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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 954 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, avente ad oggetto: lesione personale , vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 via G. Murat n. 20, Vallo Della Lucania, presso lo studio degli Avv.ti Giancarlo Parente e Sergio
Garofalo , dai quali è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Via F. Conforti 11 Salerno, presso lo studio dell'avv. Ferruccio Incutti, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 31/12/2024, da intendersi qui integralmente trascritte
FATTO E DIRITTO
Il signor con ricorso proposto ex art. 3 della legge n. 102/2006 conveniva Parte_1 in giudizio davanti al Giudice di pace di Agropoli la , nella qualità di cui all'art. Controparte_2
286 D.L.vo n. 209/2005, per ottenere il risarcimento delle lesioni subite a seguito del sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto il 26/8/2007, con vittoria di spese.
La si costituiva in giudizio, contestava l'esistenza del nesso di causalità tra Controparte_2
l'evento verificatosi e i danni subiti dal ricorrente e concludeva nel merito per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
1 La causa era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale;
all'esito il Giudice di Pace di
Agropoli con la sentenza n. 206/2009 rigettava la domanda attorea e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite determinate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello il signor per i seguenti Parte_1 motivi: 1) omessa indicazione delle ragioni giuridiche della decisione, 2) omessa valutazione circa la rilevanza delle prove testimoniali assunte.
Concludeva, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e nel merito per l'accoglimento della domanda con conseguente condanna della al risarcimento delle lesioni subite quantificate in 5.307,54 euro, con vittoria delle CP_1 spese del doppio grado di giudizio da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio in data 30 ottobre 2009 la che in via preliminare, Controparte_2 eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto con citazione, anziché con ricorso depositato nel termine di cui l'art 434 cpc. e nel merito eccepiva l'infondatezza dell'appello, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese del grado di appello.
Il Tribunale, all'esito di vari rinvii determinati da esigenze di ruolo, assumeva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui l'art 190 cpc..
Il legislatore con la legge n. 102/2006 prevedeva l'applicazione alle cause relative al risarcimento dei danni da morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali, del rito del lavoro con l'intento di garantire una più efficace tutela alle vittime della strada, abbreviando i tempi di definizione dei procedimenti risarcitori;
tale previsione era abrogata dall'art. 53 della l. n. 69 del 2009.
Nel caso che ci occupa la domanda in primo grado dal sig. era proposta ai Parte_1 sensi del citato art. 3 della legge n. 102/2006 e il giudice di pace, dopo aver fissato l'udienza di comparizione delle parti ai sensi di quanto previsto dal cosiddetto rito lavoro, in data 17/4/2009 pronunciava dispositivo, quando erano oramai decorsi quindici giorni dall'udienza del 2/4/2009, all'esito della quale aveva provveduto come segue: “Il g.di p. assegna la causa a sentenza”.
La ricostruzione delle modalità di celebrazione del giudizio di primo grado escludono che possa trovare applicazione l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata nell'interesse di parte appellata.
Se è vero, difatti, che l'appello avverso la sentenza pronunciate ai sensi dell'art. 3 della legge n.
102/1996 doveva essere proposto non con atto di citazione, ma con ricorso, che avrebbe dovuto essere depositato nella cancelleria del giudice ad quem a pena di decadenza, nel termine di cui all'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ., con data certificata dall'annotazione rilasciata dal
2 cancelliere in calce all'originale dell'atto, appare evidente che nel caso in esame la causa è stata decisa col ricorso al rito ordinario, cosicchè in applicazione del principio della ultrattività del rito l'appello era correttamente e tempestivamente proposto con la notificazione dell'atto di gravame. il 26/5/2009, essendo intervenuta la notificazione della sentenza impugnata in data 28/4/2009.
Come a tutti noto la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato, con argomentazioni pienamente condivisibili, che al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso una controversia assume rilevanza, per il principio della c.d. apparenza e ultrattività del rito, la forma adottata dal primo giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento ( cfr. ex multis Cass. civ. n. 31431/2024 e Cass. civ. n. 30516/2019: “In materia di appello, nelle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali conseguenti ad incidenti stradali, instaurate prima dell'entrata in vigore della l. n. 102 del 2006 (che prevedeva l'applicabilità alle stesse del rito del lavoro, senza, però, dettare una disciplina transitoria), il gravame deve essere proposto con le forme e nei termini del rito ordinario allorché i giudizi siano stati trattati e decisi in primo grado secondo detto rito, non ostando a questo esito neppure la sopravvenienza dell'art. 53 della l. n. 69 del 2009, il quale - nel disporre
l'abrogazione dell'art. 3 della l. n. 102 del 2006, ma sancendo la persistente applicabilità del rito del lavoro alle cause "de quibus", pendenti alla data della propria entrata in vigore - ha, tuttavia, sottratto al regime dell'ultrattività del rito del lavoro le controversie introdotte con quello ordinario per le quali, a tale data, non fosse stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.”).
Passando all'esame del merito, i motivi di gravame formulati nell'interesse dell'appellante possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente correlati l'uno all'altro;
l'appellante lamentava che il primo giudice avesse completamente omesso le ragioni giuridiche della decisione, violando l'art. 132 c.p.c., e la valutazione degli esiti della prova testimoniale e che alcunchè avesse in particolare evidenziato in ordine all'attendibilità delle deposizioni raccolte, tutte convergenti.
La motivazione è meramente apparente quando contiene un rinvio agli atti del giudizio senza riproduzione delle parti idonee a giustificare la valutazione espressa e la sentenza è nulla – sotto il profilo sia formale che sostanziale – per mancanza del requisito di cui all'art. 132, comma 1, n.
4), c.p.c., quando la motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell'atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, né indicare la ragione
3 giuridica o fattuale che, come emergente dall'oggetto del rinvio, il giudice abbia ritenuto di condividere ( cfr. ex multis Cass. civ. nn. 27112/2018, 7402/2017, 14762/2019).
La sentenza impugnata non può considerarsi nulla, avendo il primo giudice riferito del contenuto delle deposizioni dei testimoni ascoltati, concludendo per la loro non attendibilità; in ogni caso anche laddove la sentenza impugnata fosse nulla, ciò non comporterebbe la regressione del giudizio.
Il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra, difatti, fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, cosicché il giudice del gravame, ove lo ritenga sussistente, deve porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (cfr. Cass. civ. n.
13733/2014).
Tanto premesso, la domanda non merita accoglimento.
La ricostruzione operata dal primo giudice (“Da quanto riferito dal teste è da ritenere non Tes_1 verosimile che L' era di spalle alla macchina….sia stato urtato alla mano sinistra dallo specchio Parte_1 retrovisore dell'autovettura, lato guida”) trova conforto negli esiti della prova testimoniale.
Il testimone sig. all'udienza del 24/11/2008 dichiarava che, l' , al Testimone_2 Parte_1 momento dell'urto si trovava di spalle all'autovettura pirata e veniva colpito alla mano sinistra, senza precisare alcunchè in relazione alla direzione di marcia del veicolo coinvolto, rendendo così dichiarazioni estremamente generiche;
il testimone riferiva che Testimone_3
l'autovettura, che aveva urtato la mano sinistra dell'attore con lo specchietto retrovisore del lato guida, proveniva dal senso opposto di marcia a quello nel quale si trovava e che l'appellante era di spalle allo stesso e tale ricostruzione non è conciliabile con l'urto descritto fra mano sinistra e specchietto retrovisore lato guidatore in fase di sorpasso sulla medesima corsia di marcia percorsa a piedi dal sig. Parte_1
Come a tutti noto in tema di valutazione della prova, il giudice è chiamato a confrontare le deposizioni raccolte e ad apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe ( cfr. Cass civ. n. 15270/2024).
4 La deposizione del sig. è generica e quella del sig. Testimone_2 Testimone_4
.
[...]
E, allora, chiariti i criteri di ermeneutica da seguire per la valutazione delle risultanze testimoniali, in caso di deposizioni generiche e contrastanti, la soluzione della controversia va ricercata nei principi generali in materia di onere della prova ( art. 2697 c.c.), con conseguente reiezione della domanda che si fondi sui fatti oggetto delle discordanti dichiarazioni testimoniali, in mancanza di elementi che consentano di dare prevalenza all'una versione invece che all'altra.
Non può non rilevarsi, infine che, alla luce delle deposizioni raccolte, appare anche poco credibile che al momento dei fatti, con numerosi ragazzi che uscivano dalla discoteca e la presenza di macchine in doppia fila, non sia stato possibile per coloro che assistevano al fatto descrivere quantomeno tipo e colore dell'autovettura coinvolta nel sinistro.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 206/2009 del
Giudice di Pace di Agropoli con atto del 26.5.2009 da nei confronti di Parte_1
, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi euro 2500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro
[...] dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 2/4/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 954 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, avente ad oggetto: lesione personale , vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 via G. Murat n. 20, Vallo Della Lucania, presso lo studio degli Avv.ti Giancarlo Parente e Sergio
Garofalo , dai quali è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Via F. Conforti 11 Salerno, presso lo studio dell'avv. Ferruccio Incutti, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 31/12/2024, da intendersi qui integralmente trascritte
FATTO E DIRITTO
Il signor con ricorso proposto ex art. 3 della legge n. 102/2006 conveniva Parte_1 in giudizio davanti al Giudice di pace di Agropoli la , nella qualità di cui all'art. Controparte_2
286 D.L.vo n. 209/2005, per ottenere il risarcimento delle lesioni subite a seguito del sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto il 26/8/2007, con vittoria di spese.
La si costituiva in giudizio, contestava l'esistenza del nesso di causalità tra Controparte_2
l'evento verificatosi e i danni subiti dal ricorrente e concludeva nel merito per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
1 La causa era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale;
all'esito il Giudice di Pace di
Agropoli con la sentenza n. 206/2009 rigettava la domanda attorea e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite determinate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello il signor per i seguenti Parte_1 motivi: 1) omessa indicazione delle ragioni giuridiche della decisione, 2) omessa valutazione circa la rilevanza delle prove testimoniali assunte.
Concludeva, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e nel merito per l'accoglimento della domanda con conseguente condanna della al risarcimento delle lesioni subite quantificate in 5.307,54 euro, con vittoria delle CP_1 spese del doppio grado di giudizio da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio in data 30 ottobre 2009 la che in via preliminare, Controparte_2 eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto con citazione, anziché con ricorso depositato nel termine di cui l'art 434 cpc. e nel merito eccepiva l'infondatezza dell'appello, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese del grado di appello.
Il Tribunale, all'esito di vari rinvii determinati da esigenze di ruolo, assumeva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui l'art 190 cpc..
Il legislatore con la legge n. 102/2006 prevedeva l'applicazione alle cause relative al risarcimento dei danni da morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali, del rito del lavoro con l'intento di garantire una più efficace tutela alle vittime della strada, abbreviando i tempi di definizione dei procedimenti risarcitori;
tale previsione era abrogata dall'art. 53 della l. n. 69 del 2009.
Nel caso che ci occupa la domanda in primo grado dal sig. era proposta ai Parte_1 sensi del citato art. 3 della legge n. 102/2006 e il giudice di pace, dopo aver fissato l'udienza di comparizione delle parti ai sensi di quanto previsto dal cosiddetto rito lavoro, in data 17/4/2009 pronunciava dispositivo, quando erano oramai decorsi quindici giorni dall'udienza del 2/4/2009, all'esito della quale aveva provveduto come segue: “Il g.di p. assegna la causa a sentenza”.
La ricostruzione delle modalità di celebrazione del giudizio di primo grado escludono che possa trovare applicazione l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata nell'interesse di parte appellata.
Se è vero, difatti, che l'appello avverso la sentenza pronunciate ai sensi dell'art. 3 della legge n.
102/1996 doveva essere proposto non con atto di citazione, ma con ricorso, che avrebbe dovuto essere depositato nella cancelleria del giudice ad quem a pena di decadenza, nel termine di cui all'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ., con data certificata dall'annotazione rilasciata dal
2 cancelliere in calce all'originale dell'atto, appare evidente che nel caso in esame la causa è stata decisa col ricorso al rito ordinario, cosicchè in applicazione del principio della ultrattività del rito l'appello era correttamente e tempestivamente proposto con la notificazione dell'atto di gravame. il 26/5/2009, essendo intervenuta la notificazione della sentenza impugnata in data 28/4/2009.
Come a tutti noto la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato, con argomentazioni pienamente condivisibili, che al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso una controversia assume rilevanza, per il principio della c.d. apparenza e ultrattività del rito, la forma adottata dal primo giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento ( cfr. ex multis Cass. civ. n. 31431/2024 e Cass. civ. n. 30516/2019: “In materia di appello, nelle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali conseguenti ad incidenti stradali, instaurate prima dell'entrata in vigore della l. n. 102 del 2006 (che prevedeva l'applicabilità alle stesse del rito del lavoro, senza, però, dettare una disciplina transitoria), il gravame deve essere proposto con le forme e nei termini del rito ordinario allorché i giudizi siano stati trattati e decisi in primo grado secondo detto rito, non ostando a questo esito neppure la sopravvenienza dell'art. 53 della l. n. 69 del 2009, il quale - nel disporre
l'abrogazione dell'art. 3 della l. n. 102 del 2006, ma sancendo la persistente applicabilità del rito del lavoro alle cause "de quibus", pendenti alla data della propria entrata in vigore - ha, tuttavia, sottratto al regime dell'ultrattività del rito del lavoro le controversie introdotte con quello ordinario per le quali, a tale data, non fosse stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.”).
Passando all'esame del merito, i motivi di gravame formulati nell'interesse dell'appellante possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente correlati l'uno all'altro;
l'appellante lamentava che il primo giudice avesse completamente omesso le ragioni giuridiche della decisione, violando l'art. 132 c.p.c., e la valutazione degli esiti della prova testimoniale e che alcunchè avesse in particolare evidenziato in ordine all'attendibilità delle deposizioni raccolte, tutte convergenti.
La motivazione è meramente apparente quando contiene un rinvio agli atti del giudizio senza riproduzione delle parti idonee a giustificare la valutazione espressa e la sentenza è nulla – sotto il profilo sia formale che sostanziale – per mancanza del requisito di cui all'art. 132, comma 1, n.
4), c.p.c., quando la motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell'atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, né indicare la ragione
3 giuridica o fattuale che, come emergente dall'oggetto del rinvio, il giudice abbia ritenuto di condividere ( cfr. ex multis Cass. civ. nn. 27112/2018, 7402/2017, 14762/2019).
La sentenza impugnata non può considerarsi nulla, avendo il primo giudice riferito del contenuto delle deposizioni dei testimoni ascoltati, concludendo per la loro non attendibilità; in ogni caso anche laddove la sentenza impugnata fosse nulla, ciò non comporterebbe la regressione del giudizio.
Il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra, difatti, fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, cosicché il giudice del gravame, ove lo ritenga sussistente, deve porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (cfr. Cass. civ. n.
13733/2014).
Tanto premesso, la domanda non merita accoglimento.
La ricostruzione operata dal primo giudice (“Da quanto riferito dal teste è da ritenere non Tes_1 verosimile che L' era di spalle alla macchina….sia stato urtato alla mano sinistra dallo specchio Parte_1 retrovisore dell'autovettura, lato guida”) trova conforto negli esiti della prova testimoniale.
Il testimone sig. all'udienza del 24/11/2008 dichiarava che, l' , al Testimone_2 Parte_1 momento dell'urto si trovava di spalle all'autovettura pirata e veniva colpito alla mano sinistra, senza precisare alcunchè in relazione alla direzione di marcia del veicolo coinvolto, rendendo così dichiarazioni estremamente generiche;
il testimone riferiva che Testimone_3
l'autovettura, che aveva urtato la mano sinistra dell'attore con lo specchietto retrovisore del lato guida, proveniva dal senso opposto di marcia a quello nel quale si trovava e che l'appellante era di spalle allo stesso e tale ricostruzione non è conciliabile con l'urto descritto fra mano sinistra e specchietto retrovisore lato guidatore in fase di sorpasso sulla medesima corsia di marcia percorsa a piedi dal sig. Parte_1
Come a tutti noto in tema di valutazione della prova, il giudice è chiamato a confrontare le deposizioni raccolte e ad apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe ( cfr. Cass civ. n. 15270/2024).
4 La deposizione del sig. è generica e quella del sig. Testimone_2 Testimone_4
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[...]
E, allora, chiariti i criteri di ermeneutica da seguire per la valutazione delle risultanze testimoniali, in caso di deposizioni generiche e contrastanti, la soluzione della controversia va ricercata nei principi generali in materia di onere della prova ( art. 2697 c.c.), con conseguente reiezione della domanda che si fondi sui fatti oggetto delle discordanti dichiarazioni testimoniali, in mancanza di elementi che consentano di dare prevalenza all'una versione invece che all'altra.
Non può non rilevarsi, infine che, alla luce delle deposizioni raccolte, appare anche poco credibile che al momento dei fatti, con numerosi ragazzi che uscivano dalla discoteca e la presenza di macchine in doppia fila, non sia stato possibile per coloro che assistevano al fatto descrivere quantomeno tipo e colore dell'autovettura coinvolta nel sinistro.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 206/2009 del
Giudice di Pace di Agropoli con atto del 26.5.2009 da nei confronti di Parte_1
, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi euro 2500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro
[...] dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 2/4/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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