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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/10/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
1383/25 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 1383/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
OI MA, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
PO RO, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 4, comma 16, l.n. 898/1970, le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 31/07/1994 in Spoleto (PG) precisando che dall'unione è nata la figlia ad Persona_1 oggi maggiorenne e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avvenuto tra i ricorrenti in Spoleto (PG) il 31.07.1994, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Spoleto (PG) al n. 99 Parte II Seria A anno 1994.
B) Stabilire che entrambi i genitori concorreranno nella misura di € 500,00 mensili ciascuno al mantenimento della figlia fino al mese di luglio 2026 se, terminato il Per_1 periodo di apprendistato del contratto della figlia, la stessa sarà inserita con assunzione a tempo indeterminato. Diversamente i genitori continueranno a corrispondere alla figlia il contributo al mantenimento nella misura di € 500,00 mensili cadauno fino alla stipula di un nuovo contratto di lavoro.
C) Stabilire che il cane CC rimanga a vivere presso l'abitazione del Sig. Controparte_1 con la facoltà per la Sig.ra di tenerlo con sé due giorni a settimana da Controparte_2 concordare compatibilmente con i turni di lavoro dei coniugi.
D) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31/07/1994 tra
e in Spoleto (PG) alle condizioni indicate nel Controparte_1 Controparte_2 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di SPOLETO (PG) (atto n. 99, parte II, serie A, anno 1994); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 16 ottobre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 1383/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
OI MA, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
PO RO, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 4, comma 16, l.n. 898/1970, le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 31/07/1994 in Spoleto (PG) precisando che dall'unione è nata la figlia ad Persona_1 oggi maggiorenne e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avvenuto tra i ricorrenti in Spoleto (PG) il 31.07.1994, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Spoleto (PG) al n. 99 Parte II Seria A anno 1994.
B) Stabilire che entrambi i genitori concorreranno nella misura di € 500,00 mensili ciascuno al mantenimento della figlia fino al mese di luglio 2026 se, terminato il Per_1 periodo di apprendistato del contratto della figlia, la stessa sarà inserita con assunzione a tempo indeterminato. Diversamente i genitori continueranno a corrispondere alla figlia il contributo al mantenimento nella misura di € 500,00 mensili cadauno fino alla stipula di un nuovo contratto di lavoro.
C) Stabilire che il cane CC rimanga a vivere presso l'abitazione del Sig. Controparte_1 con la facoltà per la Sig.ra di tenerlo con sé due giorni a settimana da Controparte_2 concordare compatibilmente con i turni di lavoro dei coniugi.
D) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31/07/1994 tra
e in Spoleto (PG) alle condizioni indicate nel Controparte_1 Controparte_2 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di SPOLETO (PG) (atto n. 99, parte II, serie A, anno 1994); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 16 ottobre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti