Art. 7.
I notai concorrenti a piu' sedi messe a concorso con lo stesso avviso, contenente termine finale gia' scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono indicare, con atto separato da inviare al Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data medesima, l'ordine di preferenza della sede richiesta. La mancata presentazione di tale deliberazione comporta l'esclusione dai concorsi.
I notai concorrenti a piu' sedi messe a concorso con lo stesso avviso, contenente termine finale gia' scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono indicare, con atto separato da inviare al Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data medesima, l'ordine di preferenza della sede richiesta. La mancata presentazione di tale deliberazione comporta l'esclusione dai concorsi.