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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/10/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 511/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 15/07/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “mansione e jus variandi”, promossa da:
(C.F. ) nata a Caltanissetta (CL) il Parte_1 C.F._1 02/01/1959, con il patrocinio dell'avv. COSTA IVANO (C.F. ) con CodiceFiscale_2 domicilio eletto in via Fra Giarratana n. 9 -93100 -Caltanissetta ricorrente contro
(C.F. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CUBA LUIGI (C.F. ), con domicilio eletto in via C.F._3 Rochester n.
2 -93100 Caltanissetta
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«In via principale, ritenere e dichiarare che fin dalla data di assunzione o da quell'altra data successiva accertata in corso di giudizio, la ricorrente ha svolto le mansioni di Assistente Amministrativo categoria C ccnl sanità e riconoscere per l'effetto le consequenziali differenze retributive tra quanto percepito dal ricorrente con la qualifica di operatore tecnico categoria B e quanto spettante quale assistente amministrativo categoria C ccnl sanità quantificate alla data di deposito del ricorso in € 16.267,63 o per quell'altra maggiore o minore misura ritenuta giusta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Per l'effetto, ordinare alla resistente di corrispondere al ricorrente le differenze retributive quantificate alla data di deposito del ricorso nella misura di
€ 16.267,63 o in quell'altra maggiore o minore misura ritenuta giusta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio».
Per parte resistente: «Ritenere e dichiarare infondate le domande tutte azionate con il ricorso introduttivo per tutti i motivi indicati in memoria. Conseguentemente rigettare il ricorso introduttivo perché del tutto infondato, pretestuoso e non provato per tutte le ragioni e i motivi meglio spiegati in premessa. In via istruttoria si chiede ammettersi prova contraria con gli stessi testi indicati dalla ricorrente e sui medesimi capitoli. Con vittoria di spese e compensi del giudizio». Ragioni della decisione
La sig.ra , “Operatore tecnico CED Cat B” dell di Parte_1 CP_2
Caltanissetta, con ricorso depositato in data 06/04/2022, ha agito per l'accoglimento
1 delle domande riportate in epigrafe assumendo di aver svolto sin da subito mansioni rientranti nella categoria superiore di Assistente amministrativo categoria C. Pertanto ha chiesto il riconoscimento delle consequenziali differenze retributive quantificandole nella somma di € 16.267,63.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l
[...]
che ha resistito eccependo l'infondatezza, in fatto e Controparte_1 in diritto, delle pretese creditorie.
Ammessi i mezzi istruttori con ordinanza del 24.10.2023 ed assunti gli stessi, previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.7.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°
Sui presupposti per il riconoscimento delle mansioni superiori nel pubblico impiego.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, quinto comma del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione. (Cass. sez. L, Sentenza n. 14775 del 18.6.2010, Sez. L, Sentenza n.
18808 del 07/08/2013, Rv. 628344).
Tuttavia perché insorga il diritto al trattamento retributivo per le mansioni superiore è necessario che “tali mansioni vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni” (si veda S.C. che ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento del proprio diritto a differenze retributive proposta da un funzionario pubblico destinatario dell'incarico di direttore reggente dell'ufficio, in quanto questi avrebbe dovuto provare non solo di aver svolto tali funzioni, ma anche i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che la mansione superiore aveva in concreto comportato) (Cass.
2 sez. L, Sentenza n. 8529 del 12.4.2006, in senso conforme Cass. Sez. L, Sentenza n.
16469 del 26.7.2007 e Sentenza n. 10027 del 27.4.2007).
Le mansioni rese da parte ricorrente: gli esiti dell'attività istruttoria.
Sui contenuti delle mansioni de hanno riferito i testi Parte_1 [...]
e , escussi all'udienza del 21.05.2024. Tes_1 Testimone_2
In particolare, il teste , dipendente dell'Asp assegnato alle risorse Testimone_1 umane ufficio trattamento economico e fondi, ha dichiarato che: “la sig.ra ha Pt_1 compiti d'istruttoria, nel senso che predispone l'atto, ma non è un istruttore (…) si assume la responsabilità degli atti prima che io poi li controlli e li sottoscriva. (..) la complessità delle mansioni affidate alla rispetto a quelle di appartenenza riposa Pt_1 essenzialmente nelle attività di “quadratura” dei dati relativi allo svolgimento dell'attività lavorativa, nel senso che bisogna vedere o riscontrare l'esatto importo di retribuzione per quella mansione, l'esatto importo dei contributi, il trattamento fiscale. Per la sua attività
è sotto il mio diretto controllo;
quindi, è responsabile di una attività che è tipicamente istruttoria”. Cont Il teste dirigente dell assegnato al trattamento economico del personale e Tes_3 responsabile della ricorrente dal 2018 sino alla metà del 2022, ha dichiarato: “L'attività lavorativa della , per quelli che sono i compiti che le ho visto svolgere nel Pt_1 suddetto periodo sono certamente di complessità superiore al profilo di appartenenza dovendo procedere ad una attività di qualificazione dei dati da inserire certamente complessi in ragione della posizione funzionale ricoperta e ciò perché allora mancava
l'assistente ovvero la figura intermedia tra il direttivo e l'esecutivo. Quindi si è cercata una soluzione organizzativa per colmare questo GAP”.
Le dichiarazioni rese dai testimoni hanno riscontro nella documentazione versata in atti sub 2 e 4 allegati al ricorso.
Si segnalano per la rilevanza ai fini del decidere i seguenti documenti: ordine di servizio n. 2145 del 2305.2016, disposizione di servizio n. 335 del 6.08.2018, ordine di servizio n. 242 del 24.1.2017, ordine di servizio n. 181 del 19.01.2016 che dimostrano la formalizzazione delle incombenze assegnate alla ricorrente non riconducibili alle mansioni di appartenenza.
Le declaratorie del ccnl.
«Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento di fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione della qualifica o del grado previsti dalla normativa legale o contrattuale e dal raffronto dei risultati di tali indagini». (Sez. L, Sentenza n. 15751 del 21/10/2003, ex plurimis anche
Sez. L, Sentenza n. 17561 del 01/09/2004, Sez. L, Ordinanza n. 15677 del 05/06/2024)
3 L'esame delle risultanze istruttorie e delle declaratorie del CCNL conforta nella conclusione che parte ricorrente ha prestato mansioni superiori.
Sono inquadrati nella Categoria B richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
In particolare, l'operatore tecnico, con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse.
Sono inquadrati nella Categoria C «i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti». In particolare, l'Assistente amministrativo svolge mansioni amministrativo- contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario, quali - ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Per concludere , a decorrere dall'aprile 2016 (si vedano gli ordini Parte_1 di servizio) ha svolto gli adempimenti amministrativo-contabili per il calcolo delle detrazioni fiscali dei dipendenti sotto il controllo del proprio responsabile prima dell'emissione dell'atto finale di competenza del dirigente. La ragione dell'assegnazione delle mansioni superiori è nella mancanza in organico dell'assistente ovvero della figura intermedia tra il direttivo e l'esecutivo (v. dichiarazioni del teste del 21.5.2024). Tes_3
Ulteriore elemento obiettivante della mansioni superiori assegnate è costituito dall'inserimento dei mediante la cd piattaforma “Aliseo”.
Come evidenziato dai testi escussi, che peraltro hanno avuto un ruolo di supervisione e controllo del lavoro della , l'attività di qualificazione dei dati e la specializzazione Pt_1 delle competenze, escludono che la ricorrente abbia avuto le mere funzioni di operatore addetto all'inserimento di dati. La circostanza che dovesse provvedere anche ad attività che propriamente rientrano nelle mansioni del profilo di appartenenza, non muta il quadro generale delle mansioni assegnate a parte ricorrente, che pur sbrigando compiti propri, è stata sostanzialmente addetta sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo in via prevalente alle mansioni superiori, nel caso di specie, proprie del profilo
4 C in quanto è stata assegnata alla tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti dell
[...]
e della gestione delle buste paga. Parte_2
In conclusione, tenuto conto di quanto disposto nel ccnl di settore, la ha reso Pt_1 mansioni riconducibili alle mansioni della categoria C di assistente amministrativo.
Dall'esercizio di mansioni inquadrabili nella diversa e superiore categoria C deriva per il diritto al riconoscimento di un trattamento economico che sia Parte_1 corrispondente alle stesse per i giorni effettivamente lavorati.
Per tali ragioni deve essere dichiarato che , dipendente dell Parte_1 [...]
, dall'aprile 2016 sino al 6 aprile 2022, ha svolto di fatto ed in via prevalente Parte_2 le mansioni della categoria C superiori a quelle di inquadramento e per l'effetto l
[...]
deve essere condannata a pagare le differenze retributive maturate nei Parte_2 periodi di lavoro effettivamente prestati (ovvero con esclusione dei periodi di ferie, astensione dal lavoro, ecc.), oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991.
La determinazione delle differenze retributive. Cont Per determinare le differenze retributive maturate l al fine di contenere le spese processuali, senza che ciò costituisse forma di acquiescenza, ha predisposto i conteggi secondo il seguente quesito «Accertare le differenze retributive maturate con riferimento ai periodi di effettivo lavoro (al netto di ferie, assenze per malattia, ecc.) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dovute dall' Controparte_1
a per il periodo aprile 2016 sino al 6.4.2022 in
[...] Parte_1 ragione del CCNL Sanità per la categoria C, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art.
22, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Nell'effettuare i conteggi sopra richiesti dovrà essere detratto quanto percepito per come risultante dalle buste paga, provveda il CTU al calcolo di quanto dovuto per interessi e rivalutazione precisando la data di effettuazione del calcolo, separatamente per categoria di credito». Cont L ha provveduto alla determinazione delle differenze retributive pari alla somma di €
20.224,71, senza la determinazione degli interessi. I conteggi sono stati depositati con nota del 9.5.2025.
Sulla determinazione delle differenze, nulla ha osservato la difesa della ricorrente e per tali ragioni deve darsi atto della maturazione del diritto a percepire la somma di
€20.224,71, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Il regolamento delle spese processuali.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi di lite devono essere determinati al minimo delle tariffe per il III scaglione, applicate le tariffe di cui al DM n.
55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto
5 conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, Cont istruttoria e fase decisoria. Pertanto l deve essere condannata alla loro refusione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accerta e dichiara che , dipendente dell di Caltanissetta, nel Parte_1 CP_2 periodo aprile 2016 – 6 aprile 2022, ha svolto di fatto ed in via prevalente le mansioni della categoria C, superiori a quelle di inquadramento, e per l'effetto condanna l di CP_2
Caltanissetta a pagare le differenze retributive pari alla somma di € 20.224,71 maturate nei periodi di lavoro effettivamente prestati (ovvero con esclusione dei periodi di ferie, astensione dal lavoro, ecc.), oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991.
Condanna alla refusione delle Controparte_1 spese di lite sostenute da che vengono liquidate nella Parte_1 complessiva somma di € 2694,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 12 ottobre 2025
Il Giudice Angela Latorre
6
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 15/07/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “mansione e jus variandi”, promossa da:
(C.F. ) nata a Caltanissetta (CL) il Parte_1 C.F._1 02/01/1959, con il patrocinio dell'avv. COSTA IVANO (C.F. ) con CodiceFiscale_2 domicilio eletto in via Fra Giarratana n. 9 -93100 -Caltanissetta ricorrente contro
(C.F. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CUBA LUIGI (C.F. ), con domicilio eletto in via C.F._3 Rochester n.
2 -93100 Caltanissetta
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«In via principale, ritenere e dichiarare che fin dalla data di assunzione o da quell'altra data successiva accertata in corso di giudizio, la ricorrente ha svolto le mansioni di Assistente Amministrativo categoria C ccnl sanità e riconoscere per l'effetto le consequenziali differenze retributive tra quanto percepito dal ricorrente con la qualifica di operatore tecnico categoria B e quanto spettante quale assistente amministrativo categoria C ccnl sanità quantificate alla data di deposito del ricorso in € 16.267,63 o per quell'altra maggiore o minore misura ritenuta giusta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Per l'effetto, ordinare alla resistente di corrispondere al ricorrente le differenze retributive quantificate alla data di deposito del ricorso nella misura di
€ 16.267,63 o in quell'altra maggiore o minore misura ritenuta giusta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio».
Per parte resistente: «Ritenere e dichiarare infondate le domande tutte azionate con il ricorso introduttivo per tutti i motivi indicati in memoria. Conseguentemente rigettare il ricorso introduttivo perché del tutto infondato, pretestuoso e non provato per tutte le ragioni e i motivi meglio spiegati in premessa. In via istruttoria si chiede ammettersi prova contraria con gli stessi testi indicati dalla ricorrente e sui medesimi capitoli. Con vittoria di spese e compensi del giudizio». Ragioni della decisione
La sig.ra , “Operatore tecnico CED Cat B” dell di Parte_1 CP_2
Caltanissetta, con ricorso depositato in data 06/04/2022, ha agito per l'accoglimento
1 delle domande riportate in epigrafe assumendo di aver svolto sin da subito mansioni rientranti nella categoria superiore di Assistente amministrativo categoria C. Pertanto ha chiesto il riconoscimento delle consequenziali differenze retributive quantificandole nella somma di € 16.267,63.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l
[...]
che ha resistito eccependo l'infondatezza, in fatto e Controparte_1 in diritto, delle pretese creditorie.
Ammessi i mezzi istruttori con ordinanza del 24.10.2023 ed assunti gli stessi, previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.7.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°
Sui presupposti per il riconoscimento delle mansioni superiori nel pubblico impiego.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, quinto comma del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione. (Cass. sez. L, Sentenza n. 14775 del 18.6.2010, Sez. L, Sentenza n.
18808 del 07/08/2013, Rv. 628344).
Tuttavia perché insorga il diritto al trattamento retributivo per le mansioni superiore è necessario che “tali mansioni vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni” (si veda S.C. che ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento del proprio diritto a differenze retributive proposta da un funzionario pubblico destinatario dell'incarico di direttore reggente dell'ufficio, in quanto questi avrebbe dovuto provare non solo di aver svolto tali funzioni, ma anche i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che la mansione superiore aveva in concreto comportato) (Cass.
2 sez. L, Sentenza n. 8529 del 12.4.2006, in senso conforme Cass. Sez. L, Sentenza n.
16469 del 26.7.2007 e Sentenza n. 10027 del 27.4.2007).
Le mansioni rese da parte ricorrente: gli esiti dell'attività istruttoria.
Sui contenuti delle mansioni de hanno riferito i testi Parte_1 [...]
e , escussi all'udienza del 21.05.2024. Tes_1 Testimone_2
In particolare, il teste , dipendente dell'Asp assegnato alle risorse Testimone_1 umane ufficio trattamento economico e fondi, ha dichiarato che: “la sig.ra ha Pt_1 compiti d'istruttoria, nel senso che predispone l'atto, ma non è un istruttore (…) si assume la responsabilità degli atti prima che io poi li controlli e li sottoscriva. (..) la complessità delle mansioni affidate alla rispetto a quelle di appartenenza riposa Pt_1 essenzialmente nelle attività di “quadratura” dei dati relativi allo svolgimento dell'attività lavorativa, nel senso che bisogna vedere o riscontrare l'esatto importo di retribuzione per quella mansione, l'esatto importo dei contributi, il trattamento fiscale. Per la sua attività
è sotto il mio diretto controllo;
quindi, è responsabile di una attività che è tipicamente istruttoria”. Cont Il teste dirigente dell assegnato al trattamento economico del personale e Tes_3 responsabile della ricorrente dal 2018 sino alla metà del 2022, ha dichiarato: “L'attività lavorativa della , per quelli che sono i compiti che le ho visto svolgere nel Pt_1 suddetto periodo sono certamente di complessità superiore al profilo di appartenenza dovendo procedere ad una attività di qualificazione dei dati da inserire certamente complessi in ragione della posizione funzionale ricoperta e ciò perché allora mancava
l'assistente ovvero la figura intermedia tra il direttivo e l'esecutivo. Quindi si è cercata una soluzione organizzativa per colmare questo GAP”.
Le dichiarazioni rese dai testimoni hanno riscontro nella documentazione versata in atti sub 2 e 4 allegati al ricorso.
Si segnalano per la rilevanza ai fini del decidere i seguenti documenti: ordine di servizio n. 2145 del 2305.2016, disposizione di servizio n. 335 del 6.08.2018, ordine di servizio n. 242 del 24.1.2017, ordine di servizio n. 181 del 19.01.2016 che dimostrano la formalizzazione delle incombenze assegnate alla ricorrente non riconducibili alle mansioni di appartenenza.
Le declaratorie del ccnl.
«Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento di fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione della qualifica o del grado previsti dalla normativa legale o contrattuale e dal raffronto dei risultati di tali indagini». (Sez. L, Sentenza n. 15751 del 21/10/2003, ex plurimis anche
Sez. L, Sentenza n. 17561 del 01/09/2004, Sez. L, Ordinanza n. 15677 del 05/06/2024)
3 L'esame delle risultanze istruttorie e delle declaratorie del CCNL conforta nella conclusione che parte ricorrente ha prestato mansioni superiori.
Sono inquadrati nella Categoria B richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
In particolare, l'operatore tecnico, con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse.
Sono inquadrati nella Categoria C «i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti». In particolare, l'Assistente amministrativo svolge mansioni amministrativo- contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario, quali - ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Per concludere , a decorrere dall'aprile 2016 (si vedano gli ordini Parte_1 di servizio) ha svolto gli adempimenti amministrativo-contabili per il calcolo delle detrazioni fiscali dei dipendenti sotto il controllo del proprio responsabile prima dell'emissione dell'atto finale di competenza del dirigente. La ragione dell'assegnazione delle mansioni superiori è nella mancanza in organico dell'assistente ovvero della figura intermedia tra il direttivo e l'esecutivo (v. dichiarazioni del teste del 21.5.2024). Tes_3
Ulteriore elemento obiettivante della mansioni superiori assegnate è costituito dall'inserimento dei mediante la cd piattaforma “Aliseo”.
Come evidenziato dai testi escussi, che peraltro hanno avuto un ruolo di supervisione e controllo del lavoro della , l'attività di qualificazione dei dati e la specializzazione Pt_1 delle competenze, escludono che la ricorrente abbia avuto le mere funzioni di operatore addetto all'inserimento di dati. La circostanza che dovesse provvedere anche ad attività che propriamente rientrano nelle mansioni del profilo di appartenenza, non muta il quadro generale delle mansioni assegnate a parte ricorrente, che pur sbrigando compiti propri, è stata sostanzialmente addetta sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo in via prevalente alle mansioni superiori, nel caso di specie, proprie del profilo
4 C in quanto è stata assegnata alla tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti dell
[...]
e della gestione delle buste paga. Parte_2
In conclusione, tenuto conto di quanto disposto nel ccnl di settore, la ha reso Pt_1 mansioni riconducibili alle mansioni della categoria C di assistente amministrativo.
Dall'esercizio di mansioni inquadrabili nella diversa e superiore categoria C deriva per il diritto al riconoscimento di un trattamento economico che sia Parte_1 corrispondente alle stesse per i giorni effettivamente lavorati.
Per tali ragioni deve essere dichiarato che , dipendente dell Parte_1 [...]
, dall'aprile 2016 sino al 6 aprile 2022, ha svolto di fatto ed in via prevalente Parte_2 le mansioni della categoria C superiori a quelle di inquadramento e per l'effetto l
[...]
deve essere condannata a pagare le differenze retributive maturate nei Parte_2 periodi di lavoro effettivamente prestati (ovvero con esclusione dei periodi di ferie, astensione dal lavoro, ecc.), oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991.
La determinazione delle differenze retributive. Cont Per determinare le differenze retributive maturate l al fine di contenere le spese processuali, senza che ciò costituisse forma di acquiescenza, ha predisposto i conteggi secondo il seguente quesito «Accertare le differenze retributive maturate con riferimento ai periodi di effettivo lavoro (al netto di ferie, assenze per malattia, ecc.) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dovute dall' Controparte_1
a per il periodo aprile 2016 sino al 6.4.2022 in
[...] Parte_1 ragione del CCNL Sanità per la categoria C, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art.
22, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Nell'effettuare i conteggi sopra richiesti dovrà essere detratto quanto percepito per come risultante dalle buste paga, provveda il CTU al calcolo di quanto dovuto per interessi e rivalutazione precisando la data di effettuazione del calcolo, separatamente per categoria di credito». Cont L ha provveduto alla determinazione delle differenze retributive pari alla somma di €
20.224,71, senza la determinazione degli interessi. I conteggi sono stati depositati con nota del 9.5.2025.
Sulla determinazione delle differenze, nulla ha osservato la difesa della ricorrente e per tali ragioni deve darsi atto della maturazione del diritto a percepire la somma di
€20.224,71, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Il regolamento delle spese processuali.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi di lite devono essere determinati al minimo delle tariffe per il III scaglione, applicate le tariffe di cui al DM n.
55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto
5 conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, Cont istruttoria e fase decisoria. Pertanto l deve essere condannata alla loro refusione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accerta e dichiara che , dipendente dell di Caltanissetta, nel Parte_1 CP_2 periodo aprile 2016 – 6 aprile 2022, ha svolto di fatto ed in via prevalente le mansioni della categoria C, superiori a quelle di inquadramento, e per l'effetto condanna l di CP_2
Caltanissetta a pagare le differenze retributive pari alla somma di € 20.224,71 maturate nei periodi di lavoro effettivamente prestati (ovvero con esclusione dei periodi di ferie, astensione dal lavoro, ecc.), oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991.
Condanna alla refusione delle Controparte_1 spese di lite sostenute da che vengono liquidate nella Parte_1 complessiva somma di € 2694,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 12 ottobre 2025
Il Giudice Angela Latorre
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