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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 11/08/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. 18/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di TO riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 18/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
8.01.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Trevi (PG) Largo Sant'Andrea 21, rappresentata e difesa dall'Avv. TURCO Igor ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Roma via degli Scipioni 132, presso il Difensore,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(PG) Largo Sant'Andrea 21, rappresentato e difeso dall'Avv. FRASCARELLI Patrizia ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in TO, Via Plinio il Giovane 26, presso il
Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in FO in data 21.09.2003, trascritto nei
Registri dello Stato civile del Comune di FO al n. 111, parte II, Serie A, anno 2003;
con il figlio: , nato in data [...], minorenne;
Per_1
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 8.01.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che ne cureranno Per_1
l'educazione e la crescita, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
rimane residente presso l'abitazione familiare, ove viene prevalentemente collocato con la Per_1 madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per le questioni ordinarie, nei rispettivi periodi di convivenza;
mentre la eserciteranno congiuntamente per le decisioni di carattere straordinario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il consenso per interventi chirurgici non disposti d'urgenza dal presidio di pronto soccorso, l'iscrizione ad istituti scolastici,
l'iscrizione a corsi ed attività sportive, ludiche e formative extrascolastiche. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere il figlio con sé:
A) tempo ordinario dalle ore 19,00 di ogni venerdì sino al riaccompagnamento a scuola, ovvero presso la casa dalla madre fuori dal tempo scolastico;
a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
il sig. qualora per qualsivoglia motivo non possa prendere il figlio nei giorni prestabiliti, dovrà CP_1 darne tempestiva comunicazione alla madre con almeno 12 ore di anticipo, concordando con la stessa una diversa data.
B) vacanze
- estive: il padre trascorrerà con il figlio due settimane consecutive a cavallo del Ferragosto di Per_1 ogni anno con decorrenza dal sabato anteriore al giorno di Ferragosto;
- natalizie: previo accordo fra le parti;
- pasquali: previo accordo fra le parti.
2) Quanto al mantenimento del figlio , le parti aderiscono alla modalità di mantenimento Per_1 mediante versamento di un assegno perequativo a carico del padre, il quale si obbliga a versare l'importo di 340,00 euro mensili entro il giorno cinque di ogni mese;
detto importo, erogato a copertura delle spese ordinarie, è soggetto alla rivalutazione annuale prevista per legge secondo gli indici FOI dell'ISTAT, con prima rivalutazione da effettuarsi nel mese di gennaio 2026. Tenuto conto del pregresso inadempimento del per il mancato pagamento degli assegni di mantenimento per il CP_1
pagina 2 di 10 figlio dal luglio 2021 al dicembre 2024 per un importo pari a circa 5.000,00 euro, le parti Per_1 convengono in via negoziale apposita cessione di credito in favore di e a carico del Parte_1 datore di lavoro del anche ex art. 473bis.37 c.p.c., di una quota dello stipendio mensile del CP_1 CP_1 pari a 340,00 euro. Pertanto, le parti notificheranno separato atto di cessione di credito affinché avvenga il versamento diretto da parte del datore di lavoro (Vetreria - in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore con sede in Via del Lavoro, Zona Ind.le, 23/25, Castel Ritaldi PG) dell'importo mensile pari a 340,00 euro entro il giorno quindici di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio , da accreditarsi in favore di mediante bonifico Per_1 Parte_1 bancario alle seguenti coordinate: IBAN: Banca Mediolanum [...]); in difetto di tale modalità di pagamento, il resta sempre obbligato a versare entro il quinto giorno CP_1 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla mediante bonifico o RID (IBAN: Banca Pt_1
Mediolanum [...]) l'assegno predetto, con decorrenza gennaio 2025.
Si precisa che pagherà entro il 20/1/2025 l'assegno di mantenimento relativo al mese di CP_1 gennaio 2025, pari a 340,00 euro, mediante bonifico bancario sul conto intestato a Parte_1
(IBAN: Banca Mediolanum [...]).
Quanto alle spese straordinarie, le parti restano obbligate a pagarle nella misura del 50% ciascuno, previa esplicita concorde deliberazione, specificando che le seguenti spese straordinarie sono da considerarsi necessarie e vanno pagate indipendentemente da una formale decisione comune: spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia in convenzione che in strutture private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie, libri scolastici. si obbliga a pagare la quota parte a lui spettante delle spese straordinarie, pari al 50%, CP_1 mediante bonifico bancario sul conto intestato a (IBAN: Banca Mediolanum Parte_1
[...]). Tale pagamento dovrà avvenire a seguito della semplice presentazione di ricevute, scontrini o fatture da parte della a mezzo WhatsApp entro il quinto Pt_1 giorno del mese successivo all'invio di tali documenti.
3) Quanto alla casa coniugale, sita in Trevi (PG) Largo Sant'Andrea 21, in comproprietà tra le parti nella misura del 50% ciascuno, gravata da mutuo ipotecario e assegnata in sede di separazione alla
RA , le parti convengono la cessione dei diritti di piena proprietà pari al 50% sulla stessa Pt_1 spettanti al in favore di con la liberazione di dal pagamento CP_1 Parte_1 CP_1 dell'intero mutuo residuo e la compensazione delle somme pregresse dovute da quest'ultimo alla e mai pagate per: assegni di mantenimento per il figlio , quota parte di spese Pt_1 Per_1 straordinarie per il figlio, ratei di mutuo, prestiti chirografari chiesti dal alla , garanzie CP_1 Pt_1
pagina 3 di 10 su prestiti personali chieste dal alla ed ogni altra somma per qualsiasi titolo dovuta dal CP_1 Pt_1 alla che, le parti, riconoscono in circa 15.000,00 euro. CP_1 Pt_1
Si precisa che il mutuo residuo n. 05005210101894300000, contratto in origine con la Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. con sede legale in Parma, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A. ammonta a circa 109.000,00 euro.
Il Signor dichiara di voler trasferire altrove la propria residenza anagrafica e s'impegna, CP_1 pertanto, a trasferire dalla casa familiare entro giorni 90 dalla sottoscrizione del presente ricorso la propria residenza.
Quanto al finanziamento n.62069463 intestato a , contratto presso Agos Ducato S.p.a. CP_1 con sede in Milano per spese personali del e garantito su richiesta di quest'ultimo da CP_1 Parte_1
, le parti concordano quanto segue: provvederà ad estinguere tale
[...] Parte_1 finanziamento entro il 15/1/2025 liberando se stessa dalla garanzia e dalla obbligazione CP_1 verso la società di credito al consumo;
si impegna a restituire l'importo complessivo CP_1 forfettario di 4.110,00 euro mediante il versamento di 220,00 euro mensili con decorrenza febbraio
2025 fino al luglio 2026 per diciotto mensilità mediante corrispondente cessione di credito di equivalente quota del proprio stipendio che verrà notificata al datore di lavoro (Vetreria con CP_2 sede in Via del Lavoro, Zona Ind.le, 23/25 – 06044 Castel Ritaldi PG) con separato atto;
quanto all'importo di euro 150,00, si obbliga a pagare entro il 20/1/2025 tale somma mediante CP_1 bonifico bancario sul conto intestato a (IBAN: Banca Mediolanum Parte_1
[...]), come da contabile bancaria che si impegna a fornire al proprio legale.
In ogni caso, a garanzia della estinzione del suddetto finanziamento, si notifica sempre nel medesimo separato atto, costituzione di pegno volontario fino alla concorrenza dell'importo di 4.110,00 euro sul trattamento di fine rapporto che il avrà diritto di percepire in caso di interruzione del rapporto di CP_1 lavoro per qualsivoglia motivo.
4) Quanto al conto corrente bancario cointestato tra le parti n.00521/0000057395407, conto acceso presso l'Agenzia n.00521 del Crédit Agricole (Iban [...] 000057395407), le CP_3 parti concordano l'estinzione dello stesso conferendo il saldo attivo in favore di . Parte_1
All'uopo, sottoscrive con il presente atto espressa delega in favore di CP_1 Parte_1 per la richiesta di estinzione del conto bancario con l'attribuzione dell'eventuale saldo attivo al netto delle spese di estinzione, in favore di . A semplice richiesta, si dichiara Parte_1 CP_1 disponibile a confermare tale delega mediante la sottoscrizione degli appositi moduli bancari.
pagina 4 di 10 5) Le parti dichiarano, a seguito di tali accordi e cessioni, salvo il buon fine degli obblighi ed impegni quivi assunti, di non aver null'altro reciprocamente a pretendere per i loro rapporti economici dare/avere fino al 31/12/2024.
Quanto al trasferimento della quota pari al 50% della casa familiare, le parti prevedono più precisamente quanto segue.
CESSIONE DI DIRITTI IMMOBILIARI
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
Il signor nato a [...] il giorno 20 marzo 1973 e residente in [...] Largo S. CP_1
Andrea-Fr. Santa Maria in Valle n.21 (PG), Codice fiscale dichiarato , con CodiceFiscale_3 ogni garanzia di legge, vende e trasferisce alla OR nata a [...] il Parte_1
21/3/1979, Codice Fiscale dichiarato , residente in [...] Largo CodiceFiscale_4
Sant'Andrea-Fr. S.Maria in Valle n.21 che accetta ed acquista la quota pari al 50 per cento della piena proprietà del seguente immobile sito nel Comune di Trevi (PG), Frazione Santa Maria in Valle,
Largo Sant'Andrea n.21 e precisamente:
A)intera piena proprietà su porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato di civile abitazione costituito da appartamento posto sui piani primo sottostrada, terra e primo, composto da 8,5 (otto virgola cinque) vani catastali con annesso e pertinenziale garage posto al piano primo sottostrada, il tutto meglio rappresentato nelle planimetrie depositate presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale del Territorio di Perugia che le parti ben conoscono in quanto entrambi già comproprietari del cespite oggetto del presente contratto
Il tutto è censito al Catasto Fabbricati del comune di Trevi (PG), al foglio 21, catastalmente Via Casa
Tiritosti snc, con le particelle:
* 1314 subalterno 14 e 1319 (graffate), P.1S.T.1°, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 8,5 (otto virgola cinque), mq. 210;
* 1314 subalterno 13, P.1S, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 26 (ventisei).
Il tutto a confine con via pubblica, parti comuni, proprietà C.T. S.r.l. salvo altri.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio
2010 n. 122, dichiara: pagina 5 di 10 • che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
• che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione (doc. 10).
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce: che quanto oggetto del presente atto è, pro quota, di sua piena comproprietà libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca iscritta in dipendenza del contratto di mutuo fondiario in surroga a suo tempo stipulato con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. con sede in
Parma, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole, per un mutuo originario pagina 6 di 10 di € 170.368,10, di cui al contratto del 21/10/2016 a rogito Notaio Dott.ssa , Persona_2
Notaio in Bastia Umbra, n. 1138 di Rep. e n. 778 di Racc., che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del legittimo mutuatario una volta completamente estinto il mutuo. che l'immobile in oggetto è alle medesime parti pervenuto in forza del contratto di compravendita per
Notaio Dr.ssa del 21/9/2011 rep. 13506 racc. 6877 (registrato a FO il Persona_3
22/09/2011 al n.2957 e trascritto a TO (PG) il 23/09/2011 al n 4314 R.P. 3081).
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che la OR , a fronte del trasferimento della piena proprietà, Parte_1 si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante oggi a circa
109.000,00) euro che i coniugi hanno contratto in surroga con la Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza S.p.A. con sede in Parma, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit
Agricole, per un mutuo originario di € 170.368,10, di cui al contratto stipulato in data 21/10/2016 a rogito Notaio Dott.ssa , Notaio in Bastia Umbra, n. 1138 di Rep. e n. 778 di Persona_2
Racc. garantito da ipoteca volontaria che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del mutuatario una volta estinto completamente il mutuo.
A tali effetti la OR si accolla integralmente il residuo debito nei confronti della Parte_1
Banca mutuante liberando il cedente da ogni obbligazione derivante dal mutuo. In CP_1 aggiunta all'accollo liberatorio del mutuo tale cessione determina la compensazione di ogni e qualsiasi credito vantati da nei confronti di dovuto e non pagato, quali: assegni di Parte_1 CP_1 mantenimento per il figlio relativi ai mesi di maggio, giugno, ottobre e novembre 2022; Per_1 maggio, giugno, luglio e ottobre 2023; marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024; quota parte delle spese straordinarie anticipate dalla , ratei di mutuo ipotecario pagati integralmente Pt_1 dalla , prestiti chirografari contratti dal con la , garanzie offerte su prestiti Pt_1 CP_1 Pt_1 personali del dalla ed ogni altra somma per qualsiasi titolo dovuta. CP_1 Pt_1
Pertanto le parti convengono che, in considerazione delle reciproche poste dare/avere e considerata la causa della presente cessione, funzionale alla risoluzione del rapporto coniugale, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro mediante compensazione delle partite debitorie sopra indicate.
ARTICOLO 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. pagina 7 di 10 ARTICOLO 7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara:
a)che le opere relative all'edificio e/o abitazione sono state eseguite dal loro dante causa in conformità ai provvedimenti autorizzativi citati nell'atto di acquisto;
b)che da allora non sono state apportate modifiche per le quali erano necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
che per gli immobili suddetti non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della
Legge 17 agosto 1942 n.1150, modificato dall'art.13 della Legge 06 agosto 1967 n.765 ed art.15 della
Legge 28 gennaio 1977 n.10, nonché della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di divorzio definisce il divorzio delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
ARTICOLO 9 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-
07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione dello stesso nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo”.
All'udienza del 28.05.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Presidente ed hanno chiarito, a parziale modifica delle condizioni di divorzio proposte consensualmente, che “Quanto al contributo al mantenimento, il si obbliga a versare la somma di euro 340,00 mensili mediante CP_1 versamento a favore della OR entro il 25 di ciascun mese. Pt_1
Quanto ai tempi di frequentazione padre-figli, il prenderà il figlio minore il lunedì e il giovedì CP_1 dalle ore 19.00 fino alla mattina dopo quando lo riaccompagnerà a scuola o a casa della madre nel periodo estivo”.
Le parti hanno altresì insistito per il richiesto trasferimento immobiliare sottoscrivendo, a tal fine, un separato verbale avente ad oggetto il trasferimento immobiliare come concordato. pagina 8 di 10 Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede che ha espresso parere favorevole in data 30.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della convenzione di negoziazione assistita, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e delle parti stesse, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
A tal fine, vista la documentazione depositata, il Tribunale prende atto dell'accordo convenuto tra le
Parti per quanto concerne il trasferimento immobiliare individuato ai punti 3 e 5 delle suindicate condizioni congiunte, valutatane la rispondenza ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Si dà atto che all'udienza del 28.05.2025 le parti hanno personalmente sottoscritto il verbale di udienza unitamente al Presidente e ad un Funzionario. Si richiama, sul punto, il provvedimento del 3.06.2025 in cui è stato chiarito che il Funzionario rientra nella Terza Area professionale, mentre il cancelliere nella
Seconda Area Professionale, e al medesimo è attribuito il potere di compiere tutti gli atti che la legge attribuisce al Cancelliere, secondo quanto previsto dall'Ordinamento professionale.
Ne consegue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, anche considerato il parere favorevole del PM, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, ogni altra istanza disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e così provvede: Parte_1 CP_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in FO in data 21.09.2003, trascritto nei Registri Parte_1 CP_1 dello Stato civile del Comune di FO al n. 111, parte II, Serie A, anno 2003;
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni pagina 9 di 10 concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA alla competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'atto;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FO di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
TO 7.08.2025
Il Presidente est
Claudia Matteini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di TO riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 18/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
8.01.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Trevi (PG) Largo Sant'Andrea 21, rappresentata e difesa dall'Avv. TURCO Igor ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Roma via degli Scipioni 132, presso il Difensore,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(PG) Largo Sant'Andrea 21, rappresentato e difeso dall'Avv. FRASCARELLI Patrizia ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in TO, Via Plinio il Giovane 26, presso il
Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in FO in data 21.09.2003, trascritto nei
Registri dello Stato civile del Comune di FO al n. 111, parte II, Serie A, anno 2003;
con il figlio: , nato in data [...], minorenne;
Per_1
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 8.01.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che ne cureranno Per_1
l'educazione e la crescita, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
rimane residente presso l'abitazione familiare, ove viene prevalentemente collocato con la Per_1 madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per le questioni ordinarie, nei rispettivi periodi di convivenza;
mentre la eserciteranno congiuntamente per le decisioni di carattere straordinario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il consenso per interventi chirurgici non disposti d'urgenza dal presidio di pronto soccorso, l'iscrizione ad istituti scolastici,
l'iscrizione a corsi ed attività sportive, ludiche e formative extrascolastiche. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere il figlio con sé:
A) tempo ordinario dalle ore 19,00 di ogni venerdì sino al riaccompagnamento a scuola, ovvero presso la casa dalla madre fuori dal tempo scolastico;
a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
il sig. qualora per qualsivoglia motivo non possa prendere il figlio nei giorni prestabiliti, dovrà CP_1 darne tempestiva comunicazione alla madre con almeno 12 ore di anticipo, concordando con la stessa una diversa data.
B) vacanze
- estive: il padre trascorrerà con il figlio due settimane consecutive a cavallo del Ferragosto di Per_1 ogni anno con decorrenza dal sabato anteriore al giorno di Ferragosto;
- natalizie: previo accordo fra le parti;
- pasquali: previo accordo fra le parti.
2) Quanto al mantenimento del figlio , le parti aderiscono alla modalità di mantenimento Per_1 mediante versamento di un assegno perequativo a carico del padre, il quale si obbliga a versare l'importo di 340,00 euro mensili entro il giorno cinque di ogni mese;
detto importo, erogato a copertura delle spese ordinarie, è soggetto alla rivalutazione annuale prevista per legge secondo gli indici FOI dell'ISTAT, con prima rivalutazione da effettuarsi nel mese di gennaio 2026. Tenuto conto del pregresso inadempimento del per il mancato pagamento degli assegni di mantenimento per il CP_1
pagina 2 di 10 figlio dal luglio 2021 al dicembre 2024 per un importo pari a circa 5.000,00 euro, le parti Per_1 convengono in via negoziale apposita cessione di credito in favore di e a carico del Parte_1 datore di lavoro del anche ex art. 473bis.37 c.p.c., di una quota dello stipendio mensile del CP_1 CP_1 pari a 340,00 euro. Pertanto, le parti notificheranno separato atto di cessione di credito affinché avvenga il versamento diretto da parte del datore di lavoro (Vetreria - in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore con sede in Via del Lavoro, Zona Ind.le, 23/25, Castel Ritaldi PG) dell'importo mensile pari a 340,00 euro entro il giorno quindici di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio , da accreditarsi in favore di mediante bonifico Per_1 Parte_1 bancario alle seguenti coordinate: IBAN: Banca Mediolanum [...]); in difetto di tale modalità di pagamento, il resta sempre obbligato a versare entro il quinto giorno CP_1 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla mediante bonifico o RID (IBAN: Banca Pt_1
Mediolanum [...]) l'assegno predetto, con decorrenza gennaio 2025.
Si precisa che pagherà entro il 20/1/2025 l'assegno di mantenimento relativo al mese di CP_1 gennaio 2025, pari a 340,00 euro, mediante bonifico bancario sul conto intestato a Parte_1
(IBAN: Banca Mediolanum [...]).
Quanto alle spese straordinarie, le parti restano obbligate a pagarle nella misura del 50% ciascuno, previa esplicita concorde deliberazione, specificando che le seguenti spese straordinarie sono da considerarsi necessarie e vanno pagate indipendentemente da una formale decisione comune: spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia in convenzione che in strutture private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie, libri scolastici. si obbliga a pagare la quota parte a lui spettante delle spese straordinarie, pari al 50%, CP_1 mediante bonifico bancario sul conto intestato a (IBAN: Banca Mediolanum Parte_1
[...]). Tale pagamento dovrà avvenire a seguito della semplice presentazione di ricevute, scontrini o fatture da parte della a mezzo WhatsApp entro il quinto Pt_1 giorno del mese successivo all'invio di tali documenti.
3) Quanto alla casa coniugale, sita in Trevi (PG) Largo Sant'Andrea 21, in comproprietà tra le parti nella misura del 50% ciascuno, gravata da mutuo ipotecario e assegnata in sede di separazione alla
RA , le parti convengono la cessione dei diritti di piena proprietà pari al 50% sulla stessa Pt_1 spettanti al in favore di con la liberazione di dal pagamento CP_1 Parte_1 CP_1 dell'intero mutuo residuo e la compensazione delle somme pregresse dovute da quest'ultimo alla e mai pagate per: assegni di mantenimento per il figlio , quota parte di spese Pt_1 Per_1 straordinarie per il figlio, ratei di mutuo, prestiti chirografari chiesti dal alla , garanzie CP_1 Pt_1
pagina 3 di 10 su prestiti personali chieste dal alla ed ogni altra somma per qualsiasi titolo dovuta dal CP_1 Pt_1 alla che, le parti, riconoscono in circa 15.000,00 euro. CP_1 Pt_1
Si precisa che il mutuo residuo n. 05005210101894300000, contratto in origine con la Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. con sede legale in Parma, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A. ammonta a circa 109.000,00 euro.
Il Signor dichiara di voler trasferire altrove la propria residenza anagrafica e s'impegna, CP_1 pertanto, a trasferire dalla casa familiare entro giorni 90 dalla sottoscrizione del presente ricorso la propria residenza.
Quanto al finanziamento n.62069463 intestato a , contratto presso Agos Ducato S.p.a. CP_1 con sede in Milano per spese personali del e garantito su richiesta di quest'ultimo da CP_1 Parte_1
, le parti concordano quanto segue: provvederà ad estinguere tale
[...] Parte_1 finanziamento entro il 15/1/2025 liberando se stessa dalla garanzia e dalla obbligazione CP_1 verso la società di credito al consumo;
si impegna a restituire l'importo complessivo CP_1 forfettario di 4.110,00 euro mediante il versamento di 220,00 euro mensili con decorrenza febbraio
2025 fino al luglio 2026 per diciotto mensilità mediante corrispondente cessione di credito di equivalente quota del proprio stipendio che verrà notificata al datore di lavoro (Vetreria con CP_2 sede in Via del Lavoro, Zona Ind.le, 23/25 – 06044 Castel Ritaldi PG) con separato atto;
quanto all'importo di euro 150,00, si obbliga a pagare entro il 20/1/2025 tale somma mediante CP_1 bonifico bancario sul conto intestato a (IBAN: Banca Mediolanum Parte_1
[...]), come da contabile bancaria che si impegna a fornire al proprio legale.
In ogni caso, a garanzia della estinzione del suddetto finanziamento, si notifica sempre nel medesimo separato atto, costituzione di pegno volontario fino alla concorrenza dell'importo di 4.110,00 euro sul trattamento di fine rapporto che il avrà diritto di percepire in caso di interruzione del rapporto di CP_1 lavoro per qualsivoglia motivo.
4) Quanto al conto corrente bancario cointestato tra le parti n.00521/0000057395407, conto acceso presso l'Agenzia n.00521 del Crédit Agricole (Iban [...] 000057395407), le CP_3 parti concordano l'estinzione dello stesso conferendo il saldo attivo in favore di . Parte_1
All'uopo, sottoscrive con il presente atto espressa delega in favore di CP_1 Parte_1 per la richiesta di estinzione del conto bancario con l'attribuzione dell'eventuale saldo attivo al netto delle spese di estinzione, in favore di . A semplice richiesta, si dichiara Parte_1 CP_1 disponibile a confermare tale delega mediante la sottoscrizione degli appositi moduli bancari.
pagina 4 di 10 5) Le parti dichiarano, a seguito di tali accordi e cessioni, salvo il buon fine degli obblighi ed impegni quivi assunti, di non aver null'altro reciprocamente a pretendere per i loro rapporti economici dare/avere fino al 31/12/2024.
Quanto al trasferimento della quota pari al 50% della casa familiare, le parti prevedono più precisamente quanto segue.
CESSIONE DI DIRITTI IMMOBILIARI
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
Il signor nato a [...] il giorno 20 marzo 1973 e residente in [...] Largo S. CP_1
Andrea-Fr. Santa Maria in Valle n.21 (PG), Codice fiscale dichiarato , con CodiceFiscale_3 ogni garanzia di legge, vende e trasferisce alla OR nata a [...] il Parte_1
21/3/1979, Codice Fiscale dichiarato , residente in [...] Largo CodiceFiscale_4
Sant'Andrea-Fr. S.Maria in Valle n.21 che accetta ed acquista la quota pari al 50 per cento della piena proprietà del seguente immobile sito nel Comune di Trevi (PG), Frazione Santa Maria in Valle,
Largo Sant'Andrea n.21 e precisamente:
A)intera piena proprietà su porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato di civile abitazione costituito da appartamento posto sui piani primo sottostrada, terra e primo, composto da 8,5 (otto virgola cinque) vani catastali con annesso e pertinenziale garage posto al piano primo sottostrada, il tutto meglio rappresentato nelle planimetrie depositate presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale del Territorio di Perugia che le parti ben conoscono in quanto entrambi già comproprietari del cespite oggetto del presente contratto
Il tutto è censito al Catasto Fabbricati del comune di Trevi (PG), al foglio 21, catastalmente Via Casa
Tiritosti snc, con le particelle:
* 1314 subalterno 14 e 1319 (graffate), P.1S.T.1°, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 8,5 (otto virgola cinque), mq. 210;
* 1314 subalterno 13, P.1S, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 26 (ventisei).
Il tutto a confine con via pubblica, parti comuni, proprietà C.T. S.r.l. salvo altri.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio
2010 n. 122, dichiara: pagina 5 di 10 • che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
• che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione (doc. 10).
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce: che quanto oggetto del presente atto è, pro quota, di sua piena comproprietà libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca iscritta in dipendenza del contratto di mutuo fondiario in surroga a suo tempo stipulato con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. con sede in
Parma, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole, per un mutuo originario pagina 6 di 10 di € 170.368,10, di cui al contratto del 21/10/2016 a rogito Notaio Dott.ssa , Persona_2
Notaio in Bastia Umbra, n. 1138 di Rep. e n. 778 di Racc., che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del legittimo mutuatario una volta completamente estinto il mutuo. che l'immobile in oggetto è alle medesime parti pervenuto in forza del contratto di compravendita per
Notaio Dr.ssa del 21/9/2011 rep. 13506 racc. 6877 (registrato a FO il Persona_3
22/09/2011 al n.2957 e trascritto a TO (PG) il 23/09/2011 al n 4314 R.P. 3081).
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che la OR , a fronte del trasferimento della piena proprietà, Parte_1 si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante oggi a circa
109.000,00) euro che i coniugi hanno contratto in surroga con la Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza S.p.A. con sede in Parma, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit
Agricole, per un mutuo originario di € 170.368,10, di cui al contratto stipulato in data 21/10/2016 a rogito Notaio Dott.ssa , Notaio in Bastia Umbra, n. 1138 di Rep. e n. 778 di Persona_2
Racc. garantito da ipoteca volontaria che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del mutuatario una volta estinto completamente il mutuo.
A tali effetti la OR si accolla integralmente il residuo debito nei confronti della Parte_1
Banca mutuante liberando il cedente da ogni obbligazione derivante dal mutuo. In CP_1 aggiunta all'accollo liberatorio del mutuo tale cessione determina la compensazione di ogni e qualsiasi credito vantati da nei confronti di dovuto e non pagato, quali: assegni di Parte_1 CP_1 mantenimento per il figlio relativi ai mesi di maggio, giugno, ottobre e novembre 2022; Per_1 maggio, giugno, luglio e ottobre 2023; marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024; quota parte delle spese straordinarie anticipate dalla , ratei di mutuo ipotecario pagati integralmente Pt_1 dalla , prestiti chirografari contratti dal con la , garanzie offerte su prestiti Pt_1 CP_1 Pt_1 personali del dalla ed ogni altra somma per qualsiasi titolo dovuta. CP_1 Pt_1
Pertanto le parti convengono che, in considerazione delle reciproche poste dare/avere e considerata la causa della presente cessione, funzionale alla risoluzione del rapporto coniugale, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro mediante compensazione delle partite debitorie sopra indicate.
ARTICOLO 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. pagina 7 di 10 ARTICOLO 7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara:
a)che le opere relative all'edificio e/o abitazione sono state eseguite dal loro dante causa in conformità ai provvedimenti autorizzativi citati nell'atto di acquisto;
b)che da allora non sono state apportate modifiche per le quali erano necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
che per gli immobili suddetti non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della
Legge 17 agosto 1942 n.1150, modificato dall'art.13 della Legge 06 agosto 1967 n.765 ed art.15 della
Legge 28 gennaio 1977 n.10, nonché della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di divorzio definisce il divorzio delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
ARTICOLO 9 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-
07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione dello stesso nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo”.
All'udienza del 28.05.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Presidente ed hanno chiarito, a parziale modifica delle condizioni di divorzio proposte consensualmente, che “Quanto al contributo al mantenimento, il si obbliga a versare la somma di euro 340,00 mensili mediante CP_1 versamento a favore della OR entro il 25 di ciascun mese. Pt_1
Quanto ai tempi di frequentazione padre-figli, il prenderà il figlio minore il lunedì e il giovedì CP_1 dalle ore 19.00 fino alla mattina dopo quando lo riaccompagnerà a scuola o a casa della madre nel periodo estivo”.
Le parti hanno altresì insistito per il richiesto trasferimento immobiliare sottoscrivendo, a tal fine, un separato verbale avente ad oggetto il trasferimento immobiliare come concordato. pagina 8 di 10 Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede che ha espresso parere favorevole in data 30.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della convenzione di negoziazione assistita, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e delle parti stesse, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
A tal fine, vista la documentazione depositata, il Tribunale prende atto dell'accordo convenuto tra le
Parti per quanto concerne il trasferimento immobiliare individuato ai punti 3 e 5 delle suindicate condizioni congiunte, valutatane la rispondenza ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Si dà atto che all'udienza del 28.05.2025 le parti hanno personalmente sottoscritto il verbale di udienza unitamente al Presidente e ad un Funzionario. Si richiama, sul punto, il provvedimento del 3.06.2025 in cui è stato chiarito che il Funzionario rientra nella Terza Area professionale, mentre il cancelliere nella
Seconda Area Professionale, e al medesimo è attribuito il potere di compiere tutti gli atti che la legge attribuisce al Cancelliere, secondo quanto previsto dall'Ordinamento professionale.
Ne consegue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, anche considerato il parere favorevole del PM, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, ogni altra istanza disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e così provvede: Parte_1 CP_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in FO in data 21.09.2003, trascritto nei Registri Parte_1 CP_1 dello Stato civile del Comune di FO al n. 111, parte II, Serie A, anno 2003;
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni pagina 9 di 10 concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA alla competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'atto;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FO di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
TO 7.08.2025
Il Presidente est
Claudia Matteini
pagina 10 di 10