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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/08/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 209 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'Avv.to Vito Salvatore Buffa Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico di quest'ultimo appellante c o n t r o rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Palermo presso i cui Uffici in Palermo via Mariano Stabile n.182 è elettivamente domiciliato appellato all'udienza di discussione del 27 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.834/2022, emessa in data 14.9.2022, il Tribunale G.L. di Marsala rigettava il ricorso col quale il dott. – dipendente del Parte_1 Controparte_1
con la qualifica di Direttore, area III, pos. – aveva chiesto, da un lato,
[...] CP_2 dichiararsi l'illegittimità del provvedimento n.258583 del 9.12.2021 col quale la parte datoriale pubblica gli aveva negato l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extra- istituzionale di componente del collegio dei revisori dei conti presso il Comune di Santa Teresa di Riva, dall'altro, ordinarsi alla parte resistente “di concedere l'autorizzazione all'accettazione dell'incarico con efficacia ex tunc” ovvero, in subordine, “di riesaminare l'istanza
…. Con l'emissione di un nuovo provvedimento”. Richiamata la normativa di riferimento, il primo Giudice ha osservato che “l'esercizio della prerogativa esclusivamente datoriale di negare la preventiva autorizzazione richiesta dal dipendente non” appariva “manifestamente contraria ai principi di correttezza e buona fede né” risultava basata
“su motivazioni irragionevoli o del tutto arbitrarie”.
Pag.1 Rilevava che il provvedimento di diniego indicava con chiarezza le motivazioni per cui il dipendente non poteva svolgere l'incarico richiesto (“… Il dott. (…) è stato, Parte_1 rispettivamente, autorizzato a svolgere l'incarico di Revisore dei Conti dell'Acquedotto Consortile Biviene di Monreale e di componente del Collegio dei revisori dei Conti del , Controparte_3 entrambi per il triennio 2020-2023. Autorizzare lo svolgimento di altro incarico di revisore dei Conti comporterebbe, a parere dello scrivente, un impegno non marginale, da parte del dott. Parte_1 inconciliabile con il principio di esclusività che caratterizza il rapporto di lavoro a tempo pieno (o a tempo parziale superiore al 50%) con la Pubblica Amministrazione, e ciò in considerazione del fatto che l'interessato espleterebbe, contestualmente ai predetti incarichi che termineranno nel 2023 un terzo ( presso il Comune di S. Teresa di Riva) la cui cessazione è prevista nel 2024. Peraltro, come rappresentato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 182/03 del 18.11.2003 in materia di attività extraistituzionali, “Anche l'aspetto economico deve risultare attentamente monitorato, in quanto un tale impegno dovrà risultare adeguatamente remunerato, venendosi così, a realizzare un ulteriore elemento paradigmatico tra quelli individuati, dalla Corte dei Conti, come sintomatico della situazione di incompatibilità”. Nel caso di specie, le attività extraistituzionali, in corso di svolgimento da parte del dott. , prevedono una retribuzione annua di Parte_1
8.000,00 euro (incarico a favore dell'Acquedotto Consortile di Monreale), di 10.235,00 (incarico a favore del ) e, con riferimento all'incarico presso il Comune di S. Teresa di Riva, di Controparte_3
7.810,00. Alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta che la richiesta di autorizzazione presentata dal dott. a svolgere l'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti Parte_1 del Comune di S. Teresa di Riva non può trovare accoglimento”). Il Tribunale ha evidenziato che, secondo l'amministrazione resistente, “lo svolgimento da parte del ricorrente di un terzo incarico extraistituzionale quale revisore contabile” si sarebbe posto
“in contrasto con il principio di esclusività che caratterizza il pubblico impiego;
ha, dunque, escluso la ricorrenza del requisito dell'occasionalità dell'incarico, evidenziando la sussistenza del carattere della stabilità e della continuità; ha, inoltre, valorizzato il dato economico evidenziando i vantaggi complessivamente derivanti al lavoratore dal cumulo dei tre incarichi (pari a circa € 26.045,00 annui)”.
Ha aggiunto che “l'espletamento di un terzo e contestuale incarico” non poteva “che presupporre un impegno “non marginale” del ricorrente” essendo “notorio che il revisore contabile – lungi dal partecipare esclusivamente a riunioni tri-quadrimestrali – è chiamato a svolgere le seguenti delicate funzioni previste dall'art. 239, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000: “a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico - finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel
Pag.2 rispetto della disciplina statale vigente in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. (…); d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; f) verifiche di cassa di cui all'art. 223””. Che, inoltre, “al fine di garantire l'adempimento delle funzioni sopra indicate, l'organo di revisione necessita di consultare atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione”. Riteneva, dunque, che il provvedimento di diniego non appariva “manifestamente irragionevole o arbitrario atteso che l'espletamento contestuale di un terzo incarico di revisore dei conti - in considerazione delle innumerevoli funzioni già assegnate al ricorrente dal e Controparte_3 dall'Acquedotto Consortile Biviene di Monreale” lo avrebbe distolto “dal dedicare le energie lavorative all'amministrazione della giustizia con conseguenti ricadute negative, anche in termini qualitativi, sull'espletamento delle mansioni di Direttore sino a questo momento egregiamente espletate”. Che, del resto, ciò che rilevava non era “tanto l'incarico extraistituzionale singolarmente e atomisticamente considerato o il mero numero complessivo degli stessi quanto, come nel caso di specie, il pregiudizio all'“interesse del buon andamento dell'amministrazione” che potrebbe derivare dallo svolgimento contestuale dell'ufficio di revisore contabile presso tre diversi enti variamenti dislocati nel territorio siciliano”. In siffatto contesto ha ritenuto che il convenuto aveva “ragionevolmente escluso CP_1 la sussistenza di una compatibilità tra lo svolgimento di un terzo incarico di revisore contabile con l'espletamento da parte del ricorrente della prestazione lavorativa quale Direttore presso il Tribunale di Marsala, ponendo l'attenzione sul carattere della contestualità degli incarichi già autorizzati e sulla natura degli stessi”; che alcuna rilevanza poteva assumere il nulla osta espresso dal Dirigente in quanto la decisione finale del Direttore Generale era stata assunta a “seguito di una valutazione complessiva della natura degli incarichi già autorizzati e da autorizzare”. Infine, non ravvisava “alcuna contraddittorietà nella condotta dell'amministrazione resistente che
– dopo il diniego di cui è causa e dopo l'instaurazione del giudizio” aveva “autorizzato il ricorrente a svolgere l'incarico di componente, per la sola prova orale, della Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica presso il Comune di Priolo Gargallo”; ciò in quanto i due incarichi presentavano “differente oggetto, differente natura, differente durata e differente remunerazione sicché il diverso estrinsecarsi del potere datoriale non” appariva “sotto tale profilo passibile di censura”.
Pag.3 Assumeva, in definitiva, che il diniego di autorizzazione non si era posto in contrasto con i principi di lealtà e correttezza ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c… Per la riforma della predetta decisione, con ricorso del 13.03.2023, ha interposto appello Parte_1
Col primo motivo ritiene che il Tribunale abbia errato “nel condividere le motivazioni del provvedimento di diniego dell'autorizzazione opposto dal reputando integrata la violazione CP_1 del principio di esclusività, in virtù di un asserito carattere di stabilità e di continuità dell'incarico di cui si postulava l'autorizzazione”.
Osserva che l'art.53 del D.Lg.vo n.165/2001 è stato introdotto “proprio per moderare il rigido principio costituzionale raccolto dagli artt.97 e 98, per cui i pubblici dipendenti erano obbligati al servizio esclusivo nei confronti della Nazione”. Sostiene che il primo Giudice ha erroneamente ritenuto che “l'espletamento del terzo incarico di componente del collegio di revisore dei conti si poneva in contrasto con il principio di esclusività stante l'instaurazione con la civica amministrazione committente di un rapporto stabile e continuativo, e la “non marginalità” dell'impegno, nonché determinava una condizione di favore economico per l'appellante”. Assume che “non sussisteva alcuna violazione del principio di esclusività in quanto il citato incarico di componente del collegio dei revisori dei conti, sia atomisticamente considerato sia unitamente agli altri due” richiedeva “un'attività occasionale e discontinua”, che i compiti “erano da assolversi al di fuori dell'orario di lavoro (36 ore settimanali), rimanendo inalterata la capacità lavorativa” e che l'incarico aveva una durata triennale. Che, pertanto, “la valutazione prognostica del Giudice era frutto di una non corretta interpretazione del ruolo e delle funzioni di componente del collegio dei revisori dei conti nonché di un'omessa considerazione delle modeste dimensioni degli Enti committenti”. Parimenti, ritiene “destituita di fondamento … l'altra considerazione afferente al vantaggio economico che il lavoratore avrebbe tratto dal nuovo incarico” atteso che il “trattamento economico corrisposto dal Ministero della Giustizia era maggiore rispetto a quello derivante dai tre incarichi”. Soggiunge che “negli ultimi tre anni in cui svolgeva i due incarichi di cui era già destinatario” aveva conseguito “valutazioni di merito relative alle perfomances individuali più che adeguate, accrescendo di fatto il proprio contributo lavorativo per l'Ufficio di appartenenza”. Col secondo motivo deduce la falsa applicazione dell'art.53 Dlgs 165/2001 per illogicità ed infondatezza della motivazione. Rileva che nonostante lo svolgimento di due incarichi extraistituzionali come componente del collegio dei revisori di conti presso Enti Pubblici, negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 aveva sempre raggiunto gli obiettivi fissati dal Ministero di appartenenza, tant'è che il dirigente del Tribunale di Marsala aveva attestato l'espletamento di attività lavorativa ultronea rispetto al normale orario di lavoro (straordinario), e, vieppiù, il punteggio rientrava nella fascia di valutazione “più che adeguato”. Che, quindi, “era più semplice ipotizzare che anche il terzo incarico non avrebbe inciso sull'intensità e la qualità della prestazione lavorativa, considerato l'impegno saltuario, da componente di un organo collegiale, fuori dall'orario di lavoro, per un ente comunale di ridotte dimensioni”.
Pag.4 Rileva una disparità di trattamento tra i lavoratori del pubblico impiego, in quanto Contro nell'art.6 del “regolamento del citato pubblicato il 20.07.2016 … era stabilito il limite di tre incarichi esterni per i dipendenti”, sicchè se egli “fosse appartenuto a quest'ultimo Ministero, allora avrebbe potuto ottenere l'autorizzazione in argomento”. Col terzo motivo lamenta la “Falsa applicazione dell'art.97 Cost. irragionevolezza della motivazione”. Deduce che “l'elemento delle territorialità non impatta su quello temporale. Il componente del collegio contabile si reca presso la sede l'Ente controllato, 3-4 volte l'anno; la maggior parte dell'attività di controllo avviene on line da remoto ripartendo i compiti tra i componenti del collegio”. Sottolinea che “l'intensità e la qualità dell'attività disimpegnata … in favore della parte datoriale non subiva deflessione nel corso degli anni in cui espletava incarichi esterni e nessun elemento certo” deponeva “in senso negativo a fronte dell'espletamento del terzo incarico”. Che non “sussisteva alcun conflitto di interesse fra le mansioni svolte in favore del (in CP_1 concreto per il Tribunale di Marsala) e l'attività avente natura squisitamente contabile da svolgersi in favore del e con il quale il ricorrente non ha mai avuto in passato, e Controparte_5 non ha attualmente, rapporto di alcun genere”. Che “nel caso in esame non sussisteva alcuna prevalenza economica degli incarichi extraistituzionali sull'attività di dipendente pubblico, al contrario, esisteva la prevalenza di tale ultima attività, sia in ordine al tempo e sia in ordine al compenso”. Con memoria del 17/18.2.2025 si è regolarmente costituito in giudizio il
[...]
, resistendo al gravame. Controparte_1
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Il gravame è infondato e, come tale, deve essere disatteso avendo fatto il primo Giudice buon governo della normativa vigente e delle risultanze processuali. Vale, anzitutto, premettere che la ratio del divieto di cumulo di impieghi, valido anche nel lavoro pubblico privatizzato, trova le proprie radici nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico, ossia nell'art. 98 Cost. che, nel prevedere che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, rafforza il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa alle dipendenze - in senso lato - delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (cfr. Cass. n.22188/2021, Cass. n24377/2022). Il principio del “servizio esclusivo della Nazione” del pubblico dipendente è stato poi declinato agli artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957, che ha disposto l'incompatibilità assoluta dell'impiego pubblico con l'esercizio di altre attività. Tale divieto così previsto è stato successivamente mitigato dall'art. 58 del d.lgs. n. 29/1993, poi trasfuso nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 che ha previsto la possibilità per l'amministrazione di appartenenza di autorizzare il dipendente a svolgere incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni o soggetti privati, anche retribuiti, se ritenuti compatibili con l'attività dallo stesso svolta.
Pag.5 Nel dettaglio, il primo comma dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che “resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 …”. Il comma 5 del medesimo articolo, stabilisce che “In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”. Il successivo comma 7, infine, prevede che “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi …. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”. L'impianto normativo, dunque, si fonda sulla regola per la quale il pubblico impiegato deve prestare servizio per la propria Amministrazione di appartenenza costituendo l'ipotesi dello svolgimento di altri incarichi retribuiti l'eccezione, come tale, soggetta a preventiva autorizzazione. Trattasi del principio di esclusività che è speculare “al tratto complessivo di immagine” e di
“fedele vocazione delle energie al lavoro nell'interesse della collettività, che connota lo statuto del lavoratore pubblico” (così in parte motiva Cass. n.24377/2022).
Secondo la Suprema Corte, infatti, “… Lo scopo è evidentemente quello di garantire l'imparzialità, l'efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi sanciti dagli artt 97 e 98 Cost., nonché di evitare che il pubblico dipendente possa svolgere incarichi ulteriori rispetto a quelli che discendono dai propri doveri istituzionali, distogliendolo da essi ovvero creando forme autorizzate di concorrenza soggettiva in capo al medesimo soggetto interessato, e procurandogli un vantaggio economico che non ne giustificherebbe, se stabile e duraturo e quindi dotato dei caratteri della prevalenza e continuità, la permanenza all'interno della pubblica amministrazione, con i conseguenti rilevanti oneri ad essa attribuiti” (cfr. Cass. Ord. n. 1623/2022). Posta le regola della esclusività or ora citata con conseguente carenza di un diritto soggettivo in capo al dipendente pubblico allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, risulta oltremodo consequenziale ritenere che l'autorizzazione in deroga sia discrezionale e soggetta a rigide valutazioni di opportunità da parte dell'Amministrazione di appartenenza.
Pag.6 La vicenda che occupa, dunque, deve essere ricondotta - come del resto è stato affermato nella sentenza impugnata - nell'alveo degli atti di gestione del rapporto di lavoro e, come tale, risolta alla luce dei canoni di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), quali parametri di verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Orbene, ritiene questa Corte che il provvedimento di diniego sia stato emanato nel rispetto di tali principi e che lo stesso non contenga (come affermato dal primo Giudice) motivazioni irragionevoli o arbitrarie. Col provvedimento qui contestato, il Direttore Generale del Ministero della Giustizia si è così espresso:
“… Il dott. … è stato, rispettivamente, autorizzato a svolgere l'incarico di Revisore dei Parte_1
Conti dell'Acquedotto Consortile Biviene di Monreale e di componente del Collegio dei revisori dei Conti del , entrambi per il triennio 2020-2023. Autorizzare lo svolgimento di altro Controparte_3 incarico di revisore dei Conti comporterebbe, a parere dello scrivente, un impegno non marginale, da parte del dott. inconciliabile con il principio di esclusività che caratterizza il rapporto di Parte_1 lavoro a tempo pieno (o a tempo parziale superiore al 50%) con la Pubblica Amministrazione, e ciò in considerazione del fatto che l'interessato espleterebbe, contestualmente ai predetti incarichi che termineranno nel 2023 un terzo ( presso il Comune di S. Teresa di Riva) la cui cessazione è prevista nel 2024. Peraltro, come rappresentato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 182/03 del 18.11.2003 in materia di attività extraistituzionali, “Anche l'aspetto economico deve risultare attentamente monitorato, in quanto un tale impegno dovrà risultare adeguatamente remunerato, venendosi così, a realizzare un ulteriore elemento paradigmatico tra quelli individuati, dala Corte dei Conti, come sintomatico della situazione di incompatibilità”. Nel caso di specie, le attività extraistituzionali, in corso di svolgimento da parte del dott. , prevedono una Parte_1 retribuzione annua di 8.000,00 euro (incarico a favore dell'Acquedotto Consortile di Monreale), di 10.235,00 (incarico a favore del ) e, con riferimento all'incarico presso il Comune Controparte_3 di S. Teresa di Riva, di 7.810,00. Alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta che la richiesta di autorizzazione presentata dal dott. a svolgere l'incarico di componente del collegio dei Parte_1 revisori dei conti del Comune di S. Teresa di Riva non può trovare accoglimento”. Contr Premessa l'irrilevanza del regime operante per i dipendenti del ritiene la Corte tutt'altro che irragionevole la valutazione compiuta dal Direttore Generale circa l'inconciliabilità del nuovo (terzo) incarico (da disimpegnare contestualmente ad altri due) di cui il dott. aveva chiesto l'autorizzazione. Parte_1
L'incarico di componente del collegio dei revisori dei Conti presso il Controparte_5
(incarico che avrebbe dovuto aggiungersi a quello identico presso il
[...]
Comune di ) non era affatto marginale, giacchè al di là di quanto assertivamente CP_3 sostenuto dall'appellante, la complessità e la delicatezza di tale compito è palmarmente restituita dal tenore letterale dell'art. 239 del D.Lg.vo n.267/2000 (T.U. Enti Locali) di cui il primo Giudice ha dato ampiamente conto in motivazione senza che, sul punto, sia stata sollevata alcuna specifica censura. Risulta, pertanto, immanente la (anche solo potenziale) incompatibilità di tale terzo incarico coi principi di buon andamento della P.A. (segnatamente di quello di
Pag.7 appartenenza), non potendo venire in rilievo, ai fini della decisione, le dedotte personali capacità organizzative e lavorative (che qui non sono in discussione) del dott. Parte_1
Appare, in altri termini, chiaro che il nuovo incarico (cumulato con gli altri due) avrebbe ragionevolmente comportato una significativa distrazione di energie lavorative rispetto a quelle (parimenti importanti) di Direttore presso il Tribunale di Marsala (ossia il
, quale Amministrazione di appartenenza esclusiva). Controparte_1
Non si ravvisano, dunque, profili di arbitrarietà (e specularmente la violazione dei principi di correttezza e buona fede) nella motivazione del provvedimento adottato dalla parte datoriale pubblica. E tanto lo si afferma anche con riferimento al profilo della remunerazione giacchè se è vero che il compenso complessivo dei tre incarichi era inferiore a quello percepito dal dott. è altrettanto vero che il significativo importo annuo di euro 26.045,00 Parte_1
(per i tre incarichi) si collocava oltre la metà di quello tabellare annuo (euro 40.465,65) percepito presso l'Amministrazione di appartenenza;
situazione, questa, che pur non configurando una prevalenza del reddito extra-istituzionale, tuttavia, risultava e risulta sproporzionata in base al principio di esclusività della prestazione lavorativa in favore dell'Amministrazione di appartenenza. L'appello, pertanto, deve essere disatteso con conseguente conferma della sentenza impugnata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in favore dell'appellato. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.834/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Marsala il 14.9.2022. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi €3.473,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge se dovuti. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 27 marzo 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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