Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 23334/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 23334/2024 R.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. Massimo Calzavara ricorrente, contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
con l'avv. Stefano Marrone resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 27/03/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/11/2024, ha chiesto che sia pronunciato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto a LO GG, il giorno 22/07/2017, con , CP_1
trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di LO GG al n. 14, Parte I, Ufficio 1, dell'anno 2017.
In data 16/08/2021 veniva depositato avanti a questo Tribunale ricorso per la separazione consensuale definito con omologa n. 16097/2021 depositato in data 25/11/2021.
La parte ricorrente ha, poi, introdotto il presente giudizio dichiarando che la separazione Parte_1
è proseguita ininterrottamente per tutto il periodo e ha chiesto, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai GNi e in data Parte_1 CP_2
22.07.2017 in LO GG (Ve) in regime di comunione dei beni, con atto trascritto presso l'ufficio di stato civile del comune di LO GG (Ve), anno 2017 numero 14 Parte I Serie Ufficio 1;
2) Disporsi l'affidamento condiviso della figlia NO , con esercizio separato della responsabilità genitoriale Per_1
relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La figlia NO continuerà a risiedere con la madre, con diritto di visita per il padre da esercitarsi secondo le seguenti modalità:
a. a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, previo accordo tra i genitori e comunque negli orari che i genitori concorderanno di anno in anno, secondo gli impegni scolastici ed extrascolastici e le eSIenze della figlia NO;
b. infrasettimanalmente, due giorni e notti a settimana, nei giorni da individuare ogni quindici giorni tra i genitori e negli orari che gli stessi concorderanno sempre in detto periodo compatibilmente sia con gli impegni scolastici ed extrascolastici e le eSIenze della figlia NO che con i turni di lavoro dei genitori;
c. festività natalizie e pasquali: i genitori alterneranno tra loro, di anno in anno, le maggiori festività ( natale, capodanno, pasqua) con la figlia fermo restando che le vacanze natalizie e pasquali saranno organizzate in modo tale che Per_1 Per_1
trascorra il 50% delle stesse con un genitore ed il 50% con l'altro ;
d. vacanze estive: i genitori trascorreranno con la figlia NO il 50% ciascuno delle vacanze estive della stessa. Tale periodo di vacanza potrà essere usufruito continuativamente o in periodi frazionati, secondo gli accordi presi dai genitori entro la data del 31 maggio di ogni anno;
3) Il SI. corrisponderà alla RA , entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di Parte_1 CP_1
contributo per il mantenimento della figlia la somma di euro 400,00, somma da rivalutarsi annualmente in base Per_1
agli indici ISTAT;
4) Quanto alle spese straordinarie necessarie per la figlia le stesse saranno ripartite tra i coniugi al 50% secondo Per_1
l'indicazione del protocollo del 20.09.2019 in vigore presso il Tribunale di Venezia;
5) Disporsi che nulla è dovuto dal GN alla SI.ra a titolo di mantenimento essendo la stessa Parte_1 CP_1 economicamente indipendente;
6) Ordinarsi agli Ufficiali di stato civile competenti di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
7) Emettersi ogni altro provvedimento utile e necessario, connesso e preordinato alla richiesta pronuncia
Con vittoria di spese, diritti e comensi”
Si è costituita in giudizio la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni:
“- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
- Per quanto afferisce alle visite, disporsi che la NO trascorra con il padre i periodi che emergeranno dal suo personale ascolto, ovvero con le diverse modalità ritenute di Giustizia da questo Tribunale ovvero riducendole come in premessa con esclusione di pernotti infrasettimanali;
- Disporsi a carico di controparte un assegno a titolo di concorso nel mantenimento per la figlia NO di importo pari ad euro 550,00=, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre alla metà delle spese straordinarie come da protocollo dell'Ufficio.
- Con vittoria di spese di lite.”
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 27 marzo 2025, le parti sono state sentite personalmente ed il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo.
Le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e, già all'udienza del
27/03/2025, hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai GNi e in data 22.07.2017 Parte_1 CP_1
in LO GG (Ve) in regime di comunione dei beni, con atto trascritto presso l'ufficio di stato civile del comune di LO GG (Ve), anno 2017 numero 14 Parte I Serie Ufficio 1;
2) Disporsi l'affidamento condiviso della figlia NO , con esercizio separato della responsabilità genitoriale Per_1
relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La figlia NO continuerà a risiedere con la madre, con diritto di visita per il padre da esercitarsi secondo le seguenti modalità fermo che tutti i pernotti dovranno avvenire presso la residenza del SI. in Pianiga, via Brenta n. 23, con esclusione di ogni altra sede: a. a fine settimana alternati, dal Pt_1
venerdì sera alla domenica sera, previo accordo tra i genitori e comunque negli orari che i genitori concorderanno di anno in anno, secondo gli impegni scolastici ed extrascolastici e le eSIenze della figlia NO;
b. infrasettimanalmente, un giorno con pernotto a settimana, da individuare ogni quindici giorni tra i genitori e negli orari che gli stessi concorderanno sempre in detto periodo compatibilmente sia con gli impegni scolastici ed extrascolastici e le eSIenze della figlia NO ,che con i turni di lavoro dei genitori;
c. festività natalizie e pasquali: i genitori alterneranno tra loro, di anno in anno, le maggiori festività
(natale, capodanno, pasqua) con la figlia fermo restando che le vacanze natalizie e pasquali saranno organizzate in Per_1
modo tale che trascorra il 50% delle stesse con un genitore ed il 50% con l'altro ; d. vacanze estive: i genitori Per_1
trascorreranno con la figlia NO il 50% ciascuno delle vacanze estive della stessa. Tale periodo di vacanza potrà essere usufruito continuativamente o in periodi frazionati, secondo gli accordi presi dai genitori entro la data del 31 maggio di ogni anno;
3) Il SI. corrisponderà alla RA , entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di Parte_1 CP_1
contributo per il mantenimento della figlia la somma di euro 400,00, somma da rivalutarsi annualmente in base Per_1
agli indici ISTAT;
4) Quanto alle spese straordinarie necessarie per la figlia le stesse saranno ripartite tra i coniugi al 50% secondo Per_1
l'indicazione del protocollo del 20.09.2019 in vigore presso il Tribunale di Venezia;
5) Disporsi che l'assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla SI.ra , obbligandosi il padre ad CP_1
ogni adempimento necessari;
6) Disporsi che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento essendo le parti economicamente indipendenti;
7) Ordinarsi all'Ufficiale di stato civile competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
8) Spese di lite compensate”.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Nel complesso, le pattuizioni delle parti sono idonee a garantire le eSIenze della NO e il mantenimento di rapporti equilibrati con entrambi i genitori, tenuto conto delle eSIenze proprie dell'età, per cui possono essere recepite dal Tribunale.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/07/2017 tra Parte_2
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di LO CP_1
GG al n. 14, Parte I, Ufficio 1, dell'anno 2017;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto, al suo passaggio in giudicato;
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di conSIlio del 10/04/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca