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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/07/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
201/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello NO Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, rappresentata dall'avv.to Marco Parte_1
Saviotti e dall'avv. Matteo Novelli, per mandato depositato nel procedimento di primo grado nanti al Tribunale di Genova, allegato telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata dall'Avv. Controparte_1
Francesca Gilardi, per procura in calce alla citazione di primo grado allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di appello.
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia alla Ecc.ma
Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza: riformare l'impugnata sentenza con riferimento alla sole parti relative (i) alla decorrenza e misura degli interessi, (ii) alla condanna alla rifusione delle spese di mediazione,
1 (iii) alla condanna ex art. 12 bis comma 3 D.Lgs. n.
28/2010, (iv) alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, I e III comma c.p.c. e (iv) alla condanna alle spese di lite, e per l'effetto - condannare al pagamento degli Controparte_1 interessi legali sulle somme accreditate a favore della SI dal 10 agosto 2013, Parte_2 ovvero in subordine dal 18 ottobre 2022, sino al momento della proposizione della domanda giudiziale (5 luglio 2023); - condannare CP_1 al pagamento degli ulteriori interessi (al
[...] tasso di cui all'art. 1284, IV comma, cod. civ.), su capitale ed interessi, dalla data della domanda giudiziale (5 luglio 2023) sino ai saldi;
- condannare inoltre alle spese ed al Controparte_1 compenso della presente causa, n ei due gradi di giudizio, e del precedente obbligatorio procedimento di mediazione cui la stessa - immotivatamente- non ha partecipato;
il tutto oltre al 15% rimborso spese forfetarie, IVA 22% se dovuta, contr. 4% art. 11 L. 576/80 e spese di registrazione;
- condannare al Controparte_1 versamento ex art. 12 bis comma 3 D.Lgs. n.
28/2010 a favore della SI di una Parte_2 somma equitativamente de1terminata; - condannare, infine, la medesima Controparte_1 per responsabilità aggravata, ex art. 96, I e III comma, c.p.c., in particolare per non aver partecipato al procedimento di mediazione e per aver (la parte) mentito in giudizio all'udienza del
16 gennaio 2024, allorquando ha dichiarato che era “stato disposto il pagamento di liquidazione della polizza secondo gli accordi di mediazione”,
2 con lo scopo di evitare la richiesta di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., mentre il pagamento è avvenuto solamente 45 (quarantacinque) giorni dopo, in data immediatamente precedente all'udienza di rinvio, ed in misura inferiore di oltre 10.000,00 rispetto a quanto dalla stessa dichiarato e riconosciuto come dovuto. Si chiede la distrazione delle spese a favore dei sottoscritti difensori. In ogni caso, con vittoria nelle spese di entrambi i gradi del presente giudizio”.
PER PARTE APPELLATA: “dichiarare inammissibile
l'impugnazione proposta da in quanto Parte_2 manifestamente infondata e comunque respingerla integralmente, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Genova n.
65/2025. In ogni caso con vittoria integrale di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Parole chiave: interesse ex art. 1284 c.c. – consumatore - decorrenza – condanna ex art. 96
c.p.c.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
Con ricorso e art. 281 undecies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Genova, ha Parte_1 intimato in giudizio e CP_1 CP ed ha sostenuto:
• di avere sottoscritto, in data 19 luglio 2007, con la (in allora) Controparte_3
(attualmente la polizza Index Controparte_1
CI n. 561005764 (attualmente polizza Index
Linked n. 0000050225813), per un importo in linea capitale versato all'atto della costituzione pari ad euro 300.015,00;
3 • di avere richiesto, in data 18 ottobre 2022, alla il riscatto della polizza di cui Controparte_1 sopra, avente scadenza al 10 agosto 2013;
• che quest'ultima non aveva provveduto al pagamento di quanto richiesto, motivando tale decisione sulla base dell'esistenza di un pegno (in realtà estinto) su tale credito a favore di CP
(acquirente del credito di BPM);
La ricorrente ha chiesto di condannare CP_1
a pagare l'importo di 300.015,00 € derivante dalla liquidazione della polizza Index CI n.
561005764, oltre interessi legali dalla sua scadenza (10 agosto 2013) alla data della domanda, ed ulteriori interessi (su capitale e interessi) dalla data della domanda al saldo.
si è costituita in giudizio ed ha CP_1 chiesto di accertare a chi dovesse essere versata la prestazione assicurativa (se alla ricorrente in qualità di beneficiaria ovvero a in qualità CP di cessionario del creditore IO).
Quest'ultima si è costituita ed ha dato atto, a verbale del 30.10.2023, che, nelle more, era stato raggiunto accordo in sede di mediazione con la ricorrente, che prevedeva la divisione al 50% degli importi dovuti da in relazione alla polizza di CP_1 cui sopra. ha formulato domanda CP riconvenzionale trasversale nei confronti dell'altra resistente , volta ad ottenere a suo favore CP_1 il pagamento da parte di quest'ultima del 50% di tutto quanto derivante dalla liquidazione della polizza descritta in narrativa (per capitale, interessi, cedole e quant'altro) e costituita in pegno da parte di . Parte_2
4 Raggiunto un accordo tra e , la CP_1 CP causa è stata decisa, in merito ai rapporti tra la prima e la ricorrente sig.ra , con la Parte_1 sentenza n. 65 del 10 gennaio 2025, che ha così statuito in dispositivo: “1. dichiara cessata la materia del contendere, a spese compensate, fra la ricorrente e 2. Parte_2 Controparte_4 condanna a versare a parte ricorrente il CP_1 residuo importo del controvalore per capitale della polizza vita oggetto di causa, in ragione del 50%, oltre interessi al tasso legale su tutto il capitale versato, dal 30.10.2023 al saldo.
3. condanna CP_1
a versare a parte resistente gli
[...] CP intessi al tasso legale dal 30.10.2023 sino all'avvenuto pagamento.
4. Respinge nel resto. 5.
Compensa le spese di lite”.
Per quanto qui rileva, in merito alla decorrenza degli interessi, il Tribunale ha sostenuto che, dal momento che, nell'atto costitutivo del pegno, era previsto che la compagnia creditrice non potesse pagare alcuna somma in relazione alla polizza, se non previo consenso del creditore IO,
“prima dell'accordo raggiunto in mediazione con
non sussistevano le condizioni per alcun CP versamento in suo favore. Gli interessi (al tasso legale) possono essere riconosciuti soltanto dal raggiunto accordo, quindi dal 30.10.2023, fino al giorno dell'effettivo pagamento del capitale. Per la ricorrente la prestazione è divenuta liquidabile soltanto all'esito della mediazione, risultando in precedente il vincolo di pegno che impediva il pagamento in suo favore. L'art. 13 delle Condizioni
Contrattuali prevede inoltre espressamente la
5 misura al tasso legale degli interessi sui ritardi di pagamento (ovvero sui pagamenti effettuati oltre 30 giorni dalla data di avvenuta consegna dei documenti necessari alla liquidazione), con conseguente inapplicabilità dell'art. 1284, comma
4, c.c. Né si può ritenere la natura vessatoria dell'art. 13 del contratto, considerato che -per quanto rileva in causa- la stessa non pare determinare un concreto squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, tale da alterare in modo significativo il sinallagma contrattuale a favore del predisponente”.
Infine, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, “tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza distribuita”, ed ha escluso la sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 12 bis d. lgs. 28/2010, “considerato che - valutate le tempistiche di introduzione del giudizio rispetto al procedimento di mediazione e la natura pregiudiziale della definizione dei rapporti fra la ricorrente e la mancata partecipazione CP non può ritenersi ingiustificata”.
2 Il giudizio di appello
ha impugnato la sentenza in esame Parte_1 ed ha censurato le statuizioni relative alla misura ed alla decorrenza degli interessi legali relativi alla liquidazione del capitale assicurato, alla compensazione delle spese legali, ed al rigetto delle domande di condanna ex art. 96 c.p.c./ ex art. 12 bis d. lgs 28/2010.
Mentre è rimasta contumace, si è CP CP_1 costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere
6 la domanda proposta.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 9 luglio 2025 sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo, la sig.ra ha Parte_1 lamentato che il Tribunale aveva sbagliato nel sostenere che gli interessi sull'indennizzo decorrevano dal momento dell'accordo intercorso tra la sig.ra e e non dal Parte_1 CP momento della scadenza della polizza, ossia il 10 agosto 2013. Questa, infatti, era la data in cui la somma avrebbe dovuto essere messa a disposizione del beneficiario, come espressamente previsto dall'art.
1.2 delle Condizioni
Contrattuali. L'eventuale verifica documentale circa l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento in capo al debitore e l'identificazione degli aventi diritto rappresenta infatti solo un adempimento di natura formale che non può incidere minimamente sulla genesi del rapporto di credito/debito. Al più, gli interessi dovevano decorrere dal momento della richiesta di liquidazione formulata da parte della SI
, ossia il 18 ottobre 2022, o comunque al Parte_2 momento della proposizione della domanda giudiziale, ossia il 5 luglio 2023.
In merito alla misura degli interessi, l'art. 13 del contratto, richiamato dal Tribunale, non poteva trovare applicazione, in quanto illegittimo. Si trattava, infatti, di una clausola vessatoria, dal momento che limitava la responsabilità del professionista, in quanto, anche a fronte
7 dell'inadempimento del Professionista ed anche dopo la proposizione della domanda giudiziale, il tasso di interesse sarebbe rimasto quello degli interessi legali semplici, senza applicazione del
(maggior) tasso di cui all'art. 1284, co. 4 c.c.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'ingiusta compensazione delle spese di lite, nonostante , smentendo sé stessa, non CP_1 avesse provveduto al pagamento integrale del proprio debito né degli interessi, neppure al minor tasso dalla stessa dichiarato dovuto, se non in esito all'intero giudizio e dopo l'emanazione della sentenza.
Con il terzo motivo di appello, la sig.ra Parte_1 ha impugnato la sentenza per avere respinto la domanda ex art. 96 c.p.c., in quanto la controparte, dopo aver riconosciuto come dovuto l'intero importo richiesto, aveva provveduto ad un pagamento parziale dello stesso, senza interessi di sorta e a distanza di mesi, ed aveva -tardivamente- mutato le proprie conclusioni sostenendo la debenza della sola somma (con fatica) pagata.
All'udienza del 16 gennaio 2024, la difesa di CP_1
aveva dichiarato falsamente che, proprio il
[...] giorno prima, era stato disposto il pagamento di liquidazione della polizza.
Con l'ultimo motivo, l'appellante chiesto la condanna di al versamento ex art. Controparte_1
12 bis comma 3 D.Lgs. n. 28/2010 a favore della SI di una somma Parte_2 equitativamente determinata, per non avere la
Compagnia partecipato al procedimento di mediazione, che costituiva condizione di
8 procedibilità del presente procedimento, senza un giustificato motivo.
4 Gli interessi dovuti
Il primo motivo di appello è infondato.
Va premesso che la sig.ra costituì Parte_1 diritto di pegno a favore di Controparte_5
(che, poi, lo cedette a ) sul credito CP derivante dalla polizza oggetto di causa in data 20 maggio 2009, come da prod. 3 di parte appellata in primo grado.
Nell'appendice di pegno del 27 luglio 2009, (doc.
5 di parte appellata) fu previsto che “la compagnia non potrà pagare alcuna somma a persona diversa dal creditore IO, se non a seguito di consenso scritto del creditore IO medesimo o in esecuzione di provvedimento di autorità giudiziaria”. In sostanza, per effetto di tale appendice, l'esercizio dei diritti nascenti da tale polizza era condizionato al preventivo accordo scritto con il creditore IO (oggi
). CP
L'art. 13 delle condizioni contrattuali della polizza
CI (doc. 2 di parte appellata, pag. 30), precedente l'appendice di cui sopra, prevede che, nel caso di pagamenti richiesti alla compagnia, fosse onere del richiedente consegnare unitamente alla richiesta di liquidazione, anche la documentazione volta ad individuare l'avente diritto alla prestazione. La società, a sua volta, avrebbe dovuto versare entro l'importo dovuto oltre agli interessi, decorrenti dalla scadenza del termine 30 gg. dalla data in cui è insorto l'obbligo.
Da quanto precede, discende che non poteva CP_1
9 pagare il capitale dovuto, finchè non vi fosse stata una dichiarazione liberatoria da parte del creditore IO.
Gli interessi sono, quindi, dovuti, ai sensi dell'art. 13 della polizza, dal momento in cui è sorto l'obbligo di pagare l'indennizzo dovuto;
per l'appendice di pegno del 27 luglio 2009, tale obbligo non poteva decorrere prima del consenso scritto del creditore IO;
solo da tale momento, quindi, sarebbe sorto il diritto al pagamento del capitale e degli interessi.
Ciò, del resto, è coerente con la disciplina posta dall'art. 1282 c.c., che prevede che solo i crediti esigibili (e, nella specie, in difetto del consenso scritto di , il credito non era esigibile) CP producono interessi.
“Gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282, primo comma, cod. civ. sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sè somme di danaro che avrebbe dovuto pagare;
pertanto, essi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, cioè da quando l'importo è determinato e il pagamento non è, o non è più, dilazionato da termine o condizione, senza che in contrario rilevi che il debitore fosse impedito a pagare da sequestri
o pignoramenti eseguiti sulle somme dovute, in quanto tale temporanea indisponibilità, estrinseca al credito, e come tale diversa dalla sua inesigibilità, derivante sempre da ragioni intrinseche, non fa venir meno il vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere le somme, quale che
10 sia la ragione per cui esse rimangono presso di lui.
(Nella specie, affermando il principio ed esercitando il potere "correttivo" ex art. 384 cod. proc. civ., la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel condannare l' al pagamento CP_6 degli interessi legali su una buonuscita erogata in ritardo, aveva motivato dall'eccedenza della somma assoggettata a sequestro conservativo).
(Cass. 28204/11).
Anche la censura sull'ammontare degli interessi è infondata.
L'art. 13 del contratto in esame prevede che gli interessi sono calcolati secondo il criterio della capitalizzazione semplice al tasso annuo pari al saggio legale in vigore.
L'art. 1284, co. 4 c.c. prevede che gli interessi sono dovuti in misura pari al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ma solo quando le parti non hanno determinato la misura.
Secondo parte appellante, in questo caso, le parti avevano pattuito, all'art. 13, una diversa misura degli interessi;
tuttavia, la clausola in esame era nulla, in quanto in violazione della disciplina sui consumatori, dal momento che tale clausola limitava la tutela del consumatore nel caso di inadempimento del professionista, prevedendo interessi in misura più ridotta di quella prevista dalla legislazione.
L'argomentazione proposta, però, non convince.
La clausola in esame fu pattuita nel 2007, in epoca precedente l'introduzione dell'art. 1284 co.
4 c.c. (risalente al 2014), data in cui il contratto
11 in esame era già scaduto. La clausola, al momento in cui fu pattuita, era riproduttiva di norme di legge (quella di cui all'art. 1282 c.c.) e, secondo l'art. 34 del Codice del Consumo, “non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge”. Ne discende che la clausola non introdusse, all'epoca, alcuna restrizione della responsabilità del professionista. Dal momento che la nullità è un difetto genetico, la relativa eccezione deve essere respinta.
5 Le spese di lite del giudizio di primo grado
Il secondo motivo è in fondato.
La domanda di parte appellante, al momento dell'introduzione del giudizio, era infondata, in quanto il credito era comunque non esigibile, come detto sopra. Anche la domanda di pagamento degli interessi di cui all'art. 1284 c.c. è stata respinta. Inoltre, il capitale è stato pagato per una quota rilevante (139.060,45 euro in data 1° marzo
2024), circa 5 mesi dopo l'accordo tra il creditore IO e quanto residuava è inferiore a quanto richiesto infondatamente da parte appellante a titolo di interessi ex art. 1284 c.c.
Tali ragioni giustificano la compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
6 la condanna ex art. 96 c.p.c. e 12 bis Dlgs 28/10
Anche il terzo motivo è infondato.
In relazione alla domanda ex art. 96, co. 1 c.p.c. la stessa non è fondata, in quanto manca ogni allegazione del danno patito: “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi
12 di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” (Cass.
15175/23).
In ogni caso, mancherebbe la soccombenza totale, condizione perché operi la condanna.
Per quanto riguarda, invece, l'applicazione dell'art. 96, co. 3 c.p.c., essa “è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio in quanto
l'applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte” (Cass. 3003/14).
Dal momento che il diritto al risarcimento ex art. 96 c.p.c. “non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio”, a maggior ragione, la parte non è legittimata a proporre impugnazione nel caso di rigetto della relativa domanda.
L'art. 12 bis del Dlgs 28/10 prevede che “Nei casi di cui al comma 2, (e, cioè, “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità”; ndr) con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”.
La norma in esame riguarda la parte
“soccombente”. Anche in questo caso, quindi, la parte condannata deve essere integralmente
13 soccombente perché possa essere condannata ai sensi della norma citata, circostanza che, come detto sopra, non ricorre.
6 Spese di lite di appello
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai minimi, stante la non particolare complessità della causa.
PQM
Respinge l'appello proposto da e per Parte_1
l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di
Genova n. 65 del 10 gennaio 2025; condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
le spese di lite, che liquida in euro 4.996,00
[...] per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte dell'appellante.
Genova 15 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello NO
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello NO Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, rappresentata dall'avv.to Marco Parte_1
Saviotti e dall'avv. Matteo Novelli, per mandato depositato nel procedimento di primo grado nanti al Tribunale di Genova, allegato telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata dall'Avv. Controparte_1
Francesca Gilardi, per procura in calce alla citazione di primo grado allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di appello.
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia alla Ecc.ma
Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza: riformare l'impugnata sentenza con riferimento alla sole parti relative (i) alla decorrenza e misura degli interessi, (ii) alla condanna alla rifusione delle spese di mediazione,
1 (iii) alla condanna ex art. 12 bis comma 3 D.Lgs. n.
28/2010, (iv) alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, I e III comma c.p.c. e (iv) alla condanna alle spese di lite, e per l'effetto - condannare al pagamento degli Controparte_1 interessi legali sulle somme accreditate a favore della SI dal 10 agosto 2013, Parte_2 ovvero in subordine dal 18 ottobre 2022, sino al momento della proposizione della domanda giudiziale (5 luglio 2023); - condannare CP_1 al pagamento degli ulteriori interessi (al
[...] tasso di cui all'art. 1284, IV comma, cod. civ.), su capitale ed interessi, dalla data della domanda giudiziale (5 luglio 2023) sino ai saldi;
- condannare inoltre alle spese ed al Controparte_1 compenso della presente causa, n ei due gradi di giudizio, e del precedente obbligatorio procedimento di mediazione cui la stessa - immotivatamente- non ha partecipato;
il tutto oltre al 15% rimborso spese forfetarie, IVA 22% se dovuta, contr. 4% art. 11 L. 576/80 e spese di registrazione;
- condannare al Controparte_1 versamento ex art. 12 bis comma 3 D.Lgs. n.
28/2010 a favore della SI di una Parte_2 somma equitativamente de1terminata; - condannare, infine, la medesima Controparte_1 per responsabilità aggravata, ex art. 96, I e III comma, c.p.c., in particolare per non aver partecipato al procedimento di mediazione e per aver (la parte) mentito in giudizio all'udienza del
16 gennaio 2024, allorquando ha dichiarato che era “stato disposto il pagamento di liquidazione della polizza secondo gli accordi di mediazione”,
2 con lo scopo di evitare la richiesta di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., mentre il pagamento è avvenuto solamente 45 (quarantacinque) giorni dopo, in data immediatamente precedente all'udienza di rinvio, ed in misura inferiore di oltre 10.000,00 rispetto a quanto dalla stessa dichiarato e riconosciuto come dovuto. Si chiede la distrazione delle spese a favore dei sottoscritti difensori. In ogni caso, con vittoria nelle spese di entrambi i gradi del presente giudizio”.
PER PARTE APPELLATA: “dichiarare inammissibile
l'impugnazione proposta da in quanto Parte_2 manifestamente infondata e comunque respingerla integralmente, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Genova n.
65/2025. In ogni caso con vittoria integrale di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Parole chiave: interesse ex art. 1284 c.c. – consumatore - decorrenza – condanna ex art. 96
c.p.c.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
Con ricorso e art. 281 undecies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Genova, ha Parte_1 intimato in giudizio e CP_1 CP ed ha sostenuto:
• di avere sottoscritto, in data 19 luglio 2007, con la (in allora) Controparte_3
(attualmente la polizza Index Controparte_1
CI n. 561005764 (attualmente polizza Index
Linked n. 0000050225813), per un importo in linea capitale versato all'atto della costituzione pari ad euro 300.015,00;
3 • di avere richiesto, in data 18 ottobre 2022, alla il riscatto della polizza di cui Controparte_1 sopra, avente scadenza al 10 agosto 2013;
• che quest'ultima non aveva provveduto al pagamento di quanto richiesto, motivando tale decisione sulla base dell'esistenza di un pegno (in realtà estinto) su tale credito a favore di CP
(acquirente del credito di BPM);
La ricorrente ha chiesto di condannare CP_1
a pagare l'importo di 300.015,00 € derivante dalla liquidazione della polizza Index CI n.
561005764, oltre interessi legali dalla sua scadenza (10 agosto 2013) alla data della domanda, ed ulteriori interessi (su capitale e interessi) dalla data della domanda al saldo.
si è costituita in giudizio ed ha CP_1 chiesto di accertare a chi dovesse essere versata la prestazione assicurativa (se alla ricorrente in qualità di beneficiaria ovvero a in qualità CP di cessionario del creditore IO).
Quest'ultima si è costituita ed ha dato atto, a verbale del 30.10.2023, che, nelle more, era stato raggiunto accordo in sede di mediazione con la ricorrente, che prevedeva la divisione al 50% degli importi dovuti da in relazione alla polizza di CP_1 cui sopra. ha formulato domanda CP riconvenzionale trasversale nei confronti dell'altra resistente , volta ad ottenere a suo favore CP_1 il pagamento da parte di quest'ultima del 50% di tutto quanto derivante dalla liquidazione della polizza descritta in narrativa (per capitale, interessi, cedole e quant'altro) e costituita in pegno da parte di . Parte_2
4 Raggiunto un accordo tra e , la CP_1 CP causa è stata decisa, in merito ai rapporti tra la prima e la ricorrente sig.ra , con la Parte_1 sentenza n. 65 del 10 gennaio 2025, che ha così statuito in dispositivo: “1. dichiara cessata la materia del contendere, a spese compensate, fra la ricorrente e 2. Parte_2 Controparte_4 condanna a versare a parte ricorrente il CP_1 residuo importo del controvalore per capitale della polizza vita oggetto di causa, in ragione del 50%, oltre interessi al tasso legale su tutto il capitale versato, dal 30.10.2023 al saldo.
3. condanna CP_1
a versare a parte resistente gli
[...] CP intessi al tasso legale dal 30.10.2023 sino all'avvenuto pagamento.
4. Respinge nel resto. 5.
Compensa le spese di lite”.
Per quanto qui rileva, in merito alla decorrenza degli interessi, il Tribunale ha sostenuto che, dal momento che, nell'atto costitutivo del pegno, era previsto che la compagnia creditrice non potesse pagare alcuna somma in relazione alla polizza, se non previo consenso del creditore IO,
“prima dell'accordo raggiunto in mediazione con
non sussistevano le condizioni per alcun CP versamento in suo favore. Gli interessi (al tasso legale) possono essere riconosciuti soltanto dal raggiunto accordo, quindi dal 30.10.2023, fino al giorno dell'effettivo pagamento del capitale. Per la ricorrente la prestazione è divenuta liquidabile soltanto all'esito della mediazione, risultando in precedente il vincolo di pegno che impediva il pagamento in suo favore. L'art. 13 delle Condizioni
Contrattuali prevede inoltre espressamente la
5 misura al tasso legale degli interessi sui ritardi di pagamento (ovvero sui pagamenti effettuati oltre 30 giorni dalla data di avvenuta consegna dei documenti necessari alla liquidazione), con conseguente inapplicabilità dell'art. 1284, comma
4, c.c. Né si può ritenere la natura vessatoria dell'art. 13 del contratto, considerato che -per quanto rileva in causa- la stessa non pare determinare un concreto squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, tale da alterare in modo significativo il sinallagma contrattuale a favore del predisponente”.
Infine, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, “tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza distribuita”, ed ha escluso la sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 12 bis d. lgs. 28/2010, “considerato che - valutate le tempistiche di introduzione del giudizio rispetto al procedimento di mediazione e la natura pregiudiziale della definizione dei rapporti fra la ricorrente e la mancata partecipazione CP non può ritenersi ingiustificata”.
2 Il giudizio di appello
ha impugnato la sentenza in esame Parte_1 ed ha censurato le statuizioni relative alla misura ed alla decorrenza degli interessi legali relativi alla liquidazione del capitale assicurato, alla compensazione delle spese legali, ed al rigetto delle domande di condanna ex art. 96 c.p.c./ ex art. 12 bis d. lgs 28/2010.
Mentre è rimasta contumace, si è CP CP_1 costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere
6 la domanda proposta.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 9 luglio 2025 sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo, la sig.ra ha Parte_1 lamentato che il Tribunale aveva sbagliato nel sostenere che gli interessi sull'indennizzo decorrevano dal momento dell'accordo intercorso tra la sig.ra e e non dal Parte_1 CP momento della scadenza della polizza, ossia il 10 agosto 2013. Questa, infatti, era la data in cui la somma avrebbe dovuto essere messa a disposizione del beneficiario, come espressamente previsto dall'art.
1.2 delle Condizioni
Contrattuali. L'eventuale verifica documentale circa l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento in capo al debitore e l'identificazione degli aventi diritto rappresenta infatti solo un adempimento di natura formale che non può incidere minimamente sulla genesi del rapporto di credito/debito. Al più, gli interessi dovevano decorrere dal momento della richiesta di liquidazione formulata da parte della SI
, ossia il 18 ottobre 2022, o comunque al Parte_2 momento della proposizione della domanda giudiziale, ossia il 5 luglio 2023.
In merito alla misura degli interessi, l'art. 13 del contratto, richiamato dal Tribunale, non poteva trovare applicazione, in quanto illegittimo. Si trattava, infatti, di una clausola vessatoria, dal momento che limitava la responsabilità del professionista, in quanto, anche a fronte
7 dell'inadempimento del Professionista ed anche dopo la proposizione della domanda giudiziale, il tasso di interesse sarebbe rimasto quello degli interessi legali semplici, senza applicazione del
(maggior) tasso di cui all'art. 1284, co. 4 c.c.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'ingiusta compensazione delle spese di lite, nonostante , smentendo sé stessa, non CP_1 avesse provveduto al pagamento integrale del proprio debito né degli interessi, neppure al minor tasso dalla stessa dichiarato dovuto, se non in esito all'intero giudizio e dopo l'emanazione della sentenza.
Con il terzo motivo di appello, la sig.ra Parte_1 ha impugnato la sentenza per avere respinto la domanda ex art. 96 c.p.c., in quanto la controparte, dopo aver riconosciuto come dovuto l'intero importo richiesto, aveva provveduto ad un pagamento parziale dello stesso, senza interessi di sorta e a distanza di mesi, ed aveva -tardivamente- mutato le proprie conclusioni sostenendo la debenza della sola somma (con fatica) pagata.
All'udienza del 16 gennaio 2024, la difesa di CP_1
aveva dichiarato falsamente che, proprio il
[...] giorno prima, era stato disposto il pagamento di liquidazione della polizza.
Con l'ultimo motivo, l'appellante chiesto la condanna di al versamento ex art. Controparte_1
12 bis comma 3 D.Lgs. n. 28/2010 a favore della SI di una somma Parte_2 equitativamente determinata, per non avere la
Compagnia partecipato al procedimento di mediazione, che costituiva condizione di
8 procedibilità del presente procedimento, senza un giustificato motivo.
4 Gli interessi dovuti
Il primo motivo di appello è infondato.
Va premesso che la sig.ra costituì Parte_1 diritto di pegno a favore di Controparte_5
(che, poi, lo cedette a ) sul credito CP derivante dalla polizza oggetto di causa in data 20 maggio 2009, come da prod. 3 di parte appellata in primo grado.
Nell'appendice di pegno del 27 luglio 2009, (doc.
5 di parte appellata) fu previsto che “la compagnia non potrà pagare alcuna somma a persona diversa dal creditore IO, se non a seguito di consenso scritto del creditore IO medesimo o in esecuzione di provvedimento di autorità giudiziaria”. In sostanza, per effetto di tale appendice, l'esercizio dei diritti nascenti da tale polizza era condizionato al preventivo accordo scritto con il creditore IO (oggi
). CP
L'art. 13 delle condizioni contrattuali della polizza
CI (doc. 2 di parte appellata, pag. 30), precedente l'appendice di cui sopra, prevede che, nel caso di pagamenti richiesti alla compagnia, fosse onere del richiedente consegnare unitamente alla richiesta di liquidazione, anche la documentazione volta ad individuare l'avente diritto alla prestazione. La società, a sua volta, avrebbe dovuto versare entro l'importo dovuto oltre agli interessi, decorrenti dalla scadenza del termine 30 gg. dalla data in cui è insorto l'obbligo.
Da quanto precede, discende che non poteva CP_1
9 pagare il capitale dovuto, finchè non vi fosse stata una dichiarazione liberatoria da parte del creditore IO.
Gli interessi sono, quindi, dovuti, ai sensi dell'art. 13 della polizza, dal momento in cui è sorto l'obbligo di pagare l'indennizzo dovuto;
per l'appendice di pegno del 27 luglio 2009, tale obbligo non poteva decorrere prima del consenso scritto del creditore IO;
solo da tale momento, quindi, sarebbe sorto il diritto al pagamento del capitale e degli interessi.
Ciò, del resto, è coerente con la disciplina posta dall'art. 1282 c.c., che prevede che solo i crediti esigibili (e, nella specie, in difetto del consenso scritto di , il credito non era esigibile) CP producono interessi.
“Gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282, primo comma, cod. civ. sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sè somme di danaro che avrebbe dovuto pagare;
pertanto, essi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, cioè da quando l'importo è determinato e il pagamento non è, o non è più, dilazionato da termine o condizione, senza che in contrario rilevi che il debitore fosse impedito a pagare da sequestri
o pignoramenti eseguiti sulle somme dovute, in quanto tale temporanea indisponibilità, estrinseca al credito, e come tale diversa dalla sua inesigibilità, derivante sempre da ragioni intrinseche, non fa venir meno il vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere le somme, quale che
10 sia la ragione per cui esse rimangono presso di lui.
(Nella specie, affermando il principio ed esercitando il potere "correttivo" ex art. 384 cod. proc. civ., la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel condannare l' al pagamento CP_6 degli interessi legali su una buonuscita erogata in ritardo, aveva motivato dall'eccedenza della somma assoggettata a sequestro conservativo).
(Cass. 28204/11).
Anche la censura sull'ammontare degli interessi è infondata.
L'art. 13 del contratto in esame prevede che gli interessi sono calcolati secondo il criterio della capitalizzazione semplice al tasso annuo pari al saggio legale in vigore.
L'art. 1284, co. 4 c.c. prevede che gli interessi sono dovuti in misura pari al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ma solo quando le parti non hanno determinato la misura.
Secondo parte appellante, in questo caso, le parti avevano pattuito, all'art. 13, una diversa misura degli interessi;
tuttavia, la clausola in esame era nulla, in quanto in violazione della disciplina sui consumatori, dal momento che tale clausola limitava la tutela del consumatore nel caso di inadempimento del professionista, prevedendo interessi in misura più ridotta di quella prevista dalla legislazione.
L'argomentazione proposta, però, non convince.
La clausola in esame fu pattuita nel 2007, in epoca precedente l'introduzione dell'art. 1284 co.
4 c.c. (risalente al 2014), data in cui il contratto
11 in esame era già scaduto. La clausola, al momento in cui fu pattuita, era riproduttiva di norme di legge (quella di cui all'art. 1282 c.c.) e, secondo l'art. 34 del Codice del Consumo, “non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge”. Ne discende che la clausola non introdusse, all'epoca, alcuna restrizione della responsabilità del professionista. Dal momento che la nullità è un difetto genetico, la relativa eccezione deve essere respinta.
5 Le spese di lite del giudizio di primo grado
Il secondo motivo è in fondato.
La domanda di parte appellante, al momento dell'introduzione del giudizio, era infondata, in quanto il credito era comunque non esigibile, come detto sopra. Anche la domanda di pagamento degli interessi di cui all'art. 1284 c.c. è stata respinta. Inoltre, il capitale è stato pagato per una quota rilevante (139.060,45 euro in data 1° marzo
2024), circa 5 mesi dopo l'accordo tra il creditore IO e quanto residuava è inferiore a quanto richiesto infondatamente da parte appellante a titolo di interessi ex art. 1284 c.c.
Tali ragioni giustificano la compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
6 la condanna ex art. 96 c.p.c. e 12 bis Dlgs 28/10
Anche il terzo motivo è infondato.
In relazione alla domanda ex art. 96, co. 1 c.p.c. la stessa non è fondata, in quanto manca ogni allegazione del danno patito: “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi
12 di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” (Cass.
15175/23).
In ogni caso, mancherebbe la soccombenza totale, condizione perché operi la condanna.
Per quanto riguarda, invece, l'applicazione dell'art. 96, co. 3 c.p.c., essa “è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio in quanto
l'applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte” (Cass. 3003/14).
Dal momento che il diritto al risarcimento ex art. 96 c.p.c. “non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio”, a maggior ragione, la parte non è legittimata a proporre impugnazione nel caso di rigetto della relativa domanda.
L'art. 12 bis del Dlgs 28/10 prevede che “Nei casi di cui al comma 2, (e, cioè, “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità”; ndr) con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”.
La norma in esame riguarda la parte
“soccombente”. Anche in questo caso, quindi, la parte condannata deve essere integralmente
13 soccombente perché possa essere condannata ai sensi della norma citata, circostanza che, come detto sopra, non ricorre.
6 Spese di lite di appello
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai minimi, stante la non particolare complessità della causa.
PQM
Respinge l'appello proposto da e per Parte_1
l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di
Genova n. 65 del 10 gennaio 2025; condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
le spese di lite, che liquida in euro 4.996,00
[...] per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte dell'appellante.
Genova 15 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello NO
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