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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Alberto BINETTI Consigliere rel.
Paolo RIZZI Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Contratti bancari”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 637 ELl'anno 2020.
TRA
e per essa la rappresentante rappresentata e difesa Parte_1 CP_1 dall'avv. Davide Romano, in forza di mandato rilasciato in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Principe Amedeo n. 36;
APPELLANTE
E
, in persona EL curatore pro Controparte_2
tempore, assistita e difesa dall'avv. Michele Carlo Floro, in forza di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Nicolò Putignani n. 257;
APPELLATA
E rappresentata e difesa dall'avv. Davide Controparte_3
Romano, in forza di mandato rilasciato in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Principe Amedeo n. 36;
APPELLATA
All'udienza collegiale EL 10 gennaio 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori ELle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione EL 17 aprile 2015, la e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
convenivano dinanzi al Tribunale di Bari,
[...] Controparte_3
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità, correttezza, trasparenza e buona fede ELla condotta ELl'istituto nella gestione rapporti bancari menzionati nella narrativa che precede (conti correnti n.ri 11930, 11946, 12656, 12606, 12383 [715500-
715566]) accertare e dichiarare che la convenuta, senza alcun valido titolo, per tutta la gestione dei rapporti, abusando EL proprio jus variandi, abbia addebitato all'attrice importi rinvenienti da titolo giuridici nulli, indeterminati ed indeterminabili, non sorretti da giusta causa e per questo non dovuti e, per l'effetto, condannarla alla restituzione ELla somma di €. 201.526,24 o nelle maggiori o minori somme che, se EL caso previa disponendo CTU - atta a quantificare gli oneri nulli aventi causa dal contratto “derivato” di cui in premessa - verranno ritenute di giustizia, come che aventi titolo dalle dedotte causali, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
2) In particolare, nel merito: accertare e dichiarare, per ciascuno e tutti i predetti rapporti di conto corrente, se EL caso previa disponenda CTU contabile estimativa atta a confermare le risultanze ELla CTP allegata, la nullità parziale degli addebiti aventi causa da:
2.1) illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, su tutti i conti correnti e per tutta la durata EL rapporto, per violazione ELla condizione “di reciprocità” prevista ex artt. 2
e 6 Delibera CICR 09/02/2000; in subordine ed in ogni caso:
2.2.) illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a far data dal 01/01/2014 per violazione ELl'art. 1, comma 629, L. 27/12/2013, n.ro 147;
2.3) per illegittima applicazione di interessi ultra legali, mai espressamente negoziati;
2.4) per illegittima applicazione di spese, oneri e commissioni non previsti in contratto (ex multis: commissione affidamento fondi);
2.5) per illegittima applicazione ELlo jus variandi, con violazione degli artt. 118 e 118 bis TUB, ELla Nota n.ro 5574/2007 EL Ministero ELlo sviluppo economico e ELla Determinazione n.ro
338 EL 24/05/2006 EL Garante per la concorrenza;
2.6) per illegittima applicazione di “antergazioni e postergazioni” di valute atte solo a generare irreali scoperti “per valuta” sui quali addebitare interessi passivi;
3) più in particolare, confermare la nullità ELle CMS, con diritto ELla istante a richiedere le somme indebitamente percepite dall'istituto aventi causa dai menzionati rapporti bancari de quibus e per tutta la durata degli stessi.
2 3.1) Come corollario alla richiesta che precede, previa statuizione ELl'unico criterio legale idoneo a calcolare il TEG applicato ai rapporti de quibus, rinveniente dalla normativa ex art.
644 c.p. e L. 108/96 - e successive sue modificazioni ed integrazioni -, di rango primario, criterio legale richiamato da Cass. pen. 23.11-19.12.2011 n. 46669, Cass. pen. sez. II, 19 febbraio 2010
n. 12028, Cass., sez. II, n 28743, 14 maggio 2010; Cass. pen., sez. II, n. 20148, 18 marzo 2003,
n. 20148; e Cass. civ. 18.1.2006 n. 870 di cui è chiesta rigida applicazione, accertare e dichiarare, ai sensi ELl'art. 644 c.p. e Legge 108/96 che tale commissione, poiché onere connesso alla erogazione EL credito (recte: per la messa a disposizione dei fidi accordati) debba essere ricompressa nel calcolo EL TEG, anche per il tratto anteriore alla L.2/2009; per l'effetto, all'esito EL calcolo che precede:
4) confermando le valutazioni espresse dalla allegata CTP redatta dal dott. accertare Per_1
e dichiarare che, per ciascuno e tutti i richiamati contratti, la banca abbia di fatto applicato un
TEG ben oltre le soglia usura di periodo previste tempo per tempo;
per l'effetto, si chiede di rideterminare gli effettivi saldi contabili dei contratti n.ri 11930, 12606, 12656, 12383 tutti in linea capitale, applicando la sanzione ELl'art. 1815 comma 2 c.c.
5) Previa ogni statuizione circa la malafede contrattuale ELla banca convenuta, accertare e dichiarare la nullità EL contratto IRS con CAP sottoscritto il 18/10/2010 (docc. 6 e 6/A) per difetto genetico di ogni sua causa giuridica, valida, certa e/o determinata/bile con conseguente restituzione degli oneri sopportati (ed accertandi) connessi al predetto negozio nullo;
5.1) per l'effetto, dichiari il Giudicante, in capo all'istituto convenuto, la sua specifica responsabilità contrattuale e precontrattuale e condanni la stessa al risarcimento EL danno che
l'ill.mo Magistrato designato vorrà commisurare in via equitativa (cfr.: Cass. civ., sez. unite, n.
26724/07 e n. 26725/07 entrambe emesse il 19/12/2007 in Obbl. e Contr., 2008, 2, 99, nota di
). Per_2
6) All'esito e per l'effetto ELla intera ricostruzione dei saldi dei conti correnti e ELla situazione dare/avere avente titolo dalle dedotte cause, ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni
“a sofferenza” e/o comunque pregiudizievoli illegittimamente effettuate dalla convenuta, presso la Centrale Rischi ELla Banca d'Italia, a carico ELla società concludente e dei suoi fideiussori, condannando, in ipotesi, l'Istituto, per tale ulteriore condotta pregiudizievole, a risarcire in via equitativa il danno cagionato per “fasulle informative rilasciate al sistema bancario nazionale”
e per “reputazione creditizia compromessa” ELla sua cliente e dei suoi Controparte_2
fideiussori (cfr. in tal senso: Tribunale Asti 2/2/2015, Tribunale Firenze 10/04/14 n.ro 1170/14
e Tribunale Roma 21 maggio 2014)”.
A sostegno ELla propria domanda, gli attori deducevano:
3 di aver intrattenuto con (poi ), presso Controparte_4 Controparte_3
la Agenzia Bari 2, vari rapporti (conto corrente ordinario di corrispondenza n. 11930E; contratto di scoperto di conto corrente ed anticipo fatture con di € 25.000 e scadenza al 15 aprile Parte_4
2003, garantito da fideiussione omnibus nei limiti di €. 90.000 da parte di e Parte_3
; conto corrente n. 12656, intestato a , recante un unico estratto Parte_2 Parte_3
conto con decorrenza 22 marzo 2006; conto corrente n. 12606, acceso il 2 dicembre 2005 e chiuso il 17 maggio 2013; conto corrente n. 12383; contratto di finanziamento a medio e lungo termine con ammortamento graduale EL capitale EL valore di € 300.000,00, garantito all'80% dal Fondo di Garanzia ex art. 2, co. 100, lett. a), L. 662/96, cui era collegato il contratto IRS con CAP sottoscritto il 18 ottobre 2010 per adesione, in assenza totale di informativa); di aver conferito ad un proprio consulente, dott. , l'incarico di analizzare Persona_3
tutti i rapporti e di ricostruire le poste di dare-avere; che il perito di parte ha accertato l'applicazione esclusiva di interessi anatocistici passivi (in violazione EL principio di reciprocità ex artt. 2 e 6 Del. CICR 9.2.2000), l'abuso ELlo jus variandi in relazione a spese e commissioni, le illecite antergazioni e/o postergazioni di valuta,
l'applicazione di tassi ultralegali, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto nulle, la previsione di penali di sconfinamento e rimborsi forfettari non giustificati, l'addebito di commissioni nulle (commissioni di istruttoria veloce, commissioni sull'accordato, spese di tenuta conto con commissione istruzione urgente, costituenti duplicazioni di costi), il superamento ELle soglie usurarie di periodo, l'applicazione di illecite operazioni di giroconto sul conto corrente di corrispondenza (che avrebbero alterato in negativo la montante in linea capitale, sino ad un irreale saldo negativo alle chiusure periodiche EL saldo); che i vizi accertati dal consulente configuravano altrettante ipotesi di nullità contrattuali, da cui derivava il diritto ELla cliente alla restituzione ELle somme indebitamente versate;
che con riferimento al c.c. n. 11930 risultava un saldo a credito per la società di € 191.953,74, con riferimento al c.c. n. 11946 risultava un saldo a credito ELla correntista di € 2.101,83 e il superamento EL tasso-soglia nel quarto trimestre 2013 (Teg Applicato 33,480% contro il 13,89%
, con riferimento al c.c. n. 12656 risultava un saldo ricostruito a credito EL Persona_4
correntista di € 497,15, con riferimento al c.c. n. 12606 risultava un saldo ricostruito a credito EL correntista di € 8.029,95, con riferimento al c.c. n. 12383 (715500 / 715566.88) risultava un saldo ricostruito a debito EL correntista di € 6.932,05, e quindi, in totale, un saldo di € 195.565,62
a credito per gli attori;
la nullità EL contratto di interest rate swap EL 18 ottobre 2010 per immeritevolezza ex art. 1322
c.c., per carenza ELla causa concreta ex art. 1418 c.c. e per violazione dei doveri informativi da
4 parte ELla banca, col conseguente diritto alla restituzione di tutte le somme versate aventi causa nel negozio nullo.
Nel giudizio, che assumeva il n.r.g. 4811/2015, si costituiva, con comparsa EL 16 giugno 2015,
la quale contestava la domanda attorea e chiedeva di Controparte_3
accogliere le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: a) dichiarare il presente giudizio improcedibile poiché non è stato esperito il tentativo di media conciliazione;
b) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione dei signori e , per i motivi esposti al punto sub 2) EL presente atto;
Parte_3 Parte_2
c) rigettare integralmente le avverse domande giudiziali, nonché rigettare la domanda nuova così come proposta dalla , per i motivi precisati al Controparte_5 Controparte_2
punto sub. 9) EL presente atto;
d) accertare e dichiarare prescritta l'azione di ripetizione di indebito relativamente alle competenze pagate mediante le rimesse affluite sui c/c n. 12383F e per il c/c n. 11930E, nel decennio anteriore calcolato a ritroso dalla data di notifica ELl'atto di citazione e dunque sino alla data EL 17.04.2005, per l'importo pari ad euro 210.292,24. come meglio indicate nel presente atto;
e) accertare e dichiarare valido ed efficace il contratto - quadro concluso il giorno 07.10.2010, poiché stipulato per iscritto, nonché dichiarare valido ed efficace il contratto di swap stipulato in data 18.10.2010; f) accertare e dichiarare che la CP_3
ha adempiuto agli obblighi informativi e pertanto rigettare la domanda di risarcimento per responsabilità precontrattuale e contrattuale, poiché infondate in fatto e in diritto;
g) condannare la , i signori e Controparte_2 Parte_2 Pt_3
al pagamento ELle spese processuali di lite;
in via istruttoria: rigettare la richiesta di
[...]
ammissione ELla consulenza contabile, sia in relazione ai rapporti di c/c e sia al finanziamento
n. 741572831”.
In particolare, deduceva: l'improcedibilità EL giudizio per Controparte_3 mancato esperimento EL tentativo conciliazione obbligatoria;
l'infondatezza degli assunti attorei circa l'indeterminatezza ELle condizioni contrattuali per ciascuno dei rapporti dedotti;
la carenza di legittimazione dei fideiussori con riferimento alla domanda di ripetizione;
la liceità ELla capitalizzazione trimestrale degli interessi, poiché la regola ELla reciprocità riguardava la periodicità ELla capitalizzazione degli interessi e non la loro misura;
la prescrizione ELl'azione di ripetizione di indebito con riferimento ai conti nn. 11930E e 12383F; la validità ELle CMS;
l'infondatezza ELle deduzioni relative al superamento ELle soglie di legge;
l'infondatezza ELla domanda di nullità EL contratto di interest rate swap, avendo esso svolto la funzione di copertura EL rischio legato all'oscillazione dei tassi variabili EL contratto di finanziamento collegato ed essendo state garantite alla cliente tutte le informazioni necessarie.
5 Il processo è stato interrotto per il fallimento ELla società (dichiarato con sentenza CP_2 EL Tribunale di Bari n. 101/2015 EL 10 aprile 2015), reso noto all'ud. 7 luglio 2015 dal difensore ELla società, e quindi riassunto dai due fideiussori.
Nel giudizio riassunto, si è costituita la RA EL ME , la Controparte_2
quale ha fatto proprie le conclusioni ELla società in bonis e dei fideiussori.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, per l'analisi dei rapporti intercorsi tra le parti, la verifica ELla validità ELle condizioni operanti su ciascuno di essi, la rideterminazione ELle poste di dare ed avere tra le parti.
Con sentenza n. 43/2020 EL 7 gennaio 2020, il Tribunale di Bari, accogliendo per quanto di ragione la domanda, ha condannato al pagamento, in favore ELla Controparte_3
RA EL ME , ELla somma di € 9.897,93, oltre interessi Controparte_2
legali dalla domanda, e ELle spese processuali e di consulenza.
Il tribunale ha dapprima rilevato l'infondatezza ELl'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei fideiussori, dal momento che nella domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla società doveva ritenersi compreso l'accertamento ELla pretesa creditoria ELla banca nei confronti EL debitore principale, dagli essi garantita, e comunque sussistendo il loro interesse all'intervento in giudizio ad adiuvandum.
Il Tribunale ha poi motivatamente fatto proprie le conclusioni cui era pervenuto il Ctu nella ricostruzione di ciascun rapporto, recependo la prima ELle quattro ipotesi di calcolo prospettate dal tecnico e, quindi, affermando la sussistenza di un credito a favore ELla curatela per €
9.668,60.
Il primo giudice ha infine affermato l'infondatezza ELla domanda di nullità EL contratto di interest rate swap EL 18 ottobre 2010.
Più precisamente, il tribunale ha: rilevato la sussistenza di un collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e lo swap (desumibile dall'identità tra capitale finanziato e capitale nozionale ELl'IRS, dalla medesima loro durata, dalla circostanza che interessi EL derivato e EL finanziamento fossero indicizzati allo stesso parametro Euribor 1M 360, con lo stesso momento di rilevazione); constatato la strutturazione ELl'IRS in modo da svolgere una funzione di copertura di un eventuale aumento ELl'indice Euribor;
affermato che non configurava un'ipotesi di nullità EL contratto la violazione ELl'obbligo di indicazione ELla formula matematica necessaria a definire il mark to market (poiché esso non esprimeva un valore concreto e attuale, ma una proiezione finanziaria, e non costituiva l'oggetto EL contratto), potendo detta violazione al più prospettare profili risarcitori;
rilevato l'assolvimento da parte ELla banca degli obblighi informativi, avendo essa depositato vari documenti sottoscritti dalla cliente (l'accordo normativo,
6 la nota informativa, la scheda prodotto specifica recante i valori indicativi EL rapporto) e dunque risultando non influente la circostanza che l'IRS non fosse stato preceduto dalla compilazione EL questionario Mifid; stabilito che alla RA doveva essere rimborsato l'importo di € 229,33, quale differenziale negativo corrisposto dalla società in bonis a MPS al momento ELla prima liquidazione degli interessi.
Avverso la sentenza, ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione EL 3 giugno 2020, rappresentata da , dichiaratasi cessionaria EL credito Parte_1 CP_1
di chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma Controparte_3 ELl'impugnata decisione, l'accoglimento ELle seguenti conclusioni:
«In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva ELla sentenza n. 43/2020 pronunciata il
07.01.2020 e pubblicata il successivo 09.01.2020 dal Tribunale di Bari (…) sussistendo gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c. specie in relazione alla quanto mai difficoltà per la CP_3 di poter recuperare l'importo versato a favore ELla RA;
- riformare la sentenza n. 43/2020 pronunciata il 07.01.2020 (…), notificata il successivo
12.03.2020, al termine EL giudizio contrassegnato dal numero di R.G. n. 4811/2015, nella parte in cui ha determinato in € 9.897,93 il saldo a favore ELla correntista, in luogo ELla diversa e/o minor somma, da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo di ausilio di CTU econometrica laddove codesto Ecc.mo Collegio dovesse ritenerla necessaria;
- riformare la sentenza oggetto EL presente gravame nella parte in cui ha condannato la CP_3
al pagamento ELle spese (ivi comprese quelle ELla espletata CTU tecnico contabile) e competenze processuali, sussistendo tutti i presupposti per compensare integralmente le spese fra le parti;
- rigettare integralmente la domanda promossa dalla CP_2 CP_2 [...]
in persona EL suo Curatore, nel giudizio contrassegnato dal numero RG Controparte_2
4811/2015;
- in ogni caso, condannare l'appellata al pagamento di spese e competenze EL doppio grado di giudizio».
Si è costituita in appello, con comparsa di costituzione ed appello incidentale EL 26 settembre
2020, la , la quale ha contestato la fondatezza Controparte_2 ELl'appello principale e ha chiesto, per i motivi di seguito indicati ed in riforma ELl'impugnata decisione, l'accoglimento ELle seguenti conclusioni:
«- 1. in via preliminare: rigettare l'appello promosso dalla banca, unitamente alla sua istanza
“di inibitoria”, perché generiche, inammissibili ed infondate, per tutte le specifiche motivazioni rassegnate nell'ampia narrativa che precede e, per l'effetto
7
2. confermare la parte dispositiva ELla sentenza appellata che ha condannato essa banca al pagamento, in favore ELla curatela, ELla somma di € 9.897,33 oltre interessi legali dalla domanda di primo grado, quale saldo contabile ricostruito dei cinque conti correnti oggetto di giudizio di primo grado, espunte tutte le voci di costo nulle o contra legem come accertate dalla
CTU resa in primo grado e confermate in sentenza;
IN VIA INCIDENTALE
3. in riforma ai capi di sentenza n.43/2020 articolati a: - pag.4, XIII° cpv.; - pag.5, IV° - V° - VI°
- VII° cc.pp.vv.; - pag.6, III° - IV° - V° cc.pp.vv.; per tutte le analitiche motivazioni rassegnate nella sezione terza ELla presente comparsa, applicata al caso di specie la regula juris declinata da Cass. Civ. S.U. 8770/2020 EL 12.05.2020, accertare e dichiarare la nullità EL contratto IRS con CAP sottoscritto inter partes il 07/10.10.2010 (doc.6 fascicolo primo grado), e per l'effetto
4. condannare l'appellante banca, ex art. 2033 c.c., a restituire alla curatela EL
[...] la somma di € 9.987,64 oltre interessi dalla domanda di primo grado, Controparte_2
quale incontestato importo pagato dalla fallita in bonis alla banca per “differenziali" connessi al predetto contratto nullo (sulla non contestazione degli importi pagati quali "differenziali" IRS, vedasi Tabella riepilogativa a pagg. 22-23 conclusionali di primo grado ELla Banca).
5. Sopperendo inoltre all'omessa pronuncia EL Magistrato di primo grado sulla specifica conclusione rassegnata dalla curatela (cfr. par.
1. memoria I° termine e comparsa conclusionale di primo grado, fasc. primo grado RA), voglia l'on.le collego adìto: accertare la condotta assunta dalla banca appellante durante il processo di primo grado, censurandola sotto il profilo ELla mancata ottemperanza all'ordine EL Giudice di partecipare fattivamente alla mediazione demandata dal Magistrato;
e per l'effetto:
6. condannare la banca appellante ex art. 96 III° cpc al pagamento EL risarcimento e/o indennizzo da liquidare a favore ELla curatela, secondo criterio equitativo e/o discrezionale che
l'on.le collegio riterrà voler adottare».
Con ordinanza EL 16 ottobre 2020, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione proposta dall'appellante principale.
Riservata una prima volta per la decisione, la causa, con ordinanza EL 18 giugno 2024, è stata rimessa sul ruolo onde consentire l'integrazione EL contraddittorio nei confronti di
[...]
, essendo essa litisconsorte necessaria in quanto la decisione di primo Controparte_3
grado era stata pronunciata nei suoi confronti.
Con comparsa di costituzione e risposta EL 16 dicembre 2024, si è costituita in giudizio CP_3
, la quale ha dedotto la successione nel diritto controverso da parte Controparte_3 di ha aderito all'appello principale e contestato l'appello incidentale, Parte_1
8 rassegnando le seguenti conclusioni:
«- dichiarare l'inammissibilità ELl'appello incidentale proposto dalla Controparte_2 per tutti i motivi dedotti nel corpo EL presente atto;
[...]
- in subordine rigettare l'appello incidentale spiegato dalla Controparte_2 perché infondato in fatto ed in diritto;
[...]
- in estremo subordine, laddove fosse accolta l'avversa eccezione di difetto di legittimazione, sostanziale e processuale, ELla Parte_1
riformare la sentenza n. 43/2020 pronunciata il 07.01.2020 e pubblicata il successivo 09.01.2020 dal Tribunale di Bari in composizione monocratica, in persona EL G.U. dott. Nicola Magaletti, notificata il successivo 12.03.2020, al termine EL giudizio contrassegnato dal numero di R.G. n.
4811/2015, nella parte in cui ha determinato in € 9.897,93 il saldo a favore ELla correntista, in luogo ELla diversa e/o minor somma, da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo di ausilio di CTU econometria laddove codesto Ecc.mo Collegio dovesse ritenerla necessaria;
riformare la sentenza oggetto EL presente gravame nella parte in cui ha condannato la
[...]
al pagamento ELle spese (ivi comprese quelle ELla espletata CTU Controparte_3
tecnico-contabile) e competenze processuali, sussistendo tutti i presupposti per compensare integralmente le spese fra le parti;
in ogni caso condannare la RA EL ME al pagamento ELle spese di CP_2
liti EL presente gravame».
All'udienza EL 10 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Con il primo ed unico motivo ELl'appello principale, si censura la sentenza di primo grado per aver regolato i rapporti di dare-avere tra le parti aderendo immotivatamente alle conclusioni ELla consulenza tecnica d'ufficio e per non aver adeguatamente valutato le conseguenze ELl'incompletezza ELla documentazione acquisita.
L'appellante lamenta che l'indagine peritale sarebbe viziata sul piano logico, in quanto fondata sulla disamina parziale dei documenti contrattuali e, conseguentemente, alla luce ELl'accertata incompletezza ELla documentazione (in particolare degli estratti conto), su semplici presunzioni, donde l'inattendibilità dei risultati raggiunti.
Il motivo è infondato.
In relazione alla ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti, la decisione di primo grado
è esente da censure, in quanto adeguatamente motivata: in essa sono spiegate le ragioni di adesione alle ipotesi di calcolo prospettate dal Ctu ed inoltre si dà espressamente atto dei criteri di calcolo applicati e degli accorgimenti adottati nel caso di carenze documentali (vale a dire, i criteri di individuazione EL saldo di ripartenza in caso di interruzione nella serie degli estratti
9 conto prodotti).
Va, comunque, osservato che, poiché gli estratti conto mancanti sono in numero non rilevante e riguardano periodi circoscritti (a fronte di una serie corposa ed eterogenea di rapporti, molti dei quali di non breve durata) e poiché l'operazione di “ricucitura” cui si è fatto cenno poc'anzi è rispettosa dei principi comunemente applicati in giurisprudenza, si è potuto garantire la continuità dei calcoli.
Per tali ragioni, le censure formulate sul punto vanno EL tutto disattese.
Deve inoltre affermarsi la condivisibilità dei criteri di computo adottati dal Ctu (compiutamente illustrati per ciascun rapporto), in quanto rispettosi dei principi regolatori ELla materia: inclusione ELla CMS nel costo complessivo EL credito (in una prima ipotesi sino al 2010, in una seconda ipotesi per tutto il periodo) ai fini EL vaglio sul superamento ELle soglie usurarie;
girocontazione sul conto principale ELle competenze trimestrali dei rapporti collegati;
applicazione dei tassi convenzionali in ipotesi di sussistenza ELla relativa pattuizione, applicazione ELle modifiche peggiorative in corso di rapporto solo in ipotesi di rispetto ELle prescrizioni ELl'art. 118 TUB, applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB in mancanza di pattuizioni;
applicazione ELla valuta solo per i periodi coperti dalla documentazione informativa prodotta in giudizio;
applicazione ELl'anatocismo solo in presenza di una regolare pattuizione
(sia a credito che a debito); depurazione ELle CMS in caso di accordo solo sull'aliquota e non anche sui “periodi di addebito” e sulla “loro esatta modalità di funzionamento”; eliminazione dai ricalcoli di tutte le spese e commissioni non preventivamente pattuite.
Ciò posto, al netto dei rilievi che saranno operati nel prosieguo in ordine all'eccezione di nullità EL contratto di IRS, vanno dichiarate l'esattezza dei calcoli eseguiti dal Ctu e l'assoluta infondatezza ELla doglianza.
Col primo motivo di appello incidentale, si censura la decisione di primo grado per aver rigettato la domanda di nullità EL contratto di interest rate swap.
Secondo la RA, la semplice generazione di un differenziale negativo al momento ELla stipula (per € 229,33), come riconosciuto dalla stessa decisione impugnata, dimostrerebbe come l'IRS non fosse sorretto da condizioni di partenza equilibrate (caratteristica che invece contraddistingue i derivati di copertura), ma disvelasse la natura speculativa ed il difetto ELla sua causa concreta. La RA, inoltre, lamenta che le accertate violazioni informative perpetrate dalla banca (la mancata compilazione EL questionario Mifid, l'omessa indicazione EL mark to market) costituissero valide ragioni di nullità o risoluzione contrattuale, con i connessi effetti restitutori.
Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.
10 Come già precisato, gli assunti attorei di immeritevolezza, mancanza ELla causa concreta, violazione degli obblighi informativi, con le collegate conseguenze ripetitorie e risarcitorie, si fondavano sull'assenza di condizioni di parità in fase di partenza (motivo ELl'illegittimo addebito EL differenziale iniziale), sull'assenza ELl'indicazione EL mark to market e sulla violazione dei doveri informativi (in primis, la mancata compilazione EL questionario Mifid).
Il giudice di primo grado ha disatteso le ragioni ed istanze attoree valorizzando la funzione di copertura ELl'IRS ed affermando la superfluità ELl'indicazione EL mark to market, rilevando poi che le accertate violazioni di natura informativa avrebbero potuto al più ELineare profili risarcitori. Tali affermazioni sono errate.
In primo luogo, secondo l'insegnamento di Cass. civ., sez. un., 12 maggio 2020, n. 8070, per la individuazione ELla causa concreta EL contratto di interest rate swap non rileva la funzione, di speculazione o di copertura, in concreto perseguita dalle parti.
In secondo luogo, per opinione consolidata, l'omessa indicazione EL mark to market dà luogo a nullità per indeterminabilità ELl'oggetto (Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2021, n. 21830, Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2025, n. 4076). Nello specifico, secondo Cass. civ., sez. I, 7.11.2022, n. 32705, in Foro It. 2023, 9, 1, 2529, ai fini ELla validità EL contratto di interest rate swap, e indipendentemente dalla sua finalità di copertura o speculativa, devono essere preventivamente conoscibili, nella loro totalità, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione EL mark to market, pena la sostanziale indeterminabilità ELl'oggetto EL negozio, con conseguente nullità strutturale originaria EL contratto derivato medesimo. Nella detta pronuncia gli Ermellini, dopo aver ricordato che «l'accordo ELle parti non può limitarsi al mark to market, cioè al costo, pari al valore effettivo EL derivato ad una certa data, al quale la parte può anticipatamente chiudere
l'operazione o un terzo estraneo può essere disposto a subentrarvi, ma deve investire anche gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa ELla menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo, a tal fine, i parametri di calcolo ELle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione ELle variazioni dei tassi
d'interesse nel tempo» hanno richiamato «la necessità, posta in risalto dalle Sezioni Unite, che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione EL mark to market siano resi preventivamente conoscibili da parte ELl'investitore, ai fini ELla formazione ELl'accordo in ordine alla misura ELl'alea, in assenza EL quale la causa EL contratto resta sostanzialmente indeterminabile». In altri termini, l'approdo giurisprudenziale dal quale questa Corte non può prescindere (e che ormai evidentemente non può più ritenersi limitato alle ipotesi di derivati sottoscritti da Enti Locali – fattispecie trattata dalle Sezioni Unite nel 2020 – ma esteso a tutte i casi generali di interest rate swap) qualifica l'assenza degli indicatori e degli elementi necessari
11 perché l'investitore possa valutare pienamente la misura ELl'alea (imprescindibile) come una indeterminatezza ELl'oggetto EL contratto, cui consegue la nullità EL medesimo, e non una violazione degli obblighi informativi o una illiceità o immeritevolezza ELla causa contrattuale in astratto o in concreto.
L'omessa indicazione EL mark to market, sin da principio denunziata dagli attori, non contestata dalla banca, confermata in sede di CTU, in disparte le conseguenze ELla (altrettanto accertata e comunque non contestata) violazione dei doveri informativi, comporta, pertanto, la declaratoria di nullità EL contratto derivato per indeterminatezza ELl'oggetto.
L'errore di prospettazione in cui è incorsa parte attrice (che ha invece argomentato sulla non meritevolezza, sull'assenza di causa in concreto e sulla violazione degli obblighi informativi) non preclude l'accertamento EL vizio, dal momento che i fatti costitutivi, come già evidenziato, sono stati dedotti sin dall'atto di citazione e, pertanto, non può predicarsi la loro novità. Difatti, rappresentato il fatto costitutivo ELla nullità, è irrilevante che esso sia stato qualificato come
“vizio ELla causa” e non come “indeterminatezza ELl'oggetto”, ovvero “mancanza di accordo sull'oggetto”, in applicazione EL principio per cui la nullità EL contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado EL processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione ELla parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto ELle preclusioni assertive e istruttorie (Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2024, ord. n. 4867).
Alla luce di ciò, deve dichiararsi la nullità EL contratto di IRS con CAP EL 18 ottobre 2010, qui in esame. Da tanto deriva l'obbligo per la banca di restituire alla RA gli importi incassati a titolo di differenziali durante la vigenza EL rapporto.
La quantificazione di tali importi è stata oggetto di indagine peritale nel corso EL giudizio di primo grado (v. pag. 58 ELl'elaborato peritale). Va preferita, pertanto, la terza ipotesi di calcolo illustrata dal Ctu, la quale, nella determinazione EL saldo finale, esclude l'addebito dei differenziali a titolo di derivato dall'importo risultante dalla prima ipotesi di calcolo (che, come evidenziato nel corso ELl'esame EL motivo ELl'appello principale, sarebbe l'ipotesi adottabile se si circoscrivesse l'indagine ai soli rapporti non speculativi).
Alla luce di tanto, la RA EL ME risulta creditrice di Controparte_2
ELla somma di € 16.211,27. Controparte_3
Col secondo motivo di appello incidentale, si censura la mancata condanna ELla banca ai sensi ELl'art. 96, co. 3, cpc, in special modo con riferimento al contegno consistito nell'aver disertato il primo incontro ELla procedura di mediazione, disposta dal tribunale in ragione ELl'eccezione di improcedibilità ELla domanda sollevata dalla banca stessa.
12 Il motivo è infondato.
Va escluso che l'iniziativa di possa configurare un'ipotesi Controparte_3 di responsabilità processuale aggravata, come tale sanzionabile ai sensi ELl'art. 96, co. 3, cpc, poiché, anche con riguardo al terzo comma, non si può soprassedere all'accertamento di un coefficiente psicologico che sia almeno pari alla colpa grave (Cass. civ., sez. un., 20.4.2018, n.
9912), e va rilevato che, nel caso di specie, non ne emergono gli estremi (in quanto né specificamente allegati, né dimostrati dalla parte deducente).
In conclusione, l'appello principale va rigettato, mentre va accolto per quanto di ragione l'appello incidentale, con la condanna di al pagamento, in favore ELla Controparte_3
RA, ELla somma di € 16.211,27.
Le spese EL doppio grado di giudizio, la cui regolamentazione si impone in ragione ELla riforma parziale ELla sentenza di primo grado, seguono la soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo EL giudizio e vengono liquidate in dispositivo, sulla base ELlo scaglione corrispondente al decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 3.6.2020, da rappresentata da Parte_1
, nonché sull'appello incidentale depositato in data 26 settembre 2020 dalla RA CP_1 EL ME , avverso la sentenza n. 43/2020 EL 7.1.2020 EL Controparte_2
Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nel giudizio n. 4811/2015 R.G., in riforma ELl'impugnata sentenza
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in favore ELla RA EL ME Controparte_3 CP_2
ELla somma di € 16.211,27; Controparte_2
3) condanna al pagamento, in favore ELla RA EL ME Controparte_3
, ELle spese di giudizio, che si quantificano, quanto al primo Controparte_2 grado, in complessivi €. 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 5.800,00, per compensi, oltre
IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
4) pone definitivamente a carico di e, per essa ELla sua rappresentante Parte_1 CP_1
e in solido tra loro, le spese ELla consulenza
[...] Controparte_3 tecnica d'ufficio.
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il
13 pagamento ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi EL co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico ELl'appellante principale.
Così decisa l'11 aprile 2025 nella camera di consiglio ELla Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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