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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 560 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. GANGALE LUCIA, come da procure in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis Parte_1 Parte_2
51 c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 28/02/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 27/10/2009, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Volla (NA) (al N.24,
Parte I, Ufficio 1, Anno 2009). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Premesso che dal matrimonio è nata una figlia, il 03/04/2009, le parti hanno Per_1 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.
(comunicazione del 17/03/2025).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. la figlia minore , in considerazione dei rapporti pacifici e di reciproco Per_1 rispetto intercorsi tra i coniugi sin dall'inizio della crisi coniugale, saranno affidate ad entrambi i genitori, in ossequio al principio di bigenitorialità vigente. I ricorrenti hanno ritenuto opportuno che la figlia sia affidata ad entrambi i genitori, sebbene Per_1 materialmente la stessa dimorerà con la madre presso la residenza di costei sita in Pomigliano d'Arco (NA) alla via R. Leoncavallo n. 26 già casa familiare;
2. i ricorrenti hanno convenuto che l'immobile sito in Pomigliano d'Arco (NA) alla via R.
Leoncavallo n.26, già abitazione coniugale, resti assegnata alla Sig.ra fino Parte_1 al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia. Il Sig. lascerà la Pt_2 residenza coniugale portando con sé le proprie cose e restituendo le chiavi;
3. I coniugi hanno convenuto che il padre potrà in qualsiasi momento, previo accordo telefonico con l'altro coniuge e secondo le esigenze della minore, andare a prendere la stessa presso la casa materna per portarle con sé;
4. il padre potrà trascorrere con la figlia, in periodo scolastico, due pomeriggi infrasettimanali, previa telefonata alla madre, e sempre secondo le primarie esigenze scolastiche della minore, dalle ore 16,00 alle ore 21,30; mentre in periodo non scolastico potrà trascorrere con la figlia due pomeriggi infrasettimanali, previa telefonata alla madre, dalle ore 10,00 alle ore 22,00;
5. la minore trascorrerà con alternanza i fine settimana ora con uno ora con un altro genitore;
tali fine settimana, compatibilmente con le esigenze scolastiche della figlia, comincerà dalle ore 18,00 del venerdì e terminerà alle ore 21,00 della domenica. Si precisa che laddove per qualsiasi esigenza, la figlia non potrà trascorrere con il padre due week - end al mese (con le modalità e tempi innanzi indicati) il week - end non trascorso verrà recuperato o nello stesso mese o nel mese successivo così da garantire che la figlia trascorrerà con il padre il medesimo numero di week - end che trascorrono con la madre;
6. In ordine alle festività Natalizie e Pasquali, il Sig. potrà trascorrere con la figlia Pt_2 ad anni alterni il 24 ed il 25 dicembre o il 31 dicembre ed il primo gennaio, nonché il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
7. Per le vacanze estive il padre trascorrerà con la minore 7 giorni consecutivi del mese di agosto e/o luglio e/o giugno ad anni alterni dal 1 al 7, o dall' 8 al 15 oppure dal 15 al 21 o dal 22 al 29 con l'obbligo per lo stesso di comunicare con congruo anticipo alla
Sig.ra eventuali impedimenti e, comunque, la località prescelta. Parte_1
8. Si precisa che nell'ipotesi in cui il padre non porterà la figlia in alcuna località per le vacanze estive, la ragazza in ogni caso resterà con il padre per sette giorni consecutivi secondo il calendario di cui al precedente articolo;
9. I coniugi si dichiarano disponibili a concordare diversi e/o ulteriori incontri;
10. il Sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento ordinario della Pt_2 figlia, un importo mensile pari ad € 250,00 (€ duecentocinquanta/00) a mezzo bonifico bancario le cui coordinate sono già note allo stesso;
tale importo sarà aggiornato ogni anno secondo la variazione integrale accertata dall'ISTAT- indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente;
11. la Sig.ra dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, Parte_1 all'assegno di mantenimento in suo favore;
12. In relazione a tutte le spese straordinarie individuate secondo le linee generali del
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Nola, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto, cadranno nella misura del 50% cad.
13. I coniugi si obbligano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente qualsivoglia cambio di residenza e/o trasferimento, anche di carattere temporaneo, e numeri telefonici;
” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 560 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Volla (NA) (al N. 24, Parte I,
Ufficio 1, Anno 2009) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Volla per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 17/04/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice