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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4561 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9867 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione nell'udienza dell'11 dicembre 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio de Bonis, giusta mandato in calce all'atto di opposizione e, unitamente al proprio difensore, elettivamente domiciliato presso l'indicato domicilio digitale
Opponente
E
“ , con sede in Bari (BA) alla via Camillo Controparte_1
Rosalba n. 47/Z, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola De Feudis, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bari (Ba), alla Via Camillo
pagina 1 di 5 Rosalba n. 47/Z, giusta procura su foglio separato ed allegato al ricorso per D.I.
Opposta
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza dell'11.12.25
Svolgimento del processo proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2076/2024, con il quale, su istanza di CP_1
gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €
[...]
48.800,00, di cui alla Fattura n. 04 del 02.10.2023, a titolo di corrispettivo per attività di consulenza, assistenza e supporto tecnico per la acquisizione di un suolo ubicato in Potenza (Pz), alla Via del Gallitello, da parte della società AHID srl, poi rivenduto, per il perfezionamento della operazione, alla CP_3
A sostegno dell'opposizione deduceva che la società “
[...]
non aveva svolto alcuna attività di natura CP_1
tecnica relativa all'immobile compravenduto dalla società AHID
S.r.l. alla società di cui il aveva curato CP_3 Parte_1
l'intermediazione, contestando di avere conferito il predetto incarico alla società “ Controparte_1
Eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari a favore del Tribunale di Potenza e, nel merito, sosteneva di avere curato l'intermediazione immobiliare relativa ad un immobile commerciale, sito in Potenza (PZ) alla via del Gallitello, ceduto dalla società AHID S.r.l. alla società deduceva che le CP_3
prestazioni tecniche, necessarie al perfezionamento della compravendita immobiliare menzionata, erano state da lui commissionate all'Ing. e alla società Parte_2 pagina 2 di 5 Brainstormers S.r.l. e che entrambi i soggetti avevano emesso fattura per le loro prestazioni, regolarmente liquidata.
Rappresentava che, in ordine all'effettuazione delle prestazioni di “consulenza ed assistenza tecnica alla compravendita AHID vs. CDT Immobile Potenza”, che sosteneva mai rese dalla società
vi era confessione stragiudiziale della Controparte_1 [...]
avendo l'amministratore della società CP_1
rappresentato che “Il compenso della fattura n. 4/2023 dell'importo di € 40.000,00 oltre IVA rinviene dal saldo dell'operazione commerciale su Vibo Valentia, pari a €
30.000,00 oltre IVA, più € 10.000, 00 oltre IVA dell'operazione commerciale su Potenza in via del Gallitello.”.
Eccepiva la nullità della domanda per indeterminatezza e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta contestando i motivi di opposizione.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'eccezione di competenza territoriale appare fondata;
invero, parte ingiungente ha adito il Tribunale di Bari facendo riferimento all'art. 1182, comma 3, c.c. nonché all'art. 20 c.p.c.
In proposito, deve premettersi che, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il foro competente può essere facoltativamente individuato anche nel luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio.
Nella specie, parte opponente contesta in radice l'esistenza di un contratto (che l'opposta sostiene concluso verbalmente), per cui allo stato non vi è alcuna prova che il luogo in cui è sorta pagina 3 di 5 l'obbligazione (ove concluso effettivamente un contratto
(ancorchè verbale) sia riconducibile al Tribunale di Bari.
Quanto al luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione, appare opportuno evidenziare che, secondo la Suprema Corte (SSUU n.
17989/2016), “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono – agli effetti sia della mora “ex re” ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20, ultima parte c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare”.
Per poter applicare la predetta disposizione è necessario, dunque, che si tratti di obbligazioni pecuniarie il cui ammontare sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato, in base al titolo, con un semplice calcolo aritmetico.
Nella specie, l'obbligazione dedotta in giudizio non può essere considerata liquida nel senso sopra evidenziato, non risultando dagli atti il titolo e non trattandosi di obbligazione il cui ammontare può essere determinato con un semplice calcolo aritmetico ricavabile dal titolo.
Pertanto, è evidente che, applicando l'art. 20 c.p.c., il foro della controversia, relativamente al luogo in cui l'obbligazione è sorta o sarebbe stata eseguita, è Potenza.
In base all'art. 1182, comma 4, c.c., in assenza del titolo, il foro destinatae solutionis coincide con il domicilio del debitore, individuabile in Potenza.
pagina 4 di 5 Quanto al foro di cui all'art. 18 c.p.c., l'opponente ha residenza e domicilio nella città di Potenza.
Il Tribunale di Bari, che ha pronunciato il decreto ingiuntivo, è dunque incompetente, essendo competente il Tribunale di
Potenza.
Il decreto ingiuntivo va dunque dichiarato nullo.
