CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6076 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 30 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4088/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
, n. in San Nicola La Strada il 12.11.1969 (Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Montefalcione in Via Pozzillo 6, presso lo studio dell'Avv. REMO FERRARO, del Foro di Avellino (Cod. Fisc. ), con recapito fax C.F._2
0825/973580 e indirizzo di posta elettronica certificata che lo rappresenta e difende giusta mandato in Email_1 atti
APPELLANTE
E in persona del Sindaco p.t. Avv. Spagnuolo Paolo con Controparte_1 sede in Atripalda (AV) alla Piazza Municipio (CF: ), rapp.to e difeso, P.IVA_1 giusta mandato allegato come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 21.10.2022 e decreto sindacale del 17.11.2022, dall'Avv. Colacurcio Giovanni (CF: unitamente al quale elettivamente domicilia in Serino C.F._3
(AV) alla via Terminio 48. ( L'avv. Colacurcio dichiara di voler ricevere le notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: ovvero al numero fax 0825594239) Email_2
APPELLATO
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 1070/2022 pubbl. il 01/06/2022 il TRIBUNALE di AVELLINO in funzione di Giudice del lavoro dichiarò inammissibile l'opposizione proposta con atto di citazione dal avverso l'ordinanza di ingiunzione del 28 maggio Parte_1
2019, con la quale - richiamando la precedente emessa in data 2.11.2015,
Corte di Appello di Napoli
sospesa dall'ente impositore in data 13.11.2015 - gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 25.451,03, per canoni di locazione 2009/2011, oltre spese di notifica. Rilevò infatti il Giudice la tardività l'opposizione alla prima “ordinanza fonte”, per dedurre che la successiva ordinanza, seppure tempestivamente impugnata, costituisce provvedimento extra ordinem perché estraneo al paradigma legale introdotto dal RD 639/1910. Con ricorso depositato in data 3.10.2022 l'appellante in epigrafe ha tempestivamente impugnato la sentenza, eccependo l'erroneità della decisione in punto di inammissibilità e l'inapplicabilità al caso di specie della decadenza applicata dal primo Giudice. Ha quindi reiterato le eccezioni – assorbite dalla pronuncia di inammissibilità – di:
1)nullità dell'ordinanza n. 20151022139840000000121 in quanto sottoscritta da soggetto non abilitato;
2) l'inutilizzabilità / illegittimità del rito prescelto, non attenendo gli importi reclamati a “tributi”, per cui si sarebbe imposto l'uso del ricorso ordinario, rispetto al rito speciale;
3) l'inesistenza e/o la nullità dell'ordinanza n. 1064006180000393 in quanto sottoscritta da soggetto non abilitato a reclamare gli importi di cui ai “canoni”;
4) la carenza di legittimazione per non avere mai avuto in locazione “alloggi” del Comune di Atripalda;
5) la prescrizione per gli anni 2009 – 2010 e 2011. Ha concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza, in accoglimento del presente appello, “dichiarare preliminarmente, in rito, che l'opposizione spiegata in primo grado avverso l'ordinanza di pagamento n. 20151022139840000000121, notificata in data 2.11.2015, è tempestiva ed ammissibile, non prevedendo, la norma di riferimento, termini perentori per la sua proposizione;
nel merito della vicenda, dichiarare il difetto di legittimazione passiva, e, di poi, la inesistenza e nullità e, comunque, l'inefficacia dell'atto impugnato, per tutti i motivi dedotti, revocandoli;
dichiarare la prescrizione delle somme reclamate, in quota capitale e per interessi, revocando l'atto impugnato;
subordinatamente alle domande principali, revocato l'atto impugnato, ordinanza di pagamento n. 20151022139840000000121, notificata in data 2.11.2015, dichiarare l'illegittimità degli interessi e la non debenza degli stessi per tutte le motivazioni rappresentate;
ulteriormente nel merito, accertati e riconosciuti i miglioramenti apportati agli immobili, indicativamente e non esaustivamente in premessa descritti, condannare il a rimborsarne il loro valore, Controparte_1 come da fatture emesse, già v oltre interessi e CP_1 rivalutazione, con condanna del al risarcime anni procurati al CP_1 concludente, nella misura che sarà ritenuta congrua e di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Tribunale”, vinte le spese tutte del doppio grado di giudizio, con competenze ed accessori tutti di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. Notificato l'atto di appello, si è costituito l'appellato che ha resistito al gravame con ampie argomentazioni;
ha concluso chiedendo dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello; ovvero rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
in ________________________________________________________________________ 2
Corte di Appello di Napoli
subordine, e nella denegata ipotesi che si ritenga ammissibile e/o procedibile e /o fondata la domanda riconvenzionale e/o risarcitoria, rideterminare al minimo e nei limiti della prova che si riterrà raggiunta in atti la somma dovuta a titolo di rimborso e/o risarcimento del danno;
con vittoria di spese, con attribuzione La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte. Disposta la trattazione scritta per l'udienza del 3 maggio 2023 come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., erano state depositate le note;
quindi, con ordinanza ne era stato disposto il rinvio all'udienza del 16.7.2025. Nelle more, per effetto del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione. La Corte ha fissato l'odierna udienza ed ha disposto la trattazione scritta;
quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna (la prima presso questa sezione Lavoro) come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato, nei sensi di seguito espressi, modificandosi le motivazioni espresse nella gravata sentenza. 1.Il primo motivo è fondato, dovendosi ritenere tempestiva ed ammissibile l'opposizione in esame. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione atteso che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 150/2011 co.1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione. Invece il termine stabilito dall0art. 6 co. 6 del medesimo D.Lgs. (
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale) riguarda l'opposizione ad ordinanza ingiunzione nelle “controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689” che “sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”. Nella fattispecie il giudizio era stato introdotto con ricorso e poi il Tribunale aveva disposto il mutamento del rito e quindi l'appello è stato proposto con atto di citazione. Deve quindi esaminarsi il ricorso di primo grado, in quanto ammissibile.
2.Le eccezioni riproposte nei motivi di gravame relativi a vizi formali dell'atto (nullità dell'ordinanza n. 20151022139840000000121 in quanto sottoscritta da soggetto non abilitato;
inesistenza e/o nullità dell'ordinanza n. 1064006180000393 in quanto sottoscritta da soggetto non abilitato a reclamare gli importi di cui ai “canoni”) sono inammissibili in quanto il ricorso è stato depositato oltre il termine di gg. 20 dalla notifica del titolo, come previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi.
________________________________________________________________________ 3
Corte di Appello di Napoli
3. Quanto alla lamentata illegittimità del rito prescelto, non attenendo gli importi reclamati a “tributi”, si ribadisce che la norma di cui all'art. 32 D. Lgs. 150/2011 riguarda in via generale le entrate patrimoniali degli enti pubblici.
4. “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1- bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2” (Sez. 3, n. 4843 del 19 febbraio 2019) (v. in motivazione C. Sez. 2, Ordinanza n. 5474 del 2025). 5.Nel merito, la presente vicenda riguarda la pretesa dell'Ente locale di pagamento dei canoni per immobili condotti in locazione dal il Parte_1 quale, come è pacifico, aveva utilizzato immobili del Comune per la sua attività artigianale. E' controversa la riconducibilità della pretesa ai suddetti immobili, in quanto parte appellante insiste sulla circostanza di non essere mai stato conduttore di alloggi, ma è pacifico che abbia avuto in locazione i box n. 27-28-29 in via San Lorenzo e non è documentato il pagamento del relativo canone. Quindi la questione meramente lessicale non è dirimente né induce a ritenere che vi sia stata l'impossibilità da parte del di comprendere la riferibilità Parte_2 della pretesa dell'Ente agli immobili locati per la sua attività artigianale. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione, in quanto è documentato che l'appellante ha condotto in locazione gli immobili di proprietà del Parte_1
Comune di Atripalda, siti in Via San Lorenzo nn. 27 – 28 – 29, giusta contratto del 16.12.2008, registrato in Avellino al n. 5511 – Serie III, in data 19.12.2008. La materia del contendere riguarda anche il periodo in cui i suddetti immobili sarebbero stati condotti in locazione dal . Parte_1
Sostiene infatti l'appellante di essersi trasferito alla data del 19.1.2011, in Forino, nella sede di Via G. Verdi n. 36 (Cfr. Visura CCIAA in del giudizio di primo grado, allegata alle note difensive del 18.11.2019); il in data 21.2.2011 CP_1 avrebbe concesso in locazione i medesimi predetti immobili alla società Elettro Building S.r.l., con sede in Avellino in Via B. Crescitelli n. 27, registrato in Avellino al n. 918/1 – Serie III, in data 22.2.2011. Secondo la tesi, da tale momento nulla più sarebbe dovuto dal all'Ente. Parte_1
Lo stesso appellante però ha ipotizzato che l'Ente per periodi in cui il bene è stato locato ad altro soggetto, avrebbe potuto chiedere al una Parte_1
“indennità per occupazione” e non un “canone di locazione”, così confermando che, nonostante l'asserita stipula di un contratto con altro soggetto, di fatto sia proseguita l'occupazione dei locali e l'utilizzo degli stessi da parte del Parte_2 che infatti era stato rinvenuto sul posto (v.relazione di servizio della Polizia Municipale di Atripalda, Prot. n. 21471 dell'11.10.2019). Il ricorrente, cioè, dopo essere stato formalmente titolare di un contratto di locazione a partire dal 2011, ha continuato ad occupare gli stessi box per la sua attività. Ed infatti, come sottolineato dalla difesa dell'Ente, da un lato non vi è un ________________________________________________________________________ 4
Corte di Appello di Napoli
verbale di immissione in possesso della società nei locali in esame (né peraltro un verbale di rilascio dell'immobile da parte del , con verifica da parte del Parte_1 dello stato dei luoghi); dall'altro risulta che il nel 2013 ha CP_1 Parte_1 presentato richiesta di permesso a costruire n. 1414 del 2013 dichiarandosi affittuario: tale permesso è stato rilasciato dall'ENTE in data 23.12.2013, in favore dell'odierno appellante. La ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente è altresì smentita dalla stessa domanda riconvenzionale, promossa per il ristoro/risarcimento di (presunte) spese per manutenzione straordinaria degli immobili condotti in locazione, con riferimento ad un permesso dell'anno 2013. Anche nella richiesta di rateizzazione dei canoni, datata 13.2.2015, il ricorrente aveva dichiarato di avere in locazione i box 27-28-29 in via San Lorenzo;
infine in una nota, acquisita al protocollo comunale n. 0018340 del 10.08.2018, il ricorrente, dichiaratosi ancora una volta titolare di contratto di locazione dei box più volte citati, in corso di validità, aveva chiesto di subentrare nel contratto stesso in qualità di amministratore della System Impianti, per la cessazione della ditta individuale. Gli elementi suddetti contribuiscono a confermare che, di diritto e poi di fatto, il sia rimasto nel possesso dell'immobile e vi abbia esercitato la sua Parte_2 attività per tutto il periodo controverso, di modo che fondata è la pretesa creditoria del CP_1
6.Va poi esaminata l'eccezione di prescrizione per gli anni 2009 – 2010 e 2011. Sul punto la difesa del ha evocato gli effetti interruttivi riconducibili ai CP_1 seguenti atti: determinazioni del n. 28 del 23.07.2012 (ruolo Controparte_1 morosi anno 2009), n. 39 del 3.9.2012 (ruolo morosi anno 2010) e n. 60 del 06.12.2012 (ruolo morosi anno 2011); sollecito di pagamento n. 12727 del 3.10.2012, notificato a mani proprie del in data 24.11.2012, recante Parte_1 firma autografa non disconosciuta dal predetto ed al sollecito di pagamento n. 4992 del 19.3.2013, giammai contestato e/o disconosciuto (v. sub doc. 3) ; la notificazione dell'ingiunzione di pagamento n. 20151022139840000000124 del 2.11.2015 (doc. 04) e la richiesta di rateizzazione avanzata dall'odierno opponente del 23.2.2015 (Doc. 10 in produz. , senza riserva. CP_1
Ad avviso del collegio gli atti rilevanti ai suddetti effetti interruttivi sono il sollecito di pagamento n. 12727 del 3.10.2012, notificato a mani proprie del in Parte_1 data 24.11.2012, recante firma autografa non disconosciuta dal predetto;
la notificazione dell'ingiunzione di pagamento n. 20151022139840000000124 del 2.11.2015 e la richiesta di rateizzazione avanzata dall'odierno opponente del 23.2.2015. Ad essa ha fatto seguito l'ordinanza opposta in questo giudizio. Al riguardo, anche nelle note, l'appellante non ha opposto puntuali contestazioni, se non in termini di non riferibilità degli atti sopra indicati ai canoni maturati dal febbraio 2011 (per non essere più in corso la locazione, secondo la sua tesi). 6.Infine il ricorrente ha avanzato la pretesa di pagamento dell'importo di per
€173.278,04, pari al valore delle migliorie apportate agli immobili sopra indicati: l'ha coltivata in questo grado, eccependo il vizio di omessa pronuncia da parte del Tribunale. Si osserva che le spese sostenute all'asserito scopo di una manutenzione eccedente l'ordinario non sono state documentate e che inoltre il contratto, all'art. ________________________________________________________________________ 5
Corte di Appello di Napoli
8, prevedeva che “le opere di miglioria divengono proprietà dell'Amministrazione Comunale senza diritto a risarcimento o rimborso spese ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione medesima” Non sussiste necessità di approvazione specifica ex art. 1341 c.c. atteso che “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” (C. Cass, Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 15253 del 16/07/2020; conforme alle precedenti Cass. n. 15237 del 2017; Cass. n. 18917 del 2004). Il permesso n. 1414/2013 riguarda l'attuazione degli interventi sotto il profilo urbanistico (quindi ingombro del suolo pubblico, impatto su altre costruzioni pubbliche, delimitazione dell'area dei lavori a tutela dell'altrui incolumità etc.); mentre la deliberazione n. 160 del 23.9.2014 riguarda immobili adibiti ad alloggio in senso proprio, non ricorrendo condizioni di morosità. 7.Meramente assertivo è il capo relativo alla debenza degli interessi, non risultando indicata alcuna ragione giuridica a sostegno della tesi dell'illegittimità della pretesa avversaria. L'appello va quindi respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del . Parte_1
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002 se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 3.473,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 30 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
________________________________________________________________________ 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 30 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4088/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
, n. in San Nicola La Strada il 12.11.1969 (Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Montefalcione in Via Pozzillo 6, presso lo studio dell'Avv. REMO FERRARO, del Foro di Avellino (Cod. Fisc. ), con recapito fax C.F._2
0825/973580 e indirizzo di posta elettronica certificata che lo rappresenta e difende giusta mandato in Email_1 atti
APPELLANTE
E in persona del Sindaco p.t. Avv. Spagnuolo Paolo con Controparte_1 sede in Atripalda (AV) alla Piazza Municipio (CF: ), rapp.to e difeso, P.IVA_1 giusta mandato allegato come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 21.10.2022 e decreto sindacale del 17.11.2022, dall'Avv. Colacurcio Giovanni (CF: unitamente al quale elettivamente domicilia in Serino C.F._3
(AV) alla via Terminio 48. ( L'avv. Colacurcio dichiara di voler ricevere le notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: ovvero al numero fax 0825594239) Email_2
APPELLATO
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 1070/2022 pubbl. il 01/06/2022 il TRIBUNALE di AVELLINO in funzione di Giudice del lavoro dichiarò inammissibile l'opposizione proposta con atto di citazione dal avverso l'ordinanza di ingiunzione del 28 maggio Parte_1
2019, con la quale - richiamando la precedente emessa in data 2.11.2015,
Corte di Appello di Napoli
sospesa dall'ente impositore in data 13.11.2015 - gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 25.451,03, per canoni di locazione 2009/2011, oltre spese di notifica. Rilevò infatti il Giudice la tardività l'opposizione alla prima “ordinanza fonte”, per dedurre che la successiva ordinanza, seppure tempestivamente impugnata, costituisce provvedimento extra ordinem perché estraneo al paradigma legale introdotto dal RD 639/1910. Con ricorso depositato in data 3.10.2022 l'appellante in epigrafe ha tempestivamente impugnato la sentenza, eccependo l'erroneità della decisione in punto di inammissibilità e l'inapplicabilità al caso di specie della decadenza applicata dal primo Giudice. Ha quindi reiterato le eccezioni – assorbite dalla pronuncia di inammissibilità – di:
1)nullità dell'ordinanza n. 20151022139840000000121 in quanto sottoscritta da soggetto non abilitato;
2) l'inutilizzabilità / illegittimità del rito prescelto, non attenendo gli importi reclamati a “tributi”, per cui si sarebbe imposto l'uso del ricorso ordinario, rispetto al rito speciale;
3) l'inesistenza e/o la nullità dell'ordinanza n. 1064006180000393 in quanto sottoscritta da soggetto non abilitato a reclamare gli importi di cui ai “canoni”;
4) la carenza di legittimazione per non avere mai avuto in locazione “alloggi” del Comune di Atripalda;
5) la prescrizione per gli anni 2009 – 2010 e 2011. Ha concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza, in accoglimento del presente appello, “dichiarare preliminarmente, in rito, che l'opposizione spiegata in primo grado avverso l'ordinanza di pagamento n. 20151022139840000000121, notificata in data 2.11.2015, è tempestiva ed ammissibile, non prevedendo, la norma di riferimento, termini perentori per la sua proposizione;
nel merito della vicenda, dichiarare il difetto di legittimazione passiva, e, di poi, la inesistenza e nullità e, comunque, l'inefficacia dell'atto impugnato, per tutti i motivi dedotti, revocandoli;
dichiarare la prescrizione delle somme reclamate, in quota capitale e per interessi, revocando l'atto impugnato;
subordinatamente alle domande principali, revocato l'atto impugnato, ordinanza di pagamento n. 20151022139840000000121, notificata in data 2.11.2015, dichiarare l'illegittimità degli interessi e la non debenza degli stessi per tutte le motivazioni rappresentate;
ulteriormente nel merito, accertati e riconosciuti i miglioramenti apportati agli immobili, indicativamente e non esaustivamente in premessa descritti, condannare il a rimborsarne il loro valore, Controparte_1 come da fatture emesse, già v oltre interessi e CP_1 rivalutazione, con condanna del al risarcime anni procurati al CP_1 concludente, nella misura che sarà ritenuta congrua e di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Tribunale”, vinte le spese tutte del doppio grado di giudizio, con competenze ed accessori tutti di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. Notificato l'atto di appello, si è costituito l'appellato che ha resistito al gravame con ampie argomentazioni;
ha concluso chiedendo dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello; ovvero rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
in ________________________________________________________________________ 2
Corte di Appello di Napoli
subordine, e nella denegata ipotesi che si ritenga ammissibile e/o procedibile e /o fondata la domanda riconvenzionale e/o risarcitoria, rideterminare al minimo e nei limiti della prova che si riterrà raggiunta in atti la somma dovuta a titolo di rimborso e/o risarcimento del danno;
con vittoria di spese, con attribuzione La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte. Disposta la trattazione scritta per l'udienza del 3 maggio 2023 come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., erano state depositate le note;
quindi, con ordinanza ne era stato disposto il rinvio all'udienza del 16.7.2025. Nelle more, per effetto del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione. La Corte ha fissato l'odierna udienza ed ha disposto la trattazione scritta;
quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna (la prima presso questa sezione Lavoro) come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato, nei sensi di seguito espressi, modificandosi le motivazioni espresse nella gravata sentenza. 1.Il primo motivo è fondato, dovendosi ritenere tempestiva ed ammissibile l'opposizione in esame. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione atteso che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 150/2011 co.1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione. Invece il termine stabilito dall0art. 6 co. 6 del medesimo D.Lgs. (
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale) riguarda l'opposizione ad ordinanza ingiunzione nelle “controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689” che “sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”. Nella fattispecie il giudizio era stato introdotto con ricorso e poi il Tribunale aveva disposto il mutamento del rito e quindi l'appello è stato proposto con atto di citazione. Deve quindi esaminarsi il ricorso di primo grado, in quanto ammissibile.
2.Le eccezioni riproposte nei motivi di gravame relativi a vizi formali dell'atto (nullità dell'ordinanza n. 20151022139840000000121 in quanto sottoscritta da soggetto non abilitato;
inesistenza e/o nullità dell'ordinanza n. 1064006180000393 in quanto sottoscritta da soggetto non abilitato a reclamare gli importi di cui ai “canoni”) sono inammissibili in quanto il ricorso è stato depositato oltre il termine di gg. 20 dalla notifica del titolo, come previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi.
________________________________________________________________________ 3
Corte di Appello di Napoli
3. Quanto alla lamentata illegittimità del rito prescelto, non attenendo gli importi reclamati a “tributi”, si ribadisce che la norma di cui all'art. 32 D. Lgs. 150/2011 riguarda in via generale le entrate patrimoniali degli enti pubblici.
4. “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1- bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2” (Sez. 3, n. 4843 del 19 febbraio 2019) (v. in motivazione C. Sez. 2, Ordinanza n. 5474 del 2025). 5.Nel merito, la presente vicenda riguarda la pretesa dell'Ente locale di pagamento dei canoni per immobili condotti in locazione dal il Parte_1 quale, come è pacifico, aveva utilizzato immobili del Comune per la sua attività artigianale. E' controversa la riconducibilità della pretesa ai suddetti immobili, in quanto parte appellante insiste sulla circostanza di non essere mai stato conduttore di alloggi, ma è pacifico che abbia avuto in locazione i box n. 27-28-29 in via San Lorenzo e non è documentato il pagamento del relativo canone. Quindi la questione meramente lessicale non è dirimente né induce a ritenere che vi sia stata l'impossibilità da parte del di comprendere la riferibilità Parte_2 della pretesa dell'Ente agli immobili locati per la sua attività artigianale. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione, in quanto è documentato che l'appellante ha condotto in locazione gli immobili di proprietà del Parte_1
Comune di Atripalda, siti in Via San Lorenzo nn. 27 – 28 – 29, giusta contratto del 16.12.2008, registrato in Avellino al n. 5511 – Serie III, in data 19.12.2008. La materia del contendere riguarda anche il periodo in cui i suddetti immobili sarebbero stati condotti in locazione dal . Parte_1
Sostiene infatti l'appellante di essersi trasferito alla data del 19.1.2011, in Forino, nella sede di Via G. Verdi n. 36 (Cfr. Visura CCIAA in del giudizio di primo grado, allegata alle note difensive del 18.11.2019); il in data 21.2.2011 CP_1 avrebbe concesso in locazione i medesimi predetti immobili alla società Elettro Building S.r.l., con sede in Avellino in Via B. Crescitelli n. 27, registrato in Avellino al n. 918/1 – Serie III, in data 22.2.2011. Secondo la tesi, da tale momento nulla più sarebbe dovuto dal all'Ente. Parte_1
Lo stesso appellante però ha ipotizzato che l'Ente per periodi in cui il bene è stato locato ad altro soggetto, avrebbe potuto chiedere al una Parte_1
“indennità per occupazione” e non un “canone di locazione”, così confermando che, nonostante l'asserita stipula di un contratto con altro soggetto, di fatto sia proseguita l'occupazione dei locali e l'utilizzo degli stessi da parte del Parte_2 che infatti era stato rinvenuto sul posto (v.relazione di servizio della Polizia Municipale di Atripalda, Prot. n. 21471 dell'11.10.2019). Il ricorrente, cioè, dopo essere stato formalmente titolare di un contratto di locazione a partire dal 2011, ha continuato ad occupare gli stessi box per la sua attività. Ed infatti, come sottolineato dalla difesa dell'Ente, da un lato non vi è un ________________________________________________________________________ 4
Corte di Appello di Napoli
verbale di immissione in possesso della società nei locali in esame (né peraltro un verbale di rilascio dell'immobile da parte del , con verifica da parte del Parte_1 dello stato dei luoghi); dall'altro risulta che il nel 2013 ha CP_1 Parte_1 presentato richiesta di permesso a costruire n. 1414 del 2013 dichiarandosi affittuario: tale permesso è stato rilasciato dall'ENTE in data 23.12.2013, in favore dell'odierno appellante. La ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente è altresì smentita dalla stessa domanda riconvenzionale, promossa per il ristoro/risarcimento di (presunte) spese per manutenzione straordinaria degli immobili condotti in locazione, con riferimento ad un permesso dell'anno 2013. Anche nella richiesta di rateizzazione dei canoni, datata 13.2.2015, il ricorrente aveva dichiarato di avere in locazione i box 27-28-29 in via San Lorenzo;
infine in una nota, acquisita al protocollo comunale n. 0018340 del 10.08.2018, il ricorrente, dichiaratosi ancora una volta titolare di contratto di locazione dei box più volte citati, in corso di validità, aveva chiesto di subentrare nel contratto stesso in qualità di amministratore della System Impianti, per la cessazione della ditta individuale. Gli elementi suddetti contribuiscono a confermare che, di diritto e poi di fatto, il sia rimasto nel possesso dell'immobile e vi abbia esercitato la sua Parte_2 attività per tutto il periodo controverso, di modo che fondata è la pretesa creditoria del CP_1
6.Va poi esaminata l'eccezione di prescrizione per gli anni 2009 – 2010 e 2011. Sul punto la difesa del ha evocato gli effetti interruttivi riconducibili ai CP_1 seguenti atti: determinazioni del n. 28 del 23.07.2012 (ruolo Controparte_1 morosi anno 2009), n. 39 del 3.9.2012 (ruolo morosi anno 2010) e n. 60 del 06.12.2012 (ruolo morosi anno 2011); sollecito di pagamento n. 12727 del 3.10.2012, notificato a mani proprie del in data 24.11.2012, recante Parte_1 firma autografa non disconosciuta dal predetto ed al sollecito di pagamento n. 4992 del 19.3.2013, giammai contestato e/o disconosciuto (v. sub doc. 3) ; la notificazione dell'ingiunzione di pagamento n. 20151022139840000000124 del 2.11.2015 (doc. 04) e la richiesta di rateizzazione avanzata dall'odierno opponente del 23.2.2015 (Doc. 10 in produz. , senza riserva. CP_1
Ad avviso del collegio gli atti rilevanti ai suddetti effetti interruttivi sono il sollecito di pagamento n. 12727 del 3.10.2012, notificato a mani proprie del in Parte_1 data 24.11.2012, recante firma autografa non disconosciuta dal predetto;
la notificazione dell'ingiunzione di pagamento n. 20151022139840000000124 del 2.11.2015 e la richiesta di rateizzazione avanzata dall'odierno opponente del 23.2.2015. Ad essa ha fatto seguito l'ordinanza opposta in questo giudizio. Al riguardo, anche nelle note, l'appellante non ha opposto puntuali contestazioni, se non in termini di non riferibilità degli atti sopra indicati ai canoni maturati dal febbraio 2011 (per non essere più in corso la locazione, secondo la sua tesi). 6.Infine il ricorrente ha avanzato la pretesa di pagamento dell'importo di per
€173.278,04, pari al valore delle migliorie apportate agli immobili sopra indicati: l'ha coltivata in questo grado, eccependo il vizio di omessa pronuncia da parte del Tribunale. Si osserva che le spese sostenute all'asserito scopo di una manutenzione eccedente l'ordinario non sono state documentate e che inoltre il contratto, all'art. ________________________________________________________________________ 5
Corte di Appello di Napoli
8, prevedeva che “le opere di miglioria divengono proprietà dell'Amministrazione Comunale senza diritto a risarcimento o rimborso spese ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione medesima” Non sussiste necessità di approvazione specifica ex art. 1341 c.c. atteso che “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” (C. Cass, Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 15253 del 16/07/2020; conforme alle precedenti Cass. n. 15237 del 2017; Cass. n. 18917 del 2004). Il permesso n. 1414/2013 riguarda l'attuazione degli interventi sotto il profilo urbanistico (quindi ingombro del suolo pubblico, impatto su altre costruzioni pubbliche, delimitazione dell'area dei lavori a tutela dell'altrui incolumità etc.); mentre la deliberazione n. 160 del 23.9.2014 riguarda immobili adibiti ad alloggio in senso proprio, non ricorrendo condizioni di morosità. 7.Meramente assertivo è il capo relativo alla debenza degli interessi, non risultando indicata alcuna ragione giuridica a sostegno della tesi dell'illegittimità della pretesa avversaria. L'appello va quindi respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del . Parte_1
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002 se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 3.473,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 30 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
________________________________________________________________________ 6