Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 8699 / 2021 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per Avv. MENALLO GIANFRANCO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
All'udienza dell'8.04.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
In parziale accoglimento del ricorso, condanna il ricorrente alla ripetizione delle
CP_ somme in favore dell limitatamente all'importo di euro 2.116,01.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Premesso che, con ricorso depositato in data 29.09.2021, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo la declaratoria di irripetibilità CP_1
dell'indebito, contestato dall' , sulla pensione cat. AS n. (cat. assegno CP_2
sociale) n. 04920227 spettante alla ricorrente per l'anno 2020, ed il contestuale provvedimento del 14.01.2021 di riliquidazione da cui emergeva un debito pari ad
€ 4.368,39 (doc. allegati n. 1), per il periodo che va dall'1.01.2020 al 31.12.2020 e il versamento delle somme dovute per il 2020 e 2021 deducendo che sia per il
2020 sia per il 2021 il ricorrente possedeva i requisiti reddituali, oltre che anagrafici, per percepire integralmente l'assegno sociale;
CP_ Premesso che l' ritualmente citato, si costituiva chiedendo l'applicazione della disciplina di cui all'art 2033 cc e deducendo, nel merito, di avere verificato il superamento dei limiti coniugali di reddito che avrebbe determinato la riduzione dell'importo dell'assegno sociale per l'anno in contestazione, comunicando la riliquidazione e chiedendo la restituzione di quanto indebitamente percepito con provvedimento del 14.01.2021, notificato peraltro nei limiti temporali di legge;
Premesso che la causa è stata istruita documentalmente e con l'audizione del funzionario delegato richiesta ex art. 421 c.p.c. che con successivi CP_1
provvedimenti ha rideterminato l'indebito relativo alla prestazione assistenziale dedotta in ricorso ( cfr. comunicazioni e relazioni amministrative prodotte dall' nel corso del giudizio); CP_1
Ritenuto che va, innanzitutto, precisata la qualificazione della domanda come azione di accertamento negativo del credito (pacifica in giurisprudenza) e la natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, trattandosi di un beneficio (assegno sociale) privo di copertura contributiva e assicurativa;
lo stesso
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro è pertanto certamente sottratto allo speciale regime disegnato dall'art. 52 L. n.
88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991.
CP_ L' ha chiesto nel 2021, con i provvedimenti del 14.01.2021, la restituzione di quanto erogato nel periodo dall'1.01.2020 al 31.12.2020 a titolo di assegno sociale,
una volta verificato il superamento da parte della beneficiaria dei limiti reddituali.
Ora, la Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 393/2022 del 30 giugno
2022 ha messo in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente (e necessariamente, visto che riguarda anche redditi prodotti nel corso dell'erogazione) rinviata ad un momento successivo. In altre parole, è lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico (cioè, non riconducibile né al dolo
CP_ del beneficiario, né ad un errore da parte dell' , la cui ripetibilità non può
evidentemente essere esclusa de plano.
Chiarito quanto precede, è del tutto evidente che il recupero posto in essere dall' nel gennaio del 2021 debba considerarsi tempestivo per il periodo CP_1
dall'1.01.2020 al 31.12.2020, così come risulta dalla disciplina prevista dall'art. 3,
comma 6, L. 335/1995 secondo cui “l'assegno è erogato con carattere di
provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della
dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto che nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
Nel caso di specie il ricorrente, pur avendone l'onere, non ha provato di aver diritto all'assegno sociale nella misura richiesta in ricorso non avendo prodotto in giudizio idonea documentazione reddituale;
-Considerato, altresì, che dall'istruttoria svolta e in particolare dall'audizione del funzionario delegato Dott. e specificamente dalla sua CP_1 Controparte_3
relazione finale del 21.03. 2025 acquisita agli atti ex art, 421 c.p.c. ( cfr.
dichiarazioni rese e all'udienza del 14.02.2025 e 14.03.2025 e 8.4.205 ) e dalla documentazione allegata è emerso che nel 2020 “l'importo dell'indebito ammonta per l'anno in contestazione ad euro 2116,01 come da relazione amministrativa del
21.03.2025 depositata da in data 28.03.20258 e anticipata via pec al CP_1
ricorrente”. Considerato che nella medesima udienza il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato “di condividere detta relazione e i conteggi effettuati dall ( cfr. verbale udienza 8.04.2025); CP_1
Ritenuto pertanto che, alla luce dell'istruttoria svolta, il ricorrente dovrà restituire all la somma indebitamente percepita di euro 2.116,01 e non la CP_2
maggiore somma di € 4.368,39 richiesta dall' con nota del 14.01.2021 CP_2
contestata in ricorso;
Il ricorso, assorbita ogni altra questione, va dunque accolto parzialmente con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le stesse.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendo a tal fine con separato decreto di pagamento.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 8/04/2025.
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- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro