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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE –
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai
Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(c.f.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dagli Avv.ti Giacomo Triolo e Carla Sgarito
APPELLANTE contro
Controparte_1
(P. IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Parisi e dall'Avv. Lorenzo Scofone APPELLATA
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 16 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con il decreto n. 880/2014, il Tribunale di Agrigento ingiungeva a
[...]
di pagare, in favore della Parte_1 [...]
l'importo di € 31.727,37 oltre interessi e Controparte_1
spese del monitorio, in forza della polizza fideiussoria n. 846/13/0010758
1 stipulata dal debitore ingiunto con la società creditrice a garanzia dell'obbligazione di pagamento assunta verso il relativa ai Parte_2
costi di costruzione e agli oneri di urbanizzazione di cui alla concessione edilizia in sanatoria n. 04.2006, rilasciata a per l'immobile sito in C/Da Parte_1
Pioppo.
Proponeva opposizione , eccependo la insussistenza del Parte_1
debito.
Deduceva, infatti, che:
- la polizza fideiussoria non costituiva un contratto autonomo di garanzia, ma era accessoria al rapporto principale;
- il beneficiario della polizza, era inadempiente alle Parte_2
obbligazioni assunte e lo aveva indotto con dolo alla conclusione del contratto.
Concludeva chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in garanzia del dichiararsi inesistente la pretesa creditoria della opposta, Parte_2
attesa la insussistenza di un inadempimento a suo carico da legittimare l'escussione della polizza;
in subordine, chiedeva di dichiarare il Parte_2
unico soggetto inadempiente, il quale non aveva eseguito i lavori cui era
[...]
obbligato e pertanto non aveva diritto ad escutere la polizza.
Si costituiva la creditrice opposta, chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del D.I. opposto.
Autorizzata la chiamata in causa, l'opponente non vi provvedeva, reiterando l'istanza all'udienza di prima comparizione, che il Giudice rigettava.
Quindi, istruita la causa con prova documentale, con la sentenza n.
718/2018 pubblicata il 28 maggio 2018, il Tribunale di Agrigento rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto:
- che la opposta aveva provato il credito vantato e che la prova dell'inadempimento emergesse dallo stesso comportamento dell'opponente il
2 quale non aveva contestato l'importo richiesto, limitandosi ad eccepire l'insussistenza del debito ed il preteso dolo del Parte_2
- che la polizza fideiussoria fosse un contratto autonomo di garanzia e non una mera fideiussione, e che la Compagnia opposta aveva adempiuto perfettamente ai propri doveri di garanzia nei confronti del beneficiario;
- che, l'opponente, nonostante sostenesse la natura accessoria della garanzia, di fatto non avesse sollevato alcuna eccezione relativa al rapporto principale garantito, eccependo unicamente il dolo del beneficiario, senza specificare e provare in cosa era consistito;
e che, inoltre, non avesse correttamente chiamato in causa il terzo, confermando implicitamente quanto dedotto dall'opposto;
- che, pertanto, la parte opposta avesse assolto all'onere probatorio ricadente sulla stessa ex art. 2697 c.c. e, quindi, dimostrato il fatto costitutivo nei suoi elementi essenziali, circa la legittimità del credito vantato con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- che, di contro, l'opponente non avesse fornito alcuna prova idonea a dimostrare un abusivo e fraudolento incameramento della polizza in questione, tantomeno una violazione del principio del beneficium excussionis, che comunque non era applicabile.
Con atto di citazione notificato il 27 dicembre 2018, ha Parte_1
proposto appello, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… in riforma integrale della prefata sentenza, ritenere e dichiarare inesistente la pretesa creditoria della della Controparte_1
somma ingiunta, non essendo nulla dovuto dal sig. attesa Parte_1
l'insussistenza di inadempimento a suo carico da legittimare l'escussione della polizza;
- ritenere e dichiarare, per l'effetto, che nulla deve l'opponente all'opposta
a qualsivoglia titolo;
3 - per l'effetto revocare, annullare e/o qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. 880/14, R.G. 2275/14, emesso dal Tribunale di Agrigento;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi spiegati nel ricorso per decreto, ritenere e dichiarare unico inadempiente il
; Parte_2
- per l'effetto, ritenere e dichiarare che il terzo Parte_2
chiamato in garanzia non ha eseguito i lavori cui era obbligato e non aveva diritto ad escutere la polizza;
- per l'effetto revocare, annullare e/o qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. 880/14, R.G. 2275/14, emesso dal Tribunale di Agrigento.
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”.
Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante deduce la “Manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza – mancato raggiungimento della prova del credito vantato – errata valutazione delle prove”.
Afferma di avere contestato la pretesa creditoria, in forza di una consulenza di parte da cui si evinceva che il non aveva realizzato nemmeno le Pt_2
opere di urbanizzazione primaria, quali la condotta idrica, fognaria e luce pubblica, circostanza che poteva accertarsi anche a mezzo della chiamata di terzo in causa.
Ancora, l'appellante richiama le argomentazioni svolte nell'atto di opposizione circa la insussistenza del credito per la mancanza nella polizza fideiussoria della clausola “senza eccezioni”, e deduce che, conseguentemente,
l'obbligazione era meramente accessoria al rapporto principale e non costituiva un contratto autonomo di garanzia.
Sul punto, sostiene che era necessario che il contratto prevedeva detta clausola, ossia che negasse, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre eccezioni al creditore;
e che, in mancanza, doveva trovare applicazione l'art. 1957 c.c. riguardo all'onere del creditore di far valere
4 tempestivamente le proprie ragioni nei confronti del debitore principale.
Pertanto – aggiunge –, il avrebbe dovuto richiedere il pagamento al Pt_2
debitore prima di domandarlo al garante, quand'invece la compagnia appellata, riconducendo il contratto di fideiussione alla figura del contratto autonomo, aveva fruito del vantaggio della garanzia atipica, cioè quello di tenersi indenne da tutte le eccezioni che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore.
Ulteriormente, l'appellante – premettendo che l'unica eccezione opponibile al contratto autonomo di garanzia è quella dell'exceptio doli – afferma che il seppur inadempiente, ha ritenuto opportuno incassare la polizza, Pt_2
inducendolo alla conclusione del contratto e, in tal modo, contravvenendo al beneficium excussionis, a causa di un'errata qualificazione del contratto, che senza la presenza della garanzia “a prima richiesta e senza eccezioni” implicava l'impossibilità del pagamento, senza l'escussione preventiva del debitore in virtù del vincolo di solidarietà.
Ancora, afferma che la compagnia di assicurazione è responsabile di avere effettuato il pagamento senza aver verificato l'avvenuto adempimento da parte del e senza aver verificato l'esistenza dei presupposti necessari ai fini Pt_2
dell'erogazione del denaro, non avendo nemmeno informato parte opponente prima di procedere al pagamento non dovuto. Pertanto, la sua domanda di rivalsa, avanzata con il ricorso monitorio, sarebbe sa ritenersi illegittima e/o infondata e comunque priva dei presupposti in fatto e in diritto. Piuttosto, detta compagnia avrebbe dovuto chiedere al Comune di dar prova della realizzazione degli oneri di urbanizzazione.
Si è costituita la Controparte_1
chiedendo dichiararsi la inammissibilità dell'appello ex
[...]
art. 342 c.p.c. e il rigetto nel merito;
in ogni caso, ha chiesto di “dichiarare tenuto e condannare al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle somme Controparte_1
5 indicate nel decreto ingiuntivo opposto (€ 31.130,35) o della diversa somma meglio vista, oltre interessi legali a far data dal 12/09/2013 sino al soddisfo … con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata contesta la fondatezza delle ragioni a sostegno dell'appello e sostiene che la polizza fideiussoria è un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione, atteso che ai sensi degli artt. 6 e 7 del contratto il contraente ha rinunciato al preventivo consenso al pagamento da parte del garante, non potendo nulla eccepire in merito, e a tutte le eccezioni relative al pagamento effettuato dalla Compagnia in dipendenza della polizza fideiussoria per cui è lite, comprese quelle ex art. 1952 c.c.
Deduce, inoltre, che la appellante si è limitata ad eccepire il dolo del beneficiario, senza specificare in cosa sia consistito e senza fornire alcuna prova, omettendo anche di chiamare il terzo in causa
L'appello è infondato.
Dai documenti prodotti si evince quanto segue:
1) In data 23 gennaio 2006, stipulò con l'odierna appellata Parte_1
la polizza fideiussoria n. 13.846.000010758, a garanzia del pagamento dell'importo di € 31.130,35 in favore del Comune di quale “contributo Pt_2
per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria prat. n. 773/C – L. 724/94”.
L'art. 6 della polizza prevedeva che la compagnia di assicurazione avrebbe dovuto effettuare il pagamento entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune garantito, e che essa non godeva del beneficium excussionis del contraente;
che il pagamento sarebbe dovuto avvenire dopo un semplice avviso, senza bisogno di preventivo consenso da parte del contraente, il quale nulla poteva eccepire alla società in merito al pagamento stesso.
Ai sensi del successivo art. 7, il contraente si impegnava a rimborsare alla
Società, a semplice richiesta, tutte le somme versate in forza della polizza, con
6 espressa rinuncia a ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c. Nei limiti delle somme pagate al la Società era surrogata nei Pt_2
diritti verso il contraente.
2) Con atto a firma del Dirigente dell'Area Tecnica di quel Comune, prot.
15772 del 9 aprile 2013, indirizzato alla e per conoscenza a Controparte_1
, veniva richiesto alla compagnia di assicurazione di riscuotere Parte_1
le somme dovute, attingendo dalla fideiussione.
Con tale atto, il Dirigente premetteva che in data 28.02.1995 il Sig.
[...]
aveva inoltrato istanza di sanatoria per le opere abusivamente eseguite Parte_1
in contrada Pioppo, il cui rilascio era subordinato al pagamento del contributo di concessione, ammontante alla somma garantita per costo di costruzione e oneri di urbanizzazione;
che il concessionario si era avvalso della facoltà di effettuare il versamento in modo rateizzato, costituendo a garanzia la polizza fideiussoria in questione;
che il concessionario non aveva versato alcuna rata.
3) Ancora, in atti vi è la lettera raccomandata del 19 marzo 2014, con la quale l'odierna appellata ha richiesto al Sig. la restituzione delle Parte_1
somme versate.
Ciò posto, va osservato in diritto che la polizza fideiussoria ha natura autonoma, e non solidale come nella fideiussione tipica. La Suprema Corte, con la pronuncia a S.U. n. 3947/2010, ha evidenziato che la polizza fideiussoria si distingue dalla convenzione fideiussoria, in quanto la prima è stipulata non dal fideiussore con il creditore, ma dal debitore con una banca o con una compagnia di assicurazione su richiesta del beneficiario;
quest'ultimo non è parte del rapporto contrattuale, articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo e funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte del promittente di pagare al beneficiario, nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente.
7 Nel caso concreto, dunque, correttamente la compagnia di assicurazione ha eseguito il pagamento, in base all'obbligazione assunta e alle clausole di cui agli artt. 6 e 7 del contratto. Sul punto, non essendovi dubbio sulla circostanza che in effetti l'odierno appellante non aveva pagato la somma per il rilascio della concessione in sanatoria, non può avere ingresso qualsivoglia questione avente ad oggetto un'exceptio doli del beneficiario – ovvero che la richiesta di pagamento di quest'ultimo fosse abusiva (ad es. perché già soddisfatto dal debitore); infatti, il soggetto legittimato alla proposizione di tale eccezione era senz'altro la compagnia di assicurazione, la quale però non aveva alcuna plausibile ragione per proporla.
Peraltro, passando al merito delle contestazioni sulla debenza dell'importo richiesto in via monitoria e all'asserito inadempimento del dalla Pt_2
documentazione esaminata si rileva che il rilascio della concessione in sanatoria era subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Sotto tale profilo, appare generica la contestazione, avanzata nei confronti della compagnia di assicurazione, circa un asserito inadempimento del Pt_2
infatti, l'odierno appellante, pur autorizzato a chiamare in causa il non Pt_2
vi provvedeva, né ha svolto specifiche allegazioni difensive e probatorie riguardo la natura dell'obbligazione pecuniaria assunta verso il cui era Pt_2
subordinato il rilascio della concessione edilizia, al fine di contestarne analiticamente le voci di debito;
né, ancora, risulta che abbia contestato gli addebiti in via stragiudiziale, ovvero la richiesta del di riscossione della Pt_2
polizza e, successivamente, la diffida ad adempiere della compagnia di assicurazione. Inoltre, da detta documentazione si evince l'obbligo non contestato a carico dell'appellante di eseguire il pagamento, quale condizione di rilascio della concessione edilizia;
l'appellante non ha invece dimostrato
8 l'assunzione da parte della P.A. dell'impegno ad eseguire delle opere né che tale impegno avesse la natura di obbligo sinallagmatico negoziale.
In conclusione, l'appello va rigettato in quanto la sentenza impugnata è aderente alle risultanze istruttorie e immune da vizi;
e, in base al principio di soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 718/2018 Parte_1
pubblicata il 28 maggio 2018, rigetta il gravame;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di appello in favore dell'appellata Controparte_1
che si liquidano in € 6.000,00 per compenso
[...]
professionale, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 7 novembre 2024
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio
2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE –
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai
Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(c.f.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dagli Avv.ti Giacomo Triolo e Carla Sgarito
APPELLANTE contro
Controparte_1
(P. IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Parisi e dall'Avv. Lorenzo Scofone APPELLATA
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 16 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con il decreto n. 880/2014, il Tribunale di Agrigento ingiungeva a
[...]
di pagare, in favore della Parte_1 [...]
l'importo di € 31.727,37 oltre interessi e Controparte_1
spese del monitorio, in forza della polizza fideiussoria n. 846/13/0010758
1 stipulata dal debitore ingiunto con la società creditrice a garanzia dell'obbligazione di pagamento assunta verso il relativa ai Parte_2
costi di costruzione e agli oneri di urbanizzazione di cui alla concessione edilizia in sanatoria n. 04.2006, rilasciata a per l'immobile sito in C/Da Parte_1
Pioppo.
Proponeva opposizione , eccependo la insussistenza del Parte_1
debito.
Deduceva, infatti, che:
- la polizza fideiussoria non costituiva un contratto autonomo di garanzia, ma era accessoria al rapporto principale;
- il beneficiario della polizza, era inadempiente alle Parte_2
obbligazioni assunte e lo aveva indotto con dolo alla conclusione del contratto.
Concludeva chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in garanzia del dichiararsi inesistente la pretesa creditoria della opposta, Parte_2
attesa la insussistenza di un inadempimento a suo carico da legittimare l'escussione della polizza;
in subordine, chiedeva di dichiarare il Parte_2
unico soggetto inadempiente, il quale non aveva eseguito i lavori cui era
[...]
obbligato e pertanto non aveva diritto ad escutere la polizza.
Si costituiva la creditrice opposta, chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del D.I. opposto.
Autorizzata la chiamata in causa, l'opponente non vi provvedeva, reiterando l'istanza all'udienza di prima comparizione, che il Giudice rigettava.
Quindi, istruita la causa con prova documentale, con la sentenza n.
718/2018 pubblicata il 28 maggio 2018, il Tribunale di Agrigento rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto:
- che la opposta aveva provato il credito vantato e che la prova dell'inadempimento emergesse dallo stesso comportamento dell'opponente il
2 quale non aveva contestato l'importo richiesto, limitandosi ad eccepire l'insussistenza del debito ed il preteso dolo del Parte_2
- che la polizza fideiussoria fosse un contratto autonomo di garanzia e non una mera fideiussione, e che la Compagnia opposta aveva adempiuto perfettamente ai propri doveri di garanzia nei confronti del beneficiario;
- che, l'opponente, nonostante sostenesse la natura accessoria della garanzia, di fatto non avesse sollevato alcuna eccezione relativa al rapporto principale garantito, eccependo unicamente il dolo del beneficiario, senza specificare e provare in cosa era consistito;
e che, inoltre, non avesse correttamente chiamato in causa il terzo, confermando implicitamente quanto dedotto dall'opposto;
- che, pertanto, la parte opposta avesse assolto all'onere probatorio ricadente sulla stessa ex art. 2697 c.c. e, quindi, dimostrato il fatto costitutivo nei suoi elementi essenziali, circa la legittimità del credito vantato con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- che, di contro, l'opponente non avesse fornito alcuna prova idonea a dimostrare un abusivo e fraudolento incameramento della polizza in questione, tantomeno una violazione del principio del beneficium excussionis, che comunque non era applicabile.
Con atto di citazione notificato il 27 dicembre 2018, ha Parte_1
proposto appello, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… in riforma integrale della prefata sentenza, ritenere e dichiarare inesistente la pretesa creditoria della della Controparte_1
somma ingiunta, non essendo nulla dovuto dal sig. attesa Parte_1
l'insussistenza di inadempimento a suo carico da legittimare l'escussione della polizza;
- ritenere e dichiarare, per l'effetto, che nulla deve l'opponente all'opposta
a qualsivoglia titolo;
3 - per l'effetto revocare, annullare e/o qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. 880/14, R.G. 2275/14, emesso dal Tribunale di Agrigento;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi spiegati nel ricorso per decreto, ritenere e dichiarare unico inadempiente il
; Parte_2
- per l'effetto, ritenere e dichiarare che il terzo Parte_2
chiamato in garanzia non ha eseguito i lavori cui era obbligato e non aveva diritto ad escutere la polizza;
- per l'effetto revocare, annullare e/o qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. 880/14, R.G. 2275/14, emesso dal Tribunale di Agrigento.
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”.
Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante deduce la “Manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza – mancato raggiungimento della prova del credito vantato – errata valutazione delle prove”.
Afferma di avere contestato la pretesa creditoria, in forza di una consulenza di parte da cui si evinceva che il non aveva realizzato nemmeno le Pt_2
opere di urbanizzazione primaria, quali la condotta idrica, fognaria e luce pubblica, circostanza che poteva accertarsi anche a mezzo della chiamata di terzo in causa.
Ancora, l'appellante richiama le argomentazioni svolte nell'atto di opposizione circa la insussistenza del credito per la mancanza nella polizza fideiussoria della clausola “senza eccezioni”, e deduce che, conseguentemente,
l'obbligazione era meramente accessoria al rapporto principale e non costituiva un contratto autonomo di garanzia.
Sul punto, sostiene che era necessario che il contratto prevedeva detta clausola, ossia che negasse, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre eccezioni al creditore;
e che, in mancanza, doveva trovare applicazione l'art. 1957 c.c. riguardo all'onere del creditore di far valere
4 tempestivamente le proprie ragioni nei confronti del debitore principale.
Pertanto – aggiunge –, il avrebbe dovuto richiedere il pagamento al Pt_2
debitore prima di domandarlo al garante, quand'invece la compagnia appellata, riconducendo il contratto di fideiussione alla figura del contratto autonomo, aveva fruito del vantaggio della garanzia atipica, cioè quello di tenersi indenne da tutte le eccezioni che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore.
Ulteriormente, l'appellante – premettendo che l'unica eccezione opponibile al contratto autonomo di garanzia è quella dell'exceptio doli – afferma che il seppur inadempiente, ha ritenuto opportuno incassare la polizza, Pt_2
inducendolo alla conclusione del contratto e, in tal modo, contravvenendo al beneficium excussionis, a causa di un'errata qualificazione del contratto, che senza la presenza della garanzia “a prima richiesta e senza eccezioni” implicava l'impossibilità del pagamento, senza l'escussione preventiva del debitore in virtù del vincolo di solidarietà.
Ancora, afferma che la compagnia di assicurazione è responsabile di avere effettuato il pagamento senza aver verificato l'avvenuto adempimento da parte del e senza aver verificato l'esistenza dei presupposti necessari ai fini Pt_2
dell'erogazione del denaro, non avendo nemmeno informato parte opponente prima di procedere al pagamento non dovuto. Pertanto, la sua domanda di rivalsa, avanzata con il ricorso monitorio, sarebbe sa ritenersi illegittima e/o infondata e comunque priva dei presupposti in fatto e in diritto. Piuttosto, detta compagnia avrebbe dovuto chiedere al Comune di dar prova della realizzazione degli oneri di urbanizzazione.
Si è costituita la Controparte_1
chiedendo dichiararsi la inammissibilità dell'appello ex
[...]
art. 342 c.p.c. e il rigetto nel merito;
in ogni caso, ha chiesto di “dichiarare tenuto e condannare al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle somme Controparte_1
5 indicate nel decreto ingiuntivo opposto (€ 31.130,35) o della diversa somma meglio vista, oltre interessi legali a far data dal 12/09/2013 sino al soddisfo … con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata contesta la fondatezza delle ragioni a sostegno dell'appello e sostiene che la polizza fideiussoria è un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione, atteso che ai sensi degli artt. 6 e 7 del contratto il contraente ha rinunciato al preventivo consenso al pagamento da parte del garante, non potendo nulla eccepire in merito, e a tutte le eccezioni relative al pagamento effettuato dalla Compagnia in dipendenza della polizza fideiussoria per cui è lite, comprese quelle ex art. 1952 c.c.
Deduce, inoltre, che la appellante si è limitata ad eccepire il dolo del beneficiario, senza specificare in cosa sia consistito e senza fornire alcuna prova, omettendo anche di chiamare il terzo in causa
L'appello è infondato.
Dai documenti prodotti si evince quanto segue:
1) In data 23 gennaio 2006, stipulò con l'odierna appellata Parte_1
la polizza fideiussoria n. 13.846.000010758, a garanzia del pagamento dell'importo di € 31.130,35 in favore del Comune di quale “contributo Pt_2
per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria prat. n. 773/C – L. 724/94”.
L'art. 6 della polizza prevedeva che la compagnia di assicurazione avrebbe dovuto effettuare il pagamento entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune garantito, e che essa non godeva del beneficium excussionis del contraente;
che il pagamento sarebbe dovuto avvenire dopo un semplice avviso, senza bisogno di preventivo consenso da parte del contraente, il quale nulla poteva eccepire alla società in merito al pagamento stesso.
Ai sensi del successivo art. 7, il contraente si impegnava a rimborsare alla
Società, a semplice richiesta, tutte le somme versate in forza della polizza, con
6 espressa rinuncia a ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c. Nei limiti delle somme pagate al la Società era surrogata nei Pt_2
diritti verso il contraente.
2) Con atto a firma del Dirigente dell'Area Tecnica di quel Comune, prot.
15772 del 9 aprile 2013, indirizzato alla e per conoscenza a Controparte_1
, veniva richiesto alla compagnia di assicurazione di riscuotere Parte_1
le somme dovute, attingendo dalla fideiussione.
Con tale atto, il Dirigente premetteva che in data 28.02.1995 il Sig.
[...]
aveva inoltrato istanza di sanatoria per le opere abusivamente eseguite Parte_1
in contrada Pioppo, il cui rilascio era subordinato al pagamento del contributo di concessione, ammontante alla somma garantita per costo di costruzione e oneri di urbanizzazione;
che il concessionario si era avvalso della facoltà di effettuare il versamento in modo rateizzato, costituendo a garanzia la polizza fideiussoria in questione;
che il concessionario non aveva versato alcuna rata.
3) Ancora, in atti vi è la lettera raccomandata del 19 marzo 2014, con la quale l'odierna appellata ha richiesto al Sig. la restituzione delle Parte_1
somme versate.
Ciò posto, va osservato in diritto che la polizza fideiussoria ha natura autonoma, e non solidale come nella fideiussione tipica. La Suprema Corte, con la pronuncia a S.U. n. 3947/2010, ha evidenziato che la polizza fideiussoria si distingue dalla convenzione fideiussoria, in quanto la prima è stipulata non dal fideiussore con il creditore, ma dal debitore con una banca o con una compagnia di assicurazione su richiesta del beneficiario;
quest'ultimo non è parte del rapporto contrattuale, articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo e funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte del promittente di pagare al beneficiario, nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente.
7 Nel caso concreto, dunque, correttamente la compagnia di assicurazione ha eseguito il pagamento, in base all'obbligazione assunta e alle clausole di cui agli artt. 6 e 7 del contratto. Sul punto, non essendovi dubbio sulla circostanza che in effetti l'odierno appellante non aveva pagato la somma per il rilascio della concessione in sanatoria, non può avere ingresso qualsivoglia questione avente ad oggetto un'exceptio doli del beneficiario – ovvero che la richiesta di pagamento di quest'ultimo fosse abusiva (ad es. perché già soddisfatto dal debitore); infatti, il soggetto legittimato alla proposizione di tale eccezione era senz'altro la compagnia di assicurazione, la quale però non aveva alcuna plausibile ragione per proporla.
Peraltro, passando al merito delle contestazioni sulla debenza dell'importo richiesto in via monitoria e all'asserito inadempimento del dalla Pt_2
documentazione esaminata si rileva che il rilascio della concessione in sanatoria era subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Sotto tale profilo, appare generica la contestazione, avanzata nei confronti della compagnia di assicurazione, circa un asserito inadempimento del Pt_2
infatti, l'odierno appellante, pur autorizzato a chiamare in causa il non Pt_2
vi provvedeva, né ha svolto specifiche allegazioni difensive e probatorie riguardo la natura dell'obbligazione pecuniaria assunta verso il cui era Pt_2
subordinato il rilascio della concessione edilizia, al fine di contestarne analiticamente le voci di debito;
né, ancora, risulta che abbia contestato gli addebiti in via stragiudiziale, ovvero la richiesta del di riscossione della Pt_2
polizza e, successivamente, la diffida ad adempiere della compagnia di assicurazione. Inoltre, da detta documentazione si evince l'obbligo non contestato a carico dell'appellante di eseguire il pagamento, quale condizione di rilascio della concessione edilizia;
l'appellante non ha invece dimostrato
8 l'assunzione da parte della P.A. dell'impegno ad eseguire delle opere né che tale impegno avesse la natura di obbligo sinallagmatico negoziale.
In conclusione, l'appello va rigettato in quanto la sentenza impugnata è aderente alle risultanze istruttorie e immune da vizi;
e, in base al principio di soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 718/2018 Parte_1
pubblicata il 28 maggio 2018, rigetta il gravame;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di appello in favore dell'appellata Controparte_1
che si liquidano in € 6.000,00 per compenso
[...]
professionale, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 7 novembre 2024
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio
2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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