Articolo 16 della Legge 7 marzo 2001, n. 62
Articolo 15Articolo 17
Versione
5 aprile 2001
Art. 16. (Semplificazioni) 1. I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell' articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 , sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall' articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 . L'iscrizione e' condizione per l'inizio delle pubblicazioni.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell' art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge n. 249/1997 si veda la precedente nota all'art. 2.
- Per il testo dell' art. 5 della legge n. 47/1948 si veda la precedente nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente