Art. 9.
Qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il personale insegnante di ruolo di cui al precedente articolo 7, il Ministero degli affari esteri ha la facolta' di assumere insegnanti incaricati o supplenti scelti tra coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio od abbiano comprovata esperienza specifica siano forniti, possibilmente, del requisito della cittadinanza italiana e abbiano conoscenza della lingua locale o almeno di una delle principali lingue straniere.
Detto personale e' compreso nel contingente di cui all' articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546 , e la determinazione del trattamento economico viene effettuata con le modalita' previste dall'articolo 11 della legge medesima.
Qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il personale insegnante di ruolo di cui al precedente articolo 7, il Ministero degli affari esteri ha la facolta' di assumere insegnanti incaricati o supplenti scelti tra coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio od abbiano comprovata esperienza specifica siano forniti, possibilmente, del requisito della cittadinanza italiana e abbiano conoscenza della lingua locale o almeno di una delle principali lingue straniere.
Detto personale e' compreso nel contingente di cui all' articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546 , e la determinazione del trattamento economico viene effettuata con le modalita' previste dall'articolo 11 della legge medesima.