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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 13865/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
[...]
Controparte_1
alle ore 9:50 è presente l'avv. ARCURI FABIO in sostituzione degli avv.ti
RUBBIO FRANCESCO PAOLO e MARINELLI MASSIMILIANO per parte ricorrente;
nessuno è presente per la parte resistente
L'avv. Arcuri conclude o riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16:00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13865 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti MARINELLI MASSIMILIANO
e RUBBIO FRANCESCO PAOLO
- ricorrente -
CONTRO
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro –Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative – Servizio
XXII Ispettorato Territoriale del lavoro di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il dott. MORREALE PEPPUCCIO
- resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. 24/0907 prot. n. 0024388 del 9 settembre 2024;
2 - condanna l'
[...]
[...]
Controparte_2
, alla rifusione delle spese di
[...]
lite in favore della ricorrente, che liquida in € 8.379,50, oltre spese generali,
CPA e IVA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/10/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro –Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative – Servizio XXII
Ispettorato Territoriale del lavoro di , proponendo opposizione CP_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 24/0907 prot. n. 0024388 del 9 settembre 2024, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Istruita a mezzo delle testimonianze di e Testimone_1 [...]
autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza Tes_2
odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'ordinanza ingiunzione impugnata trae la propria origine dal verbale di accertamento n. 2758 del 27 novembre 2019, con il quale l'Ispettorato del lavoro di ha contestato alla di non aver CP_1 Parte_1
richiesto, contestualmente alla data di inizio dei rapporti di lavoro, i certificati penali del casellario giudiziale per il personale addetto al CAS San
CO di , così violando l'art. 25 bis del DPR 313/2002, CP_1
introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 39 del 2014, ( “il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti
3 diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti
e regolari con minori”).
Come del resto rilevato dalla parte ricorrente, tale disposizione di legge è stata oggetto di interpretazione da parte del Ministero del Lavoro, con circolare n. 9/2014.
Con tale circolare il così chiarisce la portata della norma: “ Si CP_3
ritiene altresì che l'adempimento vada circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori
(ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione di pasti all'interno di mense scolastiche ecc.). Rimangono pertanto al di fuori dalla previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove è comunque possibile la presenza di minori.
Interpretazione chiara e comprensibile, non lasciando adito ad alcun dubbio e alla quale appare necessario attenersi.
Diversamente opinando, ogni attività sia sociale (ad es. biblioteca) che commerciale (ad es, gelateria) presso la quale possano recarsi minori e/o ragazzi oltre che adulti dovrebbe essere sottoposta al regime restrittivo della norma sopracitata, viceversa dettata per le circostanze in cui la platea dei destinatari dell'attività svolta siano selettivamente predeterminati.
L'attività svolta dalla ricorrente fornisce attività di accoglienza e assistenza per cittadini stranieri, sia adulti che minori;
non rientrando pertanto nell'attività il contatto esclusivo con minori non accompagnati e, pertanto, essendo espressamente esclusa dall'obbligatorietà della norma.
4 Tale assunto, oltre che documentalmente provato (cfr.: convenzione con la Prefettura di ), è stato comunque confermato dalle testimonianze CP_1
assunte, che hanno sostanzialmente dichiarato la presenza presso il CAS anche di minori, ma sempre appartenenti ad un nucleo familiare e accompagnati dai lori genitori, talché la loro presenza era da considerarsi possibile ma non indefettibile e, comunque, data dalla loro appartenenza ad un nucleo familiare.
Dall'esame della norma, come interpretata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, appare pertanto evidente che la norma all'origine della presunta violazione non è stata violata dalla ricorrente, non avendo la stessa alcun obbligo in relazione a quanto contestato.
L'ordinanza ingiunzione è priva di alcun fondamento e deve essere quindi annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dello scaglione di valore (52.000~260.000) ai sensi dei DM 55/2014 e 147/2022, tenuto conto della presenza di istruttoria.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 23/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 13865/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
[...]
Controparte_1
alle ore 9:50 è presente l'avv. ARCURI FABIO in sostituzione degli avv.ti
RUBBIO FRANCESCO PAOLO e MARINELLI MASSIMILIANO per parte ricorrente;
nessuno è presente per la parte resistente
L'avv. Arcuri conclude o riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16:00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13865 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti MARINELLI MASSIMILIANO
e RUBBIO FRANCESCO PAOLO
- ricorrente -
CONTRO
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro –Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative – Servizio
XXII Ispettorato Territoriale del lavoro di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il dott. MORREALE PEPPUCCIO
- resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. 24/0907 prot. n. 0024388 del 9 settembre 2024;
2 - condanna l'
[...]
[...]
Controparte_2
, alla rifusione delle spese di
[...]
lite in favore della ricorrente, che liquida in € 8.379,50, oltre spese generali,
CPA e IVA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/10/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro –Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative – Servizio XXII
Ispettorato Territoriale del lavoro di , proponendo opposizione CP_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 24/0907 prot. n. 0024388 del 9 settembre 2024, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Istruita a mezzo delle testimonianze di e Testimone_1 [...]
autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza Tes_2
odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'ordinanza ingiunzione impugnata trae la propria origine dal verbale di accertamento n. 2758 del 27 novembre 2019, con il quale l'Ispettorato del lavoro di ha contestato alla di non aver CP_1 Parte_1
richiesto, contestualmente alla data di inizio dei rapporti di lavoro, i certificati penali del casellario giudiziale per il personale addetto al CAS San
CO di , così violando l'art. 25 bis del DPR 313/2002, CP_1
introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 39 del 2014, ( “il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti
3 diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti
e regolari con minori”).
Come del resto rilevato dalla parte ricorrente, tale disposizione di legge è stata oggetto di interpretazione da parte del Ministero del Lavoro, con circolare n. 9/2014.
Con tale circolare il così chiarisce la portata della norma: “ Si CP_3
ritiene altresì che l'adempimento vada circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori
(ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione di pasti all'interno di mense scolastiche ecc.). Rimangono pertanto al di fuori dalla previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove è comunque possibile la presenza di minori.
Interpretazione chiara e comprensibile, non lasciando adito ad alcun dubbio e alla quale appare necessario attenersi.
Diversamente opinando, ogni attività sia sociale (ad es. biblioteca) che commerciale (ad es, gelateria) presso la quale possano recarsi minori e/o ragazzi oltre che adulti dovrebbe essere sottoposta al regime restrittivo della norma sopracitata, viceversa dettata per le circostanze in cui la platea dei destinatari dell'attività svolta siano selettivamente predeterminati.
L'attività svolta dalla ricorrente fornisce attività di accoglienza e assistenza per cittadini stranieri, sia adulti che minori;
non rientrando pertanto nell'attività il contatto esclusivo con minori non accompagnati e, pertanto, essendo espressamente esclusa dall'obbligatorietà della norma.
4 Tale assunto, oltre che documentalmente provato (cfr.: convenzione con la Prefettura di ), è stato comunque confermato dalle testimonianze CP_1
assunte, che hanno sostanzialmente dichiarato la presenza presso il CAS anche di minori, ma sempre appartenenti ad un nucleo familiare e accompagnati dai lori genitori, talché la loro presenza era da considerarsi possibile ma non indefettibile e, comunque, data dalla loro appartenenza ad un nucleo familiare.
Dall'esame della norma, come interpretata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, appare pertanto evidente che la norma all'origine della presunta violazione non è stata violata dalla ricorrente, non avendo la stessa alcun obbligo in relazione a quanto contestato.
L'ordinanza ingiunzione è priva di alcun fondamento e deve essere quindi annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dello scaglione di valore (52.000~260.000) ai sensi dei DM 55/2014 e 147/2022, tenuto conto della presenza di istruttoria.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 23/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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