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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/07/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
R.G. 125/2023 Sentenza n.
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott. Lapo Fabbri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
- (C.F. e P.IVA , in persona legale rappresentante pro CP_1 Parte_1 P.IVA_1
tempore Sig. con sede in Capannori (LU) – Loc. Coselli, Via di Vorno n. 14, con gli Parte_2
Avv.ti Alfonso Bonafede, Vito Tirrito e Dario Zangara ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via A. Lamarmora, 51;
-opponente-
contro
- (SM 18660), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_2
Domagnano (San Marino), Strada Paderna, 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola
Mancaniello e Alice Curcio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Parma, Borgo
Amadio Ronchini, 9;
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.07.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dati per conosciuti il contenuto degli atti processuali e delle rispettive difese delle parti ci si limiterà in questa sede ad enunciare le ragioni di convincimento del giudice. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società Parte_3
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1818/2022, R.G. 4507/2022, pronunciato dal
Tribunale di Lucca e ritualmente notificatole con il quale le veniva ingiunto di pagare a favore della l'importo di € 30.000,00, oltre interessi come da domanda e spese e competenze Controparte_2
del procedimento come ivi liquidate. Parte opponente concludeva in via preliminare per il rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito, per la revoca del decreto medesimo in quanto infondato in fatto e diritto e con condanna della controparte al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c., I comma cpc, ovvero, in subordine ex art, 96, III comma, c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata da parte del Giudice. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari.
Si costituiva in giudizio parte opposta concludendo in via preliminare per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto di tutte le domande avversarie un quanto infondate e non provate, con vittoria delle spese di giudizio.
Alla prima udienza del 09.06.2023 il giudice, concessi i termini per memorie previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., si riservava in ordine alla concessione della provvisoria esecuzione che veniva rigettata con ordinanza del 13.09.2023. All'esito dell'udienza del 12.01.2024 il giudice provvedeva a rinviare la causa per precisazione conclusioni all'udienza del 12.07.2024. In tale udienza, le parti precisavano le proprie conclusioni e, previa concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che si viene ad esporre.
***
L'oggetto del contendere nasce da un'interpretazione contrattuale secondo la quale, in applicazione della clausola 7 di un contratto intercorso fra le parti (cfr. doc. n. 2, parte opponente), parte opposta ha richiesto in via monitoria alla controparte, a seguito di risoluzione, il pagamento di euro 30mila.
Le clausole del contratto in esame e che interessano ai fine della decisione prevedono testualmente quanto segue:
ART.
6 - DURATA DEL CONTRATTO:
6.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato, salvo disdetta che ciascuna parte dovrà comunicare all'altra, tramite pec o raccomandata A.R., con preavviso di almeno sei mesi.
6.2 Nel caso il distributore, per due anni consecutivi, non rispettasse il budget e gli incrementi previsti dal comma h) dell'art. 3 “Obblighi del Distributore”, decadranno le condizioni commerciali previste nell'allegato "A" e, le stesse, saranno ridiscusse alla luce dei risultati ottenuti.
6.2 Alla cessazione del contratto con il Distributore, nel caso che Parte_3
continui a prestare assistenza diretta su alcuni Clienti procacciati dal Distributore, la stessa per i tre anni successivi alla chiusura del contratto, riconoscerà al Distributore il 25% degli importi fatturati a tali Clienti a titolo di noleggio e assistenza alla procedura.
ART.
7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:
7.1 Il presente contratto potrà essere risolto per giusta causa, mediante dichiarazione da comunicarsi all'altra parte con lettera raccomandata A.R.
o pec nei seguenti casi: a. violazione da parte di o del Distributore del divieto di Parte_3
concorrenza, per come meglio indicato all'art. 5; b. ripetuto mancato o ritardato pagamento da parte del Distributore dei corrispettivi, per come meglio indicato all'art. 4; c. sottoposizione di una delle parti a procedure concorsuali, a provvedimenti giudiziari cautelari da parte dei creditori, a procedura di liquidazione;
d. variazioni assetto societario.
7.2 Nel caso una delle due parti chiedesse la risoluzione unilaterale, senza giusta causa, si obbligherà a corrispondere all'altra, a titolo di penale, un importo pari ad € 30.000,00 (euro trentamila).
***
E' di palese evidenza che parte opponente ha esercitato il diritto di recesso dal contratto ex art.
6.1 con la lettera pec inviata a controparte in data 23.06.2021avente ad oggetto “disdetta contratto” e che testualmente recita: «La presente per dare disdetta in base all'art.6 del contratto in essere con la vostra società stipulato in data 28.12.2020» (cfr. doc. 3 parte opponente).
Successivamente all'invio di tale disdetta, la società opposta prendeva atto di tale recesso ed in applicazione della clausola 6.2, primo capoverso e rispondeva testualmente all'opponente in data
06.04.2022: «Spett.le in riferimento al contratto di distribuzione tra la Vs. Parte_3
Spett.le Società e la scrivente società, disdetto da Voi in data 31.12.2021 e più precisamente al relativo comma dell'art. 6, siamo con la presente a chiedere, cortesemente, elenco dei clienti, procacciati da , che hanno proseguito il rapporto direttamente con Nel CP_2 Parte_3
ringraziare anticipatamente per la disponibilità, porgiamo cordiali saluti.» (cfr. doc. n. 4 parte opponente).
Risulta pertanto per tabulas che le parti erano perfettamente d'accordo nell'applicazione dell'art. 6
(recesso convenzionale).
*** L'argomentazione dell'opposta secondo la quale la a seguito della sua ulteriore Parte_3
comunicazione successiva alla disdetta con la quale forniva motivazione del recesso trasmesso, avrebbe comunicato una risoluzione per giusta causa diversa da quelle previste in contratto ex art.
7.1 di talchè detta risoluzione, senza giusta causa, avrebbe comportato, ex art 7.2, l'assoggettabilità alla penale richiesta in via monitoria, appare eccentrica (lettera ad Overview del Parte_3
08.07.2021, doc. 6 di parte opposta).
L'opponente ha esercitato il proprio diritto di recesso nel rispetto di quanto previsto in contratto motivandone, successivamente, per spirito di correttezza commerciale, le ragioni e non per lamentare un inadempimento (grave) della controparte tale da giustificarne la risoluzione.
Tale comunicazione, pertanto, nulla toglie alla legittimità del recesso tenuto conto, altresì, a conferma della volontà di recedere, che parte opponente ha proseguito - fatto pacifico in causa - a fornire le proprie prestazioni durante il periodo di preavviso mentre qualora avesse inteso risolvere il contratto lo avrebbe fatto interrompendole con effetto immediato.
Qualsivoglia diversa e contraria interpretazione è da ritenersi fuorviante ed infondata e ciò non solo a fronte dell'evidente diversa natura dei due istituti in esame ma soprattutto in applicazione della lettera del contratto che risulta chiara ed inequivocabile.
D'altra parte, qualora ve ne fosse stata la volontà, le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, avrebbero ben potuto prevedere l'inserimento di una penale per il recesso.
Gli artt. 6 e 7 del contratto, contrariamente a quanto ritiene parte opposta, disciplinano due ipotesi alternative, delle quali l'una esclude l'altra ed hanno due oggetti distinti e indipendenti: il primo la durata del contratto ed il relativo recesso, il secondo la sua risoluzione.
***
Conclusivamente, il decreto opposto andrà revocato integralmente con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e istanza disattesa o assorbita, così provvede:
a) accoglie, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Parte_3
Tribunale di Lucca, n. 1818/2022 del 01.12.2022, RG 4507/2022, revocandolo integralmente;
b) condanna parte opposta al pagamento in favore della società opponente delle Controparte_2
spese di giudizio che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed Iva e Cap nella misura di legge ed esborsi per euro 286,00.
Lucca, 9 luglio 2025 Il Giudice Onorario
Dott. Lapo Fabbri
In nome del popolo italiano
R.G. 125/2023 Sentenza n.
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott. Lapo Fabbri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
- (C.F. e P.IVA , in persona legale rappresentante pro CP_1 Parte_1 P.IVA_1
tempore Sig. con sede in Capannori (LU) – Loc. Coselli, Via di Vorno n. 14, con gli Parte_2
Avv.ti Alfonso Bonafede, Vito Tirrito e Dario Zangara ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via A. Lamarmora, 51;
-opponente-
contro
- (SM 18660), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_2
Domagnano (San Marino), Strada Paderna, 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola
Mancaniello e Alice Curcio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Parma, Borgo
Amadio Ronchini, 9;
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.07.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dati per conosciuti il contenuto degli atti processuali e delle rispettive difese delle parti ci si limiterà in questa sede ad enunciare le ragioni di convincimento del giudice. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società Parte_3
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1818/2022, R.G. 4507/2022, pronunciato dal
Tribunale di Lucca e ritualmente notificatole con il quale le veniva ingiunto di pagare a favore della l'importo di € 30.000,00, oltre interessi come da domanda e spese e competenze Controparte_2
del procedimento come ivi liquidate. Parte opponente concludeva in via preliminare per il rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito, per la revoca del decreto medesimo in quanto infondato in fatto e diritto e con condanna della controparte al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c., I comma cpc, ovvero, in subordine ex art, 96, III comma, c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata da parte del Giudice. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari.
Si costituiva in giudizio parte opposta concludendo in via preliminare per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto di tutte le domande avversarie un quanto infondate e non provate, con vittoria delle spese di giudizio.
Alla prima udienza del 09.06.2023 il giudice, concessi i termini per memorie previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., si riservava in ordine alla concessione della provvisoria esecuzione che veniva rigettata con ordinanza del 13.09.2023. All'esito dell'udienza del 12.01.2024 il giudice provvedeva a rinviare la causa per precisazione conclusioni all'udienza del 12.07.2024. In tale udienza, le parti precisavano le proprie conclusioni e, previa concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che si viene ad esporre.
***
L'oggetto del contendere nasce da un'interpretazione contrattuale secondo la quale, in applicazione della clausola 7 di un contratto intercorso fra le parti (cfr. doc. n. 2, parte opponente), parte opposta ha richiesto in via monitoria alla controparte, a seguito di risoluzione, il pagamento di euro 30mila.
Le clausole del contratto in esame e che interessano ai fine della decisione prevedono testualmente quanto segue:
ART.
6 - DURATA DEL CONTRATTO:
6.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato, salvo disdetta che ciascuna parte dovrà comunicare all'altra, tramite pec o raccomandata A.R., con preavviso di almeno sei mesi.
6.2 Nel caso il distributore, per due anni consecutivi, non rispettasse il budget e gli incrementi previsti dal comma h) dell'art. 3 “Obblighi del Distributore”, decadranno le condizioni commerciali previste nell'allegato "A" e, le stesse, saranno ridiscusse alla luce dei risultati ottenuti.
6.2 Alla cessazione del contratto con il Distributore, nel caso che Parte_3
continui a prestare assistenza diretta su alcuni Clienti procacciati dal Distributore, la stessa per i tre anni successivi alla chiusura del contratto, riconoscerà al Distributore il 25% degli importi fatturati a tali Clienti a titolo di noleggio e assistenza alla procedura.
ART.
7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:
7.1 Il presente contratto potrà essere risolto per giusta causa, mediante dichiarazione da comunicarsi all'altra parte con lettera raccomandata A.R.
o pec nei seguenti casi: a. violazione da parte di o del Distributore del divieto di Parte_3
concorrenza, per come meglio indicato all'art. 5; b. ripetuto mancato o ritardato pagamento da parte del Distributore dei corrispettivi, per come meglio indicato all'art. 4; c. sottoposizione di una delle parti a procedure concorsuali, a provvedimenti giudiziari cautelari da parte dei creditori, a procedura di liquidazione;
d. variazioni assetto societario.
7.2 Nel caso una delle due parti chiedesse la risoluzione unilaterale, senza giusta causa, si obbligherà a corrispondere all'altra, a titolo di penale, un importo pari ad € 30.000,00 (euro trentamila).
***
E' di palese evidenza che parte opponente ha esercitato il diritto di recesso dal contratto ex art.
6.1 con la lettera pec inviata a controparte in data 23.06.2021avente ad oggetto “disdetta contratto” e che testualmente recita: «La presente per dare disdetta in base all'art.6 del contratto in essere con la vostra società stipulato in data 28.12.2020» (cfr. doc. 3 parte opponente).
Successivamente all'invio di tale disdetta, la società opposta prendeva atto di tale recesso ed in applicazione della clausola 6.2, primo capoverso e rispondeva testualmente all'opponente in data
06.04.2022: «Spett.le in riferimento al contratto di distribuzione tra la Vs. Parte_3
Spett.le Società e la scrivente società, disdetto da Voi in data 31.12.2021 e più precisamente al relativo comma dell'art. 6, siamo con la presente a chiedere, cortesemente, elenco dei clienti, procacciati da , che hanno proseguito il rapporto direttamente con Nel CP_2 Parte_3
ringraziare anticipatamente per la disponibilità, porgiamo cordiali saluti.» (cfr. doc. n. 4 parte opponente).
Risulta pertanto per tabulas che le parti erano perfettamente d'accordo nell'applicazione dell'art. 6
(recesso convenzionale).
*** L'argomentazione dell'opposta secondo la quale la a seguito della sua ulteriore Parte_3
comunicazione successiva alla disdetta con la quale forniva motivazione del recesso trasmesso, avrebbe comunicato una risoluzione per giusta causa diversa da quelle previste in contratto ex art.
7.1 di talchè detta risoluzione, senza giusta causa, avrebbe comportato, ex art 7.2, l'assoggettabilità alla penale richiesta in via monitoria, appare eccentrica (lettera ad Overview del Parte_3
08.07.2021, doc. 6 di parte opposta).
L'opponente ha esercitato il proprio diritto di recesso nel rispetto di quanto previsto in contratto motivandone, successivamente, per spirito di correttezza commerciale, le ragioni e non per lamentare un inadempimento (grave) della controparte tale da giustificarne la risoluzione.
Tale comunicazione, pertanto, nulla toglie alla legittimità del recesso tenuto conto, altresì, a conferma della volontà di recedere, che parte opponente ha proseguito - fatto pacifico in causa - a fornire le proprie prestazioni durante il periodo di preavviso mentre qualora avesse inteso risolvere il contratto lo avrebbe fatto interrompendole con effetto immediato.
Qualsivoglia diversa e contraria interpretazione è da ritenersi fuorviante ed infondata e ciò non solo a fronte dell'evidente diversa natura dei due istituti in esame ma soprattutto in applicazione della lettera del contratto che risulta chiara ed inequivocabile.
D'altra parte, qualora ve ne fosse stata la volontà, le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, avrebbero ben potuto prevedere l'inserimento di una penale per il recesso.
Gli artt. 6 e 7 del contratto, contrariamente a quanto ritiene parte opposta, disciplinano due ipotesi alternative, delle quali l'una esclude l'altra ed hanno due oggetti distinti e indipendenti: il primo la durata del contratto ed il relativo recesso, il secondo la sua risoluzione.
***
Conclusivamente, il decreto opposto andrà revocato integralmente con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e istanza disattesa o assorbita, così provvede:
a) accoglie, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Parte_3
Tribunale di Lucca, n. 1818/2022 del 01.12.2022, RG 4507/2022, revocandolo integralmente;
b) condanna parte opposta al pagamento in favore della società opponente delle Controparte_2
spese di giudizio che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed Iva e Cap nella misura di legge ed esborsi per euro 286,00.
Lucca, 9 luglio 2025 Il Giudice Onorario
Dott. Lapo Fabbri