CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/10/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.649/2024 R.G. avente ad oggetto contratto di fideiussione promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...] rappresentate e difese
[...] C.F._2 dall'avv. Paolo Di Bella come da procura in atti;
APPELLANTI contro
(C.F. e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 elettivamente domiciliata in Catania, via Caronda, 136 presso lo studio dell'avv. Antonella
[...]
CA che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 26.9.2025 entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1751/2024 emessa alla udienza del 8.4.2024, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., il
Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'opposizione avanzata da e Parte_1 Pt_2 avverso il decreto ingiuntivo n.1144/2022, emesso dal medesimo Tribunale il 7.3.2022, con
[...] cui era stato ingiunto alle predette, unitamente a , quali fideiussori, il pagamento in Parte_3
1 favore di della somma di €.108.236,74 oltre interessi e spese, revocava il Controparte_1 decreto ingiuntivo poiché carente di prova scritta delle fideiussioni sottoscritte dalle opponenti, ma esaminando nel merito la domanda proposta con l'azione monitoria, ritenuto provato il credito dell'opposta per effetto dei documenti prodotti con la costituzione nel giudizio di opposizione, condannava le opponenti in solido a corrispondere a l'importo di euro Controparte_1
108.236,74 oltre interessi dal 1.8.2017 al soddisfo, nonchè le spese di lite.
Con atto di citazione, notificato il 8.5.2024, e proponevano appello Parte_1 Parte_2 avverso la superiore sentenza e ne chiedevano, in riforma, l'integrale modifica, con conseguente statuizione sulle spese.
Si costituiva tramite la mandataria per eccepire Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
1) Con il 1° motivo le appellanti censurano la decisione di primo grado per avere affermato che aveva provato la titolarità del credito nonostante avesse prodotto solo Controparte_1
l'avviso di cessione pubblicato nella G.U. n.93 del 8.8.2017, senza rilevare che dalla predetta pubblicazione non emergeva che fra i crediti ceduti vi fosse anche quello per cui è causa.
Non assumeva rilevanza la dichiarazione della banca cedente attestante che il credito in esame fosse compreso fra quelli oggetto della operazione di cartolarizzazione, non potendo sostituire la produzione del contratto di cessione, concludendo che andava dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'appellata.
1.1.) Il motivo è infondato.
Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato avanzato direttamente da che si è Controparte_1 dichiarata cessionaria del credito in virtù della cessione in blocco ex art. 58 del t.u.b., il cui avviso è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n.93 del 8.8.2017, prodotta con il ricorso monitorio.
Gli opponenti però in seno alla proposta opposizione non hanno avanzato contestazioni sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria riconoscendone dunque implicitamente la titolarità.
La conseguenza è la tardività dell'eccezione avanzata alla prima udienza, una volta riconosciuta implicitamente la legittimazione della cessionaria in assenza di alcuna contestazione sul punto con l'atto di opposizione.
Se è vero che “le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del
2 rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili d'ufficio se risultanti dagli atti di causa” (cfr. ex multis Cass. sez. lav. n. 23721/2021; ibidem sez. I, 22/05/2020, n.9457), in quanto la titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo del diritto fatto valere e attiene al merito, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, tuttavia tale prova non occorre nel caso del riconoscimento anche tacito o dello svolgimento di difese incompatibili con la negazione della legittimazione da parte del convenuto.
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58
d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito.” (Cassazione civile sez. III,
07/10/2024, n.26127).
1.2) In ogni caso , già con il ricorso monitorio, si è dichiarata cessionaria Controparte_1 del credito litigioso ed ha documentato la cessione in blocco dei crediti ceduti da Controparte_3 depositando la Gazzetta Ufficiale parte seconda n.93 del 8.8.2017, ove è stata pubblicata la predetta cessione.
Ora, “in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. civ. sez. III, ordinanza del 22/06/2023, n.17944)
L'avviso pubblicato sulla prodotta Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco contiene l'indicazione delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti che permettono di individuare con certezza che il credito litigioso è ricompreso nell'oggetto della cessione e tuttavia non occorre
3 una specifica disamina delle elencate caratteristiche dei crediti ceduti posto che l'appellata, già nel giudizio di primo grado, ha prodotto dichiarazione sottoscritta dalla cedente con la Controparte_4 quale attesta che i crediti derivanti dai rapporti di conto corrente n.10665518 e di finanziamento n.3724071, di cui era titolare sono compresi nella Controparte_5 CP_6 cessione in blocco pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte seconda n.93 del 8.8.2017.
La dichiarazione della cedente a sé contraria, a differenza di quanto assumono gli appellanti, costituisce idonea prova per confermare che sia titolare del credito Controparte_1 azionato con l'odierno giudizio.
2) Con il 2° motivo viene impugnata la sentenza di primo grado per avere accertato un credito della cessionaria senza aver motivato in ordine alla eccepita decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. per decorrenza del termine di 36 mesi previsto dall'art.5 del contratto di fideiussione stipulato dalle appellanti, secondo cui il termine entro il quale agire per l'adempimento nei riguardi del debitore, in deroga all'art.1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Assumono che avendo la banca dichiarato che la risoluzione dei contratti e la intimazione di pagamento risale al 3.1.2013, il termine per agire nei riguardi dei fideiussori sarebbe scaduto il
3.1.2016, mentre la successiva diffida del 26.1.2015 avrebbe comportato un obbligo di agire entro il
26.1.2018, ma l'unica azione coltivata dal creditore risulta avviata con il procedimento monitorio del 9.2.2022, ben oltre il termine di decadenza di tre anni.
2.1) Il motivo non può essere accolto.
Le fideiussioni rilasciate da e e alla cedente come Pt_2 Pt_2 Parte_1 Controparte_4 emerge dalle lettere contratto in atti, sono fideiussioni a prima richiesta nelle quali all'art.5 è previsto che il termine semestrale di decadenza entro il quale agire per l'adempimento ex art.1957
c.c. viene derogato dalla clausola contrattuale di cui all'art.5 delle fideiussioni, come assumono le stesse appellanti, stabilendo tale termine in 36 mesi.
Sempre le appellanti confermano che il creditore cedente con missive del 3.1.2013 - come eccepito dalla cessionaria ed affermato dal giudice di prime cure, senza che sul punto sia stato proposto gravame - risolveva entrambi i contratti stipulati con il debitore Controparte_5
ed intimava al debitore ad ai fideiussori il pagamento di quanto dovuto.
[...] CP_6
Tale intimazione, a fronte della fideiussione a prima richiesta assolve alla funzione di evitare la decadenza di cui all'art.1957 c.c., peraltro con deroga per contratto del termine semestrale in quello più lungo di 36 mesi.
Riguardo al tema della decadenza ex art.1957 c.c. in presenza di una fideiussione a prima richiesta può richiamarsi un recente arresto della Suprema Corte (sez. III, 13/01/2025, n.835), che riporta in
4 consolidato orientamento giurisprudenziale affermando che “In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01). La natura di tale 'azione' (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle 'istanze' creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957
c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua 'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv.
638531 - 01); che, pertanto, il termine 'istanza' si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, cit.). Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ.
Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della
5 clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n.
22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).”
Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli appellanti conteneva l'impegno del garante ad adempiere "a semplice richiesta scritta", clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui la lettera di messa in mora del 3.1.2013, peraltro reiterata il 26.1.2015, ha validamente interrotto il termine di decadenza, peraltro pacificamente derogato in tre anni in luogo del semestre di cui alla previsione codicistica.
3) Infine irrilevante è la difesa delle appellanti che nella fattispecie non si tratterebbe di contratto autonomo di garanzia ma di fideiussione essendo la questione coperta dal giudicato in assenza di gravame incidentale del creditore a fronte della qualificazione data dal giudice di primo grado quale fideiussione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di CP_2 quale mandataria di secondo le tabelle di cui al D.M. 13.8.2022
[...] Controparte_1
n.147, applicando lo scaglione corrispondente al valore della controversia ed in considerazione delle attività effettivamente espletate, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M.
n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma
1 bis" (Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 649/2024
R.G., rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n.1751/2024 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Catania, emessa il 8.4.2024;
6 condanna le appellanti in solido a pagare in favore di quale mandataria di CP_2 [...] le spese del grado che liquida per compensi in €. 7.000,00 oltre spese generali, Controparte_1
IVA e CPA;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 22/10/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.649/2024 R.G. avente ad oggetto contratto di fideiussione promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...] rappresentate e difese
[...] C.F._2 dall'avv. Paolo Di Bella come da procura in atti;
APPELLANTI contro
(C.F. e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 elettivamente domiciliata in Catania, via Caronda, 136 presso lo studio dell'avv. Antonella
[...]
CA che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 26.9.2025 entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1751/2024 emessa alla udienza del 8.4.2024, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., il
Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'opposizione avanzata da e Parte_1 Pt_2 avverso il decreto ingiuntivo n.1144/2022, emesso dal medesimo Tribunale il 7.3.2022, con
[...] cui era stato ingiunto alle predette, unitamente a , quali fideiussori, il pagamento in Parte_3
1 favore di della somma di €.108.236,74 oltre interessi e spese, revocava il Controparte_1 decreto ingiuntivo poiché carente di prova scritta delle fideiussioni sottoscritte dalle opponenti, ma esaminando nel merito la domanda proposta con l'azione monitoria, ritenuto provato il credito dell'opposta per effetto dei documenti prodotti con la costituzione nel giudizio di opposizione, condannava le opponenti in solido a corrispondere a l'importo di euro Controparte_1
108.236,74 oltre interessi dal 1.8.2017 al soddisfo, nonchè le spese di lite.
Con atto di citazione, notificato il 8.5.2024, e proponevano appello Parte_1 Parte_2 avverso la superiore sentenza e ne chiedevano, in riforma, l'integrale modifica, con conseguente statuizione sulle spese.
Si costituiva tramite la mandataria per eccepire Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
1) Con il 1° motivo le appellanti censurano la decisione di primo grado per avere affermato che aveva provato la titolarità del credito nonostante avesse prodotto solo Controparte_1
l'avviso di cessione pubblicato nella G.U. n.93 del 8.8.2017, senza rilevare che dalla predetta pubblicazione non emergeva che fra i crediti ceduti vi fosse anche quello per cui è causa.
Non assumeva rilevanza la dichiarazione della banca cedente attestante che il credito in esame fosse compreso fra quelli oggetto della operazione di cartolarizzazione, non potendo sostituire la produzione del contratto di cessione, concludendo che andava dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'appellata.
1.1.) Il motivo è infondato.
Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato avanzato direttamente da che si è Controparte_1 dichiarata cessionaria del credito in virtù della cessione in blocco ex art. 58 del t.u.b., il cui avviso è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n.93 del 8.8.2017, prodotta con il ricorso monitorio.
Gli opponenti però in seno alla proposta opposizione non hanno avanzato contestazioni sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria riconoscendone dunque implicitamente la titolarità.
La conseguenza è la tardività dell'eccezione avanzata alla prima udienza, una volta riconosciuta implicitamente la legittimazione della cessionaria in assenza di alcuna contestazione sul punto con l'atto di opposizione.
Se è vero che “le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del
2 rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili d'ufficio se risultanti dagli atti di causa” (cfr. ex multis Cass. sez. lav. n. 23721/2021; ibidem sez. I, 22/05/2020, n.9457), in quanto la titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo del diritto fatto valere e attiene al merito, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, tuttavia tale prova non occorre nel caso del riconoscimento anche tacito o dello svolgimento di difese incompatibili con la negazione della legittimazione da parte del convenuto.
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58
d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito.” (Cassazione civile sez. III,
07/10/2024, n.26127).
1.2) In ogni caso , già con il ricorso monitorio, si è dichiarata cessionaria Controparte_1 del credito litigioso ed ha documentato la cessione in blocco dei crediti ceduti da Controparte_3 depositando la Gazzetta Ufficiale parte seconda n.93 del 8.8.2017, ove è stata pubblicata la predetta cessione.
Ora, “in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. civ. sez. III, ordinanza del 22/06/2023, n.17944)
L'avviso pubblicato sulla prodotta Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco contiene l'indicazione delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti che permettono di individuare con certezza che il credito litigioso è ricompreso nell'oggetto della cessione e tuttavia non occorre
3 una specifica disamina delle elencate caratteristiche dei crediti ceduti posto che l'appellata, già nel giudizio di primo grado, ha prodotto dichiarazione sottoscritta dalla cedente con la Controparte_4 quale attesta che i crediti derivanti dai rapporti di conto corrente n.10665518 e di finanziamento n.3724071, di cui era titolare sono compresi nella Controparte_5 CP_6 cessione in blocco pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte seconda n.93 del 8.8.2017.
La dichiarazione della cedente a sé contraria, a differenza di quanto assumono gli appellanti, costituisce idonea prova per confermare che sia titolare del credito Controparte_1 azionato con l'odierno giudizio.
2) Con il 2° motivo viene impugnata la sentenza di primo grado per avere accertato un credito della cessionaria senza aver motivato in ordine alla eccepita decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. per decorrenza del termine di 36 mesi previsto dall'art.5 del contratto di fideiussione stipulato dalle appellanti, secondo cui il termine entro il quale agire per l'adempimento nei riguardi del debitore, in deroga all'art.1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Assumono che avendo la banca dichiarato che la risoluzione dei contratti e la intimazione di pagamento risale al 3.1.2013, il termine per agire nei riguardi dei fideiussori sarebbe scaduto il
3.1.2016, mentre la successiva diffida del 26.1.2015 avrebbe comportato un obbligo di agire entro il
26.1.2018, ma l'unica azione coltivata dal creditore risulta avviata con il procedimento monitorio del 9.2.2022, ben oltre il termine di decadenza di tre anni.
2.1) Il motivo non può essere accolto.
Le fideiussioni rilasciate da e e alla cedente come Pt_2 Pt_2 Parte_1 Controparte_4 emerge dalle lettere contratto in atti, sono fideiussioni a prima richiesta nelle quali all'art.5 è previsto che il termine semestrale di decadenza entro il quale agire per l'adempimento ex art.1957
c.c. viene derogato dalla clausola contrattuale di cui all'art.5 delle fideiussioni, come assumono le stesse appellanti, stabilendo tale termine in 36 mesi.
Sempre le appellanti confermano che il creditore cedente con missive del 3.1.2013 - come eccepito dalla cessionaria ed affermato dal giudice di prime cure, senza che sul punto sia stato proposto gravame - risolveva entrambi i contratti stipulati con il debitore Controparte_5
ed intimava al debitore ad ai fideiussori il pagamento di quanto dovuto.
[...] CP_6
Tale intimazione, a fronte della fideiussione a prima richiesta assolve alla funzione di evitare la decadenza di cui all'art.1957 c.c., peraltro con deroga per contratto del termine semestrale in quello più lungo di 36 mesi.
Riguardo al tema della decadenza ex art.1957 c.c. in presenza di una fideiussione a prima richiesta può richiamarsi un recente arresto della Suprema Corte (sez. III, 13/01/2025, n.835), che riporta in
4 consolidato orientamento giurisprudenziale affermando che “In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01). La natura di tale 'azione' (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle 'istanze' creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957
c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua 'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv.
638531 - 01); che, pertanto, il termine 'istanza' si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, cit.). Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ.
Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della
5 clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n.
22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).”
Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli appellanti conteneva l'impegno del garante ad adempiere "a semplice richiesta scritta", clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui la lettera di messa in mora del 3.1.2013, peraltro reiterata il 26.1.2015, ha validamente interrotto il termine di decadenza, peraltro pacificamente derogato in tre anni in luogo del semestre di cui alla previsione codicistica.
3) Infine irrilevante è la difesa delle appellanti che nella fattispecie non si tratterebbe di contratto autonomo di garanzia ma di fideiussione essendo la questione coperta dal giudicato in assenza di gravame incidentale del creditore a fronte della qualificazione data dal giudice di primo grado quale fideiussione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di CP_2 quale mandataria di secondo le tabelle di cui al D.M. 13.8.2022
[...] Controparte_1
n.147, applicando lo scaglione corrispondente al valore della controversia ed in considerazione delle attività effettivamente espletate, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M.
n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma
1 bis" (Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 649/2024
R.G., rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n.1751/2024 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Catania, emessa il 8.4.2024;
6 condanna le appellanti in solido a pagare in favore di quale mandataria di CP_2 [...] le spese del grado che liquida per compensi in €. 7.000,00 oltre spese generali, Controparte_1
IVA e CPA;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 22/10/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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