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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/10/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 3953/2024 promossa da:
( ), nata a [...] il [...], res.te in Parte_1 C.F._1
Sermoneta (LT) via delle Camelie n°2, rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandro Antonnicola ed elett.me dom.ta nel di lui studio sito in Latina via Ennio n. 3,
RICORRENTE nei confronti di
(C.f. ), rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._2
procura in calce alla memoria difensiva, dagli Avv. LA AS e Laura Cortese ed elettivamente domiciliato per il presente procedimento presso e nello studio dell'Avv.
LA AS, Viale dello Statuto 21/d.
RESISTENTE
E con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione e divorzio
Conclusioni: all'udienza del 07/10/2025.
IN FATTO Con ricorso depositato in data 07.10.2024 l'istante domandava: “1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale, che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. n°898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto. 2) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. 3) Assegnare la casa coniugale alla ricorrente, la quale è titolare del contratto di locazione e provvede alla corresponsione del canone, con tutte le suppellettili ivi insistenti, stabilendo l'allontanamento del sig. entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso. 4) Stabilire che entrambi i CP_1
genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore, tenendo conto dei suoi e bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; 5)
Disporre il collocamento del minore con la madre presso l'abitazione coniugale, presso l'attuale residenza sita in Sermoneta (LT) via delle Camelie n°2, tenuto conto soprattutto della circostanza che tutte le attività che svolge il bambino, sia scolastiche che extra, vengono effettuate nelle adiacenze dell'abitazione. 6) Stabilire che il genitore non collocatario possa vedere il figlio due pomeriggi la settimana (martedì e giovedì pomeriggio), un fine settimana alternato, il sabato dalle ore 09.00 alle ore 20.00 e la domenica (il sig. lavora in CP_1 detto giorno dalle ore 8.00 alle ore 13.00) dalle ore 14.00 alle ore 20.00. Disporre altresì che il minore potrà pernottare con il padre nei fine settimana (sempre sulla base degli orari di lavoro), allorquando avrà un'abitazione in uso consona anche alle esigenze del figlio. Il minore potrà trascorrere alternativamente con i genitori, i giorni di Natale, Santo Stefano,
l'ultimo ed il primo dell'anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Entro il 31 maggio di ogni anno i genitori dovranno accordarsi per il periodo in cui godranno delle ferie e che potranno trascorrere con il minore. Fermo restando che previo accordo tra i genitori e sempre sulla base delle esigenze del figlio, gli stessi potranno accordarsi sulle modalità di visita e di frequentazione. 7) Stabilire che il sig. , in ragione delle circostanze sopra CP_1 menzionate, corrisponda alla ricorrente a titolo di mantenimento del figlio, la somma di
€500,00 mensili ogni 5 del mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie concordate e comunque sulla base del protocollo adottato da codesto Tribunale”.
Costituendosi parte resistente concludeva come da relativa memoria chiedendo “a) dare atto che il IG non si oppone alla domanda di separazione giudiziale dei coniugi con CP_1 contestuale domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla moglie;
b) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
c) assegnare la casa coniugale alla ricorrente la quale provvederà alla corresponsione del canone;
d) stabilire che le suppellettili presenti nell'immobile adibito a casa coniugale debbono essere suddivise tra i coniugi;
e) predisporre l'applicazione di un affidamento paritario del piccolo e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie Per_1
preventivamente concordate tra i coniugi per iscritto;
f) ove la S.V. Ill'ma non intenda applicare la modalità di un affidamento paritario tra i due coniugi del figlio minore Per_1
si chiede applicarsi la modalità dell'affidamento congiunto con la predisposizione di un assegno di mantenimento di € 100,00 a carico del IG a titolo di mantenimenti CP_1 mento del figlio più il 50%delle spese straordinarie preventivamente concordate;
Per_1
g) stabilire che il genitore non collocatario possa vedere il figlio: il martedì, il giovedì dalle e il sabato e la Domenica alternata con la mamma. Nello specifico nel giorno del martedì il
IG preleverà il piccolo all'uscita di scuola e lo riaccompagnerà il CP_1 Per_1 giorno seguente direttamente presso l'istituto scolastico frequentato dal minore dove sarà ripreso dalla mamma. Lo stesso dicasi per il giovedì. Mentre per quanto riguarda il sabato, il preleverà il minore alle h. 9,00 presso l'abitazione materna e lo accompagnerà a CP_1 messa ove poi , al termine della celebrazione lo riprenderà la mamma nella domenica di sua spettanza. Altrimenti, al contrario, quando il minore trascorrerà la domenica con il papà la mamma lo riprenderà direttamente il lunedì all'uscita di scuola. Si mette in evidenza che nelle domeniche di sua spettanza il IG si organizzerà, con i propri turni CP_1 lavorativi, in modo da poter stare insieme al figlio . Nella denegata ipotesi ove la Per_1
S.V. Ill'ma non ritenga opportuno applicare una regolamentazione paritaria in merito alla gestione del figlio minore , si chiede applicarsi una regolamentazione avente ad Per_1 oggetto la predisposizione di un affidamento congiunto tra i due coniugi che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Si precisa inoltre, che anche ove venga applicata una regolamentazione che prevede l'affidamento congiunto del piccolo Per_1
il diritto di visita possa essere esercitato dal padre con le stesse modalità previste nella regolamentazione paritaria”.
Con ordinanza del 17.03.2025 il Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e adottava quali provvedimenti temporanei ed urgenti i seguenti: - affida in via condivisa il minore ad entrambi i genitori;
- colloca il minore presso la madre in via prevalente;
- assegna alla madre la ex casa coniugale;
- prevede che il padre abbia con sé il figlio nelle modalità specificate in motivazione (salvi diversi accordi tra i genitori, ogni settimana dall'uscita da scuola, o dal doposcuola, del martedì all'entrata a scuola del mercoledì, ovvero dalle ore 14 del martedì alle ore 10 del mercoledì nei periodi di vacanza scolastica, e dall'uscita da scuola, o dal doposcuola, del giovedì all'entrata a scuola del venerdì, ovvero dalle ore 14 del giovedì alle ore 10 del venerdì nei periodi di vacanza scolastica. a settimane alterne dalle ore 10 del sabato alle ore 20 della domenica, ad anni alterni il giorno della Vigilia o del Natale, della Pasqua o della Pasquetta, dalle ore 10 del giorno di spettanza alle ore 10 del giorno successivo, per due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno, per il giorno del compleanno del bambino a pranzo o a cena ad anni alterni); - pone a carico del padre l'assegno di mantenimento del figlio di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie, come da Protocollo in essere presso il Tribunale di
Latina.
Nelle more del giudizio i coniugi addivenivano ad un accordo sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti, che chiedevano stabilire le condizioni di separazione conformemente a quanto disposto dal Tribunale in sede di provvedimenti provviosori.
Tanto detto è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Le condizioni concordate appaiono congrue e conformi agli interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la separazione dalle parti alle condizioni di seguito indicate:
- affido in via condivisa il minore ad entrambi i genitori;
- collocamento del minore presso la madre in via prevalente;
- assegnazione alla madre la ex casa coniugale;
- diritto di visita del padre, salvi diversi accordi tra i genitori, ogni settimana dall'uscita da scuola, o dal doposcuola, del martedì all'entrata a scuola del mercoledì, ovvero dalle ore 14 del martedì alle ore 10 del mercoledì nei periodi di vacanza scolastica, e dall'uscita da scuola, o dal doposcuola, del giovedì all'entrata a scuola del venerdì, ovvero dalle ore 14 del giovedì alle ore 10 del venerdì nei periodi di vacanza scolastica. a settimane alterne dalle ore 10 del sabato alle ore 20 della domenica, ad anni alterni il giorno della Vigilia o del Natale, della Pasqua o della Pasquetta, dalle ore 10 del giorno di spettanza alle ore 10 del giorno successivo, per due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno, per il giorno del compleanno del bambino a pranzo o a cena ad anni alterni;
- pone a carico del padre l'assegno di mantenimento del figlio di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie, come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Latina;
- dispone l'assegnazione dell'assegno famigliare alla made, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 60, Parte I dell'anno 2014); compensa le spese di causa.
Latina, 08/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 3953/2024 promossa da:
( ), nata a [...] il [...], res.te in Parte_1 C.F._1
Sermoneta (LT) via delle Camelie n°2, rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandro Antonnicola ed elett.me dom.ta nel di lui studio sito in Latina via Ennio n. 3,
RICORRENTE nei confronti di
(C.f. ), rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._2
procura in calce alla memoria difensiva, dagli Avv. LA AS e Laura Cortese ed elettivamente domiciliato per il presente procedimento presso e nello studio dell'Avv.
LA AS, Viale dello Statuto 21/d.
RESISTENTE
E con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione e divorzio
Conclusioni: all'udienza del 07/10/2025.
IN FATTO Con ricorso depositato in data 07.10.2024 l'istante domandava: “1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale, che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. n°898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto. 2) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. 3) Assegnare la casa coniugale alla ricorrente, la quale è titolare del contratto di locazione e provvede alla corresponsione del canone, con tutte le suppellettili ivi insistenti, stabilendo l'allontanamento del sig. entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso. 4) Stabilire che entrambi i CP_1
genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore, tenendo conto dei suoi e bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; 5)
Disporre il collocamento del minore con la madre presso l'abitazione coniugale, presso l'attuale residenza sita in Sermoneta (LT) via delle Camelie n°2, tenuto conto soprattutto della circostanza che tutte le attività che svolge il bambino, sia scolastiche che extra, vengono effettuate nelle adiacenze dell'abitazione. 6) Stabilire che il genitore non collocatario possa vedere il figlio due pomeriggi la settimana (martedì e giovedì pomeriggio), un fine settimana alternato, il sabato dalle ore 09.00 alle ore 20.00 e la domenica (il sig. lavora in CP_1 detto giorno dalle ore 8.00 alle ore 13.00) dalle ore 14.00 alle ore 20.00. Disporre altresì che il minore potrà pernottare con il padre nei fine settimana (sempre sulla base degli orari di lavoro), allorquando avrà un'abitazione in uso consona anche alle esigenze del figlio. Il minore potrà trascorrere alternativamente con i genitori, i giorni di Natale, Santo Stefano,
l'ultimo ed il primo dell'anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Entro il 31 maggio di ogni anno i genitori dovranno accordarsi per il periodo in cui godranno delle ferie e che potranno trascorrere con il minore. Fermo restando che previo accordo tra i genitori e sempre sulla base delle esigenze del figlio, gli stessi potranno accordarsi sulle modalità di visita e di frequentazione. 7) Stabilire che il sig. , in ragione delle circostanze sopra CP_1 menzionate, corrisponda alla ricorrente a titolo di mantenimento del figlio, la somma di
€500,00 mensili ogni 5 del mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie concordate e comunque sulla base del protocollo adottato da codesto Tribunale”.
Costituendosi parte resistente concludeva come da relativa memoria chiedendo “a) dare atto che il IG non si oppone alla domanda di separazione giudiziale dei coniugi con CP_1 contestuale domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla moglie;
b) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
c) assegnare la casa coniugale alla ricorrente la quale provvederà alla corresponsione del canone;
d) stabilire che le suppellettili presenti nell'immobile adibito a casa coniugale debbono essere suddivise tra i coniugi;
e) predisporre l'applicazione di un affidamento paritario del piccolo e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie Per_1
preventivamente concordate tra i coniugi per iscritto;
f) ove la S.V. Ill'ma non intenda applicare la modalità di un affidamento paritario tra i due coniugi del figlio minore Per_1
si chiede applicarsi la modalità dell'affidamento congiunto con la predisposizione di un assegno di mantenimento di € 100,00 a carico del IG a titolo di mantenimenti CP_1 mento del figlio più il 50%delle spese straordinarie preventivamente concordate;
Per_1
g) stabilire che il genitore non collocatario possa vedere il figlio: il martedì, il giovedì dalle e il sabato e la Domenica alternata con la mamma. Nello specifico nel giorno del martedì il
IG preleverà il piccolo all'uscita di scuola e lo riaccompagnerà il CP_1 Per_1 giorno seguente direttamente presso l'istituto scolastico frequentato dal minore dove sarà ripreso dalla mamma. Lo stesso dicasi per il giovedì. Mentre per quanto riguarda il sabato, il preleverà il minore alle h. 9,00 presso l'abitazione materna e lo accompagnerà a CP_1 messa ove poi , al termine della celebrazione lo riprenderà la mamma nella domenica di sua spettanza. Altrimenti, al contrario, quando il minore trascorrerà la domenica con il papà la mamma lo riprenderà direttamente il lunedì all'uscita di scuola. Si mette in evidenza che nelle domeniche di sua spettanza il IG si organizzerà, con i propri turni CP_1 lavorativi, in modo da poter stare insieme al figlio . Nella denegata ipotesi ove la Per_1
S.V. Ill'ma non ritenga opportuno applicare una regolamentazione paritaria in merito alla gestione del figlio minore , si chiede applicarsi una regolamentazione avente ad Per_1 oggetto la predisposizione di un affidamento congiunto tra i due coniugi che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Si precisa inoltre, che anche ove venga applicata una regolamentazione che prevede l'affidamento congiunto del piccolo Per_1
il diritto di visita possa essere esercitato dal padre con le stesse modalità previste nella regolamentazione paritaria”.
Con ordinanza del 17.03.2025 il Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e adottava quali provvedimenti temporanei ed urgenti i seguenti: - affida in via condivisa il minore ad entrambi i genitori;
- colloca il minore presso la madre in via prevalente;
- assegna alla madre la ex casa coniugale;
- prevede che il padre abbia con sé il figlio nelle modalità specificate in motivazione (salvi diversi accordi tra i genitori, ogni settimana dall'uscita da scuola, o dal doposcuola, del martedì all'entrata a scuola del mercoledì, ovvero dalle ore 14 del martedì alle ore 10 del mercoledì nei periodi di vacanza scolastica, e dall'uscita da scuola, o dal doposcuola, del giovedì all'entrata a scuola del venerdì, ovvero dalle ore 14 del giovedì alle ore 10 del venerdì nei periodi di vacanza scolastica. a settimane alterne dalle ore 10 del sabato alle ore 20 della domenica, ad anni alterni il giorno della Vigilia o del Natale, della Pasqua o della Pasquetta, dalle ore 10 del giorno di spettanza alle ore 10 del giorno successivo, per due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno, per il giorno del compleanno del bambino a pranzo o a cena ad anni alterni); - pone a carico del padre l'assegno di mantenimento del figlio di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie, come da Protocollo in essere presso il Tribunale di
Latina.
Nelle more del giudizio i coniugi addivenivano ad un accordo sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti, che chiedevano stabilire le condizioni di separazione conformemente a quanto disposto dal Tribunale in sede di provvedimenti provviosori.
Tanto detto è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Le condizioni concordate appaiono congrue e conformi agli interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la separazione dalle parti alle condizioni di seguito indicate:
- affido in via condivisa il minore ad entrambi i genitori;
- collocamento del minore presso la madre in via prevalente;
- assegnazione alla madre la ex casa coniugale;
- diritto di visita del padre, salvi diversi accordi tra i genitori, ogni settimana dall'uscita da scuola, o dal doposcuola, del martedì all'entrata a scuola del mercoledì, ovvero dalle ore 14 del martedì alle ore 10 del mercoledì nei periodi di vacanza scolastica, e dall'uscita da scuola, o dal doposcuola, del giovedì all'entrata a scuola del venerdì, ovvero dalle ore 14 del giovedì alle ore 10 del venerdì nei periodi di vacanza scolastica. a settimane alterne dalle ore 10 del sabato alle ore 20 della domenica, ad anni alterni il giorno della Vigilia o del Natale, della Pasqua o della Pasquetta, dalle ore 10 del giorno di spettanza alle ore 10 del giorno successivo, per due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno, per il giorno del compleanno del bambino a pranzo o a cena ad anni alterni;
- pone a carico del padre l'assegno di mantenimento del figlio di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie, come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Latina;
- dispone l'assegnazione dell'assegno famigliare alla made, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 60, Parte I dell'anno 2014); compensa le spese di causa.
Latina, 08/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino