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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2301/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 05.08.2023 avverso la sentenza n. 5722/2023 resa dal Tribunale di Milano, pubblicata il 07.07.2023 e notificata il 13.07.2023,
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, come da procura allegata all'atto di citazione in primo C.F._2 grado, dall'Avv. GABRIELE R. FONTANA (C.F. ), con studio in MILANO, C.F._3
VIALE BRIANZA NR. 22, presso cui sono elettivamente domiciliati;
-APPELLANTI-
CONTRO
(P.IVA ), e per essa, della società Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, capitale sociale Euro 100.000,00 i.v., numero
[...] di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e Partita IVA
, in forza di procura rilasciata dalla società quale P.IVA_2 Controparte_3 mandataria rappresentata e difesa, come da PROCURA allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ALBERTO CRIVELLI (C.F. ), con studio in MILANO, C.F._4
VIA ARRIGO BOITO N. 8, presso cui è elettivamente domiciliata;
- APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso sentenza in materia di “Opposizione a precetto” CONCLUSIONI:
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:, nel merito, in via principale:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5722/2023 resa dal Tribunale di Milano, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, Dott. Roberto Angelini - R.G. n. 6022/2022 - pubblicata il 7 luglio 2023 e notificata il 13/07
/ 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate, dall'appellata, dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano così provvedere: In via pregiudiziale:
- disporre l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio R.G. 2301/2023, Corte d'Appello di
Milano, vertente sulla medesima questione giuridica del presente giudizio e definito con sentenza n.
2196/2024;
In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 5722/2023, Tribunale di
Milano in quanto priva dei requisiti ex lege;
in via principale:
- respingere l'appello avversario, in quanto totalmente infondato per tutte le ragioni esposte in atti;
Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, CPA e 15% di rimborso spese generali, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14.02.2022, i Sig.ri e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio le società (di seguito ) e Controparte_1 CP_1 Controparte_2
(di seguito ), spiegando opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in data
[...] CP_2
27.12.2021 da per il tramite di per il pagamento dell'importo complessivo di € CP_1 CP_2
160.807,12, deducendo:
- la non azionabilità del titolo dedotto da – contratto di mutuo ipotecario stipulato il CP_1
25.02.2009 – in ragione dell'avvenuta conclusione con l'istituto di credito mutuante (Banco CP_4
già ora incorporata in , in data 07.01.2015, di
[...] Controparte_5 Controparte_6 un piano di rientro sempre onorato dai debitori;
- la mancata prova della cessione a del titolo esecutivo di cui sopra e dunque il difetto di CP_1 legittimazione ad agire della stessa.
Gli opponenti deducevano inoltre che l'eccezione di inesistenza della cessione del credito tra CP_6
e era già stata oggetto di separato giudizio, avente n.r.g. 45980/21, poi definito -nelle
[...] CP_1 more del presente giudizio- dallo stesso Tribunale di Milano, VI sezione Civile, con sentenza n. 5367 del 16 giugno 2022, che, accogliendo la domanda dei sig.ri aveva dichiarato Parte_3
l'insussistenza di detta cessione del credito.
Costituitesi in giudizio, e chiedevano preliminarmente dichiararsi la carenza di CP_1 CP_2 legittimazione passiva di quest'ultima e ordinarne l'estromissione dal processo;
nel merito, chiedevano il rigetto delle domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto con conseguente riconoscimento dei Sig.ri e quali debitori di e Pt_1 Pt_2 CP_1 condanna dei medesimi al pagamento della somma accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
2. Sulla base della documentazione acquisita, con sentenza n. 5722/2023, il Tribunale di Milano dichiarava estromessa dal giudizio, rigettava l'opposizione e Controparte_2 condannava i sig.ri e a rifondere alla convenuta le spese di lite. Pt_1 Pt_2 CP_1
In particolare, il Giudice di primo grado basava la sua decisione su due ordini di argomentazioni:
- da un lato, il Tribunale rilevava che gli opponenti e erano decaduti dal piano di Pt_1 Pt_2 rientro concluso con l'istituto di credito mutuante, poiché lo stesso non presentava natura novativa e prevedeva che i debitori dovessero entro il 30.04.2017 saldare il debito residuo o presentare nuova proposta di pagamento dell'insoluto; il mancato saldo dell'importo a debito entro la suddetta data, cui non faceva seguito alcuna proposta di pagamento da parte di e determinava la Pt_1 Pt_2 loro decadenza dal piano di rientro;
- dall'altro, il Tribunale riteneva la documentazione prodotta in atti idonea a fornire prova della cessione del credito portato dal titolo esecutivo a stante la pubblicazione in Gazzetta CP_1
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, l'esplicita comunicazione di cessione del credito ai debitori, la presenza della proposta irrevocabile d'acquisto di e dell'accettazione CP_1 dell'istituto bancario cedente e la produzione della dichiarazione di cessione con specifica indicazione degli estremi del contratto oggetto di cessione.
3. Avverso tale sentenza proponevano appello i sig.ri e deducendo Parte_1 Parte_2 tre motivi di gravame.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano l'omessa sospensione, in violazione dell'art. 295 c.p.c., del giudizio di primo grado in attesa della definizione dell'appello promosso da CP_1 avverso la parallela sentenza n. 5367/22 (che ha dichiarato insussistente la cessione del credito qui opposto), in quanto la questione oggetto di quel giudizio (la titolarità del diritto di credito azionato da costituiva un presupposto dalla cui definizione sarebbe dipesa la decisione della causa CP_1 davanti il Tribunale.
Con il secondo e il terzo motivo di appello, da analizzare congiuntamente per comunanza di questioni trattate, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per aver il Giudice erroneamente interpretato la produzione documentale offerta dalle parti, oltre che la disciplina delle cessioni di crediti in blocco prevista dall'art. 58 TUB, finendo per ritenere provata la cessione a del CP_1 credito oggetto di causa e, dunque, sancendo erroneamente la sua legittimazione ad azionarlo in sede esecutiva.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato. Controparte_1
Alla prima udienza, tenutasi in data 23.01.2024, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in attesa della pronuncia della Corte d'Appello di Milano sull'impugnazione della citata sentenza n. 5367/22 che aveva dichiarato l'insussistenza della cessione del credito oggetto di causa a il Consigliere istruttore rinviava dunque la causa all'udienza del 07.05.2024. CP_1
A tale udienza, i procuratori delle parti davano congiuntamente atto che il separato giudizio era stato trattenuto in decisione e pertanto confermavano nuovamente l'interesse ad attendere l'esito di quel giudizio, stante il suo carattere dirimente rispetto all'oggetto della causa;
il Consigliere Istruttore, ritenutane l'opportunità, rinviava la causa.
Nelle more del giudizio, interveniva la pronuncia della Corte d'Appello di Milano, che con la sentenza n. 2196 del 24 luglio 2024 riformava la sentenza n. 5367/22 e riconosceva l'intervenuta cessione del credito portato dal contratto di mutuo concluso da con a favore di Parte_3 CP_6 CP_1
[...]
Detta sentenza della Corte d'Appello non veniva impugnata e passava così in cosa giudicata.
All'udienza del 1.10.2024, i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuta pronuncia della Corte
d'Appello sul parallelo processo (prodotta agli atti dalla parte appellata) e insistevano concordemente che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione.
In data 14.01.2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti, il Consigliere Istruttore rimetteva al Collegio la causa, che veniva discussa durante la camera di consiglio del 21.01.2025.
*****
4. Deve preliminarmente evidenziarsi che gli appellanti non hanno censurato le statuizioni del
Tribunale in punto di esistenza del titolo di credito azionato da elemento su cui si è pertanto CP_1 formato giudicato interno.
Inoltre, si rileva che, come anticipato, con sentenza n. 2196/2024 del 07.02.2024, pubblicata il
24.07.2024, la prima Sezione della Corte d'Appello di Milano ha totalmente riformato la sentenza n.
5722/23 – con cui il Tribunale di Milano aveva ritenuto insussistente la cessione del credito oggetto del presente giudizio– accertando e dichiarando essere stata fornita la prova della cessione del credito vantato nei confronti dei sig.ri e da parte di a favore della Pt_1 Pt_2 Controparte_6 [...]
sentenza che, non essendo stata oggetto di impugnazione in sede di ricorso per Cassazione, CP_1
è passata in giudicato.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. Sez. U. n. 13916 del 16/06/2006; v. anche, tra le numerose pronunce successive conformi massimate, Cass. Sez. 3 n. 27013 del 14/09/2022; v. anche, tra le pronunce non massimate sul punto, Cass. Sez. 3 n. 1165 del 17/01/2022; n. 42080 del 30/12/2021)
È evidente, dunque, che nel caso di specie l'accertamento compiuto con la sentenza n. 2196/2024 dalla Corte d'Appello di Milano circa la sussistenza della cessione del credito a (pronuncia CP_1 che statuiva espressamente che “il contratto di cessione del credito si è perfezionato in data 1/6/2018
e in tale data è intervenuto il trasferimento del credito per cui è causa. Pacifica, dunque, deve ritenersi la titolarità sostanziale del diritto di credito controverso in capo a e la sua Controparte_1 conseguente legittimazione ex art. 111 cpc.”) precluda a questa Corte, in accordo col richiamato orientamento di legittimità, il riesame dello stesso punto di diritto dedotto in questa sede dagli appellanti.
L'appello, in conseguenza di tali considerazioni, seppur ammissibile per come proposto originariamente, deve allo stato ritenersi affetto da inammissibilità sopravvenuta, essendo ormai preclusa a questa Corte ogni rivalutazione della questione di diritto definitivamente risolta dalla pronuncia passata in giudicato.
Ciononostante, gli appellanti con la memoria conclusionale hanno insistito sul proposto appello e, in particolare, sul primo motivo di gravame, con cui hanno denunciato la ritenuta “violazione di legge da parte del primo giudice, in relazione al dettato di cui all'art. 295 cpc, in rapporto alla questione pregiudiziale dell'esistenza del contratto di cessione del credito”, sostenendo che l'intervenuta riforma della sentenza n. 5367/22 del Tribunale di Milano non spostasse le ragioni di cui al primo motivo, in quanto “Trattasi di una palese violazione che, indubbiamente, è stata posta in essere dal giudice del primo grado di giudizio in ragione della cogenza, in quella fase storico-processuale, di un provvedimento – non ancora riformato - che aveva accertato l'inesistenza di qualsiasi tipo di obbligazione degli odierni appellanti nei riguardi di ”. CP_1
Secondo la difesa degli appellanti, “Nel caso in esame, infatti, al momento della notifica dell'atto di precetto opposto e quindi, a maggior ragione, al momento dell'instaurazione del relativo giudizio di opposizione, i sigg. avevano già ottenuto, nel merito, una pronuncia del Tribunale Parte_3 di Milano (sentenza n. 5367/2022, Dott. Tranquillo) che attestava il loro diritto a non corrispondere alcunché a in quanto non cessionaria dell'asserito credito loro intimato tramite Controparte_1
l'atto di precetto opposto. Tale sentenza aveva ovvia efficacia tra le parti e, per tutta la durata del giudizio di opposizione al precetto, non era stata oggetto di riforma. (…) il magistrato avrebbe dovuto conformarsi alla pronuncia del dott. Tranquillo, id est del Giudice legittimato a sindacare sulla questione preminente (la sussistenza o meno della cessione di credito), a sua volta propedeutica alla declaratoria di efficacia dell'atto di precetto”.(cfr. pag. 10 e 11 comparsa conclusionale appellanti), In conclusione, secondo la parte appellante, “la Sentenza impugnata va stigmatizzata - e quindi riformata - nella parte in cui non ha accolto una delle domande degli allora opponenti - come sin dal principio esplicato nel principale motivo di appello – la quale mirava all'ottenimento di una declaratoria di inefficacia, anche solo temporanea (in attesa della risoluzione definitiva della questione pregiudiziale dell'atto di precetto opposto). I sigg. sono purtroppo stati Parte_3 costretti a resistere ad un'iniziativa giudiziaria affetta, fin dal principio, da carenza di legittimazione attiva da parte di chi l'ha promossa (infatti era stata già dichiarata non cessionaria del CP_1 credito al momento della notifica dell'atto di precetto) e, come se non bastasse, non essendo stata riconosciuta tale evidenza all'interno della sentenza impugnata (per evidente errore del giudice che
l'ha emessa), l'illegittimità di tale iniziativa si è protratta per un ulteriore grado di giudizio, con tutto ciò che ne consegue in termini di costi. Basti la seguente semplice deduzione per meglio chiarire la temerarietà e l'assurdità dell'agire avversario”.(cfr. pag. 15-16 citata memoria conclusionale).
La doglianza è destituita di ogni fondamento e contraria alle risultanze fattuali in atto oltre che ai principi di diritto.
In primo luogo, non è vero che al momento della notifica del precetto i avessero già Parte_3 ottenuto la pronuncia del Tribunale di accoglimento della domanda proposta sull'inesistenza della cessione del credito: il precetto veniva infatti notificato agli odierni appellanti in data 13.12.2021, mentre la sentenza n. 5367/22 del Tribunale di Milano veniva pubblicata in data 16.06.2022.
Dall'esame degli atti del processo di primo grado, poi, risulta che mai gli odierni appellanti abbiano fatto richiesta al Tribunale di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del parallelo processo incardinato davanti alla VI Sezione, mentre hanno chiesto espressamente ed immediatamente una pronuncia giudiziale nel merito dopo aver letto la pronuncia a loro favorevole pronunciata dal Tribunale con la sentenza n. 5367/22.
Infine, deve aggiungersi che l'invocata – solo in appello – sospensione del processo non costituiva affatto, come prospettato dagli appellanti, un obbligo per il Giudice di primo grado, in conformità con la costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause” (Cass. Sez. VI n. 18082 del 31/08/2020).
A queste considerazioni si aggiunga che, nel caso di specie, poteva essere al più percorribile l'ipotesi della litispendenza, pronuncia anche questa ormai preclusa, così come affermato dalla Cassazione con la pronuncia n. 41505/2021, laddove ha precisato che in caso di successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto, il giudice del secondo non può dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. se in relazione al primo giudizio si sia già formato il giudicato. La pretesa sospensione del secondo giudizio è pertanto palesemente infondata.
L'esame del secondo e terzo motivo, inerenti la denunciata erroneità dell'interpretazione data dal
Giudice della produzione documentale offerta da e della disciplina dettata dall'art. 58 TUB CP_1
– e quindi sull'esistenza della cessione del credito – attengono a questione, come anticipato, ormai superata ed ogni giudizio definitivamente precluso dall'intervenuta sentenza della Corte d'Appello di
Milano già pronunciatasi sul punto con sentenza passata in giudicato. (Cass. Sez. U. n. 13916 del
16/06/2006 e da ultimo Cass. n. 2387 del 24/01/2024)
6. In conclusione, l'appello proposto da e va rigettato, con integrale Parte_1 Parte_2 conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5722/2023, anche in punto di spese di lite.
Segue la condanna degli appellanti – in via tra loro solidale- alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate – tenuto conto del valore della controversia (pari al precetto opposto), avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente D.M. n.
147/2022, attesa la media complessità delle questioni trattate, ad eccezione della fase di trattazione liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria strictu sensu– in complessivi € 12.154,00 di cui
€ 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza n. 5722/2023 del Tribunale di Milano,
[...] Parte_2 pubblicata in data 07.07.2023, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti al pagamento in via solidale in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € € 12.154,00 di cui € 2.977,00 per la fase di studio,
€ 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
Così deciso, in Milano il 21.01.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Maria Grazia Federici
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 05.08.2023 avverso la sentenza n. 5722/2023 resa dal Tribunale di Milano, pubblicata il 07.07.2023 e notificata il 13.07.2023,
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, come da procura allegata all'atto di citazione in primo C.F._2 grado, dall'Avv. GABRIELE R. FONTANA (C.F. ), con studio in MILANO, C.F._3
VIALE BRIANZA NR. 22, presso cui sono elettivamente domiciliati;
-APPELLANTI-
CONTRO
(P.IVA ), e per essa, della società Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, capitale sociale Euro 100.000,00 i.v., numero
[...] di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e Partita IVA
, in forza di procura rilasciata dalla società quale P.IVA_2 Controparte_3 mandataria rappresentata e difesa, come da PROCURA allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ALBERTO CRIVELLI (C.F. ), con studio in MILANO, C.F._4
VIA ARRIGO BOITO N. 8, presso cui è elettivamente domiciliata;
- APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso sentenza in materia di “Opposizione a precetto” CONCLUSIONI:
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:, nel merito, in via principale:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5722/2023 resa dal Tribunale di Milano, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, Dott. Roberto Angelini - R.G. n. 6022/2022 - pubblicata il 7 luglio 2023 e notificata il 13/07
/ 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate, dall'appellata, dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano così provvedere: In via pregiudiziale:
- disporre l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio R.G. 2301/2023, Corte d'Appello di
Milano, vertente sulla medesima questione giuridica del presente giudizio e definito con sentenza n.
2196/2024;
In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 5722/2023, Tribunale di
Milano in quanto priva dei requisiti ex lege;
in via principale:
- respingere l'appello avversario, in quanto totalmente infondato per tutte le ragioni esposte in atti;
Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, CPA e 15% di rimborso spese generali, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14.02.2022, i Sig.ri e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio le società (di seguito ) e Controparte_1 CP_1 Controparte_2
(di seguito ), spiegando opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in data
[...] CP_2
27.12.2021 da per il tramite di per il pagamento dell'importo complessivo di € CP_1 CP_2
160.807,12, deducendo:
- la non azionabilità del titolo dedotto da – contratto di mutuo ipotecario stipulato il CP_1
25.02.2009 – in ragione dell'avvenuta conclusione con l'istituto di credito mutuante (Banco CP_4
già ora incorporata in , in data 07.01.2015, di
[...] Controparte_5 Controparte_6 un piano di rientro sempre onorato dai debitori;
- la mancata prova della cessione a del titolo esecutivo di cui sopra e dunque il difetto di CP_1 legittimazione ad agire della stessa.
Gli opponenti deducevano inoltre che l'eccezione di inesistenza della cessione del credito tra CP_6
e era già stata oggetto di separato giudizio, avente n.r.g. 45980/21, poi definito -nelle
[...] CP_1 more del presente giudizio- dallo stesso Tribunale di Milano, VI sezione Civile, con sentenza n. 5367 del 16 giugno 2022, che, accogliendo la domanda dei sig.ri aveva dichiarato Parte_3
l'insussistenza di detta cessione del credito.
Costituitesi in giudizio, e chiedevano preliminarmente dichiararsi la carenza di CP_1 CP_2 legittimazione passiva di quest'ultima e ordinarne l'estromissione dal processo;
nel merito, chiedevano il rigetto delle domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto con conseguente riconoscimento dei Sig.ri e quali debitori di e Pt_1 Pt_2 CP_1 condanna dei medesimi al pagamento della somma accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
2. Sulla base della documentazione acquisita, con sentenza n. 5722/2023, il Tribunale di Milano dichiarava estromessa dal giudizio, rigettava l'opposizione e Controparte_2 condannava i sig.ri e a rifondere alla convenuta le spese di lite. Pt_1 Pt_2 CP_1
In particolare, il Giudice di primo grado basava la sua decisione su due ordini di argomentazioni:
- da un lato, il Tribunale rilevava che gli opponenti e erano decaduti dal piano di Pt_1 Pt_2 rientro concluso con l'istituto di credito mutuante, poiché lo stesso non presentava natura novativa e prevedeva che i debitori dovessero entro il 30.04.2017 saldare il debito residuo o presentare nuova proposta di pagamento dell'insoluto; il mancato saldo dell'importo a debito entro la suddetta data, cui non faceva seguito alcuna proposta di pagamento da parte di e determinava la Pt_1 Pt_2 loro decadenza dal piano di rientro;
- dall'altro, il Tribunale riteneva la documentazione prodotta in atti idonea a fornire prova della cessione del credito portato dal titolo esecutivo a stante la pubblicazione in Gazzetta CP_1
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, l'esplicita comunicazione di cessione del credito ai debitori, la presenza della proposta irrevocabile d'acquisto di e dell'accettazione CP_1 dell'istituto bancario cedente e la produzione della dichiarazione di cessione con specifica indicazione degli estremi del contratto oggetto di cessione.
3. Avverso tale sentenza proponevano appello i sig.ri e deducendo Parte_1 Parte_2 tre motivi di gravame.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano l'omessa sospensione, in violazione dell'art. 295 c.p.c., del giudizio di primo grado in attesa della definizione dell'appello promosso da CP_1 avverso la parallela sentenza n. 5367/22 (che ha dichiarato insussistente la cessione del credito qui opposto), in quanto la questione oggetto di quel giudizio (la titolarità del diritto di credito azionato da costituiva un presupposto dalla cui definizione sarebbe dipesa la decisione della causa CP_1 davanti il Tribunale.
Con il secondo e il terzo motivo di appello, da analizzare congiuntamente per comunanza di questioni trattate, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per aver il Giudice erroneamente interpretato la produzione documentale offerta dalle parti, oltre che la disciplina delle cessioni di crediti in blocco prevista dall'art. 58 TUB, finendo per ritenere provata la cessione a del CP_1 credito oggetto di causa e, dunque, sancendo erroneamente la sua legittimazione ad azionarlo in sede esecutiva.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato. Controparte_1
Alla prima udienza, tenutasi in data 23.01.2024, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in attesa della pronuncia della Corte d'Appello di Milano sull'impugnazione della citata sentenza n. 5367/22 che aveva dichiarato l'insussistenza della cessione del credito oggetto di causa a il Consigliere istruttore rinviava dunque la causa all'udienza del 07.05.2024. CP_1
A tale udienza, i procuratori delle parti davano congiuntamente atto che il separato giudizio era stato trattenuto in decisione e pertanto confermavano nuovamente l'interesse ad attendere l'esito di quel giudizio, stante il suo carattere dirimente rispetto all'oggetto della causa;
il Consigliere Istruttore, ritenutane l'opportunità, rinviava la causa.
Nelle more del giudizio, interveniva la pronuncia della Corte d'Appello di Milano, che con la sentenza n. 2196 del 24 luglio 2024 riformava la sentenza n. 5367/22 e riconosceva l'intervenuta cessione del credito portato dal contratto di mutuo concluso da con a favore di Parte_3 CP_6 CP_1
[...]
Detta sentenza della Corte d'Appello non veniva impugnata e passava così in cosa giudicata.
All'udienza del 1.10.2024, i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuta pronuncia della Corte
d'Appello sul parallelo processo (prodotta agli atti dalla parte appellata) e insistevano concordemente che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione.
In data 14.01.2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti, il Consigliere Istruttore rimetteva al Collegio la causa, che veniva discussa durante la camera di consiglio del 21.01.2025.
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4. Deve preliminarmente evidenziarsi che gli appellanti non hanno censurato le statuizioni del
Tribunale in punto di esistenza del titolo di credito azionato da elemento su cui si è pertanto CP_1 formato giudicato interno.
Inoltre, si rileva che, come anticipato, con sentenza n. 2196/2024 del 07.02.2024, pubblicata il
24.07.2024, la prima Sezione della Corte d'Appello di Milano ha totalmente riformato la sentenza n.
