TRIB
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/10/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 24 ottobre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2056/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Annunziata Modafferi e Michele Ceruso, con cui elettivamente domicilia in Taurianova, alla via G. Pepe, I traversa, n. 3, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in proprio e quale Controparte_2 procuratrice speciale della S.C.C.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, Dario Adornato, Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
e Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dagli
[...] avv.ti. Giovanni Arcidiacono e Antonio d'Agostino, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al c.so Garibaldi n. 635, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Franciò, con cui elettivamente domicilia in Messina, al viale Boccetta n. 20, giusta procura in atti;
-resistenti- Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7 maggio 2023, la società ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239001987179000, notificatale da in Controparte_5 data 13.04.2023, con riferimento a 19 avvisi di addebito e 3 cartelle di pagamento (v. pagg.
2-6 ricorso); aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti per e contributi CP_2 dovuti ad , per un totale di € 107.415,07. CP_3
Nello specifico, deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica degli avvisi e cartelle presupposti e per carenza di motivazione nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione dei relativi crediti in ragione dell'assenza di atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' l' e l' CP_2 CP_3 Controparte_4
chiedendo di accertare e dichiarare: “la prescrizione del credito
[...]
(prescrizione quinquennale cartelle di pagamento e avvisi di addebito presupposti); – la nullità della intimazione di pagamento impugnata n. 09420239001987179000; – la nullità della intimazione di pagamento impugnata per la mancata prova di sussistenza del credito, relativamente agli avvisi di addebito dell'ente impositore ed alle cartelle di pagamento CP_2 dell'ente impositore;
– dichiarare l'avvenuta decadenza dal diritto alla riscossione per CP_3 gli importi e;
– in ogni caso dichiarare la illegittimità dell'atto inviato CP_2 CP_3 dall' nonché degli avvisi di addebito e delle cartelle di Controparte_6 pagamento ad essa presupposte”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente in proprio e quale CP_2 mandataria della S.C.C.I., rilevando -in via preliminare- la carenza di legittimazione passiva della Controparte_7
di cui chiedeva la estromissione.
[...]
Rilevava, altresì, la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente ad alcuni periodi di cui agli avvisi di addebito n. 39420120002160039000, n. 39420130003261967000, n. 39420140001578246000, n. 39420140004697180000 e n. 39420150002838880000, essendo stati stralciati i crediti riportati. Per il resto, eccepiva, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità e la tardività del ricorso. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitosi il resistente deduceva -in via preliminare- il CP_3 la nullità del ricorso e l'inammissibilità dell'opposizione, mentre nel merito, l'infondatezza del ricorso. Da ultimo, l' , evidenziando il proprio Controparte_6 difetto di legittimazione passiva in ordine alle notifiche degli avvisi di addebito, deduceva, invece, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione nonché della avvenuta prescrizione della pretesa creditoria. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso. Con le note di trattazione scritta, parte ricorrente aderiva alla richiesta di parziale cessata materia del contendere per gli importi stralciati da CP_2
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, va estromessa dal giudizio la S.C.C.I. s.p.a., in quanto non risulta neanche citata da parte ricorrente nel presente giudizio. In ogni caso, non sussiste la legittimazione passiva della S.C.C.I s.p.a., trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono stati oggetto di CP_2 cessione alla stessa.
1.1. Sempre in via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva di tutte le altre parti opposte. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del CP_4 CP_4 credito, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente. Inoltre, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di un atto di competenza propria dell' Controparte_4
, in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto.
[...] CP_8
2. Tanto premesso, va esaminata la tempestività e ammissibilità dell'opposizione. Sul punto, com'è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. n. 15116/2015). È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412/2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Nel caso di specie, l'eccezione di nullità della procedura di riscossione derivante dai pretesi vizi formali dell'atto di intimazione, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove -invece- la censura relativa alla prescrizione maturata anche successivamente all'asserita notificazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, rientra a pieno titolo nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in quanto tale, non soggetta a termine di decadenza).
3. Orbene, in primo luogo, come anticipato da va dichiarata la CP_2 cessazione della materia del contendere limitatamente ai periodi oggetti di stralcio, di cui agli avvisi di addebito n. 39420120002160039000, n. 39420130003261967000, n. 39420140001578246000, n. 39420140004697180000 e n. 39420150002838880000, con conseguente estinzione della pretesa creditoria in questa sede impugnata. Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti, limitatamente al credito in parola deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. 4. Ciò chiarito, osserva il giudicante che l'opposizione all'intimazione di pagamento risulta essere inammissibile in ordine ai vizi di forma, concernenti la presunta omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito prodromici e la carenza di motivazione perché tardivamente proposta. Invero, l'intimazione de qua è stata notificata -per ammissione anche del ricorrente- in data 13.04.2023 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 07.05.2023, dunque, ben oltre il termine di 20 giorni. Peraltro, anche a voler prescindere dalla questione relativa alla validità della notificazione degli avvisi, il ricorrente è decaduto dal potere di far valere il vizio di notifica delle cartelle e avvisi sottesi all'intimazione di pagamento, atteso che, in relazione ad essi, risultano ritualmente notificati via PEC atti successivi (cfr. prod.ne e precedenti all'intimazione oggi impugnata, con conseguente CP_8 onere del contribuente di far valere la nullità dell'atto presupposto entro il termine perentorio di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica dell'atto conseguenziale (cfr. Cass. civ. n. 15116/2015), onere che nella specie non è stato assolto. Sul punto, parimenti priva di pregio si appalesa l'eccezione sollevata da parte ricorrente con le note di trattazione scritta in ordine alla notifica degli atti prodotti dai resistenti, aventi anche efficacia interruttiva della prescrizione, da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri ex art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012. A tal fine, è necessario effettuare una ricostruzione del quadro normativo al fine di chiarire i motivi del rigetto della doglianza. L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. A sua volta, tale ultima norma, integrata dall'art. 7 quater, comma 6, D.L. 1983/2016, convertito in L. 1 dicembre 2016, n.225, prescrive che: “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Appare, dunque, evidente come l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo, da un lato, la provenienza dal registro INI PEC dell'indirizzo del destinatario o che comunque sia indicato dal destinatario stesso nel caso non sussista un obbligo di munirsi di un indirizzo PEC da inserire nel registro INI- PEC, dall'altro non dispone alcunché circa l'indirizzo PEC del mittente. Parimenti, dalla lettura della norma sopra riportata si evince che nulla è previsto dall'art. 60, D.P.R. 600/1973, in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Anche il D.P.R. 68/2005, fissando le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla dispone in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. Alla luce del quadro normativo sopra richiamato emerge chiaramente come il notificante possa eseguire la notificazione da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. Pertanto, i crediti portati negli avvisi di addebito e cartelle di pagamento sopra indicati sono ormai cristallizzati per come accertato, in quanto l'interessato non ha proposto opposizione nel termine di cui all'art. 24, d. lgs 46/1999.
5. Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva, relativa al decorso del termine quinquennale di prescrizione, asseritamente maturata tra la data di notifica degli avvisi/cartelle in oggetto e quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 13.04.2023. La doglianza è infondata. Invero, è documentalmente provato (cfr. prod.ne ADER) che l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa sia stata, anzitutto, preceduta dalla regolare notifica di alcuni atti -comprensivi degli avvisi e cartelle in oggetto- interruttivi del termine quinquennale di prescrizione della pretesa creditoria. Invero, il termine è stato interrotto, per quanto riguarda gli avvisi n. 39420120002160039000 (26.09.2012) e n. 39420130003261967000 (04.02.2014) dalla notifica del fermo amministrativo n. 09480201400011043000, avvenuta in data 09.07.2014 e successivamente dalla notifica via PEC dell'intimazione di pagamento n. 09420199006856617000, avvenuta in data 26.06.2019. Quanto agli avvisi n. 39420140001578246000 (05.08.2014); n. 39420140004697180000 (17.02.2015); n. 39420150000199001000 (26.07.2015); n. 39420150002727886000 (16.10.2015); n. 39420150002838880000 (16.10.2015); n. 39420150003074317000 (19.12.2015); n. 39420160001850740000 (30.06.2016); n. 39420160002021877000 (29.07.2016); n. 39420160002021978000 (29.07.2016); n. 39420160002318770000 (21.10.2016); n. 39420160004639427000 (19.12.2016); n. 39420160004725551000 (19.12.2016); n. 39420170000560346000 (24.07.2017); n. 39420170002500006000 (13.10.2017); n. 39420170003461239000 (01.12.2017); n. 39420180001340317000 (08.07.2018) e cartelle di pagamento n. 09420160019392771000 (26.08.2016); n. 09420170010376307000 (24.08.2017); n. 09420170018053655000 (18.01.2018) il termine risulta sempre interrotto dalla notifica via PEC dell'intimazione di pagamento n. 09420199006856617000, avvenuta in data 26.06.2019. In ultimo, per il restante avviso di addebito n. 39420180002908878000 (13.11.2018), ma anche in relazione a tutti gli avvisi e cartelle sopra menzionati, il termine risulta ulteriormente interrotto dalla notifica via PEC dell'intimazione di pagamento n. 09420229000606857000, avvenuta in data 01.03.2022. Pertanto, risulta per tabulas che alla data di notifica dell'intimazione impugnata, n. 09420239001987179000, non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi per nessuno degli atti menzionati. Sulla base di quanto esposto, il ricorso nel resto va respinto.
6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza del ricorrente, anche con riguardo alla parte della domanda coperta dalla cessata materia del contendere, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale (in quanto, in ogni caso, si è rilevata infondata l'eccezione di prescrizione per tali crediti sottesi agli avvisi); tenendo conto del valore dei singoli atti impositivi di competenza di ciascun ente impositore e sono compensate nei confronti della S.C.C.I. che, di fatto, non ha svolto una autonoma attività difensiva, essendo stata rappresentata dai medesimi difensori dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dott.ssa Paola Gargano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere limitatamente ai periodi previdenziali sgravati di cui agli avvisi di addebito n. 39420120002160039000, n. 39420130003261967000, n. 39420140001578246000, n. 39420140004697180000 e n. 39420150002838880000, confluiti nell'intimazione di pagamento impugnata;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della resistente , in persona del legale rappresentate Controparte_6
p.t., liquidate nella complessiva somma di € 4.201,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del resistente in persona del legale rappresentate p.t., liquidate nella CP_2 complessiva somma di € 4.201,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della resistente , in persona del legale rappresentate p.t., liquidate nella CP_3 complessiva somma di € 886,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
- compensa le spese di lite nei confronti di S.C.C.I s.p.a. Reggio Calabria, 24 ottobre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano