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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6481 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Genna Marco Consigliere
all'udienza del 06/11/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2394 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
), domiciliata in Roma, Piazza Parte 1 C.F. 1
Avv.ti D'ANGIULLI SONIA Alessandria 24 presso lo studio degli
) e C.F. 2 ), LI OC IN ( C.F. 3
) che la rappresentano e difendono, LA ES ( C.F. 4
congiuntamente e disgiuntamente;
APPELLANTE
E P.IVA 1 in persona del Sindaco pro tempore, CP 1
domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove 21 presso gli Uffici dell'Avvocatura
Capitolina, rappresentata e difesa dall'Avv. PATRIARCA PIER LUDOVICO C.F. 5 );
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 16503/2022 emessa dal Tribunale di
Roma in data 08.11.2022.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«Con ricorso depositato in data 15.02.2019 l'opponente indicato in epigrafe ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della DDI in oggetto notificatagli in data
16.01.2019 con cui gli è stata applicata la sanzione di euro 12.000,00 per la violazione dell'art. 12, co. 1 e 3 L.R. n. 4/2003 per l'esercizio di attività di medicina estetica, sita in
Roma, Via Donna Olimpia n. 22/A, diversa da quella autorizzata (medico-odontoiatrica), deducendo: violazione degli artt. 6 e 14 l. 689/1981 per errata individuazione del
- destinatario dell'ordinanza ingiunzione nella persona del dott. Parte 1 quale
-
trasgressore persona fisica anziché quale legale rappresentante della Olimpia Dental srl;
- violazione ed errata interpretazione dell'art. 12, co. 1 e 3, L.R. 4/2003 in relazione alla legittimità dell'attività svolta con il macchinario CP 2 sui pazienti rientrante appieno nei limiti dell'autorizzazione sanitaria della Olimpia Dental srl.; - violazione dell'art. art. 3 1. 689/1981- esclusione della colpevolezza "per buona fede"; - violazione dell'art. 14 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.s. mm. ii. approvato dall'Assemblea capitolina il 12.03.2015, n. 31 (Regolamento). Ha chiesto, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale.».
All'esito del giudizio il tribunale ha respinto l'opposizione e dichiarato la non ripetibilità delle spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo infondate tutte le censure sollevate dall'opponente. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto correttamente individuato il destinatario dell'ordinanza-ingiunzione, attesa la non contestata qualità di legale rappresentante della società in capo all'opponente e alla natura personale delle sanzioni amministrative, nel caso di persone giuridiche, poste a carico del legale rappresentante (trasgressore) e della società (obbligato in solido), salvo il diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione a norma dell' art. 61. n. 689/1981.
- Nel merito, il Tribunale ha accertato, sulla base del verbale di accertamento redatto dai NAS, che presso l'ambulatorio odontoiatrico “Olimpia Dental s.r.l." venivano eseguite prestazioni di medicina estetica, mediante l'utilizzo del macchinario CP 2 , su parti anatomiche extraorali, in assenza della necessaria autorizzazione sanitaria. Tali attività, risultando autonome rispetto a quelle odontoiatriche autorizzate, integravano l'ipotesi sanzionata dall'art. 12, commi 1 e 3, della L.R. n. 4/2003. Il giudice ha ritenuto irrilevante il possesso di titoli abilitativi da parte degli operatori sanitari, evidenziando che l'illecito contestato concerneva l'omessa preventiva dichiarazione di inizio attività Parte alla competente necessaria per la modifica dell'oggetto dell'autorizzazione sanitaria originaria.
Il tribunale ha, altresì, escluso l'invocata esimente della buona fede, in quanto l'errore sull'ambito di operatività dell'autorizzazione non è stato ritenuto incolpevole.
- il giudice di prime cure ha confermato la legittimità della sanzione irrogata, determinata in misura pari al doppio del minimo edittale stabilito dall'art. 12 co. 1 L.R.
n. 4/2003, aumentato del 20% ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento comunale n. 31/2015.
Ha proposto appello Parte 1 al quale resiste CP 1
All'udienza del giorno 06/11/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello contiene quattro motivi:
I) Con il primo motivo di gravame si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 14 della legge n. 689/1981, nonché l'omessa motivazione della sentenza in ordine alla corretta individuazione del trasgressore. In particolare, si sostiene che la violazione contestata è stata materialmente posta in essere da altro soggetto operante presso l'ambulatorio odontoiatrico, come emergerebbe dallo stesso verbale di accertamento. L'ordinanza ingiunzione, tuttavia, è stata notificata al sig. Pt 1 in proprio, quale trasgressore, senza alcuna indicazione della sua qualità di rappresentante legale, con conseguente imputazione personale della sanzione e incidenza diretta sul suo patrimonio. Secondo l'appellante, tale impostazione viola i principi di personalità e imputabilità della responsabilità amministrativa: ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981, infatti, la persona giuridica risponde in solido con l'autore della violazione, ma non può sostituirsi a quest'ultimo come trasgressore. L'ordinanza ingiunzione sarebbe dunque illegittima;
II) con il secondo motivo l'appellante contesta la qualificazione dell'attività svolta presso l'ambulatorio odontoiatrico come medicina estetica non autorizzata, sostenendo che l'utilizzo del macchinario “Dermal” rientrava nei limiti dell'autorizzazione sanitaria rilasciata alla struttura, in quanto finalizzato a trattamenti terapeutici connessi alla funzione gnatologica e all'apparato stomatognatico. La sentenza impugnata, nel recepire acriticamente tale impostazione, avrebbe omesso di valutare le argomentazioni difensive e la documentazione prodotta, incorrendo in un vizio di motivazione e in una falsa applicazione della normativa regionale. In particolare, il giudice non avrebbe considerato che l'art. 12 L.R. n. 4/2003 sanziona l'esercizio di attività sanitaria diversa da quella autorizzata, mentre nel caso di specie l'attività contestata era riconducibile all'ambito odontoiatrico, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità sull'estensione funzionale della professione odontoiatrica. Ne consegue, secondo l'appellante,
l'insussistenza dell'illecito contestato e l'illegittimità della sanzione irrogata;
III) con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per aver escluso l'esimente della buona fede con motivazione insufficiente, limitandosi ad affermare che l'errore dei medici odontoiatri sulla natura e qualità del macchinario “Dermal” non era incolpevole, senza esaminare le circostanze concrete del caso. L'appellante richiama l'art. 3 L. n. 689/1981, che esclude la responsabilità dell'agente in presenza di errore sul fatto non determinato da colpa, evidenziando che la condotta contestata era stata posta in essere in buona fede, anche alla luce del comportamento della società venditrice del macchinario, consapevole dell'attività svolta nell'ambulatorio. Si richiama altresì giurisprudenza di legittimità secondo cui la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa "quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta"
(ex multis Cass., sez. trib., 19 settembre 2012 n. 15777; Cass. Civ., sez. VI, 18.10.2016,
n. 21052; Cass. Civ., sez. II, ord. 11.05.2017, n. 11584);
IV) con il quarto motivo si sostiene che il giudice avrebbe errato nel ritenere corretta la quantificazione della sanzione amministrativa, pari al doppio del minimo edittale previsto dall'art. 12, comma 1, L.R. n. 4/2003, aumentato del 20% ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento comunale n. 31/2015. L'appellante richiama l'art. 14 del
Regolamento, che prevede criteri specifici per la determinazione dell'entità della sanzione, tra cui la gravità della violazione, l'opera svolta per attenuarne le conseguenze,
l'eventuale difficoltà interpretativa della norma, l'assenza di reiterazione e le condizioni economiche del trasgressore. Tali parametri, secondo l'appellante, non risultano considerati né valutati dal giudice di primo grado, che ha omesso ogni motivazione in ordine alla concreta applicazione dei criteri regolamentari. Si deduce pertanto la violazione del principio di proporzionalità e il vizio di motivazione, con conseguente illegittimità della determinazione del quantum sanzionatorio. CP 1 ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ed in subordine di respingerlo, posto che i motivi di impugnazione altro non erano se non la mera riproposizione dei motivi di opposizione ai quali il primo giudice aveva dato congrua risposta.
Osserva la Corte quanto segue.
Sul primo motivo.
...già ilNel ricorso dinanzi la tribunale l'odierno appellante aveva lamentato che 66
verbale di accertamento e contravvenzione n. prot. 048871/1- del 25.06.2014 individuava il sig. Parte 1 quale trasgressore e obbligato in solido, non già come persona fisica ma nella qualità di legale rappresentante dell'ambulatorio odontoiatrico facente capo alla società Olimpia Dental srl, benché dallo stesso verbale risulti che gli interventi oggetto della contestazione siano stati attribuiti a persona operante all'interno dell'ambulatorio, comunque diversa dall'odierno opponente." Sicchè risultava ingiustificata l'ordinanza ingiunzione n. 96180018336 notificata a Parte 1 quale trasgressore persona fisica peraltro all'indirizzo di personale di residenza e non
- -
invece nella sua qualità, più volte richiamata negli atti endoprocedimentali del procedimento amministrativo di legale responsabile e legale rappresentante dell'ambulatorio odontoiatrico.
Il motivo trascura che l'accertamento posto a base dell'ordinanza ingiuntivi non era limitato alla constatazione del temporaneo impiego del macchinario di medicina estetica ad opera di altro professionista al momento dell'ispezione ma era esteso all'esame di documentazione clinica dalla quale si ricavava il largo impiego del macchinario per interventi di medicina estetica in zone corporee diverse dalla bocca.
In particolare era indicato nel verbale “Nel corso delle attività ispettiva, si constatava che oltre alla branca odontoiatrica autorizzata con determina Lazio, venivano eseguite prestazioni di medicina estetica in uno degli studi medici dell'ambulatorio, in particolare la Dr.ssa Persona 1 eseguiva durante l'ispezione prestazioni con il macchinario l'apparecchio a radiofrequenza "DERMAL" che viene utilizzato per ricreare il reticolo cellulare delle zone campione. In particolare si rinvenivano circa un centinaio di schede pazienti ed a n.8 ove si notava che tale macchinario veniva utilizzato per prestazioni di medicina estetica sia sul viso ed anche per interventi sul collo e decolté delle pazienti.".
Pertanto il destinatario dell'ordinanza ingiuntiva era stato correttamente individuato nell'appellante quale responsabile della società che gestiva l'ambulatorio medico;
che la notifica gli sia stata effettuata presso l'indirizzo di residenza anziché presso la sede della società non ha influito sul diritto di difesa pienamente esercitato con l'opposizione.
Sul secondo motivo.
L'appellante che diffusamente illustra il possibile impiego del macchinario nell'ambito della specialità medica per la quale l'ambulatorio è dotato di autorizzazione non prende posizione sulla constatazione operata dagli accertatori di ampia documentazione clinica denotante l'uso del macchinario in altre zone del corpo (collo e decolté) estranee all'attività odontoiatrica.
Il motivo è pertanto da respingere.
Sul terzo motivo.
Non è possibile invocare la buona fede in relazione a prestazioni mediche sicuramente estranee all'odontoiatria per la quale l'ambulatorio era autorizzato.
Sul quarto motivo.
L'appellante, che richiama l'art. 14 del Regolamento, non spiega perché “la gravità della violazione, l'opera svolta per attenuarne le conseguenze, l'eventuale difficoltà interpretativa della norma, l'assenza di reiterazione e le condizioni economiche del trasgressore" avrebbero dovuto condurre ad una diversa determinazione della sanzione.
E' agevole osservare che, nel caso concreto, non vi erano particolari difficoltà interpretative circa l'estraneità all'odontoiatria delle prestazioni su collo e decoltè; che le condizioni economiche del trasgressore non sono state concretamente allegate ed illustrate;
che l'assenza di danno alla salute dei pazienti è circostanza estranea al perimetro dell'illecito.
L'appello è pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i nuovi parametri introdotti con d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 dello stesso decreto.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa,
così provvede:
respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso in favore di CP 1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (applicabile per i processi iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore - 1 gennaio 2013 - della legge 24 dicembre
2012, n. 228: v. art. 1, comma 18, della legge n. 228 citata).
Così deciso in Roma il giorno 06/11/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Genna Marco Consigliere
all'udienza del 06/11/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2394 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
), domiciliata in Roma, Piazza Parte 1 C.F. 1
Avv.ti D'ANGIULLI SONIA Alessandria 24 presso lo studio degli
) e C.F. 2 ), LI OC IN ( C.F. 3
) che la rappresentano e difendono, LA ES ( C.F. 4
congiuntamente e disgiuntamente;
APPELLANTE
E P.IVA 1 in persona del Sindaco pro tempore, CP 1
domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove 21 presso gli Uffici dell'Avvocatura
Capitolina, rappresentata e difesa dall'Avv. PATRIARCA PIER LUDOVICO C.F. 5 );
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 16503/2022 emessa dal Tribunale di
Roma in data 08.11.2022.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«Con ricorso depositato in data 15.02.2019 l'opponente indicato in epigrafe ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della DDI in oggetto notificatagli in data
16.01.2019 con cui gli è stata applicata la sanzione di euro 12.000,00 per la violazione dell'art. 12, co. 1 e 3 L.R. n. 4/2003 per l'esercizio di attività di medicina estetica, sita in
Roma, Via Donna Olimpia n. 22/A, diversa da quella autorizzata (medico-odontoiatrica), deducendo: violazione degli artt. 6 e 14 l. 689/1981 per errata individuazione del
- destinatario dell'ordinanza ingiunzione nella persona del dott. Parte 1 quale
-
trasgressore persona fisica anziché quale legale rappresentante della Olimpia Dental srl;
- violazione ed errata interpretazione dell'art. 12, co. 1 e 3, L.R. 4/2003 in relazione alla legittimità dell'attività svolta con il macchinario CP 2 sui pazienti rientrante appieno nei limiti dell'autorizzazione sanitaria della Olimpia Dental srl.; - violazione dell'art. art. 3 1. 689/1981- esclusione della colpevolezza "per buona fede"; - violazione dell'art. 14 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.s. mm. ii. approvato dall'Assemblea capitolina il 12.03.2015, n. 31 (Regolamento). Ha chiesto, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale.».
All'esito del giudizio il tribunale ha respinto l'opposizione e dichiarato la non ripetibilità delle spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo infondate tutte le censure sollevate dall'opponente. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto correttamente individuato il destinatario dell'ordinanza-ingiunzione, attesa la non contestata qualità di legale rappresentante della società in capo all'opponente e alla natura personale delle sanzioni amministrative, nel caso di persone giuridiche, poste a carico del legale rappresentante (trasgressore) e della società (obbligato in solido), salvo il diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione a norma dell' art. 61. n. 689/1981.
- Nel merito, il Tribunale ha accertato, sulla base del verbale di accertamento redatto dai NAS, che presso l'ambulatorio odontoiatrico “Olimpia Dental s.r.l." venivano eseguite prestazioni di medicina estetica, mediante l'utilizzo del macchinario CP 2 , su parti anatomiche extraorali, in assenza della necessaria autorizzazione sanitaria. Tali attività, risultando autonome rispetto a quelle odontoiatriche autorizzate, integravano l'ipotesi sanzionata dall'art. 12, commi 1 e 3, della L.R. n. 4/2003. Il giudice ha ritenuto irrilevante il possesso di titoli abilitativi da parte degli operatori sanitari, evidenziando che l'illecito contestato concerneva l'omessa preventiva dichiarazione di inizio attività Parte alla competente necessaria per la modifica dell'oggetto dell'autorizzazione sanitaria originaria.
Il tribunale ha, altresì, escluso l'invocata esimente della buona fede, in quanto l'errore sull'ambito di operatività dell'autorizzazione non è stato ritenuto incolpevole.
- il giudice di prime cure ha confermato la legittimità della sanzione irrogata, determinata in misura pari al doppio del minimo edittale stabilito dall'art. 12 co. 1 L.R.
n. 4/2003, aumentato del 20% ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento comunale n. 31/2015.
Ha proposto appello Parte 1 al quale resiste CP 1
All'udienza del giorno 06/11/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello contiene quattro motivi:
I) Con il primo motivo di gravame si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 14 della legge n. 689/1981, nonché l'omessa motivazione della sentenza in ordine alla corretta individuazione del trasgressore. In particolare, si sostiene che la violazione contestata è stata materialmente posta in essere da altro soggetto operante presso l'ambulatorio odontoiatrico, come emergerebbe dallo stesso verbale di accertamento. L'ordinanza ingiunzione, tuttavia, è stata notificata al sig. Pt 1 in proprio, quale trasgressore, senza alcuna indicazione della sua qualità di rappresentante legale, con conseguente imputazione personale della sanzione e incidenza diretta sul suo patrimonio. Secondo l'appellante, tale impostazione viola i principi di personalità e imputabilità della responsabilità amministrativa: ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981, infatti, la persona giuridica risponde in solido con l'autore della violazione, ma non può sostituirsi a quest'ultimo come trasgressore. L'ordinanza ingiunzione sarebbe dunque illegittima;
II) con il secondo motivo l'appellante contesta la qualificazione dell'attività svolta presso l'ambulatorio odontoiatrico come medicina estetica non autorizzata, sostenendo che l'utilizzo del macchinario “Dermal” rientrava nei limiti dell'autorizzazione sanitaria rilasciata alla struttura, in quanto finalizzato a trattamenti terapeutici connessi alla funzione gnatologica e all'apparato stomatognatico. La sentenza impugnata, nel recepire acriticamente tale impostazione, avrebbe omesso di valutare le argomentazioni difensive e la documentazione prodotta, incorrendo in un vizio di motivazione e in una falsa applicazione della normativa regionale. In particolare, il giudice non avrebbe considerato che l'art. 12 L.R. n. 4/2003 sanziona l'esercizio di attività sanitaria diversa da quella autorizzata, mentre nel caso di specie l'attività contestata era riconducibile all'ambito odontoiatrico, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità sull'estensione funzionale della professione odontoiatrica. Ne consegue, secondo l'appellante,
l'insussistenza dell'illecito contestato e l'illegittimità della sanzione irrogata;
III) con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per aver escluso l'esimente della buona fede con motivazione insufficiente, limitandosi ad affermare che l'errore dei medici odontoiatri sulla natura e qualità del macchinario “Dermal” non era incolpevole, senza esaminare le circostanze concrete del caso. L'appellante richiama l'art. 3 L. n. 689/1981, che esclude la responsabilità dell'agente in presenza di errore sul fatto non determinato da colpa, evidenziando che la condotta contestata era stata posta in essere in buona fede, anche alla luce del comportamento della società venditrice del macchinario, consapevole dell'attività svolta nell'ambulatorio. Si richiama altresì giurisprudenza di legittimità secondo cui la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa "quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta"
(ex multis Cass., sez. trib., 19 settembre 2012 n. 15777; Cass. Civ., sez. VI, 18.10.2016,
n. 21052; Cass. Civ., sez. II, ord. 11.05.2017, n. 11584);
IV) con il quarto motivo si sostiene che il giudice avrebbe errato nel ritenere corretta la quantificazione della sanzione amministrativa, pari al doppio del minimo edittale previsto dall'art. 12, comma 1, L.R. n. 4/2003, aumentato del 20% ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento comunale n. 31/2015. L'appellante richiama l'art. 14 del
Regolamento, che prevede criteri specifici per la determinazione dell'entità della sanzione, tra cui la gravità della violazione, l'opera svolta per attenuarne le conseguenze,
l'eventuale difficoltà interpretativa della norma, l'assenza di reiterazione e le condizioni economiche del trasgressore. Tali parametri, secondo l'appellante, non risultano considerati né valutati dal giudice di primo grado, che ha omesso ogni motivazione in ordine alla concreta applicazione dei criteri regolamentari. Si deduce pertanto la violazione del principio di proporzionalità e il vizio di motivazione, con conseguente illegittimità della determinazione del quantum sanzionatorio. CP 1 ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ed in subordine di respingerlo, posto che i motivi di impugnazione altro non erano se non la mera riproposizione dei motivi di opposizione ai quali il primo giudice aveva dato congrua risposta.
Osserva la Corte quanto segue.
Sul primo motivo.
...già ilNel ricorso dinanzi la tribunale l'odierno appellante aveva lamentato che 66
verbale di accertamento e contravvenzione n. prot. 048871/1- del 25.06.2014 individuava il sig. Parte 1 quale trasgressore e obbligato in solido, non già come persona fisica ma nella qualità di legale rappresentante dell'ambulatorio odontoiatrico facente capo alla società Olimpia Dental srl, benché dallo stesso verbale risulti che gli interventi oggetto della contestazione siano stati attribuiti a persona operante all'interno dell'ambulatorio, comunque diversa dall'odierno opponente." Sicchè risultava ingiustificata l'ordinanza ingiunzione n. 96180018336 notificata a Parte 1 quale trasgressore persona fisica peraltro all'indirizzo di personale di residenza e non
- -
invece nella sua qualità, più volte richiamata negli atti endoprocedimentali del procedimento amministrativo di legale responsabile e legale rappresentante dell'ambulatorio odontoiatrico.
Il motivo trascura che l'accertamento posto a base dell'ordinanza ingiuntivi non era limitato alla constatazione del temporaneo impiego del macchinario di medicina estetica ad opera di altro professionista al momento dell'ispezione ma era esteso all'esame di documentazione clinica dalla quale si ricavava il largo impiego del macchinario per interventi di medicina estetica in zone corporee diverse dalla bocca.
In particolare era indicato nel verbale “Nel corso delle attività ispettiva, si constatava che oltre alla branca odontoiatrica autorizzata con determina Lazio, venivano eseguite prestazioni di medicina estetica in uno degli studi medici dell'ambulatorio, in particolare la Dr.ssa Persona 1 eseguiva durante l'ispezione prestazioni con il macchinario l'apparecchio a radiofrequenza "DERMAL" che viene utilizzato per ricreare il reticolo cellulare delle zone campione. In particolare si rinvenivano circa un centinaio di schede pazienti ed a n.8 ove si notava che tale macchinario veniva utilizzato per prestazioni di medicina estetica sia sul viso ed anche per interventi sul collo e decolté delle pazienti.".
Pertanto il destinatario dell'ordinanza ingiuntiva era stato correttamente individuato nell'appellante quale responsabile della società che gestiva l'ambulatorio medico;
che la notifica gli sia stata effettuata presso l'indirizzo di residenza anziché presso la sede della società non ha influito sul diritto di difesa pienamente esercitato con l'opposizione.
Sul secondo motivo.
L'appellante che diffusamente illustra il possibile impiego del macchinario nell'ambito della specialità medica per la quale l'ambulatorio è dotato di autorizzazione non prende posizione sulla constatazione operata dagli accertatori di ampia documentazione clinica denotante l'uso del macchinario in altre zone del corpo (collo e decolté) estranee all'attività odontoiatrica.
Il motivo è pertanto da respingere.
Sul terzo motivo.
Non è possibile invocare la buona fede in relazione a prestazioni mediche sicuramente estranee all'odontoiatria per la quale l'ambulatorio era autorizzato.
Sul quarto motivo.
L'appellante, che richiama l'art. 14 del Regolamento, non spiega perché “la gravità della violazione, l'opera svolta per attenuarne le conseguenze, l'eventuale difficoltà interpretativa della norma, l'assenza di reiterazione e le condizioni economiche del trasgressore" avrebbero dovuto condurre ad una diversa determinazione della sanzione.
E' agevole osservare che, nel caso concreto, non vi erano particolari difficoltà interpretative circa l'estraneità all'odontoiatria delle prestazioni su collo e decoltè; che le condizioni economiche del trasgressore non sono state concretamente allegate ed illustrate;
che l'assenza di danno alla salute dei pazienti è circostanza estranea al perimetro dell'illecito.
L'appello è pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i nuovi parametri introdotti con d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 dello stesso decreto.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa,
così provvede:
respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso in favore di CP 1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (applicabile per i processi iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore - 1 gennaio 2013 - della legge 24 dicembre
2012, n. 228: v. art. 1, comma 18, della legge n. 228 citata).
Così deciso in Roma il giorno 06/11/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino