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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., all'udienza del 17/01/2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 759 /2023 R.A.C.L., promossa da codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato Via Bottego n° 38/40 09125 Cagliari, presso lo studio dell'Avv. LOBINA
LUCIANO, che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso, opponente
contro
elettivamente domiciliata in VIA DELITALA N.2 CAGLIARI presso gli Uffici CP_1 dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO DOA e dall'avvocato MARIANTONIETTA PIRAS, in virtù di procura generale alle liti
- opposto–
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06 marzo 2023 la IG , dopo aver Parte_1
depositato regolare atto di dissenso, proponeva ricorso in opposizione alle risultanze del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario richiesto per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Nel detto ricorso l'opponente ha censurato le conclusioni assunte dal consulente tecnico d'ufficio, Dr. Persona_1
1 Nel procedimento di ATPO il detto CTU ha ritenuto la IG affetta da Pt_1
“Residuo/recidiva di epidermoide fossa cranica posteriore con idrocefalo derivato associato a modesta emisindrome cerebellare sinistra, e cefalea, ipotiroidismo in trattamento post-tiroidite, mastopatia fibrocistica, miofibroma uterino, microlitiasi renale”, e aveva concluso ritenendo che tale quadro determinasse “un grado di invalidità pari al 100%” ma non comportasse “una incapacità a deambulare senza il costante aiuto di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita” , rimanendo di tale avviso anche in seguito alle osservazioni di parte ricorrente ed alla produzione di ulteriore documentazione medica da parte dell'opponente.
Il CTU poneva a sostegno delle sue ragioni le certificazioni mediche agli atti in confronto con l'esame obiettivo effettuato durante la visita, per la quale rilevava che “la paziente viene invitata a compiere svariati atti quotidiani della vita (vestirsi e svestirsi, calzare le scarpe ecc.) che vengono eseguiti in completa autonomia sebbene alcuni con adattamenti e difficoltà”.
Chiamato a chiarimenti ribadiva che la nuova certificazione medica prodotta successivamente alla visita non modificasse, nel complesso, la situazione dell'opponente.
L'opponente ha contestato tali risultanze rilevando che il CTU non aveva adeguatamente valutato gli effetti e le implicazioni della sindrome cerebellare, vermiana con disartria, problema neurologico grave, di cui soffriva la IG e che determinava un Pt_1
grave problema neurologico, con cattivo funzionamento del cervelletto e, conseguentemente: “compromissione della coordinazione della testa e del ronco.Conseguenza di quanto sopra sono grossolane alterazioni della postura con perdita di coordinazione e controllo dei muscoli, ivi compresi quelli deputati al parlare, problemi di deambulazione, che si estrinsecano nella difficoltà di camminare, nel procedere con passo strascicato, tendenza a cadere, difficoltà di salire o scendere le scale, instabilità ed in generale atassia, ovvero perdita di equilibrio nonché scoordinazione motoria degli arti inferiori e superiori”.
L'opponente, pertanto, previo rinnovo della CTU, concludeva per l'accertamento di una riduzione della capacità lavorativa, confacenti alle sue attitudini, superiore a 2/3, requisito sotteso al riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità di cui all'art. 1, L.
222/1984, con decorrenza dalla data della disposta revisione, con condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese processuali di entrambi i giudizi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ L' si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo
2 delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
In seguito all'introduzione della presente opposizione, in data 14 maggio 2023, la
IG è deceduta e il giudizio è proseguito con l'erede Sig. , Pt_1 Persona_2
marito della Pt_1
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, stante la specificità dei motivi e le risultanze delle certificazioni mediche si è ritenuto rinnovare la CTU conferendo il relativo incarico alla D.ssa Per_3
[...]
Veniva, quindi, rinnovata la CTU, che veniva effettuata sulla sola documentazione stante il decesso dell'opponente IG . All'odierna udienza la causa è Parte_1
stata tenuta a decisione sulle conclusioni formulate in atti dalle parti.
***
L'opposizione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Il CTU, dott.ssa a cui è stato affidato l'incarico di rinnovare la perizia Per_3
ha accertato, che la signora fosse affetta da “Epidermoide del IV ventricolo e Pt_1
idrocefalo”, in particolare spiegando che fosse affetta da “Neoplasia cerebrale, nel
dettaglio un voluminoso epidermoide del IV ventricolo che determinava effetto massa e
conseguenti disturbi clinici correlati alla presenza di un processo espansivo intracerebrale.
Nel 2012 è stata sottoposta ad intervento di exeresi parziale della neoplasia con discreto
benessere fino al 2018, quando è stata sottoposta ad un'ulteriore intervento neurochirurgico,
a causa dell'aumento di dimensioni del residuo neoplastico. Nel 2021 a causa della comparsa
di idrocefalo comunicante è stato necessario un ulteriore intervento neurochirurgico di
derivazione ventricolo-peritoneale destra.” e sottolineava che “dalla documentazione
allegata si evince che il decorso della malattia è stato caratterizzato da progressivo
peggioramento delle sue condizioni cliniche. Il decesso è avvenuto in data 14.05.2023 per le
complicanze della neoformazione cerebrale” .
Data la gravità della malattia come emergente dalle certificazioni mediche ha dunque concluso, contrariamente a quanto ritenuto dal consulente espressosi nella prima fase
3 dell'ATPO, che la non fosse in grado di compiere autonomamente gli atti Pt_1
quotidiani della vita senza l'assistenza continua da parte di terzi.
Le motivazioni e le conclusioni espresse dal CTU dott.ssa appaiono Per_3
del tutto condivisibili in quanto esenti da vizi logici, suffragate da riscontri oggettivi e adeguatamente supportate dalla documentazione versata agli atti.
In accoglimento delle risultanze della CTU in atti, pertanto, si ritiene, che la signora si trovasse nelle condizioni invalida civile al 100% e necessitasse di Pt_1
assistenza personale continua nello svolgimento delle comuni attività della vita quotidiana in quanto incapace di svolgerle in autonomia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa fino alla data del decesso, così come richiesto dall'opponente.
Stante il principio della soccombenza, le spese processuali sono poste a carico dell' in favore dell'opponente, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari CP_1
di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione delle nuove tariffe professionali previste dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, tenuto anche conto dei parametri indicati nella sentenza della Cass. Civ., sez. sesta, n. 6457/17, che si ritiene di dover condividere.
CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separati decreti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta che la Sig.ra si trovava nella condizione di invalido civile Parte_1
al 100% con necessità di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa e presenti il requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla data della domanda amministrativa, 23.11.2021, fino al decesso e, pertanto,
- accoglie il ricorso in opposizione dal medesimo proposto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
- Condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opponente CP_1 liquidando l'importo di € 1.530,00 per la fase relativa all'ATP e di € 3.161,00, per la fase dell'opposizione ex art. 445 sesto bis comma c.p.c., oltre 15% di spese generali e accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
4 CP_ Pone a carico dell' separati decreti.
Cagliari, 17/01/2025
le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
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