Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
NRG 235/2022
TRIBUNALE di BIELLA
Davanti al Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti, oggi 14 aprile 2025 è chiamata la causa promossa da e nei confronti di dott. Parte_1 CP_1 CP_2
iscritta al ruolo nell'anno 2022 al numero 235. CP_3
L'udienza è svolta con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza cartolare). I procuratori delle parti hanno depositato note scritte di precisazione delle conclusioni da intendersi in qui integralmente richiamate.
Il giudice si ritira per deliberare.
All'esito della camera di consiglio viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza mediante deposito telematico..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nella persona del Giudice Onorario in funzione di giudice unico
- dott.ssa Rita Buccetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281sexiesc.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 CP_1
convenivano in giudizio il dott. al fine di condannare quest'ultimo al Controparte_4
pagamento in proprio favore della somma di € 27.347,18 (o della diversa somma accertanda in corso di causa) oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno della propria domanda esponevano i) di aver conferito a incarico di Controparte_4
gestire la pratica finalizzata ad avvalersi degli effetti premiali della Voluntary
Disclosure, ii) di aver ricevuto notifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate di avvisi di
solo non risultava iscritto all'albo dei dottori commercialisti, ma altresì che aveva omesso alcuni adempimenti quali l'informazione circa la perentorietà dei termini di versamento, iv) di aver dovuto, conseguentemente, provvedere al pagamento delle somme oggetto degli avvisi di accertamento a titolo di sanzioni e interessi oltre al compenso al predetto professionista (di cui chiedevano, pertanto, la restituzione) nonché di aver sostenuto ulteriori esborsi per il pagamento della consulenza legale e fiscale richiesta per rimuovere le conseguenze dei tardivi pagamenti e delle negligenze asseritamente imputabili a controparte. Si costituiva in giudizio il dott. CP_4
contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto in particolare
[...]
allegando che le inadempienze contestate non formavano oggetto dell'incarico professionale conferitogli e di aver effettuato tuto quanto dovuto e previsto dalla normativa. Istruita la causa a mezzo prove orali, veniva fissata l'odierna udienza ex art.281 sexies c.p.c.
Appare opportuno preliminarmente precisare che la presente sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.132 e 118 disp.att. cpc e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisone non essendo il Giudice tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisone” concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbite (o superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto concretamente provato dal giudicante.
La domanda avanzata da parte attrice non appare fondata, e, come tale, andrà rigettata.
1. La vicenda oggetto di causa. Gli odierni attori nell'anno 2015 si rivolsero al dott. conferendogli l'incarico di curare la procedura di Voluntary Disclosure al fine CP_2
di regolarizzare la propria posizione fiscale relativamente ai capitali detenuti in
Svizzera beneficiando degli effetti premiali previsti dalla normativa in tema. Il dott. curò la compilazione della documentazione necessaria per gli anni dal 2009 al CP_2
2013 redigendo le relazioni di accompagnamento, compilò la dichiarazione
(sottoscritta dagli attori) inoltrata alla di Lugano, contenente la Controparte_5
manifestazione di volontà di avvalersi degli effetti premiali della Voluntary Discolsure indicando il dott. quale professionista incaricato della partica. A fronte della CP_2
consegna della modulistica compilata gli attori provvedevano in data 15.9.2016
(ovvero il giorno successivo alla consegna) al pagamento degli F24 compilati e consegnati dal dott. portando a quest'ultimo la quietanza di pagamento. In CP_2
data 21.10.2016 il dott. comunicava agli attori la necessità di provvedere ad un CP_2
nuovo pagamento consegnando loro i modelli F24 che venivano prontamente pagati consegnando al professionista le relative quietanze di pagamento. Analogamente accadeva in data 28.12.2016. In data 14.12.2017 il dott. consegnava agli attori il CP_2
modello F24 per l'anno 2016 compilato recante un debito di € 219,10 che venne prontamente pagato e, in tale occasione – sempre secondo l prospettazione di parte attrice – non comunicò che era stato omesso l'invio del modello Unico ad Agenzia
Entrate. In data 5.12.2017 ala signora venivano notificati da parte Parte_1
dell' gli atti di accertamento elencati Controparte_6
al punto 12 dell'atto di citazione (da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti)
e in data 7.12.2017 gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione di Biella indicati al punto 19 dell'atto di citazione (da intendersi integralmente richiamati e trascritti). In pari data veniva notificato al signor dall'Agenzia delle Entrate Direzione CP_1
provinciale di Biella Ufficio Controlli l'atto indicato al punto 20 dell'atto di citazione
(da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto). In conseguenza di tali eventi gli odierni attori apprendevano che il professionista i) aveva predisposto la modulistica per la definizione mediante pagamento rateale omettendo di comunicarlo loro, ii) aveva omesso di comunicare l'esistenza di termini perentori per i pagamenti rateali nonché le conseguente derivanti dal mancato o ritardato pagamento, iii) aveva omesso di informarli del fatto di essere stato contattato dall'Agenzia Entrate che aveva rilevato il mancato rispetto dei termini di pagamento, iv) non risultava iscritto all'albo dei commercialisti e, pertanto, non aveva obbligo di formazione obbligatoria in materia fiscale. Secondo la prospettazione di parte attrice il dott. avrebbe, CP_2
altresì, omesso di comunicare loro la necessità di rendere noto al CA (che curava la loro dichiarazione fiscale) l'esistenza della avvenuta emersione del deposito di denaro in Svizzera al fine di provvedere alla integrazione della dichiarazione dei redditi con la compilazione del relativo quadro, nonché avrebbe posto in essere una serie di altri comportamenti negligenti (quali la mancata cura della propria casella PEC con conseguente impossibilità di comunicare con i competenti uffici) e imperiti (quali la errata interpretazione normativa e una non corretta interlocuzione con gli uffici fiscali). La comunicazione inviata in data 24.1.2018 dagli attori al dott. circa i CP_2
ricevuti accertamenti fiscali con richiesta della sussistenza di eventuali ragioni per proporre opposizione rimaneva senza alcun riscontro. A seguito del mancato perfezionamento della procedura di Voluntary Discolsure, pertanto, gli attori avevanp dovuto provvedere al versamento dell'importo di € 17.019,00 (di cui agli avvisi di accertamento loro notificati), dell'importo di € 5565,00 per sanzioni e interessi maturati. Conseguentemente gli attori richiedevano il pagamento delle suddette somme a titolo di danno patrimoniale subito a causa della negligente condotta del professionista, oltre all'importo di € 1090,44 quale compenso professionale, corrisposto in maniera asseritamente inutile a causa della inadeguata prestazione professionale, e all'importo di € 2757,74 e € 915,00 per la consulenza e assistenza legale e fiscale ritenuta necessaria per rimuovere le conseguenze dei tardivi versamenti,
e così complessivamente € 27.347,18. Detta ricostruzione fattuale e giuridica è contestata da parte convenuta la quale, in primo luogo, osserva come il mandato professionale conferito fosse limitato alla procedura di collaborazione volontaria non riguardando gli ulteriori altri adempimenti relativi alla compilazione e invio dei modelli dichiarativi. Più precisamente il dott. era incaricato dell'analisi e della CP_2
valutazione patrimoniale, della compilazione della relazione economico-finanziaria e dell'invio all'Agenzia delle Entrate, di comunicare al competente ufficio di prestare adesione ai contenuti dell'invito utilizzando apposito modulo sottoscritto dai contribuenti riportante la richiesta di versamento in un'unica soluzione o in modalità rateale, scelta, quest'ultima, che doveva essere espressa dai contribuenti stessi nella comunicazione di adesione. Il dott. provvedeva alla redazione del modulo CP_2
“Waiver” (consistente nella liberatoria volta alla autorizzazione agli intermediari finanziari presso cui risultano detenuti i patrimoni oggetto della Voluntary Disclosure
a trasmettere i dati al fisco italiano e che consente ai presentatori - nella fattispecie gli odierni attori - di ottenere gli effetti premiali ovvero la riduzione delle sanzioni nella misura della metà del minimo edittale per la violazione degli obblighi dichiarativi) che gli attori sottoscrivevano in data 29.11.2015. In data 29.12.2015 il convenuto inviava l'istanza di collaborazione volontaria all'Amministrazione finanziaria che ne attestava l'avvenuta trasmissione mediante procedura di invio di codici alla casella PEC del professionista indicato. A tal proposito parte convenuta contestava l'eccepita inefficienza della propria casella PEC. In data 1.8.2016 sottoscriveva Parte_1
il modello di comunicazione di adesione optando per la soluzione rateale (vedi doc.prod. 5). In data 2.9.2016 il dott. consegnava agli attori la documentazione CP_2
di loro pertinenza, tra cui i modelli F 24 necessari per i versamenti rateali con le rispettive scadenze espressamente indicate. Ciò posto, parte convenuta ritiene ogni contestazione pretestuosa non ravvisando a proprio carico alcuna responsabilità professionale non solo poichè quanto contestato esulerebbe dal proprio incarico, ma altresì perché ritiene di aver adempiuto diligentemente al suddetto incarico.
2. Il quadro normativo e l'inquadramento della fattispecie in esame. L'articolo 1 della legge n.186/2014 introduce in Italia la procedura di collaborazione volontaria
(“voluntary disclosure”) ovvero uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimonio all'estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all'amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. La richiesta si effettua attraverso la presentazione di apposito modello di accesso alla procedura da presentarsi esclusivamente per via telematica direttamente o tramite soggetti incaricati ovvero tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. I contribuenti che si avvalgono della procedura di collaborazione volontaria possono provvedere al versamento delle somme dovute in unica soluzione o attraverso la ripartizione in tre rate mensili di pari importo. In data 18.11.2016 gli odierni attori conferivano al dottor Controparte_4 l'incarico di avvalersi della suddetta procedura in particolare l'attività del professionista sarebbe consistita nella raccolta delle informazioni e della documentazione ricostruzione della evoluzione e della presumibile redditività delle attività e degli investimenti esteri, l'analisi della tipologia dei redditi e verifica dei dati ai fini dell'invio degli stessi per la determinazione delle imposte da parte delle autorità fiscali, incontro con il cliente per discutere le risultanze, predisposizione e trasmissione telematica dell'istanza da sottoporre all'autorità fiscale italiana, predisposizione e invio all'amministrazione finanziaria della relazione di accompagnamento alla domanda e dei relativi allegati, incontri di analisi e di negoziazione con l'agenzia delle entrate, formulazione delle imposte degli interessi e delle sanzioni dovute…..(omissis…)…. l'attività riguarda esclusivamente la procedura di collaborazione volontaria per i periodi di imposta fino a quello in corso al 31 dicembre
2013 sono escluse prestazioni diverse da quelle relative alla procedura di collaborazione volontaria o riferentesi a periodi di imposta successivi al 2013.(vedi doc.prod. sub. 5 fascicolo parte attrice e doc.prod. sub. 2 fascicolo parte convenuta). Come è noto nell'adempimento di un incarico professionale quale quello di cui alla fattispecie in esame, il grado di diligenza richiesto deve essere valutato ai sensi dell'art. 1176 cod. civ. avendo riguardo alla natura dell'attività esercitata. In particolate, giova sottolineare che le obbligazioni inerenti l'esercizio di una attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato in quanto il professionista assumendo l'incarico si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria prestazione non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza per il quale trova applicazione in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia il parametro della diligenza professionale qualificata di cui all'articolo
1176 comma 2 cod. civ.. La giurisprudenza ha avuto modo di statuire che l'affermazione di una responsabilità professionale presuppone la preliminare individuazione degli specifici obblighi che la legge o il contratto pongono a carico del professionista (Cass. 00/9877). Per quanto concerne la ripartizione degli oneri probatori grava sul cliente l'onere di provare l'erroneità o l'inadeguatezza della prestazione professionale ricevuta, il danno e il nesso di causalità tra la prima il secondo, mentre incombe sul professionista l'onere di dimostrare l'adeguatezza ovvero che l'imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
3. Le risultanze processuali. Dalla documentazione versata in atti risulta, in primo luogo, che il dott. ha adempiuto a quanto oggetto del suo mandato CP_2
professionale avendo provveduto all'invio della richiesta di accesso alla collaborazione volontaria (circostanza non contestata da parte attrice e pertanto da ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c.), alla redazione e invio della relazione di accompagnamento (vedi doc.prod. sub.6 fascicolo parte attrice), alla predisposizione e invio del modulo di autorizzazione alla trasmissione dei dati (vedi doc.prod. sub. 3 e 4 fascicolo parte convenuta), all'invio del modello per la comunicazione di adesione ai processi verbali di constatazione (ved doc.prod. sub 5 fascicolo parte convenuta). Pare potersi evincere dalla documentazione di cui sopra che parte attrice avesse Parte_1
optato per il versamento rateale avendo sottoscritto l'apposito modulo barrando la suddetta opzione. L'opposta prospettazione della parte di aver optato per il pagamento in un'unica soluzione e di non essere stata informata della diversa opzione appare smentita da tale documentazione e non risulta esser stata confermata dalle risultanze processuali non avendo la parte provato né offerto di provare tale assunto.
Detta prospettazione, inoltre, appare smentita dalla stessa ricostruzione fattuale offerta dalla parte che in atto di citazione afferma di aver ricevuto in data 14.9.2016 dal dott. la documentazione predisposta nonché i modelli F 24 compilati CP_2
(ovvero più di un modello con ciò implicitamente escludendo un pagamento in un'unica soluzione) con invito al pagamento presso l'istituto bancario, salvo poi smentire detta consegna disconoscendo la sottoscrizione al doc. 6 di controparte
(afferente, appunto la consegna dei suddetti modelli F24). Neppure appare dirimente la trascrizione del file audio prodotta da parte attrice sub. doc. 32 trattandosi di conversazione farraginosa, poco chiara e priva di precisi riferimenti cronologico- temporali e documentali con riferimento alla specifica circostanza de quo. Nulla pare, infine, potersi evincere con riferimento alla posizione di In secondo CP_1 luogo depongono a conferma della avvenuta consegna dei modelli F24 per il pagamento rateale le risultanze dell'istruttoria orale, in particolare si veda la deposizione della teste resa all'udienza del 17.10.2023 da ritenersi Testimone_1
ammissibile in quanto la mera circostanza di essere la madre di parte convenuta non appare idonea di per sé sola ad individuare quell'interesse concreto e attuale che, secondo il granitico orientamento giurisprudenziale, potrebbe determinare un intervento in causa e, come tale, determinare l'incapacità a testimoniare del teste, potendo, tutt'al più, incidere sulla sua attendibilità. Anche sotto detto profilo, tuttavia, non sono emerse in atti circostanze contrarie a quanto dichiarato idonee a minare l'attendibilità della teste. Sia la documentazione in atti sia le risultanze delle prove orali, poi, convergono nel senso di escludere dall'incarico professionale del dott. qualunque adempimento connesso alla compilazione del modello Unico (vedi CP_2
deposizioni testimoniali rese dalla teste all'udienza del 17.10.2023 e dal teste Tes_1
all'udienza del 26.3.2024). Testimone_2
4. La domanda attorea. Alla luce di quanto sovra esposto la domanda attorea di condanna al pagamento della somma di € 27 347,18 a titolo di asserito risarcimento del danno non appare fondata. Ed invero, risulta smentita dalla documentazione in atti l'allegazione attorea circa la mancanza di diligenza professionale nell'esecuzione dell'incarico risultando il dott. aver adempiuto a quanto formava oggetto del CP_2
mandato professionale conferito. Neppure è emersa in atti la prova della omessa informativa dei dettagli e delle implicazioni connesse alla scelta di avvalersi della
Voluntary Disclosure. Ed invero, pur dovendosi valutare la diligenza richiesta ai sensi dell'art,.1176 comma 2 cod. Civ. come sovra esposto, a parere di chi scrive pare potersi concludere che le contestazioni mosse da parte attrice a tal proposito non rientrassero nella tipologia dell'attività richiesta: una volta consegnati i modelli F 24 compilati e scadenziati era onere della parte provvedere al tempestivo pagamento, come del resto risulta essere stato effettuato (e infatti non è contestato) il pagamento della prima rata. Risulta, altresì, smentita dalle risultanze processuali il contestato inadempimento consistente nella omessa compilazione delle dichiarazioni reddituali posto che tale prestazione non era stata affidata al dott. né prima né CP_2 successivamente al conferimento dell'incarico di occuparsi della pratica di Voluntary discolsure e risultando parte attrice assistita, sotto questo profilo, da altri soggetti (vedi deposizione teste e doc. prod. Sub. 7 fascicolo parte convenuta). Tes_1
Consegue da quanto precede che il danno patrimoniale lamentato da parte attrice, consistente nell'esborso economico relativo al pagamento delle somme di cui agli atti di contestazione e avvisi di accertamento, delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi di mora nonché negli esborsi sostenuti per il pagamento delle prestazioni di consulenza e l'assistenza fiscale ad altri professionisti, non appare causalmente riconducibile al comportamento del dott. non essendo emersi in causa elementi CP_2
probatori, neppure indiziari, tali da configurare un comportamento contrario ai doveri di diligenza e perizia cui è tenuto il professionista ai sensi dell'art.1176 comma 2 cod. civ. con specifico riguardo alla tipologia di attività esercitata e, pertanto, tali da integrare gli estremi della colpa.
5. La domanda di condanna ex art.96 comma 3 c.p.c. Parte convenuta ha chiesto la condanna degli attori in solido tra loro al pagamento di una somma determinata ex officio ai sensi dell'art.96 comma 1 c.p.c. sulla scorta di asserita malafede nel contegno processuale. La domanda non appare accoglibile in quanto se è vero che l'ipotesi di responsabilità aggravata prevista dalla suddetta disposizione non richiede la prova dell'esistenza del danno, è altrettanto vero che la condanna postula un agire o resistere in giudizio in presenza di mala fede o colpa grave e ciò in linea con la ratio della disposizione volta a rafforzare le sanzioni per l'uso distorto degli strumenti processuali. Nella fattispecie in esame, a parere di chi scrive, non paiono ricorrere elementi probatori convincenti idonei ad integrare mala fede - intesa quale abuso dello strumento processuale nella consapevolezza della infondatezza della propria domanda
– richiesta dalla norma per la pronuncia della condanna per lite temeraria.
Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per reprimere qualunque iniziativa volta a far valere le proprie ragioni attraverso la proposizione di una domanda giudiziale.
Ogni ulteriore questione e/o argomentazione deve ritenersi assorbita e/disattesa.
6. Spese. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri introdotti dal Decreto del Ministero della Giustizia n.55/2014 (applicandosi le nuove tariffe - giusto il disposto degli artt. 6 e 7 DM n. 147/2022 - esclusivamente alle prestazioni esaurite successivamente alla loro entrata in vigore cfr. Cass. ordinanza n. 33482 del 14.11.2022) tenuto conto dell'attività effettivamente prestata, della complessità e del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase istruttoria,
€ 1701,00 per la fase decisoria e così complessivi € 4996,00 oltre ad Iva , Cap ex e
15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma 2° D.M. cit.
Tenuto conto del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c avanzata da parte convenuta si ritiene disporne una compensazione nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. rigetta integralmente le domande attoree
2. dichiara tenuti e come tale condanna in solido tra loro (c.f. Parte_1
) e (c.f. a C.F._1 CP_1 C.F._2
rimborsare a ( ) le spese di lite del presente Controparte_4 C.F._3
grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 4996,00 oltre ad Iva, Cap ex e
15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma 2° D.M. cit.da compensarsi nella misura di un terzo.
Così deciso in Biella in data 14 aprile 2025
La Giudice Onorario
Dott.ssa Rita Buccetti
La presente sentenza è stata redatta in modalità cartacea stante il mancato funzionamento di Consolle
La Giudice Onorario
Dott.ssa Rita Buccetti