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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/07/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 512 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. BALESTRO SILVIA e l'Avv. MORONI GIULIA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, corso Italia n. 8
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con l'Avv. FORTUNAT ANDREA e l'Avv. RANIERI MIRIANA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA MASCHERONI, 31
20145 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: licenziamento, superamento periodo di comporto, discriminazione indiretta
FATTO E DIRITTO
con ricorso depositato il 18 maggio 2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Como la (già Controparte_1 [...]
) chiedendo al Tribunale di: Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Como, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa ogni opportuna declaratoria in merito al diritto della ricorrente alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori non affetti da handicap ed alla sussistenza della discriminazione a) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato alla signora con lettera del 22 settembre Parte_1
2022 in quanto discriminatorio;
b) condannare la società convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del d.lgs n. 23/2015; c) condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni maturate e maturande dal 18 novembre 2022 al giorno dell'effettiva reintegrazione sulla base dell'importo lordo mensile di € 1.277,01, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali in favore della stessa per il medesimo periodo. Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al pagamento”.
Con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione, nonché chiedendo il rigetto delle avversarie pretese e la conferma del provvedimento opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 30 aprile 2025, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto.
*
Pacifico in giudizio, è stata assunta in data 11 novembre 2020 ed Parte_1
è stata inquadrata al livello D della sezione servizi fiduciari del CCNL Vigilanza privata;
del pari non risulta oggetto di contestazione tra le parti il periodo di assenza di malattia.
Con l'odierno ricorso la lavoratrice ha impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto comminatole dalla resistente con lettera del 22 settembre 2022, per essere stata ininterrottamente assente per malattia dal 7 ottobre
2021 al 22 settembre 2022, e dunque per un periodo superiore ai duecentoquaranta giorni di conservazione del posto di lavoro previsti dall'art. 125 del c.c.n.l. vigilanza privata e servizi fiduciari. Secondo la ricostruzione della ricorrente, poiché 183 giorni su 255 erano riconducibili alla sua lombosciatalgia, cioè la patologia che aveva indeterminato la sua invalidità civile, gli stessi non potevano essere computati in modo analogo a quelli di un lavoratore non disabile.
Al contrario, il datore di lavoro sostiene di ave esercitato il diritto di recesso in conformità a quanto previsto dal CCNL di settore il quale stabilisce la facoltà per il
2 datore di risolvere il rapporto di lavoro nel caso in cui il dipendente superi un periodo di assenza per malattia pari a 240 giorni nell'arco di un anno.
Il ricorso merita accoglimento.
Le condizioni sanitarie della ricorrente rientrano nella definizione di disabilità elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La lombosciatalgia è di certo di lunga durata e rappresenta una minorazione fisica idonea a ostacolare la sua partecipazione in condizioni di parità alla vita professionale. Ciò anche alla luce delle attività da egli concretamente svolte (stazionamento all'aria aperta e in posizione ortostatica per tutto il turno di lavoro).
Quanto appena affermato è ampiamente dimostrato dalla copiosa documentazione medica versata in atti dalla ricorrente.
In particolare, dal prospetto riepilogativo dei certificati medici, risulta che la ricorrente è stata assente 183 giorni su 240 per la stessa patologia (lombosciatalgia), per la quale è stata dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 46%, con la seguente diagnosi: “esiti di artrodesi L3-L4-L5 e laminectomia
L4 per spondilolistesi instabile esiti di remota exeresi di melanoma in fu neg”
Risulta pertanto provato che la patologia, già riscontrata dal medico di medicina generale, sia di lunga durata e quindi, seriamente limitativa della capacità lavorativa della ricorrente, come poi accertato anche dalla Commissione medica Inps.
La Suprema Corte, con riguardo al tema della disabilità derivata da una situazione di infermità di lunga durata - tale da non consentire al dipendente di effettuare l'attività lavorativa in condizioni di uguaglianza con gli altri prestatori - ha affermato “l'assoluta autonomia del concetto di handicap, quale fattore di discriminazione, rispetto all'accertamento della condizione di handicap grave di cui alla legge 104 del 1992” (cfr. Cass. 27 settembre 2018, n.
23338).
Tale fattispecie, a parere della Suprema Corte, anche ai fini della tutela del licenziamento, rientra nel campo di applicazione della Direttiva Comunitaria n.
78/2000/CE del 27 novembre 2000.
La nozione di “handicap”, seppur non definita nella direttiva 2000/78, è stata infatti chiarita dalla CGUE che, in base alla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, ha qualificato l'handicap come una malattia che “comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche che, in interazione con barriere
3 di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori e tale limitazione sia di lunga durata” (sentenza 11/4/2013, C-335/11 e C-337/11). CP_3
Ancorché non rilevante ai fini della decisione della presente vertenza – stante la sicura conoscenza da parte della datrice di lavoro – mette conto evidenziare come, ai fini dell'accertamento di eventuali condotte discriminatorie sul luogo di lavoro, non rileva che la disabilità non sia stata riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, della L.
68/1999 o, comunque, non rientri nelle varie definizioni di inidoneità o inabilità dettate da discipline settoriali di diritto interno. Non esiste, infatti, una definizione di disabilità univoca tra i vari settori dell'ordinamento e, in ambito giuslavoristico, la condizione di disabilità dipende solo dall'accertamento della menomazione fisica del lavoratore (Cass. 23338/2018)
Deve dunque ritenersi applicabile, al caso di specie, il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “costituisce discriminazione indiretta
l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo del periodo di comporto breve in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione di particolare svantaggio” (Cass. 9095/2023)..
Deve dunque dichiararsi la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio. In caso di licenziamento discriminatorio, la tutela applicabile è quella prevista dall'art 2
D Lgs 23/2015 per cui la società resistente dev'essere condannata alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno, pari all'ultima retribuzione mensile globale di fatto dal licenziamento alla reintegra, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal licenziamento al saldo, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il medesimo periodo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del licenziamento del 22 settembre 2022, perché discriminatorio;
per l'effetto, ordina a di reintegrare Controparte_1 immediatamente la ricorrente nel posto di lavoro.
4 Condanna al pagamento in favore di CP_1 Controparte_1 Parte_1
di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il
[...] calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 1.277,01, lordi mensili), dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum,
e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna, al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 7.377,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 30 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. BALESTRO SILVIA e l'Avv. MORONI GIULIA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, corso Italia n. 8
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con l'Avv. FORTUNAT ANDREA e l'Avv. RANIERI MIRIANA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA MASCHERONI, 31
20145 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: licenziamento, superamento periodo di comporto, discriminazione indiretta
FATTO E DIRITTO
con ricorso depositato il 18 maggio 2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Como la (già Controparte_1 [...]
) chiedendo al Tribunale di: Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Como, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa ogni opportuna declaratoria in merito al diritto della ricorrente alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori non affetti da handicap ed alla sussistenza della discriminazione a) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato alla signora con lettera del 22 settembre Parte_1
2022 in quanto discriminatorio;
b) condannare la società convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del d.lgs n. 23/2015; c) condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni maturate e maturande dal 18 novembre 2022 al giorno dell'effettiva reintegrazione sulla base dell'importo lordo mensile di € 1.277,01, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali in favore della stessa per il medesimo periodo. Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al pagamento”.
Con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione, nonché chiedendo il rigetto delle avversarie pretese e la conferma del provvedimento opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 30 aprile 2025, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto.
*
Pacifico in giudizio, è stata assunta in data 11 novembre 2020 ed Parte_1
è stata inquadrata al livello D della sezione servizi fiduciari del CCNL Vigilanza privata;
del pari non risulta oggetto di contestazione tra le parti il periodo di assenza di malattia.
Con l'odierno ricorso la lavoratrice ha impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto comminatole dalla resistente con lettera del 22 settembre 2022, per essere stata ininterrottamente assente per malattia dal 7 ottobre
2021 al 22 settembre 2022, e dunque per un periodo superiore ai duecentoquaranta giorni di conservazione del posto di lavoro previsti dall'art. 125 del c.c.n.l. vigilanza privata e servizi fiduciari. Secondo la ricostruzione della ricorrente, poiché 183 giorni su 255 erano riconducibili alla sua lombosciatalgia, cioè la patologia che aveva indeterminato la sua invalidità civile, gli stessi non potevano essere computati in modo analogo a quelli di un lavoratore non disabile.
Al contrario, il datore di lavoro sostiene di ave esercitato il diritto di recesso in conformità a quanto previsto dal CCNL di settore il quale stabilisce la facoltà per il
2 datore di risolvere il rapporto di lavoro nel caso in cui il dipendente superi un periodo di assenza per malattia pari a 240 giorni nell'arco di un anno.
Il ricorso merita accoglimento.
Le condizioni sanitarie della ricorrente rientrano nella definizione di disabilità elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La lombosciatalgia è di certo di lunga durata e rappresenta una minorazione fisica idonea a ostacolare la sua partecipazione in condizioni di parità alla vita professionale. Ciò anche alla luce delle attività da egli concretamente svolte (stazionamento all'aria aperta e in posizione ortostatica per tutto il turno di lavoro).
Quanto appena affermato è ampiamente dimostrato dalla copiosa documentazione medica versata in atti dalla ricorrente.
In particolare, dal prospetto riepilogativo dei certificati medici, risulta che la ricorrente è stata assente 183 giorni su 240 per la stessa patologia (lombosciatalgia), per la quale è stata dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 46%, con la seguente diagnosi: “esiti di artrodesi L3-L4-L5 e laminectomia
L4 per spondilolistesi instabile esiti di remota exeresi di melanoma in fu neg”
Risulta pertanto provato che la patologia, già riscontrata dal medico di medicina generale, sia di lunga durata e quindi, seriamente limitativa della capacità lavorativa della ricorrente, come poi accertato anche dalla Commissione medica Inps.
La Suprema Corte, con riguardo al tema della disabilità derivata da una situazione di infermità di lunga durata - tale da non consentire al dipendente di effettuare l'attività lavorativa in condizioni di uguaglianza con gli altri prestatori - ha affermato “l'assoluta autonomia del concetto di handicap, quale fattore di discriminazione, rispetto all'accertamento della condizione di handicap grave di cui alla legge 104 del 1992” (cfr. Cass. 27 settembre 2018, n.
23338).
Tale fattispecie, a parere della Suprema Corte, anche ai fini della tutela del licenziamento, rientra nel campo di applicazione della Direttiva Comunitaria n.
78/2000/CE del 27 novembre 2000.
La nozione di “handicap”, seppur non definita nella direttiva 2000/78, è stata infatti chiarita dalla CGUE che, in base alla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, ha qualificato l'handicap come una malattia che “comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche che, in interazione con barriere
3 di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori e tale limitazione sia di lunga durata” (sentenza 11/4/2013, C-335/11 e C-337/11). CP_3
Ancorché non rilevante ai fini della decisione della presente vertenza – stante la sicura conoscenza da parte della datrice di lavoro – mette conto evidenziare come, ai fini dell'accertamento di eventuali condotte discriminatorie sul luogo di lavoro, non rileva che la disabilità non sia stata riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, della L.
68/1999 o, comunque, non rientri nelle varie definizioni di inidoneità o inabilità dettate da discipline settoriali di diritto interno. Non esiste, infatti, una definizione di disabilità univoca tra i vari settori dell'ordinamento e, in ambito giuslavoristico, la condizione di disabilità dipende solo dall'accertamento della menomazione fisica del lavoratore (Cass. 23338/2018)
Deve dunque ritenersi applicabile, al caso di specie, il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “costituisce discriminazione indiretta
l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo del periodo di comporto breve in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione di particolare svantaggio” (Cass. 9095/2023)..
Deve dunque dichiararsi la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio. In caso di licenziamento discriminatorio, la tutela applicabile è quella prevista dall'art 2
D Lgs 23/2015 per cui la società resistente dev'essere condannata alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno, pari all'ultima retribuzione mensile globale di fatto dal licenziamento alla reintegra, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal licenziamento al saldo, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il medesimo periodo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del licenziamento del 22 settembre 2022, perché discriminatorio;
per l'effetto, ordina a di reintegrare Controparte_1 immediatamente la ricorrente nel posto di lavoro.
4 Condanna al pagamento in favore di CP_1 Controparte_1 Parte_1
di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il
[...] calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 1.277,01, lordi mensili), dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum,
e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna, al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 7.377,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 30 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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