Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/06/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1070/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Lisa
Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con atto di citazione da
, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
minore , rappresentato e difeso dagli avv. CORSARO GAETANO e DAL PONT Persona_1
CORRADO, presso gli stessi elettivamente domiciliato, per mandato in calce all'atto di citazione,
Attore
contro
Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex
[...] CP_2
lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliata in Venezia, Piazza San
Marco n. 63,
Convenuti
con la chiamata in causa di
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dagli avv. IRABOR OMOYE CHARLOTTE e CHIELLI CARLO, presso quest'ultimo elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
in punto: Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.).
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità, anche a titolo di "culpa in vigilando" ai sensi dell'art. 2048 c.c., dell' e del personale organicamente Controparte_4
da esso dipendente, addetto all'attività didattica ed alla vigilanza ex lege sugli allievi minori d'età,
nella determinazione del sinistro de quo, condannarsi il convenuto, al risarcimento integrale dei danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali ed extrapatrimoniali ed anche per la procedura stipulazione di una convenzione assistita, nonché per la mancata adesione alla procedura di convenzione assistita in favore dell'attore , quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Parte_2
nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria Persona_1
secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sul rivalutato dal dovuto al saldo.
Spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA integralmente rifusi. Sentenza esecutiva ex lege.”
Per parte convenuta:
“- nel merito: rigettare la domanda attorea, perché sfornita della prova in fatto, anche con riferimento alla responsabilità del convenuto o comunque infondata, anche in ragione dell'ascrivibilità CP_1
del fatto ad esclusiva responsabilità dell'infortunato, ex art. 1227 cc II comma;
- ancora nel merito, fatta riserva di controdedurre in ordine alla quantificazione dei danni, rigettare la domanda perché, quantomeno con riferimento al danno non patrimoniale, non supportata da idonei riscontri probatori.
- in subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di condanna, per la quale sin d'ora si chiede la manleva da parte della Compagnia assicurativa che verrà citata, limitare la liquidazione dei danni alle poste realmente dimostrate, senza duplicazioni, diminuite anche in ragione del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 cc I comma.”
Per il terzo chiamato: “A) Nel merito, respingere la domanda proposta ex articolo 2048 CC per infondatezza;
B) In via subordinata, ove venisse riconosciuta la sussistenza di un infortunio, accertare l'obbligo indennizzatorio di nei limiti previsti dal contratto in essere con l'istituto Controparte_3 [...]
ed accogliere quindi la domanda di manleva nei soli limiti di operatività della polizza.” CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , in qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul minore , conveniva in giudizio l' Persona_1 [...]
e il esponendo che in data 03.03 2022, Controparte_1 Controparte_1
alle ore 11.00 circa, durante l'attività di educazione fisica, l'insegnante aveva Controparte_5
autorizzato gli alunni della classe I D del suddetto istituto a recarsi nei bagni/spogliatoi per bere;
che tra questi vi era il minore , il quale, giunto nei bagni dello spogliatoio dopo che già Persona_1
alcuni compagni avevano bevuto l'acqua dai lavandini, ponendo il piede sul pavimento bagnato, era scivolato ed era caduto a terra;
che a tale evento avevano assistito i compagni di classe e, in particolare, che aveva soccorso il e lo aveva aiutato ad alzarsi da terra;
Parte_3 Per_1
che, subito dopo, era intervenuto l'insegnante di educazione fisica, che aveva fatto sedere il ragazzo caduto su una panchina e chiamato un'ambulanza; che l'ambulanza aveva portato il minore presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'Angelo in Mestre ove era stato assistito e visitato;
che a causa dell'incidente sopra descritto il minore aveva subito lesioni personali consistenti Persona_1
nel trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra e nella frattura scomposta del malleolo peronale;
che in ragione delle stesse i genitori del avevano sostenuto una serie di spese per Per_1
le cure necessarie;
che il minore stesso aveva smesso di giocare a calcio e aveva ridotto sensibilmente la frequentazione degli amici.
Ciò premesso, l'attore evocava in giudizio i convenuti al fine di sentirli condannare, accertata in capo all' la responsabilità civile in relazione all'incidente del Controparte_1
03.03.2022 di cui sopra, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal minore nella misura ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Persona_1
ISTAT e agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Regolarmente notificati, i convenuti si costituivano in data 13.04.2023 per mezzo dell'Avvocatura
Distrettuale di Venezia, contestando i fatti come rappresentati da controparte e chiedendo in via preliminare la chiamata in causa dell' nel merito chiedevano il rigetto Controparte_3
dalla domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto ed, in subordine, in ipotesi di condanna, la manleva da parte della Compagnia assicurativa, nonché la limitazione della liquidazione dei danni alle poste realmente dimostrate. Facevano inoltre valere il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.1 c.c.
Con decreto del 28.04.2023 il giudice autorizzava la chiamata in causa della Compagnia assicurativa,
che, con comparsa di costituzione del 28.08.2023, in via preliminare chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa l'INAIL; nel merito chiedeva il rigetto della domanda formulata dall'attore ed, in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, una volta accertata l'operatività
dell'assicurazione obbligatoria, la condanna nei confronti di INAIL al pagamento dell'indennizzo come accertato nel corso del procedimento.
Comparse le parti all'udienza del 21.09.2023, nella medesima sede il Giudice riteneva di non autorizzare la chiamata in causa dell'INAIL e, su richiesta dalle parti presenti, rinviava il procedimento per la decisione sui mezzi di prova all'udienza del 08.02.2024, assegnando i termini per le memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.c. In seguito, con ordinanza del 18.03.2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice ammetteva parte attrice alla prova testimoniale,
limitatamente ai capitoli indicati, e al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni lamentate dall'attore nominava quale c.t.u. il dott. , che, dopo aver prestato giuramento il Persona_2
26.03.2024, depositava l'elaborato peritale con le proprie conclusioni in data 13.06.2024.
Successivamente all'udienza del 19.07.2024, dinnanzi al Giudice delegato, venivano escussi quali testimoni e Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del Parte_3 Controparte_5
27.09.2024, con ordinanza del 03.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Celebrata quest'ultima in modalità cartolare, il Giudice
tratteneva la causa in decisione all'esito dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda formulata dall'attore non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante: infatti solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. n. 5118/23). Infatti la natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo grava l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza o l'impossibilità dell'inadempimento derivante da causa al medesimo non imputabile, mentre spetta all'attore la dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno;
tale prova, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto (Cass. n. 2114/24).
Nel caso di specie, l'attore non ha assolto al suddetto onere probatorio.
Entrambi i testimoni sentiti all'udienza del 19.07.2024 hanno concordemente ricostruito la dinamica del sinistro verificatosi il 03.03.2022 nei seguenti termini: verso le 11.00 il prof. autorizzava CP_5
gli alunni a recarsi nei bagni/spogliatoi per bere “come pausa dopo l'attività” (dichiarazione
, verbale d'udienza pag. 1); gli alunni venivano quindi accompagnati dal professore fino Parte_3
all'ingresso degli spogliatoi (v. dichiarazione , verbale d'udienza pag. 3: “Eravamo Parte_3
controllati fino all'ingresso agli spogliatoi;
dentro gli spogliatoi non c'era nessuno che ci controllava
o che vedeva che cosa facevamo”; dichiarazione a pag. 4: “sono stato in sorveglianza nel CP_5
corridoio antistante agli spogliatoi/bagni”); il professore rimaneva di sorveglianza nel corridoio in prossimità degli stessi in quanto è prassi presso il summenzionato istituto garantire la privacy degli studenti non consentendo agli insegnanti di entrare negli spogliatoi se non in particolari casi (v.
dichiarazione , verbale d'udienza a pag. 5 “Sì è vero;
si tratta di una prassi, noi insegnanti CP_5
sappiamo che, siccome si tratta di minori, non possiamo entrare con loro, sempre ovviamente che
non sentiamo schiamazzi o altro, nel qual caso interveniamo a richiamarli all'ordine”); una volta
entrato nello spogliatoio il “ , camminando veloce, è inciampato andando verso il lavandino Per_1
e si è rotto” (dichiarazione , verbale d'udienza pag. 1). Parte_3
Sulla base di tale ricostruzione non si evincono elementi tali per poter affermare che il prof. CP_5
non abbia correttamente assolto all'obbligo di vigilanza previsto nei confronti degli studenti affidatigli: nel rispetto delle regole e delle prassi stabilite dall'istituto, dopo aver concesso una pausa dalla lezione, ha accompagnato gli studenti fino agli spogliatoi, senza entrare, rimanendo di sorveglianza appena fuori dagli stessi. Tale tipo di vigilanza, seppur non diretta, non risulta essere in contrasto con il grado di diligenza richiesto all'istituto scolastico relativamente all'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità degli allievi: esso, infatti, non va considerato in astratto ma deve essere in concreto parametrato in relazione all'età e alle condizioni soggettive dei ragazzi coinvolti, che nella fattispecie, quasi quindicenni, ragionevolmente hanno acquisito un certo grado di autonomia e capacità di autodeterminazione tale da non richiedere un controllo costante e pressante da parte dell'insegnante. Inoltre, deve considerarsi il fatto che, in relazione alle peculiarità del caso in esame, tanto il professore quanto la collaboratrice scolastica presente in quel momento comunque non erano concretamente nella condizione di poter avere contezza della situazione creatasi nel bagno degli spogliatoi maschili. Come si evince, infatti, dalle deposizioni testimoniali, nel momento in cui il è si è diretto verso il lavandino, il bagno era bagnato poiché poco prima vari studenti nel Per_1
corso dell'ordinario scambio delle palestre (v. dichiarazione , verbale d'udienza del CP_5
19.07.2024 pag. 3: “nell'Istituto per cercare di dividersi con i colleghi gli spazi in maniera CP_1
adeguata, ci si era organizzati per avere una alternanza di proposte didattiche tra le due palestre, sicchè
quando un insegnante era con una classe nella palestra di sopra, l'altro insegnante con l'altra classe utilizzava la palestra al piano terra, e poi ci scambiavamo a metà lezione circa mettendosi d'accordo tra insegnanti;
ciò premesso, in quella giornata, la prima ora dalle 10 alle 11 è stata svolta al piano superiore, nel trasferimento al piano inferiore, ho autorizzato i ragazzi a fare una pausa per idratarsi negli spogliatoi”), avevano bevuto (v. dichiarazione pag. 2: “il pavimento era stato bagnato Parte_3
dai ragazzi dell'altra classe che ci aveva preceduto”; “era stato bagnato anche dai nostri compagni di classe che avevano bevuto prima di ”). Ne consegue che, considerato il breve lasso di tempo Per_1
in cui si sono ragionevolmente susseguiti gli eventi, salvo il caso in cui fosse stato tempestivamente informato dagli stessi alunni, l'insegnante, stando di sorveglianza al di fuori degli spogliatoi, era materialmente impossibilitato ad apprendere lo stato dei bagni.
Va altresì evidenziato che il testimone ha descritto l'evento come una “caduta accidentale”, Parte_3
precisando che il stava camminando velocemente in direzione dei lavandini quando era Per_1
scivolato; ne consegue che questi poteva avere percezione del pavimento bagnato (v. dichiarazione
, verbale d'udienza del 19.07.2024, pag. 3: “si vedeva che il pavimento era tutto bagnato”), Parte_3
e tenere un comportamento adeguato allo stato dei luoghi, camminando con attenzione, tenuto conto dell'età e del grado di maturazione ragionevolmente acquisito.
Ne consegue che l'incidente è avvenuto in ambito scolastico in un momento in cui l'insegnante prestava la dovuta sorveglianza ai ragazzi andati al bagno ed è quindi da ritenersi avvenuto per disattenzione dell'alunno. E' stata quindi fornita la prova che l'evento dannoso non sia imputabile all'istituto scolastico per aver l'insegnante adeguatamente vigilato sugli alunni, adottando tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi o anche l'insorgere di possibili situazioni di pericolo.
Le spese di lite del convenuto e del terzo chiamato vanno poste definitivamente a carico dell'attore,
stante la sua soccombenza. Esse sono liquidate nei limiti dello scaglione “Valore indeterminabile-
complessità bassa”, attesa la non complessità delle questioni giuridiche trattate, nei valori medi.
Va infatti ricordato che le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente,
abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria, ipotesi che non ricorre nel caso di specie
(Cass. n. 23123/19 e Cass. n. 10364/23).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta la domanda posta dall'attore.
- Condanna l'attore a rifondere al convenuto e alla terza chiamata le spese di lite del grado di giudizio che liquida, per ciascuno, in 5.077 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Venezia il 30.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero