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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 26 -1/2024 R.G. P.U.
T R I B U N A L E D I P A T T I
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.ssa Serena ANDALORO Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. 26-1/2024 R.G.P.U., promosso da:
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Iraci;
- RICORRENTE -
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Iraci;
- RICORRENTE -
nei confronti di
, in persona del liquidatore e legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con sede legale in Torrenova (ME), via Maurizio Gorgone n. 1 (P.IVA ); P.IVA_1
- RESISTENTE -
1 *****
Il Collegio, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, depositato nei confronti di Controparte_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che la società resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1,
2 e 121 CCI;
OSSERVA
CP_ Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente la quale, pur se regolarmente convocata e nonostante sia comparso personalmente, all'udienza del 25.10.2024, il rappresentante legale e liquidatore , non si è formalmente costituita in giudizio. CP_4
Si è infatti solo assistere dall'avv. Cangemi, anch'egli presente personalmente.
La domanda è procedibile e sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti.
Le parti ricorrenti hanno allegato e provato di vantare dei crediti, nei confronti della società resistente.
In particolare, ha dato prova dell'esistenza di un credito dell'importo di € Parte_1
8.249,87, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo e spese e compensi della procedura, in virtù del D.I. n. 243/2023 emesso in data 30.10.2023 e depositato in cancelleria in data 02.11.2023, provvisoriamente esecutivo, pronunciato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, Dott. Fabio
Licata, a definizione del giudizio monitorio iscritto al n. 2733/2023 R.G.L., notificato alla debitrice il 02.11.2023, unitamente all'atto di precetto, non opposto nei termini di legge e dichiarato esecutivo il 04.01.2024 (v. doc. nn.
1-2 fascicolo di parte ricorrente).
Anche la ricorrente ha offerto prova dell'esistenza di un credito per Controparte_1
l'importo di € 23.220,86, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo e spese e compensi della procedura, in virtù del D.I. n. 30/2024 emesso in data 06.04.2024 e depositato in cancelleria in data 08.04.2024, provvisoriamente esecutivo, pronunciato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Patti, Dott. Fabio Licata, a definizione del giudizio monitorio iscritto al n. 3526/2023 R.G.L.,
2 notificato alla debitrice unitamente all'atto di precetto il 16.04.2024, non opposto nei termini di legge e dichiarato esecutivo il 03.07.2024 (v. doc. nn.
7-8 fascicolo di parte ricorrente).
Ai fini dell'accertamento del credito, nell'ambito dell'istruttoria per l'apertura della liquidazione giudiziale, attesa la cognizione prevalentemente sommaria di tale fase, i documenti prodotti sono sufficienti ai fini della prova dei crediti.
In considerazione dell'importo del credito azionato e di quelli emersi dall'informativa degli Enti, risulta pure integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49 CCII.
La domanda è, pertanto, procedibile.
La società debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura in esame, non avendo offerto la prova contraria alla quale era onerata ai sensi dell'art. 121 CCII.
Alla luce delle dichiarazioni rese all'udienza del 25.10.2024 da , comparsa quale CP_4
rappresentante legale della società debitrice, va confermata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
Ella ha dichiarato in udienza di non opporsi alla liquidazione giudiziale, precisando come la cessazione dell'attività sia avvenuta in concomitanza con la convalida dello sfratto dei locali in cui la società svolgeva attività di officina e commercio al dettaglio di autoveicoli nuovi e usati.
La medesima ha attribuito le cause del dissesto al blocco causato dal covid-19, precisando che CP_4
l'azienda è inattiva, priva di dipendenti, da oltre un anno e mezzo, mentre prima dell'emergenza epidemiologica i dipendenti erano una quindicina;
ha poi riferito di non conoscere l'ammontare del passivo, mentre ha dichiarato che l'attivo della società è pari a zero e che gli unici beni dell'azienda sono individuabili in un numero imprecisato di autoveicoli da rottamare, privi di rilievo, acquisiti a seguito di permute con il nuovo venduto e posti in giacenza su area concessa bonariamente in uso alla società, sita nei pressi della Via Pietra di Roma del Comune di Torrenova.
Gli atti a disposizione di questo collegio non consentono la ricostruzione della situazione contabile della società debitrice, atteso che al Registro delle Imprese gli ultimi bilanci depositati risultano riferiti agli esercizi delle annualità 2017 -2018 e 2019, mentre non risulta che la debitrice abbia depositato i bilanci nelle restanti annualità fino ad oggi (cfr. certificato camerale).
Dalle informazioni assunte dalla Camera di Commercio risulta inoltre che la è liquidatore CP_4
della società da maggio 2024, mentre in precedenza era amministratore e socio unico CP_5
, che poneva la società in liquidazione ed individuava il liquidatore nella persona della
[...]
. CP_4
3 Sussiste pure il requisito oggettivo dell'insolvenza, anche per le ammissioni del rappresentante legale della debitrice.
I ricorrenti hanno allegato e provato di aver tentato, con esito negativo, pignoramento presso terzi, non iscritto a ruolo in conseguenza della dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. pervenuta dai terzi pignorati e Banca di Credito Cooperativo della “Valle del Fitalia” (v. doc. all.ti 5 e CP_6
6 fascicolo di parte ricorrente).
Oltre al debito nei confronti dei ricorrenti, la società risulta Controparte_2 debitrice per l'importo di Euro 118.698,10 a titolo di tributi ed accessori (cfr. elenco cartelle/avvisi trasmesso dall' ), nonché per l'importo di Euro 50.615,61 verso Controparte_7
l' , la quale ha altresì segnalato la presenza di ulteriori partite iscritte a ruolo e CP_7 CP_8
non ancora prese in carico dall'agente della riscossione, per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022
(cfr. comunicazione in atti). Controparte_9
CP_1 Inoltre, la società risulta debitrice nei confronti dell' Controparte_2
per debiti di natura contributiva di ammontare pari ad € 40.073, 79 (cfr. certificazione debiti contributivi in atti).
Com'è poi possibile ricostruire dall'attestazione della cancelleria, la posizione della società
[...]
risulta aggravata dall'esistenza di ulteriori decreti ingiuntivi Controparte_2
emessi dal giudice civile, il n. 1014/202023 ed il n. 1019-1/2023 R.G., nonché dal giudice del lavoro: nn. 2733/20233, 3338/2023, 3526/2023, 1708/2024 e 1390/2024 (cfr. attestazione di cancelleria sulle pendenze a carico).
Le risultanze dell'istruttoria svolta, corroborate dalle dichiarazioni rese da e CP_4 dall'ammontare dei debiti erariali, nonché dall'esito infruttuoso della procedura esecutiva incardinata dai ricorrenti, non consentono di ricavare elementi di segno positivo da cui evincere che la società debitrice possa disporre di un attivo patrimoniale sufficiente a far fronte, con i mezzi ordinari, al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
La debitrice versa, dunque, in stato d'insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte e tenuto conto che è inattiva ed in liquidazione da giugno 2024.
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
4 DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale della società in Controparte_2
persona del legale rappresentate pro tempore e liquidatore, con sede legale in Torrenova (ME), via
Maurizio Gorgone n. 1 (P.IVA ) P.IVA_1
NOMINA
la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA
Curatore la dr. ssa in considerazione del curriculum, il quale, anche alla luce Persona_1 dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. LGS 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione, di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE 5 il giorno 19 marzo 2025 ore 10 per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante, l'applicativo Microsoft
Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
________________________________________________________________________________
Microsoft Teams Need help?
Join the meeting now
Meeting ID: 341 386 520 315
Passcode: kS6FM7Wd
Dial in by phone
+39 02 3206 8604,,339764180# Italy, Magenta
Find a local number
Phone conference ID: 339 764 180#
For organizers: Reset dial-in PIN
________________________________________________________________________________
Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato (almeno dieci minuti),
l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”;
si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
AVVISA
6 che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.
Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA
7 Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193 Nuovo Codice della
Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA
la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n.
115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione (o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando. Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
8 DISPONE
che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCI;
che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto” sul sito del tribunale il link dell'udienza di verifica con l'inserimento solo del n. di r.g.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Concetta Alacqua
9
T R I B U N A L E D I P A T T I
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.ssa Serena ANDALORO Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. 26-1/2024 R.G.P.U., promosso da:
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Iraci;
- RICORRENTE -
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Iraci;
- RICORRENTE -
nei confronti di
, in persona del liquidatore e legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con sede legale in Torrenova (ME), via Maurizio Gorgone n. 1 (P.IVA ); P.IVA_1
- RESISTENTE -
1 *****
Il Collegio, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, depositato nei confronti di Controparte_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che la società resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1,
2 e 121 CCI;
OSSERVA
CP_ Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente la quale, pur se regolarmente convocata e nonostante sia comparso personalmente, all'udienza del 25.10.2024, il rappresentante legale e liquidatore , non si è formalmente costituita in giudizio. CP_4
Si è infatti solo assistere dall'avv. Cangemi, anch'egli presente personalmente.
La domanda è procedibile e sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti.
Le parti ricorrenti hanno allegato e provato di vantare dei crediti, nei confronti della società resistente.
In particolare, ha dato prova dell'esistenza di un credito dell'importo di € Parte_1
8.249,87, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo e spese e compensi della procedura, in virtù del D.I. n. 243/2023 emesso in data 30.10.2023 e depositato in cancelleria in data 02.11.2023, provvisoriamente esecutivo, pronunciato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, Dott. Fabio
Licata, a definizione del giudizio monitorio iscritto al n. 2733/2023 R.G.L., notificato alla debitrice il 02.11.2023, unitamente all'atto di precetto, non opposto nei termini di legge e dichiarato esecutivo il 04.01.2024 (v. doc. nn.
1-2 fascicolo di parte ricorrente).
Anche la ricorrente ha offerto prova dell'esistenza di un credito per Controparte_1
l'importo di € 23.220,86, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo e spese e compensi della procedura, in virtù del D.I. n. 30/2024 emesso in data 06.04.2024 e depositato in cancelleria in data 08.04.2024, provvisoriamente esecutivo, pronunciato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Patti, Dott. Fabio Licata, a definizione del giudizio monitorio iscritto al n. 3526/2023 R.G.L.,
2 notificato alla debitrice unitamente all'atto di precetto il 16.04.2024, non opposto nei termini di legge e dichiarato esecutivo il 03.07.2024 (v. doc. nn.
7-8 fascicolo di parte ricorrente).
Ai fini dell'accertamento del credito, nell'ambito dell'istruttoria per l'apertura della liquidazione giudiziale, attesa la cognizione prevalentemente sommaria di tale fase, i documenti prodotti sono sufficienti ai fini della prova dei crediti.
In considerazione dell'importo del credito azionato e di quelli emersi dall'informativa degli Enti, risulta pure integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49 CCII.
La domanda è, pertanto, procedibile.
La società debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura in esame, non avendo offerto la prova contraria alla quale era onerata ai sensi dell'art. 121 CCII.
Alla luce delle dichiarazioni rese all'udienza del 25.10.2024 da , comparsa quale CP_4
rappresentante legale della società debitrice, va confermata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
Ella ha dichiarato in udienza di non opporsi alla liquidazione giudiziale, precisando come la cessazione dell'attività sia avvenuta in concomitanza con la convalida dello sfratto dei locali in cui la società svolgeva attività di officina e commercio al dettaglio di autoveicoli nuovi e usati.
La medesima ha attribuito le cause del dissesto al blocco causato dal covid-19, precisando che CP_4
l'azienda è inattiva, priva di dipendenti, da oltre un anno e mezzo, mentre prima dell'emergenza epidemiologica i dipendenti erano una quindicina;
ha poi riferito di non conoscere l'ammontare del passivo, mentre ha dichiarato che l'attivo della società è pari a zero e che gli unici beni dell'azienda sono individuabili in un numero imprecisato di autoveicoli da rottamare, privi di rilievo, acquisiti a seguito di permute con il nuovo venduto e posti in giacenza su area concessa bonariamente in uso alla società, sita nei pressi della Via Pietra di Roma del Comune di Torrenova.
Gli atti a disposizione di questo collegio non consentono la ricostruzione della situazione contabile della società debitrice, atteso che al Registro delle Imprese gli ultimi bilanci depositati risultano riferiti agli esercizi delle annualità 2017 -2018 e 2019, mentre non risulta che la debitrice abbia depositato i bilanci nelle restanti annualità fino ad oggi (cfr. certificato camerale).
Dalle informazioni assunte dalla Camera di Commercio risulta inoltre che la è liquidatore CP_4
della società da maggio 2024, mentre in precedenza era amministratore e socio unico CP_5
, che poneva la società in liquidazione ed individuava il liquidatore nella persona della
[...]
. CP_4
3 Sussiste pure il requisito oggettivo dell'insolvenza, anche per le ammissioni del rappresentante legale della debitrice.
I ricorrenti hanno allegato e provato di aver tentato, con esito negativo, pignoramento presso terzi, non iscritto a ruolo in conseguenza della dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. pervenuta dai terzi pignorati e Banca di Credito Cooperativo della “Valle del Fitalia” (v. doc. all.ti 5 e CP_6
6 fascicolo di parte ricorrente).
Oltre al debito nei confronti dei ricorrenti, la società risulta Controparte_2 debitrice per l'importo di Euro 118.698,10 a titolo di tributi ed accessori (cfr. elenco cartelle/avvisi trasmesso dall' ), nonché per l'importo di Euro 50.615,61 verso Controparte_7
l' , la quale ha altresì segnalato la presenza di ulteriori partite iscritte a ruolo e CP_7 CP_8
non ancora prese in carico dall'agente della riscossione, per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022
(cfr. comunicazione in atti). Controparte_9
CP_1 Inoltre, la società risulta debitrice nei confronti dell' Controparte_2
per debiti di natura contributiva di ammontare pari ad € 40.073, 79 (cfr. certificazione debiti contributivi in atti).
Com'è poi possibile ricostruire dall'attestazione della cancelleria, la posizione della società
[...]
risulta aggravata dall'esistenza di ulteriori decreti ingiuntivi Controparte_2
emessi dal giudice civile, il n. 1014/202023 ed il n. 1019-1/2023 R.G., nonché dal giudice del lavoro: nn. 2733/20233, 3338/2023, 3526/2023, 1708/2024 e 1390/2024 (cfr. attestazione di cancelleria sulle pendenze a carico).
Le risultanze dell'istruttoria svolta, corroborate dalle dichiarazioni rese da e CP_4 dall'ammontare dei debiti erariali, nonché dall'esito infruttuoso della procedura esecutiva incardinata dai ricorrenti, non consentono di ricavare elementi di segno positivo da cui evincere che la società debitrice possa disporre di un attivo patrimoniale sufficiente a far fronte, con i mezzi ordinari, al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
La debitrice versa, dunque, in stato d'insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte e tenuto conto che è inattiva ed in liquidazione da giugno 2024.
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
4 DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale della società in Controparte_2
persona del legale rappresentate pro tempore e liquidatore, con sede legale in Torrenova (ME), via
Maurizio Gorgone n. 1 (P.IVA ) P.IVA_1
NOMINA
la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA
Curatore la dr. ssa in considerazione del curriculum, il quale, anche alla luce Persona_1 dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. LGS 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione, di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE 5 il giorno 19 marzo 2025 ore 10 per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante, l'applicativo Microsoft
Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
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Passcode: kS6FM7Wd
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+39 02 3206 8604,,339764180# Italy, Magenta
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Phone conference ID: 339 764 180#
For organizers: Reset dial-in PIN
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Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato (almeno dieci minuti),
l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”;
si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
AVVISA
6 che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.
Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA
7 Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193 Nuovo Codice della
Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA
la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n.
115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione (o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando. Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
8 DISPONE
che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCI;
che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto” sul sito del tribunale il link dell'udienza di verifica con l'inserimento solo del n. di r.g.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Concetta Alacqua
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