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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Elena Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1732 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con ricorso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
ricorrente patrocinata in proprio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Bassano del Grappa, via Bastion, n. 33 contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
resistente
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bassano del Grappa (VI),
Largo A. Parolini, n. 85, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Padovan.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 640/2024 del Tribunale Ordinario di
Vicenza – Prima Sezione Civile
CONCLUSIONI
Per avv. Parte_1
pagina 1 di 12 accertare che il credito vantato da nei confronti di Parte_1 CP_1
è pari a Euro 5.658,66, come già accertato dalla sentenza di prime
[...]
cure, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ, sulla somma predetta dal dì del dovuto al saldo e per effetto condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in
[...]
favore di la somma di Euro 5.658,66, come accertata dalla Parte_1
sentenza di prime cure, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ, sulla somma predetta dal dì del dovuto al saldo;
con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, facendo applicazione dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, come modificato nel 2012.
Per Controparte_1
In via preliminare
Dichiararsi la manifesta infondatezza dell'appello promosso dall'appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le ragioni sopra esposte, con ogni conseguente statuizione e con liquidazione delle spese di lite a favore dell'appellata anche ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3 c.p.c..
In via principale
Rigettarsi integralmente le domande d'appello e l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni tutte sopra esposte, con conferma della sentenza impugnata;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'avv. , in qualità di parte Parte_1
conduttrice, premettendo:
- che nel giugno 2012 aveva stipulato con la società Controparte_1
un contratto di locazione ad uso non abitativo della durata di sei anni avente ad oggetto gli immobili siti in Bassano del Grappa, via Bastion n.
pagina 2 di 12 33, identificati al Catasto Fabbricati, Foglio 3, particella n. 602 sub 174,
175 e 108,
- che l'art. 6 del predetto contratto prevedeva che “l'immobile locato attualmente non presenta alcuna parete divisoria con gli uffici attigui.
Parte locatrice, pertanto, si impegna a realizzare dei divisori in cartongesso, insonorizzati, necessari alla divisione dei due locali attigui, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Avv. , Parte_1 sostenendone i relativi costi”,
- che, di fatto, in accordo con la locatrice, i lavori erano poi invece effettuati dalla conduttrice, che ne sosteneva i relativi costi, come da documentazione dimessa in atti,
- che nel gennaio 2016, le parti, unitamente alla Parte_2
stipulavano un nuovo contratto di locazione ad uso non abitativo della durata di sei anni, relativo agli stessi immobili,
- che nell'ottobre 2018 ella era stata inoltre costretta a sostenere spese per euro 1.500,00 al fine di rimuovere la muffa apparsa nei locali sopra indicati, ricorreva avanti al Tribunale di Vicenza affinché venisse ingiunto alla
[...]
il pagamento della somma di euro 9.422,56, a titolo di rimborso CP_1
dei lavori eseguiti, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, cc, dal dì del dovuto al saldo.
Il Tribunale di Vicenza, peraltro, esaminata la documentazione dimessa, ingiungeva alla locatrice il pagamento della sola minor somma di euro
5.658,66, relativa alla fattura n. 42 del 28.6.2012, oltre interessi come da domanda, non trovando le altre istanze una ragione giustificativa sulla base contrattuale addotta ed essendo le spese per il ripristino delle pareti affette da muffa qualificabili come di ordinaria manutenzione.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso, proponeva quindi opposizione la
Controparte_1
- rilevando che tra le parti erano già in corso numerosi contenziosi,
pagina 3 di 12 - osservando che le fatture e le somme richieste erano sempre state contestate, in quanto le opere realizzate dall'opposta esulavano dagli accordi raggiunti tra le parti, inerenti esclusivamente alla realizzazione di alcuni divisori all'interno delle unità immobiliari locate e non già ad una complessiva riorganizzazione degli spazi interni alle unità stesse,
- sostenendo che per l'effettuazione dei lavori concordati sarebbe stato sufficiente l'importo di euro 3.000,00, come già accertato da una sentenza resa tra le parti in uno dei contenziosi che li vedeva coinvolti, oltre all'importo di euro 1.149,50, risultante da fattura emessa direttamente nei suoi confronti,
- affermando di aver già effettuato il versamento di tali somme in favore della conduttrice,
- chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto di ogni pretesa creditoria vantata dall'avv. . Pt_1
Costituitasi in giudizio, l'opposta deduceva invece:
- che la pendenza di altre cause tra le parti, sempre aventi origine dal rapporto di locazione, non inficiava la pretesa azionata con il procedimento monitorio, giacché la richiesta oggetto di ingiunzione non era mai stata formulata in altre sedi,
- che la quantificazione dei costi dei lavori operata da controparte non corrispondeva agli esborsi da ella sostenuti ed all'effettivo valore delle opere realizzate,
- che queste ultime erano state tutte concordate con la locatrice e non risultavano in alcun modo esorbitanti rispetto a quanto contrattualmente stabilito,
- che, più in particolare, le somme portate nella fattura n. 42/2012 della emessa per euro 5.658,66, cui si riferiva il decreto Parte_3
ingiuntivo opposto, erano pacificamente dovute poiché espressamente previste nel contratto,
pagina 4 di 12 instando pertanto per il rigetto di tutte le domande avverse, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruito il giudizio con la produzione di documenti e l'esperimento di CTU oltre che con la formulazione senza esito, da parte del giudice, di due proposte transattive ex art. 185 cpc, la causa è stata infine decisa con la sentenza n.
640/2024, in forza della quale il Tribunale di Vicenza ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto prevedente interessi eccessivi, condannando la società opponente a corrispondere all'opposta la somma di euro 5.658,66 oltre interessi di legge dalla fattura al deposito del ricorso monitorio e da tale data al saldo ex art. 1284, quarto comma, cpc, osservando:
- che la somma da ritenersi congrua per la realizzazione dei muri divisori tra i due locali attigui era stata determinata dal CTU nell'ammontare di euro
11.937,74, oltre Iva, sicché, essendo oggetto del giudizio la congruità della minor spesa di cui alla sola fattura azionata n. 42/2012, emessa per l'importo di euro 5.658,66, andava allora riconosciuto il fondamento del diritto di credito azionato dalla conduttrice,
- che non vi era prova dell'avvenuto pagamento in favore dell'avv. Pt_1
della somma di euro 1.149,50,
- che il versamento dell'ulteriore somma di euro 3.000,00 non valeva ad elidere il credito di controparte, poiché esso ammontava in realtà al ben maggiore complessivo ammontare di euro 11.937,34,
- che sulla somma ingiunta erano dovuti gli interessi nella misura legale dalla emissione della fattura al deposito del ricorso ingiuntivo e solo da tale data al saldo ex art. 1284, quarto comma, cc, a differenza di quanto indicato nel provvedimento monitorio, ove gli interessi commerciali erano stati riconosciuti a far data dalla fattura,
- che le spese di lite dovevano essere liquidate con riferimento al valore della causa, applicando i parametri minimi, per le fasi di studio, introduttiva,
pagina 5 di 12 istruttoria e decisionale, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto ricorso in appello l'avv. Pt_1
formulando due motivi di gravame e chiedendo la riforma della
[...]
sentenza come meglio precisato in epigrafe.
In particolare, l'appellante ha dedotto:
- l'errata valutazione della decorrenza degli interessi al tasso moratorio dal momento della proposizione della domanda giudiziale anziché dal momento dell'emissione della fattura n. 42 del 28.6.2012,
- l'errata quantificazione delle spese di lite, avendo il primo giudice impropriamente applicato i parametri minimi nella liquidazione delle stesse.
Con decreto del 24.10.2024, il Presidente f.f. ha nominato relatore il consigliere, dott. G. Marzella, e ha fissato l'udienza di discussione davanti al
Collegio per il 26.2.2025.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
- rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc,
- sostenendo che sia nel ricorso monitorio sia nel giudizio di opposizione la ricorrente si era limitata a chiedere gli interessi moratori unicamente dal dovuto al saldo,
- affermando che i medesimi spettavano, d'altronde, solo dal momento della domanda giudiziale, come correttamente stabilito dal giudice di prime cure,
- deducendo non sussistere sul punto alcun diverso accordo fra le parti,
- ribadendo la correttezza della disposta liquidazione delle spese di lite entro i limiti di scaglione tenuto conto della natura della controversia e della sua minima complessità,
- chiedendo pertanto, conclusivamente, l'integrale rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza pagina 6 di 12 impugnata.
