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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
FORTUNATO RENATO e dell'avv. LONGO MARIA SOLE ( ) CORSO XXII C.F._2
MARZO, 4 20135 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIA BELLINI 10 89127 REGGIO DI
CALABRIA, presso e nello studio dell'avv. RUSSO FORTUNATO RENATO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CALLONI DANIELE, con elezione di domicilio in FORO BUONAPARTE, 68 20121
MILANO presso e nello studio dell'avv. CALLONI DANIELE
APPELLATO
OGGETTO: Proprietà
Le parti all'udienza del 14.1.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
pagina 1 di 8 Premesso e ritenuto quanto già dedotto, eccepito e rappresentato nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di causa con le presenti note si precisano le conclusioni. In particolare, si chiede che l'Ecc.ma
Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia così provvedere:
- Annullare l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare le domande di Controparte_1 P_
poiché infondate in fatto e in diritto;
P_ Pt_2
- Dichiarare in favore della SI.ra , l'intervenuta usucapione dell'intero Fabbricato di via Parte_3
Goldoni n. 24 e, per l'effetto, dichiarare che il suddetto bene sia da considerarsi quale bene facente parte del patrimonio personale, e quindi ereditario, della SI.ra ; Pt_3
- Dichiarare in via subordinata in favore della SI.ra l'intervenuto usucapione degli Parte_3
appartamenti di cui la stessa abbia goduto e disposto, con relative pertinenze e quello concesso in comodato d'uso gratuito all'odierno ricorrente. - Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Per LA Controparte_1 piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così pronunciarsi: in via preliminare: - per tutti i motivi e le ragioni dedotte in narrativa, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il gravame proposto dal SInor Parte_1
in via principale, nel merito:
- rigettare nel merito il gravame proposto dal SInor in quanto infondato sia in Parte_1 fatto, sia in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 2339/2024 resa dal Tribunale di
Milano in data 27 febbraio 2024 al termine del giudizio n. 44147/2020 R.G.;
- rigettare tutte le domande formulate dal SInor perché infondate in fatto e Parte_1
in diritto;
- condannare ex art. 96 c.p.c. il SInor nella misura ritenuta equa dalla Corte Parte_1
d'Appello.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche del grado di appello, oltre 15% di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e con condanna dell'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ 1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. pagina 2 di 8 depositato in data 11.12.2020 (di seguito Controparte_1 Controparte_1 P_
conveniva in giudizio ed esponeva quanto segue. era stata costituita Parte_1 P_
il 28.11.1984. La quota di maggioranza era detenuta da , madre delle attuali socie Parte_3
ed nonché del convenuto In Controparte_1 Parte_4 Parte_1
data 13.12.1985 aveva acquistato un intero fabbricato, ubicato in Milano - via Goldoni n. 24. P_
era deceduta nel giugno 2014 e da allora il convenuto occupava senza titolo l'intero Parte_3
immobile sopra indicato. aveva radicato dinanzi al Tribunale di Milano un giudizio Parte_1 contro avente ad oggetto l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà P_ dell'intero fabbricato, sulla base di un asserito possesso esclusivo e ininterrotto iniziato nel 1986. aveva a sua volta agito contro per ottenere l'immediato rilascio P_ Parte_1 dell'immobile di via Goldoni n. 24, sulla base della revoca di un comodato verbale in precedenza concesso al convenuto. Con sentenza n. 11440/2019 depositata l'11.12.2019 il Tribunale di Milano aveva respinto entrambe le domande.
In questa sede processuale agiva per la rivendica dell'immobile ai sensi dell'art. 948 c.c., P_
chiedendo la restituzione del fabbricato da parte del convenuto, e la pronuncia di condanna generica per i danni causati da tale protratta occupazione senza titolo.
