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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 189/2022
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 189/22 RG e promossa con atto di citazione
DA
), rappresentato dall'Avv. Manuel Piras Parte_1 C.F._1
del Foro di Ancona con studio professionale in elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del predetto legale in Ancona Piazza Kennedy n. 13 appellante
CONTRO
C.F. e P.IVA con sede legale in Padova, Via Controparte_1 P.IVA_1
San Marco n. 11 per il tramite della mandataria (C.F. e Controparte_2 P.IVA n. ), con sede legale in Milano, Via Hoepli n. 3, rappresentata e P.IVA_2
difesa dagli Avv.ti Renata Castellan del Foro di Treviso e Sebastiano Angelo Scarpa del Foro di Venezia, nonchè dall'Avv. Cesare Grappi del foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliata in Ancona – Corso Giuseppe Mazzini n.100, presso lo Studio dell'Avv. Pamela Franchini appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1621/2021 del Tribunale di Ancona, Sezione seconda civile, depositata in data 14/12/2021
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, preliminarmente ed inaudita altera parte, ovvero in subordine previa discussione in contraddittorio, accertata la sussistenza dei relativi presupposti, disporre la sospensione della esecutorietà della sentenza quivi impugnata.
In merito allo specifico oggetto dell'impugnazione, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiarare la nullità della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo n. 1640/2018 (r.g. 5730/2018) emesso dal Tribunale di Ancona (dr.sa
Pompetti) in data 21 settembre 2018, avvenuta il 15/11/2018. Per l'effetto, ritenuta la validità, legittimità, fondatezza e conseguente tempestività della citazione in opposizione al ridetto decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Ancona, accogliere le conclusioni spiegate in punto di merito sin dall'atto di citazione innanzi al Tribunale, così come precisate nel giudizio di primo grado e trascritte in premessa del presente atto.
Conseguentemente si Voglia condannare la cessionaria del credito alla restituzione di qualsivoglia importo, a qualsivoglia titolo percepito, in danno dell'odierno appellante, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
pag. 2/17 Per l'appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE
Respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex adverso formulata siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui al presente atto.
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
Respingere l'appello proposto dal Sig. , siccome infondato in Parte_1
fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1621/2021 pubblicata il 14.12.2021 Repert. N. 4236/2021 del
14.12.2021 resa a definizione della causa civile RG n. 2478/2019 Tribunale di
Ancona.
IN VIA SUBORDINATA
Rigettare la domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui al presente atto.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1640/2018 emesso dal Tribunale di Ancona su domanda di , in qualità di cessionaria del Controparte_3
credito della Mercedes Benz Financial Service Spa, avente oggetto il pagamento della somma di euro 16.981,19 quale importo complessivo delle rate di locazione finanziaria non corrisposte giusto contratto stipulato in data 03.08.1999.
Con comparsa di risposta si costituiva la chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione.
Il Giudice disponeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
pag. 3/17 La causa veniva istruita tramite prove testimoniali;
nel corso del giudizio interveniva in qualità di cessionaria della a sua volta incorporata Controparte_4 CP_3
dal . Controparte_5
Con sentenza n. 1621/2021 del Tribunale di Ancona, Sezione seconda civile, depositata in data 14/12/2021 veniva deciso quanto segue.
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza, dichiara inammissibile l'opposizione.
Condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
(incorporante la ), liquidate: quanto alla Controparte_5 CP_4 fase monitoria come da decreto ingiuntivo e quanto alla fase del merito in complessivi €
2.738,00 (di cui € 438,00 per fase di studio, € 370,00 per fase introduttiva, € 1.120,00 per fase istruttoria ed € 810,00 per fase decisoria) oltre accessori di legge. “
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1
di primo grado prospettando i motivi di appello di seguito riportati.
Si è costituita (già con comparsa di Controparte_1 Controparte_6
risposta chiedendo in rito dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 comma 1 c.p.c. e nel merito il rigetto delle domande attrici.
Sulla precisazione delle conclusioni tramite trattazione scritta, all'udienza del
10.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare va predicata l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., spesa dall'appellata, per avere parte appellante omesso di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di prime cure, nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse al provvedimento di primo grado;
l'appello risulta compiutamente formulato, in quanto indica o comunque consente di individuare le parti dell'ordinanza che si intendono appellare,
pag. 4/17 delimitando così l'oggetto dell'impugnazione, nonché le censure all'iter logico- giuridico seguito dal Tribunale e che si assume errato.
La parte appellante impugna la sentenza di primo grado in quanto il Giudice di prime cure, erroneamente interpretando il dettato della norma di cui all'art. 143 cpc, avrebbe ritenuto valida la notifica del decreto ingiuntivo da parte della ricorrente CP_3
e, pertanto, inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc al provvedimento monitorio posta in essere, in primo grado, dal medesimo appellante.
Chiede quindi che, ritenuta ammissibile l'opposizione tardiva, venga esaminato dalla
Corte adita anche il merito dell'opposizione.
Il Giudice di prime cure assume la mancata proposizione della querela di falso avente ad oggetto la relata di notifica quale elemento preclusivo, siccome prodromico, della domanda di nullità della notifica.
In realtà la parte appellante non ha contestato la veridicità della relata di notifica e delle attività poste in essere nell'occasione dall'Ufficiale Giudiziario, che hanno determinato il convincimento in capo al medesimo dell'irreperibilità del soggetto notificato, bensì, prendendo come veritiera la relata e segnatamente l'indicazione degli adempimenti svolti nell'occasione dall'Ufficiale Giudiziario, ha contestato la nullità della notifica derivante dalla non esaustività dei detti adempimenti, in quanto del tutto inidonei ed insufficienti per poter ritenere come provata la mancata individuazione nel luogo di notifica del soggetto a cui notificare l'atto.
Ne deriva quindi che l'omessa proposizione della querela di falso non ha alcuna rilevanza rispetto alla eccezione formulata dall'odierno appellante, ove assume che l'ufficiale giudiziario non abbia esperito le attività prescritte ai fini di un corretto procedimento notificatorio.
Va osservato poi che il motivo di doglianza risulta fondato anche nel merito.
La Cassazione “non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente
pag. 5/17 giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati. (Cass. sent. n. 5818/2024): se l'Ufficiale Giudiziario, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astiene dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz'altro meno al suo dovere di “normale diligenza” nello svolgimento dell'attività notificatoria” (così Cass., Sez. 1, 27.1.2022, n. 2530, non massimata, in motivazione, p. 5, cpv.).
Da ciò, secondo la Suprema Corte, discende la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento non sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di alcuna tempestiva impugnazione.
Nel caso di specie la relata di notifica del decreto ingiuntivo riporta la seguente dicitura: “Anzi non potuto notificare a mani in quanto il nome del destinatario non compare sul campanello né sulla cassetta postale e nessuno è presente al momento del mio accesso e poiché non si conosce altro indirizzo ove eseguire la notifica ho depositato copia dell'atto nella casa comunale di Osimo quale luogo di ultima residenza nota così come previsto dall'art. 143 c.p.c.”; quindi, verifica del nominativo sul campanello e cassetta postale e mancata presenza in loco di persone autorizzate a ricevere la notifica.
Come sopra esposto, in base ai principi nomofilattici suesposti ed ivi richiamati tali attività non risultano sufficienti, necessitando il quid pluris della raccolta di informazioni in loco e l'attestazione di tale attività nella relata.
Tali ulteriori incombenti non risultano essere stati eseguiti nell'occasione dall'Ufficiale
Giudiziario, sicchè va ritenuta la nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiunto alla parte appellante non avendo il medesimo agente notificatore operato con la dovuta diligenza.
L'art. 650 c.p.c. dispone al comma 1 che l'intimato possa fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non avere avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore;
pag. 6/17 mentre al comma 3 che l'opposizione non è più ammessa decorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione. Secondo l'interpretazione nomofilattica, il termine di cui al primo comma (desumibile dalla necessità della prova della tempestiva conoscenza), è il termine ordinario di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1, con la sola particolarità che esso decorre non dalla notifica del decreto, bensì dalla conoscenza del decreto, irregolarmente notificato mentre il termine del comma 3, è un termine di chiusura il quale non esclude l'operatività del termine del comma 1. (Cassazione civile sez. VI,
08/03/2022, n.7560 Cass. Sez. un. 3/12 maggio 2005 n. 9938).
Ne consegue che la tempestività della conoscenza va correlata non al dies a quo della decorrenza di detto termine, ma al dies ad quem del termine della opposizione. Esso cioè va calcolato a ritroso dal giorno della opposizione tardiva, per verificare se questa è tempestiva rispetto alla data della conoscenza, da cui decorre l'onere della opposizione nei termini di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1. Occorre cioè distinguere tra mancata conoscenza del decreto, e successiva conoscenza dello stesso;
la mancata conoscenza si può ritenere implicita, ma ciò non è sufficiente per la tempestività della opposizione tardiva, perchè occorre anche la data effettiva della conoscenza, al fine di verificare la tempestività della opposizione. Quanto ai mezzi di prova, la dimostrazione della non conoscenza del decreto ingiuntivo notificato in modo irregolare, che è un fatto negativo, si risolve nella prova del fatto positivo di come e quando tale conoscenza si sia avuta.
(Cass. Civ. Sez. Un., Sentenza n. 14572 del 22/06/2007). Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Cass. Sez. U, Sentenza n.
14572/2007; conf. Cass. n. 2608/2018, Cass. n. 19938/2020, Cass. n. 26155/2021).
Declinando tali principi al caso di specie la parte appellante assume di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti solo all'esito della notifica pag. 7/17 dell'atto di precetto, pedissequo al provvedimento monitorio, avvenuta in data 27 marzo
2019, cui faceva seguito l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. notificata all'istituto ingiungente.
E' ciò può dirsi adeguatamente provato stante la nullità, come sopra motivato, della notifica del decreto ingiuntivo, a cui per converso fa da contraltare la validità e regolarità della notifica dell'atto di precetto siccome ritirato dalla coniuge della parte appellante;
si ricorda peraltro come la prova della non tempestiva conoscenza può essere fornita a mezzo di presunzioni ed, in particolare, trattandosi di fatto negativo, attraverso la dimostrazione del fatto positivo costituito dal modo e dal quando la conoscenza sia avvenuta.
Per contro la società appellata che pretende una conoscenza anteriore del provvedimento monitorio da parte della ingiunta aveva l'onere, non assolto, di provare il fatto positivo della conoscenza.
Va quindi rilevato come tra la data di presa conoscenza (27 marzo 2019) e la notifica dell'opposizione tardiva, avvenuta in data 06 aprile 2019, non può considerarsi superato il termine dei 40 giorni previsto dall'art. 641 comma 1 cpc per proporre opposizione, sicchè l'opposizione tardiva è ammissibile.
L'appellante ripropone, nel merito, le seguenti argomentazioni:
1) l'eccezione estintiva di prescrizione del diritto ad agire da parte della società concedente;
2) il contratto di leasing stipulato tra e la società di leasing Merfina spa Pt_1
non è stato risolto per inadempimento della parte appellante, come asserito dalla società concedente, ma per mutuo consenso delle parti atteso che gli inadempimenti erano plurimi e posti in essere da entrambe le parti;
3) stante la natura traslativa del contratto di leasing e quindi l'applicazione dell'art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto medesimo, va disposta la restituzione di quanto corrisposto dall'appellante alla società concedente appellata, eventualmente compensandolo con il pagamento dei canoni dalla medesima dovuti e non corrisposti;
pag. 8/17 4) sono inopponibili nei confronti dell'appellante, stante la qualità di consumatore, le clausole vessatorie sottoscritte nel contratto di leasing;
5) la società concedente creditrice non ha proposto una stima del valore del veicolo in questione al momento della risoluzione dalla stessa invocata, né ha quantificato o presentato prove relativamente al valore ricavato dal successivo utilizzo o allocazione.
L'appello è infondato.
1) Infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di agire da parte della società appellata, attesi i numerosi atti di interruzione della prescrizione medesima quali l'atto di diffida notificato in data 19/02/2000, le lettere raccomandate a/r del
21-25/01/2010 e dell'11-23/12/2015 con la notifica al debitore della cessione del credito da a e da questa a a cui è seguito il P_ CP_8 CP_3
radicamento della procedura monitoria.
2) e 4) Secondo le regole ormai consolidate della giurisprudenza in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. (Cassazione civile sez. I, 02/09/2024, n.23479).
Dalle prove documentali depositate in atti risulta dimostrato ed incontestato che il ha omesso il pagamento dei canoni del contratto di leasing per il periodo dal 03 Pt_1
settembre 1999 fino al 03 luglio 2002.
pag. 9/17 Il contratto di leasing stipulato in data 03 agosto 1999 prevede espressamente alla clausola n. 22 quanto segue:
Articolo 22) RISOLUZIONE ANTICIPATA PER FATTO E COLPA
DELL'TI Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile ed in deroga al disposto dell'articolo 1455 del Codice Civile, il contratto è risolto di pieno diritto, con il conseguente obbligo dell'TI all'immediata restituzione alla
CONCEDENTE del veicolo oggetto del contratto, nei casi di
a) mancato pagamento alla scadenza contrattuale stabilita anche di un solo canone, quota ed altro importo dovuto nei termini e secondo le modalità previste in contratto;
b) inadempienza anche parziale dell'TI ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle condizioni generali del presente contratto di locazione finanziaria, le cui clausole sono da considerarsi ciascuna essenziale per espresso volere delle parti Art. 1 (premesse) Art. 4 (Immatricolazione) Art. 5
(Garanzie) Art 6i (Utilizzazione del veicolo/ variazione domicilio/ragione sociale dell'TI) Art. 7 (Manutenzione del veicolo) Art 8
(Locazione finanziaria con manutenzione) Art 9 (documenti di circolazione
d'espatrio) Art 10 (Clausola di revisione) Art 12 (corrispettiva della locazione finanziaria/modalità di pagamento dei canoni) Art 13 (interessi di ritardato pagamento, oneri, commissioni, spese) Art 14 (assicurazione) Art 15 (sinistri)
Art 17 (cessione del contratto) Arti 19 (restituzione del veicolo) Art 20
(variazione ai documenti di circolazione) Art 24 (imposte e tasse - pagamento delle tasse automobilistiche)
c) mancato ritiro del veicolo da parte dell'utilizzatore…….
In tutti i casi la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa verrà comunicata dalla CONCEDENTE mezzo lettera raccomandata A/R contenente l'invito a restituire il veicolo oggetto della locazione finanziaria ed a pagare tutti i canoni scaduti per interessi le spese e quant'altro connesso all'utilizzazione del veicolo fino al momento dell'effettiva restituzione dello stesso
pag. 10/17 Tale clausola contrattuale è stata letta e sottoscritta dall'utilizzatore e quindi Pt_1
valida ed efficace inter partes.
A tal proposito non colgono nel segno le argomentazioni portate dalla parte appellante relative alla nullità delle clausole vessatorie presenti nel contratto in quanto sottoposte solo alla duplice sottoscrizione per accettazione da parte del anziché a singole e Pt_1
specifiche approvazioni come vorrebbe la normativa predisposta a tutela del consumatore, qualifica che rivestiva l'odierno appellante nell'occasione. Tali clausole sono stata infatte – contrariamente a quanto ritiene l'appellante – approvate specificatamente per iscritto dal contraente, previo espresso richiamo del numero identificativo della clausola in calce al testo del contratto unitamente alla succinta descrizione del fatto contenuta nella intestazione, che ne permette l'identificazione e la differenzia dalle altre clausole, sicché deve escludersi che si possa parlare di richiamo in blocco delle clausole. La validità ed efficacia delle clausole va predicata anche in ossequio ai dettami della Suprema Corte la quale, con riferimento (anche) al contratto di leasing, (cfr. Cass.
9.7.2018 n. 17939. Cfr. anche Cass. 22984/2015 e Cass. 12739/17), ha stabilito che "Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”.
Ritiene pertanto questa Corte territoriale provato l'inadempimento posto in essere dall'odierno appellante.
Incombeva inoltre sull'appellante l'onere di paralizzare la pretesa del creditore, contrapponendo il fatto estintivo della pretesa creditoria attraverso gli strumenti codicistici previsti (prova dell'esatto adempimento, eccezione di inadempimento, impossibilità sopravvenuta della prestazione).
Nel caso di specie la parte appellante si difende contestando alla società di leasing plurimi inadempimenti, consistenti nella omessa attivazione della polizza kasko pag. 11/17 sottoscritta onde vedersi risarciti i danni subiti dal veicolo oggetto del contratto, nel non aver fornito all'utilizzatore la auto sostitutiva, nell'aver ritirato il veicolo, riparato, senza poi restituirlo alla parte appellante;
suggerendo implicitamente di essersi avvalsa dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., l'appellante assume che il contratto di leasing si sia risolto per mutuo consenso.
Tuttavia gli inadempimenti dedotti sono smentiti dalle prove documentali in atti.
Sulla mancata attivazione della polizza Kasko e la fornitura di unauto sostitutiva, le contestazioni mosse dalla parte appellante si scontrano con le evidenze documentali costituite dalle clausole negoziali sottoscritte da entrambi le parti. Innanzitutto nel riquadro relativo alle “GARANZIE” le caselle relative alle tipologie di rischi,
“Furto/incendio” o “Incendio/furto e Kasko” non vengono spuntate, il che giustifica la mancata attivazione di polizze aventi le suddette coperture, non essendo all'evidenza state pattuite. Inoltre all'art. 14 viene stabilito che la polizza contro “ i danni accidentali
(Kasko totale)” avrebbe dovuto essere espressamente prevista.
Quindi l'utilizzatore era a conoscenza, all'atto della sottoscrizione con conseguente accettazione, della mancata attivazione della polizza di tipo Kasko.
Parimenti, dalla documentazione in atti non emerge alcun obbligo contrattualmente previsto per la fornitura da parte della società di leasing di un'auto sostitutiva, peraltro mai richiesta dalla parte appellante.
Per quanto riguarda la restituzione all'utilizzatore dell'automezzo oggetto del contratto , una volta riparato e rientrato nel possesso della società concedente, dalla scansione temporale degli accadimenti si evince che al momento della riparazione del veicolo il leasing doveva già considerarsi, ex contractu ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., risolto per inadempimento in forza del mancato pagamento dei canoni da parte del come Pt_1
si evince dalla diffida inviata a quest'ultimo dalla società concedente in data 24 febbraio
2000 per la restituzione del veicolo: pertanto la società di leasing non aveva alcun obbligo di restituire il veicolo riparato all'utilizzatore.
L' appellante argomenta inoltre che la perdita, anche se temporanea, dell'oggetto del contratto di leasing e segnatamente della autovettura Mercedes, coinvolta in un incidente e quindi ricoverata presso l'officina per le dovute riparazioni, di fatto pag. 12/17 inutilizzabile, è circostanza che avrebbe giustificato l'interruzione dei pagamenti, predicando nello specifico un'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Anche tale eccezione va disattesa in forza delle clausole negoziali sottoscritte dalle parti.
Prevede l'art. 15 del contratto inter partes che: “Nel caso di perdita totale del veicolo per furto, perdita di possesso………sinistro stradale e/o comunque di impossibilità di uso dello stesso a qualsiasi causa dovuto, anche fortuita o di forza maggiore, o per atto del fornitore o di terzi il contratto si intenderà risolto di pieno diritto. L'utilizzatore
…dovrà procedere - non oltre 30 giorni dalla data del sinistro – al pagamento in favore del concedente di una somma pari all'attualizzazione dei canoni a scadere”.
Tale clausola, afferente alla perdita totale del veicolo, può essere indicativa anche della volontà delle parti in caso di perdita temporanea del medesimo oggetto del contratto;
infatti se la società concedente avrà diritto al percepimento dei canoni, anche se sottoforma di indennizzo, in caso di impossibilità permanente da parte dell'utilizzatore dell'uso del mezzo, a maggior ragione la medesima società manterrà tale diritto in caso di perdita temporanea dell'utilizzo, come nel caso di specie. Ne deriva pertanto che il mancato utilizzo temporaneo del mezzo a seguito di intervenuto sinistro non debba considerarsi quale causa idonea e sufficiente ad interrompere il pagamento del canone.
Per giurisprudenza costante infatti “Non è nulla né vessatoria la clausola che prevede il trasferimento dei rischi della perdita del veicolo in capo al conduttore e l'obbligo di questi di corrispondere i canoni dovuti e a scadere successivamente all'evento dannoso.
Rientra, infatti, nella logica del contratto di leasing traslativo il fatto che il conduttore venga a rispondere della perdita del veicolo, poiché la clausola che alloca il rischio della perdita al conduttore si inquadra in un rapporto contrattuale ove il conduttore assume la piena disponibilità del bene, destinato a passare in sua proprietà.
(Cassazione civile sez. III, 10/05/2018, n.11259).
In conclusione, dalla analisi comparativa dei rispettivi comportamenti tenuti dalle parti, in sede di esecuzione del contratto di leasing oggetto del giudizio, va definitivamente predicata l'assoluta, esclusiva, responsabilità dell'odierno appellante, per inadempimento, nella causazione dello scioglimento anticipato del contratto stesso.
pag. 13/17 3) Quanto alla restituzione dei canoni già percepiti dalla società concedente in epoca antecedente alla risoluzione contrattuale, a fronte di un leasing di tipo traslativo e quindi sottoposto alla regolamentazione dell'art. 1526 c.c., e alla detrazione dall'importo dovuto dall'utilizzatore del valore del bene rientrato nel pieno possesso della società concedente e da cui questa avrebbe potuto trarne vantaggio attraverso ulteriore vendita o reimpiego, si osserva quanto segue.
Si è in presenza di leasing di tipo traslativo e non di godimento, allorchè il leasing è finalizzato alla vendita del veicolo oggetto del contratto. La funzione tipica di tale tipologia negoziale è, come nel caso di specie, quella di trasferire un bene che non esaurisca la sua vita economica con la durata del contratto (come nel leasing di godimento); il leasing traslativo ha per oggetto un bene che, al termine del contratto stesso, manterrà un apprezzabile valore, che vada oltre la durata contrattualmente stabilita, e che pertanto possa produrre utili come bene strumentale d'azienda o possa mantenere un appetibile valore di mercato;
i tratti tipici sono un valore complessivo dei canoni che non esaurisca il valore complessivo del bene, un prezzo di acquisto del bene sensibilmente inferiore al valore residuo del bene al momento della scadenza del contratto, la presenza di tre soggetti, società fornitrice del bene, intermediario concedente e utilizzatore, interessati nella operazione negoziale. Tutti segnali indicatori riscontrabili nel caso di specie. I soggetti sono tre, OT RL (venditore), P_
(società concedente) e il quale parte utilizzatrice, l'importo dei canoni che non Pt_1
esaurisce il valore del bene ed il prezzo di acquisto inferiore al valore residuo del bene al momento della scadenza del contratto.
In termini generali va osservato che la materia ora è disciplinata dall legge 124/2017 - il cui comma 138 prevede che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente abbia diritto "alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonchè le
pag. 14/17 spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente".
Le Sezione Unite della Suprema Corte con la pronuncia n. 2061/2021 hanno stabilito che la richiamata normativa non ha alcuna efficacia retroattiva. Ne deriva che per quei contratti sorti in epoca anteriore alla legge, come quello per cui è causa, dovrà applicarsi, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il sistema previgente che prevedeva, in termini generali, per il leasing traslativo, da equipararsi alla vendita con riserva di proprietà, l'applicazione dell'art. 1526 c.c., a mente del quale spetterebbe all'utilizzatore la restituzione di quanto pagato in favore della concedente in vigenza del rapporto salvo il diritto ad “un equo compenso per l'uso della cosa , oltre al risarcimento del danno”.
Le Sezioni Unite, nella già richiamata pronuncia n. 2061/2021 abbiano affermato che le parti di un contratto di leasing possano convenire che i canoni scaduti restino acquisiti al concedente e ciò in forza dell'art. 1526 c. 2 c.c. che consente alle parti di derogare al primo comma, stabilendo che le rate già riscosse rimangano al venditore a titolo di indennità, fatto salvo il potere del giudice di ridurla.
Nel contratto di leasing oggetto del presente giudizio all'art. 22 le parti hanno convenuto quanto segue: “Conseguentemente, l'TI sin d'ora si obbliga….a corrispondere in un'unica soluzione qualunque somma che risulti già a suo carico per i canoni scaduti, commissioni e spese, interessi di ritardato pagamento e quant'altro comunque dovuto in forza del presente contratto ed anche per l'evenutale necessario ripristino del veicolo stesso…Resta impregiudicata la facoltà della
CONCEDENTE di richiedere all'TI , a titolo di risarcimento del danno il versamento di una somma in un'unica soluzione pari al valore attualizzato - al Tasso
Ufficiale di Sconto (TUS) o al Tasso ufficiale determinato dalla banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24.06.1998 n. 213 in vigore alla data di stipula del contratto di
pag. 15/17 locazione – di tutti gli importi contrattualmente previsti a carico dell'TI e non pagati fino al termine della locazione finanziaria e del valore attualizzato del prezzo di opzione di acquisto di cui al punto 3)….Tutti gli importi già corrisposti a qualsiasi titolo dall'TI restano definitivamente acquisiti dalla
CONCEDENTE e le parti espressamente convengno sulla inapplicabilità al presente contratto dell'art. 1526 del Codice Civile”
Ritiene la Corte che la clausola che precede sia pienamente legittima e compatibile con l'art. 1526 c.c. ove al 2° comma statuisce che i contraenti possano convenire che le rate pagate restino acquisite al concedente a titolo d'indennità (e la clausola 22 prevede appunto il diritto del concedente a pretendere i canoni e a trattenere quelli già percepiti sino alla risoluzione del contratto); mentre sempre il comma 1° fa salvo il diritto del concedente al risarcimento del danno, e la quantificazione del danno ben può essere preventivamente determinata dalle parti con clausola penale, e tale deve indubbiamente qualificarsi la previsione contrattuale del diritto del concedente di pretendere, a titolo di danno, l'importo corrispondente all'attualizzazione delle rate a scadere e del prezzo di riscatto dedotto il ricavato della vendita del bene immobile recuperato o, come nella specie, l'importo dell'indennizzo.
5) Il motivo di appello riguardante la mancata stima del veicolo da parte della società concedente o l'indicazione del ricavato della vendita o del reimpiego del medesimo bene una volta rientrata nel pieno possesso è doglianza proposta per la prima volta in sede di appello e quindi, per il divieto dello jus novorum, deve dichiararsi inammissibile.
L'appello quindi va parzialmente accolto in quanto l'opposizione tardiva va dichiarata ammissibile e rigettata nel merito.
Le spese di lite del grado vanno liquidate sulla base della soccombenza, secondo l'esito finale della lite.
Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi.
pag. 16/17
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 1621/2021 Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Ancona, Sezione seconda civile, depositata in data 14/12/2021, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara l'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, che rigetta nel merito;
- condanna al pagamento in favore delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del grado che si liquidano in euro 1.134,00+921,00+1911,00 per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre il rimborso spese generali al 15%, IVA e
CAP come per legge.
