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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/07/2024, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 883 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 12/07/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA la quale chiede la decisione, chiede do nel caso di rigetto la compensazione delle spese di lite e per l'av.v PIERLUIGI CP_1
in sostituzione dell'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO il quale si CP_2
riporta alla memoria in atti,
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 883 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAL 67100 L'AQUILA con l'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento infortunio sul lavoro – rendita e/o indennizzo ex d.lgs. n.
38/2000
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda di revisione per aggravamento della malattia professionale CP_1
“ernia discale lombare e sindrome cuffia dei rotatori”, per il quale era già stata riconosciuta un'invalidità pari al 16% e lamentando che la domanda di maggior
- 2 - aggravamento e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di un capitale commisurato ad un danno biologico pari o superiore al
21%
L' si costituiva in giudizio insistendo per l'integrale rigetto del ricorso in quanto CP_1
del tutto infondato.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Il C.T.U., dott. ha concluso che “il sig. , a carico della Persona_1 Pt_1 colonna vertebrale e della spalla sinistra, è affetto dalle seguenti due patologie: •
Multiple ernie discali nel tratto lombare di cui la maggiore in D12-L1, coesistente impegno dei recessi laterali e dei forami di coniugazione ed edema delle limitanti somatiche contrapposte, ulteriori protrusioni discali si apprezzano nel tratto dorsale, in soggetto con Lieve antero-listesi di L3 su L4, canale vertebrale di ampiezza ridotta in D12–L1 e nel tratto compreso tra L4 ed L5, rotoscoliosi al passaggio dorso- lombare destro convessa con curva di compenso lombare distale sinistro-convessa, abolizione della lordosi, cisti radicolare in sede coccigea, diffuse manifestazioni spondilo-artrosiche ed artrosiche interapofisarie con disco malacia degli elementi discali. • Spalla sinistra con lesione del tendine del sovrasplnoso con retrazione del moncone tendineo ed involuzione adiposa del ventre muscolare, lesione parziale del tendine del sottospinoso e del sottoscapolare, aspetto francamente assottigliato del
CLB come per lesione parziale, versamento endoarticolare con distensione delle borse
e dei recessi, in soggetto con coesistente formazione pluriconcamerata fluida nel comparto anteriore in adiacenza al tratto verticale prossimale del CLB e artrosi acromlon-claveare con distensione della capsula articolare. Considerato il quadro clinico rilevato, confrontato con quanto accertato dal CTU con valutazione di un danno biologico del 16% nel contenzioso definito con la Sentenza del 25/6/2021 e considerato sia che il periziato ha cessato l'attività lavorativa nel 2006, sia che occorre tenere presente il naturale invecchiamento fisiologico indipendente dall'attività lavorativa, si ritiene che non sia provato, dal punto di vista medico legale,
- 3 - un peggioramento del quadro clinico dopo il precedente riconoscimento e pertanto si conferma la valutazione, nell'ottica di sincretismo valutativo, di un danno biologico del 16%, in accordo con la valutazione dell' ”. CP_1
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
La parte ricorrente, da parte su, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese ai sensi dell'art 152 disp att. cpc.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda perché infondata;
- pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Avezzano, 12 luglio 2024
Il Giudice Onorario
dott. Massimo Valenza
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