All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata quindi discussa e decisa con lettura di separato dispositivo.
3. I motivi della decisione
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Quanto al merito, ritiene il Collegio che l'appello sia parzialmente fondato e che debba essere accolto per quanto di ragione per le motivazioni di seguito elencate.
3.3 Col primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale di
Vicenza abbia errato nel far decorrere gli interessi al tasso moratorio solamente dal momento della proposizione della domanda giudiziale e non dal momento dell'emissione della fattura n. 42 del 28 giugno 2012 e che, pur citando la pagina 7 di 12 recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione n. 61/2023 in punto di interessi moratori, il Tribunale non ne abbia fatto una corretta applicazione, giacché l'art. 1284, quarto comma, cc opererebbe “salvo diverso accordo tra le parti e salva diversa disposizione di legge”, elementi, questi, entrambi sussistenti nel caso di specie.
In particolare, l'appellante rileva:
- che l'obbligazione pecuniaria gravante sulla Controparte_1
costituisce esecuzione di una pattuizione contrattuale (non semplicemente restitutoria), come stabilita nel contratto di locazione del giugno 2012, che all'art. 6 stabilisce: “parte locatrice, pertanto, si impegna a realizzare dei divisori in cartongesso, insonorizzati, necessari alla divisione dei due locali attigui, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Avv. Pt_1
, sostenendone i relativi costi”,
[...]
- che il contratto in oggetto è un contratto di locazione ad uso non abitativo concluso tra una società a responsabilità limitata e una libera professionista titolare di partita Iva,
- che, di conseguenza, devono trovare applicazione gli interessi al tasso moratorio previsto per le transazioni commerciali dal Decreto Legislativo
n. 231/2002 a far data dall'emissione della fattura azionata con il decreto ingiuntivo.
Ciò posto, una volta rilevato che nel contratto di locazione de quo non è inserita alcuna pattuizione volta a prevedere la corresponsione di interessi ed a determinarne la relativa misura, va riscontrata l'evidente fondatezza della tesi sostenuta dall'appellante.
Nella fattispecie, infatti, trova diretta applicazione quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 231/2002, il quale, in attuazione della direttiva comunitaria
2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi nelle transazioni commerciali, prevede appunto che le disposizioni in esso contenute si applichino ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per tale qualsiasi contratto tra imprese, comunque denominato,
pagina 8 di 12 che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
E nel caso in esame, invero, la fattura n. 42 del 28.6.2012 emessa dalla
[...] nei confronti dell'avv. S. Casarin, per l'esecuzione dei divisori Parte_4
in cartongesso realizzati presso gli uffici di via Bastion in Bassano del Grappa
– azionata in sede monitoria e debitamente onorata dalla professionista come provato in atti – risulta relativa al pagamento di somme dovute in forza di una transazione commerciale di natura locativa, conclusa tra due soggetti imprenditoriali, in quanto destinata a modulare l'ammontare del canone di locazione in ragione della effettiva situazione dei locali affittati, necessitanti di modifiche ad opera della locatrice ed anticipati dalla conduttrice previo apposito accordo fra le parti contraenti.
Il che comporta la automatica spettanza in favore della parte che onorato il pagamento in questione degli interessi moratori sin dal giorno successivo alla data in cui i relativi pagamenti sono stati effettuati, poiché:
- per un verso, è quello il momento in cui è sorto il diritto della parte conduttrice a vedersi attribuire la relativa somma da parte della locatrice, che avrebbe dovuto provvedere in proprio al relativo versamento in forza delle previsioni contrattuali, e tanto facendo applicazione del tenore del primo comma dell'art. 4 della sopra citata fonte normativa, il quale prevede che gli interessi commerciali siano dovuti, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento,
- per altro verso, in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del già menzionato D. Lgs. n.
231/2002 senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli stessi (Cass.
5.11.24 n. 28413).
Conseguendone allora che gli interessi moratori siano dovuti dal 28.9.2012, data di pagamento della fattura n. 42/2012, come da disposizione prodotta agli atti di causa (doc. n. 6 del fascicolo di primo grado).
pagina 9 di 12 Né, a contrario, può fondatamente sostenersi che a ciò osti il dettato del quarto comma dell'art. 1284 cc, il quale non risulta applicabile alla fattispecie, avente ad oggetto un credito di natura commerciale, limitandosi a regolamentare l'ammontare degli interessi dovuti nelle obbligazioni non commerciali, prevedendone il computo sulla base del saggio legale salvo per le ipotesi:
- di esistenza di una diversa, specifica pattuizione intercorsa fra le parti,
- di intervenuta proposizione della domanda giudiziale volta ad ottenere il pagamento del dovuto, nel qual caso invece, ove le parti non abbiano determinato il saggio, si applicano gli interessi moratori.
E tanto meno può sostenersi che gli stessi non siano dovuti in ragione del fatto che la parte non li avrebbe espressamente richiesti per il periodo antecedente al deposito del ricorso monitorio, limitandosi a domandarli dal dovuto al saldo giacché:
- da un lato, la domanda formulata dalla parte appellante non contiene alcuna limitazione, atteso che la richiesta dal dì del dovuto ben può riferirsi alla data di decorrenza degli interessi moratori prevista per legge,
- d'altro lato, il giudice, a fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi l egali, senza altra specificazione, è comunque tenuto ad individuare la disciplina di essi concretamente applicabile alla fattispecie, operando la corretta qualificazione giuridica della fattispecie, siccome stabilito in proposito dalla Suprema Corte già più sopra richiamata, la quale, proprio nell'ambito delle transazioni commerciali, ha avuto modo di affermare che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (Cass.
5.11.24 n. 28413).
3.4 Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta poi l'errata quantificazione delle spese di lite, avendole il primo giudice pagina 10 di 12 determinate applicando i parametri minimi, senza, peraltro, motivare la scelta di liquidare un importo inferiore ai parametri medi, anche alla luce del fatto che il procedimento di primo grado aveva visto svolte per intero tutte le sue fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
Il motivo è infondato, ritenendo questo Collegio corretta e condivisi bile la statuizione contenuta sul punto nella sentenza di primo grado, la quale ha motivato la scelta di applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della natura della controversia e della sua scarsa complessità e comunque correttamente riconoscendo il compenso per tutte le fasi del procedimento.
Né va dimenticato, ad ulteriore conferma della scelta operata dal Tribunale di
Vicenza, che la somma riconosciuta in quella sede all'opposta era pari ad euro
5.658,66 e, dunque, molto vicina al limite inferiore dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) applicato in concreto, ciò che rendeva vieppiù corretta la liquidazione disposta, essendo il giudice unicamente tenuto a non scendere al di sotto dei valori minimi, che peraltro ben possono e debbono essere applicati laddove ricorrano giusti motivi in proposito.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite
- del parziale accoglimento del presente gravame proposto dall'avv. Pt_1
,
[...]
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, anche se la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla maggior somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n. 35195),
pagina 11 di 12 - della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, dal momento che gli interessi liquidati in aggiunta a quanto previsto nella sentenza di primo grado rientrano entro tale ambito, e di liquidare i compensi secondo i valori minimi, stante la non complessità della questione trattata,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico della parte appellata determinandole in euro 1.984,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 567,00
Fase introduttiva II grado € 461,00
Fase decisionale II grado € 956,00
Totale € 1.984,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. n. 640/2024, pubblicata in data 19.3.24, che per il resto conferma:
1) condanna la società al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante della somma di euro 5.658,66, oltre interessi di mora ex art. 1284, quarto comma, cc dal dì del pagamento della fattura n. 42 del
28.6.2012 al saldo effettivo;
2) condanna la al pagamento delle spese di lite di Controparte_1 questo grado di giudizio in favore dell'avv. , liquidate Parte_1
complessivamente in euro 1.984,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, se dovute.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Guido Marzella
pagina 12 di 12
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Elena Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1732 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con ricorso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
ricorrente patrocinata in proprio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Bassano del Grappa, via Bastion, n. 33 contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
resistente
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bassano del Grappa (VI),
Largo A. Parolini, n. 85, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Padovan.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 640/2024 del Tribunale Ordinario di
Vicenza – Prima Sezione Civile
CONCLUSIONI
Per avv. Parte_1
pagina 1 di 12 accertare che il credito vantato da nei confronti di Parte_1 CP_1
è pari a Euro 5.658,66, come già accertato dalla sentenza di prime
[...]
cure, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ, sulla somma predetta dal dì del dovuto al saldo e per effetto condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in
[...]
favore di la somma di Euro 5.658,66, come accertata dalla Parte_1
sentenza di prime cure, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ, sulla somma predetta dal dì del dovuto al saldo;
con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, facendo applicazione dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, come modificato nel 2012.
Per Controparte_1
In via preliminare
Dichiararsi la manifesta infondatezza dell'appello promosso dall'appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le ragioni sopra esposte, con ogni conseguente statuizione e con liquidazione delle spese di lite a favore dell'appellata anche ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3 c.p.c..
In via principale
Rigettarsi integralmente le domande d'appello e l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni tutte sopra esposte, con conferma della sentenza impugnata;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'avv. , in qualità di parte Parte_1
conduttrice, premettendo:
- che nel giugno 2012 aveva stipulato con la società Controparte_1
un contratto di locazione ad uso non abitativo della durata di sei anni avente ad oggetto gli immobili siti in Bassano del Grappa, via Bastion n.
pagina 2 di 12 33, identificati al Catasto Fabbricati, Foglio 3, particella n. 602 sub 174,
175 e 108,
- che l'art. 6 del predetto contratto prevedeva che “l'immobile locato attualmente non presenta alcuna parete divisoria con gli uffici attigui.
Parte locatrice, pertanto, si impegna a realizzare dei divisori in cartongesso, insonorizzati, necessari alla divisione dei due locali attigui, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Avv. , Parte_1 sostenendone i relativi costi”,
- che, di fatto, in accordo con la locatrice, i lavori erano poi invece effettuati dalla conduttrice, che ne sosteneva i relativi costi, come da documentazione dimessa in atti,
- che nel gennaio 2016, le parti, unitamente alla Parte_2
stipulavano un nuovo contratto di locazione ad uso non abitativo della durata di sei anni, relativo agli stessi immobili,
- che nell'ottobre 2018 ella era stata inoltre costretta a sostenere spese per euro 1.500,00 al fine di rimuovere la muffa apparsa nei locali sopra indicati, ricorreva avanti al Tribunale di Vicenza affinché venisse ingiunto alla
[...]
il pagamento della somma di euro 9.422,56, a titolo di rimborso CP_1
dei lavori eseguiti, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, cc, dal dì del dovuto al saldo.
Il Tribunale di Vicenza, peraltro, esaminata la documentazione dimessa, ingiungeva alla locatrice il pagamento della sola minor somma di euro
5.658,66, relativa alla fattura n. 42 del 28.6.2012, oltre interessi come da domanda, non trovando le altre istanze una ragione giustificativa sulla base contrattuale addotta ed essendo le spese per il ripristino delle pareti affette da muffa qualificabili come di ordinaria manutenzione.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso, proponeva quindi opposizione la
Controparte_1
- rilevando che tra le parti erano già in corso numerosi contenziosi,
pagina 3 di 12 - osservando che le fatture e le somme richieste erano sempre state contestate, in quanto le opere realizzate dall'opposta esulavano dagli accordi raggiunti tra le parti, inerenti esclusivamente alla realizzazione di alcuni divisori all'interno delle unità immobiliari locate e non già ad una complessiva riorganizzazione degli spazi interni alle unità stesse,
- sostenendo che per l'effettuazione dei lavori concordati sarebbe stato sufficiente l'importo di euro 3.000,00, come già accertato da una sentenza resa tra le parti in uno dei contenziosi che li vedeva coinvolti, oltre all'importo di euro 1.149,50, risultante da fattura emessa direttamente nei suoi confronti,
- affermando di aver già effettuato il versamento di tali somme in favore della conduttrice,
- chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto di ogni pretesa creditoria vantata dall'avv. . Pt_1
Costituitasi in giudizio, l'opposta deduceva invece:
- che la pendenza di altre cause tra le parti, sempre aventi origine dal rapporto di locazione, non inficiava la pretesa azionata con il procedimento monitorio, giacché la richiesta oggetto di ingiunzione non era mai stata formulata in altre sedi,
- che la quantificazione dei costi dei lavori operata da controparte non corrispondeva agli esborsi da ella sostenuti ed all'effettivo valore delle opere realizzate,
- che queste ultime erano state tutte concordate con la locatrice e non risultavano in alcun modo esorbitanti rispetto a quanto contrattualmente stabilito,
- che, più in particolare, le somme portate nella fattura n. 42/2012 della emessa per euro 5.658,66, cui si riferiva il decreto Parte_3
ingiuntivo opposto, erano pacificamente dovute poiché espressamente previste nel contratto,
pagina 4 di 12 instando pertanto per il rigetto di tutte le domande avverse, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruito il giudizio con la produzione di documenti e l'esperimento di CTU oltre che con la formulazione senza esito, da parte del giudice, di due proposte transattive ex art. 185 cpc, la causa è stata infine decisa con la sentenza n.
640/2024, in forza della quale il Tribunale di Vicenza ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto prevedente interessi eccessivi, condannando la società opponente a corrispondere all'opposta la somma di euro 5.658,66 oltre interessi di legge dalla fattura al deposito del ricorso monitorio e da tale data al saldo ex art. 1284, quarto comma, cpc, osservando:
- che la somma da ritenersi congrua per la realizzazione dei muri divisori tra i due locali attigui era stata determinata dal CTU nell'ammontare di euro
11.937,74, oltre Iva, sicché, essendo oggetto del giudizio la congruità della minor spesa di cui alla sola fattura azionata n. 42/2012, emessa per l'importo di euro 5.658,66, andava allora riconosciuto il fondamento del diritto di credito azionato dalla conduttrice,
- che non vi era prova dell'avvenuto pagamento in favore dell'avv. Pt_1
della somma di euro 1.149,50,
- che il versamento dell'ulteriore somma di euro 3.000,00 non valeva ad elidere il credito di controparte, poiché esso ammontava in realtà al ben maggiore complessivo ammontare di euro 11.937,34,
- che sulla somma ingiunta erano dovuti gli interessi nella misura legale dalla emissione della fattura al deposito del ricorso ingiuntivo e solo da tale data al saldo ex art. 1284, quarto comma, cc, a differenza di quanto indicato nel provvedimento monitorio, ove gli interessi commerciali erano stati riconosciuti a far data dalla fattura,
- che le spese di lite dovevano essere liquidate con riferimento al valore della causa, applicando i parametri minimi, per le fasi di studio, introduttiva,
pagina 5 di 12 istruttoria e decisionale, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto ricorso in appello l'avv. Pt_1
formulando due motivi di gravame e chiedendo la riforma della
[...]
sentenza come meglio precisato in epigrafe.
In particolare, l'appellante ha dedotto:
- l'errata valutazione della decorrenza degli interessi al tasso moratorio dal momento della proposizione della domanda giudiziale anziché dal momento dell'emissione della fattura n. 42 del 28.6.2012,
- l'errata quantificazione delle spese di lite, avendo il primo giudice impropriamente applicato i parametri minimi nella liquidazione delle stesse.
Con decreto del 24.10.2024, il Presidente f.f. ha nominato relatore il consigliere, dott. G. Marzella, e ha fissato l'udienza di discussione davanti al
Collegio per il 26.2.2025.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
- rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc,
- sostenendo che sia nel ricorso monitorio sia nel giudizio di opposizione la ricorrente si era limitata a chiedere gli interessi moratori unicamente dal dovuto al saldo,
- affermando che i medesimi spettavano, d'altronde, solo dal momento della domanda giudiziale, come correttamente stabilito dal giudice di prime cure,
- deducendo non sussistere sul punto alcun diverso accordo fra le parti,
- ribadendo la correttezza della disposta liquidazione delle spese di lite entro i limiti di scaglione tenuto conto della natura della controversia e della sua minima complessità,
- chiedendo pertanto, conclusivamente, l'integrale rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza pagina 6 di 12 impugnata.
All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata quindi discussa e decisa con lettura di separato dispositivo.
3. I motivi della decisione
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Quanto al merito, ritiene il Collegio che l'appello sia parzialmente fondato e che debba essere accolto per quanto di ragione per le motivazioni di seguito elencate.
3.3 Col primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale di
Vicenza abbia errato nel far decorrere gli interessi al tasso moratorio solamente dal momento della proposizione della domanda giudiziale e non dal momento dell'emissione della fattura n. 42 del 28 giugno 2012 e che, pur citando la pagina 7 di 12 recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione n. 61/2023 in punto di interessi moratori, il Tribunale non ne abbia fatto una corretta applicazione, giacché l'art. 1284, quarto comma, cc opererebbe “salvo diverso accordo tra le parti e salva diversa disposizione di legge”, elementi, questi, entrambi sussistenti nel caso di specie.
In particolare, l'appellante rileva:
- che l'obbligazione pecuniaria gravante sulla Controparte_1
costituisce esecuzione di una pattuizione contrattuale (non semplicemente restitutoria), come stabilita nel contratto di locazione del giugno 2012, che all'art. 6 stabilisce: “parte locatrice, pertanto, si impegna a realizzare dei divisori in cartongesso, insonorizzati, necessari alla divisione dei due locali attigui, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Avv. Pt_1
, sostenendone i relativi costi”,
[...]
- che il contratto in oggetto è un contratto di locazione ad uso non abitativo concluso tra una società a responsabilità limitata e una libera professionista titolare di partita Iva,
- che, di conseguenza, devono trovare applicazione gli interessi al tasso moratorio previsto per le transazioni commerciali dal Decreto Legislativo
n. 231/2002 a far data dall'emissione della fattura azionata con il decreto ingiuntivo.
Ciò posto, una volta rilevato che nel contratto di locazione de quo non è inserita alcuna pattuizione volta a prevedere la corresponsione di interessi ed a determinarne la relativa misura, va riscontrata l'evidente fondatezza della tesi sostenuta dall'appellante.
Nella fattispecie, infatti, trova diretta applicazione quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 231/2002, il quale, in attuazione della direttiva comunitaria
2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi nelle transazioni commerciali, prevede appunto che le disposizioni in esso contenute si applichino ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per tale qualsiasi contratto tra imprese, comunque denominato,
pagina 8 di 12 che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
E nel caso in esame, invero, la fattura n. 42 del 28.6.2012 emessa dalla
[...] nei confronti dell'avv. S. Casarin, per l'esecuzione dei divisori Parte_4
in cartongesso realizzati presso gli uffici di via Bastion in Bassano del Grappa
– azionata in sede monitoria e debitamente onorata dalla professionista come provato in atti – risulta relativa al pagamento di somme dovute in forza di una transazione commerciale di natura locativa, conclusa tra due soggetti imprenditoriali, in quanto destinata a modulare l'ammontare del canone di locazione in ragione della effettiva situazione dei locali affittati, necessitanti di modifiche ad opera della locatrice ed anticipati dalla conduttrice previo apposito accordo fra le parti contraenti.
Il che comporta la automatica spettanza in favore della parte che onorato il pagamento in questione degli interessi moratori sin dal giorno successivo alla data in cui i relativi pagamenti sono stati effettuati, poiché:
- per un verso, è quello il momento in cui è sorto il diritto della parte conduttrice a vedersi attribuire la relativa somma da parte della locatrice, che avrebbe dovuto provvedere in proprio al relativo versamento in forza delle previsioni contrattuali, e tanto facendo applicazione del tenore del primo comma dell'art. 4 della sopra citata fonte normativa, il quale prevede che gli interessi commerciali siano dovuti, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento,
- per altro verso, in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del già menzionato D. Lgs. n.
231/2002 senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli stessi (Cass.
5.11.24 n. 28413).
Conseguendone allora che gli interessi moratori siano dovuti dal 28.9.2012, data di pagamento della fattura n. 42/2012, come da disposizione prodotta agli atti di causa (doc. n. 6 del fascicolo di primo grado).
pagina 9 di 12 Né, a contrario, può fondatamente sostenersi che a ciò osti il dettato del quarto comma dell'art. 1284 cc, il quale non risulta applicabile alla fattispecie, avente ad oggetto un credito di natura commerciale, limitandosi a regolamentare l'ammontare degli interessi dovuti nelle obbligazioni non commerciali, prevedendone il computo sulla base del saggio legale salvo per le ipotesi:
- di esistenza di una diversa, specifica pattuizione intercorsa fra le parti,
- di intervenuta proposizione della domanda giudiziale volta ad ottenere il pagamento del dovuto, nel qual caso invece, ove le parti non abbiano determinato il saggio, si applicano gli interessi moratori.
E tanto meno può sostenersi che gli stessi non siano dovuti in ragione del fatto che la parte non li avrebbe espressamente richiesti per il periodo antecedente al deposito del ricorso monitorio, limitandosi a domandarli dal dovuto al saldo giacché:
- da un lato, la domanda formulata dalla parte appellante non contiene alcuna limitazione, atteso che la richiesta dal dì del dovuto ben può riferirsi alla data di decorrenza degli interessi moratori prevista per legge,
- d'altro lato, il giudice, a fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi l egali, senza altra specificazione, è comunque tenuto ad individuare la disciplina di essi concretamente applicabile alla fattispecie, operando la corretta qualificazione giuridica della fattispecie, siccome stabilito in proposito dalla Suprema Corte già più sopra richiamata, la quale, proprio nell'ambito delle transazioni commerciali, ha avuto modo di affermare che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (Cass.
5.11.24 n. 28413).
3.4 Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta poi l'errata quantificazione delle spese di lite, avendole il primo giudice pagina 10 di 12 determinate applicando i parametri minimi, senza, peraltro, motivare la scelta di liquidare un importo inferiore ai parametri medi, anche alla luce del fatto che il procedimento di primo grado aveva visto svolte per intero tutte le sue fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
Il motivo è infondato, ritenendo questo Collegio corretta e condivisi bile la statuizione contenuta sul punto nella sentenza di primo grado, la quale ha motivato la scelta di applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della natura della controversia e della sua scarsa complessità e comunque correttamente riconoscendo il compenso per tutte le fasi del procedimento.
Né va dimenticato, ad ulteriore conferma della scelta operata dal Tribunale di
Vicenza, che la somma riconosciuta in quella sede all'opposta era pari ad euro
5.658,66 e, dunque, molto vicina al limite inferiore dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) applicato in concreto, ciò che rendeva vieppiù corretta la liquidazione disposta, essendo il giudice unicamente tenuto a non scendere al di sotto dei valori minimi, che peraltro ben possono e debbono essere applicati laddove ricorrano giusti motivi in proposito.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite
- del parziale accoglimento del presente gravame proposto dall'avv. Pt_1
,
[...]
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, anche se la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla maggior somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n. 35195),
pagina 11 di 12 - della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, dal momento che gli interessi liquidati in aggiunta a quanto previsto nella sentenza di primo grado rientrano entro tale ambito, e di liquidare i compensi secondo i valori minimi, stante la non complessità della questione trattata,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico della parte appellata determinandole in euro 1.984,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 567,00
Fase introduttiva II grado € 461,00
Fase decisionale II grado € 956,00
Totale € 1.984,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. n. 640/2024, pubblicata in data 19.3.24, che per il resto conferma:
1) condanna la società al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante della somma di euro 5.658,66, oltre interessi di mora ex art. 1284, quarto comma, cc dal dì del pagamento della fattura n. 42 del
28.6.2012 al saldo effettivo;
2) condanna la al pagamento delle spese di lite di Controparte_1 questo grado di giudizio in favore dell'avv. , liquidate Parte_1
complessivamente in euro 1.984,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, se dovute.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Guido Marzella
pagina 12 di 12