Ordinanza collegiale 13 dicembre 2022
Sentenza 14 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00978/2026REG.PROV.COLL.
N. 02214/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2214 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ettore Travarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13312/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026, il Cons. RT MA e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1.1 Il sig. -OMISSIS- ha impugnato, di fronte al TAR del Lazio, il D.P.R. del 1° luglio 2022, che aveva annullato il precedente decreto del 29 marzo 2016, con cui gli era stata concessa la cittadinanza italiana.
Il procedimento che ha portato all’adozione del decreto impugnato è scaturito da un’indagine della Procura della Repubblica di Roma, che ha accertato la manipolazione di circa 500 pratiche di cittadinanza da parte di una funzionaria ministeriale infedele. Tale dipendente, condannata in via definitiva per accesso abusivo a sistema informatico, in un contesto da cui emergevano elementi di corruttela, alterava i dati istruttori per favorire richiedenti privi dei requisiti necessari.
La pratica del ricorrente è risultata inclusa nell’elenco di quelle inquinate dall’attività illecita e sarebbe stata caratterizzata da gravi deficit istruttori.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo la propria estraneità ai fatti penali, il possesso dei requisiti di legge e la violazione del principio del legittimo affidamento a causa del tempo trascorso dalla concessione della cittadinanza.
1.2 Il TAR, con sentenza n. 13312/2023, ha respinto il ricorso, statuendo che l’origine criminosa dell’atto rende il vizio istruttorio intrinsecamente insanabile, essendo irrilevante l’eventuale buona fede o l’estraneità soggettiva del beneficiario alla vicenda penale.
Il giudice di primo grado ha così riassunto la vicenda: « A fondamento del provvedimento impugnato l’Amministrazione ha rappresentato che il decreto di concessione della cittadinanza, già emanato in favore del ricorrente, “è divenuto oggetto del procedimento penale presso il Tribunale di Roma (n. -OMISSIS-/-OMISSIS- R.G.N.R. PM e n. -OMISSIS- R.G. Ufficio G.I.P.- G.U.P.), attualmente nella fase dell’udienza preliminare, instaurato a seguito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, volta ad accertare l’avvenuta definizione favorevole, pur in presenza di gravi elementi ostativi, di circa 500 pratiche di concessione della cittadinanza, tra le quali risulta ricompresa anche quella dell’istante”. L’atto impugnato riferisce, inoltre, che da tale procedimento penale era stato stralciato un ulteriore procedimento, “il n. -OMISSIS-, definito con giudizio abbreviato con la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Roma, che ha condannato una dipendente della Direzione centrale per la cittadinanza del Ministero dell’Interno per i reati di cui agli artt. 615 ter e 615 quater c.p., per aver definitivo positivamente, nonostante l’istruttoria fosse alterata, circa 100 istanze di cittadinanza, mediante accesso abusivo al sistema informatico e manipolazione dei dati dietro corrispettivo”; che la sentenza del Tribunale di Roma “è stata confermata in secondo grado, con la sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Roma, e in ultimo grado, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione nr. -OMISSIS-, diventando definitiva”; che la “la predetta dipendente, coimputata in associazione con altri soggetti, per il cennato più alto numero di pratiche di cittadinanza, anche nel richiamato procedimento penale presso il Tribunale di Roma, di cui è oggetto il succitato d.P.R. di concessione, è stata in esso già nuovamente condannata con sentenza di patteggiamento ex art. 444 e 445 c.p.p. n. -OMISSIS- dell’11/05/2022 del G.I.P. presso il Tribunale ordinario di Roma … per i reati ascritti”. Il provvedimento di concessione della cittadinanza, nei confronti dell’odierno ricorrente, sarebbe pertanto risultato “carente in via assoluta di istruttoria e non altrimenti sanabile, per via delle circostanze emerse in sede penale e non addebitabili all’Amministrazione” ».
Il Collegio ha inoltre evidenziato che non è configurabile un affidamento tutelabile in capo a chi ottiene lo status di cittadino tramite un’operazione illecita, e che pertanto l’Amministrazione può intervenire anche oltre i termini ordinari per ripristinare la legalità violata.
Nella motivazione viene sottolineato come il rilascio della cittadinanza sia un atto di alta amministrazione, che coinvolge valori costituzionali fondamentali e certo non può essere frutto di comportamenti illeciti. La sentenza conclude che l’azzeramento della procedura inficiata è l’unico rimedio idoneo a tutelare l’interesse pubblico, ferma restando la possibilità per il privato di presentare una nuova istanza di concessione della cittadinanza.
2. Avverso la predetta sentenza, il sig. -OMISSIS- ha proposto appello.
L’appellante lamenta un’insufficiente e carente istruttoria, un’erronea valutazione dei fatti e un difetto di motivazione. Sostiene che l’Amministrazione non abbia fornito una motivazione logica e razionale per il ritiro della cittadinanza, basandosi su un travisamento dei fatti.
Vi sarebbe una violazione dell’art. 21- nonies , legge n. 241 del 1990, secondo cui l’annullamento d’ufficio deve essere esercitato entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 12 mesi. Nel caso specifico, l’autotutela è stata esercitata a circa sei anni di distanza dal decreto di concessione del 2016, quando ormai il termine era ampiamente decorso e si era consolidato l’affidamento incolpevole del cittadino.
L’appellante ribadisce la propria totale estraneità alle vicende penali che hanno coinvolto la funzionaria ministeriale. Viene contestato l’uso della sentenza di patteggiamento della funzionaria come prova nel giudizio amministrativo, poiché per legge tale provvedimento non ha efficacia né può essere utilizzato come prova in ambiti diversi da quello penale.
Si argomenta che le irregolarità riscontrate (come l’accesso abusivo ai sistemi o la mancanza di timbri e marche da bollo) siano imputabili esclusivamente alla condotta illecita della dipendente pubblica e non all’appellante. In virtù del principio di immedesimazione organica, la responsabilità della condotta del funzionario ricadrebbe direttamente sull’ente pubblico, mentre non potrebbero prodursi conseguenze negative sull’incolpevole privato.
L’appellante deduce di essere sempre stato in possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere la cittadinanza, inclusa la capacità reddituale, che risultava dimostrata dalle denunce dei redditi allegate all’istanza originale.
3. Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto dell’appello.
4. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
5.1. Il Collegio ritiene di dover dare continuità a quanto già stabilito in casi simili da altre pronunce della Sezione, quanto alla sufficienza degli elementi emersi in sede penale per integrare le ragioni di interesse pubblico che giustificano l’adozione del provvedimento di autotutela (Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2025, n. 8128; id., 16 aprile 2025, n. 3287; id., 9 maggio 2024, n. 4167; id, 5 giugno 2023, n. 5508; id., 28 dicembre 2022, n. 11485; id., 9 giugno 2022, n. 4687).
Al riguardo basti richiamare la circostanza per cui il procedimento è stato definito in carenza di una completa istruttoria, senza adeguate verifiche sui redditi del richiedente (ed anzi con un parere sfavorevole della Prefettura sul punto) e soprattutto attraverso l’utilizzo illecito della credenziale informatica del dirigente competente. Del resto non è controverso tra le parti che la pratica per la concessione della cittadinanza all’odierno appellante (contrassegnata dal numero -OMISSIS-) fosse una di quelle oggetto dei procedimenti penali di cui sopra, né tale circostanza è desunta esclusivamente dalla citata sentenza di patteggiamento.
5.2. Se è vero che il provvedimento impugnato non offre concreti elementi da cui inferire profili di responsabilità dell’appellante, è anche vero che la buona fede dello stesso non sarebbe comunque idonea « a scalfire il legame, rilevante ai fini della presente decisione, tra la genesi del provvedimento di concessione della cittadinanza […] e la suddetta fattispecie criminosa e, in definitiva, a smentire l’incidenza dei reati accertati sull’adeguatezza del provvedimento in rapporto all’interesse pubblico che esso è fisiologicamente destinato a realizzare, in armonia e non in contrapposizione con quello del richiedente » (Cons. Stato sent. n. 5508/2023 cit.).
Rimane comunque fermo che, al ricorrere dei relativi presupposti, la lesione del legittimo affidamento dell’odierno appellante potrebbe essere ristorata mediante un’azione risarcitoria da esperire nei confronti dei soggetti responsabili dei fatti che hanno condotto all’atto di annullamento qui in discussione.
5.3. In assenza di un procedimento amministrativo lecitamente concluso, la sussistenza dei presupposti per l’ottenimento della cittadinanza non può essere accertata in via giudiziale, vista anche la discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione in tale materia.
5.4. Quanto invece alla violazione del termine di cui all’art. 21- nonies , comma 1, legge n. 241 del 1990, è sufficiente rilevare la sua inapplicabilità alla fattispecie in esame, essendo il limite temporale di 12 mesi ( ratione temporis applicabile) circoscritto ai “ provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici ”, al cui novero non può ritenersi appartenere quello concessivo della cittadinanza italiana (Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2025, n. 2020; id., 25 febbraio 2025, n. 1619; id., 9 maggio 2024, n. 4167). È vero che la legge richiede comunque che il provvedimento di autotutela sia adottato entro un termine ragionevole, ma, come riconosciuto anche dal primo giudice, il peculiare rilievo che il provvedimento di concessione della cittadinanza ha per gli interessi dell’intero Stato-comunità impone di dare prevalenza, in un caso come quello che occupa, alla tutela della legalità e della correttezza dell’azione amministrativa, con la conseguenza che l’annullamento può perfezionarsi anche ad alcuni anni di distanza dal provvedimento di concessione.
6. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato. Il Collegio ritiene, tuttavia, che il Ministero dovrà pronunciarsi sull’originaria istanza di concessione della cittadinanza a prescindere da una nuova richiesta dell’interessato. In sede di riedizione del potere, oltre all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, l’Amministrazione competente potrà valutare anche se, nelle more, siano emersi elementi di responsabilità a carico dell’odierno appellante. In caso contrario, le richiamate vicende penali non potranno essere considerate, di per sé, motivi ostativi alla concessione della cittadinanza.
7. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite relative alla fase di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, con le conseguenze indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA EC, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo RT Cerroni, Consigliere
RT MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT MA | FA EC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.