Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/03/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7638/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
7638/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. MAZZOLA FRANCESCO MARIA, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE Controparte_1
ANTONIO, resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 29.10.2018, parte ricorrente esponeva:
di aver prestato attività lavorativa in qualità di operaio agricolo a tempo determinato alle dipendenze della azienda per Parte_2 complessive 105 giornate nel 2017, come risulta dagli elenchi pubblicati nel 2018;
di aver presentato il 27.02.2018 domanda per l'indennità di disoccupazione agricola e assegni per il nucleo familiare relativi al 2017;
di non aver ricevuto alcuna risposta dall' . CP_2
Tanto esposto chiedeva la condanna dell' al pagamento della somma di € CP_2
1.966,41 a titolo di indennità di disoccupazione agricola e di € 557,76 per il
2017.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. In CP_2 particolare invocava l'improcedibilità della domanda in assenza di un
1
Acquisita la documentazione, giunta per la prima volta in decisione a questo giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è infondato.
3) Per il principio della "ragione più liquida" - in forza del quale è consentito al giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., - la causa può essere decisa sulla base della questione relativa all'avvenuta cancellazione delle giornate lavorative del 2017, ritenuta di più agevole soluzione e dirimente, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti, Cass.
17214/2016, 23160/2015; Cass. Sez. Un. 9936/2014, 23542/2015).
Dirimente per la controversia è, infatti, la circostanza che con il quarto elenco di variazione del 2018 pubblicato online dal 10.03.2019 al 25.03.2019 la parte ricorrente sia stata cancellata dagli elenchi anagrafici.
Ai nn. da 282 a 285 del suddetto elenco, in relazione al 2017, le 102 giornate di lavoro in qualità di operaio agricolo a tempo determinato venivano annullate integralmente.
Non sussistono, dunque, giornate lavorative in relazione al 2017 e la relativa indennità di disoccupazione ed assegni per il nucleo familiare non sono dovuti.
La parte ricorrente, infatti, fonda la propria pretesa sul solo riscontro documentale dell'avvenuta iscrizione negli elenchi anagrafici relativi al 2017
(cfr. all. 4 al ricorso).
L'avvenuta cancellazione di tali giornate e la mancata contestazione non consentono, pertanto, di ritenere provato il presupposto necessario per l'indennità di disoccupazione.
A tal proposito basti considerare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che
2 viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di CP_2 un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass.
12001/2018).
Nessuna richiesta istruttoria veniva formulata dalla parte ricorrente al fine di provare l'effettivo svolgimento delle giornate lavorative oggetto di disconoscimento.
A fronte delle allegazioni pur precise relative alla giornate dichiarate dal datore di lavoro, l' ha prodotto il verbale di accertamento redatto a seguito di CP_2 attività ispettiva che ha rilevato l'insussistenza di tali giornate lavorative.
4) Nulla va disposto per le spese processuali, avendo la parte ricorrente depositato dichiarazione sottoscritta resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso;
b. nulla per le spese.
Trani, 12/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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