Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/07/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 387/2021 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 2.04.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con sede in Termoli (CB) al Corso Mario Milano n. 2/H, nonché Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._1 Parte_3
), (c.f. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3
(c.f. ) e (c.f. Parte_5 C.F._4 Parte_6
), tutti elettivamente domiciliati in Lanciano (CH) alla Via L. De C.F._5
Crecchio n. 7, presso lo studio dell'Avv. Domenico D'Amico, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellanti e società a responsabilità limitata unipersonale (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Conegliano (TV) alla Via V.
Alfieri n. 1 e, per essa in qualità di mandataria, (c.f. ), già CP_2 P.IVA_3
con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, elettivamente domiciliata in CP_3
Ancona alla Via Marsala n. 21, presso lo studio dell'Avv. Roberto Mascio, rappresentata e
1
Oggetto: rapporti bancari in c/c – ricalcolo del saldo – interessi ultralegali, anatocistici ed usurari – fideiussione omnibus, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 671/2020 emessa in data 7/8.10.2020 dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 671/2020 emessa in data 7/8.10.2020 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla domanda proposta da nonché dai garanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nei confronti di al Parte_5 Parte_6 Controparte_4 fine di sentir revocare l'ingiunzione emessa nei loro confronti per il pagamento in solido della somma di €.98.678,89 oltre interessi al tasso convenzionale, a titolo di scoperto del c/c n. 155/184 acceso il 10.07.2008 e sul quale era regolata un'apertura di credito sottoscritta in data 24.07.2008, adducendo gli opponenti la nullità del provvedimento monitorio per mancanza degli estratti conto e lamentando, in riconvenzionale, la nullità degli interessi anatocistici ed usurari ex art. 644, co. 3, c.p. applicati illegittimamente e calcolati dal CTP in complessivi €.57.911,46 nonché la nullità delle fideiussioni, sia per indeterminatezza dell'oggetto che per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., accertata all'esito dell'espletata
CTU econometrica la sussistenza della sola usura sopravvenuta, ritenuta altresì la validità delle fideiussioni e rigettata l'eccezione di decadenza dal termine previsto dall'art 1957 c.c. in quanto legittimamente derogato dall'art. 5) dell'atto costitutivo, ha rigettato l'opposizione con conferma del d.i. opposto e condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite e di CTU, come già liquidate.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2 [...]
, e chiedendone Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
l'integrale riforma per avere il primo giudice ritenuto infondata l'invalidità ex art. 1815 c.c. della clausola contrattuale relativa all'applicazione di interessi ultralegali, equivocando su tale eccezione in realtà mai formulata dagli opponenti, che hanno invero richiesto la corretta applicazione dell'art. 1284 c.c., considerata la mancanza di prova di notifica alla società opponente della proposta di modifica unilaterale delle condizioni di contratto concernenti il
2 tasso di interesse operato dalla banca alla data dell'1.06.2010, annotata negli estratti conti successivi fino a quello del 31.12.2010, con decorrenza dall'1.04.2011, atteso che prima di tale data la modifica non era valida e pertanto i tassi indicati non erano quelli pattuiti, dovendo ritenersi inefficaci le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge ed essendo risultata l'applicazione di un tasso ultralegale superiore a quello pattuito (prima del 12,000%, poi dal 30.09.2012 del 12,250%), contrariamente a quanto affermato dal CTU;
la sentenza non ha rilevato l'applicazione dell'anatocismo, non considerando la mancata previsione nel caso in esame di alcun criterio di calcolo della capitalizzazione del tasso di interesse, a prescindere dalla periodicità trimestrale, né che a far data dall'1.01.2014 è stato introdotto il divieto di capitalizzazione periodica degli interessi, innovando rispetto alla norma previgente (C.I.C.R. 2000) che, invero, disponeva la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità; il giudicante non ha considerato gli addebiti eseguiti dalla banca in entità superiore al tasso soglia in vari trimestri, nell'assunto che il TEG delle aperture di credito possa essere verificato solo ex post, per cui l'usura “sopravviene” sempre
(o quasi) alla stipula del contratto, poiché solo con l'utilizzo si può verificare l'effettivo costo del credito;
la c.m.s. è stata erroneamente esclusa dal calcolo del TEG in violazione dell'art. 644 c.p., senza che il giudice abbia considerato che essa incide direttamente sul costo effettivo del credito erogato, aderendo alla tesi del CTU che ha azzerato integralmente gli interessi usurari e calcolato la differenza di €.8.571,53 senza applicazione, però, del principio stabilito dall'art. 1815 c.c., a tenore del quale se sono pattuiti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi;
la sentenza è erronea perché non ha dichiarato la liberazione dei fideiussori in virtù della mancata escussione delle garanzie da parte della banca nei termini di legge ex artt. 1956 e 1957 c.c., né il Tribunale si è pronunciato sulla dichiarazione di nullità della fideiussione, le cui clausole sono risultate sovrapponibili allo schema predisposto dall'ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Si è regolarmente costituita in giudizio Controparte_5
unipersonale e per essa, quale mandataria, contestando in modo
[...] CP_2 specifico l'avverso gravame di cui ha chiesto preliminarmente dichiararsi la inammissibilità ex art. 342 c.p.c., poiché l'appello non contiene alcuna sostanziale esposizione di elementi di criticità della motivazione del primo giudice e della loro rilevanza, né la specificazione delle parti del provvedimento impugnato di cui viene chiesta la riforma, trattandosi di una mera riedizione e riproposizione pedissequa delle difese in I grado;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, in particolare ritenendo come in primo grado la società
3 opponente non abbia sollevato alcuna eccezione inerente lo ius variandi e, comunque,
l'eccezione è da ritenersi infondata anche nel merito, avendo il CTU riscontrato per tutta la durata del rapporto la conformità tra le condizioni praticate e quelle contrattualmente pattuite, inoltre, quanto al trimestre 30.06.2010, è applicabile l'art. 118 TUB ante d.lgs. n.
141/2010, a tenore del quale la modifica delle condizioni non dev'essere approvata specificamente dal cliente, ma solo comunicata con un preavviso di trenta giorni;
inammissibile ex art. 345 c.p.c. è la tardiva contestazione dell'anatocismo alla luce dalla L.
n. 147/2013 che demanda al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per l'attuazione della norma, che però è rimasta inapplicabile al c/c in esame in difetto dell'auspicata delibera, pubblicata in G.U. in data 10.09.2016 solo in epoca successiva alla chiusura del conto avvenuta il 15.12.2015, pertanto è da ritenersi corretto quanto rilevato dal CTU in merito alla regolare pattuizione della periodicità di capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi debitori che creditori ex art. 6 delibera CICR 6.02.2000 ad esso applicabile;
l'usura riscontrata in alcuni trimestri compresi tra il 2010 ed il 2011 è di tipo sopravvenuto per la variazione dei tassi soglia di legge e non è rilevante sulla validità della clausola la circostanza che essi fossero del tutto legittimi al momento della loro pattuizione;
tardiva e pertanto inammissibile è, altresì, l'eccezione di nullità della fideiussione -formulata per la prima volta in comparsa conclusionale- per violazione della normativa antitrust, che si fonda su fatti nuovi costituiti dalla corrispondenza tra il testo del contratto di fideiussione e lo schema predisposto dall'ABI, né ai fini del rispetto dell'art. 1957 c.c. è rilevante il comportamento meramente inattivo del creditore e, comunque, la durata della fideiussione è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento ex art. 5 dell'atto costitutivo di garanzia, così come non è applicabile la liberazione in virtù dell'art. 1956, essendo tutti i garanti coinvolti nella compagine sociale della debitrice principale in qualità di soci e di legale rappresentante della società garantita.
Con ordinanza del 30.07.2024 la Corte ha rimesso la causa in istruttoria per l'integrazione della consulenza contabile sul quesito riguardante la determinazione del saldo dare/avere sul c/c oggetto di giudizio con eliminazione della capitalizzazione degli interessi passivi: espletata la CTU, a seguito di ordinanza del 2.04.2025, sono state precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte fondato.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto
4 la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass.
SS.UU. n. 27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Può, quindi, passarsi all'esame delle doglianze contenute nell'atto di appello.
Con il primo motivo di gravame viene censurata la sentenza impugnata per aver ravvisato la legittimità dell'esercizio dello ius variandi operato dalla banca nel corso del rapporto, ritenendolo erroneamente contestato ed omettendo, invece, di valutare l'illecita applicazione degli interessi ultralegali oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti e reiterata in tale fase di gravame, nell'erroneo assunto che essi siano stati correttamente applicati, come da risultanze del CTU integralmente mutuate in sentenza.
La doglianza non è condivisibile.
Argomentando dalla risposta al quesito, sottoposto al CTU, di verificare se nel corso del rapporto la banca abbia applicato interessi in misura ultralegale e, in caso di riscontro positivo, di ritenerli legittimi solo in presenza di espressa e valida pattuizione scritta, pena l'applicazione del tasso legale sostitutivo, emerge sia la corretta applicazione per tutta la durata del rapporto delle condizioni conformi alle clausole contrattuali (che prevedono un
TAN del 12,000%) validamente pattuite, come rilevato a pag. 6 della CTU e successivo allegato “K”, sia l'altrettanto corretta l'applicazione di tassi superiori a quello pattuito rispettivamente del 12,250% per il periodo dall'1.06.2010 al 30.09.2012 (data della proposta di modifica contrattuale data di notifica alla correntista della proposta di modifica unilaterale del contratto contenuta nel primo estratto conto di riferimento del 31.03.2010 ed annotata in
5 quelli successivi) e del periodo successivo all'1.01.2013 in considerazione dell'ulteriore proposta di modifica unilaterale in data 31.12.2012, avuto riguardo al TAN (12,250%) e al
TAE (12,824%).
Di qui la valida pattuizione, in forma scritta, degli interessi convenzionali ed il loro corretto addebito in conto, preclusivi dell'accoglimento della richiesta appellante di applicazione del tasso legale ex art. 1284, co. 3, c.c., come anche rilevato dal giudice di prime cure (“la modifica del tasso d'interesse operata era stata assistita da convenzione scritta, ai sensi degli artt. 118 e 119 TUB”: cfr. pag. 4 sent.), in linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, a tenore del quale “affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell'art.
1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa. Tale condizione … può dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante” (si veda Cassazione Civile,
Sez III, sent. n. 5609 del 7.03.2017), conseguendone che la pattuizione di interessi ultralegali, per essere valida, non deve superare il tasso di usura e deve rivestire la forma scritta ad substantiam, in mancanza della quale si devono applicare gli interessi nella misura legale ex art. 1284, co. 3, c.c.
Con il secondo motivo parte appellante si duole della sentenza nella parte in cui riconosce la legittimità degli interessi anatocistici applicati dalla banca, in quanto conformi ai requisiti previsti dall'art. 6 della delibera C.I.C.R 9.02.2000, ratione temporis applicabile al contratto in esame, avendo il Tribunale supinamente aderito alle erronee considerazioni del CTU nel rilevare la specifica approvazione del cliente ex art. 1341 c.c. dell'art. 9 della “Sezione I – conto corrente bancario” del contratto in esame, che prevede la medesima capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori e che il saldo risultante dalla chiusura periodica in conto produca interessi secondo le medesime modalità, non avendo considerato la mancata previsione in contratto del criterio di calcolo della capitalizzazione del tasso di interesse e il fatto che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma
629) modificando l'art. 120, co. 2, TUB ha introdotto il divieto di anatocismo, anche annuale, applicabile anche al c/c in oggetto in quanto chiuso nel 2015.
La censura è fondata.
Occorre considerare che sussiste contrasto giurisprudenziale in merito alla immediata applicabilità o meno del disposto normativo del novellato art. 120, co. 2, TUB dalla data della sua entrata in vigore (1.01.2014), argomentando una prima corrente dal suo tenore
6 letterale (“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”) per ritenere esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.01.2014 sino alla data di entrata in vigore della delibera attuativa CICR, emanata in data 3.08.2016, quando cioè nel caso in esame il rapporto era già estinto (si vedano Trib. Pescara, sent. 23.08.2018 n. 1194; Trib.
Cuneo, sent. 14.07.2017 n. 738; Trib. Cosenza, sent. 5.05.2016; Trib. Bologna, ordin.
25.03.2016; Trib. Bologna, sent, 9.1.2015).
La seconda e opposta corrente, peraltro cronologicamente iniziatasi ad affermare in epoca successiva e a cui questa Corte territoriale intende dar seguito, si è invece espressa in favore dell'assoluto divieto di qualsiasi pratica anatocistica, ridimensionando il ruolo del CICR nonché l'applicabilità della citata delibera in relazione ai meccanismi di produzione degli interessi, nell'assunto che l'anatocismo debba considerarsi del tutto illegittimo, a far data dall'entrata in vigore della legge di stabilità e che il principio sia già pienamente applicabile, anche in assenza di delibere attuativa da parte del CICR, anche nel caso in cui il contratto preveda specifica pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e riconosca pari periodicità alla capitalizzazione degli interessi attivi, a conferma dell'orientamento del Tribunale di Milano dichiarando illegittimo l'anatocismo e con esso qualsiasi forma di capitalizzazione, trimestrale e perfino annuale degli interessi passivi
(Tribunale di Milano, ordin. 25.03.2015 e Tribunale di Milano, ordin. 3.04.2015):
“L'illegittimità di tale uso è stata infatti già affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte che, dopo avere rilevato che la giurisprudenza ha escluso in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificarla, ha osservato che era "assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare
l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di "normatività", usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 9127 del 6.05.2015).
7 Al lume di quanto argomentato, il saldo del c/c va epurato degli interessi anatocistici addebitati dalla banca nel periodo in cui è vigente il divieto di legge.
Il CTU incaricato, in risposta al quesito integrativo formulato dall'intestata Corte, dopo aver rilevato che il contratto in esame disciplina le modalità di applicazione della capitalizzazione periodica delle competenze, prevedendo la stessa periodicità di capitalizzazione sia per gli interessi creditori che per quelli debitori, ha concluso ritenendo che l'operato della banca, per il periodo 10.07.2008 – 31.12.2013 e con riferimento alla reciprocità di capitalizzazione delle competenze, è conforme alla previsione di quanto previsto dall'art. 120 TUB e il conto non necessita, quindi, di alcun ricalcolo (cfr. pagg.
5-6 CTU).
Invece, per il periodo 1.01.2014 – 15.12.2015 (data di chiusura del conto), il CTU ha riscontrato l'applicazione della capitalizzazione trimestrale e, pertanto, ha ricalcolato gli interessi passivi tempo per tempo maturati, sostituendo il criterio della capitalizzazione composta applicato dalla banca con quello della capitalizzazione semplice, come espressamente richiesto nel quesito, ottenendo una differenza di €.3.137,93 a credito della società correntista (cfr. pagg.
6-7 CTU).
In conclusione, il saldo del conto corrente ottenuto a seguito del ricalcolo è pari ad
€.98.640,13 a debito del cliente e, considerato che all'epoca dell'estinzione del rapporto con passaggio a sofferenza lo stesso riportava un saldo debitore di €.101.778,06, il CTU ha registrato una differenza pari ad €.3.137,93 a credito del cliente.
Con il successivo motivo gli appellanti sostengono che la sentenza impugnata sia erronea per aver ritenuto che nei casi di usura sopravvenuta, l'unica rilevata dal CTU, non si verifichi nullità o inefficacia della clausola degli interessi pattuiti, nell'assunto che il TEG dei rapporti di apertura di credito in conto corrente -tranne nei rari casi in cui la banca pattuisca interessi superiori alla soglia già al momento della stipula- possa “essere verificato solo ex post, per cui l'usura “sopravviene” sempre (o quasi) alla stipula del contratto” (cfr. pag. 12 atto di appello).
Il motivo è infondato.
Occorre considerare che gli interessi dei trimestri in contestazione costituiscono un evidente fenomeno di usura sopravvenuta, verificatasi per effetto della variazione dei tassi di interesse durante lo svolgimento del rapporto, essendo previsto nel contratto di conto corrente in esame che le condizioni contrattuali possano essere modificate nel corso dello stesso, pertanto l'usurarietà o meno del tasso di interesse pattuito andrebbe verificata anche in relazione alle eventuali successive pattuizioni modificative, configurandosi l'usura genetica non solo con riguardo al momento dell'apertura del conto, di cui il CTU ha escluso la natura
8 usuraria, ma anche rispetto alle successive pattuizioni, tuttavia non oggetto di doglianza appellante, neppure in via generica.
La Suprema Corte ha negato la configurabilità della ”usura sopravvenuta”, escludendo che le clausole contrattuali di determinazione degli interessi possano essere considerate nulle o inefficaci nell'ipotesi in cui il relativo tasso, pattuito originariamente in misura non superiore al limite di legge, venga a eccedere tale limite nel corso del rapporto, a seguito della diminuzione dei tassi soglia, non potendo imputarsi al creditore un fenomeno riconducibile all'alea normale, ossia al rischio congenito, che caratterizza l'esecuzione dei rapporti contrattuali di durata: “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass., SS.UU., sentenza 19.10.2017 n. 24675). Il principio enunciato con riferimento al contratto di mutuo è applicabile anche agli altri contratti bancari, in quanto muove dalle norme che regolano l'usura nel suo complesso (arg. ex art. 1 d.l. n 394 del
2000).
L'onere di allegare il verificarsi di modificazioni peggiorative che hanno comportato l'applicazione di interessi usurari grava ex art. 2697 c.c. sul correntista, che -si ribadisce- nel caso di specie alcuna specifica allegazione ha formulato sul punto, essendosi gli opponenti limitati a dedurre in modo generico il superamento del tasso soglia e non in relazione ai contestati trimestri.
Il Collegio, inoltre, reputa di non poter condividere la lamentata esclusione della c.m.s. dal calcolo del TEG, alla luce dei principi espressi dalle SS.UU. (cfr. Cass., sent. n. 16303/2018) che, nel recepire la modalità di comparazione suggerita da Banca d'Italia nel Bollettino n.
12/2005, tiene conto della necessità di effettuare la separata comparazione del TEG, dell'interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonché della c.m.s. applicata, con la
“c.m.s. soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della c.m.s. media indicata nei decreti ministeriali, emanati ex L. n. 108/2008. Ed infatti, in considerazione del contenuto prescrittivo dei decreti ministeriali che nel tempo si sono avvicendati
9 trimestralmente per la rilevazione del tasso soglia, atteso che a far data dal D.M. 22 marzo
1997 all'art. 1, co. 2, di ciascun decreto è stata espressamente sancita l'esclusione della commissione di massimo scoperto dal conteggio necessario alla rilevazione del tasso effettivo globale medio e che a tale previsione si sono allineate le Istruzioni diramate dalla
Banca d'Italia per la rilevazione del T.E.G.M., poste a fondamento dei citati decreti ministeriali. Tale soluzione interpretativa risponde all'esigenza di comparare entità omogenee, in quanto la c.m.s. svolge una funzione diversa rispetto alla pattuizione di interessi: la c.m.s. rappresenta la remunerazione del servizio offerto dalla banca consistente nel tenere a disposizione del cliente, titolare di un rapporto di conto corrente, una determinata somma, utilizzabile, nei limiti del fido concesso, discrezionalmente dal cliente e non si esaurisca nella “controprestazione per la messa in disponibilità di una data somma di denaro”, servendo piuttosto a fronteggiare un “rischio di mancata restituzione che la banca si assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo dei fondi”.
Ad ogni buon conto, il CTU ha evidenziato che il risultato raggiunto in tema di usura sopravvenuta è identico sia includendo sempre la c.m.s. nel calcolo del T.E.G., sia a decorrere solo dall'1.01.2010.
Con l'ultimo motivo viene dedotta la decadenza dalla garanzia per l'omessa escussione da parte della banca nel rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c. (entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita), adducendo parte appellante che la suddetta disposizione normativa, posta a tutela di un interesse di ordine pubblico, cui debbono attenersi le parti nell'adempimento dell'obbligazione, non si limita ad indicare un termine di decadenza a carico del creditore, ma impone l'ulteriore obbligo di “coltivare con diligenza” delle istanze verso il debitore principale che, nella fattispecie, sarebbero mancate, atteso che le revoche degli affidamenti con contestuale recesso unilaterale dal conto corrente sono datate 2.11.2015, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data
21.07.2016, quindi otto mesi dopo. La difesa appellante riferisce, inoltre, di avere tempestivamente eccepito la nullità della fideiussione in esame, sollevata nel presupposto che sia stata rilasciata in conformità allo schema contrattuale ABI e, in quanto tale, oggetto di sanzione dalla Banca d'Italia essendo in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), L. n. 287/90, ma l'eccezione risulterebbe essere stata del tutto ignorata dal primo giudice.
Il motivo non è condivisibile.
Va rilevato che con il provvedimento n. 55/2005 la Banca d'Italia ha accertato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che,
10 nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” evidenziando, in particolare, come le verifiche Con compiute dalla nel corso dell'istruttoria abbiano “mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI” discendendo tale uniformità “da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo”.
A tale proposito, la Corte di Cassazione, dapprima con ordinanza n. 28910/2017 e successivamente con sentenza n. 21878 del 15.06.2019, ha espresso il principio secondo cui
“il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2), 6) ed 8) del Modulo ABI è condizione necessaria e sufficiente per ritenere che l'invalidità dell'intesa “a monte” tra Istituti di credito, volta a restringere la concorrenza, si estenda in via derivata al contratto di garanzia “a valle”, stipulato tra la singola Banca ed il singolo garante, poiché appare evidente che l'intesa “a monte” … ha quale finalità unica ed esclusiva, quella di imporre in modo generale ed uniforme a tutti i contraenti le pattuizioni convenute tra le Banche, in tal modo ripercuotendosi inevitabilmente, quale effetto naturale, sui singoli contratti di garanzia”.
Al fine di valutare la validità ed efficacia delle suddette clausole impugnate, ciò che rileva è quindi la coincidenza delle pattuite condizioni negoziali con il testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva: l'illiceità derivata dalle intese anticoncorrenziali 'a monte' deve essere affermata a patto che il contenuto delle stesse sia effettivamente trasposto nelle singole clausole dei contratti 'a valle', non potendo l'accertamento dell'intesa illecita comportare in via automatica la nullità dei negozi conclusi tra le imprese aderenti al cartello e i singoli soggetti ad esso estranei.
Applicando i suesposti principi al caso specifico, risalendo la stipula della garanzia fideiussoria all'anno 2008, quindi a distanza di vari anni dal citato provvedimento della
Banca d'Italia, è onere di parte appellante provare i fatti costitutivi della domanda, tra cui la perdurante esistenza, all'epoca di sottoscrizione del contratto in discussione, dell'intesa illecita, non potendo essa giovarsi dell'accertamento dell'intesa contenuto in un provvedimento dell'Autorità competente non più contingente, poiché basato su un'indagine a campione svolta nel settembre 2004, quindi inidonea ad assurgere a prova privilegiata del contestato utilizzo generalizzato ed uniforme da parte delle banche degli stessi modelli contrattuali contenenti le tre clausole citate: ed infatti, i provvedimenti delle autorità indipendenti di garanzia costituiscono prova privilegiata dei fatti accertati, che possono
11 essere richiamati dalla parte interessata anche in altri giudizi, anche se tale prova opera con riferimento specifico agli accertamenti svolti e relativamente alla loro epoca.
Ed infatti, la “prova privilegiata” costituita dagli accertamenti effettuati da AGCM e da
Banca di Italia sulla abusività delle note clausole è limitata al periodo che va dal 2002 al
2005 (periodo di indagine sul quale si è, appunto, concentrata l'istruttoria svolta dalle predette autorità) ed è limitata alle sole fideiussioni omnibus (con esclusione di fideiussioni specifiche e contratti autonomi di garanzia), consiste in una presunzione di “sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso”
(così Cass. Civ. 22 maggio 2019 n. 13846, richiamato di dalla recente sent. Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015) solo per le fideiussioni omnibus ricadenti nell'ambito di applicazione, anche temporale, di tale provvedimento, in cui la questione attinente all'onere di allegazione e prova è agevolata, considerato il valore di prova privilegiata del provvedimento, superabile peraltro da una prova contraria.
Ne discende che per fideiussioni sottoscritte prima del 2002 o dopo il 2005 c'è necessità di una prova rigorosa di tutti gli elementi dell'illecito anticoncorrenziale e, in primis, la prova che un numero significativo di banche utilizzava quel modulo, che quella banca faceva parte del “cartello” e che effettivamente c'è stata distorsione della concorrenza, pertanto, nel caso specifico gli appellati avrebbero dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all'istruttoria della Banca d'Italia, per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma “introdurre autonoma fattispecie con autonomi fatti, volti a censurare
l'esistenza di prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice per le modalità di applicazione uniforme dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/1990” (cfr. Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza del 16 giugno 2020).
La presenza delle clausole de quibus nella garanzia rilasciata dalla società appellante dimostra esclusivamente che l'istituto di credito non aveva ancora dato seguito al provvedimento di Banca d'Italia, ma nulla prova circa la condotta delle altre banche e soprattutto in ordine alla esistenza di un'applicazione uniforme di quello schema, la cui prova si rende necessaria ai fini del supporto dell'eccezione di nullità della fideiussione: la prova dell'accordo anticoncorrenziale e della diffusione uniforme del modello di garanzia contestato, potrebbe ad esempio avvenire con la produzione di una serie di moduli riguardanti contratti similari, praticati da altre banche. Si tratta infatti di clausole negoziali, come riconosciuto anche dal provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato in data 20.04.2005 e dal Provvedimento n. 55/2005 in esame, in se stesse e nella
12 loro combinazione del tutto lecite in quanto legittimamente derogatorie di norme codicistiche, derivando il loro potenziale effetto anticoncorrenziale esclusivamente dalla possibilità della loro applicazione in maniera uniforme da parte degli Istituti di credito e tale circostanza dev'essere provata da chi intende farla valere: peraltro, la dedotta nullità delle clausole anzidette non potrebbe comunque condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto ex art. 1419 c.c., in difetto di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso e parte appellante, che pur ne era onerata, non ha infatti allegato, né provato la sussistenza di specifiche circostanze di fatto dalle quali desumere che la fideiussione in esame non sarebbe stata conclusa in assenza delle clausole di cui attualmente invoca la nullità.
Rilevata la mancata prova, nel caso controverso, della diffusione uniforme nel 2008 -anno di sottoscrizione della garanzia rilasciata dall'appellante- da parte delle banche del modulo ABI contestato a causa della mancata produzione degli elementi fattuali da valutare e costituiti dagli altri contratti similari praticati da altri istituti di credito nello stesso periodo, né risultando depositato in atti il modulo stesso che, trattandosi di un atto amministrativo, dev'essere allegato solo dalla parte e non può essere diversamente acquisito o conosciuto dal giudice, l'eccezione oggetto del motivo di gravame in esame va rigettata anche nel merito, dovendo ritenersi assorbita la questione della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. in ragione della validità dell'art. 5 dell'atto di garanzia, a tenore del quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, con dispensa della banca a dover escutere il debitore entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dal richiamato art. 1957 c.c.
Reputa, a tal proposito, il Collegio che, ai sensi del trascritto art. 5 del contratto di fideiussione, l'obbligo di garanzia assunto dai garanti non è stato correlato alla scadenza dell'obbligazione principale, bensì al suo integrale soddisfacimento e, così ricostruita la volontà delle parti, non può che farsi applicazione nel caso di specie del consolidato principio di diritto per cui “Allorché la polizza fideiussoria è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale soddisfacimento, l'azione del creditore non
è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione rispetto all'area di operatività dell'art. 1957 c.c.” (cfr. Cass. sent. n. 16836 del
13.08.2015; n. 8839 del 13.04.2007; n. 16233 del 3.08.2005; n. 16758 del 27.11.2002).
In ogni caso, questa Corte territoriale deve rilevare che la giurisprudenza di legittimità non solo è pacifica nell'affermare che “La decadenza del creditore dal diritto di pretendere
l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 cod. civ. per effetto
13 della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. ord. n. 21867 del 24.09.2013;
Cass. sent. n. 28943 del 04.12.2017), ma anche che “La clausola relativa a detta rinuncia on rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente” (cfr. Cass. n. 9245 del 18.04.2007 e in senso conforme la giurisprudenza di merito per tutte vedi Tribunale Milano, sent. n. 3797/2015).
Alla luce di quanto considerato, la Corte revoca il decreto ingiuntivo n. 1050/2016 emesso dal Tribunale di Pesaro e, in parziale accoglimento dell'appello, condanna Parte_1 nonché dai garanti , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e al pagamento in via solidale, in favore di società Parte_6 Controparte_1
a responsabilità limitata unipersonale e per essa, quale mandataria, della CP_2 somma complessiva di €.98.640,13 pari al saldo debitore alla data di estinzione del conto avvenuto il 15.12.2015, oltre interessi al tasso ingiunto.
La parziale modifica della sentenza influisce, sia pure in minima parte, sulla valutazione complessiva della condanna alle spese di lite e di CTU, che appare equo compensare tra le parti nella misura di 1/10 per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché dai garanti , Parte_1 Parte_2
, , e avverso la Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 sentenza n. 671/2020 emessa in data 7/8.10.2020 dal Tribunale di Pesaro, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto, condanna nonché dai garanti Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
al pagamento in via solidale, in favore di società a Parte_6 Controparte_1
limitata unipersonale e per essa, quale mandataria, della CP_5 CP_2 somma complessiva di €.98.640,13 pari al saldo debitore alla data di estinzione del conto avvenuto il 15.12.2015, oltre interessi al tasso ingiunto;
- Compensa nella misura di 1/10 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna parte appellante al pagamento dei restanti 9/10;
14 - Conferma in complessivi €.13.430 le spese di lite come già liquidate in primo grado e liquida le spese del presente grado in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate;
- Compensa nella misura di 1/10 le spese di entrambe le CTU espletate nei due gradi di giudizio come già in precedenza liquidate e condanna parte appellante al pagamento dei restanti 9/10.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 24.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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