IZ si costituiva con comparsa depositata il 29.3.2021. In via pregiudiziale di rito Pt_1 chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in quanto l'accertamento di un suo eventuale acquisto a titolo originario della proprietà sarebbe stato in aperto e insanabile contrasto con l'accoglimento della domanda di rivendica svolta da Nel merito, ricostruiva le vicende P_ familiari che avevano portato ad attribuirgli nel 1986 l'utilizzo esclusivo del fabbricato di via Goldoni
n. 24. Eccepiva di avere acquistato la proprietà dello stabile per usucapione, ribadendo tutte le difese già svolte nel separato giudizio indicato dalla controparte, allo stato pendente dinanzi alla Corte
d'Appello di Milano. In subordine, chiedeva che fosse accertata l'intervenuta usucapione da parte della madre . Parte_3
Con ordinanza del 19.4.2021 veniva disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 702ter c.p.c., sottoponendo al contraddittorio delle parti anche il tema della legittimazione attiva di Parte_1
a far valere l'acquisto a titolo originario in favore della madre. Con ordinanza del 19.7.2022 il
Tribunale sospendeva il procedimento sino all'esito definitivo del procedimento radicato da Parte_1 nei confronti di all'epoca pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, finalizzato
[...] P_ all'accertamento dell'intervenuta usucapione in suo favore dell'immobile di via Goldoni n. 24.
In data 24.1.2023 depositava ricorso per la riassunzione del giudizio. La pronuncia di primo P_
pagina 3 di 8 grado era stata integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 3482/2021 depositata il 13.10.2021. Le statuizioni ivi contenute erano divenute definitive in seguito al rigetto - con ordinanza n. 1266/2023, depositata il 17.1.2023 - del ricorso per Cassazione proposto da Pt_1
Nel corso del giudizio presentava due distinti ricorsi ex art. 700, entrambi respinti con P_ ordinanze, rispettivamente, dell'11.11.2021 e del 20.6.2023, confermate dal Collegio in sede di reclamo con provvedimenti del 31.12.2021 e del 18.7.2023. Esaurita la trattazione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 27.9.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..”.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 2339/24 pubblicata in data 01/03/2024 con il seguente dispositivo:
“- accerta e dichiara che è proprietaria del fabbricato Controparte_1
sito a Milano - via Goldoni n. 24, comprendente le unità immobiliari identificate in Catasto come segue
(i) foglio 355, particella 508, subalterno 702, categoria A/2, classe 3, consistenza 4,5 vani, rendita catastale 673,98 (piano terra); (ii) foglio 355, particella 508, subalterno 704, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita catastale 823,75 (piano 2); (iii) foglio 355, particella 508, subalterno 705, categoria C/2, classe 4, 115 mq, rendita catastale 178,18 (piano S1); (iv) foglio 355, particella 508, subalterno 706, categoria A/2, classe 3, consistenza 4 vani, rendita catastale 599,09 (piano 1); (v) foglio
355, particella 508, subalterno 707, categoria A/2, classe 3, consistenza 3,5 vani, rendita catastale
524,20 (piano 1); (vi) foglio 355, particella 508, subalterno 701 (bene comune non censibile); e, per l'effetto,
- condanna al rilascio immediato dello stesso, libero da cose e persone;
Parte_1
- condanna in via generica al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
- respinge la domanda riconvenzionale svolta da rivolta ad accertare Parte_1
l'intervenuta usucapione dell'immobile oggetto di causa da parte di;
Parte_3
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi 21.060,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto
[...]
dovuti. ”
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il Parte_1
16.4.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva
[...]
contestando l'appello e chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza.
pagina 4 di 8 Con provvedimento del 7.6.2024, assunto in riserva all'udienza del 4.6.2025, la Corte, sentito il relatore, sospendeva l'esecutorietà della sentenza limitatamente al capo di condanna dell'appellante al rilascio immediato dell'immobile libero da persona e cose, in ragione dei contrapposti interessi delle parti.
Alla prima udienza del 24.9.2024 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 14.1.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 14.1.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
14.1.2025 e decisa nella camera di consiglio del 21.1.2025.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex articolo 342 cpc, apparendo conforme ai requisiti di specificità recentemente riaffermati dalla Suprema Corte con la
Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023 ove si statuisce “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
L'appello non è fondato. ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1. Sull'esercizio del diritto di godere e disporre del bene da parte della SI.ra Parte_3
2. Sulla manifestazione del possesso del SI. Parte_1
3. Sul modus operandi de P_
4. Sul potere dell'accomandante di porre in essere atti di disposizione del bene
5. Sugli elementi caratterizzanti l'usucapione e sulla piena corrispondenza ed applicabilità nelle figure dei signori e Parte_1 Parte_3
pagina 5 di 8 Giova premettere una breve sintesi della decisione impugnata, richiamato lo svolgimento fattuale e processuale così come sopra riportato.
Il tribunale, successivamente alla riassunzione del giudizio sospeso ex articolo 295 cpc in attesa della decisione della causa pendente fra le medesime parti sulla domanda di usucapione proposta da nei confronti di con connessa domanda riconvenzionale di quest'ultima volta Parte_1 P_
ad ottenere l'immediato rilascio del bene per la revoca del comodato verbale in precedenza concesso al ha accolto l'azione di rivendicazione proposta da nei confronti del Pt_1 P_ Pt_1
condannandolo al rilascio immediato del bene nonché al risarcimento dei danni con pronuncia di condanna in via generica. Ha inoltre rigettato la domanda riconvenzionale formulata dal volta Pt_1
ad accertare l'intervenuta usucapione dell'immobile da parte della madre , dando atto che Parte_3
non ha reiterato la domanda di accertamento dell'usucapione in proprio favore, Parte_1
dando atto del passaggio in giudicato della sentenza che ha respinto la relativa richiesta già svolta in precedenza in alto separato procedimento” ( pag 5 sentenza) .
I motivi possono essere congiuntamente valutati, in quanto logicamente connessi e non sono fondati.
Con il primo motivo si contesta che il tribunale non si sia in alcun modo pronunciato sulle “pacifiche allegazioni” di entrambe le parti che comproverebbero il possesso dell'immobile di via Goldoni 24 per oltre vent'anni in capo ad , e che pertanto “la stessa possa ad oggi (e già dal momento del Parte_3
decesso) essere considerata proprietaria del bene” e che “solo ed esclusivamente la RA Pt_3
avrebbe potuto essere considerata comodante, in quanto è per esclusiva volontà della stessa che il ricorrente ha occupato e occupa tuttora l'immobile per cui vi è causa da anni” ( pag. 2 appello).Con il secondo motivo insiste nell'affermare che la situazione di fatto esercitata sul bene da parte di Pt_3
era quella del possesso e non della mera detenzione, dal momento che la stessa ha autorizzato
[...]
delle opere straordinarie di competenza esclusiva del proprietario senza aver mai chiesto alcuna autorizzazione alla afferma nel terzo motivo che l'intestazione del bene alla società è frutto di P_
una simulazione assoluta e che pertanto ad oggi il bene dovrebbe rientrare nel patrimonio ereditario dei fratelli con il quarto motivo si insiste nella prospettazione che l'atto dispositivo da parte di Pt_1
di un bene appartenente alla società è manifestazione di possesso e che quindi fosse Parte_3
maturato il termine dell'usucapione prima della morte della RA , insistendo poi nel quinto Pt_3
motivo d'appello sulla sussistenza degli elementi caratterizzanti l'usucapione riportati da alcune sentenze della Suprema Corte.
Osserva questo Collegio che l'appellante non ha specificamente contestato né le statuizioni con il con le quali il giudice di prime cure ha affermato la sussistenza dei presupposti per l'azione di rivendicazione pagina 6 di 8 proposta dalla società ( punto 5 della motivazione), né quelle della domanda di condanna P_
generica al risarcimento dei danni ( punto 6 della motivazione).
Ma non ha nemmeno specificamente contestato le argomentazioni sviluppate nel punto 4 della sentenza, ove il giudice di prime cure analizza proprio la posizione di rispetto alla Parte_3
società presupposto per valutare la fondatezza della domanda di usucapione per possesso P_
ultraventennale in capo ad , formulata in via subordinata da Parte_3 Parte_1
Il giudice così si esprime a pag 6 della sentenza “Il socio accomandante, come noto, è privo di poteri di rappresentanza della società, riservati per legge ai soci accomandatari. La titolarità della quota di maggioranza comporta però la possibilità di orientare le scelte societarie, ancorché le stesse risultino validamente espresse all'esterno soltanto dai soci accomandatari. Il Tribunale ritiene quindi del tutto fisiologico che le principali scelte di gestione attuate da rispecchino la volontà di P_ Pt_3
tenuto conto della sua posizione di netta maggioranza - e quindi di controllo - all'interno della
[...]
società. Dagli atti di causa peraltro non emerge alcun episodio di contrapposizione tra la società ed
. Gli accertamenti contenuti nel procedimento definito in Cassazione con la pronuncia n. Parte_3
1266/2023, non introducono alcun dato, neppure indiziario, a supporto dell'esistenza di un simile conflitto, limitandosi ad escludere l'esistenza di un comodato tra e , in forza P_ Parte_1 dell'assenza di poteri di legale rappresentanza in capo a Per contro, tutti gli elementi Parte_3
posti a fondamento del rigetto della domanda di usucapione svolta da ribadiscono - Parte_1 in termini univoci e concordi - come la proprietà dell'immobile fosse riconducibile soltanto a P_
In definitiva, non si rinviene in atti alcuna prova di una relazione di fatto diretta tra e Parte_3
l'immobile di via Goldoni n. 24, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale svolta da
”. Parte_1
Nell'atto di appello non si fa alcun riferimento a specifici elementi o circostanze da cui desumere una situazione di possesso in capo ad ad eccezione appunto del rapporto di comodato Parte_3
intercorso fra la stessa ed il figlio . Pt_1
Ma la sussistenza di tale contratto non può dirsi provata, né soccorrono ulteriori elementi presuntivi, quali ad esempio spese straordinarie effettuate uti dominus da sull'immobile goduto Persona_1
dal figlio . Pt_1
Anzi, risulta proprio dal precedente giudizio, le cui sentenze sono state prodotte in primo grado in questo giudizio proprio dall'appellante, che molti lavori effettuati nell'immobile -con l'affermato consenso tacito della madre siano stati in realtà pagati dalla società quali Parte_3 P_
quelli di sostituzione della caldaia ed installazione di impianto di condizionamento, e che la polizza di assicurazione per il fabbricato fosse intestata e sottoscritta proprio alla società P_
pagina 7 di 8 Tali circostanze indicano che la RA , pur esprimendo le proprie scelte di gestione quale socio Pt_3
accomandante di maggioranza, non ha mai inteso agire uti dominus, dal momento che gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali il pagamento delle spese sopra esposte, erano effettuati dalla società e non dalla stessa RA . Pt_3
L'appello non merita quindi accoglimento e viene rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
L'esito della lite vede la soccombenza dell' appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.47/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la
[...] Controparte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 2339/24 così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed €
5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Presidente estensore
Giovanna Ferrero
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
FORTUNATO RENATO e dell'avv. LONGO MARIA SOLE ( ) CORSO XXII C.F._2
MARZO, 4 20135 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIA BELLINI 10 89127 REGGIO DI
CALABRIA, presso e nello studio dell'avv. RUSSO FORTUNATO RENATO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CALLONI DANIELE, con elezione di domicilio in FORO BUONAPARTE, 68 20121
MILANO presso e nello studio dell'avv. CALLONI DANIELE
APPELLATO
OGGETTO: Proprietà
Le parti all'udienza del 14.1.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
pagina 1 di 8 Premesso e ritenuto quanto già dedotto, eccepito e rappresentato nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di causa con le presenti note si precisano le conclusioni. In particolare, si chiede che l'Ecc.ma
Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia così provvedere:
- Annullare l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare le domande di Controparte_1 P_
poiché infondate in fatto e in diritto;
P_ Pt_2
- Dichiarare in favore della SI.ra , l'intervenuta usucapione dell'intero Fabbricato di via Parte_3
Goldoni n. 24 e, per l'effetto, dichiarare che il suddetto bene sia da considerarsi quale bene facente parte del patrimonio personale, e quindi ereditario, della SI.ra ; Pt_3
- Dichiarare in via subordinata in favore della SI.ra l'intervenuto usucapione degli Parte_3
appartamenti di cui la stessa abbia goduto e disposto, con relative pertinenze e quello concesso in comodato d'uso gratuito all'odierno ricorrente. - Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Per LA Controparte_1 piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così pronunciarsi: in via preliminare: - per tutti i motivi e le ragioni dedotte in narrativa, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il gravame proposto dal SInor Parte_1
in via principale, nel merito:
- rigettare nel merito il gravame proposto dal SInor in quanto infondato sia in Parte_1 fatto, sia in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 2339/2024 resa dal Tribunale di
Milano in data 27 febbraio 2024 al termine del giudizio n. 44147/2020 R.G.;
- rigettare tutte le domande formulate dal SInor perché infondate in fatto e Parte_1
in diritto;
- condannare ex art. 96 c.p.c. il SInor nella misura ritenuta equa dalla Corte Parte_1
d'Appello.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche del grado di appello, oltre 15% di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e con condanna dell'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ 1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. pagina 2 di 8 depositato in data 11.12.2020 (di seguito Controparte_1 Controparte_1 P_
conveniva in giudizio ed esponeva quanto segue. era stata costituita Parte_1 P_
il 28.11.1984. La quota di maggioranza era detenuta da , madre delle attuali socie Parte_3
ed nonché del convenuto In Controparte_1 Parte_4 Parte_1
data 13.12.1985 aveva acquistato un intero fabbricato, ubicato in Milano - via Goldoni n. 24. P_
era deceduta nel giugno 2014 e da allora il convenuto occupava senza titolo l'intero Parte_3
immobile sopra indicato. aveva radicato dinanzi al Tribunale di Milano un giudizio Parte_1 contro avente ad oggetto l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà P_ dell'intero fabbricato, sulla base di un asserito possesso esclusivo e ininterrotto iniziato nel 1986. aveva a sua volta agito contro per ottenere l'immediato rilascio P_ Parte_1 dell'immobile di via Goldoni n. 24, sulla base della revoca di un comodato verbale in precedenza concesso al convenuto. Con sentenza n. 11440/2019 depositata l'11.12.2019 il Tribunale di Milano aveva respinto entrambe le domande.
In questa sede processuale agiva per la rivendica dell'immobile ai sensi dell'art. 948 c.c., P_
chiedendo la restituzione del fabbricato da parte del convenuto, e la pronuncia di condanna generica per i danni causati da tale protratta occupazione senza titolo.
IZ si costituiva con comparsa depositata il 29.3.2021. In via pregiudiziale di rito Pt_1 chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in quanto l'accertamento di un suo eventuale acquisto a titolo originario della proprietà sarebbe stato in aperto e insanabile contrasto con l'accoglimento della domanda di rivendica svolta da Nel merito, ricostruiva le vicende P_ familiari che avevano portato ad attribuirgli nel 1986 l'utilizzo esclusivo del fabbricato di via Goldoni
n. 24. Eccepiva di avere acquistato la proprietà dello stabile per usucapione, ribadendo tutte le difese già svolte nel separato giudizio indicato dalla controparte, allo stato pendente dinanzi alla Corte
d'Appello di Milano. In subordine, chiedeva che fosse accertata l'intervenuta usucapione da parte della madre . Parte_3
Con ordinanza del 19.4.2021 veniva disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 702ter c.p.c., sottoponendo al contraddittorio delle parti anche il tema della legittimazione attiva di Parte_1
a far valere l'acquisto a titolo originario in favore della madre. Con ordinanza del 19.7.2022 il
Tribunale sospendeva il procedimento sino all'esito definitivo del procedimento radicato da Parte_1 nei confronti di all'epoca pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, finalizzato
[...] P_ all'accertamento dell'intervenuta usucapione in suo favore dell'immobile di via Goldoni n. 24.
In data 24.1.2023 depositava ricorso per la riassunzione del giudizio. La pronuncia di primo P_
pagina 3 di 8 grado era stata integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 3482/2021 depositata il 13.10.2021. Le statuizioni ivi contenute erano divenute definitive in seguito al rigetto - con ordinanza n. 1266/2023, depositata il 17.1.2023 - del ricorso per Cassazione proposto da Pt_1
Nel corso del giudizio presentava due distinti ricorsi ex art. 700, entrambi respinti con P_ ordinanze, rispettivamente, dell'11.11.2021 e del 20.6.2023, confermate dal Collegio in sede di reclamo con provvedimenti del 31.12.2021 e del 18.7.2023. Esaurita la trattazione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 27.9.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..”.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 2339/24 pubblicata in data 01/03/2024 con il seguente dispositivo:
“- accerta e dichiara che è proprietaria del fabbricato Controparte_1
sito a Milano - via Goldoni n. 24, comprendente le unità immobiliari identificate in Catasto come segue
(i) foglio 355, particella 508, subalterno 702, categoria A/2, classe 3, consistenza 4,5 vani, rendita catastale 673,98 (piano terra); (ii) foglio 355, particella 508, subalterno 704, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita catastale 823,75 (piano 2); (iii) foglio 355, particella 508, subalterno 705, categoria C/2, classe 4, 115 mq, rendita catastale 178,18 (piano S1); (iv) foglio 355, particella 508, subalterno 706, categoria A/2, classe 3, consistenza 4 vani, rendita catastale 599,09 (piano 1); (v) foglio
355, particella 508, subalterno 707, categoria A/2, classe 3, consistenza 3,5 vani, rendita catastale
524,20 (piano 1); (vi) foglio 355, particella 508, subalterno 701 (bene comune non censibile); e, per l'effetto,
- condanna al rilascio immediato dello stesso, libero da cose e persone;
Parte_1
- condanna in via generica al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
- respinge la domanda riconvenzionale svolta da rivolta ad accertare Parte_1
l'intervenuta usucapione dell'immobile oggetto di causa da parte di;
Parte_3
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi 21.060,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto
[...]
dovuti. ”
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il Parte_1
16.4.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva
[...]
contestando l'appello e chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza.
pagina 4 di 8 Con provvedimento del 7.6.2024, assunto in riserva all'udienza del 4.6.2025, la Corte, sentito il relatore, sospendeva l'esecutorietà della sentenza limitatamente al capo di condanna dell'appellante al rilascio immediato dell'immobile libero da persona e cose, in ragione dei contrapposti interessi delle parti.
Alla prima udienza del 24.9.2024 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 14.1.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 14.1.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
14.1.2025 e decisa nella camera di consiglio del 21.1.2025.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex articolo 342 cpc, apparendo conforme ai requisiti di specificità recentemente riaffermati dalla Suprema Corte con la
Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023 ove si statuisce “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
L'appello non è fondato. ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1. Sull'esercizio del diritto di godere e disporre del bene da parte della SI.ra Parte_3
2. Sulla manifestazione del possesso del SI. Parte_1
3. Sul modus operandi de P_
4. Sul potere dell'accomandante di porre in essere atti di disposizione del bene
5. Sugli elementi caratterizzanti l'usucapione e sulla piena corrispondenza ed applicabilità nelle figure dei signori e Parte_1 Parte_3
pagina 5 di 8 Giova premettere una breve sintesi della decisione impugnata, richiamato lo svolgimento fattuale e processuale così come sopra riportato.
Il tribunale, successivamente alla riassunzione del giudizio sospeso ex articolo 295 cpc in attesa della decisione della causa pendente fra le medesime parti sulla domanda di usucapione proposta da nei confronti di con connessa domanda riconvenzionale di quest'ultima volta Parte_1 P_
ad ottenere l'immediato rilascio del bene per la revoca del comodato verbale in precedenza concesso al ha accolto l'azione di rivendicazione proposta da nei confronti del Pt_1 P_ Pt_1
condannandolo al rilascio immediato del bene nonché al risarcimento dei danni con pronuncia di condanna in via generica. Ha inoltre rigettato la domanda riconvenzionale formulata dal volta Pt_1
ad accertare l'intervenuta usucapione dell'immobile da parte della madre , dando atto che Parte_3
non ha reiterato la domanda di accertamento dell'usucapione in proprio favore, Parte_1
dando atto del passaggio in giudicato della sentenza che ha respinto la relativa richiesta già svolta in precedenza in alto separato procedimento” ( pag 5 sentenza) .
I motivi possono essere congiuntamente valutati, in quanto logicamente connessi e non sono fondati.
Con il primo motivo si contesta che il tribunale non si sia in alcun modo pronunciato sulle “pacifiche allegazioni” di entrambe le parti che comproverebbero il possesso dell'immobile di via Goldoni 24 per oltre vent'anni in capo ad , e che pertanto “la stessa possa ad oggi (e già dal momento del Parte_3
decesso) essere considerata proprietaria del bene” e che “solo ed esclusivamente la RA Pt_3
avrebbe potuto essere considerata comodante, in quanto è per esclusiva volontà della stessa che il ricorrente ha occupato e occupa tuttora l'immobile per cui vi è causa da anni” ( pag. 2 appello).Con il secondo motivo insiste nell'affermare che la situazione di fatto esercitata sul bene da parte di Pt_3
era quella del possesso e non della mera detenzione, dal momento che la stessa ha autorizzato
[...]
delle opere straordinarie di competenza esclusiva del proprietario senza aver mai chiesto alcuna autorizzazione alla afferma nel terzo motivo che l'intestazione del bene alla società è frutto di P_
una simulazione assoluta e che pertanto ad oggi il bene dovrebbe rientrare nel patrimonio ereditario dei fratelli con il quarto motivo si insiste nella prospettazione che l'atto dispositivo da parte di Pt_1
di un bene appartenente alla società è manifestazione di possesso e che quindi fosse Parte_3
maturato il termine dell'usucapione prima della morte della RA , insistendo poi nel quinto Pt_3
motivo d'appello sulla sussistenza degli elementi caratterizzanti l'usucapione riportati da alcune sentenze della Suprema Corte.
Osserva questo Collegio che l'appellante non ha specificamente contestato né le statuizioni con il con le quali il giudice di prime cure ha affermato la sussistenza dei presupposti per l'azione di rivendicazione pagina 6 di 8 proposta dalla società ( punto 5 della motivazione), né quelle della domanda di condanna P_
generica al risarcimento dei danni ( punto 6 della motivazione).
Ma non ha nemmeno specificamente contestato le argomentazioni sviluppate nel punto 4 della sentenza, ove il giudice di prime cure analizza proprio la posizione di rispetto alla Parte_3
società presupposto per valutare la fondatezza della domanda di usucapione per possesso P_
ultraventennale in capo ad , formulata in via subordinata da Parte_3 Parte_1
Il giudice così si esprime a pag 6 della sentenza “Il socio accomandante, come noto, è privo di poteri di rappresentanza della società, riservati per legge ai soci accomandatari. La titolarità della quota di maggioranza comporta però la possibilità di orientare le scelte societarie, ancorché le stesse risultino validamente espresse all'esterno soltanto dai soci accomandatari. Il Tribunale ritiene quindi del tutto fisiologico che le principali scelte di gestione attuate da rispecchino la volontà di P_ Pt_3
tenuto conto della sua posizione di netta maggioranza - e quindi di controllo - all'interno della
[...]
società. Dagli atti di causa peraltro non emerge alcun episodio di contrapposizione tra la società ed
. Gli accertamenti contenuti nel procedimento definito in Cassazione con la pronuncia n. Parte_3
1266/2023, non introducono alcun dato, neppure indiziario, a supporto dell'esistenza di un simile conflitto, limitandosi ad escludere l'esistenza di un comodato tra e , in forza P_ Parte_1 dell'assenza di poteri di legale rappresentanza in capo a Per contro, tutti gli elementi Parte_3
posti a fondamento del rigetto della domanda di usucapione svolta da ribadiscono - Parte_1 in termini univoci e concordi - come la proprietà dell'immobile fosse riconducibile soltanto a P_
In definitiva, non si rinviene in atti alcuna prova di una relazione di fatto diretta tra e Parte_3
l'immobile di via Goldoni n. 24, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale svolta da
”. Parte_1
Nell'atto di appello non si fa alcun riferimento a specifici elementi o circostanze da cui desumere una situazione di possesso in capo ad ad eccezione appunto del rapporto di comodato Parte_3
intercorso fra la stessa ed il figlio . Pt_1
Ma la sussistenza di tale contratto non può dirsi provata, né soccorrono ulteriori elementi presuntivi, quali ad esempio spese straordinarie effettuate uti dominus da sull'immobile goduto Persona_1
dal figlio . Pt_1
Anzi, risulta proprio dal precedente giudizio, le cui sentenze sono state prodotte in primo grado in questo giudizio proprio dall'appellante, che molti lavori effettuati nell'immobile -con l'affermato consenso tacito della madre siano stati in realtà pagati dalla società quali Parte_3 P_
quelli di sostituzione della caldaia ed installazione di impianto di condizionamento, e che la polizza di assicurazione per il fabbricato fosse intestata e sottoscritta proprio alla società P_
pagina 7 di 8 Tali circostanze indicano che la RA , pur esprimendo le proprie scelte di gestione quale socio Pt_3
accomandante di maggioranza, non ha mai inteso agire uti dominus, dal momento che gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali il pagamento delle spese sopra esposte, erano effettuati dalla società e non dalla stessa RA . Pt_3
L'appello non merita quindi accoglimento e viene rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
L'esito della lite vede la soccombenza dell' appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.47/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la
[...] Controparte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 2339/24 così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed €
5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Presidente estensore
Giovanna Ferrero
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