Sentenza breve 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 01/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00504/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona De Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in San Pietro Vernotico alla via F. Crispi nr. 4;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del silenzio-rigetto (asseritamente) formatosi e opposto dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi sulla istanza presentata dal ricorrente, in data 2 dicembre 2024, per il rilascio, ex art. 120, comma 3, Codice della Strada, del nulla osta al conseguimento della patente di guida e/o eliminazione dell’ostativo al relativo rilascio, a seguito del decorso del triennio dalla cessazione delle misure di prevenzione e delle pene inflitte dall’A.G.O. in suo danno.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell'Avv. S. De Rocco, per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni statali resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 8 gennaio 2025 e depositato in pari data, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del silenzio-rigetto (asseritamente) formatosi e opposto dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi sulla istanza presentata dal medesimo, in data 02 dicembre 2024, per il rilascio, ex art. 120, comma 3, Codice della Strada, del nulla osta al conseguimento della patente di guida e/o eliminazione dell’ostativo al relativo rilascio, a seguito del decorso del triennio dalla disposta revoca della sua patente di guida, dalla cessazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per la durata di 18 mesi, disposta in data 16 novembre 2018 dal Tribunale di Lecce - Ufficio Misure di Prevenzione, e dalla espiazione della condanna dell’8 maggio 2019 (irrevocabile l’11 maggio 2021), per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 ed in data 25 giugno 2021 (irrevocabile il 09 novembre 2021) per la violazione dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Erronea e falsa applicazione dell’art. 120 del Codice della Strada.
2. Il 14 gennaio 2025, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi si sono costituiti in giudizio.
3. Il 1 febbraio 2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ha depositato dei documenti, tra i quali il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 14 gennaio 2025, avente ad oggetto “Riscontro richiesta nulla osta al conseguimento di nuovo documento di guida” con il quale, la Prefettura di Brindisi, ha comunicato all’istante il rilascio del richiesto nulla osta.
4. Il 25 marzo 2025 il difensore della parte ricorrente ha depositato in giudizio apposita istanza di dichiarazione della improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione integrale delle spese di lite.
5. Alla Camera di Consiglio del 26 marzo 2025, il Presidente della Sezione, non trattandosi di fattispecie di silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., ma di giudizio incidentale cautelare, ha disposto preliminarmente la modifica dell'oggetto del ruolo di udienza e, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dato avviso alle parti della possibilità di decidere la causa nel merito con sentenza in forma semplificata. Il difensore della parte ricorrente ha insistito per la richiesta di dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, l’Avvocato dello Stato ha preso atto di tale dichiarazione resa anche a verbale. Infine, la causa è stata introitata per la decisione, ex art. 60 c.p.a..
6. Premesso che sussiste nella specie la giurisdizione generale di legittimità dell’adito Giudice Amministrativo, vertendosi in tema di diniego del rilascio di nulla osta, ex art. 120 comma 3 del Codice della Strada, per il conseguimento della patente precedentemente revocata, in ragione del potere discrezionale spettante alla Prefettura di concedere o meno, sulla base di valutazioni inerenti la pubblica sicurezza, l’invocato nulla osta al conseguimento di nuova patente di guida (Cfr.: T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 31 marzo 2022, n. 532 e n. 506), il ricorso proposto dalla parte ricorrente deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
7. In via preliminare, osserva il Collegio che nel caso de quo, non ricorre un’ipotesi di silenzio significativo (nella fattispecie preteso silenzio rigetto), poiché alcuna previsione normativa prevede la formazione di questa tipologia di silenzio su istanze di che trattasi; al più si sarebbe potuta formare un’ipotesi di silenzio non significativo (ovvero silenzio inadempimento) della P.A., ora, comunque, venuto meno perché, l’istanza per il rilascio, ex art. 120, comma 3, C.d.S., del nulla osta al conseguimento della patente di guida e/o l’eliminazione dell’ostativo al relativo rilascio nell’ambito della pratica pendente presso la Motorizzazione Civile di Brindisi, presentata dal ricorrente il 03 dicembre 2024, è stata - nelle more del giudizio - esplicitamente riscontrata dalla Prefettura di Brindisi, in termini positivi per il ricorrente, con apposita nota (di rilascio dell’invocato nulla osta) prot. n. -OMISSIS-, emessa e comunicata in data 14 gennaio 2025.
8. Il ricorso è, dunque, divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire al costante orientamento secondo cui “La cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683).
Ebbene, si osserva che, nel caso di specie, risulta “per tabulas” che, con il sopravvenuto provvedimento della Prefettura di Brindisi prot. n. -OMISSIS-, emesso e comunicato al destinatario in data 14 gennaio 2025, è stata riscontrata, in termini positivi per il ricorrente, la sua istanza per il rilascio, ex art. 120, comma 3 del Codice della Strada, del nulla osta al conseguimento della patente di guida e/o dell’eliminazione dell’ostativo al relativo rilascio nell’ambito della pratica pendente presso la Motorizzazione Civile di Brindisi, presentata dal predetto il 2 dicembre 2024, sicchè questo Tribunale - anche alla stregua della predetta esplicita istanza in tal senso della parte ricorrente depositata il 25 marzo 2025 e ribadita alla Camera di Consiglio del 26 marzo 2025 - non può che dichiarare il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, essendo stata pienamente soddisfatta (nelle more del giudizio) la pretesa azionata.
9. Sussistono, con ogni evidenza, i presupposti di legge, anche in relazione alla non sussistenza di un’ipotesi di silenzio rigetto e alla richiesta della parte ricorrente di compensazione integrale delle spese di lite, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.