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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott. Giacomo Rota Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1130/24 promossa da:
(P.I. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore nato ad [...] il [...] e Parte_2
residente in [...] (C.F. ), C.F._1
con sede legale in Aragona – Zona Industriale- Via delle Industrie n.22 , rappresentato e difeso, per mandato in atti dall'Avv. Margherita Bruccoleri con studio in Agrigento nella via Mazzini n.177, ( C.F.
); C.F._2
- Appellante-
CONTRO
“ (P.I.: ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
amministratore, corrente in Belpasso (CT), via Alberto Ascari, 32, elettivamente domiciliato in Catania, via Asiago 12, presso lo studio dell'avv.
Domenico Di Mauro (C.F: ) che lo rappresenta e C.F._3
difende giusta procura in atti;
-Appellato-
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 1/4/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_3 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania la società CP_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n° 1330/2021 reso dal Tribunale civile di Catania in data 09.04.2021, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 6.044,72 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di una fattura-
n°312/FD del 30.04.2019- emessa dall'opposta relativa a servizi di fornitura di prodotti di pasticceria.
Sosteneva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, sollevando in via preliminare un'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito sosteneva l'infondatezza, per inesistenza e inesigibilità- della pretesa creditoria avanzata da parte opposta, sia in fatto che in diritto, non avendo a suo dire alcun valore probatorio la fattura prodotta a fondamento del credito, avanzando altresì un'eccezione di compensazione in riconvenzionale.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando gli assunti attorei, perché infondati in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Istruita la causa, a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 3885/2024 pubbl. il 26/07/2024, il Tribunale di Catania così statuiva:”
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 1330/2021 emesso dall'intestato Tribunale di Catania in data 09.04.2021;
2. Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 4.500,72, oltre interessi come da domanda monitoria sino al soddisfo.
3. Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 28/8/24, proponeva appello deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, Parte_3
chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'integrale accoglimento dell'opposizione e con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
Si costituiva l'appellata, insistendo nell'inammissibilità e infondatezza dell'appello, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 1/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneita' parziale della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art 115 e 116 cpc;
mancata applicazione del principio di non contestazione violazione e falsa applicazione dell'art 2697 cc;
violazione e falsa applicazione dell'art Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
2041 cc, illegittima e/o errata valutazione delle prove documentali difetto e/o illogicità di motivazione travisamento dei fatti-difetto di istruttoria.
2.1) L'appello è infondato per le argomentazioni che seguono.
L'odierna appellante deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere interamente compensate, tramite l'applicazione di uno sconto nella fattura
139/2018 quale “omaggio per sostituzione”, le note di credito, richieste dalla stessa appellante, relative ai DDT n°4 del 26.01.2018 e n° 8 del 06.02.2018, nonché per avere ritenuto sfornito di prova, nella sua misura, il reso effettuato in riferimento alla fatt. n.1254 del 23/2/2017 di cui al documento di trasporto n.1 del 3/01/2017 sottoscritto dal vettore, con causale “reso scarto inutilizzabile, reso riferimento ft n.1254 del 23/2/2017 ”.
Dalla documentazione versata in atti risulta che, per quanto attiene al credito asseritamente vantato dall'appellante, derivante dalla merce resa con i DDT
n. 4 e 8 del 2018, il valore della detta merce è stato interamente compensato in favore della società attraverso uno sconto, applicato alla Parte_3
fattura n. 139/2018, nella quale viene fatto espresso riferimento alla merce di cui sopra.
Il suddetto sconto non è mai stato contestato dall'appellante, la quale lo ha accettato, pagando l'importo ridotto della suddetta fattura, senza opporre alcuna contestazione in merito al minore importo dello sconto in relazione al valore della merce restituita.
In ogni caso non risulta alcuna altra motivazione, se non la suddetta compensazione, che possa giustificare l'applicazione dello sconto in fattura con la specifica dicitura “v/s reso ddt n. 4 e 8 del 26/1-6/2/2018”.
Per quanto attiene alla merce restituita con il DDT n.1 del 3/01/2017, in quanto inutilizzabile, per il cui importo l'appellante ritiene essere creditrice dell'odierna appellata, vi è da dire che nessuna prova, il cui onere gravava sull'appellante, è stata fornita in merito al quantitativo di merce restituita, non potendosi, pertanto, determinare l'entità del presunto credito.
Peraltro, non essendo stata fornita prova che tutta la merce di cui alla fattura n.1254 del 23/2/2017 fosse stata resa con il DDT di cui sopra, non è Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
possibile determinare l'entità del dedotto credito dell'appellante sulla base dell'importo dell'intera fattura.
Riguardo alla mancata contestazione, da parte dell'appellata, in merito al presunto credito vantato dall'appellante relativo alla merce resa, di cui al
DDT n. 1 del 3/1/17, fermo restando l'onere della prova, in capo all'odierna appellante, in merito alla quantità di merce effettivamente restituita, si rileva che, in sede di comparsa di costituzione e di memorie ex art. 183 VI comma, la ha contestato tutti i crediti asseritamente Controparte_1
vantati da ritenendoli inesistenti e, comunque, non provati. Parte_3
3) Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese, seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia ( da 1.101,00 a €. 5.200,01) e dell'attività difensiva spiegata, , secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto daLe Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3885/2024 pubbl. il
26/07/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, nei confronti dell'appellata, che liquida in complessivi Euro 2.127,00, di cui €. 425,00 fase di studio, €.425,00 fase introduttiva, €. 426,00 fase Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 7
istruttoria ed €. 851,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 15 Aprile 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott. Giacomo Rota Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1130/24 promossa da:
(P.I. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore nato ad [...] il [...] e Parte_2
residente in [...] (C.F. ), C.F._1
con sede legale in Aragona – Zona Industriale- Via delle Industrie n.22 , rappresentato e difeso, per mandato in atti dall'Avv. Margherita Bruccoleri con studio in Agrigento nella via Mazzini n.177, ( C.F.
); C.F._2
- Appellante-
CONTRO
“ (P.I.: ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
amministratore, corrente in Belpasso (CT), via Alberto Ascari, 32, elettivamente domiciliato in Catania, via Asiago 12, presso lo studio dell'avv.
Domenico Di Mauro (C.F: ) che lo rappresenta e C.F._3
difende giusta procura in atti;
-Appellato-
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 1/4/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_3 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania la società CP_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n° 1330/2021 reso dal Tribunale civile di Catania in data 09.04.2021, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 6.044,72 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di una fattura-
n°312/FD del 30.04.2019- emessa dall'opposta relativa a servizi di fornitura di prodotti di pasticceria.
Sosteneva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, sollevando in via preliminare un'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito sosteneva l'infondatezza, per inesistenza e inesigibilità- della pretesa creditoria avanzata da parte opposta, sia in fatto che in diritto, non avendo a suo dire alcun valore probatorio la fattura prodotta a fondamento del credito, avanzando altresì un'eccezione di compensazione in riconvenzionale.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando gli assunti attorei, perché infondati in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Istruita la causa, a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 3885/2024 pubbl. il 26/07/2024, il Tribunale di Catania così statuiva:”
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 1330/2021 emesso dall'intestato Tribunale di Catania in data 09.04.2021;
2. Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 4.500,72, oltre interessi come da domanda monitoria sino al soddisfo.
3. Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 28/8/24, proponeva appello deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, Parte_3
chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'integrale accoglimento dell'opposizione e con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
Si costituiva l'appellata, insistendo nell'inammissibilità e infondatezza dell'appello, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 1/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneita' parziale della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art 115 e 116 cpc;
mancata applicazione del principio di non contestazione violazione e falsa applicazione dell'art 2697 cc;
violazione e falsa applicazione dell'art Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
2041 cc, illegittima e/o errata valutazione delle prove documentali difetto e/o illogicità di motivazione travisamento dei fatti-difetto di istruttoria.
2.1) L'appello è infondato per le argomentazioni che seguono.
L'odierna appellante deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere interamente compensate, tramite l'applicazione di uno sconto nella fattura
139/2018 quale “omaggio per sostituzione”, le note di credito, richieste dalla stessa appellante, relative ai DDT n°4 del 26.01.2018 e n° 8 del 06.02.2018, nonché per avere ritenuto sfornito di prova, nella sua misura, il reso effettuato in riferimento alla fatt. n.1254 del 23/2/2017 di cui al documento di trasporto n.1 del 3/01/2017 sottoscritto dal vettore, con causale “reso scarto inutilizzabile, reso riferimento ft n.1254 del 23/2/2017 ”.
Dalla documentazione versata in atti risulta che, per quanto attiene al credito asseritamente vantato dall'appellante, derivante dalla merce resa con i DDT
n. 4 e 8 del 2018, il valore della detta merce è stato interamente compensato in favore della società attraverso uno sconto, applicato alla Parte_3
fattura n. 139/2018, nella quale viene fatto espresso riferimento alla merce di cui sopra.
Il suddetto sconto non è mai stato contestato dall'appellante, la quale lo ha accettato, pagando l'importo ridotto della suddetta fattura, senza opporre alcuna contestazione in merito al minore importo dello sconto in relazione al valore della merce restituita.
In ogni caso non risulta alcuna altra motivazione, se non la suddetta compensazione, che possa giustificare l'applicazione dello sconto in fattura con la specifica dicitura “v/s reso ddt n. 4 e 8 del 26/1-6/2/2018”.
Per quanto attiene alla merce restituita con il DDT n.1 del 3/01/2017, in quanto inutilizzabile, per il cui importo l'appellante ritiene essere creditrice dell'odierna appellata, vi è da dire che nessuna prova, il cui onere gravava sull'appellante, è stata fornita in merito al quantitativo di merce restituita, non potendosi, pertanto, determinare l'entità del presunto credito.
Peraltro, non essendo stata fornita prova che tutta la merce di cui alla fattura n.1254 del 23/2/2017 fosse stata resa con il DDT di cui sopra, non è Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
possibile determinare l'entità del dedotto credito dell'appellante sulla base dell'importo dell'intera fattura.
Riguardo alla mancata contestazione, da parte dell'appellata, in merito al presunto credito vantato dall'appellante relativo alla merce resa, di cui al
DDT n. 1 del 3/1/17, fermo restando l'onere della prova, in capo all'odierna appellante, in merito alla quantità di merce effettivamente restituita, si rileva che, in sede di comparsa di costituzione e di memorie ex art. 183 VI comma, la ha contestato tutti i crediti asseritamente Controparte_1
vantati da ritenendoli inesistenti e, comunque, non provati. Parte_3
3) Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese, seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia ( da 1.101,00 a €. 5.200,01) e dell'attività difensiva spiegata, , secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto daLe Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3885/2024 pubbl. il
26/07/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, nei confronti dell'appellata, che liquida in complessivi Euro 2.127,00, di cui €. 425,00 fase di studio, €.425,00 fase introduttiva, €. 426,00 fase Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 7
istruttoria ed €. 851,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 15 Aprile 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro