relazione alla non particolare complessità della attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
pag. 20/21 Il Tribunale di Pisa in persona del giudice monocratico dott.ssa AO DI,
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I) ACCOGLIE parzialmente la domanda di parte attrice per il titolo di cui in motivazione;
II) per l'effetto, NA il in persona del Sindaco pro tempore, CP_1
al risarcimento del danno in favore dell'attore pari ad € 11.161,65a titolo di danno non patrimoniale, e ad € 2.323,3, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali come in motivazione ed oltre interessi legali sulle somme cosi ottenute,
dalla sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
III) COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e PONE a carico del il restante 2/3 che liquida ( per l'intero 100%) in € 284,40 per spese, € CP_1
2.540,0 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Pisa 9.12.2025
Il Giudice On dr.ssa AO DI
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