5722/23 – con cui il Tribunale di Milano aveva ritenuto insussistente la cessione del credito oggetto del presente giudizio– accertando e dichiarando essere stata fornita la prova della cessione del credito vantato nei confronti dei sig.ri e da parte di a favore della Pt_1 Pt_2 Controparte_6 [...]
sentenza che, non essendo stata oggetto di impugnazione in sede di ricorso per Cassazione, CP_1
è passata in giudicato.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. Sez. U. n. 13916 del 16/06/2006; v. anche, tra le numerose pronunce successive conformi massimate, Cass. Sez. 3 n. 27013 del 14/09/2022; v. anche, tra le pronunce non massimate sul punto, Cass. Sez. 3 n. 1165 del 17/01/2022; n. 42080 del 30/12/2021)
È evidente, dunque, che nel caso di specie l'accertamento compiuto con la sentenza n. 2196/2024 dalla Corte d'Appello di Milano circa la sussistenza della cessione del credito a (pronuncia CP_1 che statuiva espressamente che “il contratto di cessione del credito si è perfezionato in data 1/6/2018
e in tale data è intervenuto il trasferimento del credito per cui è causa. Pacifica, dunque, deve ritenersi la titolarità sostanziale del diritto di credito controverso in capo a e la sua Controparte_1 conseguente legittimazione ex art. 111 cpc.”) precluda a questa Corte, in accordo col richiamato orientamento di legittimità, il riesame dello stesso punto di diritto dedotto in questa sede dagli appellanti.
L'appello, in conseguenza di tali considerazioni, seppur ammissibile per come proposto originariamente, deve allo stato ritenersi affetto da inammissibilità sopravvenuta, essendo ormai preclusa a questa Corte ogni rivalutazione della questione di diritto definitivamente risolta dalla pronuncia passata in giudicato.
Ciononostante, gli appellanti con la memoria conclusionale hanno insistito sul proposto appello e, in particolare, sul primo motivo di gravame, con cui hanno denunciato la ritenuta “violazione di legge da parte del primo giudice, in relazione al dettato di cui all'art. 295 cpc, in rapporto alla questione pregiudiziale dell'esistenza del contratto di cessione del credito”, sostenendo che l'intervenuta riforma della sentenza n. 5367/22 del Tribunale di Milano non spostasse le ragioni di cui al primo motivo, in quanto “Trattasi di una palese violazione che, indubbiamente, è stata posta in essere dal giudice del primo grado di giudizio in ragione della cogenza, in quella fase storico-processuale, di un provvedimento – non ancora riformato - che aveva accertato l'inesistenza di qualsiasi tipo di obbligazione degli odierni appellanti nei riguardi di ”. CP_1
Secondo la difesa degli appellanti, “Nel caso in esame, infatti, al momento della notifica dell'atto di precetto opposto e quindi, a maggior ragione, al momento dell'instaurazione del relativo giudizio di opposizione, i sigg. avevano già ottenuto, nel merito, una pronuncia del Tribunale Parte_3 di Milano (sentenza n. 5367/2022, Dott. Tranquillo) che attestava il loro diritto a non corrispondere alcunché a in quanto non cessionaria dell'asserito credito loro intimato tramite Controparte_1
l'atto di precetto opposto. Tale sentenza aveva ovvia efficacia tra le parti e, per tutta la durata del giudizio di opposizione al precetto, non era stata oggetto di riforma. (…) il magistrato avrebbe dovuto conformarsi alla pronuncia del dott. Tranquillo, id est del Giudice legittimato a sindacare sulla questione preminente (la sussistenza o meno della cessione di credito), a sua volta propedeutica alla declaratoria di efficacia dell'atto di precetto”.(cfr. pag. 10 e 11 comparsa conclusionale appellanti), In conclusione, secondo la parte appellante, “la Sentenza impugnata va stigmatizzata - e quindi riformata - nella parte in cui non ha accolto una delle domande degli allora opponenti - come sin dal principio esplicato nel principale motivo di appello – la quale mirava all'ottenimento di una declaratoria di inefficacia, anche solo temporanea (in attesa della risoluzione definitiva della questione pregiudiziale dell'atto di precetto opposto). I sigg. sono purtroppo stati Parte_3 costretti a resistere ad un'iniziativa giudiziaria affetta, fin dal principio, da carenza di legittimazione attiva da parte di chi l'ha promossa (infatti era stata già dichiarata non cessionaria del CP_1 credito al momento della notifica dell'atto di precetto) e, come se non bastasse, non essendo stata riconosciuta tale evidenza all'interno della sentenza impugnata (per evidente errore del giudice che
l'ha emessa), l'illegittimità di tale iniziativa si è protratta per un ulteriore grado di giudizio, con tutto ciò che ne consegue in termini di costi. Basti la seguente semplice deduzione per meglio chiarire la temerarietà e l'assurdità dell'agire avversario”.(cfr. pag. 15-16 citata memoria conclusionale).
La doglianza è destituita di ogni fondamento e contraria alle risultanze fattuali in atto oltre che ai principi di diritto.
In primo luogo, non è vero che al momento della notifica del precetto i avessero già Parte_3 ottenuto la pronuncia del Tribunale di accoglimento della domanda proposta sull'inesistenza della cessione del credito: il precetto veniva infatti notificato agli odierni appellanti in data 13.12.2021, mentre la sentenza n. 5367/22 del Tribunale di Milano veniva pubblicata in data 16.06.2022.
Dall'esame degli atti del processo di primo grado, poi, risulta che mai gli odierni appellanti abbiano fatto richiesta al Tribunale di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del parallelo processo incardinato davanti alla VI Sezione, mentre hanno chiesto espressamente ed immediatamente una pronuncia giudiziale nel merito dopo aver letto la pronuncia a loro favorevole pronunciata dal Tribunale con la sentenza n. 5367/22.
Infine, deve aggiungersi che l'invocata – solo in appello – sospensione del processo non costituiva affatto, come prospettato dagli appellanti, un obbligo per il Giudice di primo grado, in conformità con la costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause” (Cass. Sez. VI n. 18082 del 31/08/2020).
A queste considerazioni si aggiunga che, nel caso di specie, poteva essere al più percorribile l'ipotesi della litispendenza, pronuncia anche questa ormai preclusa, così come affermato dalla Cassazione con la pronuncia n. 41505/2021, laddove ha precisato che in caso di successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto, il giudice del secondo non può dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. se in relazione al primo giudizio si sia già formato il giudicato. La pretesa sospensione del secondo giudizio è pertanto palesemente infondata.
L'esame del secondo e terzo motivo, inerenti la denunciata erroneità dell'interpretazione data dal
Giudice della produzione documentale offerta da e della disciplina dettata dall'art. 58 TUB CP_1
– e quindi sull'esistenza della cessione del credito – attengono a questione, come anticipato, ormai superata ed ogni giudizio definitivamente precluso dall'intervenuta sentenza della Corte d'Appello di
Milano già pronunciatasi sul punto con sentenza passata in giudicato. (Cass. Sez. U. n. 13916 del
16/06/2006 e da ultimo Cass. n. 2387 del 24/01/2024)
6. In conclusione, l'appello proposto da e va rigettato, con integrale Parte_1 Parte_2 conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5722/2023, anche in punto di spese di lite.
Segue la condanna degli appellanti – in via tra loro solidale- alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate – tenuto conto del valore della controversia (pari al precetto opposto), avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente D.M. n.
147/2022, attesa la media complessità delle questioni trattate, ad eccezione della fase di trattazione liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria strictu sensu– in complessivi € 12.154,00 di cui
€ 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza n. 5722/2023 del Tribunale di Milano,
[...] Parte_2 pubblicata in data 07.07.2023, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti al pagamento in via solidale in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € € 12.154,00 di cui € 2.977,00 per la fase di studio,
€ 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
Così deciso, in Milano il 21.01.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Maria Grazia Federici