Le spese seguono la soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , nei confronti di , Parte_1 CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2076/24, così provvede:
1)Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice incompetente, essendo competente il Tribunale di Potenza
2) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria, € 900,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vittorio de Bonis, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari 15.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Antonietta Genovese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9867 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione nell'udienza dell'11 dicembre 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio de Bonis, giusta mandato in calce all'atto di opposizione e, unitamente al proprio difensore, elettivamente domiciliato presso l'indicato domicilio digitale
Opponente
E
“ , con sede in Bari (BA) alla via Camillo Controparte_1
Rosalba n. 47/Z, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola De Feudis, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bari (Ba), alla Via Camillo
pagina 1 di 5 Rosalba n. 47/Z, giusta procura su foglio separato ed allegato al ricorso per D.I.
Opposta
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza dell'11.12.25
Svolgimento del processo proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2076/2024, con il quale, su istanza di CP_1
gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €
[...]
48.800,00, di cui alla Fattura n. 04 del 02.10.2023, a titolo di corrispettivo per attività di consulenza, assistenza e supporto tecnico per la acquisizione di un suolo ubicato in Potenza (Pz), alla Via del Gallitello, da parte della società AHID srl, poi rivenduto, per il perfezionamento della operazione, alla CP_3
A sostegno dell'opposizione deduceva che la società “
[...]
non aveva svolto alcuna attività di natura CP_1
tecnica relativa all'immobile compravenduto dalla società AHID
S.r.l. alla società di cui il aveva curato CP_3 Parte_1
l'intermediazione, contestando di avere conferito il predetto incarico alla società “ Controparte_1
Eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari a favore del Tribunale di Potenza e, nel merito, sosteneva di avere curato l'intermediazione immobiliare relativa ad un immobile commerciale, sito in Potenza (PZ) alla via del Gallitello, ceduto dalla società AHID S.r.l. alla società deduceva che le CP_3
prestazioni tecniche, necessarie al perfezionamento della compravendita immobiliare menzionata, erano state da lui commissionate all'Ing. e alla società Parte_2 pagina 2 di 5 Brainstormers S.r.l. e che entrambi i soggetti avevano emesso fattura per le loro prestazioni, regolarmente liquidata.
Rappresentava che, in ordine all'effettuazione delle prestazioni di “consulenza ed assistenza tecnica alla compravendita AHID vs. CDT Immobile Potenza”, che sosteneva mai rese dalla società
vi era confessione stragiudiziale della Controparte_1 [...]
avendo l'amministratore della società CP_1
rappresentato che “Il compenso della fattura n. 4/2023 dell'importo di € 40.000,00 oltre IVA rinviene dal saldo dell'operazione commerciale su Vibo Valentia, pari a €
30.000,00 oltre IVA, più € 10.000, 00 oltre IVA dell'operazione commerciale su Potenza in via del Gallitello.”.
Eccepiva la nullità della domanda per indeterminatezza e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta contestando i motivi di opposizione.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'eccezione di competenza territoriale appare fondata;
invero, parte ingiungente ha adito il Tribunale di Bari facendo riferimento all'art. 1182, comma 3, c.c. nonché all'art. 20 c.p.c.
In proposito, deve premettersi che, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il foro competente può essere facoltativamente individuato anche nel luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio.
Nella specie, parte opponente contesta in radice l'esistenza di un contratto (che l'opposta sostiene concluso verbalmente), per cui allo stato non vi è alcuna prova che il luogo in cui è sorta pagina 3 di 5 l'obbligazione (ove concluso effettivamente un contratto
(ancorchè verbale) sia riconducibile al Tribunale di Bari.
Quanto al luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione, appare opportuno evidenziare che, secondo la Suprema Corte (SSUU n.
17989/2016), “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono – agli effetti sia della mora “ex re” ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20, ultima parte c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare”.
Per poter applicare la predetta disposizione è necessario, dunque, che si tratti di obbligazioni pecuniarie il cui ammontare sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato, in base al titolo, con un semplice calcolo aritmetico.
Nella specie, l'obbligazione dedotta in giudizio non può essere considerata liquida nel senso sopra evidenziato, non risultando dagli atti il titolo e non trattandosi di obbligazione il cui ammontare può essere determinato con un semplice calcolo aritmetico ricavabile dal titolo.
Pertanto, è evidente che, applicando l'art. 20 c.p.c., il foro della controversia, relativamente al luogo in cui l'obbligazione è sorta o sarebbe stata eseguita, è Potenza.
In base all'art. 1182, comma 4, c.c., in assenza del titolo, il foro destinatae solutionis coincide con il domicilio del debitore, individuabile in Potenza.
pagina 4 di 5 Quanto al foro di cui all'art. 18 c.p.c., l'opponente ha residenza e domicilio nella città di Potenza.
Il Tribunale di Bari, che ha pronunciato il decreto ingiuntivo, è dunque incompetente, essendo competente il Tribunale di
Potenza.
Il decreto ingiuntivo va dunque dichiarato nullo.
Le spese seguono la soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , nei confronti di , Parte_1 CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2076/24, così provvede:
1)Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice incompetente, essendo competente il Tribunale di Potenza
2) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria, € 900,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vittorio de Bonis, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari 15.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Antonietta Genovese
pagina 5 di 5