Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 21.05.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Del Vecchio e Parte_1
Stefano De Rosis
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Giovanna Liuzzi
Resistente
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.02.2024 la ricorrente - premesso di lavorare, a decorrere dal dicembre 2010, alle dipendenze del Comune di con mansioni di cuoca CP_1 presso le scuole dell'infanzia con inquadramento nel livello B1 del Ccnl Enti Locali
e con orario di lavoro part time per 36 ore settimanali – agiva in giudizio lamentando il mancato riconoscimento di tutte le progressioni economiche previste in sede di rinnovo del Ccnl, la mancata retribuzione delle ore di straordinario svolte in eccedenza rispetto alle 36 ore contrattualmente previste, la mancata erogazione dell'indennità di rischio, ex art. 37 Ccnl 4.09.2000, in relazione a tutte le giornate effettivamente lavorate, l'applicazione illegittima dell'abbattimento del Tfr in misura pari al 2,50%, nonché la mancata erogazione del bonus una tantum previsto dal d.l.
50/2022.
Pertanto, agiva in giudizio per sentir condannare il Comune datore di lavoro al pagamento della somma complessiva di € 33.450,81 a titolo di differenze retributive
(di cui € 29.055,18 a titolo di straordinario comprensiva di € 982,00 per indennità di rischio;
€ 200,00 a titolo di bonus aiuti 2022; € 4.195,65 a titolo di reintegrazione
Si costituiva in giudizio il che, con propria memoria, eccepiva Controparte_1 la prescrizione quinquennale del credito azionato, contestava quanto dedotto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 21.05.2025 la causa era discussa oralmente e, ritenuto superfluo lo svolgimento di attività istruttoria, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso, il ricorso è solo parzialmente fondato in relazione alla richiesta di differenze retributive dovute a titolo di indennità di rischio, dovendo essere, per il resto, rigettato per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, con riferimento alla doglianza avanzata da parte ricorrente in relazione all'omessa applicazione delle progressioni economiche, non è in contestazione tra le parti che la ricorrente è transitata dal livello B1 al livello B2 nel 2017 e dal livello B2 al livello B3 nel 2022, con riconoscimento di due progressioni economiche.
Si osserva che, alle contestazioni mosse nel ricorso introduttivo in relazione al mancato riconoscimento di tutte le progressioni economiche non ha fatto seguito, nel corpo del ricorso né in sede di conclusioni, una specifica richiesta di condanna al pagamento delle relative differenze retributive che, peraltro, non sono nemmeno state quantificate in sede di conteggi.
Inoltre, a seguito delle difese articolate dalla parte resistente in ordine al mancato riconoscimento delle progressioni economiche per gli anni 2016 e 2020 per difetto dei presupposti normativi, la parte ricorrente nulla ha dedotto specificamente.
Pertanto, tenuto conto che l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per il diritto alle progressioni economiche grava sulla parte ricorrente che ne fa richiesta, si evidenzia che, nel presente giudizio, tale prova non è stata positivamente fornita.
Occorre altresì considerare che, ai sensi dell'art. 14 co. 1 Ccnl Enti locali 2019-
2021, il riconoscimento delle progressioni economiche è facoltativo in quanto “al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti nel corso della vita lavorativa uno o più differenziali stipendiali da intendersi come incrementi stabili dello stipendio”, senza alcun corrispondente e automatico diritto al relativo riconoscimento.
Pertanto, tale doglianza deve essere rigettata.
Con riferimento all'indennità di rischio, invece, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, deve ritenersi in parte fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta in quanto, in materia di pubblico impiego, come nel caso di specie, considerata la stabilità del rapporto e la realità della tutela, il termine di prescrizione quinquennale per il pagamento delle differenze retributive decorre in costanza di rapporto (Cass. n. 26246/2022). Nel caso di specie, il rapporto di lavoro della ricorrente è ancora in essere. Pertanto, dovranno ritenersi prescritte le sole differenze retributive antecedenti il quinquennio dalla notifica del ricorso, ossia quelle dovute per il periodo antecedente al 21.03.2019, restando dovute, in quanto non prescritte, le somme maturate nel il periodo dal 21 marzo
2019 al 21 marzo 2024, data di notifica del presente ricorso.
Ciò premesso, l'istanza relativa al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di indennità di rischio, relative al solo periodo non oggetto di prescrizione, è fondata nella misura di seguito indicata.
La Contrattazione Integrativa Decentrata vigente nel periodo oggetto di esame (cfr. all. 1 resist. CDI 2019-2021), in modifica della regolamentazione preesistente, prevede all'art. 62 che l'indennità di rischio spetta al personale che svolge la propria attività prevalentemente nei locali adibiti a cucina nelle scuole comunali, categoria in cui pacificamente rientra la ricorrente in considerazione delle mansioni svolte.
Tale indennità è prevista in misura pari ad € 3,00 per ogni giorno di effettiva presenza, da corrispondersi mensilmente. Per “effettiva presenza” deve, logicamente, intendersi l'effettivo svolgimento in presenza delle mansioni cui è correlato il rischio, con esclusione dei giorni di ferie, malattia e smart working, in quanto solo così si verifica il presupposto dell'esposizione a rischio cui è correlata la corresponsione dell'indennità.
Tale regolamentazione è stata riprodotta anche dal CDI 2022 (cfr. all. 1 resist.).
Dall'esame dei cartellini marcatempo e delle buste paga in atti (cfr. all. 2 e 5 resist.
e 2 e 3 ricorr.), limitatamente al periodo successivo al 21.03.2019 in ragione della predetta prescrizione quinquennale, emerge che la ricorrente ha prestato servizio per un totale di 485 giorni di effettiva presenza, tenuto conto dei periodi di sospensione delle attività scolastiche, ferie, malattia e smart working ove non è stato prestato effettivo servizio.
Pertanto, considerato l'importo dovuto a titolo di indennità di rischio pari ad € 3,00 giornalieri e moltiplicato lo stesso per il numero di giorni di effettiva presenza ne deriva un totale di complessivi € 1.455,00 a titolo di somme dovute per indennità di rischio. Da questo importo deve essere dedotto quanto già percepito dalla ricorrente allo stesso titolo, risultante dalle buste paga in atti, pari a complessivi €
1.323,00. Pertanto, spetterà alla ricorrente una differenza di € 132,00 a titolo di indennità di rischio per il periodo dal 21.03.2019 al 30.04.2023.
Con riferimento al periodo 01.05.2023- 21.03.2024, non prescritto, si osserva che non vi è prova dell'effettivo servizio, nè dei giorni di effettiva presenza non essendo stati depositati in atti i relativi cartellini marcatempo, con conseguente rigetto della domanda in parte qua.
Con riferimento alle differenze retributive richieste a titolo di straordinario maturato e non corrisposto, parte ricorrente asseriva di aver prestato la propria attività lavorativa tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 14.00 con rientro pomeridiano il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 17.30 per complessive 42 ore di lavoro settimanale a fronte delle 36 ore di lavoro previste in contratto ed effettivamente retribuite.
In relazione all'orario di lavoro il contratto individuale (cfr. all. 3 resist.) prevede, all. art. 7, lo svolgimento di 36 ore settimanali articolate secondo la normativa vigente rinviando, per quanto non previsto dal contratto individuale, alle disposizioni normative previste dalle leggi, dai Ccnl nel tempo vigenti e dalle disposizioni dei regolamenti adottati dal Comune.
La Deliberazione della Giunta Comunale n. 22/2013, con riferimento al personale assegnato alle scuole dell'infanzia, richiama gli artt. 30 e 31 Ccnl 14.09.2000 che applicano al personale educativo il calendario scolastico regionale (da settembre a dicembre e da gennaio a giugno) che non può superare le 42 settimane annue con sospensione delle attività nei periodi di Natale Capodanno e Pasqua e con sospensione delle attività didattiche nei mesi di luglio e agosto. Con tale calendario scolastico regionale deve coordinarsi l'orario lavorativo del personale impiegato nella scuola.
In particolare, con riferimento al personale non docente operante nelle strutture scolastiche, come la ricorrente, la D.D 22/2013 (cfr. all. 4 resist.) prevede che verrà osservato l'orario lavorativo secondo le seguenti fasce “… 2^ fascia: dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 14:00; il martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 17:30 per un totale di 42 ore settimanali. Le n. 6 ore settimanali eccedenti sono calcolate per il recupero dei periodi di chiusura previsti dal calendario scolastico regionale già citato oltre che a compensazione del mese di luglio per la chiusura delle strutture. Anche questo personale nel mese di agosto fruisce del congedo ordinario annuale (26 giorni),
i restanti 10 giorni sono fruibili nei periodi lavorativi sopraindicati (da gennaio a giugno e da settembre a dicembre)”.
Da una lettura coordinata della normativa vigente, è evidente, dunque, che la ricorrente ha visto un adeguamento ed un coordinamento del proprio orario lavorativo con il calendario scolastico regionale.
Pertanto, le 6 ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto alle 36 ore contrattualmente previste, corrispondenti ai rientri pomeridiani effettuati, non integrano ore di lavoro straordinario quanto, piuttosto, ore a recupero per i periodi di chiusura degli istituti scolastici in cui la ricorrente non ha svolto attività lavorativa pur essendo stata regolarmente retribuita (cfr. all. 3 e 5 resist. per i mesi di luglio e agosto e per il periodo natalizio).
Pertanto, non essendo configurato lo svolgimento di lavoro straordinario, la domanda diretta al pagamento delle relative differenze retributive deve essere rigettata.
Per quanto attiene la questione relativa all'applicazione illegittima, da parte del dell'abbattimento del 2,50% sul Tfr con conseguente condanna alla CP_1 reintegrazione dei ratei di Tfr accantonati per complessivi € 4.195,65 si osserva quanto segue.
Parte ricorrente sostiene che l'abbattimento del Tfr in misura del 2,50% applicato alla ricorrente debba ritenersi illegittimo in virtù della pronuncia della C. Cost. n.
223/2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 co. 10 d.l.
78/10 nella parte in cui, circa le modalità di calcolo del Tfr dei dipendenti pubblici, non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva.
Sul punto occorre delineare il quadro normativo e giurisprudenziale e la relativa evoluzione nel tempo.
La ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione costituisce la quota a carico del dipendente statale che, sommata alla quota a carico dell'Amministrazione, va a costituire il contributo versato al Fondo di previdenza e credito che eroga la buonuscita alla cessazione dal servizio. Il contributo complessivo è pari al 9,60% sull'80% della retribuzione utile e viene prelevato e versato al Fondo per tutto il servizio (cf.: artt. 33-38 DPR 29/12/1973, n. 1032).
La trattenuta del 2,50% si applica ai dipendenti in regime di TFS, ossia a coloro che sono in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2000, in applicazione dell'art. 37 D.P.R. 1032/1973.
A decorrere dal 2001 è stato esteso anche ai dipendenti pubblici il regime del TFR, in luogo del TFS, individuando nella possibilità di adesione alla previdenza complementare di natura negoziale il motivo dell'applicazione della disciplina del
TFR anche al dipendente pubblico, al fine di integrare la pensione statale. Questa tipologia di pensione, infatti, può essere costituita solo con quote del TFR e non con il TFS (D.Lgs. 21/4/1993, n. 124). Pertanto, il personale assunto dal
1/1/2001, o a tempo determinato con contratto di almeno tre mesi, è sottoposto fin dall'assunzione al regime del TFR e può aderire immediatamente alle forme pensionistiche complementari.
Per i lavoratori pubblici la normativa che regola il TFR è, per espressa previsione, quella dell'art. 2120 del codice civile (art. 2 comma 5 e segg. L. 8/8/1995, n. 335
e art. 2 D.P.C.M. 20/12/1999; l'art. 2120 è stato modificato dall'art. 1 L.
29/5/1982, n. 297) che non prevede alcuna ritenuta a carico del lavoratore. Il TFR, infatti, è costituito da accantonamenti annuali effettuati dal datore di lavoro pari al 100% della retribuzione utile diviso 13,5.
Tuttavia, il legislatore ha disposto che dall'applicazione della disciplina del TFR al pubblico impiego conseguisse un adeguamento della struttura retributiva e contributiva tale da comportare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici (art. 26 comma 19 L. 23/12/1998, n. 448).
Il successivo Accordo Collettivo Quadro (AQN) del 29/7/1999 ha disposto, come previsto dalla legge, l'abrogazione della ritenuta del 2,50% ai fini di TFS ma questa soppressione è stata realizzata in modo tale da non apportare modifiche né all'imponibile fiscale (la soppressione del contributo avrebbe comportato un aumento della retribuzione lorda e, di conseguenza, un modesto aumento del prelievo fiscale) né alla retribuzione netta utile ai fini previdenziali.
Per ottenere questo risultato, secondo quanto previsto dall'art. 26 co. 19 della L.
448/1998, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all'ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.
Al fine di armonizzare il personale pubblico in regime di Tfr e di Tfs il legislatore, con l'art. 12 co. 10 d.l. 78/10 ha previsto che “con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal I gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'art.
2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato art.
2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre 2012, n. 223, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, co. 1 DPR n. 1032/1973. Tale pronuncia veniva richiamata dal ricorrente per fondare l'illegittimità della trattenuta (abbattimento sul Tfr) applicata dal con conseguente richiesta di differenze retributive. CP_1
Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'art. 1, comma 98, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha abrogato l'art. 12 co. 10 d.l. 78/10, oggetto della sentenza della Corte Cost. n. 223/12, ripristinando per il personale del pubblico impiego in regime di TFS la trattenuta del 2,50%.
Tanto evidenziato, sotto il profilo dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, si specifica che la ricorrente è in regime di Tfr essendo stata assunta dopo il 2001
(come si evince anche dalla consultazione delle buste paga in atti).
Con riferimento alla riduzione della retribuzione lorda (c.d. abbattimento del Tfr) in misura pari al 2,50%, asseritamente operata in maniera illegittima sulla base delle prospettazioni contenute in ricorso, si osserva che l'orientamento sostenuto dalla ricorrente e fondato sulla sent. C. Cost. n. 223/12 deve ritenersi inapplicabile stante l'abrogazione, ad opera dell'art. 1, co. 98, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, della norma dichiarata incostituzionale, ossia dell'art. 12 co. 10 d.l. 78/10.
Con successiva pronuncia n. 213/2018 la C. Cost. ha statuito che “non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, l. 23 dicembre 1998,
n. 448, censurato per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui disciplina il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR), attuato mediante l'adozione di un d.P.C.m., che ha soppresso la trattenuta a carico dei lavoratori, destinata a finanziare le pregresse forme di trattamento di fine servizio, e ha disposto la riduzione della retribuzione lorda, in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso. Il meccanismo della riduzione della retribuzione lorda, applicato in misura pari all'ammontare del contributo soppresso, preordinata a contenere gli oneri finanziari connessi alla progressiva introduzione del regime del TFR, risponde all'esigenza di salvaguardare l'invarianza della retribuzione netta prescritta dalla fonte primaria e la parità di trattamento retributivo dei dipendenti che abbiano il medesimo inquadramento e svolgano le medesime mansioni, in armonia con il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, oggi sancito dall'art. 45, comma 2, d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165, a prescindere dal regime applicabile all'indennità di fine rapporto. Inoltre, l'eterogeneità della struttura, della base di calcolo e della disciplina dei regimi del TFR e del TFS ne preclude la valutazione comparativa, escludendo così la violazione dell'art. 3 Cost., anche considerato che il principio dell'invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell'àmbito di un disegno graduale di armonizzazione. Non si ravvisa neppure la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (art. 36
Cost.), considerato che, dette caratteristiche, devono essere valutate avendo riguardo al trattamento complessivo e non a una singola sua componente, quale è l'importo del contributo previdenziale soppresso”.
Ne deriva che, allo stato, per esigenze di uniformità del trattamento retributivo e previdenziale dei dipendenti pubblici in regime di Tfs e di Tfr, come la ricorrente, continua a trovare applicazione, con modalità operative diverse, la trattenuta- abbattimento del Tfr in misura del 2,50%, tanto nell'ipotesi del Tfs (art. 37 D.P.R.
1032/1973) quanto del Tfr (art. 26 co. 19 l. 448/98). La domanda inerente la condanna alla reintegrazione dei ratei del Tfr ridotti in applicazione dell'abbattimento del 2,50% deve, pertanto, essere rigettata.
Infine, con riferimento alla doglianza relativa all'omesso pagamento del bonus di €
200,00 previsto una tantum dal c.d. Decreto Aiuti e rivendicato da parte ricorrente si osserva quanto segue.
Il d.l. 50/2022 all'art. 31 co. 1 prevede che “ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 1, co. 121, della l. n. 234/2021, non titolari dei trattamenti di cui all'art. 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto co. 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”.
Trattasi, dunque, di una erogazione una tantum da corrispondersi, a richiesta dell'interessato ed al ricorrere dei presupposti di legge, con la mensilità di luglio
2022.
Il termine di erogazione del beneficio, ossia luglio 2022, comporta che, a fronte della
Circolare emessa dal Comune (cfr. all. 9 resist.), gli interessati avrebbero dovuto presentare domanda in tempo utile a conseguire l'indennità, ossia entro giugno
2022.
Dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente ha presentato domanda per la fruizione del beneficio in data 05.10.2022 e, dunque, non solo in tempo non utile ma addirittura oltre la mensilità in cui la prestazione doveva essere erogata.
A fronte di tale tardività, la domanda non può trovare accoglimento.
Per le ragioni esposte il ricorso va parzialmente accolto con condanna del CP_1 convenuto alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 124,00 a titolo di differenze sull'indennità di rischio per il periodo dal 21.03.2019 al
30.04.2023, oltre interessi e/o rivalutazione tra loro non cumulabili trattandosi di pubblico impiego, dal dovuto al soddisfo.
Il ricorso deve, per il resto, essere rigettato.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate in ragione dell'accoglimento del ricorso solo in minima parte ed in misura di gran lunga esigua rispetto al petitum originario.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_2 Controparte_1
1. Accoglie parzialmente il ricorso e condanna il a corrispondere Controparte_1 in favore della ricorrente la complessiva somma di € 132,00 a titolo di differenze retributive per indennità di rischio relativamente al periodo, tenuto conto della prescrizione, dal 21.03.2019 al 30.04.2023, oltre interessi e /o rivalutazione non cumulabili dal dovuto al soddisfo;
2. Rigetta per il resto il ricorso;
3. Spese compensate
Taranto, 21.05.2023
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli