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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 6377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6377 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 6341/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6341/2023 promossa da: con l'avv. AURELIO RAIOLA Parte_1
PARTE APPELLANTE
CONTRO con l'avv. LORENZO Controparte_1
GUZZINI
IO RA DE MA
PARTI APPELLATE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in integrale riforma dell'appellata sentenza, così giudicare:
Nel merito: accertato e dichiarato che il sinistro di cui in narrativa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del sig. , conducente del veicolo Fiat Panda, tg. EN837NK, di proprietà della CP_2 sig.ra OV GG De Marini, residente a [...], assicurato con
[...]
condannare i convenuti, in via solidale e/o alternativa tra loro, a risarcire all'attore la CP_3 residua somma di € 6.246,00= oltre Iva, (già dedotto l'acconto di Euro 4.306,40 a titolo di offerta reale ed il pagamento a seguito della sentenza di primo grado, di € 1.939,60=) oltre alla somma di Euro
pagina 1 di 5 150,00 Iva inclusa per spese di trasporto del veicolo attoreo, oltre € 688,94= per spese di CTU, oltre €
1.588,00 per spese di CTP, a titolo di risarcimento dei danni materiali riportati in conseguenza del sinistro de quo, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e C.P.A. 4% e successive come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.
In via istruttoria: ammettersi, in quanto occorra, prova per testi, sulle circostanze capitolate ai nn. 1)-7) di cui alla memoria ex art. 320 c.p.c. del 17.02.2020, con i testi ivi indicati.”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiecta, così giudicare: nel merito, respingere l'appello proposto da perchè infondato in fatto e in diritto, Parte_1 confermando integralmente l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 4701/2022.
In via istruttoria, dichiarare inammissibili le prove dedotte dall'appellante.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa, oltre 15% spese forfetarie ex art. 2 D.M.
10.03.2014 n. 55.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
e IO RA DE MA davanti al Giudice di Controparte_1
Pace, affermando che in data 25/2/2019 l'attore, odierno appellate, alla guida della propria autovettura, mentre percorreva una strada urbana con diritto di precedenza, giunto in corrispondenza di un'intersezione, sterzava al fine di evitare l'impatto con l'autovettura di proprietà di IO
RA DE MA, assicurata con Controparte_1 proveniente da una strada laterale;
che, dopo avere sterzato,
[...] Parte_1 andava ad urtare un'autovettura terza in sosta;
che in seguito al sinistro la propria autovettura era stata danneggiata;
e chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno lamentato.
Nel processo di primo grado si Controparte_1 costituiva in giudizio contrastando le domande della parte attorea.
IO RA DE MA non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
Nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla dinamica del sinistro ed ai danni subiti dall'autovettura di Parte_1
[...]
Il Giudice di Pace accoglieva parzialmente le domande attoree, ritenendo la sussistenza del concorso paritario di colpa tra i soggetti coinvolti nel sinistro.
pagina 2 di 5 a proposto appello contro la predetta sentenza, lamentando l'erroneità Parte_1 dell'accertata sussistenza di un concorso di colpa di in relazione al Parte_1 sinistro e lamentando la mancata pronuncia in relazione al compenso del proprio ctp ed alle spese di trasporto del proprio veicolo. si è costituita nel presente Controparte_1 giudizio, contrastando l'appello proposto.
IO RA DE MA non si è costituita nel presente giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Nell'istruttoria del presente giudizio non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata da essendo i capitoli dedotti nella relativa memoria ex art. 320 cpc relativi Parte_1
a circostanze di carattere generico, valutativo, documentale, ovvero in contrasto con il disposto di cui all'art. 244 cpc sul modo di deduzione dei capitoli di prova.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia correttamente escluso, sulla base delle risultanze istruttorie, la sussistenza della colpa esclusiva in capo al conducente dell'autovettura di proprietà di IO RA DE MA, in quanto:
o l'art. 145 del codice della strada e le norme di comune prudenza impongono a ciascuno dei conducenti l'obbligo di usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un'intersezione, al fine di evitare incidenti;
da tale norma si desume che nei crocevia è richiesto un elevato grado di cautela e di avvedutezza affinché non vi siano collisioni tra veicoli;
ne consegue che anche il conducente favorito dalla precedenza deve, nell'approssimarsi ad un'intersezione, impegnare quest'ultima con la massima prudenza e moderare la velocità;
o nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato che “nel momento in cui ha effettuato la manovra di deviazione a sinistra”, “al fine di evitare l'impatto contro il veicolo” di proprietà di Parte_2
“procedeva ad una velocità di circa 50-55 km/h”, e che la predetta
[...]
“deviazione, data la velocità di marcia tenuta, lo ha portato ad urtare contro” un veicolo terzo in sosta e che “probabilmente, procedendo ad una velocità più ridotta” sarebbe riuscito ad effettuare una manovra di evasione Parte_1 più efficace limitando gli effetti della collisione” contro l'autovettura in sosta;
pagina 3 di 5 - ciò posto, il provvedimento del giudice di prime cure non deve essere riformato in relazione all'accertata sussistenza di un concorso di colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, apparendo condivisibile la decisione del primo giudice in ordine alla ritenuta sussistenza di un imprudente comportamento di guida anche da parte di Parte_1
- il provvedimento del giudice di pace non deve essere riformato neppure in relazione alla doglianza del mancato riconoscimento delle spese di ctp, e ciò in quanto Parte_1 on ha prodotto in primo grado documentazione relativa all'esborso di somme in
[...] relazione al compenso del relativo consulente tecnico di parte;
- la decisione del primo giudice deve invece essere riformata nella parte in cui non ha riconosciuto alcun importo in relazione alle spese di trasporto del veicolo di Parte_1 tale voce di danno si liquida -tenuto conto dell'esborso documentato, tenuto
[...] conto della misura del concorso accertata in primo grado e tenuto conto che la censura rivolta dall'appellante alla sentenza impugnata limita l'oggetto del riesame della controversia da parte del giudice di secondo grado- nella somma di Euro 75,00, oltre rivalutazione;
gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data dell'evento di danno sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'evento di danno e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo
In considerazione di quanto sopra esposto, in parziale riforma della sentenza impugnata, le parti appellate devono essere condannate al pagamento in favore della parte appellante della somma di Euro
75,00, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza delle parti appellate e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti appellate devono essere condannate alla rifusione in favore dell'avv. Aurelio Raiola, procuratore della parte appallante, vista l'istanza di quest'ultimo, delle spese di lite del presente giudizio di appello liquidate in Euro 382,50 per esborsi ed Euro 500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna le parti appellate al pagamento in favore della parte appellante della somma di Euro 75,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
pagina 4 di 5 2. condanna le parti appellate alla rifusione in favore dell'avv. Aurelio Raiola, procuratore della parte appallante, delle spese di lite del presente giudizio di appello liquidate in Euro 382,50 per esborsi ed
Euro 500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Milano, 02/08/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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