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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/12/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 19 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. DA DA sono comparsi l'avv. Fabio Piacitelli per parte attrice e l'avv. Elena Conte in sostituzione dell'avv. Federica Forcellini per parte convenuta.
L'Avv. Piacitelli, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Conte, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. DA DA,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2976 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Fabio Piacitelli sito Roma via Casali del Drago n. 41, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 omic ede dell'avvocatura comunale coincidente con la sede legale dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Forcellini, in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio il deducendo: - .08.2017, alle Controparte_1 ore 20,45 circa, in alla guida del motociclo Kawasaki, CP_1 Parte_1 targato DS53087, , di sua proprietà, era su Controparte_2
Viale Maria – direzione Via del he, giunto all'altezza del civico n. 206, l'attore aveva perso il controllo del proprio mezzo a causa di avvallamenti lungo il manto stradale dovuti alla presenza di grandi radici di alberi, cadendo rovinosamente a terra;
-che le radici ed i dissesti del manto stradale non erano segnalati né visibili stante la scarsa illuminazione pubblica;
-che aveva riportato gravi lesioni ed era stato trasportato, a mezzo ambulanza, presso l'Aurelia Hospital. Sulla scorta delle precedenti considerazioni concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità e la condanna del convenuto in quanto custode dei luoghi ai sensi dell'art. 2051 c.c. o 2043 c.c., così rassegnando le proprie conclusioni: “– accertare e dichiarare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, per le causali dedotte in narrativa, responsabile dei danni tutti subiti dall'attore ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; – per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in lla complessiva somma di € 56.117,79 (di cui € 41.858,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, € 10.464,50 a titolo di risarcimento del danno morale, € 1.050,47 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, € 2.744,82 a titolo di spese per l'assistenza stragiudiziale), o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio il contestando la dinamica Controparte_1 del fatto e ritenendo comu sponsabilità del comune ricorrendo il caso fortuito. Rassegnava le seguenti conclusioni: “i) in via principale, nel merito: rigettare integralmente la pretesa di parte attrice in quanto inammissibile e infondata per i motivi di cui in narrativa;
ii) in via subordinata, - rideterminare il quantum debeatur nella misura ritenuta di giustizia in applicazione del criterio del concorso di colpa di cui all'art. 1127 c.c.”.
3.La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e di ctu medico legale e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.La domanda di risarcimento del danno è stata svolta ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenuto conto della oggettiva e pacifica qualifica di custode della strada in capo al convenuto. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, si è anche osservato, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2480; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152). Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089; Cass. Sez. 3, ord. 1 dicembre 2022, n. 35429; Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv. 668745-01), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943,) - è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396- 01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto la Suprema Corte ha talvolta affermato con orientamento ormai superato, cfr Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/10/2022) 19-12-2022, n. 37059, Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 26524/2020, Cass. n. 4035/2021 Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116, Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2023, n. 4051- che, "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051 Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/11/2024) 31/03/2025, n. 8450). Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Pertanto, ferma restando la natura oggettiva della responsabilità speciale prevista dall'art. 2051 c.c. nella motivata valutazione del giudice di merito, la condotta del danneggiato può assumere:
-rilievo causale meramente concorrente;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno"; nel qual caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa (e, quindi, imputabile al custode della stessa); precisamente, il risarcimento, dovuto al danneggiato, è ridotto "secondo la gravità della colpa (di quest'ultimo, ndr) e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate";
- efficienza causale esclusiva;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; nel qual caso tutto il danno ricadrà sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode (cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 22/01/2025) 27/01/2025, n. 1904). Vale anche osservare che la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del custode, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (così Sez. 3 -, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Civ. n. 24/01/2024, n. 2376; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 07/02/2024) 27/03/2024, n. 8346).
5.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va osservato, che, quindi, era onere della parte attrice dimostrare il nesso causale tra la caduta e l'alterazione del manto stradale. Sotto tale profilo vi è stata adeguata prova da parte dell'attrice. Dalla relazione della Polizia municipale di , intervenuta dopo il CP_1 sinistro, si legge che “Trattasi di sinistro avvenuto su in tratto di strada rettilineo e pianeggiante denominata viale Maria in corrispondenza del civico n. 206. Detta strada si presenta a singola carreggiata, doppio senso di marcia, a due corsie corredate sul lato sinistro nella direttrice via di Praia a Mare-via Rospigliosi, così come percorso dal motociclo, da marciapiede rialzato, mentre sul lato destro è presente banchina erbosa. La segnaletica orizzontale e verticale risulta ininfluente alla dinamica del sinistro”; la relazione precisa “al nostro intervento trovavamo ad attenderci alcuni testimoni oculari che rilasciavano dichiarazione spontanea (…) mentre il conducente del motociclo era già stato trasportato a mezzo ambulanza presso il nosocomio Aurelia Hospital. L'illuminazione pubblica in quel momento non era funzionante (…) Sul manto stradale con anomalie e buche si sono riscontrate tracce di incisione lasciate probabilmente dallo scarrocciamento sull'asfalto del motociclo ed alcuni frammenti vitrei e plastici compatibili con i danni subiti dal mezzo”. Le dichiarazioni spontanee dei testimoni oculari raccolte dalle forze dell'ordine e la prova testimoniale assunta in udienza hanno confermato, infine, la dinamica dell'incidente ed il ruolo determinante delle radici e, quindi, dei rialzi ed avvallamenti presenti sul manto. In particolare, nel corso della prova testimoniale il teste -della cui Tes_1 presenza non vi è ragione di dubitare in quanto trovato l sinistro dalle forze dell'ordine alle quali ha rilasciato coerente dichiarazione spontanea sulla dinamica- ha riferito che “Eravamo su due mezzi, motocicli, diversi io e
. Stavamo tornando dal mare a casa (…) non andiamo sempre lì al mare ma Pt_1 diamo lì è quella la strada. Non ricordo quante volte l'abbiamo fatta prima (…) allo stop eravamo affiancati, poi abbiamo preso la via Maria e io ero dietro circa 50 metri da lui. Lui camminava forse più al margine destro rispetto a me. A circa 300/400 metri dallo stop, ho visto che perdeva il controllo dell'anteriore. Le radici erano davvero molto alte”. Il teste soggetto residente in prossimità ai luoghi di causa, ha Testimone_2 raccontato che “preciso di aver sentito il rumore tipico di un incidente e di essere uscita di casa (…) il manto stradale aveva le radici dei pini marittimi a bordo strada che sporgevano. Ora non ci sono più perché la strada è stata sistemata definitivamente da circa due anni. Ricordo almeno altri due incidenti in quel periodo (…) non conosco la causa di questi altri incidenti (…) nel tratto tra via Praia a Mare e casa mia (direzione Roma) il manto stradale rendeva difficoltoso anche andare in bicicletta sulla destra”. Infine, il teste -della cui presenza non vi è ragione di dubitare Testimone_3 in quanto trovato sul luogo del sinistro dalle forze dell'ordine alle quali ha rilasciato coerente dichiarazione spontanea sulla dinamica- ha confermato che giunto all'altezza del civico n. 206, ha visto il motociclo Kawasaki, targato DS53087, condotto dall'attore signor che, nel percorrere la Parte_1 medesima strada nel senso opposto di marcia, ha perso il controllo del mezzo a causa di avvallamenti lungo il manto stradale dovuti alla presenza di grandi radici di alberi, e cadeva rovinosamente a terra, precisando anche che “io andavo a velocità moderata perché anche nella mia corsia erano presenti le radici sporgenti ed erano pericolosi”. Ne discende, dunque, la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. del
, con il concorso della vittima ex art. 1227 c.c. la cui Controparte_1 eterminata nella misura del 50%. Infatti, pur essendo l'alterazione del manto stradale per via dei rialzi e degli avvallamenti causati dalle radici degli alberi limitrofi non pienamente avvistabile, per l'assenza di luce solare e artificiale, non può sottacersi che l'avvistamento della presenza delle radici e delle disconnessioni della superficie stradale -seppur più difficoltosa- non era del tutto impedita sicché potevano essere evitate dall'utente della strada graduando meglio la velocità e ponendo particolare attenzione al controllo del motociclo. Del resto, lo stesso teste ha confermato che tale regola cautelare in relazione alle Testimone_3 cond dei luoghi era in concreto osservabile -seppure la sua violazione non è di tale gravità da integrare il caso fortuito oppure da elidere del tutto la responsabilità del comune- affermando che “io andavo a velocità moderata perché anche nella mia corsia erano presenti le radici sporgenti ed erano pericolosi”.
6.In punto di quantificazione in termini monetari del danno, va ribadito che ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo noto a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50.
7.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto, in primo luogo, dei postumi permanenti riportati da (lesioni ed esiti Parte_1 permanenti da “FRATTURA DELLO SCAFOIDE DX TRATTATA CHIRURGICAMENTE CON OSTEOSINTESI ED INNESTO OSSEO. IL MEZZO DI SINTESI E' TUTTORA IN SITU. INFRAZIONE V° E X° COSTA A DX. TRAUMA CRANICO NON COMMOTIVO”) all'epoca dei fatti di 31 anni, quantificabili in esito alla CTU nella misura di 9 punti percentuali. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente va liquidata la somma di euro 23.316,00. Nel caso di specie, va riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, non sono emerse circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro 115,00, spettano a titolo di ITA 30 giorni pari ad euro 3.450,00 e a titolo di ITP al 50% 30 giorni pari ad euro 1.725,50 per un totale di euro 5.175,00. Le spese mediche ritenute congrue sono pari ad euro 764,00.
8.In conclusione, va condannato il a risarcire in favore di Controparte_1
Parte_1 on patrimoniale pari ad euro 14.245,50 (ossia euro 28.491,00 ridotto del 50% per il concorso di colpa). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 382,00 (ossia euro 764,00 ridotto del 50% per il concorso di colpa) oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice, tenuto conto del DM vigente, della complessità della causa e dell'attività processuale concretamente svolta.
10.Le spese di ctu medico legale vanno definitivamente poste a carico di parte attrice e convenuta in solido.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA la responsabilità del ex art. 2051 c.c. e il concorso di colpa dell'attore, per Controparte_1 zione, nella causazione del sinistro oggetto di causa e CONDANNA il al risarcimento in favore di Controparte_1 [...]
1) d ale pari ad euro 14.245,00 Pt_1 rivalutazione ed interessi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 382,00 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
-CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di l da liquidarsi nella somm di euro 4.264,00 di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 4.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Piacitelli dichiaratosi difensore antistatario;
-PONE le spese della ctu medico legale a carico di entrambe le parti in solido.
Si comunichi.
Il giudice
DA DA
All'udienza del giorno 19 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. DA DA sono comparsi l'avv. Fabio Piacitelli per parte attrice e l'avv. Elena Conte in sostituzione dell'avv. Federica Forcellini per parte convenuta.
L'Avv. Piacitelli, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Conte, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. DA DA,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2976 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Fabio Piacitelli sito Roma via Casali del Drago n. 41, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 omic ede dell'avvocatura comunale coincidente con la sede legale dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Forcellini, in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio il deducendo: - .08.2017, alle Controparte_1 ore 20,45 circa, in alla guida del motociclo Kawasaki, CP_1 Parte_1 targato DS53087, , di sua proprietà, era su Controparte_2
Viale Maria – direzione Via del he, giunto all'altezza del civico n. 206, l'attore aveva perso il controllo del proprio mezzo a causa di avvallamenti lungo il manto stradale dovuti alla presenza di grandi radici di alberi, cadendo rovinosamente a terra;
-che le radici ed i dissesti del manto stradale non erano segnalati né visibili stante la scarsa illuminazione pubblica;
-che aveva riportato gravi lesioni ed era stato trasportato, a mezzo ambulanza, presso l'Aurelia Hospital. Sulla scorta delle precedenti considerazioni concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità e la condanna del convenuto in quanto custode dei luoghi ai sensi dell'art. 2051 c.c. o 2043 c.c., così rassegnando le proprie conclusioni: “– accertare e dichiarare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, per le causali dedotte in narrativa, responsabile dei danni tutti subiti dall'attore ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; – per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in lla complessiva somma di € 56.117,79 (di cui € 41.858,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, € 10.464,50 a titolo di risarcimento del danno morale, € 1.050,47 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, € 2.744,82 a titolo di spese per l'assistenza stragiudiziale), o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio il contestando la dinamica Controparte_1 del fatto e ritenendo comu sponsabilità del comune ricorrendo il caso fortuito. Rassegnava le seguenti conclusioni: “i) in via principale, nel merito: rigettare integralmente la pretesa di parte attrice in quanto inammissibile e infondata per i motivi di cui in narrativa;
ii) in via subordinata, - rideterminare il quantum debeatur nella misura ritenuta di giustizia in applicazione del criterio del concorso di colpa di cui all'art. 1127 c.c.”.
3.La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e di ctu medico legale e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.La domanda di risarcimento del danno è stata svolta ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenuto conto della oggettiva e pacifica qualifica di custode della strada in capo al convenuto. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, si è anche osservato, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2480; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152). Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089; Cass. Sez. 3, ord. 1 dicembre 2022, n. 35429; Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv. 668745-01), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943,) - è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396- 01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto la Suprema Corte ha talvolta affermato con orientamento ormai superato, cfr Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/10/2022) 19-12-2022, n. 37059, Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 26524/2020, Cass. n. 4035/2021 Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116, Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2023, n. 4051- che, "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051 Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/11/2024) 31/03/2025, n. 8450). Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Pertanto, ferma restando la natura oggettiva della responsabilità speciale prevista dall'art. 2051 c.c. nella motivata valutazione del giudice di merito, la condotta del danneggiato può assumere:
-rilievo causale meramente concorrente;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno"; nel qual caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa (e, quindi, imputabile al custode della stessa); precisamente, il risarcimento, dovuto al danneggiato, è ridotto "secondo la gravità della colpa (di quest'ultimo, ndr) e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate";
- efficienza causale esclusiva;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; nel qual caso tutto il danno ricadrà sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode (cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 22/01/2025) 27/01/2025, n. 1904). Vale anche osservare che la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del custode, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (così Sez. 3 -, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Civ. n. 24/01/2024, n. 2376; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 07/02/2024) 27/03/2024, n. 8346).
5.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va osservato, che, quindi, era onere della parte attrice dimostrare il nesso causale tra la caduta e l'alterazione del manto stradale. Sotto tale profilo vi è stata adeguata prova da parte dell'attrice. Dalla relazione della Polizia municipale di , intervenuta dopo il CP_1 sinistro, si legge che “Trattasi di sinistro avvenuto su in tratto di strada rettilineo e pianeggiante denominata viale Maria in corrispondenza del civico n. 206. Detta strada si presenta a singola carreggiata, doppio senso di marcia, a due corsie corredate sul lato sinistro nella direttrice via di Praia a Mare-via Rospigliosi, così come percorso dal motociclo, da marciapiede rialzato, mentre sul lato destro è presente banchina erbosa. La segnaletica orizzontale e verticale risulta ininfluente alla dinamica del sinistro”; la relazione precisa “al nostro intervento trovavamo ad attenderci alcuni testimoni oculari che rilasciavano dichiarazione spontanea (…) mentre il conducente del motociclo era già stato trasportato a mezzo ambulanza presso il nosocomio Aurelia Hospital. L'illuminazione pubblica in quel momento non era funzionante (…) Sul manto stradale con anomalie e buche si sono riscontrate tracce di incisione lasciate probabilmente dallo scarrocciamento sull'asfalto del motociclo ed alcuni frammenti vitrei e plastici compatibili con i danni subiti dal mezzo”. Le dichiarazioni spontanee dei testimoni oculari raccolte dalle forze dell'ordine e la prova testimoniale assunta in udienza hanno confermato, infine, la dinamica dell'incidente ed il ruolo determinante delle radici e, quindi, dei rialzi ed avvallamenti presenti sul manto. In particolare, nel corso della prova testimoniale il teste -della cui Tes_1 presenza non vi è ragione di dubitare in quanto trovato l sinistro dalle forze dell'ordine alle quali ha rilasciato coerente dichiarazione spontanea sulla dinamica- ha riferito che “Eravamo su due mezzi, motocicli, diversi io e
. Stavamo tornando dal mare a casa (…) non andiamo sempre lì al mare ma Pt_1 diamo lì è quella la strada. Non ricordo quante volte l'abbiamo fatta prima (…) allo stop eravamo affiancati, poi abbiamo preso la via Maria e io ero dietro circa 50 metri da lui. Lui camminava forse più al margine destro rispetto a me. A circa 300/400 metri dallo stop, ho visto che perdeva il controllo dell'anteriore. Le radici erano davvero molto alte”. Il teste soggetto residente in prossimità ai luoghi di causa, ha Testimone_2 raccontato che “preciso di aver sentito il rumore tipico di un incidente e di essere uscita di casa (…) il manto stradale aveva le radici dei pini marittimi a bordo strada che sporgevano. Ora non ci sono più perché la strada è stata sistemata definitivamente da circa due anni. Ricordo almeno altri due incidenti in quel periodo (…) non conosco la causa di questi altri incidenti (…) nel tratto tra via Praia a Mare e casa mia (direzione Roma) il manto stradale rendeva difficoltoso anche andare in bicicletta sulla destra”. Infine, il teste -della cui presenza non vi è ragione di dubitare Testimone_3 in quanto trovato sul luogo del sinistro dalle forze dell'ordine alle quali ha rilasciato coerente dichiarazione spontanea sulla dinamica- ha confermato che giunto all'altezza del civico n. 206, ha visto il motociclo Kawasaki, targato DS53087, condotto dall'attore signor che, nel percorrere la Parte_1 medesima strada nel senso opposto di marcia, ha perso il controllo del mezzo a causa di avvallamenti lungo il manto stradale dovuti alla presenza di grandi radici di alberi, e cadeva rovinosamente a terra, precisando anche che “io andavo a velocità moderata perché anche nella mia corsia erano presenti le radici sporgenti ed erano pericolosi”. Ne discende, dunque, la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. del
, con il concorso della vittima ex art. 1227 c.c. la cui Controparte_1 eterminata nella misura del 50%. Infatti, pur essendo l'alterazione del manto stradale per via dei rialzi e degli avvallamenti causati dalle radici degli alberi limitrofi non pienamente avvistabile, per l'assenza di luce solare e artificiale, non può sottacersi che l'avvistamento della presenza delle radici e delle disconnessioni della superficie stradale -seppur più difficoltosa- non era del tutto impedita sicché potevano essere evitate dall'utente della strada graduando meglio la velocità e ponendo particolare attenzione al controllo del motociclo. Del resto, lo stesso teste ha confermato che tale regola cautelare in relazione alle Testimone_3 cond dei luoghi era in concreto osservabile -seppure la sua violazione non è di tale gravità da integrare il caso fortuito oppure da elidere del tutto la responsabilità del comune- affermando che “io andavo a velocità moderata perché anche nella mia corsia erano presenti le radici sporgenti ed erano pericolosi”.
6.In punto di quantificazione in termini monetari del danno, va ribadito che ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo noto a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50.
7.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto, in primo luogo, dei postumi permanenti riportati da (lesioni ed esiti Parte_1 permanenti da “FRATTURA DELLO SCAFOIDE DX TRATTATA CHIRURGICAMENTE CON OSTEOSINTESI ED INNESTO OSSEO. IL MEZZO DI SINTESI E' TUTTORA IN SITU. INFRAZIONE V° E X° COSTA A DX. TRAUMA CRANICO NON COMMOTIVO”) all'epoca dei fatti di 31 anni, quantificabili in esito alla CTU nella misura di 9 punti percentuali. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente va liquidata la somma di euro 23.316,00. Nel caso di specie, va riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, non sono emerse circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro 115,00, spettano a titolo di ITA 30 giorni pari ad euro 3.450,00 e a titolo di ITP al 50% 30 giorni pari ad euro 1.725,50 per un totale di euro 5.175,00. Le spese mediche ritenute congrue sono pari ad euro 764,00.
8.In conclusione, va condannato il a risarcire in favore di Controparte_1
Parte_1 on patrimoniale pari ad euro 14.245,50 (ossia euro 28.491,00 ridotto del 50% per il concorso di colpa). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 382,00 (ossia euro 764,00 ridotto del 50% per il concorso di colpa) oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice, tenuto conto del DM vigente, della complessità della causa e dell'attività processuale concretamente svolta.
10.Le spese di ctu medico legale vanno definitivamente poste a carico di parte attrice e convenuta in solido.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA la responsabilità del ex art. 2051 c.c. e il concorso di colpa dell'attore, per Controparte_1 zione, nella causazione del sinistro oggetto di causa e CONDANNA il al risarcimento in favore di Controparte_1 [...]
1) d ale pari ad euro 14.245,00 Pt_1 rivalutazione ed interessi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 382,00 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
-CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di l da liquidarsi nella somm di euro 4.264,00 di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 4.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Piacitelli dichiaratosi difensore antistatario;
-PONE le spese della ctu medico legale a carico di entrambe le parti in solido.
Si comunichi.
Il giudice
DA DA