Art. 1533. (( (Direzione del servizio di assistenza spirituale). )) (( 1. La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spettano all'Ordinario militare per l'Italia, il quale e' coadiuvato dal Vicario generale militare. L'Ordinario militare puo' avvalersi di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali.
2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale.
3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di sede vacante, di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non puo' personalmente intervenire.
4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale e' affidata all'Ordinario militare dalle autorita' governative d'intesa con la superiore autorita' ecclesiastica.
5. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della guardia di finanza, determina con apposito decreto le sedi ove e' prestata l'assistenza spirituale.
6. L'Ordinario militare individua la sede per ciascun cappellano militare, previa comunicazione all'autorita' militare competente ))
2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale.
3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di sede vacante, di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non puo' personalmente intervenire.
4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale e' affidata all'Ordinario militare dalle autorita' governative d'intesa con la superiore autorita' ecclesiastica.
5. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della guardia di finanza, determina con apposito decreto le sedi ove e' prestata l'assistenza spirituale.
6. L'Ordinario militare individua la sede per ciascun cappellano militare, previa comunicazione all'autorita' militare competente ))