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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1069 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difeso dall'Avv. Gaetano Nicotera in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Via Ettore e Ruggiero De Medici n. 31;
- appellante – contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sardo in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Via A. Volta n. 21;
- appellata - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, annullare o riformare la sentenza impugnata con specifico riferimento alle statuizioni puntualmente individuate nei precedenti specifici motivi di appello, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nessun credito esiste a favore della parte appellata in via Controparte_1 subordinata, accertare riconoscere e dichiarare prescritta ogni pretesa della
[...]
con condanna alla restituzione della somma Controparte_1 di €uro 33.124,03 versata dalla Banca MPS in favore della
[...] al fine di evitare la esecuzione coattiva. Controparte_1 Con condanna di parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
- Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello, con vittoria di spese e compensi di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.5.2007, parte attrice evocava in giudizio la esponendo: di Parte_1 avere intrattenuto, in qualità di ditta individuale, una serie di rapporti di conto correnti recanti nn. 36478.66, 38421.45, 662.34, 1630.48, 1629.55,11546.87 con la
MPS; che, i contratti sono stati perfezionati ed hanno avuto esecuzione presso l'Agenzia di Lamezia Terme;
che, nel corso del rapporto la banca ha illegittimamente praticato la capitalizzazione trimestrale degli interessi con addebito di interessi anatocistici;
che, non vi è stata una valida ed espressa determinazione convenzionale del tasso di interesse debitore praticato;
che, vi è stata illegittima applicazione e addebito di commissioni di massimo scoperto;
che, in assenza di specifici accordi sono state calcolate in modo illegittimo le valute sulle operazioni attive e passive del cliente.
Chiedeva che venisse pronunciata la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché che venissero rideterminate le somme con restituzione di quanto non dovuto.
Si costituiva in giudizio la MPS con comparsa di costituzione che contestava l'assunto attoreo e chiedeva il rigetto della domanda infondata in fatto e diritto.
Eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione delle somme non dovute e corrisposte dal cliente, nel merito il rigetto della domanda e la condanna alle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.; ammessa ed espletata la CTU contabile;
fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
trattenuta la causa e sentenza e rimessa sul ruolo istruttorio per chiarimenti;
precisate le conclusioni, all'udienza dell'11.09.2018, la causa è trattenuta in decisione con rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 с.p.c..”.
Con sentenza depositata il 10-1-2019 n. 24, il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di €uro Pt_1 28.324,03, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 16-5-2019, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, sulla base dei
[...] motivi qui di seguito esposti.
Con un primo motivo di gravame l'appellante censurava la decisione di primo grado per illegittima ed erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. dettato in materia di criteri in ordine alla distribuzione dell'onus probandi. Sosteneva, infatti, che pur a fronte ad un corredo probatorio lacunoso offerto dall'allora parte attrice, il giudice di prime cure aveva erroneamente recepito le errate conclusioni del Ctu. Affermava, inoltre, con riferimento alla dichiarata pretesa illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il contratto di conto corrente sottoscritto dalla società attrice conteneva indicazione specifica del tasso di interesse praticato al momento della sua conclusione e prevedeva finanche la possibilità di modificarlo e la conseguente facoltà del correntista di accettazione o recesso;
di avere provveduto ad adeguare tutti i rapporti in essere alle prescrizioni di cui alla più volte richiamata delibera
CICR del 9.2.2000, mentre con riguardo ai rapporti accesi nell'anno 2001, che gli stessi erano sorti successivamente all'entrata in vigore della menzionata delibera
CICR del 2000 e, quindi, erano stati conclusi in conformità alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce di tali circostanze riteneva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere la nullità degli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi a partire dall'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, avendo la banca appellante allegato e documentato di aver dato corretta attuazione alla citata delibera mediante pubblicazione della modifica contrattuale sulla G.U. e comunicazione al cliente della stessa modifica.
Con un secondo ordine di doglianze parte appellante censurava, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice aveva rigettato la sollevata eccezione di intervenuta prescrizione delle eventuali pretese creditorie.
Evidenziava, infatti, che il giudice si era limitato a definire l'eccezione suddetta genericamente ed immotivatamente infondata, senza addure spiegazioni a tale decisione, e, inoltre, che, in base alle costanti pronunce giurisprudenziali in tema, ai fini della valida proposizione dell'eccezione non fosse necessario che la banca indicasse specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo" di decorrenza, emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti conto del rapporto bancario, della cui produzione in giudizio era da considerarsi onerato il cliente, affermando pertanto che era onere della parte attrice dimostrare attraverso la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto l'infondatezza della sollevata eccezione.
Rendeva, infine, edotto il giudicante del fatto che in data 20.3.2019, al fine di evitare l'esecuzione coattiva veniva effettuato in favore di controparte il pagamento della somma di €uro 33.124,03 in adempimento alla sentenza appellata, per cui concludeva rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe, con la restituzione della indicata somma a seguito dell'accoglimento del gravame.
Si costituiva in giudizio come da comparsa depositata in atti il 12-6-2019 la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendo l'integrale rigetto del proposto gravame.
Veniva dunque celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, in esito alla quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, per i medesimi incombenti, la Corte, in esito all'udienza collegiale del 28-1-2025 di cui era disposta la trattazione mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, a giudizio della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Giova premettere, ai fini di un esatto inquadramento della disciplina antiusura, delle clausole anatocistiche e di tutte quelle attività di applicazione di interessi e oneri vari ultra legali poste in essere dalle banche prima che venisse riordinata la disciplina in materia, che è affermazione pacifica che - dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 425/2000, che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 76
Cost., l'art. 25, comma 3, D.lgs. n. 342/1999 - le clausole anatocistiche stipulate prima della delibera CICR del 09.02.2000 (che ha regolamentato l'anatocismo, ovvero la capitalizzazione degli interessi) sono nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo.
Talché, il giudice chiamato a decidere nei casi citati, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo, deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.
Inoltre, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 stabiliva che: “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio”.
Se in un primo momento, però, si riteneva che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del
30/6/00, potevano provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che di tali nuove condizioni doveva essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00, e che solo nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse dovevano essere invece approvate dalla clientela, tuttavia in una seconda fase si è giunti per contro a ritenere - sul presupposto della nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi prima esistente, nonchè della circostanza che l'introduzione in forza della delibera CICR del 2000 di una capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi, che per quelli passivi comportasse implicitamente una modifica peggiorativa rispetto alle condizioni preesistenti - che “la capitalizzazione trimestrale degli interessi per i contratti di conto corrente stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR
09 febbraio 2000 non è [era] legittima neppure nel caso in cui la abbia Pt_1
[avesse] rispettato le prescrizioni di cui all'art. 7) della stessa delibera CICR, vale
a dire la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la rituale comunicazione per iscritto alla clientela entro il 31 dicembre 2000, giacché la stessa delibera postula anche che le nuove condizioni non comportino un peggioramento rispetto a quelle precedenti, mentre il peggioramento è in re ipsa nel passaggio da un anatocismo non dovuto, perché nullo, ad un anatocismo valido”.
Un secondo orientamento arrivava a tali medesime conclusioni mettendo in discussione la legittimità stessa della delibera CICR 9 febbraio 2010 nella parte in cui prevedeva un criterio per intervenire sui contratti preesistenti. La ratio era quella per cui, se la possibilità di intervento non era più applicabile, l'anatocismo su un contratto preesistente che aveva una clausola di capitalizzazione nulla e, quindi, nella sostanza non poteva produrre anatocismo, poteva essere introdotto da una certa epoca in poi solo attraverso una nuova pattuizione tra le parti che modificassero il contratto originario: dunque con un consenso espresso del cliente (cfr. sentenza di merito del Tribunale di Venezia del 7 marzo 2014, n. 518, alla quale si sono uniformate diverse pronunce, secondo cui “va rilevato che l'art. 7 della delibera
CICR del 9.2.2000 – che prevede in buona sostanza un meccanismo di “sanatoria”
e adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima del 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera) – era stato emesso in attuazione del comma 3 dell'art. 25 D.lgs 342/1999 che prevedeva: “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui comma 2 sono valide ed efficaci fino a tale data e dopo di essa, debbono esser adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e
l'inefficacia può esser fatta valere solo dal cliente” (la richiamata delibera indicata al comma 2 era la emananda delibera CICR). Con sentenza della Corte
Costituzionale n. 425 del 17.10.2000 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 25 Dlgs 342/1999 che per l'appunto faceva salve le vecchie clausole anatocistiche fino alla entrata in vigore della delibera attuativa CICR e demandava alla poi alla medesima delibera CICR di stabilire modalità a tempi di adeguamento. Con il venir meno dell'articolo 25 Dlgs 342/99, atto di normazione primaria, è venuto meno il fondamento dello stesso art. 7 della delibera CICR del
9.2.2000, atto di normazione secondaria finalizzato ad attuarlo;
di talché con riferimento ai contratti in essere antecedentemente per aversi anatocismo bancario necessita una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca ancorché rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 (oramai travolto) della delibera CICR del 9.2.2000.”).
Orbene, alla luce di tali considerazioni, non può essere considerato fondato l'assunto sostenuto dalla banca appellante laddove afferma che il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere la nullità degli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi a partire dall'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000, per avere essa allegato e documentato di aver dato corretta attuazione alla citata delibera mediante pubblicazione della modifica contrattuale sulla G.U. e comunicazione al cliente della stessa modifica, essendo necessaria alla stregua di tutto quanto in precedenza evidenziato ai fini di una valida applicazione della capitalizzazione degli interessi ai rapporti in corso alla data suindicata una nuova pattuizione scritta da stipularsi con il cliente in conformità della nuova disciplina. Parimenti, di nessun pregio si atteggiano i rilievi addotti dall'appellante avverso la decisione di primo grado sotto il profilo della dedotta erroneità della ritenuta fondatezza della pretesa restitutoria azionata in giudizio nei suoi confronti, e ciò nonostante non potesse considerarsi essere stato assolto nel caso di specie ad opera dell'allora parte attrice l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di cui era gravata, la qual cosa avrebbe dovuto comportare per l'appunto anche il rigetto della richiesta di ammissione della Ctu contabile.
A tal proposito, infatti, soccorre in tema l'orientamento interpretativo pacifico e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “nell'ipotesi in cui
è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relativa alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della L. n.
108 del 1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo;
con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati.
Infatti, qualora il correntista depositi solo alcuni degli estratti conto, da un lato non adempie al suo onere, per la parte di rapporto non documentata, ma, dall'altro lato, tale omissione non costituisce fatto impediente l'accertamento giudiziale del dare- avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato” (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 3310 del 6 febbraio 2024; Cass. n.
35979/2022).
Inoltre, in tale evenienza non è precluso al giudice ricorrere ad altri mezzi istruttori, in quanto la nomina di un consulente tecnico non si configura, in tal caso, come esplorativa.
Con ordinanza n. 5369/2024, inoltre, la Suprema Corte, dopo aver riaffermato la
'regola' che “a fronte della produzione non integrale degli estratti conto, è possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova.” (cfr. in termini anche: Cass. Civ., Sez. 1, 25 luglio 2023 n. 22290; Cass. Civ., n.
11543/2019; Cass. Civ., n. 9526/2019), ha avuto altresì modo di precisare ulteriormente che, “per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti”, il giudice “può avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, essendo consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio” (cfr.
Cass. Civ., ordinanza del 29/02/2024 n. 5405; Cass. Civ., n. 5091/2016; Cass. Civ.,
n. 14074/2018; Cass. Civ., n. 31187/2018; Cass. Civ., n. 9140/2020).
Invero, “l'estratto conto, […], non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili.” (cfr. Cass. Civ., n. 37800 del 2022; Cass. Civ., n. 7697 del 2023; Cass.
Civ., n. 12993 del 2023), e ancora “per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio.” (cfr. Cass. Civ. 1° giugno 2018 n. 14074, ove il richiamo a Cass. Civ. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso, Cass. Civ. 3 dicembre 2018 n. 31187; v. altresì Cass. Civ. 2 maggio 2019 n. 11543).
Peraltro sono destinati a rilevare in materia sotto il profilo probatorio anche “la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal cd. “saldo zero”. In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore.” (cfr. Cass. Civ. n. 30789/2023; Cass. Civ. n. 13231/2023; Cass. Civ. n. 37800/2022;
Cass. Civ. n. 29190/2020).
Può, dunque, concludersi che la mancata produzione integrale degli estratti di conto corrente non comporta il rigetto della domanda, ma il mancato riconoscimento delle somme eventualmente dovute in ripetizione per i periodi per cui non è stata allegato l'estratto di conto corrente, in quanto per il periodo non coperto dalla produzione, mancando la prova degli illegittimi addebiti, l'ammontare non potrà essere considerato ai fini del calcolo dell'importo da restituire.
In merito, poi, alla segnalata incompletezza da parte della appellante della Pt_1 documentazione nella specie prodotta in giudizio, per come rilevata dallo stesso Ctu in sede di svolgimento delle operazioni di rielaborazione dei rapporti di conto corrente dedotti in causa oggetto dell'incarico conferitogli, non può trascurarsi neppure di considerare come nel corso del giudizio di primo grado fosse stata ammessa con ordinanza in data 11-8-2008, ritenutane la ricorrenza di tutti i presupposti, la richiesta istruttoria avanzata dalla società attrice in ripetizione di emissione nei confronti di esso istituto di credito convenuto dell'ordine di esibizione di copia degli estratti conto relativi ai rapporti dedotti in causa ex art. 210 c.p.c., con la conseguenza che a questo punto, essendo la denunciata lacunosità degli atti da addebitare alla parte che era stata onerata della relativa produzione, da essa quest'ultima non può trarre alcun argomento in proprio favore ai fini della invocata riforma della sentenza impugnata.
D'altronde, lo stesso Ctu nella sua relazione evidenziava che “la documentazione contenuta in atti dispone degli estratti conto relativi ai seguenti rapporti di c/c[…]”
e, dato atto che i rapporti antecedenti al 2001 risultavano “frammentari e poco trasparenti”, limitava l'indagine ai rapporti n. 11546.87 dal 01/01/1997 al
30/06/1998, n. 662.334 dal 23/01/2001 al 31/01/2007, n. 1630.48 dal 12/03/2001 al
30/03/2001, in tal modo non sostituendosi alla documentazione mancante o lacunosa, così da doversi reputare la correttezza della pronuncia gravata nella parte in cui ha recepito ai fini dell'accertamento della somma indebitamente incassata dalla banca e spettante in restituzione alla società attrice il pertinente prospetto di ricalcolo di cui all'elaborato in atti, con la doverosa precisazione in merito alla errata applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi in luogo di quella trimestrale (laddove la rielaborazione sarebbe dovuta avvenire con l'esclusione totale di qualsivoglia capitalizzazione) e che aveva indotto l'odierna società appellata a chiedere in prime cure una integrazione alla Ctu in tema, poi effettivamente ottenuta, che quest'ultima non ha proposto appello incidentale sul punto e che, pertanto, la relativa statuizione deve ritenersi ormai trascorsa in giudicato con riferimento alla quantificazione della somma oggetto della condanna disposta a carico della banca a titolo di restituzione.
Altrettanto meritevoli di essere disattesi sono, infine, i rilievi a mezzo dei quali la banca appellante si duole dell'erroneo e del tutto immotivato rigetto dell'eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria azionata in giudizio nei suoi confronti sollevata in primo grado, e tanto in ragione della natura solutoria e non già meramente ripristinatoria delle rimesse denunciate come indebite e in relazione alle quali, pertanto, il decorso del termine di prescrizione decennale si sarebbe dovuto considerare iniziato sin dalla data in cui ciascuna di esse aveva avuto luogo.
Per quanto riguarda il profilo dell'onere probatorio relativo all'eccezione di prescrizione, la Suprema Corte con sentenza n. 18479 del 12 luglio 2018 ha affermato che “l'eccezione di prescrizione in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini ( cfr. Cass. Civ. n. 3465 del 12 febbraio 2013).”. A tali conclusioni addiveniva, rilevando (con riguardo al caso in concreto trattato) che la domanda di ripetizione dell'indebito fosse stata fondata su una serie di rimesse affluite sul conto corrente, ognuna delle quali costituenti un distinto credito rispetto alle altre in quanto relativo a somme versate sul conto senza un corrispondente diritto della banca di riceverle, alla luce delle accertate nullità contrattuali in tema di tassi d'interessi ultralegali e interessi anatocistici, per cui affermava che per ciascuna rimessa affluita sul conto, oggetto della domanda di ripetizione d'indebito, l'eccezione di prescrizione doveva essere specifica, nel senso che essa non può prescindere dall'indicazione della natura delle singole rimesse per ognuna delle quali è differente il momento iniziale dell'inerzia della parte attrice.
Richiamava in proposito il principio enunciato (ex multis) dalla pronuncia della
Corte di Cassazione Civile n. 15631 del 2016, secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il predetto elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di individuare, direttamente o indirettamente, le norme applicabili al caso di specie, costituendo l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge una quaestio iuris riservata alla cognizione del giudice, che al riguardo non è vincolato dalle allegazioni della parte”, ma correggendolo nel senso che, tuttavia, “in caso di pluralità di crediti azionati, è necessario che
l'elemento costitutivo sia specificato, dovendo il convenuto precisare il momento iniziale dell'inerzia in relazione a ciascuno dei diritti azionati (Cass. n. 4668 del
2004).”.
Essendo, dunque, alla stregua di tutto a quanto appena evidenziato il fatto costitutivo della sollevata eccezione di prescrizione rappresentato non solo dall'inerzia del titolare del diritto, ma anche dall'allegazione della natura delle rimesse affluite sul conto corrente che ne delinea il carattere solutorio ovvero ripristinatorio, ne discende che, in carenza di qualsivoglia deduzione ad opera della parte interessata in ordine a quest'ultima componente nel caso in esame, non può che conseguirne il rigetto anche del motivo di appello in questione.
In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'appello proposto e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza impugnata.
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, l'appellante deve essere condannata alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 CP_1 atto di citazione notificato il 16-5-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di
Lamezia Terme, in composizione monocratica, depositata il 10-1-2019 n. 24, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, le spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in €uro
4.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1069 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difeso dall'Avv. Gaetano Nicotera in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Via Ettore e Ruggiero De Medici n. 31;
- appellante – contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sardo in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Via A. Volta n. 21;
- appellata - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, annullare o riformare la sentenza impugnata con specifico riferimento alle statuizioni puntualmente individuate nei precedenti specifici motivi di appello, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nessun credito esiste a favore della parte appellata in via Controparte_1 subordinata, accertare riconoscere e dichiarare prescritta ogni pretesa della
[...]
con condanna alla restituzione della somma Controparte_1 di €uro 33.124,03 versata dalla Banca MPS in favore della
[...] al fine di evitare la esecuzione coattiva. Controparte_1 Con condanna di parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
- Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello, con vittoria di spese e compensi di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.5.2007, parte attrice evocava in giudizio la esponendo: di Parte_1 avere intrattenuto, in qualità di ditta individuale, una serie di rapporti di conto correnti recanti nn. 36478.66, 38421.45, 662.34, 1630.48, 1629.55,11546.87 con la
MPS; che, i contratti sono stati perfezionati ed hanno avuto esecuzione presso l'Agenzia di Lamezia Terme;
che, nel corso del rapporto la banca ha illegittimamente praticato la capitalizzazione trimestrale degli interessi con addebito di interessi anatocistici;
che, non vi è stata una valida ed espressa determinazione convenzionale del tasso di interesse debitore praticato;
che, vi è stata illegittima applicazione e addebito di commissioni di massimo scoperto;
che, in assenza di specifici accordi sono state calcolate in modo illegittimo le valute sulle operazioni attive e passive del cliente.
Chiedeva che venisse pronunciata la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché che venissero rideterminate le somme con restituzione di quanto non dovuto.
Si costituiva in giudizio la MPS con comparsa di costituzione che contestava l'assunto attoreo e chiedeva il rigetto della domanda infondata in fatto e diritto.
Eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione delle somme non dovute e corrisposte dal cliente, nel merito il rigetto della domanda e la condanna alle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.; ammessa ed espletata la CTU contabile;
fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
trattenuta la causa e sentenza e rimessa sul ruolo istruttorio per chiarimenti;
precisate le conclusioni, all'udienza dell'11.09.2018, la causa è trattenuta in decisione con rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 с.p.c..”.
Con sentenza depositata il 10-1-2019 n. 24, il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di €uro Pt_1 28.324,03, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 16-5-2019, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, sulla base dei
[...] motivi qui di seguito esposti.
Con un primo motivo di gravame l'appellante censurava la decisione di primo grado per illegittima ed erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. dettato in materia di criteri in ordine alla distribuzione dell'onus probandi. Sosteneva, infatti, che pur a fronte ad un corredo probatorio lacunoso offerto dall'allora parte attrice, il giudice di prime cure aveva erroneamente recepito le errate conclusioni del Ctu. Affermava, inoltre, con riferimento alla dichiarata pretesa illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il contratto di conto corrente sottoscritto dalla società attrice conteneva indicazione specifica del tasso di interesse praticato al momento della sua conclusione e prevedeva finanche la possibilità di modificarlo e la conseguente facoltà del correntista di accettazione o recesso;
di avere provveduto ad adeguare tutti i rapporti in essere alle prescrizioni di cui alla più volte richiamata delibera
CICR del 9.2.2000, mentre con riguardo ai rapporti accesi nell'anno 2001, che gli stessi erano sorti successivamente all'entrata in vigore della menzionata delibera
CICR del 2000 e, quindi, erano stati conclusi in conformità alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce di tali circostanze riteneva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere la nullità degli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi a partire dall'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, avendo la banca appellante allegato e documentato di aver dato corretta attuazione alla citata delibera mediante pubblicazione della modifica contrattuale sulla G.U. e comunicazione al cliente della stessa modifica.
Con un secondo ordine di doglianze parte appellante censurava, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice aveva rigettato la sollevata eccezione di intervenuta prescrizione delle eventuali pretese creditorie.
Evidenziava, infatti, che il giudice si era limitato a definire l'eccezione suddetta genericamente ed immotivatamente infondata, senza addure spiegazioni a tale decisione, e, inoltre, che, in base alle costanti pronunce giurisprudenziali in tema, ai fini della valida proposizione dell'eccezione non fosse necessario che la banca indicasse specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo" di decorrenza, emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti conto del rapporto bancario, della cui produzione in giudizio era da considerarsi onerato il cliente, affermando pertanto che era onere della parte attrice dimostrare attraverso la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto l'infondatezza della sollevata eccezione.
Rendeva, infine, edotto il giudicante del fatto che in data 20.3.2019, al fine di evitare l'esecuzione coattiva veniva effettuato in favore di controparte il pagamento della somma di €uro 33.124,03 in adempimento alla sentenza appellata, per cui concludeva rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe, con la restituzione della indicata somma a seguito dell'accoglimento del gravame.
Si costituiva in giudizio come da comparsa depositata in atti il 12-6-2019 la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendo l'integrale rigetto del proposto gravame.
Veniva dunque celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, in esito alla quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, per i medesimi incombenti, la Corte, in esito all'udienza collegiale del 28-1-2025 di cui era disposta la trattazione mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, a giudizio della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Giova premettere, ai fini di un esatto inquadramento della disciplina antiusura, delle clausole anatocistiche e di tutte quelle attività di applicazione di interessi e oneri vari ultra legali poste in essere dalle banche prima che venisse riordinata la disciplina in materia, che è affermazione pacifica che - dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 425/2000, che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 76
Cost., l'art. 25, comma 3, D.lgs. n. 342/1999 - le clausole anatocistiche stipulate prima della delibera CICR del 09.02.2000 (che ha regolamentato l'anatocismo, ovvero la capitalizzazione degli interessi) sono nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo.
Talché, il giudice chiamato a decidere nei casi citati, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo, deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.
Inoltre, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 stabiliva che: “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio”.
Se in un primo momento, però, si riteneva che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del
30/6/00, potevano provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che di tali nuove condizioni doveva essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00, e che solo nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse dovevano essere invece approvate dalla clientela, tuttavia in una seconda fase si è giunti per contro a ritenere - sul presupposto della nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi prima esistente, nonchè della circostanza che l'introduzione in forza della delibera CICR del 2000 di una capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi, che per quelli passivi comportasse implicitamente una modifica peggiorativa rispetto alle condizioni preesistenti - che “la capitalizzazione trimestrale degli interessi per i contratti di conto corrente stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR
09 febbraio 2000 non è [era] legittima neppure nel caso in cui la abbia Pt_1
[avesse] rispettato le prescrizioni di cui all'art. 7) della stessa delibera CICR, vale
a dire la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la rituale comunicazione per iscritto alla clientela entro il 31 dicembre 2000, giacché la stessa delibera postula anche che le nuove condizioni non comportino un peggioramento rispetto a quelle precedenti, mentre il peggioramento è in re ipsa nel passaggio da un anatocismo non dovuto, perché nullo, ad un anatocismo valido”.
Un secondo orientamento arrivava a tali medesime conclusioni mettendo in discussione la legittimità stessa della delibera CICR 9 febbraio 2010 nella parte in cui prevedeva un criterio per intervenire sui contratti preesistenti. La ratio era quella per cui, se la possibilità di intervento non era più applicabile, l'anatocismo su un contratto preesistente che aveva una clausola di capitalizzazione nulla e, quindi, nella sostanza non poteva produrre anatocismo, poteva essere introdotto da una certa epoca in poi solo attraverso una nuova pattuizione tra le parti che modificassero il contratto originario: dunque con un consenso espresso del cliente (cfr. sentenza di merito del Tribunale di Venezia del 7 marzo 2014, n. 518, alla quale si sono uniformate diverse pronunce, secondo cui “va rilevato che l'art. 7 della delibera
CICR del 9.2.2000 – che prevede in buona sostanza un meccanismo di “sanatoria”
e adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima del 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera) – era stato emesso in attuazione del comma 3 dell'art. 25 D.lgs 342/1999 che prevedeva: “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui comma 2 sono valide ed efficaci fino a tale data e dopo di essa, debbono esser adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e
l'inefficacia può esser fatta valere solo dal cliente” (la richiamata delibera indicata al comma 2 era la emananda delibera CICR). Con sentenza della Corte
Costituzionale n. 425 del 17.10.2000 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 25 Dlgs 342/1999 che per l'appunto faceva salve le vecchie clausole anatocistiche fino alla entrata in vigore della delibera attuativa CICR e demandava alla poi alla medesima delibera CICR di stabilire modalità a tempi di adeguamento. Con il venir meno dell'articolo 25 Dlgs 342/99, atto di normazione primaria, è venuto meno il fondamento dello stesso art. 7 della delibera CICR del
9.2.2000, atto di normazione secondaria finalizzato ad attuarlo;
di talché con riferimento ai contratti in essere antecedentemente per aversi anatocismo bancario necessita una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca ancorché rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 (oramai travolto) della delibera CICR del 9.2.2000.”).
Orbene, alla luce di tali considerazioni, non può essere considerato fondato l'assunto sostenuto dalla banca appellante laddove afferma che il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere la nullità degli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi a partire dall'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000, per avere essa allegato e documentato di aver dato corretta attuazione alla citata delibera mediante pubblicazione della modifica contrattuale sulla G.U. e comunicazione al cliente della stessa modifica, essendo necessaria alla stregua di tutto quanto in precedenza evidenziato ai fini di una valida applicazione della capitalizzazione degli interessi ai rapporti in corso alla data suindicata una nuova pattuizione scritta da stipularsi con il cliente in conformità della nuova disciplina. Parimenti, di nessun pregio si atteggiano i rilievi addotti dall'appellante avverso la decisione di primo grado sotto il profilo della dedotta erroneità della ritenuta fondatezza della pretesa restitutoria azionata in giudizio nei suoi confronti, e ciò nonostante non potesse considerarsi essere stato assolto nel caso di specie ad opera dell'allora parte attrice l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di cui era gravata, la qual cosa avrebbe dovuto comportare per l'appunto anche il rigetto della richiesta di ammissione della Ctu contabile.
A tal proposito, infatti, soccorre in tema l'orientamento interpretativo pacifico e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “nell'ipotesi in cui
è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relativa alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della L. n.
108 del 1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo;
con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati.
Infatti, qualora il correntista depositi solo alcuni degli estratti conto, da un lato non adempie al suo onere, per la parte di rapporto non documentata, ma, dall'altro lato, tale omissione non costituisce fatto impediente l'accertamento giudiziale del dare- avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato” (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 3310 del 6 febbraio 2024; Cass. n.
35979/2022).
Inoltre, in tale evenienza non è precluso al giudice ricorrere ad altri mezzi istruttori, in quanto la nomina di un consulente tecnico non si configura, in tal caso, come esplorativa.
Con ordinanza n. 5369/2024, inoltre, la Suprema Corte, dopo aver riaffermato la
'regola' che “a fronte della produzione non integrale degli estratti conto, è possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova.” (cfr. in termini anche: Cass. Civ., Sez. 1, 25 luglio 2023 n. 22290; Cass. Civ., n.
11543/2019; Cass. Civ., n. 9526/2019), ha avuto altresì modo di precisare ulteriormente che, “per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti”, il giudice “può avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, essendo consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio” (cfr.
Cass. Civ., ordinanza del 29/02/2024 n. 5405; Cass. Civ., n. 5091/2016; Cass. Civ.,
n. 14074/2018; Cass. Civ., n. 31187/2018; Cass. Civ., n. 9140/2020).
Invero, “l'estratto conto, […], non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili.” (cfr. Cass. Civ., n. 37800 del 2022; Cass. Civ., n. 7697 del 2023; Cass.
Civ., n. 12993 del 2023), e ancora “per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio.” (cfr. Cass. Civ. 1° giugno 2018 n. 14074, ove il richiamo a Cass. Civ. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso, Cass. Civ. 3 dicembre 2018 n. 31187; v. altresì Cass. Civ. 2 maggio 2019 n. 11543).
Peraltro sono destinati a rilevare in materia sotto il profilo probatorio anche “la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal cd. “saldo zero”. In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore.” (cfr. Cass. Civ. n. 30789/2023; Cass. Civ. n. 13231/2023; Cass. Civ. n. 37800/2022;
Cass. Civ. n. 29190/2020).
Può, dunque, concludersi che la mancata produzione integrale degli estratti di conto corrente non comporta il rigetto della domanda, ma il mancato riconoscimento delle somme eventualmente dovute in ripetizione per i periodi per cui non è stata allegato l'estratto di conto corrente, in quanto per il periodo non coperto dalla produzione, mancando la prova degli illegittimi addebiti, l'ammontare non potrà essere considerato ai fini del calcolo dell'importo da restituire.
In merito, poi, alla segnalata incompletezza da parte della appellante della Pt_1 documentazione nella specie prodotta in giudizio, per come rilevata dallo stesso Ctu in sede di svolgimento delle operazioni di rielaborazione dei rapporti di conto corrente dedotti in causa oggetto dell'incarico conferitogli, non può trascurarsi neppure di considerare come nel corso del giudizio di primo grado fosse stata ammessa con ordinanza in data 11-8-2008, ritenutane la ricorrenza di tutti i presupposti, la richiesta istruttoria avanzata dalla società attrice in ripetizione di emissione nei confronti di esso istituto di credito convenuto dell'ordine di esibizione di copia degli estratti conto relativi ai rapporti dedotti in causa ex art. 210 c.p.c., con la conseguenza che a questo punto, essendo la denunciata lacunosità degli atti da addebitare alla parte che era stata onerata della relativa produzione, da essa quest'ultima non può trarre alcun argomento in proprio favore ai fini della invocata riforma della sentenza impugnata.
D'altronde, lo stesso Ctu nella sua relazione evidenziava che “la documentazione contenuta in atti dispone degli estratti conto relativi ai seguenti rapporti di c/c[…]”
e, dato atto che i rapporti antecedenti al 2001 risultavano “frammentari e poco trasparenti”, limitava l'indagine ai rapporti n. 11546.87 dal 01/01/1997 al
30/06/1998, n. 662.334 dal 23/01/2001 al 31/01/2007, n. 1630.48 dal 12/03/2001 al
30/03/2001, in tal modo non sostituendosi alla documentazione mancante o lacunosa, così da doversi reputare la correttezza della pronuncia gravata nella parte in cui ha recepito ai fini dell'accertamento della somma indebitamente incassata dalla banca e spettante in restituzione alla società attrice il pertinente prospetto di ricalcolo di cui all'elaborato in atti, con la doverosa precisazione in merito alla errata applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi in luogo di quella trimestrale (laddove la rielaborazione sarebbe dovuta avvenire con l'esclusione totale di qualsivoglia capitalizzazione) e che aveva indotto l'odierna società appellata a chiedere in prime cure una integrazione alla Ctu in tema, poi effettivamente ottenuta, che quest'ultima non ha proposto appello incidentale sul punto e che, pertanto, la relativa statuizione deve ritenersi ormai trascorsa in giudicato con riferimento alla quantificazione della somma oggetto della condanna disposta a carico della banca a titolo di restituzione.
Altrettanto meritevoli di essere disattesi sono, infine, i rilievi a mezzo dei quali la banca appellante si duole dell'erroneo e del tutto immotivato rigetto dell'eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria azionata in giudizio nei suoi confronti sollevata in primo grado, e tanto in ragione della natura solutoria e non già meramente ripristinatoria delle rimesse denunciate come indebite e in relazione alle quali, pertanto, il decorso del termine di prescrizione decennale si sarebbe dovuto considerare iniziato sin dalla data in cui ciascuna di esse aveva avuto luogo.
Per quanto riguarda il profilo dell'onere probatorio relativo all'eccezione di prescrizione, la Suprema Corte con sentenza n. 18479 del 12 luglio 2018 ha affermato che “l'eccezione di prescrizione in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini ( cfr. Cass. Civ. n. 3465 del 12 febbraio 2013).”. A tali conclusioni addiveniva, rilevando (con riguardo al caso in concreto trattato) che la domanda di ripetizione dell'indebito fosse stata fondata su una serie di rimesse affluite sul conto corrente, ognuna delle quali costituenti un distinto credito rispetto alle altre in quanto relativo a somme versate sul conto senza un corrispondente diritto della banca di riceverle, alla luce delle accertate nullità contrattuali in tema di tassi d'interessi ultralegali e interessi anatocistici, per cui affermava che per ciascuna rimessa affluita sul conto, oggetto della domanda di ripetizione d'indebito, l'eccezione di prescrizione doveva essere specifica, nel senso che essa non può prescindere dall'indicazione della natura delle singole rimesse per ognuna delle quali è differente il momento iniziale dell'inerzia della parte attrice.
Richiamava in proposito il principio enunciato (ex multis) dalla pronuncia della
Corte di Cassazione Civile n. 15631 del 2016, secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il predetto elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di individuare, direttamente o indirettamente, le norme applicabili al caso di specie, costituendo l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge una quaestio iuris riservata alla cognizione del giudice, che al riguardo non è vincolato dalle allegazioni della parte”, ma correggendolo nel senso che, tuttavia, “in caso di pluralità di crediti azionati, è necessario che
l'elemento costitutivo sia specificato, dovendo il convenuto precisare il momento iniziale dell'inerzia in relazione a ciascuno dei diritti azionati (Cass. n. 4668 del
2004).”.
Essendo, dunque, alla stregua di tutto a quanto appena evidenziato il fatto costitutivo della sollevata eccezione di prescrizione rappresentato non solo dall'inerzia del titolare del diritto, ma anche dall'allegazione della natura delle rimesse affluite sul conto corrente che ne delinea il carattere solutorio ovvero ripristinatorio, ne discende che, in carenza di qualsivoglia deduzione ad opera della parte interessata in ordine a quest'ultima componente nel caso in esame, non può che conseguirne il rigetto anche del motivo di appello in questione.
In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'appello proposto e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza impugnata.
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, l'appellante deve essere condannata alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 CP_1 atto di citazione notificato il 16-5-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di
Lamezia Terme, in composizione monocratica, depositata il 10-1-2019 n. 24, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, le spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in €uro
4.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)