Ancona, lì 7.01.2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 189/2022
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 189/22 RG e promossa con atto di citazione
DA
), rappresentato dall'Avv. Manuel Piras Parte_1 C.F._1
del Foro di Ancona con studio professionale in elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del predetto legale in Ancona Piazza Kennedy n. 13 appellante
CONTRO
C.F. e P.IVA con sede legale in Padova, Via Controparte_1 P.IVA_1
San Marco n. 11 per il tramite della mandataria (C.F. e Controparte_2 P.IVA n. ), con sede legale in Milano, Via Hoepli n. 3, rappresentata e P.IVA_2
difesa dagli Avv.ti Renata Castellan del Foro di Treviso e Sebastiano Angelo Scarpa del Foro di Venezia, nonchè dall'Avv. Cesare Grappi del foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliata in Ancona – Corso Giuseppe Mazzini n.100, presso lo Studio dell'Avv. Pamela Franchini appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1621/2021 del Tribunale di Ancona, Sezione seconda civile, depositata in data 14/12/2021
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, preliminarmente ed inaudita altera parte, ovvero in subordine previa discussione in contraddittorio, accertata la sussistenza dei relativi presupposti, disporre la sospensione della esecutorietà della sentenza quivi impugnata.
In merito allo specifico oggetto dell'impugnazione, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiarare la nullità della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo n. 1640/2018 (r.g. 5730/2018) emesso dal Tribunale di Ancona (dr.sa
Pompetti) in data 21 settembre 2018, avvenuta il 15/11/2018. Per l'effetto, ritenuta la validità, legittimità, fondatezza e conseguente tempestività della citazione in opposizione al ridetto decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Ancona, accogliere le conclusioni spiegate in punto di merito sin dall'atto di citazione innanzi al Tribunale, così come precisate nel giudizio di primo grado e trascritte in premessa del presente atto.
Conseguentemente si Voglia condannare la cessionaria del credito alla restituzione di qualsivoglia importo, a qualsivoglia titolo percepito, in danno dell'odierno appellante, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
pag. 2/17 Per l'appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE
Respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex adverso formulata siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui al presente atto.
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
Respingere l'appello proposto dal Sig. , siccome infondato in Parte_1
fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1621/2021 pubblicata il 14.12.2021 Repert. N. 4236/2021 del
14.12.2021 resa a definizione della causa civile RG n. 2478/2019 Tribunale di
Ancona.
IN VIA SUBORDINATA
Rigettare la domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui al presente atto.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1640/2018 emesso dal Tribunale di Ancona su domanda di , in qualità di cessionaria del Controparte_3
credito della Mercedes Benz Financial Service Spa, avente oggetto il pagamento della somma di euro 16.981,19 quale importo complessivo delle rate di locazione finanziaria non corrisposte giusto contratto stipulato in data 03.08.1999.
Con comparsa di risposta si costituiva la chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione.
Il Giudice disponeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
pag. 3/17 La causa veniva istruita tramite prove testimoniali;
nel corso del giudizio interveniva in qualità di cessionaria della a sua volta incorporata Controparte_4 CP_3
dal . Controparte_5
Con sentenza n. 1621/2021 del Tribunale di Ancona, Sezione seconda civile, depositata in data 14/12/2021 veniva deciso quanto segue.
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza, dichiara inammissibile l'opposizione.
Condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
(incorporante la ), liquidate: quanto alla Controparte_5 CP_4 fase monitoria come da decreto ingiuntivo e quanto alla fase del merito in complessivi €
2.738,00 (di cui € 438,00 per fase di studio, € 370,00 per fase introduttiva, € 1.120,00 per fase istruttoria ed € 810,00 per fase decisoria) oltre accessori di legge. “
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1
di primo grado prospettando i motivi di appello di seguito riportati.
Si è costituita (già con comparsa di Controparte_1 Controparte_6
risposta chiedendo in rito dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 comma 1 c.p.c. e nel merito il rigetto delle domande attrici.
Sulla precisazione delle conclusioni tramite trattazione scritta, all'udienza del
10.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare va predicata l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., spesa dall'appellata, per avere parte appellante omesso di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di prime cure, nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse al provvedimento di primo grado;
l'appello risulta compiutamente formulato, in quanto indica o comunque consente di individuare le parti dell'ordinanza che si intendono appellare,
pag. 4/17 delimitando così l'oggetto dell'impugnazione, nonché le censure all'iter logico- giuridico seguito dal Tribunale e che si assume errato.
La parte appellante impugna la sentenza di primo grado in quanto il Giudice di prime cure, erroneamente interpretando il dettato della norma di cui all'art. 143 cpc, avrebbe ritenuto valida la notifica del decreto ingiuntivo da parte della ricorrente CP_3
e, pertanto, inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc al provvedimento monitorio posta in essere, in primo grado, dal medesimo appellante.
Chiede quindi che, ritenuta ammissibile l'opposizione tardiva, venga esaminato dalla
Corte adita anche il merito dell'opposizione.
Il Giudice di prime cure assume la mancata proposizione della querela di falso avente ad oggetto la relata di notifica quale elemento preclusivo, siccome prodromico, della domanda di nullità della notifica.
In realtà la parte appellante non ha contestato la veridicità della relata di notifica e delle attività poste in essere nell'occasione dall'Ufficiale Giudiziario, che hanno determinato il convincimento in capo al medesimo dell'irreperibilità del soggetto notificato, bensì, prendendo come veritiera la relata e segnatamente l'indicazione degli adempimenti svolti nell'occasione dall'Ufficiale Giudiziario, ha contestato la nullità della notifica derivante dalla non esaustività dei detti adempimenti, in quanto del tutto inidonei ed insufficienti per poter ritenere come provata la mancata individuazione nel luogo di notifica del soggetto a cui notificare l'atto.
Ne deriva quindi che l'omessa proposizione della querela di falso non ha alcuna rilevanza rispetto alla eccezione formulata dall'odierno appellante, ove assume che l'ufficiale giudiziario non abbia esperito le attività prescritte ai fini di un corretto procedimento notificatorio.
Va osservato poi che il motivo di doglianza risulta fondato anche nel merito.
La Cassazione “non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente
pag. 5/17 giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati. (Cass. sent. n. 5818/2024): se l'Ufficiale Giudiziario, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astiene dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz'altro meno al suo dovere di “normale diligenza” nello svolgimento dell'attività notificatoria” (così Cass., Sez. 1, 27.1.2022, n. 2530, non massimata, in motivazione, p. 5, cpv.).
Da ciò, secondo la Suprema Corte, discende la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento non sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di alcuna tempestiva impugnazione.
Nel caso di specie la relata di notifica del decreto ingiuntivo riporta la seguente dicitura: “Anzi non potuto notificare a mani in quanto il nome del destinatario non compare sul campanello né sulla cassetta postale e nessuno è presente al momento del mio accesso e poiché non si conosce altro indirizzo ove eseguire la notifica ho depositato copia dell'atto nella casa comunale di Osimo quale luogo di ultima residenza nota così come previsto dall'art. 143 c.p.c.”; quindi, verifica del nominativo sul campanello e cassetta postale e mancata presenza in loco di persone autorizzate a ricevere la notifica.
Come sopra esposto, in base ai principi nomofilattici suesposti ed ivi richiamati tali attività non risultano sufficienti, necessitando il quid pluris della raccolta di informazioni in loco e l'attestazione di tale attività nella relata.
Tali ulteriori incombenti non risultano essere stati eseguiti nell'occasione dall'Ufficiale
Giudiziario, sicchè va ritenuta la nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiunto alla parte appellante non avendo il medesimo agente notificatore operato con la dovuta diligenza.
L'art. 650 c.p.c. dispone al comma 1 che l'intimato possa fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non avere avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore;
pag. 6/17 mentre al comma 3 che l'opposizione non è più ammessa decorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione. Secondo l'interpretazione nomofilattica, il termine di cui al primo comma (desumibile dalla necessità della prova della tempestiva conoscenza), è il termine ordinario di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1, con la sola particolarità che esso decorre non dalla notifica del decreto, bensì dalla conoscenza del decreto, irregolarmente notificato mentre il termine del comma 3, è un termine di chiusura il quale non esclude l'operatività del termine del comma 1. (Cassazione civile sez. VI,
08/03/2022, n.7560 Cass. Sez. un. 3/12 maggio 2005 n. 9938).
Ne consegue che la tempestività della conoscenza va correlata non al dies a quo della decorrenza di detto termine, ma al dies ad quem del termine della opposizione. Esso cioè va calcolato a ritroso dal giorno della opposizione tardiva, per verificare se questa è tempestiva rispetto alla data della conoscenza, da cui decorre l'onere della opposizione nei termini di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1. Occorre cioè distinguere tra mancata conoscenza del decreto, e successiva conoscenza dello stesso;
la mancata conoscenza si può ritenere implicita, ma ciò non è sufficiente per la tempestività della opposizione tardiva, perchè occorre anche la data effettiva della conoscenza, al fine di verificare la tempestività della opposizione. Quanto ai mezzi di prova, la dimostrazione della non conoscenza del decreto ingiuntivo notificato in modo irregolare, che è un fatto negativo, si risolve nella prova del fatto positivo di come e quando tale conoscenza si sia avuta.
(Cass. Civ. Sez. Un., Sentenza n. 14572 del 22/06/2007). Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Cass. Sez. U, Sentenza n.
14572/2007; conf. Cass. n. 2608/2018, Cass. n. 19938/2020, Cass. n. 26155/2021).
Declinando tali principi al caso di specie la parte appellante assume di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti solo all'esito della notifica pag. 7/17 dell'atto di precetto, pedissequo al provvedimento monitorio, avvenuta in data 27 marzo
2019, cui faceva seguito l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. notificata all'istituto ingiungente.
E' ciò può dirsi adeguatamente provato stante la nullità, come sopra motivato, della notifica del decreto ingiuntivo, a cui per converso fa da contraltare la validità e regolarità della notifica dell'atto di precetto siccome ritirato dalla coniuge della parte appellante;
si ricorda peraltro come la prova della non tempestiva conoscenza può essere fornita a mezzo di presunzioni ed, in particolare, trattandosi di fatto negativo, attraverso la dimostrazione del fatto positivo costituito dal modo e dal quando la conoscenza sia avvenuta.
Per contro la società appellata che pretende una conoscenza anteriore del provvedimento monitorio da parte della ingiunta aveva l'onere, non assolto, di provare il fatto positivo della conoscenza.
Va quindi rilevato come tra la data di presa conoscenza (27 marzo 2019) e la notifica dell'opposizione tardiva, avvenuta in data 06 aprile 2019, non può considerarsi superato il termine dei 40 giorni previsto dall'art. 641 comma 1 cpc per proporre opposizione, sicchè l'opposizione tardiva è ammissibile.
L'appellante ripropone, nel merito, le seguenti argomentazioni:
1) l'eccezione estintiva di prescrizione del diritto ad agire da parte della società concedente;
2) il contratto di leasing stipulato tra e la società di leasing Merfina spa Pt_1
non è stato risolto per inadempimento della parte appellante, come asserito dalla società concedente, ma per mutuo consenso delle parti atteso che gli inadempimenti erano plurimi e posti in essere da entrambe le parti;
3) stante la natura traslativa del contratto di leasing e quindi l'applicazione dell'art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto medesimo, va disposta la restituzione di quanto corrisposto dall'appellante alla società concedente appellata, eventualmente compensandolo con il pagamento dei canoni dalla medesima dovuti e non corrisposti;
pag. 8/17 4) sono inopponibili nei confronti dell'appellante, stante la qualità di consumatore, le clausole vessatorie sottoscritte nel contratto di leasing;
5) la società concedente creditrice non ha proposto una stima del valore del veicolo in questione al momento della risoluzione dalla stessa invocata, né ha quantificato o presentato prove relativamente al valore ricavato dal successivo utilizzo o allocazione.
L'appello è infondato.
1) Infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di agire da parte della società appellata, attesi i numerosi atti di interruzione della prescrizione medesima quali l'atto di diffida notificato in data 19/02/2000, le lettere raccomandate a/r del
21-25/01/2010 e dell'11-23/12/2015 con la notifica al debitore della cessione del credito da a e da questa a a cui è seguito il P_ CP_8 CP_3
radicamento della procedura monitoria.
2) e 4) Secondo le regole ormai consolidate della giurisprudenza in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. (Cassazione civile sez. I, 02/09/2024, n.23479).
Dalle prove documentali depositate in atti risulta dimostrato ed incontestato che il ha omesso il pagamento dei canoni del contratto di leasing per il periodo dal 03 Pt_1
settembre 1999 fino al 03 luglio 2002.
pag. 9/17 Il contratto di leasing stipulato in data 03 agosto 1999 prevede espressamente alla clausola n. 22 quanto segue:
Articolo 22) RISOLUZIONE ANTICIPATA PER FATTO E COLPA
DELL'TI Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile ed in deroga al disposto dell'articolo 1455 del Codice Civile, il contratto è risolto di pieno diritto, con il conseguente obbligo dell'TI all'immediata restituzione alla
CONCEDENTE del veicolo oggetto del contratto, nei casi di
a) mancato pagamento alla scadenza contrattuale stabilita anche di un solo canone, quota ed altro importo dovuto nei termini e secondo le modalità previste in contratto;
b) inadempienza anche parziale dell'TI ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle condizioni generali del presente contratto di locazione finanziaria, le cui clausole sono da considerarsi ciascuna essenziale per espresso volere delle parti Art. 1 (premesse) Art. 4 (Immatricolazione) Art. 5
(Garanzie) Art 6i (Utilizzazione del veicolo/ variazione domicilio/ragione sociale dell'TI) Art. 7 (Manutenzione del veicolo) Art 8
(Locazione finanziaria con manutenzione) Art 9 (documenti di circolazione
d'espatrio) Art 10 (Clausola di revisione) Art 12 (corrispettiva della locazione finanziaria/modalità di pagamento dei canoni) Art 13 (interessi di ritardato pagamento, oneri, commissioni, spese) Art 14 (assicurazione) Art 15 (sinistri)
Art 17 (cessione del contratto) Arti 19 (restituzione del veicolo) Art 20
(variazione ai documenti di circolazione) Art 24 (imposte e tasse - pagamento delle tasse automobilistiche)
c) mancato ritiro del veicolo da parte dell'utilizzatore…….
In tutti i casi la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa verrà comunicata dalla CONCEDENTE mezzo lettera raccomandata A/R contenente l'invito a restituire il veicolo oggetto della locazione finanziaria ed a pagare tutti i canoni scaduti per interessi le spese e quant'altro connesso all'utilizzazione del veicolo fino al momento dell'effettiva restituzione dello stesso
pag. 10/17 Tale clausola contrattuale è stata letta e sottoscritta dall'utilizzatore e quindi Pt_1
valida ed efficace inter partes.
A tal proposito non colgono nel segno le argomentazioni portate dalla parte appellante relative alla nullità delle clausole vessatorie presenti nel contratto in quanto sottoposte solo alla duplice sottoscrizione per accettazione da parte del anziché a singole e Pt_1
specifiche approvazioni come vorrebbe la normativa predisposta a tutela del consumatore, qualifica che rivestiva l'odierno appellante nell'occasione. Tali clausole sono stata infatte – contrariamente a quanto ritiene l'appellante – approvate specificatamente per iscritto dal contraente, previo espresso richiamo del numero identificativo della clausola in calce al testo del contratto unitamente alla succinta descrizione del fatto contenuta nella intestazione, che ne permette l'identificazione e la differenzia dalle altre clausole, sicché deve escludersi che si possa parlare di richiamo in blocco delle clausole. La validità ed efficacia delle clausole va predicata anche in ossequio ai dettami della Suprema Corte la quale, con riferimento (anche) al contratto di leasing, (cfr. Cass.
9.7.2018 n. 17939. Cfr. anche Cass. 22984/2015 e Cass. 12739/17), ha stabilito che "Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”.
Ritiene pertanto questa Corte territoriale provato l'inadempimento posto in essere dall'odierno appellante.
Incombeva inoltre sull'appellante l'onere di paralizzare la pretesa del creditore, contrapponendo il fatto estintivo della pretesa creditoria attraverso gli strumenti codicistici previsti (prova dell'esatto adempimento, eccezione di inadempimento, impossibilità sopravvenuta della prestazione).
Nel caso di specie la parte appellante si difende contestando alla società di leasing plurimi inadempimenti, consistenti nella omessa attivazione della polizza kasko pag. 11/17 sottoscritta onde vedersi risarciti i danni subiti dal veicolo oggetto del contratto, nel non aver fornito all'utilizzatore la auto sostitutiva, nell'aver ritirato il veicolo, riparato, senza poi restituirlo alla parte appellante;
suggerendo implicitamente di essersi avvalsa dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., l'appellante assume che il contratto di leasing si sia risolto per mutuo consenso.
Tuttavia gli inadempimenti dedotti sono smentiti dalle prove documentali in atti.
Sulla mancata attivazione della polizza Kasko e la fornitura di unauto sostitutiva, le contestazioni mosse dalla parte appellante si scontrano con le evidenze documentali costituite dalle clausole negoziali sottoscritte da entrambi le parti. Innanzitutto nel riquadro relativo alle “GARANZIE” le caselle relative alle tipologie di rischi,
“Furto/incendio” o “Incendio/furto e Kasko” non vengono spuntate, il che giustifica la mancata attivazione di polizze aventi le suddette coperture, non essendo all'evidenza state pattuite. Inoltre all'art. 14 viene stabilito che la polizza contro “ i danni accidentali
(Kasko totale)” avrebbe dovuto essere espressamente prevista.
Quindi l'utilizzatore era a conoscenza, all'atto della sottoscrizione con conseguente accettazione, della mancata attivazione della polizza di tipo Kasko.
Parimenti, dalla documentazione in atti non emerge alcun obbligo contrattualmente previsto per la fornitura da parte della società di leasing di un'auto sostitutiva, peraltro mai richiesta dalla parte appellante.
Per quanto riguarda la restituzione all'utilizzatore dell'automezzo oggetto del contratto , una volta riparato e rientrato nel possesso della società concedente, dalla scansione temporale degli accadimenti si evince che al momento della riparazione del veicolo il leasing doveva già considerarsi, ex contractu ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., risolto per inadempimento in forza del mancato pagamento dei canoni da parte del come Pt_1
si evince dalla diffida inviata a quest'ultimo dalla società concedente in data 24 febbraio
2000 per la restituzione del veicolo: pertanto la società di leasing non aveva alcun obbligo di restituire il veicolo riparato all'utilizzatore.
L' appellante argomenta inoltre che la perdita, anche se temporanea, dell'oggetto del contratto di leasing e segnatamente della autovettura Mercedes, coinvolta in un incidente e quindi ricoverata presso l'officina per le dovute riparazioni, di fatto pag. 12/17 inutilizzabile, è circostanza che avrebbe giustificato l'interruzione dei pagamenti, predicando nello specifico un'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Anche tale eccezione va disattesa in forza delle clausole negoziali sottoscritte dalle parti.
Prevede l'art. 15 del contratto inter partes che: “Nel caso di perdita totale del veicolo per furto, perdita di possesso………sinistro stradale e/o comunque di impossibilità di uso dello stesso a qualsiasi causa dovuto, anche fortuita o di forza maggiore, o per atto del fornitore o di terzi il contratto si intenderà risolto di pieno diritto. L'utilizzatore
…dovrà procedere - non oltre 30 giorni dalla data del sinistro – al pagamento in favore del concedente di una somma pari all'attualizzazione dei canoni a scadere”.
Tale clausola, afferente alla perdita totale del veicolo, può essere indicativa anche della volontà delle parti in caso di perdita temporanea del medesimo oggetto del contratto;
infatti se la società concedente avrà diritto al percepimento dei canoni, anche se sottoforma di indennizzo, in caso di impossibilità permanente da parte dell'utilizzatore dell'uso del mezzo, a maggior ragione la medesima società manterrà tale diritto in caso di perdita temporanea dell'utilizzo, come nel caso di specie. Ne deriva pertanto che il mancato utilizzo temporaneo del mezzo a seguito di intervenuto sinistro non debba considerarsi quale causa idonea e sufficiente ad interrompere il pagamento del canone.
Per giurisprudenza costante infatti “Non è nulla né vessatoria la clausola che prevede il trasferimento dei rischi della perdita del veicolo in capo al conduttore e l'obbligo di questi di corrispondere i canoni dovuti e a scadere successivamente all'evento dannoso.
Rientra, infatti, nella logica del contratto di leasing traslativo il fatto che il conduttore venga a rispondere della perdita del veicolo, poiché la clausola che alloca il rischio della perdita al conduttore si inquadra in un rapporto contrattuale ove il conduttore assume la piena disponibilità del bene, destinato a passare in sua proprietà.
(Cassazione civile sez. III, 10/05/2018, n.11259).
In conclusione, dalla analisi comparativa dei rispettivi comportamenti tenuti dalle parti, in sede di esecuzione del contratto di leasing oggetto del giudizio, va definitivamente predicata l'assoluta, esclusiva, responsabilità dell'odierno appellante, per inadempimento, nella causazione dello scioglimento anticipato del contratto stesso.
pag. 13/17 3) Quanto alla restituzione dei canoni già percepiti dalla società concedente in epoca antecedente alla risoluzione contrattuale, a fronte di un leasing di tipo traslativo e quindi sottoposto alla regolamentazione dell'art. 1526 c.c., e alla detrazione dall'importo dovuto dall'utilizzatore del valore del bene rientrato nel pieno possesso della società concedente e da cui questa avrebbe potuto trarne vantaggio attraverso ulteriore vendita o reimpiego, si osserva quanto segue.
Si è in presenza di leasing di tipo traslativo e non di godimento, allorchè il leasing è finalizzato alla vendita del veicolo oggetto del contratto. La funzione tipica di tale tipologia negoziale è, come nel caso di specie, quella di trasferire un bene che non esaurisca la sua vita economica con la durata del contratto (come nel leasing di godimento); il leasing traslativo ha per oggetto un bene che, al termine del contratto stesso, manterrà un apprezzabile valore, che vada oltre la durata contrattualmente stabilita, e che pertanto possa produrre utili come bene strumentale d'azienda o possa mantenere un appetibile valore di mercato;
i tratti tipici sono un valore complessivo dei canoni che non esaurisca il valore complessivo del bene, un prezzo di acquisto del bene sensibilmente inferiore al valore residuo del bene al momento della scadenza del contratto, la presenza di tre soggetti, società fornitrice del bene, intermediario concedente e utilizzatore, interessati nella operazione negoziale. Tutti segnali indicatori riscontrabili nel caso di specie. I soggetti sono tre, OT RL (venditore), P_
(società concedente) e il quale parte utilizzatrice, l'importo dei canoni che non Pt_1
esaurisce il valore del bene ed il prezzo di acquisto inferiore al valore residuo del bene al momento della scadenza del contratto.
In termini generali va osservato che la materia ora è disciplinata dall legge 124/2017 - il cui comma 138 prevede che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente abbia diritto "alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonchè le
pag. 14/17 spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente".
Le Sezione Unite della Suprema Corte con la pronuncia n. 2061/2021 hanno stabilito che la richiamata normativa non ha alcuna efficacia retroattiva. Ne deriva che per quei contratti sorti in epoca anteriore alla legge, come quello per cui è causa, dovrà applicarsi, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il sistema previgente che prevedeva, in termini generali, per il leasing traslativo, da equipararsi alla vendita con riserva di proprietà, l'applicazione dell'art. 1526 c.c., a mente del quale spetterebbe all'utilizzatore la restituzione di quanto pagato in favore della concedente in vigenza del rapporto salvo il diritto ad “un equo compenso per l'uso della cosa , oltre al risarcimento del danno”.
Le Sezioni Unite, nella già richiamata pronuncia n. 2061/2021 abbiano affermato che le parti di un contratto di leasing possano convenire che i canoni scaduti restino acquisiti al concedente e ciò in forza dell'art. 1526 c. 2 c.c. che consente alle parti di derogare al primo comma, stabilendo che le rate già riscosse rimangano al venditore a titolo di indennità, fatto salvo il potere del giudice di ridurla.
Nel contratto di leasing oggetto del presente giudizio all'art. 22 le parti hanno convenuto quanto segue: “Conseguentemente, l'TI sin d'ora si obbliga….a corrispondere in un'unica soluzione qualunque somma che risulti già a suo carico per i canoni scaduti, commissioni e spese, interessi di ritardato pagamento e quant'altro comunque dovuto in forza del presente contratto ed anche per l'evenutale necessario ripristino del veicolo stesso…Resta impregiudicata la facoltà della
CONCEDENTE di richiedere all'TI , a titolo di risarcimento del danno il versamento di una somma in un'unica soluzione pari al valore attualizzato - al Tasso
Ufficiale di Sconto (TUS) o al Tasso ufficiale determinato dalla banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24.06.1998 n. 213 in vigore alla data di stipula del contratto di
pag. 15/17 locazione – di tutti gli importi contrattualmente previsti a carico dell'TI e non pagati fino al termine della locazione finanziaria e del valore attualizzato del prezzo di opzione di acquisto di cui al punto 3)….Tutti gli importi già corrisposti a qualsiasi titolo dall'TI restano definitivamente acquisiti dalla
CONCEDENTE e le parti espressamente convengno sulla inapplicabilità al presente contratto dell'art. 1526 del Codice Civile”
Ritiene la Corte che la clausola che precede sia pienamente legittima e compatibile con l'art. 1526 c.c. ove al 2° comma statuisce che i contraenti possano convenire che le rate pagate restino acquisite al concedente a titolo d'indennità (e la clausola 22 prevede appunto il diritto del concedente a pretendere i canoni e a trattenere quelli già percepiti sino alla risoluzione del contratto); mentre sempre il comma 1° fa salvo il diritto del concedente al risarcimento del danno, e la quantificazione del danno ben può essere preventivamente determinata dalle parti con clausola penale, e tale deve indubbiamente qualificarsi la previsione contrattuale del diritto del concedente di pretendere, a titolo di danno, l'importo corrispondente all'attualizzazione delle rate a scadere e del prezzo di riscatto dedotto il ricavato della vendita del bene immobile recuperato o, come nella specie, l'importo dell'indennizzo.
5) Il motivo di appello riguardante la mancata stima del veicolo da parte della società concedente o l'indicazione del ricavato della vendita o del reimpiego del medesimo bene una volta rientrata nel pieno possesso è doglianza proposta per la prima volta in sede di appello e quindi, per il divieto dello jus novorum, deve dichiararsi inammissibile.
L'appello quindi va parzialmente accolto in quanto l'opposizione tardiva va dichiarata ammissibile e rigettata nel merito.
Le spese di lite del grado vanno liquidate sulla base della soccombenza, secondo l'esito finale della lite.
Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi.
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PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 1621/2021 Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Ancona, Sezione seconda civile, depositata in data 14/12/2021, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara l'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, che rigetta nel merito;
- condanna al pagamento in favore delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del grado che si liquidano in euro 1.134,00+921,00+1911,00 per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre il rimborso spese generali al 15%, IVA e
CAP come per legge.
Ancona, lì 7.01.2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
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